Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 249/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 19/03/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. CLAUDIA LONGHITANO per delega dell'avv.
IVANO FAZIO;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. ANDREA PITTALA';
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, ai verbali di causa ed alle note depositate.
L'avv. PITTALÀ ribadisce che con riguardo ad una delle fatture contestate l'attrice non ha depositato l'ordine relativo;
in ogni caso insiste nella eccezione di inapplicabilità del d. lgs. n.
231/2002 per la contestata anteriorità dei titoli, non depositati in giudizio, rispetto all'entrata in vigore della normativa indicata;
l'avv. LONGHITANO contesta e si riporta alle note conclusive;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 249 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
– nuova denominazione di (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avvocati IVANO FAZIO e MONICA FAZIO per procura in atti attrice
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA
PITTALÀ per procura in atti convenuta
Oggetto: factoring – cessione dei crediti.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 poi Parte_2 denominata ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 esponendo di essere creditrice di quest'ultima della somma pari a € 80.779,05 a titolo CP_1 di sorte capitale, oltre interessi di mora pari a € 734,45 alla data del 29.12.2020, per il mancato pagamento di cinquantacinque fatture, ad essa cedute da Baxter S.p.A. e da Rekeep S.p.A. e di vantare, inoltre, il credito di € 2.200,00, pari a € 40,00 per ciascuna fattura saldata in ritardo, quale risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12. Ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al pagamento delle predette somme.
Con comparsa di risposta, depositata il 4.9.2021, si è costituita in giudizio l'
[...]
eccependo l'intervenuto pagamento delle fatture oggetto di Controparte_1 causa, ad eccezione della fattura n. 20114768 di € 225,00 dell'8.9.2020, avente ad oggetto la medesima prestazione di servizi di cui alla fattura n. 20107397 del 21.8.2020, già saldata, e della fattura n. 20124052 di € 1.890,00 del 29.9.2020, non saldata per l'assenza del documento di trasporto e/o delle bolle di consegna della relativa merce, nonché per l'assenza dell'ordine.
Ha, altresì, contestato il pagamento degli interessi nella misura richiesta, non potendo affermarsi che con la mera scadenza del termine potesse determinarsi la costituzione in mora del debitore, dovendo trovare applicazione le regole sulla contabilità di Stato. Inoltre, ha evidenziato che sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare il titolo sottostante a ciascuna fattura azionata e la fonte legale conseguentemente applicabile.
Ha escluso il pagamento della somma forfettaria di € 40,00, a suo avviso da riferirsi non alla ciascuna singola fattura pagata in ritardo, ma una tantum; in via subordinata, ha comunque escluso la cessione del predetto credito in favore dell'attrice.
Alla prima udienza del 22.2.2022, sostituita dal deposito di note, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; l'attrice ha confermato che le fatture non contestate sono state pagate dopo la notifica dell'atto di citazione, quindi ha chiesto l'applicazione degli interessi moratori pari a € 3.766,75, maturati alla data del 21.3.2022 e ha insistito nel pagamento delle due fatture contestate, depositando i relativi DDT e lo specifico ordine di pagamento per la fattura n. 20114768, risultando diversa la fornitura corrisposta rispetto alla fattura n. 20107397.
pagina 3 di 7 La convenuta ha replicato che, non avendo ricevuto i documenti di trasporto per tempo, non avrebbe dovuto versare gli interessi moratori sulle fatture contestate e che, in assenza della prova dell'ordine di pagamento autorizzativo della fornitura, la fattura n. 20124052 risultava illegittima.
All'udienza del 26.9.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.1.2023. Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare. Infine, all'udienza dell'8.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.3.2025, alla quale viene decisa.
******
Preliminarmente, essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento di quasi tutta la sorte capitale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della somma di € 78.664,05 (€ 80.779,05- € 2.115,00).
Occorre rilevare che non è contestata l'intervenuta cessione del credito e, comunque, la Parte ha depositato sia i contratti di cessione, sottoscritti con Baxter S.p.A. in data 12.3.2020 e con Rekeep S.p.A. in data 29.9.2020, sia la prova delle notifiche delle cessioni all'
[...]
tramite PEC del 13.3.2020 e del 6.10.2020. Controparte_1
L' non ha negato l'avvenuta conclusione dei contratti di fornitura con le società CP_1 cedenti e, come esposto, ha saldato quasi tutte le fatture nel corso del giudizio, ad eccezione delle due fatture indicate in premessa, che ha contestato per l'assenza dei DDT e dell'ordine relativo.
Va esclusa la duplicazione contestata dalla convenuta in merito alla fattura n. 20114768 del
8.9.2020, di € 225,00, in quanto l'attrice ha dimostrato che si tratta di ordini diversi (cfr. docc.
9 e 10 allegati con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.). Invero, per la predetta fattura è indicato l'ordine n. 20174827, mentre per la fattura già pagata è indicato il diverso ordinativo n. 20788 del 21/09/2020.
Quanto alla fattura n. 20124052 del 29.9.2020, di € 1.890,00, in effetti, l'attrice ha Cont depositato il DDT, ma non anche l'ordine riferibile all' In difetto della prova pagina 4 di 7 Cont dell'esistenza di un ordine inviato dall' la relativa domanda sul punto non può trovare accoglimento.
L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento degli interessi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002.
La disciplina in esame si applica anche alle persone giuridiche pubbliche, non essendo prevista alcuna esenzione in tal senso (sull'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. n.
231/2002 alle transazioni commerciali tra aziende sanitarie e imprese cfr. C. Cass., n.
9991/2019 in motivazione).
La convenuta ha affermato che sarebbe stato onere dell'attrice fornire i titoli, ovvero i Cont contratti conclusi tra le cedenti e l' al fine di dimostrare l'applicabilità del d. lgs. n.
231/2002 nel caso di specie.
In effetti, l'art. 11 del predetto d. lgs. n. 231/2002 espressamente stabilisce che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
La mancata produzione in giudizio dei contratti non consente di stabilire che essi sono stati conclusi dopo l'entrata in vigore del menzionato d. lgs. 231/2002 e che, pertanto,
l'attrice ha il diritto di percepire gli interessi nella misura indicata, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Va, del pari, rigettata la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.200,00, ovvero della somma di € 40,00 per le 55 fatture pagate in ritardo, ai sensi dell'art. 6 del predetto d. lgs. n. 231/2002.
Sul punto occorre innanzitutto rilevare che i contratti di cessione fanno espresso riferimento al trasferimento dei diritti relativi anche ai frutti e agli interessi maturati dal credito ceduto che ricomprende anche gli accessori e ogni utilità che derivi dal credito ceduto. Si richiama al riguardo il seguente principio di diritto: “l'art. 1263 cod.civ., al primo comma, prevede che in conseguenza della cessione il credito viene trasferito al cessionario con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Tale norma va interpretata nel senso di ricomprendere nella cessione del credito anche la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia,
pagina 5 di 7 integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente. In tale ottica, non v'è dubbio che nel concetto di
"accessorio" del credito si possa ricomprendere anche l'importo spettante ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.”
(cfr. Cass. Civ, Sez. 3, ordinanza n. 28413 del 2024).
Peraltro, secondo la direttiva 2011/7/UE, il risarcimento forfettario stabilito nella misura di € 40,00 è esigibile senza che sia necessario un sollecito, essendo stabilito quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti del creditore (art. 6), cumulandosi agli interessi di mora, e mira a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero del credito (considerando
19).
Recependo la direttiva europea, l'art. 6 del d. lgs. 231/2002 ha riconosciuto al creditore il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte per tempo e un importo forfettario di 40,00 € a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova di un maggior danno che può ricomprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Tale somma forfettaria non è, quindi, collegata all'azione di recupero del credito.
Ciò posto in generale, tuttavia, in assenza dei titoli, non è possibile a fortiori affermare il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, in quanto non ha fornito la prova che i titoli fossero sorti prima della novella indicata.
Il rigetto della domanda di pagamento degli interessi moratori consente di rigettare la domanda ex art. 1283 c.c..
L' va, pertanto, condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 225,00, oltre interessi legali dalla domanda.
L'esito della controversia consente di compensare per un terzo le spese di lite, dunque l' va condannata al pagamento in favore dell'attrice dei residui Controparte_1 due terzi.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione pagina 6 di 7 fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 9.000,00, oltre € 786,00 per esborsi, importi su cui operare la disposta compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 249/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 78.664,05;
- accoglie la domanda dell'attrice volta ad ottenere il pagamento della somma di €
225,00, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 225,00, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda volta ad ottenere la condanna dell' Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.890,00;
[...]
- rigetta le residue domande;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attrice, dei residui due terzi, che liquida in €
[...]
6.000,00 per compensi e € 524,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 19/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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