Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 13/03/2026, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04769/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma, via della Giuliana, 82;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente, in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli, 20/E;
per l’annullamento
previa sospensione
- della diffida di rilascio prot. n. -OMISSIS- del 6.6.2025, notificata in data 18.11.2025, con cui l’Ater del Comune di Roma ha intimato alla ricorrente il rilascio dell’alloggio Erp sito in R-OMISSIS-, per asserita occupazione senza titolo;
- del silenzio inadempimento serbato dall’Ater del Comune di Roma sull’istanza motivata di sospensione del procedimento di rilascio e contestuali controdeduzioni, inviata in data 2.12.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale di accertamento del Corpo di Polizia di Roma Capitale richiamato nella diffida;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, previo espletamento di idonea e completa istruttoria, alla valutazione di soluzioni alternative al rilascio coattivo, quali la regolarizzazione del rapporto o l’assegnazione di un alloggio idoneo, anche in via temporanea, tenuto conto della condizione di eccezionale vulnerabilità del nucleo familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa SA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2026 e depositato il successivo 12 febbraio, la sig.ra -OMISSIS-, nel premettere di essersi immessa (trovandosi in uno stato di assoluta indigenza e priva di qualsiasi alternativa abitativa) nel possesso dell’alloggio Erp sito in -OMISSIS-- vacante e privo di mobilio, poiché l’originario assegnatario era deceduto e le chiavi erano state riconsegnate all’Ater del Comune di Roma da oltre sei mesi -, ha impugnato la diffida al rilascio in epigrafe indicata, formulando le ulteriori domande parimenti riportate in epigrafe.
1.1. In particolare, la diffida è stata censurata sotto i seguenti profili:
“1. Violazione di legge (artt. 2, 3, 31 e 32 cost.; l. 241/1990). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione” ;
“2. Eccesso di potere per sproporzione e irragionevolezza. Violazione dei principi di tutela rafforzata del minore e di buona amministrazione”.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione del carattere non direttamente lesivo del provvedimento gravato.
3. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato ex art. 73 c.p.a. un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termini a difesa.
4. In data 27 febbraio 2026, si è costituita anche l’Ater del Comune di Roma, eccependo - parimenti - l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e l’infondatezza nel merito.
5. All’odierna camera di consiglio, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 20 luglio 2021, n. 20761, “la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267)” (cfr. anche Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 621).
2.1. La vicenda si colloca comunque al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria (cfr. ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2143).
2.2. In definitiva, l’odierna ricorrente si oppone alla diffida al rilascio, contestando il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente, cui, a sua volta, in quanto occupante senza titolo, contrappone un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.
3. Per tali ragioni, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto alle condizioni e nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
4. Le peculiarità emergenti dagli atti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI TO di EZ, Presidente
SA CA, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CA | RI TO di EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.