Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7855/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Francesco Stolfa e dell'avv. Paolo Stolfa;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione spiegata avverso l'avviso di addebito n. 314 2022 00005008 69 000 è per quanto di ragione fondata.
In fatto è documentato che con ricorso introduttivo del precedente giudizio n. R.G. 3580/2018 instaurato presso la Sezione Lavoro di questo stesso Tribunale, l'odierna parte ricorrente ha impugnato le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 0900000624770 del 29.01.2016 (in cui si intimava il pagamento di Euro 4.684,00 a titolo di contributi previdenziali omessi, di Euro 60.477,00 in ragione della revoca delle agevolazioni contributive già concesse e di Euro 10.675,00 a titolo di somme aggiuntive ex art. 116 co. 8 lett. a) della legge 388/2000) chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del debito ingiunto ad eccezione della somma di Euro 8283,48.
A seguito dell'instaurazione del suddetto giudizio nei confronti dell' , il Tribunale di Bari, con sentenza n. CP_1 1020/2022 del 04/04/2022, ha integralmente rigettato l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
Successivamente al deposito della suddetta sentenza di primo grado l' ha notificato al sig. avviso CP_1 Parte_1 di addebito n. 314 2022 00005008 69 000 avente ad oggetto il pagamento del complessivo importo di Euro 91.684,42 in relazione alle medesime poste raffigurate all'interno del
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Avverso l'avviso di addebito suddetto il sig. ha Parte_1 spiegato, nel presente giudizio, opposizione sollevando le stesse contestazioni svolte nel precedente giudizio n. R.G. 3580/2018 oltre a quella vertente sulla asserita violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999.
A seguito di appello della sentenza n. 1020/2022, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 28.11.2023 – successivamente non impugnata e quindi passata in giudicato
- ha dichiarato non dovuta la somma di Euro 60.477,00 come raffigurata nel verbale di accertamento n. 0900000624770 del 29.01.2016 con riferimento alla revoca delle agevolazioni contributive già fruite ed ha accertato la debenza, da parte del sig. della minor Parte_1 somma derivante dall'applicazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, d.l. n. 388/1989 oltre somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) l. 388/2000.
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 (secondo cui <Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>). Nella presente fattispecie è difatti documentato e pacifico che l' abbia provveduto a iscrivere le somme per cui è CP_1 causa successivamente al deposito della sentenza di primo grado, ovviamente dotata di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., relativa all'opposizione al verbale di accertamento n. 0900000624770.
A fronte di tanto, in forza del passaggio in giudicato della sentenza di appello resa all'esito del giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'avviso di addebito deve essere annullato, deve essere dichiarata non dovuta la somma di Euro 60.477,00 come già inclusa nel predetto avviso di addebito e già raffigurata nel verbale di accertamento n. 0900000624770 del 29.01.2016 con riferimento alla revoca delle agevolazioni contributive già fruite e deve essere dichiarata dovuta la minor somma derivante dall'applicazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, d.l. n. 388/1989, oltre somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) l. 388/2000.
La soccombenza della parte ricorrente in relazione all'eccezione di cui all'art. 24, comma 3, suddetta e l'accertamento del credito contributivo residuo in capo all' giustificano la compensazione per 1/2 delle spese CP_1 di lite che, nella restante quota – liquidata ai minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della semplicità di
2 definizione del presente giudizio in ragione dell'esito del precedente – è posta a carico dell' secondo prevalente CP_1 soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
rigettando ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- annulla l'avviso di addebito impugnato;
- dichiara non dovuta la somma di Euro 60.477,00 come inclusa nell'avviso di addebito impugnato con riferimento alla revoca delle agevolazioni contributive già fruite;
- dichiara la debenza, da parte dell'opponente, della minor somma inclusa nell'avviso di addebito impugnato e derivante dall'applicazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, d.l. n. 388/1989 oltre alle somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) l. 388/2000;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' alla CP_1 rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 2100,50 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge con distrazione.
Bari, 06/02/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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