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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO FR, Presidente
VO FR, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1215/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del Delib. Credito Problematico Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2061/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018/003/DI/000000826/0/001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 1215/2023 R.G. proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari nei confronti della società Resistente_1 (P.I. P.IVA_Resistente_1), avverso la sentenza n. 2061/2022 depositata dalla Corte di Giustizia di primo Grado di Bari il 18/11/2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 1586/2021.
*******
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari notificava all'odierna appellata l'avviso di liquidazione n. 2018/003/DI/826/0/001 dell'imposta di registro dovuta per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 826/2018 richiesto nei confronti della società Società_1 Srl e dei relativi fideiussori per la somma di
€ 423.002,77 e interessi come da domanda monitoria, oltre irrogazione delle sanzioni, calcolando un'imposta complessiva pari a € 8.509,00, corrispondente a:
- € 200,00, a titolo di imposta principale di registro in misura fissa per atto relativo ad operazioni soggette a iva;
- € 2.117,00, a titolo di parte non eseguita del contratto di fideiussione enunciato, con base imponibile di
€ 423.385,77 e aliquota dello 0,50%;
- € 6.192,00, a titolo di interessi moratori, calcolati in € 206.413,00 con aliquota del 3%.
Importi successivamente ridotti in sede di mediazione rideterminando le imposte complessivamente dovute in € 2.328,00, riducendo a € 11,00 l'imposta di registro dovuta sugli interessi, calcolati in € 382,00 con aliquota del 3%.
Con la sentenza n. 2061/2022 la Corte di Giustizia di primo Grado di Bari accoglieva il ricorso proposto in merito dalla società contribuente, con compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, deducendo in particolare:
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione della ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione quanto al calcolo degli interessi;
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la contestazione della società ricorrente in ordine alla tassazione degli interessi con aliquota proporzionale e sulla loro riqualificazione come interessi moratori;
- l'erroneità della sentenza impugnata sul punto della tassazione dell'enunciazione della fideiussione.
Concludeva quindi l'Amministrazione finanziaria appellante per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nel presente giudizio la società appellata, chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del 20.10.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, non è fondato e deve essere quindi rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, il Giudice di primo grado ha affermato che il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, quanto all'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, era addirittura attestato dallo stesso Ufficio che nelle proprie controdeduzioni integrava la motivazione del provvedimento adottato, indicando finalmente il tasso applicato agli interessi, la data di decorrenza degli interessi e riducendo sensibilmente il relativo importo;
integrazione che non può certo valere quale sanatoria del vizio di motivazione oggettivamente riscontrabile nel provvedimento oggetto di giudizio.
Provvedimento assolutamente scarno e carente degli elementi in base ai quali l'Amministrazione finanziaria ha determinato la pretesa impositiva, con conseguente lesione del diritto di difesa della società contribuente.
Analogamente condivisibile è la decisione in ordine alla illegittima riqualificazione operata dall'Amministrazione finanziaria ai fini della tassazione degli interessi con aliquota proporzionale.
Con il ricorso monitorio la banca odierna appellata aveva chiesto l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute a saldo oltre gli interessi al saggio legale, interessi che, per giurisprudenza consolidata e costante, costituiscono meri accessori della domanda principale e quindi non soggetti ad autonoma tassazione.
Ne consegue l'assoluta arbitrarietà dell'operazione ermeneutica dell'appellante, che giunge a riqualificare gli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo quali interessi moratori sulla base del dato contrattuale, trascurando la circostanza che tali interessi non erano oggetto di richiesta di condanna da parte dell'istituto bancario.
Infondato è infine l'ultimo motivo di appello proposto.
La fideiussione enunciata nell'atto è garanzia personale connessa al contratto di finanziamento ed è assoggettabile ad IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
Ne consegue l'inapplicabilità dell'imposta di registro in virtù della nota e basilare regola normativa dell'alternatività IVA/imposta di registro, anche in caso di esenzione dal pagamento dell'IVA.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che non sussistono ragioni per derogare al generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Bari, il 20.10.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Francesco Cavone Dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO FR, Presidente
VO FR, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1215/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del Delib. Credito Problematico Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2061/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018/003/DI/000000826/0/001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 1215/2023 R.G. proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari nei confronti della società Resistente_1 (P.I. P.IVA_Resistente_1), avverso la sentenza n. 2061/2022 depositata dalla Corte di Giustizia di primo Grado di Bari il 18/11/2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 1586/2021.
*******
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari notificava all'odierna appellata l'avviso di liquidazione n. 2018/003/DI/826/0/001 dell'imposta di registro dovuta per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 826/2018 richiesto nei confronti della società Società_1 Srl e dei relativi fideiussori per la somma di
€ 423.002,77 e interessi come da domanda monitoria, oltre irrogazione delle sanzioni, calcolando un'imposta complessiva pari a € 8.509,00, corrispondente a:
- € 200,00, a titolo di imposta principale di registro in misura fissa per atto relativo ad operazioni soggette a iva;
- € 2.117,00, a titolo di parte non eseguita del contratto di fideiussione enunciato, con base imponibile di
€ 423.385,77 e aliquota dello 0,50%;
- € 6.192,00, a titolo di interessi moratori, calcolati in € 206.413,00 con aliquota del 3%.
Importi successivamente ridotti in sede di mediazione rideterminando le imposte complessivamente dovute in € 2.328,00, riducendo a € 11,00 l'imposta di registro dovuta sugli interessi, calcolati in € 382,00 con aliquota del 3%.
Con la sentenza n. 2061/2022 la Corte di Giustizia di primo Grado di Bari accoglieva il ricorso proposto in merito dalla società contribuente, con compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, deducendo in particolare:
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione della ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione quanto al calcolo degli interessi;
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la contestazione della società ricorrente in ordine alla tassazione degli interessi con aliquota proporzionale e sulla loro riqualificazione come interessi moratori;
- l'erroneità della sentenza impugnata sul punto della tassazione dell'enunciazione della fideiussione.
Concludeva quindi l'Amministrazione finanziaria appellante per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nel presente giudizio la società appellata, chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del 20.10.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, non è fondato e deve essere quindi rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, il Giudice di primo grado ha affermato che il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, quanto all'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, era addirittura attestato dallo stesso Ufficio che nelle proprie controdeduzioni integrava la motivazione del provvedimento adottato, indicando finalmente il tasso applicato agli interessi, la data di decorrenza degli interessi e riducendo sensibilmente il relativo importo;
integrazione che non può certo valere quale sanatoria del vizio di motivazione oggettivamente riscontrabile nel provvedimento oggetto di giudizio.
Provvedimento assolutamente scarno e carente degli elementi in base ai quali l'Amministrazione finanziaria ha determinato la pretesa impositiva, con conseguente lesione del diritto di difesa della società contribuente.
Analogamente condivisibile è la decisione in ordine alla illegittima riqualificazione operata dall'Amministrazione finanziaria ai fini della tassazione degli interessi con aliquota proporzionale.
Con il ricorso monitorio la banca odierna appellata aveva chiesto l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute a saldo oltre gli interessi al saggio legale, interessi che, per giurisprudenza consolidata e costante, costituiscono meri accessori della domanda principale e quindi non soggetti ad autonoma tassazione.
Ne consegue l'assoluta arbitrarietà dell'operazione ermeneutica dell'appellante, che giunge a riqualificare gli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo quali interessi moratori sulla base del dato contrattuale, trascurando la circostanza che tali interessi non erano oggetto di richiesta di condanna da parte dell'istituto bancario.
Infondato è infine l'ultimo motivo di appello proposto.
La fideiussione enunciata nell'atto è garanzia personale connessa al contratto di finanziamento ed è assoggettabile ad IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
Ne consegue l'inapplicabilità dell'imposta di registro in virtù della nota e basilare regola normativa dell'alternatività IVA/imposta di registro, anche in caso di esenzione dal pagamento dell'IVA.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che non sussistono ragioni per derogare al generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Bari, il 20.10.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Francesco Cavone Dott. Vito Francesco Nettis