TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3215/2023 tra le parti:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MELANIA MORELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a in via Bicocchi 1/L, come da procura allegata Parte_1 telematicamente.
ATTORE
e contumace. Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie di competenza della Sez. Spec. in CP_2 materia societaria.
1
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- nel merito, accertata l'estinzione a far data dal 21/07/2021 della
[...] in persona dell'amministratore unico (P.IVA Controparte_3 Controparte_1
) con sede legale in 58022 , Piazza Sivieri n. 29, P.IVA_1 Parte_1 dichiarare che i beni immobili, siti in , Via Praga n. 3 censiti al catasto Parte_1 dei Fabbricati di detto comune al Foglio 26, part. 347, sub 67, 68, 83, 86, 87, Contr 88, 89, 91, 92, 93, 48, iscritti nei registri immobiliari in capo alla predetta sono divenuti di proprietà esclusiva del signor (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente C.F._1 in 58022 Follonica (GR) Via Matteotti n. 93, unico socio della
[...]
prima dell'estinzione della società; per l'effetto ordinare al Controparte_3
Conservatore dei RR.II la trascrizione della sentenza resa all'esito del presente nei confronti del signor al fine di garantire la continuità della Controparte_1 trascrizioni, con totale esonero da responsabilità del Conservatore dei RR. II di
Grosseto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
3 di , sulla premessa che -società ad oggi
[...] Parte_1 Controparte_3 estinta- è proprietaria di beni immobili facenti parte del complesso condominiale, ha convenuto in giudizio socio e AU della Controparte_1 società, domandando, previo accertamento della intervenuta estinzione di cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, di Controparte_3 dichiarare che i predetti immobili sono divenuti di proprietà del socio.
L'attore afferma la sussistenza del proprio interesse ad agire al fine di garantire la continuità delle trascrizioni in relazione agli immobili facenti parte del Condominio, il quale presenta crediti per oneri condominiali riferiti a detti beni.
2 Seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito rimanendo contumace.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali di parte attrice e all'udienza del 29.10.2024 il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni;
sicché concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuali repliche, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
L'attore domanda di accertare la proprietà degli immobili indicati in citazione in capo al convenuto in forza dell'estinzione della società originariamente proprietaria degli stessi: vi è, dunque, un interesse ad agire del Condominio che, in qualità di creditore -il credito per oneri condominiali
è provato dal doc. 7-, mira a ottenere un titolo idoneo a garantire la continuità delle trascrizioni.
La questione centrale oggetto del giudizio è quella relativa all'accertamento dell'estinzione della società fatto Controparte_3 che emerge dalla visura depositata (doc. 9), e alla possibilità di ritenere verificatosi un effetto successorio in favore dei soci della società di capitali una volta che questa è estinta per effetto dell'intervenuta cancellazione dal
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40, comma V, DL 76/2020.
Presupposto, però, di tale indagine è l'accertamento in ordine alla compagine sociale di ma la visura prodotta in Controparte_3 giudizio non indica quali sono i soci né tale informazione può essere ricavata dall'altra documentazione versata in atti.
Oltre a ciò non risulta neppure prodotto il bilancio finale di liquidazione dal quale possa evincersi l'inserimento degli immobili per i quali
è causa tra le poste attive della società.
La domanda non può, quindi, trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, il rigetto della domanda dell'attore nella contumacia del convenuto comporta che le stesse rimangano a carico del primo.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda,
2. nulla sulle spese.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 28.1.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente dott.ssa Linda Pattonelli
4