Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13397/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ) e ( ), con C.F._5 Parte_6 C.F._6
l'Avv. Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto in Milano, Via P. Sottocorno n. 3 hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
[...]
Controparte_1
( ), con l'Avv.to Francesco Serafino e l'Avv.to Stefano Rovelli, con
[...] P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Soderini 24
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/11/2024,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio Controparte_1
per l'accertamento del diritto ad ottenere la carta docente (
[...] Parte_1
dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24, per l'a.s. 22/23,
[...] Parte_2 Parte_3
per gli anni scolastici dal 19/20 al 22/23, per gli anni
[...] Parte_4 scolastici 19/20, 20/21, 21/22, 23/24, per gli anni scolastici 22/23 e Parte_5
23/24 e per gli anni scolastici dal 19/20 al 22/23) e la Parte_6 conseguente condanna della parte convenuta;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
**
I ricorrenti hanno documentato di aver lavorato per il convenuto nei seguenti CP_1 termini:
1. quale docente a termine con contratti annuali (31.8) e fino al Parte_1 termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 20/21 (19.10.20-30.6.21), 21/22
(8.9.21-31.8.22), 22/23 (12.9.22-31.8.23), 23/24 (1.9.23-30.6.24), al momento del deposito del ricorso in servizio nell'a.s. 24/25 presso l'IC Quintino di Vona di Cassano d'Adda in qualità di docente supplente per un posto di sostegno psicofisico dal 19.9.24 al 20.12.24;
2. quale docente a termine con contratti annuali (31.8) e fino al termine delle Parte_2 attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 22/23 (2.11.22-30.6.23), 23/24 (11.9.23-31.8.24) presso l'IC di Via Scialoia di Milano quale insegnante scuola primaria, al momento del deposito del ricorso iscritto nelle GPS 24/25 e 25/26;
3. quale docente a termine con contratti annuali (31.8) e fino al Parte_3 termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 19/20 (13.9.19-31.8.20), 20/21
(1.10.20-31.8.21), 21/22 (8.9.21-30.6.22), 22/23 (12.9.22-30.6.23), 23/24 (1.9.23-31.8.24); al momento del deposito del ricorso in servizio nell'a.s. 24/25 presso l' di Pozzuolo CP_2
Martesana per l'insegnamento di A060-Tecnologia nelle scuole secondarie di primo grado dal
1.9.23 al 31.12.24;
4. quale docente a termine con contratti annuali (31.8) e fino al Parte_4 termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 19/20 (8.10.19-31.8.20), 20/21
(21.9.20-31.8.21), 21/22 (1.12.21-30.6.22 contratto fino al termine attività didattiche IC Quintino di Vona 6h + 23.9.21-30.6.22 contratto fino al termine attività didattiche IC Via Gallarate – Alda
Merini 6h vds. stato matricolare), 22/23 (12.10.22-30.6.23, 6h), 23/24 (28.9.23-30.6.24); al momento del deposito del ricorso in servizio nell'a.s. 24/25 presso la scuola di I grado SMS
2 | 8 Vivaio “PER CIECHI” Milano, per la classe di insegnamento AB56 – strumento musicale
(chitarra) dal 26.9.24 al 20.12.24;
5. quale docente a termine con contratti annuali (31.8) e fino al termine Parte_5 delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 22/23 (26.10.22-31.8.23), 23/24 (28.9.23-
30.6.24); al momento del deposito del ricorso in servizio nell'a.s. 24/25 presso l' di CP_3
Rozzano per la classe di insegnamento A050 – Scienze Naturali, chimiche e biologiche dal
17.9.24 al 31.12.24;
6. quale docente a termine con contratti annuali (31.8) e fino Parte_6 al termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 19/20 (15.11.19-30.6.20), 20/21
(12.10.20-30.6.21), 21/22 (8.9.21-31.8.22), 22/23 (10.9.22-31.8.23), 23/24 (1.9.23-31.8.24); al momento del deposito del ricorso in servizio nell'a.s. 24/25 presso l'IIS di Inveruno, per la classe di insegnamento A012 – ex discipline letterarie istituti istruzione secondaria di secondo grado dal
12.9.24 al 31.12.24.
Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono, quindi, che la pubblica amministrazione convenuta, che con legge n. 107 del 2015 istituiva la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente ed illegittimamente escluso dal beneficio i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
3 | 8 In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
***
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c
450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve
4 | 8 concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha CP_5 sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
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Da ultimo, deve respingersi la tesi secondo cui sussisterebbe un limite alle richieste di parte in forza della clausola del DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza.
Ciò in quanto tale limite può sussistere solo per chi sia stato posto in condizione di esercitare il diritto, laddove nel caso di specie la previsione potrà eventualmente operare solo a decorrere dalla presente sentenza.
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5 | 8 Sul tema si è poi recentemente espressa, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc., anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29961 del 27/10/2023, da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc).
In tale sede, in estrema sintesi, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione è, al contempo, un diritto ma anche un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto, cfr. par. 7.6) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua dei docenti di ruolo.
È stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, si è evidenziato che, fintantoché il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una certa annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto) e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga l'inserimento nel sistema scolastico e, quindi, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione dal servizio;
nel caso contrario, l'unico diritto esercitabile sarà quello al risarcimento del danno.
Si è, inoltre, ritenuto che non assuma rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario (cfr. par. 17.1) così come sia priva di fondamento l'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione convenuta per mancata utilizzazione nel biennio (non potendo operare per fatto del creditore, part. 17.2).
Quanto alla prescrizione, avendo riguardo alla natura pecuniaria dell'obbligazione, il termine da applicarsi è quello quinquennale, laddove per l'azione risarcitoria il termine è decennale;
la decorrenza della prescrizione deve poi individuarsi nel momento di conferimento degli incarichi.
Infine, va rilevato che su alcune tematiche i giudici di legittimità non si sono espressi non essendo necessarie al fine del decidere all'interno del perimetro del citato art. 363 bis cpc (in particolare per quanto concerne le ipotesi di supplenze brevi).
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Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
6 | 8 Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente (( dall'a.s. 20/21 all'a.s. Parte_1
23/24, per l'a.s. 22/23, per gli anni scolastici dal Parte_2 Parte_3
19/20 al 22/23, per gli anni scolastici 19/20, 20/21, 21/22, 23/24 , Parte_4
per gli anni scolastici 22/23 e 23/24 e per Parte_5 Parte_6 gli anni scolastici dal 19/20 al 22/23) per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121,
L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
È infine documentale che tutti i ricorrenti hanno in essere, anche nella attualità, dei rapporti a termine col convenuto (salvo che ha, tuttavia, documentato la CP_1 Parte_2 permanenza nell'iscrizione alle GPS) il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016).
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Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ( dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24, Parte_1
per l'a.s. 22/23, per gli anni scolastici dal 19/20 al Parte_2 Parte_3
22/23, per gli anni scolastici 19/20, 20/21, 21/22, 23/24 , Parte_4 [...]
per gli anni scolastici 22/23 e 23/24 e per gli anni Pt_5 Parte_6 scolastici dal 19/20 al 22/23) per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della
7 | 8 parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 21/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
8 | 8