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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. Dott. Marcello Maggi -Presidente
2. Dott.ssa Patrizia Nigri -Giudice
3. Dott.ssa Enrica Di Tursi -Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2109/2025 del R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
DA ifesa e rappresentata dall'avv. CIPRIANI Parte_1
ANDREA
E ifeso e rappresentato dall'avv. PAVONE Controparte_1
FILIPPO
con l'intervento del pubblico ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 19/05/2025 le parti indicate in epigrafe premesso che il giorno 07/08/1989 avevano contratto matrimonio in RA e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 30/10/2025 celebratasi in presenza , le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede il trasferimento di un bene immobile ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e all'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti appare conforme a legge, rispecchia la situazione patrimoniale delle parti e ne consente l'omologazione, recependolo questo Collegio in questa sede, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
RA (TA) il 24/06/1963, e , nato a [...] il Controparte_1
19/10/1964, uniti in matrimonio in RA il 07/08/1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di RA dell'anno 1989, parte II, serie A, numero 88; 2. Disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Controparte_1 nell'atto di ricorso, nel verbale di udienza del 30 10 2025 e nell'allegato accordo che prevede un trasferimento immobiliare, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA.
4. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 04/11/2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Enrica Di Tursi IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vito Di Serio, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e successive modifiche.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. Dott. Marcello Maggi -Presidente
2. Dott.ssa Patrizia Nigri -Giudice
3. Dott.ssa Enrica Di Tursi -Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2109/2025 del R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
DA ifesa e rappresentata dall'avv. CIPRIANI Parte_1
ANDREA
E ifeso e rappresentato dall'avv. PAVONE Controparte_1
FILIPPO
con l'intervento del pubblico ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 19/05/2025 le parti indicate in epigrafe premesso che il giorno 07/08/1989 avevano contratto matrimonio in RA e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 30/10/2025 celebratasi in presenza , le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede il trasferimento di un bene immobile ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e all'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti appare conforme a legge, rispecchia la situazione patrimoniale delle parti e ne consente l'omologazione, recependolo questo Collegio in questa sede, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
RA (TA) il 24/06/1963, e , nato a [...] il Controparte_1
19/10/1964, uniti in matrimonio in RA il 07/08/1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di RA dell'anno 1989, parte II, serie A, numero 88; 2. Disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Controparte_1 nell'atto di ricorso, nel verbale di udienza del 30 10 2025 e nell'allegato accordo che prevede un trasferimento immobiliare, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA.
4. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 04/11/2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Enrica Di Tursi IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vito Di Serio, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e successive modifiche.