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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
12.06.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, nel rispetto del termine di cui all'art. 127-ter, ult. co. c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2699/2023
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Alessandra Scerra
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
Roberta Perassi in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Marianna Puzo resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 28.012.2023, ritualmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 [...] (di Controparte_1
seguito, ), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
406/2023 del 19.09.2023, con cui il Tribunale di Bergamo, su domanda di , ingiungeva all'odierno opponente il CP_1 pagamento immediato della somma di € 59.871,51, oltre interessi spese e accessori, per le omissioni contributive relative agli anni
2007/2018.
Con la presente azione in opposizione, il geom. contestava Pt_1
la legittimità delle norme statutarie e regolamentari di e CP_1
deduceva il mancato svolgimento di atti professionali a partire dall'anno 2015, con cancellazione dall'Albo dei Geometri e restituzione del timbro professionale;
eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali ingiunti
La si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data CP_1
08.04.2024 contestando fermamente tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato ed insisteva per l'integrale rigetto delle avverse pretese in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto;
insisteva per la chiamata in causa dell
[...]
. Controparte_2
Il Giudice, ordinava all la produzione in giudizio delle CP_2
cartelle esattoriali e atti interruttivi della prescrizione per il periodo per cui è causa e rimetteva la causa in decisione, accordando alle parti termini per depositare note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con memoria depositata in data 27.09.2024 interveniva nel giudizio l sostenendo la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolarità delle plurime cartelle esattoriali notificate ed atti esecutivi (pignoramenti e istanze di rateazione).
Il ricorso in opposizione è infondato, pertanto, va respinto per le motivazioni di seguito riportate. ***
L'art. 22 della L. n. 773/982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che “L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1
geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria… L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”.
A seguito della trasformazione della in ente con personalità CP_1
giuridica di diritto privato, le disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione sono state trasfuse nello statuto e nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 509/1994 e approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo, cioè con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri di cui all'art. 3, comma 1. Infatti, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in enti privatizzati – fra cui la – godono anche di CP_1
autonomia normativa, il che significa, come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24202/2009, Cass.
S.U. n. 17589/2015 e sent. Corte Appello Brescia n. 249/2017, n.
547/2017 e n. 247/2019), che la disciplina materiale delle singole forme di previdenza è espressione della fonte regolamentare.
Lo Statuto della in vigore fino al 31.12.2002 prevedeva che CP_1
“l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1
professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Sul quadro così delineato, peraltro, è intervenuta la modifica dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento di attuazione delle norme statutarie della attuata con CP_1
delibera consiliare n. 2/2003, approvata con decreto interministeriale del 27.02.2003. In particolare, il nuovo testo dell'art. 5 ha previsto che “sono obbligatoriamente iscritti alla
i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale CP_1
dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con tale modifica si è inteso assicurare l'effettività del principio solidaristico anche nel caso in cui attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero-professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi. La modifica normativa non ha evidentemente eliminato il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale, quale requisito indispensabile per la iscrizione alla ma ne ha ridefinito la portata, includendovi CP_1
anche i soggetti che la svolgano in maniera saltuaria ed occasionale o non prevalente rispetto a un'altra attività. Pertanto, essa non può considerarsi contrastante con il quadro normativo vigente, considerata l'autonomia normativa di cui gode la CP_1
In pratica, con la riforma del 2003, l'obbligo di iscrizione alla ed il conseguente obbligo di contribuzione è stato in CP_1 sostanza legato alla sola iscrizione all'Albo, presumendosi (salvo prova contraria) l'esercizio della professione e non essendo a tal fine necessario l'esercizio continuativo della stessa.
Per effetto del mutato contesto normativo, si offrono, dunque, al geometra tre possibilità alternative: 1) esercitare attività professionale ed essere iscritto obbligatoriamente alla con CP_1
tutti gli oneri contributivi ed i diritti previdenziali che ne conseguono;
2) non esercitare alcuna attività professionale e cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova (recte: autocertificazione) del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di partita Iva, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla 3) CP_1 ovvero cancellarsi dall'Albo dei Geometri e restituire il timbro professionale.
Ora, nel caso di specie, in applicazione delle coordinate ermeneutiche appena rimesse, è possibile affermare quanto segue.
Il geom. è stato iscritto all'albo dei Geometri della Pt_1
Provincia Bergamo e alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri L.P. (matricola 766660S) dal 09.06.2007 in qualità di iscritto obbligatorio fino alla data del 26.04.2018, quando la sua posizione è stata modificata in quella di “Iscritto al solo Albo”, per poi essere cancellato dall'Albo dei Geometri della
Provincia di Bergamo in data 10.01.2020 per omissione recidiva, e conseguentemente il suo nominativo è stato depennato dall'elenco degli iscritti alla (doc. 03 ). Controparte_1 CP_1
Per tali ragioni l'opponente, nel periodo in contestazione, aveva posizione giuridico-previdenziale di “iscritto obbligatorio” alla e come tale tenuto al pagamento dei contributi CP_1
previdenziali obbligatori, quanto meno nella misura minima, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
1.4 Regolamento sulla contribuzione ed art. 5 Statuto, per cui – come anticipato –
l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, ed era obbligato, altresì, a comunicare il proprio reddito professionale IRPEF ed il volume d'affari IVA ai sensi dell'art. 6 Regolamento sulla Contribuzione ex L. n.
773/1982 (doc. 4-7 ). CP_1
Come comprovato dalla resistente e neppure specificamente CP_1
contestato da parte ricorrente, in relazione alle annualità contributive che vanno dal 2007 al 2018, il geom. si è reso Pt_1
moroso nel pagamento del contributo soggettivo (art. 1 regolamento), integrativo (art. 2 regolamento) e di maternità, oltre ad interessi, maggiorazioni e sanzioni contributive e dichiarative
(maturate dal 2007 al 2019), il tutto come analiticamente specificato nell'attestazione del credito rilasciata dal Direttore
Generale (doc. 9 ), ai sensi e per gli effetti dell'art.635 co. 2 CP_1
c.p.c., con cui la ha certificato il proprio credito all'esito CP_1
delle verifiche contabili.
Alcuna prescrizione appare maturata, avendo le resistenti prodotto tutti gli atti interruttivi con prova della regolare notifica (v. pec di cui ai docc. 10 e ss e docc. 14 e ss . CP_1 CP_2
Quanto all'ulteriore contestazione relativa all'eccepita cessazione dell'attività professionale a partire dall'anno 2015 e, quindi, della non debenza dei contributi per gli anni 2015/2019 si evidenzia che poco rileva la cancellazione della partita Iva residuando l'iscrizione all'Albo professionale (la richiesta di cancellazione del
2014 richiedeva la preventiva regolarizzazione della quota) avvenuta solo a seguito della comunicazione del 26.04.2018 con cui il autocertificava di non esercitare l'attività Pt_1
professionale di geometra e di non voler più essere iscritto alla
Cassa.; in effetti, da tale data, la ha provveduto a CP_1 modificare la posizione giuridica del geometra come “iscritto al solo Albo”. Si rammenta quanto sopra rimesso ovvero che ex art. 5 cit. “L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs.
30/6/1994 n. 509”; nel caso di specie la modifica della posizione del ricorrente non è avvenuta nel 2015 proprio perché non era pervenuta la comunicazione de quo.
Tutto ciò basta a ritenere infondate le ragioni di contestazione del ricorrente opponente, pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (spese compensate nei confronti di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in € 3.500,00 per CP_1
compensi professionali, oltre accessori di legge;
compensa tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta