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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA: ) rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Giampapa Elena del foro di Siracusa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Siracusa, via S. Vasques 12;
ATTORE OPPONENTE
Contro
in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Caracci Gianni ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Partanna via V. Emanuele 24;
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Muraca Vincenzo Controparte_2 P.IVA_3
( , elettivamente domiciliato in Piazza Dittatura 1 presso l'Avvocatura C.F._1 CP_2
comunale;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il convenuto opposto ed il terzo chiamato hanno concluso come da note 127 ter c.p.c. del 6 e del 9 settembre 2024 e in particolare: il ha concluso chiedendo di “Respingere le domande formulate per tutto quanto Controparte_2
esposto nel presente atto, in quanto infondate in fatto e in diritto”.
“precisa la conclusioni come in comparsa di Controparte_3
risposta, chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, riportandosi agli esiti pagina 1 di 9 dell'istruttoria ed alle controdeduzioni alla CTU a firma del consulente di parte, con vittoria di spese chiede l'assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparsa conclusionale”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
Co ingiuntivo n. 147 del 2018 emesso dal Tribunale di Sciacca su ricorso di per Controparte_1
€ 242.652,31 oltre interessi;
proponeva altresì domanda riconvenzionale con chiamata in causa del terzo Controparte_2
Quanto ai motivi di opposizione rappresentava che il con deliberazione della Giunta Controparte_2
Municipale n. 90 del 20.7.2016 approvava il progetto del “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'aro di per mesi quattro CP_2 prorogabili“; che i costi del servizio, con riferimento al personale da impiegare, venivano indicati nel
PdI dell' approvato con DDG del Dipartimento regionale acqua e rifiuti n. 437 del Parte_2
Part 13.4.2015 a sensi della LR n. 3/2013; che la stima del costo indicato nel suddetto PdI dell' consentiva alla di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio e di Parte_1 proporre il ribasso di cui all'offerta formulata, nonché un ulteriore ribasso a favore del CP_2
pari ad € 12.489,78, con un costo complessivo per la stazione appaltante pari ad euro
[...]
178.603,88, corrispondente ad € 12.489,78 per 13 mensilità.
Che, in funzione dell'aggiudicazione, il chiedeva alla società di Controparte_2 Parte_1
procedere alla gestione del servizio nelle more della stipula contrattuale.
Che quindi firmava il verbale di accordo di distacco. Parte_1
Che, tuttavia, si rendeva inadempiente in relazione a diversi profili Controparte_1
Cont contrattuali concernenti il distacco dei lavoratori;
che inoltre dalle fatture definitive inoltrate dalla alla emergevano evidenti incongruenze economico – contabili non solo rispetto Parte_1
Parte al CCNL Federambiente, ma anche rispetto al PdI dell' .
Che dette incongruenze consistevano: a) nel fatto che ometteva di inviare ad Controparte_1
la documentazione necessaria al calcolo specifico delle retribuzioni in favore dei Parte_1
dipendenti, esponendo la stessa anche a possibili sanzioni di natura Parte_1
amministrativa e che, quando inviata, la documentazione appariva anomala;
b) che, in violazione dell'accordo, distaccava un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito;
che i lavoratori in ferie o in malattia non venivano sostituiti con conseguente danno patrimoniale di che doveva Parte_1
sostenere costi per il personale per un importo di € 155.447,88; c) che in violazione del verbale di Cont accordo di distacco di lavoratori punto 19) e dell'art. 8 co. 35 Legge 61/78, la ometteva altresì di pagina 2 di 9 fatturare mensilmente alla società utilizzatrice i costi del personale, inoltrando i primi prospetti contabili e le prime fatturazioni definitive a distanza di molti mesi dall'inizio del servizio da parte della e che le fatture, una volta pervenute, venivano contestate nel loro ammontare in Parte_1
quanto presentavano costi esorbitanti rispetto a quelli dovuti in base al CCNL e che le note di credito
Cont allegate da sono state inviate solo a seguito della contestazione da parte di degli Parte_1
errori contenuti nelle fatture;
che dette note di credito non sono comunque esaustive, non rispecchiando
Cont la reale situazione contabile;
che infatti la chiede quali somme per oneri contributivi relativi al personale distaccato presso la ditta in misura inferiore agli impegni contrattuali Parte_1
assunti, euro 242.652,31, somma che risulta eccessiva e che andrebbe ad aggiungersi agli importi già corrisposti dalla per l'intera gestione del servizio, con la conseguenza che Parte_1 quest'ultima avrebbe un costo complessivo per il servizio pari ad euro 839.899,76, a fronte di costi dedotti sulla base del CCNL Federambiente, cui lo stesso accordo di distacco rinvia, pari ad euro
445.728,95 e già versati, residuando l'irrisoria somma di 839,00 euro. Che inoltre devono aggiungersi gli ulteriori costi sostenuti dalla per personale non distaccato pari ad euro Parte_1
155.447,88 per un importo così dalla stessa complessivamente sostenuto pari ad euro 621.176,83. Ha quindi eccepito la nullità, annullabilità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto carente di prova sotto il profilo dell'an e del quantum del credito;
ha inoltre evidenziato come Parte_1 abbia provveduto a versare € 465.728,00 quale costo per il personale effettivamente distaccato dalla Cont
e che eventualmente residui da pagare unicamente l'importo di € 839,00.
Ha quindi chiesto di sospendere il decreto ingiuntivo e così concluso: “- Accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi nullo e/o con qualsiasi altra statuizione di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto N. 147/2018 emesso nel procedimento RGN 497/2018 dal Tribunale di Sciacca, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di conferma del
D.I. opposto, accertare e dichiarare il nella persona del legale rapp.te pro- Controparte_2
tempore, con sede in alla via P.zza Dittatura n. 1 Salemi (TP) tenuto a garantire la CP_2 [...] contro gli effetti dell'eventuale accoglimento nel merito della domanda di cui al D.I. n. Parte_1
147/2018 opposto e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa a favore della;
In Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della , in persona del suo Commissario F.D. Controparte_3
On.le per le ragioni in narrativa indicate;
- per l'effetto condannare la CP_4 [...]
, in persona del suo Commissario F.D. On.le Controparte_5 CP_4
Alfano al risarcimento del danno in favore della della somma pari ad euro Parte_1
pagina 3 di 9 155.447,88 per le ragioni in narrativa e/o comunque nella misura maggiore o minore che verrà accertata e documentata in corso di giudizio;
- Accertare e dichiarare la Controparte_3
, in persona del suo Commissario F.D. On.le Alfano ed il
[...] CP_4 CP_2
in persona del suo rapp.te legale, in via solidale, responsabili nei confronti della
[...] Parte_1
per i maggiori costi sostenuti rispetto al Piano di Intervento Aro del - per
[...] Controparte_2
l'effetto condannare la , in persona del suo Controparte_3
Commissario F.D. On.le ed il in persona del suo rapp.te legale pro- CP_4 Controparte_2
tempore, anche in via solidale, per le ragioni in narrativa al pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 8.891,78. - Accertare e dichiarare la compensazione dei crediti Parte_1
azionati tra le parti in causa, per i motivi in narrativa. - Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”.
Con memoria difensiva del 7.2.2019 si è costituito il terzo chiamato che ha Controparte_2
evidenziato la marginalità del proprio ruolo nella vicenda in questione, avendo il il solo CP_2
obbligo di corrispondere mensilmente a il canone di gestione da liquidarsi sulla base Parte_1 della documentazione predisposta dal direttore dell'esecuzione. Che peraltro al non sono state CP_2 dalle altre parti date le informazioni necessarie a intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'oneri, in caso di inadempienza del gestore. Che il non può essere inoltre chiamato CP_2
a rispondere dell'eventuale distacco di lavoratori in misura minore a quella contrattualmente prevista né alcuna contestazione al riguardo è stata allo stesso mossa.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'opponente.
Con comparsa di risposta depositata il 12.2.2019 si è costituita che ha Controparte_1
contestato quanto dedotto da parte opponente ed ha precisato che in virtù dell'accordo di distacco del
3.10.2016 stipulato tra le parti la società utilizzatrice era tenuta a provvedere direttamente a versare le retribuzioni dei lavoratori distaccati al netto delle ritenute di legge. Che in base all'art. 10 di detto accordo, poiché le posizioni contributive ed assicurative rimangono intestate al datore di lavoro –
era previsto che nel momento in cui la società utilizzatrice avesse corrisposto la retribuzione ai CP_1
dipendenti distaccati, le somme trattenute (ritenute fiscali, assicurative, previdenziali, cessioni, ecc.) venissero trasferite alla ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge e ciò sulla base di CP_1
fatturazione mensile. Che la società utilizzatrice per il periodo di distacco dal 5.10.2016 al 31.10.2017 è debitrice dell'importo complessivo di € 249.387,42, pari all'importo fatturato decurtato delle retribuzioni nette destinate ai dipendenti. Che quindi le fatture emesse nei confronti della società utilizzatrice prevedevano un importo consistente a titolo di oneri assicurativi, fiscali e previdenziali che Cont la stessa doveva versare a per assolvere ai propri obblighi quale datore di lavoro sostanziale.
pagina 4 di 9 Ha inoltre contestato la richiesta di pagamento effettuata da parte opponente in via riconvenzionale e Cont l'affermazione secondo la quale la avrebbe distaccato personale in misura inferire a quanto contrattualmente previsto.
Ha concluso chiedendo di: “confermare integralmente il decreto ingiuntivo oggetto di gravame, rigettando i motivi di opposizione avversari e la domanda riconvenzionale, infondata in fatto ed in diritto”.
All'udienza del 24.10.2019 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testimoni e nomina di consulente tecnico di ufficio.
All'esito è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
23.9.2024 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostrando circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria;
a tal fine, entrambe le parti possono avvalersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass., Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
2. Nel caso di specie risulta tra le parti incontestato: che sia stato stipulato un accordo di distacco tra che lo stesso abbia avuto esecuzione. Parte_3 Parte_1
2.1 Risulta invece contestato il credito chiesto da parte convenuta opposta posto che Parte_1 ha affermato di aver corrisposto il dovuto pari ad € 445.728,95, residuando al limite l'importo di €
[...]
839,00. Risulta altresì contestata l'esattezza dell'adempimento dell'accordo di distacco da parte della società distaccante che avrebbe fornito alla distaccataria un numero di lavoratori inferiore a quello pattuito, con conseguente necessità per la di supplire alle carenze di personale con Parte_1
risorse proprie, essendo la stessa costretta ad assumere personale per garantire il corretto espletamento del servizio. In ragione di ciò ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento Parte_1 dell'importo di € 155.447,88. Ha chiesto inoltre di essere garantita dal nel caso di Controparte_2
riconoscimento di importi ancora da versare alla Parte_4
Parte convenuta opposta invece allega il mancato pagamento di € 249.387,42 per costi di assicurazione, fiscali e previdenziali, pari all'importo fatturato decurtato delle retribuzioni nette destinate ai dipendenti.
2.2 Tanto evidenziato, passando all'istituto del distacco, l'art. 30 D.lgs. n. 276 del 10/09/2003,
pagina 5 di 9 stabilisce che: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa… In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Analizzando l'accordo di distacco stipulato tra le parti ed Controparte_1 Parte_1
emerge che era previsto il distaccamento presso la predetta società di diciannove lavoratori con mansioni di autisti e operatori addetti alla raccolta e allo spazzamento da impiegare per lo svolgimento del predetto servizio in favore dell' Controparte_6
All'art. 10 dell'accordo di distacco è previsto dalle parti che la titolarità del rapporto di lavoro rimanga
Cont in capo alla cui resta intestata la posizione contributiva ed assicurativa dei lavoratori distaccati e che l'utilizzatore, contestualmente al pagamento della retribuzione netta ai lavoratori, provveda a Cont trasferire alla le somme trattenute da versare a cura del datore di lavoro all'erario, agli istituti previdenziali ed assicurativi nonché ad enti cessionari a fronte di eventuali atti di cessione della
Cont retribuzione. E' altresì previsto dal medesimo articolo che la , in adempimento dell'obbligazione, provveda a fatturare mensilmente alla il costo dei lavoratori distaccati senza Parte_1
applicazione di iva, omnicomprensivo dei ratei di tredicesima, quattordicesima, TFR e dei relativi contributi sulle predette mensilità aggiuntive da versare da parte dell'utilizzatore. Cont Ai sensi dell'art. 11 la avrebbe dovuto comunicare alla entro il 30/31 di ogni Parte_1 mese tutti i dati necessari (permessi, malattie, ferie etc..) e la retribuzione netta che l'utilizzatore doveva versare non avrebbe compreso gli importi relativi alle assenze comunicate.
Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano rispettivamente gli straordinari, la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità.
Da quanto sopra esposto, emerge come, in forza dell'accordo sottoscritto, gravasse su Parte_1
l'onere di trasferire a le somme da versare all'erario oltre a tredicesima, Controparte_1
quattordicesima TFR e relativi contributi sulle predette mensilità aggiuntive.
2.3 Tanto evidenziato, all'esito dell'istruttoria è emerso come, in relazione alle retribuzioni mensili dovute ai lavoratori distaccati presso la stessa debba ancora delle somme alla Parte_1 [...]
, quantificate nella consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, in € Controparte_1
196.506,70 di cui € 173.194,24 per oneri contributivi e imposte, € 17.494,03 per contributi INAIL, per un totale di € 190.688,27. I rimanenti importi sono dovuti per ratei di tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie.
Risulta altresì che le buste paga venivano trasmesse dalla alla Controparte_1 [...]
sulla base delle comunicazioni delle presenze trasmesse dalla società utilizzatrice, come Parte_1
pagina 6 di 9 confermato dal testimone dipendente della , il quale sul Tes_1 Controparte_1
punto ha affermato “preciso che quando preparavamo le buste paga le elaboravamo su fogli di
Cont presenza mensili trasmessi dalla alla e quindi non c'era margine di errore in Parte_1 quanto ci limitavamo a riportare pedissequamente le presenze trasmesse”. Anche il teste
[...]
, ha dichiarato “Sì è vero, io emettevo la fattura elettronica ed allegavo il prospetto relativo Tes_2 ai costi del personale per il mese di riferimento;
, l'invio delle buste paga lo curavo io personalmente;
preciso che la ditta distaccataria trasmette mensilmente i prospetti con le presenze dei dipendenti e conseguentemente l'area risorse umane le elabora. Preciso che le buste paga venivano allegate alla fatturazione elettronica in PDF e tramesse unitamente ai prospetti;
”.
Può ritenersi quindi provato l'inadempimento parziale della distaccataria che, sulla base di quanto accertato dal CTU, ha provveduto al pagamento delle retribuzioni nette per € 388.806,00 e non ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute in virtù dell'accordo di distacco che, limitatamente agli importi per oneri contributivi, previdenziali, ammontano ad € 190.688,27, essendo la domanda di SRR limitata a tale credito, non risultando incluse anche le voci per TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi.
In conseguenza del minor importo riconosciuto in tale sede deve essere revocato il decreto ingiuntivo n.
147 del 2018 emesso dal Tribunale di Sciacca.
3. Passando alla domanda di manleva rivolta dalla al parte attrice Parte_1 Controparte_2
opponente allega di aver sostenuto spese per € 465.728,95 per il personale distaccato e ,di conseguenza, in ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso per € 242.652,31, risulterebbe a carico della distaccataria un costo complessivo di € 684.451,80, importo superiore a quello previsto nel Piano
Part di intervento dell in € 612.285,05. Ha quindi chiesto, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, di essere manlevata dal per i costi superiori e non previsti dalla stessa dovuti. Controparte_2
All'esito dell'istruttoria è emerso che ha sostenuto costi per il personale distaccato Parte_1
pari ad € 388.806,00 e che risultano da corrispondere (al lordo dei ratei per tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie e permessi) € 196.506,70 per un totale di € 585.312,7, importo inferiore a quello previsto nel PdI dell'ARO pari ad € 612.285,05.
La domanda di manleva va quindi rigettata.
4. Passando alla domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Comune di in solido, va rilevato quanto segue. CP_1 CP_2
Cont Parte attrice opponente ha rappresentato come la abbia distaccato un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito nell'accordo di distacco e che, non avendo provveduto ad inviare personale sostitutivo, la società opponente si è vista costretta a sostenere costi per € 155.447,88 per garantire la pagina 7 di 9 continuità ed efficienza del servizio.
All'udienza del 14.9.2021 il testimone , ha dichiarato che il personale Testimone_3
distaccato dalla constava di quattordici lavoratori compreso lo stesso, Controparte_1
sebbene nel bando fossero previste diciannove unità.
Ha inoltre precisato che in quattordici non potevano assicurare il servizio e che quindi Parte_1
[... doveva assumere personale a tempo variabile da tre a sei mesi.
Che il numero di lavoratori distaccati fosse in effetti inferiore a quello previsto dall'accordo di distacco risulta confermato dai conteggi effettuati dal CTU, emergendo dall'allegato due alla consulenza, un numero mensile di lavoratori inferiore alle diciannove unità.
In particolare, per i mesi da ottobre 2016 a gennaio 2017 risultano effettuai i conteggi per le buste paga di tredici lavoratori e per i mesi da febbraio a ottobre 2017 sempre in un numero inferiore ai diciannove lavoratori.
Parte opponente, tuttavia, non ha provato di aver subito in conseguenza di ciò un danno patrimoniale in termini di maggior esborso economico.
Non risultano a tal fine idonee le consulenze di parte allegate all'atto di citazione, mancando elementi, quali buste paga dei dipendenti direttamente impiegati da bonifici o assegni Parte_1
attestanti i pagamenti effettuati ai lavoratori assunti in supplenza dalla distaccataria o altri documenti come ad esempio contratti di assunzione per il periodo ottobre 2016-ottobre 2017, che attestino che
[...]
si sia avvalsa di ulteriore personale per far fronte al minor numero di lavoratori distaccati Pt_1
Cont dalla .
La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.
In definitiva va riconosciuto un credito per costi assicurativi e previdenziali della
[...]
nei confronti di di € 190.688,27, oltre interessi di cui al D.M. 231 del CP_1 Parte_1
2002 dalla scadenza al saldo.
Essendo stato riconosciuto un credito dovuto alla convenuta opposta in misura inferiore a quello riconosciuto in sede monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. Le spese di CTU liquidate a titolo di acconto all'udienza dell'11.10.2022 vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente.
Le spese di lite vengono poste a carico della società e si liquidano sulla base del Parte_1
D.M. 55 del 2014 e succ, mod. valori minimi, sulla base del minor importo riconosciuto in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la debenza da parte di nei confronti di di € Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 190.688,27 oltre agli interessi di cui al D.M. 231 del 2002 dal dovuto al saldo, per le causali di cui in parte motiva e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n. 147 del 2018 emesso dal Tribunale di Sciacca su ricorso di
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere a Parte_1 [...]
€ 190.688,27 oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al saldo;
CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente nei confronti della convenuta e del terzo chiamato;
- rigetta la domanda di manleva proposta da parte attrice opponente nei confronti del Controparte_2
- Condanna la parte attrice opponente a corrispondere alla convenuta e al terzo chiamato le spese di lite che si liquidano in € 7.062,00 per ciascun convenuto a titolo di compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, Iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU liquidate all'udienza dell.11.10.2022 definitivamente a carico di parte attrice opponente.
Sciacca, 18 aprile 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA: ) rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Giampapa Elena del foro di Siracusa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Siracusa, via S. Vasques 12;
ATTORE OPPONENTE
Contro
in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Caracci Gianni ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Partanna via V. Emanuele 24;
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Muraca Vincenzo Controparte_2 P.IVA_3
( , elettivamente domiciliato in Piazza Dittatura 1 presso l'Avvocatura C.F._1 CP_2
comunale;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il convenuto opposto ed il terzo chiamato hanno concluso come da note 127 ter c.p.c. del 6 e del 9 settembre 2024 e in particolare: il ha concluso chiedendo di “Respingere le domande formulate per tutto quanto Controparte_2
esposto nel presente atto, in quanto infondate in fatto e in diritto”.
“precisa la conclusioni come in comparsa di Controparte_3
risposta, chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, riportandosi agli esiti pagina 1 di 9 dell'istruttoria ed alle controdeduzioni alla CTU a firma del consulente di parte, con vittoria di spese chiede l'assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparsa conclusionale”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
Co ingiuntivo n. 147 del 2018 emesso dal Tribunale di Sciacca su ricorso di per Controparte_1
€ 242.652,31 oltre interessi;
proponeva altresì domanda riconvenzionale con chiamata in causa del terzo Controparte_2
Quanto ai motivi di opposizione rappresentava che il con deliberazione della Giunta Controparte_2
Municipale n. 90 del 20.7.2016 approvava il progetto del “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'aro di per mesi quattro CP_2 prorogabili“; che i costi del servizio, con riferimento al personale da impiegare, venivano indicati nel
PdI dell' approvato con DDG del Dipartimento regionale acqua e rifiuti n. 437 del Parte_2
Part 13.4.2015 a sensi della LR n. 3/2013; che la stima del costo indicato nel suddetto PdI dell' consentiva alla di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio e di Parte_1 proporre il ribasso di cui all'offerta formulata, nonché un ulteriore ribasso a favore del CP_2
pari ad € 12.489,78, con un costo complessivo per la stazione appaltante pari ad euro
[...]
178.603,88, corrispondente ad € 12.489,78 per 13 mensilità.
Che, in funzione dell'aggiudicazione, il chiedeva alla società di Controparte_2 Parte_1
procedere alla gestione del servizio nelle more della stipula contrattuale.
Che quindi firmava il verbale di accordo di distacco. Parte_1
Che, tuttavia, si rendeva inadempiente in relazione a diversi profili Controparte_1
Cont contrattuali concernenti il distacco dei lavoratori;
che inoltre dalle fatture definitive inoltrate dalla alla emergevano evidenti incongruenze economico – contabili non solo rispetto Parte_1
Parte al CCNL Federambiente, ma anche rispetto al PdI dell' .
Che dette incongruenze consistevano: a) nel fatto che ometteva di inviare ad Controparte_1
la documentazione necessaria al calcolo specifico delle retribuzioni in favore dei Parte_1
dipendenti, esponendo la stessa anche a possibili sanzioni di natura Parte_1
amministrativa e che, quando inviata, la documentazione appariva anomala;
b) che, in violazione dell'accordo, distaccava un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito;
che i lavoratori in ferie o in malattia non venivano sostituiti con conseguente danno patrimoniale di che doveva Parte_1
sostenere costi per il personale per un importo di € 155.447,88; c) che in violazione del verbale di Cont accordo di distacco di lavoratori punto 19) e dell'art. 8 co. 35 Legge 61/78, la ometteva altresì di pagina 2 di 9 fatturare mensilmente alla società utilizzatrice i costi del personale, inoltrando i primi prospetti contabili e le prime fatturazioni definitive a distanza di molti mesi dall'inizio del servizio da parte della e che le fatture, una volta pervenute, venivano contestate nel loro ammontare in Parte_1
quanto presentavano costi esorbitanti rispetto a quelli dovuti in base al CCNL e che le note di credito
Cont allegate da sono state inviate solo a seguito della contestazione da parte di degli Parte_1
errori contenuti nelle fatture;
che dette note di credito non sono comunque esaustive, non rispecchiando
Cont la reale situazione contabile;
che infatti la chiede quali somme per oneri contributivi relativi al personale distaccato presso la ditta in misura inferiore agli impegni contrattuali Parte_1
assunti, euro 242.652,31, somma che risulta eccessiva e che andrebbe ad aggiungersi agli importi già corrisposti dalla per l'intera gestione del servizio, con la conseguenza che Parte_1 quest'ultima avrebbe un costo complessivo per il servizio pari ad euro 839.899,76, a fronte di costi dedotti sulla base del CCNL Federambiente, cui lo stesso accordo di distacco rinvia, pari ad euro
445.728,95 e già versati, residuando l'irrisoria somma di 839,00 euro. Che inoltre devono aggiungersi gli ulteriori costi sostenuti dalla per personale non distaccato pari ad euro Parte_1
155.447,88 per un importo così dalla stessa complessivamente sostenuto pari ad euro 621.176,83. Ha quindi eccepito la nullità, annullabilità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto carente di prova sotto il profilo dell'an e del quantum del credito;
ha inoltre evidenziato come Parte_1 abbia provveduto a versare € 465.728,00 quale costo per il personale effettivamente distaccato dalla Cont
e che eventualmente residui da pagare unicamente l'importo di € 839,00.
Ha quindi chiesto di sospendere il decreto ingiuntivo e così concluso: “- Accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi nullo e/o con qualsiasi altra statuizione di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto N. 147/2018 emesso nel procedimento RGN 497/2018 dal Tribunale di Sciacca, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di conferma del
D.I. opposto, accertare e dichiarare il nella persona del legale rapp.te pro- Controparte_2
tempore, con sede in alla via P.zza Dittatura n. 1 Salemi (TP) tenuto a garantire la CP_2 [...] contro gli effetti dell'eventuale accoglimento nel merito della domanda di cui al D.I. n. Parte_1
147/2018 opposto e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa a favore della;
In Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della , in persona del suo Commissario F.D. Controparte_3
On.le per le ragioni in narrativa indicate;
- per l'effetto condannare la CP_4 [...]
, in persona del suo Commissario F.D. On.le Controparte_5 CP_4
Alfano al risarcimento del danno in favore della della somma pari ad euro Parte_1
pagina 3 di 9 155.447,88 per le ragioni in narrativa e/o comunque nella misura maggiore o minore che verrà accertata e documentata in corso di giudizio;
- Accertare e dichiarare la Controparte_3
, in persona del suo Commissario F.D. On.le Alfano ed il
[...] CP_4 CP_2
in persona del suo rapp.te legale, in via solidale, responsabili nei confronti della
[...] Parte_1
per i maggiori costi sostenuti rispetto al Piano di Intervento Aro del - per
[...] Controparte_2
l'effetto condannare la , in persona del suo Controparte_3
Commissario F.D. On.le ed il in persona del suo rapp.te legale pro- CP_4 Controparte_2
tempore, anche in via solidale, per le ragioni in narrativa al pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 8.891,78. - Accertare e dichiarare la compensazione dei crediti Parte_1
azionati tra le parti in causa, per i motivi in narrativa. - Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”.
Con memoria difensiva del 7.2.2019 si è costituito il terzo chiamato che ha Controparte_2
evidenziato la marginalità del proprio ruolo nella vicenda in questione, avendo il il solo CP_2
obbligo di corrispondere mensilmente a il canone di gestione da liquidarsi sulla base Parte_1 della documentazione predisposta dal direttore dell'esecuzione. Che peraltro al non sono state CP_2 dalle altre parti date le informazioni necessarie a intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'oneri, in caso di inadempienza del gestore. Che il non può essere inoltre chiamato CP_2
a rispondere dell'eventuale distacco di lavoratori in misura minore a quella contrattualmente prevista né alcuna contestazione al riguardo è stata allo stesso mossa.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'opponente.
Con comparsa di risposta depositata il 12.2.2019 si è costituita che ha Controparte_1
contestato quanto dedotto da parte opponente ed ha precisato che in virtù dell'accordo di distacco del
3.10.2016 stipulato tra le parti la società utilizzatrice era tenuta a provvedere direttamente a versare le retribuzioni dei lavoratori distaccati al netto delle ritenute di legge. Che in base all'art. 10 di detto accordo, poiché le posizioni contributive ed assicurative rimangono intestate al datore di lavoro –
era previsto che nel momento in cui la società utilizzatrice avesse corrisposto la retribuzione ai CP_1
dipendenti distaccati, le somme trattenute (ritenute fiscali, assicurative, previdenziali, cessioni, ecc.) venissero trasferite alla ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge e ciò sulla base di CP_1
fatturazione mensile. Che la società utilizzatrice per il periodo di distacco dal 5.10.2016 al 31.10.2017 è debitrice dell'importo complessivo di € 249.387,42, pari all'importo fatturato decurtato delle retribuzioni nette destinate ai dipendenti. Che quindi le fatture emesse nei confronti della società utilizzatrice prevedevano un importo consistente a titolo di oneri assicurativi, fiscali e previdenziali che Cont la stessa doveva versare a per assolvere ai propri obblighi quale datore di lavoro sostanziale.
pagina 4 di 9 Ha inoltre contestato la richiesta di pagamento effettuata da parte opponente in via riconvenzionale e Cont l'affermazione secondo la quale la avrebbe distaccato personale in misura inferire a quanto contrattualmente previsto.
Ha concluso chiedendo di: “confermare integralmente il decreto ingiuntivo oggetto di gravame, rigettando i motivi di opposizione avversari e la domanda riconvenzionale, infondata in fatto ed in diritto”.
All'udienza del 24.10.2019 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testimoni e nomina di consulente tecnico di ufficio.
All'esito è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
23.9.2024 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostrando circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria;
a tal fine, entrambe le parti possono avvalersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass., Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
2. Nel caso di specie risulta tra le parti incontestato: che sia stato stipulato un accordo di distacco tra che lo stesso abbia avuto esecuzione. Parte_3 Parte_1
2.1 Risulta invece contestato il credito chiesto da parte convenuta opposta posto che Parte_1 ha affermato di aver corrisposto il dovuto pari ad € 445.728,95, residuando al limite l'importo di €
[...]
839,00. Risulta altresì contestata l'esattezza dell'adempimento dell'accordo di distacco da parte della società distaccante che avrebbe fornito alla distaccataria un numero di lavoratori inferiore a quello pattuito, con conseguente necessità per la di supplire alle carenze di personale con Parte_1
risorse proprie, essendo la stessa costretta ad assumere personale per garantire il corretto espletamento del servizio. In ragione di ciò ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento Parte_1 dell'importo di € 155.447,88. Ha chiesto inoltre di essere garantita dal nel caso di Controparte_2
riconoscimento di importi ancora da versare alla Parte_4
Parte convenuta opposta invece allega il mancato pagamento di € 249.387,42 per costi di assicurazione, fiscali e previdenziali, pari all'importo fatturato decurtato delle retribuzioni nette destinate ai dipendenti.
2.2 Tanto evidenziato, passando all'istituto del distacco, l'art. 30 D.lgs. n. 276 del 10/09/2003,
pagina 5 di 9 stabilisce che: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa… In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Analizzando l'accordo di distacco stipulato tra le parti ed Controparte_1 Parte_1
emerge che era previsto il distaccamento presso la predetta società di diciannove lavoratori con mansioni di autisti e operatori addetti alla raccolta e allo spazzamento da impiegare per lo svolgimento del predetto servizio in favore dell' Controparte_6
All'art. 10 dell'accordo di distacco è previsto dalle parti che la titolarità del rapporto di lavoro rimanga
Cont in capo alla cui resta intestata la posizione contributiva ed assicurativa dei lavoratori distaccati e che l'utilizzatore, contestualmente al pagamento della retribuzione netta ai lavoratori, provveda a Cont trasferire alla le somme trattenute da versare a cura del datore di lavoro all'erario, agli istituti previdenziali ed assicurativi nonché ad enti cessionari a fronte di eventuali atti di cessione della
Cont retribuzione. E' altresì previsto dal medesimo articolo che la , in adempimento dell'obbligazione, provveda a fatturare mensilmente alla il costo dei lavoratori distaccati senza Parte_1
applicazione di iva, omnicomprensivo dei ratei di tredicesima, quattordicesima, TFR e dei relativi contributi sulle predette mensilità aggiuntive da versare da parte dell'utilizzatore. Cont Ai sensi dell'art. 11 la avrebbe dovuto comunicare alla entro il 30/31 di ogni Parte_1 mese tutti i dati necessari (permessi, malattie, ferie etc..) e la retribuzione netta che l'utilizzatore doveva versare non avrebbe compreso gli importi relativi alle assenze comunicate.
Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano rispettivamente gli straordinari, la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità.
Da quanto sopra esposto, emerge come, in forza dell'accordo sottoscritto, gravasse su Parte_1
l'onere di trasferire a le somme da versare all'erario oltre a tredicesima, Controparte_1
quattordicesima TFR e relativi contributi sulle predette mensilità aggiuntive.
2.3 Tanto evidenziato, all'esito dell'istruttoria è emerso come, in relazione alle retribuzioni mensili dovute ai lavoratori distaccati presso la stessa debba ancora delle somme alla Parte_1 [...]
, quantificate nella consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, in € Controparte_1
196.506,70 di cui € 173.194,24 per oneri contributivi e imposte, € 17.494,03 per contributi INAIL, per un totale di € 190.688,27. I rimanenti importi sono dovuti per ratei di tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie.
Risulta altresì che le buste paga venivano trasmesse dalla alla Controparte_1 [...]
sulla base delle comunicazioni delle presenze trasmesse dalla società utilizzatrice, come Parte_1
pagina 6 di 9 confermato dal testimone dipendente della , il quale sul Tes_1 Controparte_1
punto ha affermato “preciso che quando preparavamo le buste paga le elaboravamo su fogli di
Cont presenza mensili trasmessi dalla alla e quindi non c'era margine di errore in Parte_1 quanto ci limitavamo a riportare pedissequamente le presenze trasmesse”. Anche il teste
[...]
, ha dichiarato “Sì è vero, io emettevo la fattura elettronica ed allegavo il prospetto relativo Tes_2 ai costi del personale per il mese di riferimento;
, l'invio delle buste paga lo curavo io personalmente;
preciso che la ditta distaccataria trasmette mensilmente i prospetti con le presenze dei dipendenti e conseguentemente l'area risorse umane le elabora. Preciso che le buste paga venivano allegate alla fatturazione elettronica in PDF e tramesse unitamente ai prospetti;
”.
Può ritenersi quindi provato l'inadempimento parziale della distaccataria che, sulla base di quanto accertato dal CTU, ha provveduto al pagamento delle retribuzioni nette per € 388.806,00 e non ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute in virtù dell'accordo di distacco che, limitatamente agli importi per oneri contributivi, previdenziali, ammontano ad € 190.688,27, essendo la domanda di SRR limitata a tale credito, non risultando incluse anche le voci per TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi.
In conseguenza del minor importo riconosciuto in tale sede deve essere revocato il decreto ingiuntivo n.
147 del 2018 emesso dal Tribunale di Sciacca.
3. Passando alla domanda di manleva rivolta dalla al parte attrice Parte_1 Controparte_2
opponente allega di aver sostenuto spese per € 465.728,95 per il personale distaccato e ,di conseguenza, in ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso per € 242.652,31, risulterebbe a carico della distaccataria un costo complessivo di € 684.451,80, importo superiore a quello previsto nel Piano
Part di intervento dell in € 612.285,05. Ha quindi chiesto, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, di essere manlevata dal per i costi superiori e non previsti dalla stessa dovuti. Controparte_2
All'esito dell'istruttoria è emerso che ha sostenuto costi per il personale distaccato Parte_1
pari ad € 388.806,00 e che risultano da corrispondere (al lordo dei ratei per tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie e permessi) € 196.506,70 per un totale di € 585.312,7, importo inferiore a quello previsto nel PdI dell'ARO pari ad € 612.285,05.
La domanda di manleva va quindi rigettata.
4. Passando alla domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Comune di in solido, va rilevato quanto segue. CP_1 CP_2
Cont Parte attrice opponente ha rappresentato come la abbia distaccato un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito nell'accordo di distacco e che, non avendo provveduto ad inviare personale sostitutivo, la società opponente si è vista costretta a sostenere costi per € 155.447,88 per garantire la pagina 7 di 9 continuità ed efficienza del servizio.
All'udienza del 14.9.2021 il testimone , ha dichiarato che il personale Testimone_3
distaccato dalla constava di quattordici lavoratori compreso lo stesso, Controparte_1
sebbene nel bando fossero previste diciannove unità.
Ha inoltre precisato che in quattordici non potevano assicurare il servizio e che quindi Parte_1
[... doveva assumere personale a tempo variabile da tre a sei mesi.
Che il numero di lavoratori distaccati fosse in effetti inferiore a quello previsto dall'accordo di distacco risulta confermato dai conteggi effettuati dal CTU, emergendo dall'allegato due alla consulenza, un numero mensile di lavoratori inferiore alle diciannove unità.
In particolare, per i mesi da ottobre 2016 a gennaio 2017 risultano effettuai i conteggi per le buste paga di tredici lavoratori e per i mesi da febbraio a ottobre 2017 sempre in un numero inferiore ai diciannove lavoratori.
Parte opponente, tuttavia, non ha provato di aver subito in conseguenza di ciò un danno patrimoniale in termini di maggior esborso economico.
Non risultano a tal fine idonee le consulenze di parte allegate all'atto di citazione, mancando elementi, quali buste paga dei dipendenti direttamente impiegati da bonifici o assegni Parte_1
attestanti i pagamenti effettuati ai lavoratori assunti in supplenza dalla distaccataria o altri documenti come ad esempio contratti di assunzione per il periodo ottobre 2016-ottobre 2017, che attestino che
[...]
si sia avvalsa di ulteriore personale per far fronte al minor numero di lavoratori distaccati Pt_1
Cont dalla .
La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.
In definitiva va riconosciuto un credito per costi assicurativi e previdenziali della
[...]
nei confronti di di € 190.688,27, oltre interessi di cui al D.M. 231 del CP_1 Parte_1
2002 dalla scadenza al saldo.
Essendo stato riconosciuto un credito dovuto alla convenuta opposta in misura inferiore a quello riconosciuto in sede monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. Le spese di CTU liquidate a titolo di acconto all'udienza dell'11.10.2022 vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente.
Le spese di lite vengono poste a carico della società e si liquidano sulla base del Parte_1
D.M. 55 del 2014 e succ, mod. valori minimi, sulla base del minor importo riconosciuto in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la debenza da parte di nei confronti di di € Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 190.688,27 oltre agli interessi di cui al D.M. 231 del 2002 dal dovuto al saldo, per le causali di cui in parte motiva e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n. 147 del 2018 emesso dal Tribunale di Sciacca su ricorso di
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere a Parte_1 [...]
€ 190.688,27 oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al saldo;
CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente nei confronti della convenuta e del terzo chiamato;
- rigetta la domanda di manleva proposta da parte attrice opponente nei confronti del Controparte_2
- Condanna la parte attrice opponente a corrispondere alla convenuta e al terzo chiamato le spese di lite che si liquidano in € 7.062,00 per ciascun convenuto a titolo di compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, Iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU liquidate all'udienza dell.11.10.2022 definitivamente a carico di parte attrice opponente.
Sciacca, 18 aprile 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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