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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1218/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1218 RG per l'anno 2018 vertente
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale Pro tempore, (P.VA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lammirato, P.IVA_1 giusta procura in atti
-Parte attrice-
E
(C.F. rappresenta e difesa dall'Avv. Aldo Currà, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti
-Parte convenuta-
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: come da note uniche di trattazione all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito l' ha adito innanzi Pt_2 Parte_1 all'intestato Tribunale la sig.ra al fine di: CP_1
“a) ritenere e dichiarare che la somma dovuta alla signora in forza della sentenza n. CP_1
1559/2016 del 30/05/2016, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, è pari a €. 112.383,65 (fino alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 1559 /2016 del 30/05/2016), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) conseguentemente, revocare l'ordinanza di assegnazione depositata il 9.02.2018 – cron. 315, Rep.
27 – nella procedura esecutiva n. 286/2017 RGE o, comunque, rettificarla riducendo la somma da assegnare alla signora a quella effettivamente dovuta pari a € 112.383, 65 (fino alla data CP_1 di pubblicazione della sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 1559 /2016 del 30/05/2016), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c) ritenere e dichiarare il diritto dell' alla restituzione Parte_1 da parte della Signora della somma di €. 465.698,79 - detratti gli interessi legali dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza al soddisfo - indebitamente percepita dalla stessa a seguito del pagamento effettuato dalla Controparte_2
e terzo pignorato – in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione in
[...] parola;
d) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 465.698,79 - detratti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo - indebitamente percepita a seguito del pagamento effettuato dalla Controparte_2
di e terzo pignorato – in esecuzione dell'ordinanza di
[...] Parte_1 assegnazione in parola, oltre interessi legali dalla data di incasso alla data di restituzione;
e) condannare la convenuta alla refusione di spese e competenze di causa.
A tal fine ha dedotto che:
- in data 11/04/2017 la sig.ra ha notificato un atto di precetto nei confronti CP_1 dell' per il pagamento della somma di €. Parte_1
778.353,82, in forza della sentenza n. 1559/2016 del 30/05/2016 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro;
- con la suddetta sentenza il Tribunale Civile di Catanzaro ha condannato , Controparte_3 in solido con il , al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore Controparte_4 della sig.ra quantificati in complessivi € 55.000,00, oltre interessi al tasso legale CP_1 sulla somma devalutata al 28/02/1979 e, anno per anno, rivalutata sino alla data di pubblicazione della stessa sentenza, oltre ancora agli interessi legali dalla data di pubblicazione sino all'effettivo soddisfo. - in data 27/04/2017, la sig.ra notificava un atto di pignoramento presso terzi per CP_1
l'importo di € 1.167.530,73.
- con delibera n. 597/DG dell'11.05.2017, l' , dopo aver verificato che tra le Parte_1 somme precettate e le somme dovute vi era una differenza di circa 600.000 euro – ed aver dato atto di ciò nell'atto deliberativo - nell'assenza, per gravissimi motivi di salute, dell'unico avvocato in servizio presso l'Ufficio Legale Aziendale ha conferito l'incarico di proporre opposizione al pignoramento all'Avv. Filippo Pagano del foro di il quale, Parte_1 tuttavia, nella comparsa di costituzione depositata in giudizio, tuttavia, nel contrastare le pretese avversarie, l'Avv. Pagano ha erroneamente indicato quale somma dovuta alla in esecuzione della sentenza n. 1559/2016 quella di €. 574.195, 63.
- a seguito di dichiarazione positiva rilasciata da parte del terzo pignorato BNL e di delibera di impignorabilità delle somme adottata dall' , il Giudice dell'esecuzione non Parte_1 ha proceduto all'assegnazione ed ha rinviato all'udienza del 15.11.2017 per la discussione sul punto.
- di ciò veniva a conoscenza l' che provvedeva a convocare immediatamente il proprio Pt_1 difensore facendogli rilevare che, come indicato, in delibera la somma dovuta alla signora
è, di molto, inferiore a quella precettata nonché a quella indicata nella comparsa di CP_1 risposta. Ed in particolare, alla Signora spetta la somma complessiva di €. 112.383, CP_1
65 a titolo di sorte capitale ed interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza
(30.05.2016) e la somma di €. 234, a titolo di interessi legali dal 31.05.2016 al 30.11.2017.
- il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza depositata il 9 febbraio 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2018, rigettata l'eccezione di impignorabilità delle somme ed assegnava alla signora la somma di CP_1 euro 574.195,63 oltre le spese di esecuzione liquidate in euro 2.711,00, di cui euro 2.561,00 per compensi calcolati ex DM n 55/2014 ed euro 150 per spese vive documentate, oltre spese generali al 15% sui compensi IVA e CPA.
- avverso tale ordinanza l' ha proposto ricorso in opposizione, ai Parte_1 sensi dell'art. 617 c.p.c., co. 2, ed il il giudice dell'esecuzione, ritenuto di non dover emettere provvedimenti inaudita altera parte in quanto non ricorrevano ragioni di urgenza fissava l'udienza del 18.04.2018 per la discussione;
- nelle more del giudizio, il terzo pignorato, , su istanza della parte, Controparte_2 dava esecuzione all'ordinanza di assegnazione, provvedendo al pagamento, in favore della signora della somma complessiva di €. 578.082,44; CP_1 - con ordinanza del 4.06.2018 il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione Part dell'opposizione ex art.617 c.p.c. spiegata dall' assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Sulla base di tali premesse l'odierna attrice ha insistito per la revoca dell'ordinanza di assegnazione depositata il 9.2.2018 nella procedura esecutiva r.g.e. 286/2017 e per la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si è costituita in giudizio, la sig.ra eccependo l'infondatezza dell'opposizione in fatto CP_1
e in diritto, difettando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 C.C. poiché il pagamento effettuato dall' nei confronti della sig.ra è frutto di Parte_3 CP_1 un debito riconosciuto dal solvens e accettato dall'accipiens.
La causa è stata istruita soltanto mediante produzioni documentali ed è stata assunta in decisione, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta con le quali sono state precisate le conclusioni.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione n. 11/2021, SS.UU n. 26242 del 2014).
2. L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che “la prima investe l'”an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al
“quomodo” dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire “in executivis”, l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi» (cfr. Cassazione n.10296/2009, Rv.
608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845/1993, Rv. 482830 – 01). Ebbene, alla luce di tali criteri, si rileva che nell'odierna opposizione vengono dedotti vizi inerenti alla correttezza formale degli atti esecutivi, sicché deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. La norma in parola prevede che il ricorso al giudice dell'esecuzione debba essere fatto nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
L'atto in opposizione è stato depositato in data 02.03.2018 mentre l'atto impugnato (ordinanza di assegnazione) è del 9.02.2018, quindi ben oltre il termine perentorio indicato dall'art. 617 c.p.c..
Peraltro, anche a fronte della relativa eccezione sollevata dall'odierna parte convenuta, l'opponente nulla ha dedotto sul punto, neppure indicando un diverso dies a quo in cui sarebbe venuta a conoscenza degli atti impugnati.
La giurisprudenza è unanime nel ribadire che “In tema di esecuzione forzata, l'inosservanza, rilevabile d'ufficio, del termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cod. proc. civ., determina l'inammissibilità della stessa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non poteva proporsi, ha deciso la controversia con la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi che era stata proposta tardivamente avverso l'ordinanza di assegnazione da parte della società terza pignorata” Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2023| n. 34047; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza
25 marzo 2021, n. 8501.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni prospettate.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore – tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate (esclusa la fase istruttoria) con valori prossimi al minimo tenuto conto della definizione della causa in via preliminare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara l'opposizione inammissibile;
• Condanna l , in persona Parte_1 del Direttore Generale Pro tempore al pagamento delle spese in favore della sig.ra CP_1 nella misura di € 2.620,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 14/7/2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1218 RG per l'anno 2018 vertente
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale Pro tempore, (P.VA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lammirato, P.IVA_1 giusta procura in atti
-Parte attrice-
E
(C.F. rappresenta e difesa dall'Avv. Aldo Currà, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti
-Parte convenuta-
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: come da note uniche di trattazione all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito l' ha adito innanzi Pt_2 Parte_1 all'intestato Tribunale la sig.ra al fine di: CP_1
“a) ritenere e dichiarare che la somma dovuta alla signora in forza della sentenza n. CP_1
1559/2016 del 30/05/2016, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, è pari a €. 112.383,65 (fino alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 1559 /2016 del 30/05/2016), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) conseguentemente, revocare l'ordinanza di assegnazione depositata il 9.02.2018 – cron. 315, Rep.
27 – nella procedura esecutiva n. 286/2017 RGE o, comunque, rettificarla riducendo la somma da assegnare alla signora a quella effettivamente dovuta pari a € 112.383, 65 (fino alla data CP_1 di pubblicazione della sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 1559 /2016 del 30/05/2016), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c) ritenere e dichiarare il diritto dell' alla restituzione Parte_1 da parte della Signora della somma di €. 465.698,79 - detratti gli interessi legali dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza al soddisfo - indebitamente percepita dalla stessa a seguito del pagamento effettuato dalla Controparte_2
e terzo pignorato – in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione in
[...] parola;
d) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 465.698,79 - detratti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo - indebitamente percepita a seguito del pagamento effettuato dalla Controparte_2
di e terzo pignorato – in esecuzione dell'ordinanza di
[...] Parte_1 assegnazione in parola, oltre interessi legali dalla data di incasso alla data di restituzione;
e) condannare la convenuta alla refusione di spese e competenze di causa.
A tal fine ha dedotto che:
- in data 11/04/2017 la sig.ra ha notificato un atto di precetto nei confronti CP_1 dell' per il pagamento della somma di €. Parte_1
778.353,82, in forza della sentenza n. 1559/2016 del 30/05/2016 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro;
- con la suddetta sentenza il Tribunale Civile di Catanzaro ha condannato , Controparte_3 in solido con il , al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore Controparte_4 della sig.ra quantificati in complessivi € 55.000,00, oltre interessi al tasso legale CP_1 sulla somma devalutata al 28/02/1979 e, anno per anno, rivalutata sino alla data di pubblicazione della stessa sentenza, oltre ancora agli interessi legali dalla data di pubblicazione sino all'effettivo soddisfo. - in data 27/04/2017, la sig.ra notificava un atto di pignoramento presso terzi per CP_1
l'importo di € 1.167.530,73.
- con delibera n. 597/DG dell'11.05.2017, l' , dopo aver verificato che tra le Parte_1 somme precettate e le somme dovute vi era una differenza di circa 600.000 euro – ed aver dato atto di ciò nell'atto deliberativo - nell'assenza, per gravissimi motivi di salute, dell'unico avvocato in servizio presso l'Ufficio Legale Aziendale ha conferito l'incarico di proporre opposizione al pignoramento all'Avv. Filippo Pagano del foro di il quale, Parte_1 tuttavia, nella comparsa di costituzione depositata in giudizio, tuttavia, nel contrastare le pretese avversarie, l'Avv. Pagano ha erroneamente indicato quale somma dovuta alla in esecuzione della sentenza n. 1559/2016 quella di €. 574.195, 63.
- a seguito di dichiarazione positiva rilasciata da parte del terzo pignorato BNL e di delibera di impignorabilità delle somme adottata dall' , il Giudice dell'esecuzione non Parte_1 ha proceduto all'assegnazione ed ha rinviato all'udienza del 15.11.2017 per la discussione sul punto.
- di ciò veniva a conoscenza l' che provvedeva a convocare immediatamente il proprio Pt_1 difensore facendogli rilevare che, come indicato, in delibera la somma dovuta alla signora
è, di molto, inferiore a quella precettata nonché a quella indicata nella comparsa di CP_1 risposta. Ed in particolare, alla Signora spetta la somma complessiva di €. 112.383, CP_1
65 a titolo di sorte capitale ed interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza
(30.05.2016) e la somma di €. 234, a titolo di interessi legali dal 31.05.2016 al 30.11.2017.
- il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza depositata il 9 febbraio 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2018, rigettata l'eccezione di impignorabilità delle somme ed assegnava alla signora la somma di CP_1 euro 574.195,63 oltre le spese di esecuzione liquidate in euro 2.711,00, di cui euro 2.561,00 per compensi calcolati ex DM n 55/2014 ed euro 150 per spese vive documentate, oltre spese generali al 15% sui compensi IVA e CPA.
- avverso tale ordinanza l' ha proposto ricorso in opposizione, ai Parte_1 sensi dell'art. 617 c.p.c., co. 2, ed il il giudice dell'esecuzione, ritenuto di non dover emettere provvedimenti inaudita altera parte in quanto non ricorrevano ragioni di urgenza fissava l'udienza del 18.04.2018 per la discussione;
- nelle more del giudizio, il terzo pignorato, , su istanza della parte, Controparte_2 dava esecuzione all'ordinanza di assegnazione, provvedendo al pagamento, in favore della signora della somma complessiva di €. 578.082,44; CP_1 - con ordinanza del 4.06.2018 il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione Part dell'opposizione ex art.617 c.p.c. spiegata dall' assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Sulla base di tali premesse l'odierna attrice ha insistito per la revoca dell'ordinanza di assegnazione depositata il 9.2.2018 nella procedura esecutiva r.g.e. 286/2017 e per la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si è costituita in giudizio, la sig.ra eccependo l'infondatezza dell'opposizione in fatto CP_1
e in diritto, difettando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 C.C. poiché il pagamento effettuato dall' nei confronti della sig.ra è frutto di Parte_3 CP_1 un debito riconosciuto dal solvens e accettato dall'accipiens.
La causa è stata istruita soltanto mediante produzioni documentali ed è stata assunta in decisione, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta con le quali sono state precisate le conclusioni.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione n. 11/2021, SS.UU n. 26242 del 2014).
2. L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che “la prima investe l'”an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al
“quomodo” dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire “in executivis”, l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi» (cfr. Cassazione n.10296/2009, Rv.
608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845/1993, Rv. 482830 – 01). Ebbene, alla luce di tali criteri, si rileva che nell'odierna opposizione vengono dedotti vizi inerenti alla correttezza formale degli atti esecutivi, sicché deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. La norma in parola prevede che il ricorso al giudice dell'esecuzione debba essere fatto nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
L'atto in opposizione è stato depositato in data 02.03.2018 mentre l'atto impugnato (ordinanza di assegnazione) è del 9.02.2018, quindi ben oltre il termine perentorio indicato dall'art. 617 c.p.c..
Peraltro, anche a fronte della relativa eccezione sollevata dall'odierna parte convenuta, l'opponente nulla ha dedotto sul punto, neppure indicando un diverso dies a quo in cui sarebbe venuta a conoscenza degli atti impugnati.
La giurisprudenza è unanime nel ribadire che “In tema di esecuzione forzata, l'inosservanza, rilevabile d'ufficio, del termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cod. proc. civ., determina l'inammissibilità della stessa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non poteva proporsi, ha deciso la controversia con la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi che era stata proposta tardivamente avverso l'ordinanza di assegnazione da parte della società terza pignorata” Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2023| n. 34047; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza
25 marzo 2021, n. 8501.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni prospettate.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore – tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate (esclusa la fase istruttoria) con valori prossimi al minimo tenuto conto della definizione della causa in via preliminare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara l'opposizione inammissibile;
• Condanna l , in persona Parte_1 del Direttore Generale Pro tempore al pagamento delle spese in favore della sig.ra CP_1 nella misura di € 2.620,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 14/7/2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì