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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 396/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 12/04/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024
d a
, titolare di impresa individuale con ditta G.S. di GA RG, con Parte_1 gli avvocati Nicola Lasorsa e Francesco Lazzaroni,
RECLAMANTE
c o n t r o
, con l'avvocato Daria Damioli CP_1
RECLAMATA
E c o n t r o
Curatore della Liquidazione Giudiziale della impresa individuale con ditta G.S. di
GA RG.
RECLAMATO, CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCII)
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata n.93/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante
Omissis, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, voglia IN VIA
PRELIMINARE E CAUTELARE: sospendere integralmente la liquidazione dell'attivo ex art. 52 CCI la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione, per i gravi e fondati motivi indicati nel ricorso e NEL MERITO revocare la liquidazione giudiziale aperta con la su indicata sentenza, stante la pagina 1 di 7 dimostrata qualità di impresa minore ai sensi dell'art. 121 e dell'art. 2 CCI.
IN VIA ISTRUTTORIA: Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria i seguenti documenti: 1) PEC NOTIFICAZIONE sentenza del Tribunale di Brescia del 14.3.2024;2) relazione dott. e documentazione allegata;
3) documentazione Per_1 fiscale;
4) ricorso apertura liquidazione;
5) prospetto debiti Con riserva di CP_2 ulteriormente produrre e dedurre, anche in seguito ai poteri officiosi della Corte ed alla eventuale costituzione del Curatore e di richiedere, in caso di contestazione, idonea CTU volta a confermare l'esistenza congiunta dei requisiti di legge per qualificare il ricorrente impresa minore.
Per parte reclamata ) CP_3
Omissis: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA RG, titolare di impresa individuale con ditta G.S. di GA RG, ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza di liquidazione giudiziale n.93/2024 del 13/03/2024, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
Ha sostenuto non ricorrere i presupposti di cui all'art.121 D. Lgs. 14/19 (CCII) per la declaratoria di liquidazione giudiziale, essendo egli titolare di impresa individuale da qualificarsi “minore”, giusta il disposto di cui alla lettera d) dell'art.2 D. Lgs. 14/19 (CCII).
Per le ragioni dianzi esposte, contestualmente instando per la sospensione ex art.52
CCII del provvedimento impugnato, ha chiesto revocarsi la declaratoria di liquidazione giudiziale con condanna del creditore istante – - alla CP_1 rifusione delle spese di lite.
La Curatela della Liquidazione Giudiziale della impresa individuale con ditta G.S. di GA RG, pur se regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
Il creditore istante, , costituendosi, ha chiesto respingersi il CP_1 gravame e comunque le domande rivolte nei suoi confronti.
***
Con ordinanza 3/07/2024 la Corte, in parziale accoglimento della domanda, ha sospeso ex art.52 CCII la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della Curatela di atti di gestione dell'impresa, mentre ha respinto la domanda di sospensione della formazione dello stato passivo.
***
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12/09/2024, il collegio, viste le conclusioni delle parti e sentito il relatore;
ritenutane la necessità, ha richiesto al Curatore nominato l'invio alla Cancelleria di questa Corte d'Appello:
a) delle sintetiche informazioni scritte in ordine all'ammontare - alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – dell'attivo per gli ultimi tre anni e dei debiti della società e, tra questi, di quelli in allora già scaduti, con indicazione, per questi ultimi, della data in cui essi erano divenuti esigibili;
pagina 2 di 7 b) della copia degli atti di cui all'accertamento dello stato passivo, ex artt. 203 e seguenti CCII, ed in particolare del decreto di esecutività, se già emesso,
c) delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, con particolare riferimento alle cause che avrebbero originato la situazione di crisi/insolvenza, mandando alla Cancelleria per la comunicazione al Curatore del verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza stessa;
ha contestualmente invitato il Curatore a far pervenire in via telematica alla
Cancelleria della Corte gli atti ed i documenti richiesti entro il 31 ottobre 2024; ha rinviato la causa per l'esame delle informazioni e dei documenti richiesti, nonché per la relativa discussione, all'udienza del 13 novembre 2024 ore 11.00 e segg., in presenza
Pervenuti gli atti richiesti, a tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione circa la ricorrenza dei requisiti soggettivi per l'assoggettabilità del reclamante GA RG al procedimento di liquidazione giudiziale è fondata.
E' infatti da ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione della società reclamante quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art.2, CCII, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.121 CCII (presupposti della liquidazione giudiziale), in forza del quale < liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza>>, laddove l'articolo 2, comma 1, lettera d), indica come <> quella che < requisiti:>>:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €
300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
La parte reclamante ha affermato sussistere i predetti presupposti per la sua qualificazione come impresa minore, a tal fine rappresentando:
- che, come emerge dalla relazione a firma del Commercialista e revisore contabile
Dott. (doc. 2) e in particolare dall'esame dal medesimo compiuto su Persona_2 dichiarazioni dei redditi presentate, dichiarazioni IVA e IRAP, studi di settore e fatture (doc. 3) l'impresa del SI GA RG, nel periodo di riferimento indicato dalla norma e cioè nel triennio antecedente alla presentazione della domanda, non ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 e nel triennio antecedente alla presentazione della domanda, non ha presentato ricavi lordi pagina 3 di 7 superiori ad € 200.000,00.=;
- che, come pure confermato dal predetto commercialista, l'attività del SI GA è ancora in corso, sulla base di un fatturato presente ancora nell'anno 2023 pari a circa 40.000,00.=, il che consentirà, in ogni caso, di risolvere la pendenza con l'ex dipendente;
- che, con riferimento all'ammontare dei debiti, gli stessi non raggiungono la soglia di € 500.000,00. e sono costituiti al momento dall'importo di € 8.592,00.= di cui all'istanza di apertura (doc. 4), nonchè l'importo di € 81.998,85 (doc. 5) nei confronti dell' , emerso durante l'istruttoria fallimentare;
CP_2
- che i predetti debiti i potranno essere con il tempo azzerati, attraverso istante di rateizzazioni che, in tempi anche molto lunghi (120 mesi) come sono concessi dalla legge, consentiranno al SI GA un regolare pagamento, sulla scorta del fatto che il fatturato possa mantenersi costantemente intorno agli € 40.000,00;
- che dall'analisi delle fatture emerge inoltre che attualmente l'attività del SI GA si svolge totalmente “conto terzi”, ovvero collaborando con soggetti terzi in piccole lavorazioni meccaniche, senza l'ausilio di dipendente nè di macchinari, dai costi elevati, costi che, dunque, non dovranno essere sostenuti.
A sostegno delle proprie allegazioni, il reclamante ha prodotto la relazione del dott.
con la documentazione ivi allegata, documentazione fiscale e prospetto debiti Per_1
ader. CP_2
Il Collegio al fine di verificare la fondatezza o meno della prospettazione di parte reclamante ha formulato apposite richieste di informazioni e di acquisizione documentale al Curatore del . Parte_2
La dott.ssa Curatore, ha trasmesso una nota, con documenti, Persona_3 dalla quale il collegio ritiene di poter ricavare elementi sufficienti a confermato della correttezza della prospettazione di parte reclamante.
La dott.ssa ha nella sua relazione premesso che, la ditta, in Persona_3 bonis, si era avvalsa del regime contabile semplificato, che, rispetto al regime ordinario, prevede la riduzione degli obblighi contabili in capo ai soggetti economici, limitando le rilevazioni aziendali all'identificazione e alla registrazione di costi e ricavi e la tenuta dei libri contabili ai soli registri IVA e al libro dei beni ammortizzabili. Ha aggiunto di non disporre di documentazione contabile completa ed aggiornata, avendo il debitore posto a disposizione unicamente i registri IVA 2022, nonché i registri IVA 2023 ma solo sino al 30/09/23 ed il libro dei beni ammortizzabili al 31/12/2022: ha riferito, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, che il mancato puntuale aggiornamento della contabilità sarebbe derivato dall'interruzione del mandato professionale da parte del consulente incaricato. Ha poi precisato che al fine di ricostruire compiutamente le posizioni creditorie e debitorie in capo alla ditta individuale, mediante l'accesso e la consultazione del relativo cassetto fiscale, Ella aveva provveduto al reperimento delle fatture di vendita e di acquisto successive al 30/09/2023 e ad effettuare la notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai potenziali creditori.
Tanto premesso, con riguardo all'ammontare dei debiti, il Curatore ha rilevato che le pagina 4 di 7 informazioni inerenti le posizioni debitorie dell'impresa si ricavano dall'accertamento del passivo, eseguito ai sensi dell'art.203 CCII, che evidenzia debiti per € 312.799,53, già scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale. Risulta pertanto raggiunta la prova della presenza di debiti per un importo non superiore ad € 500.000.
In merito ai ricavi conseguiti dalla ditta individuale, il Curatore ha rilevato che gli esercizi 2022 e 2023 presentano ricavi rispettivamente pari ad € 28.222,00 ed € 39.951,00, ed ha rilevato non disporre di documentazione contabile utile a rilevare i ricavi inerenti l'esercizio 2021. Poiché è ragionevole supporre che l'ammontare dei ricavi riferibile all'esercizio 2021 sia risultato al massimo in linea con quello dei due anni successivi, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della presenza di ricavi annui non superiori ad € 200.000 per tutti e tre gli esercizi anteriori alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale
Quanto all'attivo, premesso non esservi elementi idonei ad attestarne l'esatta consistenza alla data della liquidazione e dei tre esercizi antecedenti la declaratoria di apertura della liquidazione, il Curatore ha rilevato che le uniche informazioni a disposizione si trovavano nel registro dei beni ammortizzabili, formalmente composto da:
- terreni e fabbricati, per un costo d'acquisto di € 180.000;
- impianti e mezzi di sollevamento, per un costo d'acquisto di € 411.290;
- macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche per un costo d'acquisto di
€1.230;
- autoveicoli da trasporto per un costo d'acquisto di 933,33;
- autovetture per un costo d'acquisto di € 222,69;
- impianti specifici per un costo d'acquisto di € 228,69;
- attrezzature varie per un costo d'acquisto di €. 115,71.
Ha aggiunto, però, che, anche a seguito delle informazioni raccolte le risultanze del predetto registro sarebbero inattendibili, posto che: 1) l'immobile iscritto a cespite era stato oggetto di procedura esecutiva e conseguentemente aggiudicato mediante pubblico incanto a soggetto terzo, come da decreto di trasferimento emesso dal tribunale di Brescia in data 24/05/2013; 2) a detta del sign. GA l'autoveicolo da trasporto identificato come “autocarro Nissan” era stato da questi alienato alla figlia, ma non risultava documentata né fatturata la vendita;
3) a detta del sig. GA gli ulteriori veicoli di cui il GA risultava proprietario presso il PRA erano stati dismessi, con alienazione, demolizione o esportazione all'estero, ma non ne risultava documentata la dismissione;
4) a detta del sig. GA l'impianto fotovoltaico, formalmente acquistato per la ditta individuale e contrattualmente definito con il GSE, era stato installato presso l'abitazione di terza persona in Val Trompia;
5) a detta del sig. GA gli ulteriori beni annotati nel registro gli sarebbero stati sottratti per un furto e/o per appropriazione indebita, senza che di tale affermazione vi fosse sufficiente dimostrazione (il reclamante si era infatti limitato a produrre copia della denuncia: ndr). A tale proposito il collegio rileva che anche a non voler dar credito pagina 5 di 7 alle affermazioni del GA, riportate dal Curatore, e a voler quindi considerare come presenti i beni indicati nel libro cespiti ammortizzabili, fatta eccezione per l'immobile, pacificamente ceduto all'asta, si perviene comunque all'accertamento della ricorrenza del terzo requisito di cui all'art. 2, lett, d) CCII, costituito dalla presenza in tutti e tre gli esercizi anteriori alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di un attivo non superiore ad € 300.000. Come correttamente osservato da parte reclamante, infatti, i beni di cui al libro cespiti ammortizzabili debbono essere considerati secondo il loro valore ma dedotto l'importo dell'ammortamento annuale, secondo i principi civilistici relativi alla formazione del bilancio quanto alla voce “attivo patrimoniale”. Ne consegue che nell'anno 2022 - libro cespiti prodotto dal curatore, ultima riga pagina 8 in basso a destra - il valore di detti beni è indicato per il 2022 in € 243.751,00.=. Si noti, poi, che in tale valore è compreso anche quello dell'immobile, tuttavia certamente alienato (e perciò non rilevante ai fini della determinazione dell'attivo patrimoniale), essendo detta alienazione circostanza confermata dallo stesso Curatore. Dunque, da tale valore va detratto quello dell'immobile, giungendo ad un attivo per il 2022 pari ad € 63.751,00 (243-751,00 – 180.000,00.=). Così risultando presente un attivo patrimoniale per tale anno ben al di sotto della soglia di € 300.000 L'ammortamento annuale – pure indicato nel libro cespiti alla medesima e pagina – è pari ad €
20.878,00. Tale importo va dedotto dal valore per l'anno 2023 ed aumentato per il precedente 2021, in ogni caso, risultando, ben lontano dalla soglia massima sopra indicata.
Che, peraltro, non risulta superata non solo escludendo il valore dell'immobile (€
180.000) ma anche considerandolo, risultando, quale valore massimo, quello del 2021, di € 264.629,00 (243.751,00 + 20.878,00).
Conclusivamente deve ritenersi dimostrato:
- che l'attivo patrimoniale per tutti gli ultimi tre anni di esercizio è rimasto al di sotto della soglia massima di €.300.000,00;
- che altrettanto l'ammontare dei ricavi annuali è stato durante tale periodo inferiore rispetto alla soglia massima di €.200.000,00;
- che l'ammontare complessivo dei debiti non ha oltrepassato la soglia massima di
€.500.000,00.
Sulla base delle predette indicazioni può quindi ritenersi senz'altro raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII.
In accoglimento del ricorso per reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.53 CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Giusta il disposto di cui al secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma pagina 6 di 7 di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1/03/2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
***
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di giudizio di reclamo dei presupposti per l'esenzione dal fallimento, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra il reclamante, il Curatore, rimasto contumace, ed il reclamato , CP_1 non senza considerare il fatto che quest'ultimo, lavoratore subordinato, ha proposto il ricorso ex art.40 CCII al fine di poter dimostrare l'insolvenza del datore di lavoro e quindi accedere al fondo di garanzia di cui alla direttiva 80/987/CEE, alla legge 297/1982, al d.lgs 80/1992, al d.lgs 186/2005 (attuazione della direttiva 2002/74/CE) ed alla circolare n.53 del 7/03/2007. Per le medesime considerazioni non può trovare accoglimento la richiesta del reclamante di condannare la creditrice istante a rifondergli le spese della procedura di liquidazione giudiziale, ivi compreso il compenso del Curatore.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, I sezione civile, definitivamente pronunciando: in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Brescia, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di GA RG;
ordina a quest'ultimo di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
respinge ogni altra richiesta;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 396/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 12/04/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024
d a
, titolare di impresa individuale con ditta G.S. di GA RG, con Parte_1 gli avvocati Nicola Lasorsa e Francesco Lazzaroni,
RECLAMANTE
c o n t r o
, con l'avvocato Daria Damioli CP_1
RECLAMATA
E c o n t r o
Curatore della Liquidazione Giudiziale della impresa individuale con ditta G.S. di
GA RG.
RECLAMATO, CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCII)
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata n.93/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante
Omissis, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, voglia IN VIA
PRELIMINARE E CAUTELARE: sospendere integralmente la liquidazione dell'attivo ex art. 52 CCI la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione, per i gravi e fondati motivi indicati nel ricorso e NEL MERITO revocare la liquidazione giudiziale aperta con la su indicata sentenza, stante la pagina 1 di 7 dimostrata qualità di impresa minore ai sensi dell'art. 121 e dell'art. 2 CCI.
IN VIA ISTRUTTORIA: Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria i seguenti documenti: 1) PEC NOTIFICAZIONE sentenza del Tribunale di Brescia del 14.3.2024;2) relazione dott. e documentazione allegata;
3) documentazione Per_1 fiscale;
4) ricorso apertura liquidazione;
5) prospetto debiti Con riserva di CP_2 ulteriormente produrre e dedurre, anche in seguito ai poteri officiosi della Corte ed alla eventuale costituzione del Curatore e di richiedere, in caso di contestazione, idonea CTU volta a confermare l'esistenza congiunta dei requisiti di legge per qualificare il ricorrente impresa minore.
Per parte reclamata ) CP_3
Omissis: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA RG, titolare di impresa individuale con ditta G.S. di GA RG, ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza di liquidazione giudiziale n.93/2024 del 13/03/2024, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
Ha sostenuto non ricorrere i presupposti di cui all'art.121 D. Lgs. 14/19 (CCII) per la declaratoria di liquidazione giudiziale, essendo egli titolare di impresa individuale da qualificarsi “minore”, giusta il disposto di cui alla lettera d) dell'art.2 D. Lgs. 14/19 (CCII).
Per le ragioni dianzi esposte, contestualmente instando per la sospensione ex art.52
CCII del provvedimento impugnato, ha chiesto revocarsi la declaratoria di liquidazione giudiziale con condanna del creditore istante – - alla CP_1 rifusione delle spese di lite.
La Curatela della Liquidazione Giudiziale della impresa individuale con ditta G.S. di GA RG, pur se regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
Il creditore istante, , costituendosi, ha chiesto respingersi il CP_1 gravame e comunque le domande rivolte nei suoi confronti.
***
Con ordinanza 3/07/2024 la Corte, in parziale accoglimento della domanda, ha sospeso ex art.52 CCII la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della Curatela di atti di gestione dell'impresa, mentre ha respinto la domanda di sospensione della formazione dello stato passivo.
***
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12/09/2024, il collegio, viste le conclusioni delle parti e sentito il relatore;
ritenutane la necessità, ha richiesto al Curatore nominato l'invio alla Cancelleria di questa Corte d'Appello:
a) delle sintetiche informazioni scritte in ordine all'ammontare - alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – dell'attivo per gli ultimi tre anni e dei debiti della società e, tra questi, di quelli in allora già scaduti, con indicazione, per questi ultimi, della data in cui essi erano divenuti esigibili;
pagina 2 di 7 b) della copia degli atti di cui all'accertamento dello stato passivo, ex artt. 203 e seguenti CCII, ed in particolare del decreto di esecutività, se già emesso,
c) delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, con particolare riferimento alle cause che avrebbero originato la situazione di crisi/insolvenza, mandando alla Cancelleria per la comunicazione al Curatore del verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza stessa;
ha contestualmente invitato il Curatore a far pervenire in via telematica alla
Cancelleria della Corte gli atti ed i documenti richiesti entro il 31 ottobre 2024; ha rinviato la causa per l'esame delle informazioni e dei documenti richiesti, nonché per la relativa discussione, all'udienza del 13 novembre 2024 ore 11.00 e segg., in presenza
Pervenuti gli atti richiesti, a tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione circa la ricorrenza dei requisiti soggettivi per l'assoggettabilità del reclamante GA RG al procedimento di liquidazione giudiziale è fondata.
E' infatti da ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione della società reclamante quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art.2, CCII, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.121 CCII (presupposti della liquidazione giudiziale), in forza del quale < liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza>>, laddove l'articolo 2, comma 1, lettera d), indica come <> quella che < requisiti:>>:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €
300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
La parte reclamante ha affermato sussistere i predetti presupposti per la sua qualificazione come impresa minore, a tal fine rappresentando:
- che, come emerge dalla relazione a firma del Commercialista e revisore contabile
Dott. (doc. 2) e in particolare dall'esame dal medesimo compiuto su Persona_2 dichiarazioni dei redditi presentate, dichiarazioni IVA e IRAP, studi di settore e fatture (doc. 3) l'impresa del SI GA RG, nel periodo di riferimento indicato dalla norma e cioè nel triennio antecedente alla presentazione della domanda, non ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 e nel triennio antecedente alla presentazione della domanda, non ha presentato ricavi lordi pagina 3 di 7 superiori ad € 200.000,00.=;
- che, come pure confermato dal predetto commercialista, l'attività del SI GA è ancora in corso, sulla base di un fatturato presente ancora nell'anno 2023 pari a circa 40.000,00.=, il che consentirà, in ogni caso, di risolvere la pendenza con l'ex dipendente;
- che, con riferimento all'ammontare dei debiti, gli stessi non raggiungono la soglia di € 500.000,00. e sono costituiti al momento dall'importo di € 8.592,00.= di cui all'istanza di apertura (doc. 4), nonchè l'importo di € 81.998,85 (doc. 5) nei confronti dell' , emerso durante l'istruttoria fallimentare;
CP_2
- che i predetti debiti i potranno essere con il tempo azzerati, attraverso istante di rateizzazioni che, in tempi anche molto lunghi (120 mesi) come sono concessi dalla legge, consentiranno al SI GA un regolare pagamento, sulla scorta del fatto che il fatturato possa mantenersi costantemente intorno agli € 40.000,00;
- che dall'analisi delle fatture emerge inoltre che attualmente l'attività del SI GA si svolge totalmente “conto terzi”, ovvero collaborando con soggetti terzi in piccole lavorazioni meccaniche, senza l'ausilio di dipendente nè di macchinari, dai costi elevati, costi che, dunque, non dovranno essere sostenuti.
A sostegno delle proprie allegazioni, il reclamante ha prodotto la relazione del dott.
con la documentazione ivi allegata, documentazione fiscale e prospetto debiti Per_1
ader. CP_2
Il Collegio al fine di verificare la fondatezza o meno della prospettazione di parte reclamante ha formulato apposite richieste di informazioni e di acquisizione documentale al Curatore del . Parte_2
La dott.ssa Curatore, ha trasmesso una nota, con documenti, Persona_3 dalla quale il collegio ritiene di poter ricavare elementi sufficienti a confermato della correttezza della prospettazione di parte reclamante.
La dott.ssa ha nella sua relazione premesso che, la ditta, in Persona_3 bonis, si era avvalsa del regime contabile semplificato, che, rispetto al regime ordinario, prevede la riduzione degli obblighi contabili in capo ai soggetti economici, limitando le rilevazioni aziendali all'identificazione e alla registrazione di costi e ricavi e la tenuta dei libri contabili ai soli registri IVA e al libro dei beni ammortizzabili. Ha aggiunto di non disporre di documentazione contabile completa ed aggiornata, avendo il debitore posto a disposizione unicamente i registri IVA 2022, nonché i registri IVA 2023 ma solo sino al 30/09/23 ed il libro dei beni ammortizzabili al 31/12/2022: ha riferito, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, che il mancato puntuale aggiornamento della contabilità sarebbe derivato dall'interruzione del mandato professionale da parte del consulente incaricato. Ha poi precisato che al fine di ricostruire compiutamente le posizioni creditorie e debitorie in capo alla ditta individuale, mediante l'accesso e la consultazione del relativo cassetto fiscale, Ella aveva provveduto al reperimento delle fatture di vendita e di acquisto successive al 30/09/2023 e ad effettuare la notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai potenziali creditori.
Tanto premesso, con riguardo all'ammontare dei debiti, il Curatore ha rilevato che le pagina 4 di 7 informazioni inerenti le posizioni debitorie dell'impresa si ricavano dall'accertamento del passivo, eseguito ai sensi dell'art.203 CCII, che evidenzia debiti per € 312.799,53, già scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale. Risulta pertanto raggiunta la prova della presenza di debiti per un importo non superiore ad € 500.000.
In merito ai ricavi conseguiti dalla ditta individuale, il Curatore ha rilevato che gli esercizi 2022 e 2023 presentano ricavi rispettivamente pari ad € 28.222,00 ed € 39.951,00, ed ha rilevato non disporre di documentazione contabile utile a rilevare i ricavi inerenti l'esercizio 2021. Poiché è ragionevole supporre che l'ammontare dei ricavi riferibile all'esercizio 2021 sia risultato al massimo in linea con quello dei due anni successivi, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della presenza di ricavi annui non superiori ad € 200.000 per tutti e tre gli esercizi anteriori alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale
Quanto all'attivo, premesso non esservi elementi idonei ad attestarne l'esatta consistenza alla data della liquidazione e dei tre esercizi antecedenti la declaratoria di apertura della liquidazione, il Curatore ha rilevato che le uniche informazioni a disposizione si trovavano nel registro dei beni ammortizzabili, formalmente composto da:
- terreni e fabbricati, per un costo d'acquisto di € 180.000;
- impianti e mezzi di sollevamento, per un costo d'acquisto di € 411.290;
- macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche per un costo d'acquisto di
€1.230;
- autoveicoli da trasporto per un costo d'acquisto di 933,33;
- autovetture per un costo d'acquisto di € 222,69;
- impianti specifici per un costo d'acquisto di € 228,69;
- attrezzature varie per un costo d'acquisto di €. 115,71.
Ha aggiunto, però, che, anche a seguito delle informazioni raccolte le risultanze del predetto registro sarebbero inattendibili, posto che: 1) l'immobile iscritto a cespite era stato oggetto di procedura esecutiva e conseguentemente aggiudicato mediante pubblico incanto a soggetto terzo, come da decreto di trasferimento emesso dal tribunale di Brescia in data 24/05/2013; 2) a detta del sign. GA l'autoveicolo da trasporto identificato come “autocarro Nissan” era stato da questi alienato alla figlia, ma non risultava documentata né fatturata la vendita;
3) a detta del sig. GA gli ulteriori veicoli di cui il GA risultava proprietario presso il PRA erano stati dismessi, con alienazione, demolizione o esportazione all'estero, ma non ne risultava documentata la dismissione;
4) a detta del sig. GA l'impianto fotovoltaico, formalmente acquistato per la ditta individuale e contrattualmente definito con il GSE, era stato installato presso l'abitazione di terza persona in Val Trompia;
5) a detta del sig. GA gli ulteriori beni annotati nel registro gli sarebbero stati sottratti per un furto e/o per appropriazione indebita, senza che di tale affermazione vi fosse sufficiente dimostrazione (il reclamante si era infatti limitato a produrre copia della denuncia: ndr). A tale proposito il collegio rileva che anche a non voler dar credito pagina 5 di 7 alle affermazioni del GA, riportate dal Curatore, e a voler quindi considerare come presenti i beni indicati nel libro cespiti ammortizzabili, fatta eccezione per l'immobile, pacificamente ceduto all'asta, si perviene comunque all'accertamento della ricorrenza del terzo requisito di cui all'art. 2, lett, d) CCII, costituito dalla presenza in tutti e tre gli esercizi anteriori alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di un attivo non superiore ad € 300.000. Come correttamente osservato da parte reclamante, infatti, i beni di cui al libro cespiti ammortizzabili debbono essere considerati secondo il loro valore ma dedotto l'importo dell'ammortamento annuale, secondo i principi civilistici relativi alla formazione del bilancio quanto alla voce “attivo patrimoniale”. Ne consegue che nell'anno 2022 - libro cespiti prodotto dal curatore, ultima riga pagina 8 in basso a destra - il valore di detti beni è indicato per il 2022 in € 243.751,00.=. Si noti, poi, che in tale valore è compreso anche quello dell'immobile, tuttavia certamente alienato (e perciò non rilevante ai fini della determinazione dell'attivo patrimoniale), essendo detta alienazione circostanza confermata dallo stesso Curatore. Dunque, da tale valore va detratto quello dell'immobile, giungendo ad un attivo per il 2022 pari ad € 63.751,00 (243-751,00 – 180.000,00.=). Così risultando presente un attivo patrimoniale per tale anno ben al di sotto della soglia di € 300.000 L'ammortamento annuale – pure indicato nel libro cespiti alla medesima e pagina – è pari ad €
20.878,00. Tale importo va dedotto dal valore per l'anno 2023 ed aumentato per il precedente 2021, in ogni caso, risultando, ben lontano dalla soglia massima sopra indicata.
Che, peraltro, non risulta superata non solo escludendo il valore dell'immobile (€
180.000) ma anche considerandolo, risultando, quale valore massimo, quello del 2021, di € 264.629,00 (243.751,00 + 20.878,00).
Conclusivamente deve ritenersi dimostrato:
- che l'attivo patrimoniale per tutti gli ultimi tre anni di esercizio è rimasto al di sotto della soglia massima di €.300.000,00;
- che altrettanto l'ammontare dei ricavi annuali è stato durante tale periodo inferiore rispetto alla soglia massima di €.200.000,00;
- che l'ammontare complessivo dei debiti non ha oltrepassato la soglia massima di
€.500.000,00.
Sulla base delle predette indicazioni può quindi ritenersi senz'altro raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 CCII.
In accoglimento del ricorso per reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.53 CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Giusta il disposto di cui al secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma pagina 6 di 7 di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1/03/2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
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Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di giudizio di reclamo dei presupposti per l'esenzione dal fallimento, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra il reclamante, il Curatore, rimasto contumace, ed il reclamato , CP_1 non senza considerare il fatto che quest'ultimo, lavoratore subordinato, ha proposto il ricorso ex art.40 CCII al fine di poter dimostrare l'insolvenza del datore di lavoro e quindi accedere al fondo di garanzia di cui alla direttiva 80/987/CEE, alla legge 297/1982, al d.lgs 80/1992, al d.lgs 186/2005 (attuazione della direttiva 2002/74/CE) ed alla circolare n.53 del 7/03/2007. Per le medesime considerazioni non può trovare accoglimento la richiesta del reclamante di condannare la creditrice istante a rifondergli le spese della procedura di liquidazione giudiziale, ivi compreso il compenso del Curatore.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, I sezione civile, definitivamente pronunciando: in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Brescia, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di GA RG;
ordina a quest'ultimo di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
respinge ogni altra richiesta;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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