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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10753 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.6666/2025 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in via Silvio Pellico 24 – Parte_1
00195 Roma, presso lo studio dell'avvocato Lucio Andreozzi che lo rappresenta e difende per delega allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 23.102025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 23.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.2.2025 e ritualmente notificato all' , CP_1 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito .397 2024 00126479 08 000 del 09.10.2024 notificato in data CP_1
18.01.2025 per l'importo complessivo di € 11.451,97 a titolo di Contributi gestione artigiani IVS Fissi/percentuale sul minimale e sanzioni per morosità per il periodo 1/2018-12/2023 Deduceva di non aver mai svolto attività artigiana nel periodo indicato dall'avviso di addebito. Deduceva di essere amministratore di ma di non Controparte_2 svolgere attività personale all'interno della azienda se non la rappresentanza legale della stessa. Precisava che le altre cariche riguardavano una società snc cancellata nel 2001 be una srl cancellata il 9.1.2023. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE accertare e dichiarare la inefficacia, nullità, illegittimità o annullabilità della richiesta dell'Ente resistente, espletata con l'avviso opposto n. 397 2024 00126479 08 000 – notificato in data 18.01.2025, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni ampiamente dedotte in narrativa, da qui da intendersi espressamente e interamente richiamate, per l'effetto dichiarata l'inefficacia, annullabilità e/o nullità e/o illegittimità dell'avviso impugnato, ordinare all' l'immediata sospensione di qualsivoglia azione esecutiva relativa alla CP_1 missiva oggetto del presente ricorso;
condannare la resistente al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario “
2.Si costituiva l' eccependo la tardività della opposizione perché CP_1 depositata oltre i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Nel merito contestava il ricorso. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
3.Alla udienza del 23.5.2025 parte opponente eccepiva la tardiva costituzione dell' e l'inammissibilità della documentazione alleata dall'istituto. Il CP_1 giudice disponeva l'acquisizione della documentazione allegata da e CP_1 rinviava la causa per discussione alla udienza del 23.10.2025. Alla udienza del 23.10.2025 5 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Come richiesto da entrambe le parti deve essere dichiarata cessata la matrie del contendere avendo l' su istanza di parte provveduto a chiudere la CP_1 posizione del ricorrente nella gestione artigiani dal 3.12.2001.
5.L'avviso di addebito impugnato n.39720240018734451000 riguarda la pretesa relativa al pagamento di contributi gestione artigiani i IVS fissi / CP_1 percentuale sul minimale e sanzioni relativi al periodo 10/2018- 9/2023 come meglio specificato nel dettaglio dell'avviso di addebito ( allegato 1 Parte ricorrente). Parte ricorrente ha depositato in data 8.10.2025 e 16.10.2025 la richiesta di cancellazione dalla gestione artigiani, richiesta che è stata accolta da con CP_1 decorrenza 3.12.200i in data 15.10.2025. I contributi richiesti non sono quindi dovuti. Sussistono quindi giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti come richiesto da entrambi i difensori avuto riguardo al fatto che la domanda di cancellazione dalla gestione artigiani è stata inviata dopo il deposito del ricorso ed è stata tempestivamente accolta da . CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 23.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.6666/2025 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in via Silvio Pellico 24 – Parte_1
00195 Roma, presso lo studio dell'avvocato Lucio Andreozzi che lo rappresenta e difende per delega allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 23.102025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 23.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.2.2025 e ritualmente notificato all' , CP_1 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito .397 2024 00126479 08 000 del 09.10.2024 notificato in data CP_1
18.01.2025 per l'importo complessivo di € 11.451,97 a titolo di Contributi gestione artigiani IVS Fissi/percentuale sul minimale e sanzioni per morosità per il periodo 1/2018-12/2023 Deduceva di non aver mai svolto attività artigiana nel periodo indicato dall'avviso di addebito. Deduceva di essere amministratore di ma di non Controparte_2 svolgere attività personale all'interno della azienda se non la rappresentanza legale della stessa. Precisava che le altre cariche riguardavano una società snc cancellata nel 2001 be una srl cancellata il 9.1.2023. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE accertare e dichiarare la inefficacia, nullità, illegittimità o annullabilità della richiesta dell'Ente resistente, espletata con l'avviso opposto n. 397 2024 00126479 08 000 – notificato in data 18.01.2025, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni ampiamente dedotte in narrativa, da qui da intendersi espressamente e interamente richiamate, per l'effetto dichiarata l'inefficacia, annullabilità e/o nullità e/o illegittimità dell'avviso impugnato, ordinare all' l'immediata sospensione di qualsivoglia azione esecutiva relativa alla CP_1 missiva oggetto del presente ricorso;
condannare la resistente al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario “
2.Si costituiva l' eccependo la tardività della opposizione perché CP_1 depositata oltre i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Nel merito contestava il ricorso. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
3.Alla udienza del 23.5.2025 parte opponente eccepiva la tardiva costituzione dell' e l'inammissibilità della documentazione alleata dall'istituto. Il CP_1 giudice disponeva l'acquisizione della documentazione allegata da e CP_1 rinviava la causa per discussione alla udienza del 23.10.2025. Alla udienza del 23.10.2025 5 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Come richiesto da entrambe le parti deve essere dichiarata cessata la matrie del contendere avendo l' su istanza di parte provveduto a chiudere la CP_1 posizione del ricorrente nella gestione artigiani dal 3.12.2001.
5.L'avviso di addebito impugnato n.39720240018734451000 riguarda la pretesa relativa al pagamento di contributi gestione artigiani i IVS fissi / CP_1 percentuale sul minimale e sanzioni relativi al periodo 10/2018- 9/2023 come meglio specificato nel dettaglio dell'avviso di addebito ( allegato 1 Parte ricorrente). Parte ricorrente ha depositato in data 8.10.2025 e 16.10.2025 la richiesta di cancellazione dalla gestione artigiani, richiesta che è stata accolta da con CP_1 decorrenza 3.12.200i in data 15.10.2025. I contributi richiesti non sono quindi dovuti. Sussistono quindi giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti come richiesto da entrambi i difensori avuto riguardo al fatto che la domanda di cancellazione dalla gestione artigiani è stata inviata dopo il deposito del ricorso ed è stata tempestivamente accolta da . CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 23.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso