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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6782/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 6782/2018 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difesa, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione, dall'Avv. Antonio Vecchione e dall' Avv. Carmela Del Giudice, presso lo studio dei quali
è elett.te domiciliato in Palma Campania (Na), alla Via Croce n. 348/A;
-opponente contro
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura allegata agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati, presso lo studio dei quali è elett.te domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani
n. 170;
-opposta
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 7 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1829/2018, emesso dal Tribunale di Nola in data 19.7.2018 e notificato in data 3.9.2018, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 21.463,11, Controparte_1
oltre interessi legali, spese del monitorio, iva e c.p.a., a titolo di saldo del rapporto di finanziamento n.
5499913, stipulato tra l'attore e Deutsche Bank S.p.A., oggetto di cessione in favore della ricorrente.
L'opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento parziale dell'importo di €1.702,25 (giusta pagamenti effettuati in data 1.9.2014 per l'importo di euro 347,85, in data 30.9.2014 per l'importo di euro 339,85, in data 30.10.2014 per l'importo di euro 339,85 ed in data 19.12.2014 per l'importo di euro 674,70), ed in subordine ha disconosciuto la conformità della copia all'originale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719
c.c. e 214 e 215 c.p.c.; ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell' ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 5 Si è costituita l'opposta ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per nullità della notifica dell'atto a mezzo pec, oltre che la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza e genericità del disconoscimento della documentazione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo n.1829/2018, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione all' udienza del 7 novembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare occorre dare atto che la circostanza, dedotta dall' opponente nelle note di trattazione scritta, relativa all' intervento di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non può condurre alla richiesta sospensione del presente giudizio.
Ed infatti, l' art. 12 ter della l. n. 3 del 2012 prevede che “
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.
Pertanto gli effetti della omologazione del piano riguardano le sole procedure esecutive e cautelari, e non anche quelle di cognizione ordinaria, come la presente.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec.
La notifica telematica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, effettuata in data 12 ottobre 2018, è conforme ai requisiti previsti dall'art.
3-bis, della Legge n. 53/1994, prevedendo espressamente – contrariamente a quanto dedotto dall' opposta – la dicitura “Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art.
3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53”, secondo quanto richiesto dall' art. 3 bis, comma 4 della l.
53/1994.
Ad ogni modo, la eccepita nullità della notificazione – come detto, non ravvisabile – sarebbe in ogni caso sanata dalla costituzione della convenuta, avendo l' atto raggiunto il proprio scopo ed essendo la convenuta stata messa nella condizione di costituirsi regolarmente in giudizio e di Controparte_1
svolgere le proprie difese di merito.
Del pari va disattesa la eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'edictio actionis di cui al co.
4 dell'art. 164 c.p.c..
pagina 2 di 5 Com' è noto, “l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto”, “risiedendo la sua
“ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077; Cass. civ., sez. III,
15/05/2013, n. 11751; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n.1681).
Contrariamente alle doglianze sollevate da parte opposta, dall'esame dell'atto introduttivo emergono, in modo chiaro e certo, sia la causa petendi, ossia le ragioni poste a fondamento della domanda attorea, che il petitum, realizzandosi così quella ratio difensiva sottesa all'art. 164 c.p.c..
Venendo all' esame del merito, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015).
Nel merito, alla luce dell'istruttoria espletata, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, avendo la opposta fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della pagina 3 di 5 propria pretesa e non essendo i motivi di opposizione formulati da parte opponente idonei ad integrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell' avverso diritto.
Sotto il primo profilo, si osserva che l' opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento ed il relativo estratto conto.
A fronte di tale prova, l' opponente ha eccepito l'intervenuto pagamento parziale dell'importo di €
1.702,25 in forza di pagamenti effettuati: in data 1.9.2014 per l'importo di € 347,85; in data 30.9.2014 per l'importo di € 339,85; in data 30.10.2014 per l'importo di € 339,85; data 19.12.2014 per l'importo di € 674,70.
Tuttavia, i suddetti pagamenti appaiono già presi in considerazione nell' estratto conto prodotto in giudizio da parte opposta (v. piano di ammortamento e pagamenti presofferenza, all. 6 fascicolo monitorio); la lieve discrasia esistente tra le rate indicate ed i pagamenti effettuati appare riconducibile all'addebito da parte dell'istituto di credito del mutuatario di spese di commissione, rispetto alle quali l' opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica.
Inoltre, l'opponente ha disconosciuto la conformità dei documenti depositati in copia da controparte agli originali ex art. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c..
Sul punto, occorre evidenziare che l'onere probatorio, previsto dall'art. 2719 c.c., di disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa, viene assolto mediante la presentazione di una dichiarazione, dalla quale emergano in modo inequivocabile gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5461; Cass. civ., sez. trib., 13 agosto 2004, n. 15856).
È onere dell'istante indicare “gli aspetti differenziali che la copia prodotta avrebbe rispetto agli originali”
(Ex multis Cass. 24634/2021, Cass. 22577/2020 e Cass. 16557/2019); al fine di evitare il sorgere di eventuali contestazioni strumenti aventi mere finalità dilatorie dei tempi processuali.
Nella fattispecie, parte opponente nulla ha eccepito in relazione a detti “aspetti differenziali”, né ha proceduto ad una inequivocabile negazione della genuinità delle copie prodotte dalla Controparte_1
limitandosi ad un generico richiamo dell'art. 2719 c.c., con la conseguenza che il disconoscimento deve ritenersi inammissibile.
pagina 4 di 5 Del pari inammissibile è il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., tenuto conto che lo stesso opponente ha riconosciuto espressamente (punto 1), pag. 3 dell' atto di opposizione) di aver sottoscritto il contratto di finanziamento personale con Deutche Banck S.p.A. nonché di aver rimborsato, attraverso rate mensili, la somma di € 1.702,25, riconoscendo, così, l' esecuzione parziale dell' obbligazione assunta, la quale, com'è noto, implica un riconoscimento tacito del contratto stipulato (Cfr. Cass. 7631/2016, Cass.
10849/2012 e Cass. 25047/2009).
Pertanto, il disconoscimento va ritenuto inammissibile.
Da tali motivazioni discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, in applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1829/2018 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' opposta, delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 6782/2018 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difesa, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione, dall'Avv. Antonio Vecchione e dall' Avv. Carmela Del Giudice, presso lo studio dei quali
è elett.te domiciliato in Palma Campania (Na), alla Via Croce n. 348/A;
-opponente contro
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura allegata agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati, presso lo studio dei quali è elett.te domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani
n. 170;
-opposta
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 7 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1829/2018, emesso dal Tribunale di Nola in data 19.7.2018 e notificato in data 3.9.2018, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 21.463,11, Controparte_1
oltre interessi legali, spese del monitorio, iva e c.p.a., a titolo di saldo del rapporto di finanziamento n.
5499913, stipulato tra l'attore e Deutsche Bank S.p.A., oggetto di cessione in favore della ricorrente.
L'opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento parziale dell'importo di €1.702,25 (giusta pagamenti effettuati in data 1.9.2014 per l'importo di euro 347,85, in data 30.9.2014 per l'importo di euro 339,85, in data 30.10.2014 per l'importo di euro 339,85 ed in data 19.12.2014 per l'importo di euro 674,70), ed in subordine ha disconosciuto la conformità della copia all'originale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719
c.c. e 214 e 215 c.p.c.; ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell' ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 5 Si è costituita l'opposta ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per nullità della notifica dell'atto a mezzo pec, oltre che la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza e genericità del disconoscimento della documentazione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo n.1829/2018, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione all' udienza del 7 novembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare occorre dare atto che la circostanza, dedotta dall' opponente nelle note di trattazione scritta, relativa all' intervento di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non può condurre alla richiesta sospensione del presente giudizio.
Ed infatti, l' art. 12 ter della l. n. 3 del 2012 prevede che “
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.
Pertanto gli effetti della omologazione del piano riguardano le sole procedure esecutive e cautelari, e non anche quelle di cognizione ordinaria, come la presente.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec.
La notifica telematica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, effettuata in data 12 ottobre 2018, è conforme ai requisiti previsti dall'art.
3-bis, della Legge n. 53/1994, prevedendo espressamente – contrariamente a quanto dedotto dall' opposta – la dicitura “Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art.
3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53”, secondo quanto richiesto dall' art. 3 bis, comma 4 della l.
53/1994.
Ad ogni modo, la eccepita nullità della notificazione – come detto, non ravvisabile – sarebbe in ogni caso sanata dalla costituzione della convenuta, avendo l' atto raggiunto il proprio scopo ed essendo la convenuta stata messa nella condizione di costituirsi regolarmente in giudizio e di Controparte_1
svolgere le proprie difese di merito.
Del pari va disattesa la eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'edictio actionis di cui al co.
4 dell'art. 164 c.p.c..
pagina 2 di 5 Com' è noto, “l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto”, “risiedendo la sua
“ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077; Cass. civ., sez. III,
15/05/2013, n. 11751; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n.1681).
Contrariamente alle doglianze sollevate da parte opposta, dall'esame dell'atto introduttivo emergono, in modo chiaro e certo, sia la causa petendi, ossia le ragioni poste a fondamento della domanda attorea, che il petitum, realizzandosi così quella ratio difensiva sottesa all'art. 164 c.p.c..
Venendo all' esame del merito, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015).
Nel merito, alla luce dell'istruttoria espletata, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, avendo la opposta fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della pagina 3 di 5 propria pretesa e non essendo i motivi di opposizione formulati da parte opponente idonei ad integrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell' avverso diritto.
Sotto il primo profilo, si osserva che l' opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento ed il relativo estratto conto.
A fronte di tale prova, l' opponente ha eccepito l'intervenuto pagamento parziale dell'importo di €
1.702,25 in forza di pagamenti effettuati: in data 1.9.2014 per l'importo di € 347,85; in data 30.9.2014 per l'importo di € 339,85; in data 30.10.2014 per l'importo di € 339,85; data 19.12.2014 per l'importo di € 674,70.
Tuttavia, i suddetti pagamenti appaiono già presi in considerazione nell' estratto conto prodotto in giudizio da parte opposta (v. piano di ammortamento e pagamenti presofferenza, all. 6 fascicolo monitorio); la lieve discrasia esistente tra le rate indicate ed i pagamenti effettuati appare riconducibile all'addebito da parte dell'istituto di credito del mutuatario di spese di commissione, rispetto alle quali l' opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica.
Inoltre, l'opponente ha disconosciuto la conformità dei documenti depositati in copia da controparte agli originali ex art. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c..
Sul punto, occorre evidenziare che l'onere probatorio, previsto dall'art. 2719 c.c., di disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa, viene assolto mediante la presentazione di una dichiarazione, dalla quale emergano in modo inequivocabile gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5461; Cass. civ., sez. trib., 13 agosto 2004, n. 15856).
È onere dell'istante indicare “gli aspetti differenziali che la copia prodotta avrebbe rispetto agli originali”
(Ex multis Cass. 24634/2021, Cass. 22577/2020 e Cass. 16557/2019); al fine di evitare il sorgere di eventuali contestazioni strumenti aventi mere finalità dilatorie dei tempi processuali.
Nella fattispecie, parte opponente nulla ha eccepito in relazione a detti “aspetti differenziali”, né ha proceduto ad una inequivocabile negazione della genuinità delle copie prodotte dalla Controparte_1
limitandosi ad un generico richiamo dell'art. 2719 c.c., con la conseguenza che il disconoscimento deve ritenersi inammissibile.
pagina 4 di 5 Del pari inammissibile è il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., tenuto conto che lo stesso opponente ha riconosciuto espressamente (punto 1), pag. 3 dell' atto di opposizione) di aver sottoscritto il contratto di finanziamento personale con Deutche Banck S.p.A. nonché di aver rimborsato, attraverso rate mensili, la somma di € 1.702,25, riconoscendo, così, l' esecuzione parziale dell' obbligazione assunta, la quale, com'è noto, implica un riconoscimento tacito del contratto stipulato (Cfr. Cass. 7631/2016, Cass.
10849/2012 e Cass. 25047/2009).
Pertanto, il disconoscimento va ritenuto inammissibile.
Da tali motivazioni discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, in applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1829/2018 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' opposta, delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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