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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14748/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONJOUR LUCA, presso cui ha eletto domicilio, Parte_1
in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
Avv. SABRINA RICCARDI nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maria FILIPPA del Foro di Torino Controparte_2
e contro
Avv. , nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della Signora Controparte_3 Per_1
, elettivamente domiciliata in Pinerolo (TO), via G.B. Rossi n.7, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Agostino FERAUD,
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la presente domanda e per l'effetto pronunciare con sentenza l'interdizione del Signora , nominando in via definitiva (stante la necessità, come CP_1
sopra enunciato) un tutore, che si indica sin da ora nella persona dell'Avv. Luca Grande, del Foro di Torino. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui non si ravvisassero i requisiti per qualificare
l'interdizione, si insta fin da ora affinché venga disposta l'amministrazione di sostegno a beneficio della signora , con la nomina dell'amministratore di sostegno nella persona dell'Avv. Luca CP_1
Grande. Quanto all'individuazione del soggetto destinato a ricoprire il ruolo di tutore (o amministratore di sostegno), ci si oppone sin da ora alla nomina di (eventuali e diversi) soggetti che dovessero essere indicati dalle controparti.
Per parte intervenuta
Avv SABRINA RICCARDI nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig. CP_2
non si oppone alla pronuncia della sentenza di interdizione (ovvero all'apertura di una
[...] amministrazione di sostegno) in favore della sig. nata a [...] l'[...] - CP_1
C.F. f) Chiede - per i motivi già esposti e sopra ribaditi- che venga nominato C.F._1
quale tutore/amministratore di sostegno della sig. , un professionista esperto (quale il Collega CP_1
Avv. Luca Grande senz'altro è) totalmente estraneo alle vicende del nucleo familiare
[...]
A tal fine Si propongono i nominativi di: Avv. Monica Volpin con Studio in Pinerolo, CP_4
Piazza Vittorio Veneto n. 5 e Avv. Maria Cristina Daniele con Studio in UR (TO) frazione Castel del Bosco n. 50.
Per parte intervenuta
Avv. nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della Signora Controparte_3 Per_1
nel merito, non si oppone all'adozione della misura di interdizione e della conseguenziale
[...]
nomina del Tutore, in favore della Sig.ra . 2) In ragione di quanto in premessa rileva CP_1
l'opportunità di non nominare quale Tutore provvisorio e financo definitivo della signora CP_1
il professionista indicato dalla parte ricorrente nella persona dell'Avvocato Luca GRANDE, in quanto condivide lo studio legale di Pinerolo con l'avvocato Luca BONJOUR, che assiste la glia dell'interdicenda. 3) Per tali motivi, congiuntamente all'Avvocato LUCA MARIA Parte_1
FILIPPA, che assiste l'avv. SABRINA RICCARDI, AdS della nipote Controparte_2
propone la nomina di Tutore professionista che abbia lo Studio e operi nel Pinerolese, il tutto al fine di facilitare i rapporti con la beneficiaria che attualmente risiede in una RSA a Pinerolo e al fine di facilitare l'assolvimento di tutte le incombenze di protezione di cui trattasi nel predetto territorio. 4)
Si indica pertanto congiuntamente all'avv. LUCA MARIA FILIPPA , nella sua prefata qualità una rosa di tre nominativi che presentano le caratteristiche di cui sopra e precisamente : l'avv.to
BARBARA CANALE, con studio in Pinerolo, via Buniva n. 77, l'avvocato MONICA VOLPIN, con studio in Pinerolo, piazza Vittorio Veneto n. 5 e l'avvocato MARIA CRISTINA DANIELE, con studio in UR , Frazione Castel del Bosco n.50, tutte professioniste che hanno esperienza pluriennale nel campo e che si sono dichiarate disponibili ad accettare l'eventuale incarico. 5) In subordine si evidenzia al giudicante l'opportunità di nominare comunque un professionista che operi nel pinerolese. 6) Nulla disporre in punto spese stante la sussistenza di un interesse comune tra le parti.
Dichiararsi l'interdizione di CP_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/08/2024, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore e/o curatore provvisorio nei confronti di CP_1
in quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
[...]
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
In data 30.10.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Sabrina RICCARDI nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig. non opponendosi alla pronuncia di Controparte_2 interdizione e formulando le proprie ragioni inerenti alla nomina di un tutore per l'interdicenda.
In data 4.11.2024 si costituiva in giudizio l'Avv nella sua qualità di Controparte_3
Amministratore di Sostegno della Signora non opponendosi alla pronuncia di Persona_1 interdizione e formulando le proprie ragioni inerenti la nomina di un tutore per l'interdicenda.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nei termini loro assegnati le parti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. precisando le conclusioni come in epigrafe indicate
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “ipoacusia percettiva, ipovisus in maculopatia CP_1 severa, ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, decadimento neurocognitivo moderato – severo iniziato nel 2018”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. – certificato medico del Dr. del 02/04/2024)). Persona_2 Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste in ordine alle sue generalità, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, CP_1 escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe più idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il [...] e residente in CP_1
Pinerolo (TO), Piazza Guglielmo Marconi n. 8.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14748/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONJOUR LUCA, presso cui ha eletto domicilio, Parte_1
in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
Avv. SABRINA RICCARDI nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maria FILIPPA del Foro di Torino Controparte_2
e contro
Avv. , nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della Signora Controparte_3 Per_1
, elettivamente domiciliata in Pinerolo (TO), via G.B. Rossi n.7, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Agostino FERAUD,
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la presente domanda e per l'effetto pronunciare con sentenza l'interdizione del Signora , nominando in via definitiva (stante la necessità, come CP_1
sopra enunciato) un tutore, che si indica sin da ora nella persona dell'Avv. Luca Grande, del Foro di Torino. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui non si ravvisassero i requisiti per qualificare
l'interdizione, si insta fin da ora affinché venga disposta l'amministrazione di sostegno a beneficio della signora , con la nomina dell'amministratore di sostegno nella persona dell'Avv. Luca CP_1
Grande. Quanto all'individuazione del soggetto destinato a ricoprire il ruolo di tutore (o amministratore di sostegno), ci si oppone sin da ora alla nomina di (eventuali e diversi) soggetti che dovessero essere indicati dalle controparti.
Per parte intervenuta
Avv SABRINA RICCARDI nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig. CP_2
non si oppone alla pronuncia della sentenza di interdizione (ovvero all'apertura di una
[...] amministrazione di sostegno) in favore della sig. nata a [...] l'[...] - CP_1
C.F. f) Chiede - per i motivi già esposti e sopra ribaditi- che venga nominato C.F._1
quale tutore/amministratore di sostegno della sig. , un professionista esperto (quale il Collega CP_1
Avv. Luca Grande senz'altro è) totalmente estraneo alle vicende del nucleo familiare
[...]
A tal fine Si propongono i nominativi di: Avv. Monica Volpin con Studio in Pinerolo, CP_4
Piazza Vittorio Veneto n. 5 e Avv. Maria Cristina Daniele con Studio in UR (TO) frazione Castel del Bosco n. 50.
Per parte intervenuta
Avv. nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della Signora Controparte_3 Per_1
nel merito, non si oppone all'adozione della misura di interdizione e della conseguenziale
[...]
nomina del Tutore, in favore della Sig.ra . 2) In ragione di quanto in premessa rileva CP_1
l'opportunità di non nominare quale Tutore provvisorio e financo definitivo della signora CP_1
il professionista indicato dalla parte ricorrente nella persona dell'Avvocato Luca GRANDE, in quanto condivide lo studio legale di Pinerolo con l'avvocato Luca BONJOUR, che assiste la glia dell'interdicenda. 3) Per tali motivi, congiuntamente all'Avvocato LUCA MARIA Parte_1
FILIPPA, che assiste l'avv. SABRINA RICCARDI, AdS della nipote Controparte_2
propone la nomina di Tutore professionista che abbia lo Studio e operi nel Pinerolese, il tutto al fine di facilitare i rapporti con la beneficiaria che attualmente risiede in una RSA a Pinerolo e al fine di facilitare l'assolvimento di tutte le incombenze di protezione di cui trattasi nel predetto territorio. 4)
Si indica pertanto congiuntamente all'avv. LUCA MARIA FILIPPA , nella sua prefata qualità una rosa di tre nominativi che presentano le caratteristiche di cui sopra e precisamente : l'avv.to
BARBARA CANALE, con studio in Pinerolo, via Buniva n. 77, l'avvocato MONICA VOLPIN, con studio in Pinerolo, piazza Vittorio Veneto n. 5 e l'avvocato MARIA CRISTINA DANIELE, con studio in UR , Frazione Castel del Bosco n.50, tutte professioniste che hanno esperienza pluriennale nel campo e che si sono dichiarate disponibili ad accettare l'eventuale incarico. 5) In subordine si evidenzia al giudicante l'opportunità di nominare comunque un professionista che operi nel pinerolese. 6) Nulla disporre in punto spese stante la sussistenza di un interesse comune tra le parti.
Dichiararsi l'interdizione di CP_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/08/2024, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore e/o curatore provvisorio nei confronti di CP_1
in quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
[...]
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
In data 30.10.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Sabrina RICCARDI nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig. non opponendosi alla pronuncia di Controparte_2 interdizione e formulando le proprie ragioni inerenti alla nomina di un tutore per l'interdicenda.
In data 4.11.2024 si costituiva in giudizio l'Avv nella sua qualità di Controparte_3
Amministratore di Sostegno della Signora non opponendosi alla pronuncia di Persona_1 interdizione e formulando le proprie ragioni inerenti la nomina di un tutore per l'interdicenda.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nei termini loro assegnati le parti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. precisando le conclusioni come in epigrafe indicate
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “ipoacusia percettiva, ipovisus in maculopatia CP_1 severa, ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, decadimento neurocognitivo moderato – severo iniziato nel 2018”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. – certificato medico del Dr. del 02/04/2024)). Persona_2 Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste in ordine alle sue generalità, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, CP_1 escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe più idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il [...] e residente in CP_1
Pinerolo (TO), Piazza Guglielmo Marconi n. 8.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo