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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11278/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Francesca VITULO ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, in Via Garibaldi n. 9; RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria CIAMPA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, piazza Aldrovandi n. 2/2; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno avuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 da cui sono nate, il 17 marzo 2022, le gemelle e . Per_1 Per_2
Le parti hanno fissato la propria residenza in un appartamento in locazione, sito nella via Ca' Venturoli n. 1600 a Castel San Pietro Terme.
pagina 1 di 5 Il 23 dicembre 2023 la signora a lasciato la casa familiare per trasferirsi CP_1 nell'appartamento dei genitori, nella via Montecalderaro n. 650/C a Castel San Pietro Terme.
2. Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 il signor ha chiesto che: Pt_1
- le bambine siano affidate ai due genitori in forma condivisa;
- e siano collocate presso la madre;
Per_1 Per_2
- egli le possa vedere: a) a settimane alterne dal sabato mattina al lunedì mattina fino al compimento del terzo anno di età e dal venerdì sera al lunedì mattina dopo tale data;
b) nella settimana in cui trascorrerà con le figlie il week end un pomeriggio con pernottamento e nelle altre tre pomeriggi, di cui due con pernottamento;
c) nelle vacanze natalizie ad anni alterni il 24 e il 26 dicembre o il 25 dicembre e il 1° o il 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate tre settimane anche non continuative;
- sia posto a suo carico l'obbligo di versare mensilmente alla madre, entro il giorno 7 di ogni mese, la somma di 500,00 euro come contributo al mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che la controparte incassi interamente l'assegno unico. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- le bambine siano affidate ai due genitori in forma condivisa;
- e siano collocate presso di lei;
Per_1 Per_2
- sia previsto che il padre le possa tenere con sé: a) fino a luglio 2025 secondo un calendario bisettimanale così stabilito: PRIMA SETTIMANA il martedì dalle 17,00 alle 21,00, il giovedì dalle 17,00 alle 19,00, il sabato dalle 10,00 alle 18,00 e la domenica dalla 17,00 alle 19,00; SECONDA SETTIMANA il martedì dalle 17,00 alle 21,00 e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00; b) a partire dal luglio 2025 nel fine settimana di spettanza del padre le figlie staranno con quest'ultimo dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 19,00; c) in estate due settimane non consecutive (come con la madre); d) nelle festività natalizie 2024 il 24 dicembre dalle 16,30 alle 22,00, il 25 dicembre dalle 16,00 alle 21,00, il 1° gennaio dalle 10,00 alle 18,00; a partire dal 2025 per sette giorni consecutivi;
e) nelle vacanze pasquali per la metà del periodo;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle mensilmente Pt_1 la somma di 700,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico universale. Nell'udienza del 10 dicembre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Essendo all'epoca in corso tra le parti un procedimento di mediazione, la Giudice ha ritenuto opportuno non adottare in quella sede i provvedimenti provvisori e urgenti, attendendo l'esito del suddetto procedimento. Nell'udienza del 18 marzo 2025 la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato.
pagina 2 di 5 La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca le minori presso la madre;
3) prevede che il padre possa vedere le figlie
• fino al compimento del quarto anno di età: tutti i martedì e giovedì dalle 17,00 alle 21,00, con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena;
a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 21,00 con obbligo di andarle a prendere e di riportarle a casa della madre dopo cena e da settembre nei fine settimana di spettanza dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 21,00 con obbligo di andarle a prendere dalla madre e di riportarvele;
• nelle vacanze natalizie del 2025/2026 dal 24 dicembre alle 10,00 al 25 dicembre alle 20,30 e dal 5 gennaio alle 10,00 al 6 gennaio alle 20,30 con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena
(oltre al calendario ordinario);
• nel periodo pasquale dalle 10,00 alle 21,00 del Lunedì dell'Angelo con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena (oltre al calendario ordinario);
• in estate quattro fine settimana dal venerdì alle 17,30 alla domenica alle 21,00 in giorni da concordare tra le parti entro il 31 maggio 2025 con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena;
• dal compimento del quarto anno di età: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderle, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui non le avrà con sè nel week end dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento pagina 3 di 5 a scuola;
nelle altre dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
• nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2026/27 le bambine trascorreranno il giorno di Natale con la madre);
• nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (nel 2026 passeranno il giorno di Pasqua con il padre);
• in estate due settimane anche non consecutive (come la madre) da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari);
4) prende atto che le parti hanno concordato che il genitore che non sta con le figlie, può contattarle una volta al giorno tra le 18,00 e le 19,00;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 7 di ogni mese, la somma CP_1 di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario delle figlie, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto
2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 4 di 5 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
8) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Francesca VITULO ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, in Via Garibaldi n. 9; RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria CIAMPA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, piazza Aldrovandi n. 2/2; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno avuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 da cui sono nate, il 17 marzo 2022, le gemelle e . Per_1 Per_2
Le parti hanno fissato la propria residenza in un appartamento in locazione, sito nella via Ca' Venturoli n. 1600 a Castel San Pietro Terme.
pagina 1 di 5 Il 23 dicembre 2023 la signora a lasciato la casa familiare per trasferirsi CP_1 nell'appartamento dei genitori, nella via Montecalderaro n. 650/C a Castel San Pietro Terme.
2. Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 il signor ha chiesto che: Pt_1
- le bambine siano affidate ai due genitori in forma condivisa;
- e siano collocate presso la madre;
Per_1 Per_2
- egli le possa vedere: a) a settimane alterne dal sabato mattina al lunedì mattina fino al compimento del terzo anno di età e dal venerdì sera al lunedì mattina dopo tale data;
b) nella settimana in cui trascorrerà con le figlie il week end un pomeriggio con pernottamento e nelle altre tre pomeriggi, di cui due con pernottamento;
c) nelle vacanze natalizie ad anni alterni il 24 e il 26 dicembre o il 25 dicembre e il 1° o il 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate tre settimane anche non continuative;
- sia posto a suo carico l'obbligo di versare mensilmente alla madre, entro il giorno 7 di ogni mese, la somma di 500,00 euro come contributo al mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che la controparte incassi interamente l'assegno unico. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- le bambine siano affidate ai due genitori in forma condivisa;
- e siano collocate presso di lei;
Per_1 Per_2
- sia previsto che il padre le possa tenere con sé: a) fino a luglio 2025 secondo un calendario bisettimanale così stabilito: PRIMA SETTIMANA il martedì dalle 17,00 alle 21,00, il giovedì dalle 17,00 alle 19,00, il sabato dalle 10,00 alle 18,00 e la domenica dalla 17,00 alle 19,00; SECONDA SETTIMANA il martedì dalle 17,00 alle 21,00 e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00; b) a partire dal luglio 2025 nel fine settimana di spettanza del padre le figlie staranno con quest'ultimo dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 19,00; c) in estate due settimane non consecutive (come con la madre); d) nelle festività natalizie 2024 il 24 dicembre dalle 16,30 alle 22,00, il 25 dicembre dalle 16,00 alle 21,00, il 1° gennaio dalle 10,00 alle 18,00; a partire dal 2025 per sette giorni consecutivi;
e) nelle vacanze pasquali per la metà del periodo;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle mensilmente Pt_1 la somma di 700,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico universale. Nell'udienza del 10 dicembre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Essendo all'epoca in corso tra le parti un procedimento di mediazione, la Giudice ha ritenuto opportuno non adottare in quella sede i provvedimenti provvisori e urgenti, attendendo l'esito del suddetto procedimento. Nell'udienza del 18 marzo 2025 la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato.
pagina 2 di 5 La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca le minori presso la madre;
3) prevede che il padre possa vedere le figlie
• fino al compimento del quarto anno di età: tutti i martedì e giovedì dalle 17,00 alle 21,00, con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena;
a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 21,00 con obbligo di andarle a prendere e di riportarle a casa della madre dopo cena e da settembre nei fine settimana di spettanza dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 21,00 con obbligo di andarle a prendere dalla madre e di riportarvele;
• nelle vacanze natalizie del 2025/2026 dal 24 dicembre alle 10,00 al 25 dicembre alle 20,30 e dal 5 gennaio alle 10,00 al 6 gennaio alle 20,30 con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena
(oltre al calendario ordinario);
• nel periodo pasquale dalle 10,00 alle 21,00 del Lunedì dell'Angelo con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena (oltre al calendario ordinario);
• in estate quattro fine settimana dal venerdì alle 17,30 alla domenica alle 21,00 in giorni da concordare tra le parti entro il 31 maggio 2025 con onere di andarle a prendere e di riaccompagnarle a casa della madre dopo cena;
• dal compimento del quarto anno di età: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderle, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui non le avrà con sè nel week end dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento pagina 3 di 5 a scuola;
nelle altre dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
• nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2026/27 le bambine trascorreranno il giorno di Natale con la madre);
• nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (nel 2026 passeranno il giorno di Pasqua con il padre);
• in estate due settimane anche non consecutive (come la madre) da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari);
4) prende atto che le parti hanno concordato che il genitore che non sta con le figlie, può contattarle una volta al giorno tra le 18,00 e le 19,00;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 7 di ogni mese, la somma CP_1 di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario delle figlie, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto
2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 4 di 5 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
8) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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