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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NI LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 7502/2024 RG, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MAGGIO GIOVANNI in sostituzione dell'avv. GULOTTA TO ER per parte ricorrente nonché
l'avv.. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:55 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NI LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7502 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GULOTTA Parte_1 Pt_1 Parte_1
TO ER
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che la minore è titolare di prestazione Parte_1
d'invalidità civile e di aver ricevuto dall' un provvedimento di CP_1
ripetizione della somma di € 670,24, erogata in eccesso su detta prestazione, deducendone l'illegittimità per carenza di motivazione, insussistenza dell'indebito, nonché invocando la tutela del propria affidamento incolpevole sulla scorta della giurisprudenza di favore formatasi sul punto, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 16.01.2024 e di eventuali ulteriori CP_1
provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di
€ 670,24= contestato alla Sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e restituzione da parte di degli importi eventualmente CP_1 CP_1
già trattenuti”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Rappresenta la parte resistente che: “La nota di debito contestata da controparte è stata notificata a seguito della visita di revisione sanitaria del 21/11/2023 n. domus , a mezzo della quale la P.IVA_1
Commissione Medica ha riconosciuto parte ricorrente “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L.
118/71)”. Dunque, a far data dal mese successivo alla visita di revisione sanitaria, è venuto meno il prescritto requisito sanitario, con obbligo di parte ricorrente alla restituzione dei ratei frattanto pagati e non dovuti”.
Così, essendo pendente a seguito della comunicazione del verbale di revisione procedimento per ATP n. 7380/2024 RG (depositato dalla parte ricorrente che però non ne faceva menzione in questo procedimento), veniva posposta la decisione di questa causa agli esiti peritali del ricorso sopramenzionato.
Il CTU incaricato in quel giudizio ha così concluso la propria relazione:
Oggi, in occasione di questa consulenza, si ritiene che la minore Parte_1
è affetta da “Pregresso disturbo dell'apprendimento con associato
[...]
ritardo del linguaggio, trattato con buoni risultati fino a giugno 2023 mediante logopedia”. Per le patologie di cui sopra si ritiene che la minore Parte
, oggi, diritto al riconoscimento della indennità di frequenza Pt_3
né al suo ripristino dopo sospensione del 23.11.2023”.
Pretermettendo ogni valutazione in ordine alla contemporanea pendenza di due procedimenti giudiziari, la presenza di ciascuno di essi sottaciuta nell'altro, il ricorso va dunque rigettato, non manifestandosi alcun affidamento tutelabile da parte della ricorrente.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione reddituale ex at. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
NI LE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NI LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 7502/2024 RG, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MAGGIO GIOVANNI in sostituzione dell'avv. GULOTTA TO ER per parte ricorrente nonché
l'avv.. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:55 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NI LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7502 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GULOTTA Parte_1 Pt_1 Parte_1
TO ER
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che la minore è titolare di prestazione Parte_1
d'invalidità civile e di aver ricevuto dall' un provvedimento di CP_1
ripetizione della somma di € 670,24, erogata in eccesso su detta prestazione, deducendone l'illegittimità per carenza di motivazione, insussistenza dell'indebito, nonché invocando la tutela del propria affidamento incolpevole sulla scorta della giurisprudenza di favore formatasi sul punto, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 16.01.2024 e di eventuali ulteriori CP_1
provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di
€ 670,24= contestato alla Sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e restituzione da parte di degli importi eventualmente CP_1 CP_1
già trattenuti”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Rappresenta la parte resistente che: “La nota di debito contestata da controparte è stata notificata a seguito della visita di revisione sanitaria del 21/11/2023 n. domus , a mezzo della quale la P.IVA_1
Commissione Medica ha riconosciuto parte ricorrente “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L.
118/71)”. Dunque, a far data dal mese successivo alla visita di revisione sanitaria, è venuto meno il prescritto requisito sanitario, con obbligo di parte ricorrente alla restituzione dei ratei frattanto pagati e non dovuti”.
Così, essendo pendente a seguito della comunicazione del verbale di revisione procedimento per ATP n. 7380/2024 RG (depositato dalla parte ricorrente che però non ne faceva menzione in questo procedimento), veniva posposta la decisione di questa causa agli esiti peritali del ricorso sopramenzionato.
Il CTU incaricato in quel giudizio ha così concluso la propria relazione:
Oggi, in occasione di questa consulenza, si ritiene che la minore Parte_1
è affetta da “Pregresso disturbo dell'apprendimento con associato
[...]
ritardo del linguaggio, trattato con buoni risultati fino a giugno 2023 mediante logopedia”. Per le patologie di cui sopra si ritiene che la minore Parte
, oggi, diritto al riconoscimento della indennità di frequenza Pt_3
né al suo ripristino dopo sospensione del 23.11.2023”.
Pretermettendo ogni valutazione in ordine alla contemporanea pendenza di due procedimenti giudiziari, la presenza di ciascuno di essi sottaciuta nell'altro, il ricorso va dunque rigettato, non manifestandosi alcun affidamento tutelabile da parte della ricorrente.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione reddituale ex at. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
NI LE