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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 25814/22 depositata in data 11.07.2022 e vertente
TRA
(C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gustavo Birio, (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Arturo Rocco n. 4;
appellante
CONTRO (C.F. ), difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Marco Coppola, (C.F. , nel corso del giudizio di C.F._4
primo grado;
appellato contumace
NONCHE'
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
citò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1
l' e la proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, dal quale emergeva l'esistenza di cartelle esattoriali (in particolare la n. 07120130132206073000) per debiti relativi a sanzioni amministrative, pari alla somma di euro 493,82.
Il contribuente, assumendone, unitamente al verbale ad essa sotteso, l'omessa notifica, dedusse di averne avuto conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto di ruolo e che, in ogni caso, fosse maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 28
della L. 689/81. Chiese, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
della cartella opposta, e l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per intervenuta prescrizione quinquennale. Resistendo alla spiegata opposizione, l'Agente della Riscossione ne domandò il rigetto, attesa l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire del contribuente, la ritualità della notifica della cartella, avvenuta come da estratto ruolo l'11.07.2014,
nonché della successiva intimazione di pagamento n. 07120169035657759000
(eseguita in data 01.03.2017) idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese di lite.
La fu parte contumace. Controparte_2
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 25814/22, pronunciata il 05.05.2022 e pubblicata l'11.07.2022, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta in considerazione dell'intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della L. 681/89.
Avverso tale pronuncia, in data 09.01.2023, propone appello l'
[...]
, censurandone l'insufficiente motivazione nonché l'omessa ed Controparte_3
erronea valutazione delle documentazioni prodotte nel corso del primo giudizio,
attestanti la regolarità delle contestate notifiche. L'appellante domanda, in riforma della gravata sentenza, la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione stante la carenza di interesse ad agire del contribuente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
e la benché ritualmente citati, sono parti Controparte_1 Controparte_2
contumaci.
All'esito dell'udienza tenuta in data 16.01.2025, la causa è trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno Controparte_1
appellato contumace, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella,
nonché dell'atto ad essa sotteso, e il semplice decorso del termine di prescrizione,
non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_3
e della avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1 Controparte_2
Pace di Napoli n. 25814/22, depositata il 11.07.2022, e, per l'effetto, in riforma della pronuncia, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 14.02.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 25814/22 depositata in data 11.07.2022 e vertente
TRA
(C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gustavo Birio, (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Arturo Rocco n. 4;
appellante
CONTRO (C.F. ), difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Marco Coppola, (C.F. , nel corso del giudizio di C.F._4
primo grado;
appellato contumace
NONCHE'
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
citò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1
l' e la proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, dal quale emergeva l'esistenza di cartelle esattoriali (in particolare la n. 07120130132206073000) per debiti relativi a sanzioni amministrative, pari alla somma di euro 493,82.
Il contribuente, assumendone, unitamente al verbale ad essa sotteso, l'omessa notifica, dedusse di averne avuto conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto di ruolo e che, in ogni caso, fosse maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 28
della L. 689/81. Chiese, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
della cartella opposta, e l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per intervenuta prescrizione quinquennale. Resistendo alla spiegata opposizione, l'Agente della Riscossione ne domandò il rigetto, attesa l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire del contribuente, la ritualità della notifica della cartella, avvenuta come da estratto ruolo l'11.07.2014,
nonché della successiva intimazione di pagamento n. 07120169035657759000
(eseguita in data 01.03.2017) idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese di lite.
La fu parte contumace. Controparte_2
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 25814/22, pronunciata il 05.05.2022 e pubblicata l'11.07.2022, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta in considerazione dell'intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della L. 681/89.
Avverso tale pronuncia, in data 09.01.2023, propone appello l'
[...]
, censurandone l'insufficiente motivazione nonché l'omessa ed Controparte_3
erronea valutazione delle documentazioni prodotte nel corso del primo giudizio,
attestanti la regolarità delle contestate notifiche. L'appellante domanda, in riforma della gravata sentenza, la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione stante la carenza di interesse ad agire del contribuente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
e la benché ritualmente citati, sono parti Controparte_1 Controparte_2
contumaci.
All'esito dell'udienza tenuta in data 16.01.2025, la causa è trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno Controparte_1
appellato contumace, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella,
nonché dell'atto ad essa sotteso, e il semplice decorso del termine di prescrizione,
non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_3
e della avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1 Controparte_2
Pace di Napoli n. 25814/22, depositata il 11.07.2022, e, per l'effetto, in riforma della pronuncia, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 14.02.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone