CA
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 15/2024 R.G.
promossa
da
c.f. residente in Parte_1 C.F._1
39050 Fiè allo Sciliar (BZ), Via Umes n. 49, ed elettivamente domiciliata in 39100 Bolzano (BZ), Via L. da Vinci n. 1/E,
presso lo studio dell'Avv. Christian Perathoner
( pec: C.F._2 Email_1
telefax: 0471/971080, dal quale è rappresentata e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione dd. 07.03.2023
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1
1 , con sede legale in Bolzano, Via del Macello n. P.IVA_1
55, in persona della Procuratrice speciale Dott.ssa CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Fabio Civale ( - CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Stefan Pittracher Email_2
(C.F. - , ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in
Bressanone (BZ), Via Ponte Aquila, n. 10,
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Bolzano,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per l'acquisto di azioni della
[...]
risultano essere nulli, Controparte_3
rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla di restituire all'attrice Controparte_3
l'importo di Euro 133.916,70.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di
2 giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la è Controparte_3
risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice quantificati nell'importo di Euro 133.916,70.-, o quella diverso,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà
ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a
CAP ed
IVA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
APPELLO INCIDENTALE Controparte_3
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 101 c.p.c. da parte della sentenza di primo grado per non aver attivato il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della sentenza di primo grado con le necessarie conseguenze di legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della sentenza oggetto di impugnazione;
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado per quanto
3 attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierna appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata alla restituzione in favore della delle somme riconosciute alla CP_3
medesima da parte della in forza della sentenza di primo CP_3
grado, pari ad Euro 39.060,71, oltre interessi dalla data del pagamento;
- gradatamente a quanto sopra e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello incidentale formulati dalla accertare e dichiarare l'intervenuta CP_3
prescrizione delle somme pretese in primo grado dalla sig.ra a titolo di interesse fino alla data del 7 marzo 2018 e Pt_1
conseguentemente condannare la sig.ra a restituire alla Pt_1
le somme incassata a tale titolo e con ricalcolo delle CP_3
relative somme oggetto di condanna;
- in via ulteriormente gradata, ricalcolare le somme eventualmente dovute dalla a titolo di interessi in quanto CP_3
non correttamente conteggiate nella sentenza oggetto di impugnazione per i motivi esposti in narrativa;
APPELLO PRINCIPALE
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. dell'appello proposto dalla sig.ra per tutti i motivi Pt_1
esposti in narrativa;
4 - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 1049/2023 rinunciate dalla sig.ra e non Pt_1
espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte della sig.ra e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della Pt_1
sentenza n. 1049/2023 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande tutte formulate dall'odierno appellante nel presente giudizio di appello e confermare la sentenza di primo grado salvo i capi oggetto di gravame da parte della in via di appello incidentale;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra accogliere le domande Pt_1
già proposte da nel giudizio di primo Controparte_3
grado e di seguito riproposte:
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo la memoria ex art. 183, sesto comma n.
1 c.p.c. ex adverso depositata per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte
5 attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e
2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a
titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta
prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in
narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza
dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità,
annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione
alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
alla restituzione delle somme Controparte_3
versate dalla sig.ra in relazione alle operazioni di Pt_1
6 investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo
della sig.ra e, per l'effetto, condannare la medesima alla Pt_1
restituzione a dei titoli oggetto di Controparte_3
causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
plusvalenza o utile incassato dalla sig.ra oltre agli Pt_1
interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a
rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la
condanna di alla minor somma Controparte_3
possibile in ragione del valore attuale delle azioni e di ogni
importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte
in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai
predetti rapporti intercorsi con , del Controparte_3
determinante concorso di colpa dell'attrice per le ragioni esposte
in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito
articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie
sottoscritto in data 14 agosto 2013, Controparte_3
sono state fornite alla sig.ra informazioni relative alla Pt_1
natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 28 agosto 2014, Controparte_3
7 sono state fornite alla sig.ra informazioni relative alla Pt_1
natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 11 settembre Controparte_3
2014, sono state fornite alla sig.ra informazioni relative Pt_1
alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di
adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono
state fornite alla sig.ra informazioni relative alla natura e Pt_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
5) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie
sottoscritto in data 14 agosto 2013, Controparte_3
sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
6) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 28 agosto 2014, Controparte_3
sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
7) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 11 settembre Controparte_3
2014, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito Pt_1
alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
8 8) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di
adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono
state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati.
Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Testimone_1
domiciliato presso la filiale di di Controparte_3
Castelrotto, Via Sciliar n. 16, fraz. Siusi (39040 - BZ);
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i
motivi illustrati in narrativa. Nella denegata ammissione di uno o
più capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati, ammettere
la alla prova contraria sugli stessi capitoli di controparte CP_3
ritenuti ammissibili e con il teste sig. domiciliato Testimone_1
presso la filiale di di Castelrotto, Via Controparte_3
Sciliar n. 16, fraz. Siusi (39040 - BZ)”;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie sottoscritto in data 14 Controparte_3
agosto 2013, sono state fornite alla sig.ra informazioni Pt_1
relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 28 Controparte_3
agosto 2014, sono state fornite alla sig.ra informazioni Pt_1
9 relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 11 Controparte_3
settembre 2014, sono state fornite alla sig.ra Pt_1
informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono state fornite alla sig.ra informazioni relative alla natura Pt_1
e alle caratteristiche delle azioni medesime;
5) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie sottoscritto in data 14 Controparte_3
agosto 2013, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
6) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 28 Controparte_3
agosto 2014, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
7) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 11 Controparte_3
settembre 2014, sono state fornite alla sig.ra avvertenze Pt_1
in merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
10 8) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati.
Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Testimone_1
domiciliato presso la filiale di di Controparte_3
Castelrotto, Via Sciliar n. 16, fraz. Siusi (39040 - BZ)
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 20.13.2013 e Parte_1 Controparte_3
hanno sottoscritto un contratto per la prestazione
[...]
di servizi d'investimento (doc. n. 1 della banca).
In pari data la banca ha somministrato alla cliente il questionario Mifid per la profilatura e l'ha qualificata piccolo
investitore: equilibrato (doc. n. 2 della banca).
In conflitto d'interessi la banca ha concluso con la cliente i seguenti contratti di vendita in contropartita diretta di azioni proprie:
in data 14 agosto 2013 n. 1326 azioni al prezzo unitario di € 18,85, per un investimento complessivo di € 24.995,10
(doc. n. 3 della banca);
11 in data 28 agosto 2014 n. 2500 azioni al prezzo unitario di € 19,20, per un investimento complessivo di € 48.000,00
(doc. n. 3 della banca);
in data 11 settembre 2014 n. 2500 azioni al prezzo unitario di € 19,30, per un investimento complessivo di €
48.250,00 (doc. n. 3 della banca);
in data 17 dicembre 2015 l'investitrice ha esercitato il diritto di opzione relativamente a 673 azioni di nuova emissione che la banca ha offerto ai propri soci in sede di aumento di capitale al prezzo unitario di € 19,20 per un investimento complessivo pari ad € 12.921,60 (doc. n. 5 della banca).
2. Con citazione d.d. 07.03.2023 l'investitrice ha convenuto la banca davanti al Tribunale di Bolzano.
Richiamati i doveri comportamentali ai quali sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento,
l'attrice ha lamentato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi sulle caratteristiche e i rischi delle azioni da lei stessa emesse e vendute.
In particolare, l'investitrice ha circostanziato nei seguenti termini l'inadempimento ascritto alla banca.
Nella conduzione delle operatività contestate la banca aveva operato in doppio conflitto d'interessi avendo venduto in contropartita diretta azioni da lei stessa emesse. Queste erano già di per sé rischiose trattandosi di titoli rappresentativi della partecipazione del socio al capitale di rischio dell'emittente.
12 All'investitore, peraltro, non veniva somministrata alcuna trasparente informazione circa la procedura di pricing del titolo,
il valore del quale era discrezionalmente autodeterminato dall'emittente/venditrice. Questa, oltretutto, ne stabiliva anche il prezzo di negoziazione sulla prescelta piattaforma di scambio.
L'assenza di trasparenza nel comportamento della banca connotava un'evidente asimmetria delle rispettive posizioni contrattuali a scapito dell'investitore (la banca “non ha
correttamente comunicato alla signora né le Parte_1
qualità del prodotto vendutogli, una propria azione, un prodotto
non quotato su un mercato pubblico, il cui valore dipende
esclusivamente dalle dichiarazione della stessa controparte e
che, quindi, deve essere considerato rischiosissimo, né il fatto che
il medesimo non fosse liberamente commerciabile e quindi
rivendibile in ogni momento e ciò nonostante dallo stesso profilo
di rischio risultasse che l'odierna attrice non possedesse alcuna
esperienza in campo finanziario e di non avere alcuna
conoscenza dei rischi connessi all'acquisto proprio delle azioni
della e fosse stata classificata come “Cliente al CP_3
dettaglio”, con profilo “Equilibrato” p. 6 della citazione in primo grado cit.; “Va poi sottolineato che il comportamento di
controparte viola palesemente pure il dettato dell'art. 27 TUF,
non solo perché l'evidente conflitto di interessi
dell'intermediario/emittente non è stato adeguatamente
segnalato alla signora ma pure perché nelle obbligazioni Pt_1
13 contrattuali vi era un'evidente alea contrattuale asimmetrica a
favore della banca non comunicata (basti pensare
all'impossibilità di rivendere il prodotto acquistato liberamente)”
p. 9 della citazione cit.; “Se la signora avesse, Parte_1
infatti, compreso che ciò che stava acquistando non era un
prodotto sicuro in cui investire i propri risparmi, senza rischio e
rivendibile in ogni momento, ma una vera e propria trappola da
cui non sarebbe riuscita ad uscire, ed il valore della quale
sarebbe dipeso dal comportamento della banca stessa, mai
avrebbe acquistato le azioni di controparte, che sul punto è
espressamente invitata a provare il contrario” cfr. p. 11 della citazione cit.).
Trattandosi dell'intermediazione di titoli illiquidi, dunque soggetta alla più stringente disciplina in proposito stabilita dalla comunicazione CO n. 9019104 d.d. 02.03.2009, ad avviso dell'investitrice, la trasgressione degli obblighi informativi risultava ancor più evidente.
L'investitrice ha, altresì, contestato le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza delle operatività effettuate dalla banca perché incoerenti: a) con il proprio profilo di rischio;
b)
con il difetto di conoscenza/esperienza da parte sua nel settore d'investimento dei titoli illiquidi, in particolare quelli emessi proprio dalla banca.
Conclusivamente l'attrice ha chiesto che venissero dichiarati nulli o annullabili o risolti gli acquisti in
14 contestazione, stante la violazione da parte della banca di norme imperative e degli obblighi su di essa gravanti con rimborso dei capitali investiti nell'acquisto delle azioni.
In via subordinata ha chiesto che la banca convenuta venisse condannata al risarcimento del danno dato dalla consistente minusvalenza nel frattempo registrata dalla quotazione del titolo.
3. La banca si è costituita resistendo alle domande attoree.
In premessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) delle avversarie azioni rispettivamente di annullamento e di responsabilità
precontrattuale nonché extracontrattuale.
Ha, altresì, eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) del credito dall'attrice fatto valere per interessi maturati sulle somme asseritamente dovutele a titolo restitutorio/risarcitorio.
Nel merito ha contestato gli addebiti a lei mossi dall'attrice.
Ha affermato di avere correttamente e compiutamente sottoposto la cliente alla prevista attività di profilatura previa acquisizione delle informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze in tema di strumenti finanziari, alla sua situazione economica ed ai suoi obiettivi d'investimento.
Quanto alle informazioni somministrate all'investitrice in
15 ordine alle operatività in contestazione ha affermato di aver assolto documentalmente al proprio obbligo. Ed infatti, già nel contratto quadro del 20.03.2013 all'art. 54 si dava atto “con
riguardo agli strumenti finanziari non negoziati nei mercati
regolamentati (…) che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”. Con riguardo ad ogni singola operazione d'investimento alla cliente essa aveva consegnato la documentazione, in particolare la scheda prodotto, relativa alle azioni vendute ove venivano chiariti sia le caratteristiche del titolo, sia i connessi fattori di rischio, tra cui quello relativo all'illiquidità ed alla determinazione del prezzo. In
occasione dell'aumento di capitale del 2015 era stato poi reso disponibile il prospetto già depositato presso la CO recante le informazioni sulle caratteristiche e i rischi del titolo di nuova emissione.
Ha, quindi, osservato che con riguardo a tutte le operatività in contestazione aveva correttamente condotto le valutazioni di adeguatezza degli investimenti. Per quanto riguarda la coerenza con la conoscenza ed esperienza del titolo la banca ha fatto presente che queste si desumevano, oltre che dalle dichiarazioni rese in sede di profilatura, dalla circostanza che la cliente nel gennaio del 2014 aveva smobilizzato 265
azioni della banca detenute nel proprio portafoglio al prezzo di €
18,85 per un controvalore di € 4.995,25 (doc. n. 4 della banca).
Tutti gli investimenti erano, infine, coerenti con il profilo
16 assegnato all'investitrice e con il suo dichiarato obiettivo d'investimento.
La convenuta ha negato, inoltre, di aver trascurato di informare l'investitrice sulle caratteristiche e sulla potenziale rischiosità delle azioni acquistate dipendente dal fatto che si trattava di titoli non quotati. Quanto in particolare alle difficoltà
di smobilizzo degli investimenti e alla conseguente applicabilità
alla fattispecie dei rafforzati obblighi informativi previsti dalla comunicazione CO n. 9019104/2009, ad avviso della banca, era l'investitrice a dover dimostrare l'illiquidità del titolo con specifico riguardo al periodo nel quale aveva effettuato gli acquisti in contestazione, potendo essa di contro documentare che, in ragione dei volumi trattati sulla piattaforma prescelta per le negoziazioni, il prodotto era agevolmente commerciabile.
Tanto a prescindere dal fatto che la stessa attrice aveva agevolmente potuto disinvestire parzialmente i titoli nel gennaio del 2014.
Quanto alla denunciata gestione del conflitto d'interessi la convenuta ha dedotto di aver avvisato la cliente della policy da lei seguita.
Muovendo da queste premesse, con riguardo all'avversaria domanda di nullità la banca ha richiamato il consolidato orientamento della S.C. in base al quale dall'ascrittale violazione delle regole di condotta nel condurre le operazioni d'investimento non poteva comunque derivare
17 un'invalidità negoziale.
Dedotto di aver correttamente ed esaustivamente informato la cliente circa la natura, le caratteristiche e i rischi connessi agli investimenti, la banca ha respinto l'addebito di aver fornito un'ingannevole rappresentazione della realtà
sottesa alle operazioni, tale, quindi, da renderla annullabile,
ovvero di aver serbato una condotta a tal punto antidoverosa da giustificare l'accoglimento della chiesta pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento.
Per la denegata ipotesi di ablazione degli investimenti, la banca ha chiesto il ritrasferimento dei titoli ceduti all'investitrice ed ha precisato di avere corrisposto sulle azioni vendute dei dividendi che dovevano essere scomputati dall'eventuale somma riconosciuta in restituzione alla controparte.
In ordine all'alternativa pretesa risarcitoria dell'investitrice la banca ha dedotto che spettava all'attrice dimostrare il danno asseritamente sofferto e la relativa derivazione causale dall'inadempimento contrattuale ascrittole.
Nella specie era, in particolare, indimostrato il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitrice. Ed infatti, a seguito della negoziazione sulla nuova piattaforma scelta per lo scambio dei titoli (Vorvel), lo smobilizzo delle azioni non era più difficoltoso poiché queste venivano quotate ad un valore di mercato,
oltretutto in ripresa e costantemente aggiornato. Poiché la
18 minusvalenza lamentata dall'investitrice non si era cristallizzata, il danno non poteva dirsi stabilizzato sicché era irrisarcibile.
Ha proseguito la banca affermando che la cliente, una volta resasi conto della rischiosità dei titoli acquistati, li aveva nondimeno conservati nel proprio patrimonio, sicché
nell'accertamento del danno doveva tenersi conto,
eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., della sua concausale determinazione di non disinvestirli.
4. Istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Bolzano
l'ha definita con la sentenza n. 1049 d.d. 28.11.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale delle azioni di nullità, annullamento e di responsabilità
rispettivamente precontrattuale ed extracontrattuale il
Tribunale ha osservato che la fattispecie andava qualificata tenendo conto che l'attrice addebitava alla banca la violazione di norme comportamentali nell'erogazione del servizio d'investimento in prodotti finanziari. Dal che ha desunto l'applicazione della decennale prescrizione (art. 2946 c.c.)
relativa alla responsabilità contrattuale e, in particolare,
all'azione di risoluzione per inadempimento.
Il Tribunale ha, quindi, valutato le singole operazioni d'investimento alla luce della disciplina recata dagli artt. 21 e
19 2007 ed ha escluso l'inadempimento della banca con riguardo alla seconda e alla terza operatività mentre l'ha riscontrato con riguardo al servizio reso in occasione del primo investimento e dell'aumento di capitale condotto nel 2015.
In premessa il Tribunale ha osservato che in base all'art. 36, 4 comma del contratto quadro la banca era obbligata “anche
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.”, a prestare il servizio d'investimento fornendo al cliente per iscritto specifiche raccomandazioni personalizzate.
Ha proseguito rilevando che sulla base delle rilevazioni condotte in sede di profilatura la banca aveva qualificato l'investitrice come piccolo risparmiatore equilibrato.
Infine, ha preso atto dell'evidenza documentale che la banca aveva condotto tutte le operatività in contestazione in regime di consulenza sicché era dovuta la valutazione non solo di appropriatezza degli investimenti ma anche di adeguatezza.
Ciò posto, con riguardo al primo investimento d.d.
14.08.2013 relativo a 1326 azioni ha rilevato che la banca non aveva reso alla cliente alcuna raccomandazione scritta ed ha,
perciò, concluso che la violazione dell'art. 36, 4 comma del contratto quadro fosse assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore addebito d'inadempimento mossole dalla cliente, oltre alla constatazione del fatto che non era motivata la valutazione di adeguatezza dell'operazione, della quale ha di conseguenza pronunciato la risoluzione.
20 Il Tribunale ha giustificato la pronuncia di risoluzione della sottoscrizione risalente al 17.12.2015 di 673 nuove azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale sul rilievo che la banca, oltre a non aver fornito alla cliente alcuna raccomandazione scritta, non aveva condotto nemmeno la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento.
Come detto, nessun inadempimento il Tribunale ha,
invece, riscontrato con riguardo ai due investimenti entrambi relativi a 2500 azioni conclusi rispettivamente il 28.08.2014 e l'11.09.2014, posto che la banca aveva reso raccomandazioni scritte alla cliente, l'aveva informata della situazione di conflitto d'interessi nella quale essa versava in qualità di venditrice dei titoli in contropartita diretta ed aveva, inoltre, correttamente condotto la valutazione di adeguatezza delle operazioni.
Alla pronunciata risoluzione per grave inadempimento della compravendita dei titoli il Tribunale ha fatto seguire l'ordine alla cliente di restituire n. 1734 azioni ed alla banca di restituire il prezzo di acquisto pari ad € 31.835,65, già detratti i dividendi medio tempore pagati sui titoli dovuti in restituzione.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice il Tribunale l'ha favorita soltanto della metà delle spese di lite, liquidandole sulla base del criterio del decisum,
assumendo cioè come valore di causa il credito restitutorio nella misura accertata.
21 5. Avverso questa pronuncia, formulando due motivi d'impugnazione, ha interposto appello con Parte_1
citazione d.d. 05.02.2024.
Si è costituita l'appellata Controparte_3
resistendo al gravame avversario e svolgendo appello
[...]
incidentale sorretto da due motivi d'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
25.06.2024.
6. In premessa è necessaria la seguente precisazione.
Nel rassegnare le conclusioni nel presente grado d'appello l'investitrice, in relazione alle operatività in contestazione,
reitera le domande di nullità e di annullamento contrattuale sulle quali la sentenza impugnata non reca alcuna pronuncia.
A sostegno di tali domande l'investitore per la verità non ha svolto alcuna argomentazione.
In ordina all'azione di nullità va richiamata C. n.
15099/2021: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non
già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti
il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di
responsabilità. Ne consegue che, in tema
di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni
22 che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione
dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del
1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella
fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto
di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di
responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla
risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni
di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere
assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di
un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei
menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto
quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad
esso”.
Nella specie l'investitrice non ha mai lamentato, tanto meno in appello, la violazione di norme inderogabili concernenti la validità dei contratti d'investimento da lei conclusi avendo piuttosto addebitato alla banca la violazione di norme comportamentali nel condurre le operatività contestate.
Deriva l'infondatezza della relativa domanda di nullità.
Quanto all'azione di annullamento va richiamata C. n.
13446/2023: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi
23 informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti
prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano
direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi
utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono
quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per
errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto
di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata
nell'irrilevante sfera dei motivi”.
Deriva che l'inadempimento agli obblighi informativi nella specie dall'investitrice addebitato alla banca non vale a sostanziare l'azione di annullamento che, pertanto, si rivela infondata.
7. Il primo motivo veicolato dall'appello principale è
rubricato “Sugli obblighi di controparte ai sensi del Reg. CO
n. 16190/2007, del TUF e della Comunicazione CO n.
9019104/2009 e sulle motivazioni del Tribunale”.
Il mezzo impugna il capo decisorio che ha disatteso la domanda di risoluzione e di responsabilità contrattuale con riguardo alle operatività rispettivamente d.d. 28.08.2014 e
11.09.2014.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia giudicato l'operato della banca trascurando di soffermarsi sul corretto assolvimento agli obblighi informativi come in particolare precisati dall'art. 21, 1 comma, lett. a) del Tuf e dalla
Comunicazione Consb n. 9019104 del 4 marzo 2009.
24 Richiamata C. n. 7288/2023 (“In tema
di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico
dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei
confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla
valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova
di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una
presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a
carico del cliente, posto che l'inosservanza dei
doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso,
fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue
scelte di investimento”), l'appellante principale muove dalla premessa che l'informativa riguardante lo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento.
Nessuna personalizzata informazione era stata fornita all'investitrice in relazione al rischio di illiquidità del prodotto finanziario, dipendente dall'assenza di un valore di mercato dovuta alle condizioni di scarsa commerciabilità determinate dal fatto che la banca, emittente e collocatrice del titolo,
discrezionalmente ne determinava tanto il prezzo di emissione quanto le condizioni di scambio sulla piattaforma di negoziazione da lei stessa prescelta.
Tanto avrebbe richiesto l'adempimento dei più stringenti doveri informativi come declinati dall'art. 21, co. 1, lett. a) del
25 Tuf e dalla comunicazione CO n. 9019104 d.d. 17.11.2009.
In particolare, specifica l'appellante, il Tribunale
erroneamente non ha tenuto conto che gli obblighi informativi a carico della banca la impegnavano tra l'altro a indicare il “valore
di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”, le “condizioni di
smobilizzo evidenziando maggiori difficoltà, tempi e costi
connessi al livello di illiquidità” nonché “un set informativo che
confronti il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti,
liquidi ed a basso rischio di analoga durata e larga diffusione”.
Conclude l'appellante osservando che il Tribunale non aveva, infine, nemmeno debitamente considerato la concentrazione dei propri investimenti nelle azioni emesse e negoziate dalla banca, sicché il proprio portafoglio all'esito delle operazioni condotte nel 2014 era evidentemente sbilanciato su un titolo rischioso ed illiquido, il che confliggeva apertamente con il proprio profilo di risparmiatrice equilibrata.
8. Il primo motivo d'impugnazione articolato dalla banca nell'appello incidentale è rubricato “Sull'errata statuizione circa
la valutazione di adeguatezza: falsa applicazione dell'art. 101
c.p.c. e degli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari (adottato
con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e vigente ratione
temporis)”.
La banca censura il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale, in accoglimento della relativa domanda
26 svolta dall'investitrice, ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento contrattuale dell'intermediaria in relazione sia all'operatività d.d. 14.08.2013, sia alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, avvenuta in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel 2015 ed ha, conseguentemente, disposto la reciproca restituzione dei titoli e delle somme investite, da queste detratti, peraltro, i dividendi di tempo in tempo pagati alla risparmiatrice sulle azioni da lei detenute nonché gli interessi su questi maturati.
L'appellante incidentale si duole, anzitutto, perché il
Tribunale ha rilevato d'ufficio, senza alcuna interlocuzione con le parti, la questione della violazione dell'art. 36, 4 comma, del contratto quadro che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., obbligava la banca a rendere per iscritto raccomandazioni personalizzate relativamente alle operazioni d'investimento concluse dalla cliente.
Nel merito della questione osserva che, secondo il testo della disposizione contrattuale, l'obbligo della raccomandazione scritta si riferiva esclusivamente alle operazioni di collocamento dei titoli emessi da soggetti terzi. Ad avviso della banca, nella specie, anche con riguardo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, si era, invece, trattato di mera compravendita di titoli detenuti dalla banca e non di operazioni di collocamento, il che escludeva l'applicazione della prescrizione contrattuale richiamata nella sentenza impugnata.
27 Con specifico riguardo poi all'operatività risalente all'agosto 2013 l'appellante incidentale contesta che si sia trattato di un investimento condotto in regime di consulenza e ne deriva l'insussistenza del proprio obbligo di raccomandarne,
valutarne e motivarne per iscritto l'adeguatezza.
Con riguardo alla sottoscrizione nel 2015 di azioni di nuova emissione la banca deduce che in calce alla scheda di adesione ed alla scheda prodotto (doc. n. 5 della banca) è
riportata per iscritto la valutazione di adeguatezza ed afferma che la stessa sia coerente con la conoscenza e l'esperienza che del titolo aveva la risparmiatrice, con il suo profilo di rischio, la sua situazione finanziaria ed il suo obiettivo d'investimento.
9. L'appellante principale ha contrastato le censure dedotte dalla banca con il primo motivo dell'impugnazione incidentale ribadendo che, anche con riguardo agli investimenti rispettivamente del 2013 e del 2015, al di là delle motivazioni addotte dal Tribunale a sostengo della pronuncia di risoluzione dei contratti per inadempimento della banca, questa non aveva provato di aver somministrato alla propria cliente, in relazione alla specifica caratteristica di illiquidità delle proprie azioni,
delle informazioni personalizzate che le consentissero di comprendere realmente la rischiosità dell'investimento (cfr. il punto 2.4.10, da p. 15 fino al p. 17 in poi della comparsa conclusione d.d. 27.04.2025).
10. I due motivi d'impugnazione, rispettivamente
28 principale ed incidentale, possono essere trattati congiuntamente perché sono accomunati dalla questione del corretto assolvimento da parte della banca in occasione di tutti gli investimenti in contestazione agli obblighi informativi stabiliti a suo carico dalla legge.
Merita, infatti, consenso, anche perché coerente con l'orientamento espresso dalla S.C., l'osservazione della risparmiatrice che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'ottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi rappresenta un profilo di adempimento autonomo rispetto alla valutazione di appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento.
L'informativa sullo strumento finanziario deve, infatti,
porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche del prodotto da negoziare. Le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza si basano, invece, sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente.
11. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie la banca ha dedotto testualmente quanto segue in relazione agli specifici addebiti d'inadempimento che le ha mosso la sua cliente.
“La sig.ra ha concluso per iscritto con la banca il Pt_1
29 “contratto per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione
e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione
di ordini su strumenti finanziari, consulenza in materia di
investimenti nonché di deposito titoli e custodia e
amministrazione” in cui all'art. 54 è espressamente evidenziato
che “con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non
negoziati nei mercati regolamentati (…) il cliente prende atto che
tali investimenti possono comportare il rischio di non essere
facilmente liquidabili”;
la banca (…) ha consegnato alla cliente tutta la
documentazione volta a fornire alla stessa informazioni sulla
banca, sui servizi prestati e sui rischi connessi agli investimenti
in strumenti finanziari – dettagliando particolarmente, tra gli
altri, il rischio emittente, il rischio interesse e il rischio liquidità
(doc. 1, cit);
la banca ha altresì richiesto alla sig.ra e ottenuto Pt_1
dalla stessa le informazioni riferite a situazione finanziaria,
obiettivi di investimento, conoscenza ed esperienza in materia di
investimenti (doc. 2, cit.);
per le operazioni di cui è causa la banca (…) ha fornito alla
sig.ra la scheda prodotto relativa alle azioni della banca Pt_1
(doc. 3 e 5). In tale documento la banca ha correttamente
evidenziato, a mero titolo esemplificativo, le informazioni riferite
alla banca, le caratteristiche delle azioni e i principali fattori di
rischio (connessi all'investimento in azioni e all'investimento in
30 titolo non quotati, al rischio di liquidità, alla determinazione del
prezzo ecc.);
la banca ha informato la sig.ra del potenziale Pt_1
conflitto connesso alla circostanza che quelle di cui è causa erano
azione della banca stessa;
la banca ha raccolto le schede di adesione e gli ordini di
acquisto sottoscritti dalla sig.ra provvedendo a fornire Pt_1
idonea attestazione e conferma delle operazioni. In particolare
negli ordini di acquisto del 28 agosto 2014 e dell'11 settembre
2014 è espressamente indicato alla sig.ra che le azioni Pt_1
non erano negoziate su un mercato regolamentato (…) In
particolare la sig.ra ha ricevuto la scheda prodotto e ha Pt_1
espressamente affermato di “aver ricevuto la scheda prodotto
delle azioni SVB, prende atto che l'azione non è negoziata su
mercati regolamentati e che possono insorgere momentanee
difficoltà nella vendita della stessa (doc. 3 cit.)” (cfr. pp. 6, 7 e 8
della comparsa di costituzione e risposta in appello).
12. Già le trascritte deduzioni depongono nel senso che,
nella conduzione delle operatività contestate, la banca non ha assunto una condotta attiva, diretta specificamente a dare alla sua cliente le informazioni personalizzate idonee a descrivere in modo per lei comprensibile la natura e la qualità dei prodotti finanziari negoziati ed a rappresentarne concretamente la rischiosità. Essa riconosce, piuttosto, di aver adempiuto in via meramente cartolare i propri obblighi e così ammette di non
31 essersi curata di accertare se, contenutisticamente, tali informazioni da lei veicolate per iscritto fossero state davvero comprese dall'investitrice sua cliente.
Non dimostra il contrario nemmeno la prova testimoniale che la banca ha offerto sul punto. Con la capitolazione,
oltretutto genericamente formulata, l'intermediaria ha inteso,
infatti, dimostrare unicamente la circostanza di aver informato la risparmiatrice sulla natura e le caratteristiche delle proprie azioni, nonché sulla circostanza che queste non venivano scambiate su un mercato regolamentato (cfr. i capitoli di prova trascritti nell'epigrafe della presente sentenza).
13. Proseguendo ed analizzando le quattro operatività
attinte dalla domanda risolutoria dell'investitrice va rilevato quanto segue.
In ordine all'adempimento dell'obbligo attivo d'informazione a carico dell'intermediario, nella specie l'investitrice, invocando in particolare la Comunicazione della
CO DIN/9019104 del 2.3.2009, ha denunciato di non essere stata edotta del rischio inerente all'investimento, rischio dovuto essenzialmente al fatto che era ignoto quale fosse l'effettivo valore intrinseco e di scambio del titolo, precisamente quale fosse il prezzo che effettivamente si sarebbe potuto realizzare rivendendolo (“valore di smobilizzo dell'investimento
nell'istante immediatamente successivo all'operazione di
acquisto”). Ha proseguito affermando che tutto ciò si rifletteva
32 sulla liquidità dell'investimento, dunque sulla possibilità di smobilizzarlo in tempi ragionevoli senza subire la consistente perdita del capitale.
14. Tali rilievi sono sostanzialmente condivisibili.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto dell'investimento occorre anzitutto osservare come esso era costituito da azioni della banca, dunque, da titoli rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che al tempo stesso operava come emittente,
collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Questo, perciò, già di per sé più rischioso rispetto ad es.
ai titoli obbligazionari dal momento che, in caso d'insolvenza dell'emittente, espone il risparmiatore alla perdita anche integrale dell'investimento, sommava la particolarità di essere non solo emesso, ma anche negoziato in contropartita diretta dal medesimo operatore in una situazione, perciò, di doppio conflitto d'interesse.
In ordine a questa specifica condizione dell'operatore emittente/collocatore va richiamata C. n. 1740/2022 che ha stabilito: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
33 d'Italia-CO attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del t.u.f., ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche C. n. 17518/2022 non massimata).
Deriva nella specie che la caratteristica delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o anche solo a rischio di illiquidità),
nonché la relativa collocazione presso la clientela della banca escludeva che la determinazione del prezzo potesse considerarsi un'operazione con valenza meramente interna ed induce piuttosto ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione dei servizi di investimento, con la conseguente necessità per l'emittente/collocatrice/venditrice di determinare il fair value del titolo mediante una procedura il più possibile oggettiva, precisa, esaustiva e soprattutto trasparente.
Come affermato dalla S.C. l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario e ciò
in applicazione della normazione primaria (dall'art. 21, comma
1, lett. d) del Tuf).
È stato, inoltre, convincentemente sostenuto che la
34 Comunicazione della CO DIN/9019104 del 2.3.2009, nella specie appunto invocata dall'investitrice - nella parte in cui stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto,
è applicabile anche ai prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari chiamati ad operare in contropartita diretta con la clientela - ha valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non esistente.
15. Così specificate le caratteristiche del titolo negoziato,
in relazione alle stesse la banca assume di aver somministrato un'adeguata informazione attiva, contenutisticamente tale da soddisfare le esigenze dei singoli rapporti d'investimento in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria della propria cliente, e di essere pertanto contrattualmente adempiente avendola avvertita, mediante la sottoscrizione del contratto quadro in data 20.03.2013, che gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché avendole di volta in volta consegnato la scheda prodotto.
16. Quanto alle informazioni recate dal contratto quadro,
è di tutta evidenza come esse siano generali e nessuna attinenza abbiano con le specifiche operazioni d'investimento in disamina.
35 17. Quanto poi alla scheda prodotto, occorre osservare che sub doc. n. 3 della banca il menzionato documento non risulta dimesso con riguardo all'investimento d.d. 14.08.2013.
Questa operatività deve, pertanto, assumersi essere stata condotta dall'investitrice in una situazione di totale disinformazione imputabile alla banca.
18. Sempre il cit. doc. n. 3 evidenzia, invece, che la ricezione della scheda prodotto è stata quietanzata dall'investitrice in occasione degli investimenti rispettivamente d.d. 28.08.2014 e d.d. 11.09.2014.
In premessa occorre tenere presente che la sottoscrizione,
da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo “standard” senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. C. n. 28175/2019).
Deriva che la sottoscrizione per ricezione della scheda prodotto da parte della cliente nella specie non vale a provare che la banca le abbia fornito informazioni individualizzanti, tali cioè da essere da lei effettivamente comprese in ordine alle effettive caratteristiche del titolo, dalle quali dipendeva la
36 rischiosità dell'investimento.
In particolare, sotto il profilo contenutistico e precisamente in ordine al prezzo la menzionata scheda prodotto si limita ad attestare che le azioni della banca hanno un valore nominale di € 4,00 fissato nello statuto e che il sovraprezzo delle stesse è stabilito dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione con il consenso del collegio sindacale.
Nell'erogare il servizio di investimento in favore della risparmiatrice la banca non ha, pertanto, provato di averle spiegato in modo chiaro, per lei comprensibile e, dunque,
trasparente in base a quale criterio oggettivo essa abbia fissato il prezzo delle proprie azioni. In tal modo le ha precluso di valutare il più importante dei fattori che rilevano nella valutazione di convenienza e di rischiosità di un prodotto finanziario in rapporto al capitale investito.
Passando all'analisi della sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale del 2015, in premessa va svolto il seguente chiarimento.
La duplice circostanza che la banca abbia collocato presso l'investitrice azioni di propria emissione e che questa le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionista dell'emittente, non esclude certamente che la condotta dell'intermediaria vada sindacata alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento
37 prevista dal Tuf e regolamenti attuativi.
Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del
Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti
finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento;
dall'altra parte gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.
In questo senso si è condivisibilmente orientato ACF n.
179/2018.
L'esattezza di questa conclusione trova riscontro nella evidenza desumibile dal doc. n. 5 della banca che, in ordine alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, contiene la valutazione di adeguatezza dell'operazione, a conferma che l'intermediaria ha condotto anche questa operazione in regime di consulenza, dunque nell'espletamento del servizio d'investimento.
Ciò detto, la produzione documentale della banca (doc. n.
5 e n. 6) evidenzia che la cliente ha attestato di aver visionato il prospetto informativo messo a disposizione della clientela dopo che la CO lo aveva approvato il 26.11.2015 ed attestato l'avvenuta consegna della scheda prodotto.
38 Il menzionato documento approvato dalla CO (doc. n
6 della banca), che l'investitrice nella dichiarazione sottoscritta sulla scheda predisposta dalla banca attesta di conoscere, è un documento lungo 429 pagine, denso di contenuti economico/finanziari di elevato profilo tecnico essendo appunto indirizzato all'organo di vigilanza chiamato ad approvare l'emissione di nuove azioni in sede di aumento del capitale.
Nel questionario di profilatura somministratole (doc. n. 2
della banca) la cliente ha dichiarato di non avere specifiche conoscenze in ambito finanziario e non ha mai riferito quale fosse il proprio effettivo livello di istruzione.
Deriva nella specie che l'intermediaria, allegando di aver assolto il proprio onere informativo in via unicamente documentale, rendendo cioè disponibile alla propria clientela la comunicazione approvata dalla CO, ha ammesso, con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte in opzione nel 2015, di non essersi mai sincerata se la sua controparte contrattuale avesse effettivamente le competenze per comprendere i complessi contenuti del prospetto messole a disposizione e ciò al di là dalla dichiarazione di stile resa dal cliente di esserne a conoscenza.
Quanto al metodo di determinazione del prezzo dell'offerta del titolo e di quello di scambio sulla piattaforma di commercializzazione è significativo trascrivere quanto stabilito al punto 5.3.1. del prospetto (p. 416 e 417 del documento n. 6
39 della banca).
“Ai fini della determinazione del prezzo di offerta, il
consiglio di amministrazione non si è avvalso del supporto di
alcuna società di advisory o di esperti terzi indipendenti per la
stima del valore equo di emissione, né ha applicato modelli
interni di attualizzazione della capacità di remunerazione del
capitale attesa dal piano industriale. Per contro, il consiglio di
amministrazione ha fissato il prezzo di offerta tenuto conto sia
dell'obiettivo di pieno collocamento dell'aumento di capitale che
del vincolo di salvaguardia del valore della partecipazione
detenuta in portafoglio dagli azionisti”.
Il prezzo di scambio delle azioni sulla piattaforma ICBPI
“è determinato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di BPAA,
dall'assemblea dei soci ogni anno, su proposta del consiglio di
amministrazione, in base all'andamento dell'esercizio economico
dell'anno precedente e, pertanto, potrebbe essere diverso, anche
inferiore, negli esercizi successivi. Nel proporre all'assemblea dei
soci la determinazione del prezzo di emissione, il consiglio di
amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna società
di advisory o di perizie rilasciate da esperti terzi indipendenti per
la stima del valore equi di emissione”.
Pertanto, nel suo prospetto informativo del 2015, peraltro approvato dalla CO, la banca riconosce a chiare lettere di non essersi dotata di una trasparente procedura di pricing nella determinazione tanto dell'equo valore intrinseco delle proprie
40 azioni quanto del loro valore di scambio per gli anni successivi al momento dell'emissione.
Già, dunque, la conclamata assenza di una policy di determinazione del fair value dei propri titoli azionari, per le ragioni già in precedenza spiegate, esclude di per sé che la banca abbia potuto erogare correttamente, vale a dire in ossequio alle previsioni del Tuf e dei regolamenti attuativi, il servizio d'investimento con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta con l'aumento di capitale deliberato nel 2015.
19. Quanto alle informazioni somministrate in ordine alla possibilità di smobilizzare l'investimento la scheda prodotto consegnata alla cliente in occasione degli investimenti rispettivamente d.d. 28.08.2014 e d.d. 11.09.2014 conteneva l'indicazione che la negoziazione delle azioni della banca sarebbe avvenuta mediante aste settimanali condotte sulla piattaforma dell'Istituto Centrale delle Banca Popolari Italiane.
Conseguentemente, il prezzo del titolo sarebbe stato quello risultante dall'incrocio degli ordini di acquisto e di vendita confluiti sulla ridetta piattaforma.
Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione
delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può
scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla
41 piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.
Identica considerazione vale a proposito della seguente indicazione resa nel prospetto informativo dalla banca messo a disposizione della propria clientela nel 2015 al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale.
“ non interviene in alcun CP_3 Controparte_3
modo sulla formazione del prezzo sulla piattaforma ICBPI, se non
nei limiti previsti dal “Regolamento della negoziazione delle
azioni, dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili e cum
warrant di BPAA” deliberato dal Consiglio di amministrazione del
19 settembre 2014. Tale regolamento prevede le seguenti
limitazioni nella formazione del prezzo d'asta sulla piattaforma di
negoziazione ICBPI: (i) il prezzo limite degli ordini non può essere
inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo concluso nella
precedente asta e (i) il prezzo limite di negoziazione non può
essere inferiore al prezzo di emissione determinato
dall'Assemblea dei soci”.
Anche in questo caso l'indicazione che il valore di
42 emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di mercato del titolo è ambigua perché crea l'aspettativa circa la stabilità della quotazione del titolo senza che di quest'affermazione sia fornita alcuna spiegazione circa le basi sulle quali si giustifica.
20. La banca, pertanto, non ha affatto dimostrato di aver fornito, con riguardo ai quattro investimenti qui in disamina,
alcuna specifica e personalizzata informazione alla propria cliente, né in forma scritta, né oralmente.
Né a suo discarico varrebbe osservare che nessuna particolare informazione nella specie necessitava la cliente posto che questa, quanto meno dopo l'investimento del 2013,
aveva piena conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca detenendolo nel proprio portafoglio ed avendolo anzi parzialmente smobilizzato nel gennaio del 2014,
quando ha venduto a terzi 265 azioni.
Sul punto vale replicare che, come già osservato, la banca non ha mai dimostrato di aver reso noto al pubblico dei risparmiatori e, quindi, ai propri clienti, in base a quali procedure ed a quali criteri essa stabiliva unilateralmente il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni.
Pertanto, con riguardo alla congruità del prezzo del titolo
è indimostrato che la cliente, detenendolo nel proprio portafoglio, sia stata in grado di apprendere aliunde su quali credibili basi economiche l'emittente autodichiarava il valore
43 delle proprie azioni.
Nemmeno è significativa la circostanza che l'investitrice nel mese di gennaio del 2014 abbia parzialmente liquidato l'investimento, posto che lo smobilizzo è avvenuto alle rigide condizioni unilateralmente praticate dalla banca sulla piattaforma di negoziazione da lei stessa prescelta senza che agli utenti fossero accessibili i criteri che regolavano la rigida quotazione del titolo.
Va, conclusivamente, ribadito che, se del titolo non era conoscibile né il realistico valore intrinseco, né quello di scambio, attesa, come detto, la sua quotazione sulla piattaforma di scambio per così dire regimentata dalla banca, è
autoevidente anche l'impossibilità per la risparmiatrice di apprezzare correttamente il rischio dell'operazione in rapporto all'entità dell'investimento effettuato.
Si rivela, pertanto, dimostrato l'addebito dell'investitrice che specificamente rimprovera alla banca di non averla messa nella condizione di apprezzare quale fosse il “valore di
smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”.
Non palesando la procedura e i criteri di determinazione del valore di emissione e di scambio delle proprie azioni la banca di fatto ha impedito ai propri clienti di apprezzare correttamente la rischiosità degli investimenti da loro effettuati.
21. Dalle precisate conclusioni si trae l'ulteriore rilievo
44 che nella specie l'intermediaria non ha nemmeno correttamente assolto all'onere di valutare l'adeguatezza degli investimenti operati dalla propria cliente in regime di consulenza.
Dalla constatazione che la banca non ha reso conoscibile al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di pricing
delle proprie azioni deriva, infatti, che essi, e tra questi,
dunque, anche l'odierna appellante, non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare, del suo reale valore e, di conseguenza, non potevano nemmeno rendersi effettivamente conto se fossero corrette le relative procedure di negoziazione e veritiere le condizioni economiche di scambio.
Dà una precisa idea di quale poteva essere la discrasia tra il valore reale del titolo e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni in contestazione,
pari cioè rispettivamente ad € 18,85, € 19,20, € 19,30 e €
19,20, l'affermazione della banca a p. 19 della sua comparsa di costituzione nel presente grado d'appello che tale valore “alla
data odierna si assesta in circa € 8,96 per azione (dato
desumibile dal sito Vorvel)”.
Una volta che il titolo è migrato su una diversa piattaforma di scambio dove la quotazione viene effettivamente determinata dall'incrocio di domanda ed offerta il relativo valore ha conosciuto un sensibile deprezzamento a conferma che erano sovrastimate le autovalutazioni della banca.
È di tutta evidenza, pertanto, come alla cliente sia stato
45 precluso il corretto apprezzamento della portata e delle conseguenze dell'investimento e che, perciò, abbia assunto la valenza di una mera clausola di stile, priva cioè di concreta sostanza, il giudizio di congruenza/adeguatezza delle operazioni rispetto alla conoscenza ed esperienza che del titolo poteva avere l'investitrice, al suo profilo di rischio, alla sua situazione finanziaria e al suo obiettivo d'investimento.
In particolare, in rapporto al profilo di rischio equilibrato della cliente risulta del tutto incomprensibile il giudizio di adeguatezza emesso in relazione all'investimento in un titolo del quale era totalmente preclusa qualsiasi valutazione circa l'effettivo grado di rischiosità.
22. A fronte dell'inadempimento della banca è senz'altro corretta l'applicazione nella fattispecie del rimedio della risoluzione del contratto e ciò in coerenza con la specifica domanda svolta dall'investitrice.
Sulla generale applicazione del rimedio della risoluzione ai singoli ordini d'investimento vale, peraltro, richiamare (a titolo esemplificativo e di recente) C. n. 24648/2023: “In tema di
intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto
la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli
ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare
un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che
l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale
46 di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal
contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente
espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di
trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente
viene ad assicurare all'investitore” (cfr. anche C. n. 8997/2021).
Ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. vanno considerate prioritariamente le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale che ne hanno alterato significativamente l'equilibrio potendosi definire grave solo l'inadempimento incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
Nell'ambito del servizio d'investimento, come quello per cui è causa, la vendita del prodotto finanziario non esaurisce la prestazione a carico dell'intermediario che include, anzi, il prioritario obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse.
Nella specie poi la protezione del cliente connotava in modo particolarmente intenso il rapporto negoziale. Ciò in ragione del fatto che lo scambio contrattuale avveniva in contropartita diretta, vale a dire in una situazione in cui la banca alienante collocava azioni da lei stessa emesse ed agiva,
pertanto, in aperto conflitto di interessi con la propria cliente.
Le sopra descritte trasgressioni consumate dalla banca,
riguardanti tanto l'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva quanto la scorretta conduzione della valutazione circa
47 l'adeguatezza degli investimenti, hanno inciso sensibilmente sull'equilibrio contrattuale.
È autoevidente che l'inosservanza dei prioritari doveri informativi da parte dell'intermediario è idonea a disorientare il risparmiatore ed a condizionarne le scelte d'investimento.
Nella specie la banca, gravata del relativo onere probatorio (art. 23, comma 6, Tuf), non ha dimostrato che la sua cliente, malgrado l'assenza di informativa trasparente sull'equo valore intrinseco e di scambio dei titoli azionari negoziati, si sia ugualmente resa conto al momento di perfezionare gli investimenti di quale fosse il fair value del prodotto finanziario acquistato.
In più è del tutto ragionevole concludere che la libertà
della cliente di autodeterminarsi negozialmente, in difetto di prova contraria, sia stata, nella specie, significativamente menomata dall'erroneo convincimento indotto dalla banca che il prodotto finanziario da lei acquistato, benché limitatamente commerciabile, nel tempo avrebbe comunque conservato inalterato il proprio valore di scambio.
Ancora più marcata è l'incidenza negativa sull'equilibrio contrattuale spiegata dall'errata valutazione di adeguatezza degli investimenti rispetto agli esiti della profilatura della cliente.
Contraddittoriamente la banca ha formulato tale giudizio
48 con riguardo alle operazioni in titoli, rispetto ai quali aveva deliberatamente celato le caratteristiche essenziali per consentire all'investitore di apprezzarne correttamente la convenienza e la rischiosità.
È, perciò, possibile concludere affermando che nella specie il disequilibrio contrattuale si palesa come la diretta conseguenza della propria esigenza di patrimonializzazione unilateralmente perseguita dalla banca. Questa, infatti,
alienando in contropartita diretta i titoli di propria emissione,
ha consentito alla propria cliente di effettuare inconsapevolmente un investimento altamente rischioso sacrificandone la posizione contrattuale quando, invece, per disposizione di legge avrebbe dovuto proteggerla.
23. Da quanto sin qui dedotto deriva che la risoluzione dei contratti d'investimento dovrà essere trattata secondo le modalità precisate da C. n. 11239/2025: “Quando è dichiarata
la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si
ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo
l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre
l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole
corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui
all'art. 2038 c.c.”.
Ciò comporta l'assolvimento agli oneri allegatori e probatori con riguardo, da un lato, alle somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, ai
49 titoli consegnati dalla banca al cliente e agli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (così C. n. 6664/2018).
24. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha già
provveduto a regolare gli obblighi restitutori con riguardo,
rispettivamente, agli investimenti d.d. 14.08.2013, relativo a
1326 azioni, e d.d. 17.12.2015, relativo a 673 azioni.
Al calcolo liquidatorio eseguito dal Tribunale, che ha tenuto conto anche del disinvestimento parziale operato dalla risparmiatrice nel gennaio 2014, unicamente la banca ha mosso due profili di censura con il suo secondo motivo veicolato dall'appello incidentale e rubricato: “Sull'errata statuizione in
ordine agli interessi: falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948”.
Con la prima censura la banca si duole perché il
Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., condannandola a restituire, maggiorato degli interessi legali, il prezzo degli investimenti, dei quali ha pronunciato la risoluzione.
Ribadisce la banca che nel caso di specie devono trovare applicazione i principi e le norme che disciplinano la prescrizione breve relativa agli interessi (art. 2948 n. 4, c.c.) e che considerano il relativo credito autonomo, appunto sotto il profilo della prescrizione, rispetto al credito per capitale.
50 25. La censura è infondata per le ragioni spiegate da C. n.
22978/2015 che si è espressamente pronunciata sul tema della applicazione della prescrizione breve al credito per interessi conseguente all'utile esercizio della condictio indebiti.
“Rileva il Collegio in linea generale che è principio
consolidato quello secondo cui "La prescrizione quinquennale
prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli
interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa
obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie
genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in
genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche
e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è
suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne
consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato
della periodicità" (Cass. (ord.) n. 14080 del 2005, seguita da
numerose conformi;
da ultimo Cass. n. 17197 del 2012).
Tale giurisprudenza giustificherebbe di per sè, in relazione
alla previsione legislativa della debenza degli interessi contenuta
sia nell'art. 2033 c.c. (norma che viene qui in rilievo), sia nell'art.
2036 c.c. (per l'indebito soggettivo), la conclusione che, non
essendo le previsioni dell'obbligazione degli interessi di cui a tali
norme relative ad interessi che debbano pagarsi con periodicità,
essendo invece ricollegata o al momento del pagamento o alla
51 domanda, nel caso di buona fede, deve escludersi decisamente
che possa venire in rilievo la norma dell'art. 2948 c.c., n. 4 c.c., n.
4.
E ciò tanto più se si considera che l'obbligazione degli
interessi deriva direttamente dalla legge ed è prevista da essa
perchè partecipa della natura stessa della condictio indebiti
quale particolare fonte di obbligazioni.
Nè può assumere rilievo alcuno che, invece, l'obbligazione
principale risultata fonte del pagamento indebito fosse essa
periodica, perchè tale natura non si riverbera sull'obbligazione da
indebito, che ha diversa natura essendo prevista dalla legge.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, quello
per cui gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una
prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione
ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art.
2948 c.c., n. 4”.
26. Il secondo profilo di censura della banca, appellante incidentale, s'incentra, invece, sul computo degli interessi legali sulla somma capitale dovuta in restituzione senza, peraltro,
svolgere alcun rilievo in ordine ai criteri liquidatori del credito accessorio adottati dal Tribunale.
Detratto il corrispettivo ricavato dalla parziale rivendita a terzi dei titoli azionari, il Tribunale ha quantificato in €
32.921,45 il debito per capitale a carico della banca.
Prosegue il Tribunale affermando che a tale importo “si
52 aggiungono quindi i soli interessi legali, dalla data dell'acquisto
sino alla data mediana – rispetto ai singoli pagamenti dei
dividendi – del 13.4.2020 (per facilità del calcolo), per cui si
arriva ad un importo di € 34.840,82, dal quale va detratto, in
compensazione, l'importo dei dividendi percepiti di € 3.005,17 (€
490,18 + 2514,99); sull'importo differenziale di € 31.835,65, da
restituire dalla banca all'attrice, si aggiungono quindi gli ulteriori
interessi legali dal 14.4.2020, sino al saldo” (p. 12 della sentenza).
Ad avviso della banca, questo conteggio è errato “atteso
che gli interessi legali sulle somme indicate dal Giudice dalla
data dell'operazione al 13 aprile 2020 – anche a considerare
tutto il periodo dal 14 agosto 2013 – non rende la somma di €
34.840,82 ma bensì la somma di € 34.194,46 con una differenza
di € 650 che si ripercuote anche sulle successive somme oggetto
di condanna”.
Merita condivisione il rilievo della banca, appellante incidentale, posto che, effettivamente, liquidando il credito per interessi al tasso stabilito dall'art. 1284, 1 comma, c.c. sulla somma indicata dal Tribunale di € 32.921,45 si ottiene l'importo di € 34.194,46.
Proseguendo nella quantificazione del credito restitutorio,
secondo la non impugnata impostazione del Tribunale, da tale somma vanno detratti per compensazione i dividendi tempo per tempo pagati dalla per complessivi € 3.005,17, sicché il CP_3
53 risultante minor importo di € 31.189,29 va maggiorato degli interessi legali (art. 1284, 1 comma c.c.) dal 14.04.2020 al saldo.
27. In verità gli obblighi restitutori vanno regolati secondo quanto stabilito da C. n. 423/2025 della quale si trascrivono le massime.
“Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito
della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione
accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto
prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione
di indebito oggettivo”.
“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la
regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non
riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti,
costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in
ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e
gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla
somma di denaro oggetto di ripetizione”.
“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai
fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto
di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi
come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica
nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio”.
“La disciplina della ripetizione di indebito non può
implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni
54 dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una
somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere
diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento,
in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base
alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro
corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato,
decorrono dalla data del suo versamento”.
Per le argomentazioni che sorreggono i riportati principi si rimanda ex art. 118, 1 comma, disp. att. c.p.c. alla motivazione della pronuncia cit..
28. In base a quanto stabilito dalla S.C. verranno,
pertanto, liquidati i contrapposti crediti restitutori delle parti generati dalla risoluzione dei contratti d'investimento rispettivamente d.d. 28.08.2014 e d.d. 11.09.2014 ciascuno dei quali è relativo all'acquisto di 2500 azioni, che l'investitrice deve retrocedere alla banca.
Con la prima operazione la risparmiatrice ha investito la somma di € 48.000,00 che, maggiorata degli interessi legali (art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data del 28.8.2014 a quella della presente decisione, ascende all'importo di € 53.845,35.
Con la seconda operazione la risparmiatrice ha investito la somma di € 48.250,00 che, maggiorata degli interessi legali
(art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data dell'11.09.2014 a quella della presente decisione, ascende all'importo di € 54.107,28.
Complessivamente la somma dovuta in restituzione alla
55 risparmiatrice è pari a (€ 53.845,35 + € 54.107,28 =) €
93.379,36.
Maggiorando degli interessi legali (art. 1284, 1 comma,
c.c.) dalle date dei singoli accrediti in c/c (cfr. la documentazione contabile dimessa dalla banca sub doc. n. 10 e lett. D)) i dividendi netti, vale a dire depurati dal prelievo fiscale,
tempo per tempo pagati dalla banca sulle azioni dovute in restituzione si ottiene la somma di € 14.573,27.
Compensate (art. 1243 c.c.) sino alla concorrenza le due obbligazioni, residua un credito in favore della risparmiatrice pari ad € 93.379,36.
In applicazione di C. n. 7677/2025 (“Il saggio d'interessi
previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole
obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da
fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi,
anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale,
valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la
possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere
imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a
delimitarne il campo d'applicazione”) su tale somma, dalla data della domanda giudiziale al saldo, sono dovuti gli interessi al saggio stabilito dall'art. 1284, 4 comma, c.c..
29. Con la documentazione allegata alla sua comparsa conclusionale d.d. 21.05.2025 la banca ha provato di aver assegnato gratuitamente all'investitrice il numero di 544 azioni
56 rapportato al quantitativo di titoli da lei detenuti nel proprio portafoglio e chiede che delle stesse sia ordinata la restituzione,
nonché che delle utilità patrimoniali da queste generato si tenga conto nella regolazione degli obblighi restitutori.
In verità, occorre considerare che tali azioni gratuitamente assegnate all'investitrice sono utilità patrimoniali di natura ben diversa dalle cedole da lei contrattualmente percepite in base ai titoli acquistati in forza dei negozi dei quali viene pronunciata la risoluzione per inadempimento della banca.
L'assegnazione gratuita di azioni è, cioè, un vantaggio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dai contratti caducati a causa dell'illecito contrattuale ascritto alla banca.
Alla medesima conclusione si perviene anche volendo valorizzare il profilo funzionale dell'assegnazione gratuita di azioni, assumendo, cioè, che della stessa la banca si sia servita per corrispondere agli azionisti gli utili conseguiti nell'esercizio della propria attività d'impresa e volendo, pertanto, ritenere che si sia trattato del mezzo indiretto per pagare i dividendi ai soci.
In verità, il qui ipotizzato profilo funzionale dell'assegnazione gratuita dei titoli non è stato neppure tematizzato dalla banca e, in ogni caso, non vi è prova che la liberalità in favore dei soci sia stata finanziata con gli utili generati dalla sua attività d'impresa.
Resta pertanto confermato che dei titoli assegnati
57 gratuitamente e dei relativi dividendi non si deve tenere conto nella liquidazione degli obblighi restitutori.
30. Nessun ulteriore credito risarcitorio può essere riconosciuto all'investitrice, non avendo questa indicato danni diversi rispetto alla parziale perdita del capitale investito che ottiene in restituzione per effetto della risoluzione dei contratti d'investimento.
31. Le spese del doppio grado di giudizio vanno per intero a carico dell'appellata integralmente soccombente.
Non giustifica alcuna compensazione il rigetto delle domande di nullità e di annullamento svolte dall'attrice/appellante dal momento che esse sono state versate in causa alternativamente rispetto alla domanda di risoluzione,
pienamente accolta.
Alla luce di questi rilievi deve intendersi assorbito il terzo motivo veicolato dall'impugnazione principale con il quale l'appellante si è doluta per la compensazione (in ragione di un mezzo) delle spese del grado statuita dal Tribunale.
Le spese sono liquidate, avuto riguardo ad un valore di causa di primo e di secondo grado compreso nello scaglione tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui, ad eccezione della fase di trattazione e/o istruttoria in primo grado, da liquidarsi al minimo in ragione dell'esigua attività svolta, e con integrale esclusione della ridetta fase nel grado d'appello, posto che alla
58 prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata unicamente per essere rimessa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 1049/2023 del
28.11.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
accolti per quanto di ragione tanto l'appello principale, quanto quello incidentale,
1. conferma la pronuncia risolutoria statuita dall'impugnata sentenza con la precisazione che è pari alla minor somma di €
31.189,29, oltre agli accessori ivi stabiliti, l'obbligazione di nei confronti di Controparte_3 Pt_1
[...]
2. dichiara risolti per grave inadempimento di
[...]
i contratti di compravendita di azioni della Controparte_3
stessa Banca venditrice, rispettivamente, d.d. 28.08.2014
relativo a 2500 azioni e d.d. 11.09.2014 relativo a 2500 azioni;
per l'effetto
3. per le ragioni spiegate in motivazione, ordina a Pt_1
di retrocedere a
[...] Controparte_3
5000 azioni della stessa CP_3
4. ordina a di restituire a Controparte_3
la somma di € 93.379,36 oltre agli interessi Parte_1
59 legali al saggio stabilito dall'art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della domanda al saldo;
5. condanna a rifondere a Controparte_3
per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
che si liquidano, quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di € 12.958,20 oltre CPA
IVA come per legge ed anticipazioni (C.U.) e, quanto al presente grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di €
11.489,65 oltre CPA, IVA ed anticipazioni (C.U.) e spese necessarie successive.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 23.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
60 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 Tuf e dal Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 15/2024 R.G.
promossa
da
c.f. residente in Parte_1 C.F._1
39050 Fiè allo Sciliar (BZ), Via Umes n. 49, ed elettivamente domiciliata in 39100 Bolzano (BZ), Via L. da Vinci n. 1/E,
presso lo studio dell'Avv. Christian Perathoner
( pec: C.F._2 Email_1
telefax: 0471/971080, dal quale è rappresentata e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione dd. 07.03.2023
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1
1 , con sede legale in Bolzano, Via del Macello n. P.IVA_1
55, in persona della Procuratrice speciale Dott.ssa CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Fabio Civale ( - CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Stefan Pittracher Email_2
(C.F. - , ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in
Bressanone (BZ), Via Ponte Aquila, n. 10,
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Bolzano,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per l'acquisto di azioni della
[...]
risultano essere nulli, Controparte_3
rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla di restituire all'attrice Controparte_3
l'importo di Euro 133.916,70.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di
2 giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la è Controparte_3
risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice quantificati nell'importo di Euro 133.916,70.-, o quella diverso,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà
ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a
CAP ed
IVA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
APPELLO INCIDENTALE Controparte_3
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 101 c.p.c. da parte della sentenza di primo grado per non aver attivato il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della sentenza di primo grado con le necessarie conseguenze di legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della sentenza oggetto di impugnazione;
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado per quanto
3 attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierna appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata alla restituzione in favore della delle somme riconosciute alla CP_3
medesima da parte della in forza della sentenza di primo CP_3
grado, pari ad Euro 39.060,71, oltre interessi dalla data del pagamento;
- gradatamente a quanto sopra e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello incidentale formulati dalla accertare e dichiarare l'intervenuta CP_3
prescrizione delle somme pretese in primo grado dalla sig.ra a titolo di interesse fino alla data del 7 marzo 2018 e Pt_1
conseguentemente condannare la sig.ra a restituire alla Pt_1
le somme incassata a tale titolo e con ricalcolo delle CP_3
relative somme oggetto di condanna;
- in via ulteriormente gradata, ricalcolare le somme eventualmente dovute dalla a titolo di interessi in quanto CP_3
non correttamente conteggiate nella sentenza oggetto di impugnazione per i motivi esposti in narrativa;
APPELLO PRINCIPALE
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. dell'appello proposto dalla sig.ra per tutti i motivi Pt_1
esposti in narrativa;
4 - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 1049/2023 rinunciate dalla sig.ra e non Pt_1
espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte della sig.ra e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della Pt_1
sentenza n. 1049/2023 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande tutte formulate dall'odierno appellante nel presente giudizio di appello e confermare la sentenza di primo grado salvo i capi oggetto di gravame da parte della in via di appello incidentale;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra accogliere le domande Pt_1
già proposte da nel giudizio di primo Controparte_3
grado e di seguito riproposte:
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo la memoria ex art. 183, sesto comma n.
1 c.p.c. ex adverso depositata per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte
5 attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e
2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a
titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta
prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in
narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza
dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità,
annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione
alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
alla restituzione delle somme Controparte_3
versate dalla sig.ra in relazione alle operazioni di Pt_1
6 investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo
della sig.ra e, per l'effetto, condannare la medesima alla Pt_1
restituzione a dei titoli oggetto di Controparte_3
causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
plusvalenza o utile incassato dalla sig.ra oltre agli Pt_1
interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a
rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la
condanna di alla minor somma Controparte_3
possibile in ragione del valore attuale delle azioni e di ogni
importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte
in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai
predetti rapporti intercorsi con , del Controparte_3
determinante concorso di colpa dell'attrice per le ragioni esposte
in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito
articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie
sottoscritto in data 14 agosto 2013, Controparte_3
sono state fornite alla sig.ra informazioni relative alla Pt_1
natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 28 agosto 2014, Controparte_3
7 sono state fornite alla sig.ra informazioni relative alla Pt_1
natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 11 settembre Controparte_3
2014, sono state fornite alla sig.ra informazioni relative Pt_1
alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di
adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono
state fornite alla sig.ra informazioni relative alla natura e Pt_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
5) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie
sottoscritto in data 14 agosto 2013, Controparte_3
sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
6) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 28 agosto 2014, Controparte_3
sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
7) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie
sottoscritto in data 11 settembre Controparte_3
2014, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito Pt_1
alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
8 8) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di
adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono
state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati.
Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Testimone_1
domiciliato presso la filiale di di Controparte_3
Castelrotto, Via Sciliar n. 16, fraz. Siusi (39040 - BZ);
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i
motivi illustrati in narrativa. Nella denegata ammissione di uno o
più capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati, ammettere
la alla prova contraria sugli stessi capitoli di controparte CP_3
ritenuti ammissibili e con il teste sig. domiciliato Testimone_1
presso la filiale di di Castelrotto, Via Controparte_3
Sciliar n. 16, fraz. Siusi (39040 - BZ)”;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie sottoscritto in data 14 Controparte_3
agosto 2013, sono state fornite alla sig.ra informazioni Pt_1
relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 28 Controparte_3
agosto 2014, sono state fornite alla sig.ra informazioni Pt_1
9 relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 11 Controparte_3
settembre 2014, sono state fornite alla sig.ra Pt_1
informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono state fornite alla sig.ra informazioni relative alla natura Pt_1
e alle caratteristiche delle azioni medesime;
5) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.326 azioni ordinarie sottoscritto in data 14 Controparte_3
agosto 2013, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
6) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 28 Controparte_3
agosto 2014, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
7) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
2.500 azioni ordinarie sottoscritto in data 11 Controparte_3
settembre 2014, sono state fornite alla sig.ra avvertenze Pt_1
in merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
10 8) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 17 dicembre 2015, sono state fornite alla sig.ra avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati.
Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Testimone_1
domiciliato presso la filiale di di Controparte_3
Castelrotto, Via Sciliar n. 16, fraz. Siusi (39040 - BZ)
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 20.13.2013 e Parte_1 Controparte_3
hanno sottoscritto un contratto per la prestazione
[...]
di servizi d'investimento (doc. n. 1 della banca).
In pari data la banca ha somministrato alla cliente il questionario Mifid per la profilatura e l'ha qualificata piccolo
investitore: equilibrato (doc. n. 2 della banca).
In conflitto d'interessi la banca ha concluso con la cliente i seguenti contratti di vendita in contropartita diretta di azioni proprie:
in data 14 agosto 2013 n. 1326 azioni al prezzo unitario di € 18,85, per un investimento complessivo di € 24.995,10
(doc. n. 3 della banca);
11 in data 28 agosto 2014 n. 2500 azioni al prezzo unitario di € 19,20, per un investimento complessivo di € 48.000,00
(doc. n. 3 della banca);
in data 11 settembre 2014 n. 2500 azioni al prezzo unitario di € 19,30, per un investimento complessivo di €
48.250,00 (doc. n. 3 della banca);
in data 17 dicembre 2015 l'investitrice ha esercitato il diritto di opzione relativamente a 673 azioni di nuova emissione che la banca ha offerto ai propri soci in sede di aumento di capitale al prezzo unitario di € 19,20 per un investimento complessivo pari ad € 12.921,60 (doc. n. 5 della banca).
2. Con citazione d.d. 07.03.2023 l'investitrice ha convenuto la banca davanti al Tribunale di Bolzano.
Richiamati i doveri comportamentali ai quali sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento,
l'attrice ha lamentato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi sulle caratteristiche e i rischi delle azioni da lei stessa emesse e vendute.
In particolare, l'investitrice ha circostanziato nei seguenti termini l'inadempimento ascritto alla banca.
Nella conduzione delle operatività contestate la banca aveva operato in doppio conflitto d'interessi avendo venduto in contropartita diretta azioni da lei stessa emesse. Queste erano già di per sé rischiose trattandosi di titoli rappresentativi della partecipazione del socio al capitale di rischio dell'emittente.
12 All'investitore, peraltro, non veniva somministrata alcuna trasparente informazione circa la procedura di pricing del titolo,
il valore del quale era discrezionalmente autodeterminato dall'emittente/venditrice. Questa, oltretutto, ne stabiliva anche il prezzo di negoziazione sulla prescelta piattaforma di scambio.
L'assenza di trasparenza nel comportamento della banca connotava un'evidente asimmetria delle rispettive posizioni contrattuali a scapito dell'investitore (la banca “non ha
correttamente comunicato alla signora né le Parte_1
qualità del prodotto vendutogli, una propria azione, un prodotto
non quotato su un mercato pubblico, il cui valore dipende
esclusivamente dalle dichiarazione della stessa controparte e
che, quindi, deve essere considerato rischiosissimo, né il fatto che
il medesimo non fosse liberamente commerciabile e quindi
rivendibile in ogni momento e ciò nonostante dallo stesso profilo
di rischio risultasse che l'odierna attrice non possedesse alcuna
esperienza in campo finanziario e di non avere alcuna
conoscenza dei rischi connessi all'acquisto proprio delle azioni
della e fosse stata classificata come “Cliente al CP_3
dettaglio”, con profilo “Equilibrato” p. 6 della citazione in primo grado cit.; “Va poi sottolineato che il comportamento di
controparte viola palesemente pure il dettato dell'art. 27 TUF,
non solo perché l'evidente conflitto di interessi
dell'intermediario/emittente non è stato adeguatamente
segnalato alla signora ma pure perché nelle obbligazioni Pt_1
13 contrattuali vi era un'evidente alea contrattuale asimmetrica a
favore della banca non comunicata (basti pensare
all'impossibilità di rivendere il prodotto acquistato liberamente)”
p. 9 della citazione cit.; “Se la signora avesse, Parte_1
infatti, compreso che ciò che stava acquistando non era un
prodotto sicuro in cui investire i propri risparmi, senza rischio e
rivendibile in ogni momento, ma una vera e propria trappola da
cui non sarebbe riuscita ad uscire, ed il valore della quale
sarebbe dipeso dal comportamento della banca stessa, mai
avrebbe acquistato le azioni di controparte, che sul punto è
espressamente invitata a provare il contrario” cfr. p. 11 della citazione cit.).
Trattandosi dell'intermediazione di titoli illiquidi, dunque soggetta alla più stringente disciplina in proposito stabilita dalla comunicazione CO n. 9019104 d.d. 02.03.2009, ad avviso dell'investitrice, la trasgressione degli obblighi informativi risultava ancor più evidente.
L'investitrice ha, altresì, contestato le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza delle operatività effettuate dalla banca perché incoerenti: a) con il proprio profilo di rischio;
b)
con il difetto di conoscenza/esperienza da parte sua nel settore d'investimento dei titoli illiquidi, in particolare quelli emessi proprio dalla banca.
Conclusivamente l'attrice ha chiesto che venissero dichiarati nulli o annullabili o risolti gli acquisti in
14 contestazione, stante la violazione da parte della banca di norme imperative e degli obblighi su di essa gravanti con rimborso dei capitali investiti nell'acquisto delle azioni.
In via subordinata ha chiesto che la banca convenuta venisse condannata al risarcimento del danno dato dalla consistente minusvalenza nel frattempo registrata dalla quotazione del titolo.
3. La banca si è costituita resistendo alle domande attoree.
In premessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) delle avversarie azioni rispettivamente di annullamento e di responsabilità
precontrattuale nonché extracontrattuale.
Ha, altresì, eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) del credito dall'attrice fatto valere per interessi maturati sulle somme asseritamente dovutele a titolo restitutorio/risarcitorio.
Nel merito ha contestato gli addebiti a lei mossi dall'attrice.
Ha affermato di avere correttamente e compiutamente sottoposto la cliente alla prevista attività di profilatura previa acquisizione delle informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze in tema di strumenti finanziari, alla sua situazione economica ed ai suoi obiettivi d'investimento.
Quanto alle informazioni somministrate all'investitrice in
15 ordine alle operatività in contestazione ha affermato di aver assolto documentalmente al proprio obbligo. Ed infatti, già nel contratto quadro del 20.03.2013 all'art. 54 si dava atto “con
riguardo agli strumenti finanziari non negoziati nei mercati
regolamentati (…) che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”. Con riguardo ad ogni singola operazione d'investimento alla cliente essa aveva consegnato la documentazione, in particolare la scheda prodotto, relativa alle azioni vendute ove venivano chiariti sia le caratteristiche del titolo, sia i connessi fattori di rischio, tra cui quello relativo all'illiquidità ed alla determinazione del prezzo. In
occasione dell'aumento di capitale del 2015 era stato poi reso disponibile il prospetto già depositato presso la CO recante le informazioni sulle caratteristiche e i rischi del titolo di nuova emissione.
Ha, quindi, osservato che con riguardo a tutte le operatività in contestazione aveva correttamente condotto le valutazioni di adeguatezza degli investimenti. Per quanto riguarda la coerenza con la conoscenza ed esperienza del titolo la banca ha fatto presente che queste si desumevano, oltre che dalle dichiarazioni rese in sede di profilatura, dalla circostanza che la cliente nel gennaio del 2014 aveva smobilizzato 265
azioni della banca detenute nel proprio portafoglio al prezzo di €
18,85 per un controvalore di € 4.995,25 (doc. n. 4 della banca).
Tutti gli investimenti erano, infine, coerenti con il profilo
16 assegnato all'investitrice e con il suo dichiarato obiettivo d'investimento.
La convenuta ha negato, inoltre, di aver trascurato di informare l'investitrice sulle caratteristiche e sulla potenziale rischiosità delle azioni acquistate dipendente dal fatto che si trattava di titoli non quotati. Quanto in particolare alle difficoltà
di smobilizzo degli investimenti e alla conseguente applicabilità
alla fattispecie dei rafforzati obblighi informativi previsti dalla comunicazione CO n. 9019104/2009, ad avviso della banca, era l'investitrice a dover dimostrare l'illiquidità del titolo con specifico riguardo al periodo nel quale aveva effettuato gli acquisti in contestazione, potendo essa di contro documentare che, in ragione dei volumi trattati sulla piattaforma prescelta per le negoziazioni, il prodotto era agevolmente commerciabile.
Tanto a prescindere dal fatto che la stessa attrice aveva agevolmente potuto disinvestire parzialmente i titoli nel gennaio del 2014.
Quanto alla denunciata gestione del conflitto d'interessi la convenuta ha dedotto di aver avvisato la cliente della policy da lei seguita.
Muovendo da queste premesse, con riguardo all'avversaria domanda di nullità la banca ha richiamato il consolidato orientamento della S.C. in base al quale dall'ascrittale violazione delle regole di condotta nel condurre le operazioni d'investimento non poteva comunque derivare
17 un'invalidità negoziale.
Dedotto di aver correttamente ed esaustivamente informato la cliente circa la natura, le caratteristiche e i rischi connessi agli investimenti, la banca ha respinto l'addebito di aver fornito un'ingannevole rappresentazione della realtà
sottesa alle operazioni, tale, quindi, da renderla annullabile,
ovvero di aver serbato una condotta a tal punto antidoverosa da giustificare l'accoglimento della chiesta pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento.
Per la denegata ipotesi di ablazione degli investimenti, la banca ha chiesto il ritrasferimento dei titoli ceduti all'investitrice ed ha precisato di avere corrisposto sulle azioni vendute dei dividendi che dovevano essere scomputati dall'eventuale somma riconosciuta in restituzione alla controparte.
In ordine all'alternativa pretesa risarcitoria dell'investitrice la banca ha dedotto che spettava all'attrice dimostrare il danno asseritamente sofferto e la relativa derivazione causale dall'inadempimento contrattuale ascrittole.
Nella specie era, in particolare, indimostrato il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitrice. Ed infatti, a seguito della negoziazione sulla nuova piattaforma scelta per lo scambio dei titoli (Vorvel), lo smobilizzo delle azioni non era più difficoltoso poiché queste venivano quotate ad un valore di mercato,
oltretutto in ripresa e costantemente aggiornato. Poiché la
18 minusvalenza lamentata dall'investitrice non si era cristallizzata, il danno non poteva dirsi stabilizzato sicché era irrisarcibile.
Ha proseguito la banca affermando che la cliente, una volta resasi conto della rischiosità dei titoli acquistati, li aveva nondimeno conservati nel proprio patrimonio, sicché
nell'accertamento del danno doveva tenersi conto,
eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., della sua concausale determinazione di non disinvestirli.
4. Istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Bolzano
l'ha definita con la sentenza n. 1049 d.d. 28.11.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale delle azioni di nullità, annullamento e di responsabilità
rispettivamente precontrattuale ed extracontrattuale il
Tribunale ha osservato che la fattispecie andava qualificata tenendo conto che l'attrice addebitava alla banca la violazione di norme comportamentali nell'erogazione del servizio d'investimento in prodotti finanziari. Dal che ha desunto l'applicazione della decennale prescrizione (art. 2946 c.c.)
relativa alla responsabilità contrattuale e, in particolare,
all'azione di risoluzione per inadempimento.
Il Tribunale ha, quindi, valutato le singole operazioni d'investimento alla luce della disciplina recata dagli artt. 21 e
19 2007 ed ha escluso l'inadempimento della banca con riguardo alla seconda e alla terza operatività mentre l'ha riscontrato con riguardo al servizio reso in occasione del primo investimento e dell'aumento di capitale condotto nel 2015.
In premessa il Tribunale ha osservato che in base all'art. 36, 4 comma del contratto quadro la banca era obbligata “anche
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.”, a prestare il servizio d'investimento fornendo al cliente per iscritto specifiche raccomandazioni personalizzate.
Ha proseguito rilevando che sulla base delle rilevazioni condotte in sede di profilatura la banca aveva qualificato l'investitrice come piccolo risparmiatore equilibrato.
Infine, ha preso atto dell'evidenza documentale che la banca aveva condotto tutte le operatività in contestazione in regime di consulenza sicché era dovuta la valutazione non solo di appropriatezza degli investimenti ma anche di adeguatezza.
Ciò posto, con riguardo al primo investimento d.d.
14.08.2013 relativo a 1326 azioni ha rilevato che la banca non aveva reso alla cliente alcuna raccomandazione scritta ed ha,
perciò, concluso che la violazione dell'art. 36, 4 comma del contratto quadro fosse assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore addebito d'inadempimento mossole dalla cliente, oltre alla constatazione del fatto che non era motivata la valutazione di adeguatezza dell'operazione, della quale ha di conseguenza pronunciato la risoluzione.
20 Il Tribunale ha giustificato la pronuncia di risoluzione della sottoscrizione risalente al 17.12.2015 di 673 nuove azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale sul rilievo che la banca, oltre a non aver fornito alla cliente alcuna raccomandazione scritta, non aveva condotto nemmeno la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento.
Come detto, nessun inadempimento il Tribunale ha,
invece, riscontrato con riguardo ai due investimenti entrambi relativi a 2500 azioni conclusi rispettivamente il 28.08.2014 e l'11.09.2014, posto che la banca aveva reso raccomandazioni scritte alla cliente, l'aveva informata della situazione di conflitto d'interessi nella quale essa versava in qualità di venditrice dei titoli in contropartita diretta ed aveva, inoltre, correttamente condotto la valutazione di adeguatezza delle operazioni.
Alla pronunciata risoluzione per grave inadempimento della compravendita dei titoli il Tribunale ha fatto seguire l'ordine alla cliente di restituire n. 1734 azioni ed alla banca di restituire il prezzo di acquisto pari ad € 31.835,65, già detratti i dividendi medio tempore pagati sui titoli dovuti in restituzione.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice il Tribunale l'ha favorita soltanto della metà delle spese di lite, liquidandole sulla base del criterio del decisum,
assumendo cioè come valore di causa il credito restitutorio nella misura accertata.
21 5. Avverso questa pronuncia, formulando due motivi d'impugnazione, ha interposto appello con Parte_1
citazione d.d. 05.02.2024.
Si è costituita l'appellata Controparte_3
resistendo al gravame avversario e svolgendo appello
[...]
incidentale sorretto da due motivi d'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
25.06.2024.
6. In premessa è necessaria la seguente precisazione.
Nel rassegnare le conclusioni nel presente grado d'appello l'investitrice, in relazione alle operatività in contestazione,
reitera le domande di nullità e di annullamento contrattuale sulle quali la sentenza impugnata non reca alcuna pronuncia.
A sostegno di tali domande l'investitore per la verità non ha svolto alcuna argomentazione.
In ordina all'azione di nullità va richiamata C. n.
15099/2021: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non
già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti
il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di
responsabilità. Ne consegue che, in tema
di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni
22 che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione
dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del
1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella
fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto
di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di
responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla
risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni
di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere
assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di
un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei
menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto
quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad
esso”.
Nella specie l'investitrice non ha mai lamentato, tanto meno in appello, la violazione di norme inderogabili concernenti la validità dei contratti d'investimento da lei conclusi avendo piuttosto addebitato alla banca la violazione di norme comportamentali nel condurre le operatività contestate.
Deriva l'infondatezza della relativa domanda di nullità.
Quanto all'azione di annullamento va richiamata C. n.
13446/2023: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi
23 informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti
prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano
direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi
utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono
quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per
errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto
di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata
nell'irrilevante sfera dei motivi”.
Deriva che l'inadempimento agli obblighi informativi nella specie dall'investitrice addebitato alla banca non vale a sostanziare l'azione di annullamento che, pertanto, si rivela infondata.
7. Il primo motivo veicolato dall'appello principale è
rubricato “Sugli obblighi di controparte ai sensi del Reg. CO
n. 16190/2007, del TUF e della Comunicazione CO n.
9019104/2009 e sulle motivazioni del Tribunale”.
Il mezzo impugna il capo decisorio che ha disatteso la domanda di risoluzione e di responsabilità contrattuale con riguardo alle operatività rispettivamente d.d. 28.08.2014 e
11.09.2014.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia giudicato l'operato della banca trascurando di soffermarsi sul corretto assolvimento agli obblighi informativi come in particolare precisati dall'art. 21, 1 comma, lett. a) del Tuf e dalla
Comunicazione Consb n. 9019104 del 4 marzo 2009.
24 Richiamata C. n. 7288/2023 (“In tema
di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico
dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei
confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla
valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova
di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una
presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a
carico del cliente, posto che l'inosservanza dei
doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso,
fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue
scelte di investimento”), l'appellante principale muove dalla premessa che l'informativa riguardante lo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento.
Nessuna personalizzata informazione era stata fornita all'investitrice in relazione al rischio di illiquidità del prodotto finanziario, dipendente dall'assenza di un valore di mercato dovuta alle condizioni di scarsa commerciabilità determinate dal fatto che la banca, emittente e collocatrice del titolo,
discrezionalmente ne determinava tanto il prezzo di emissione quanto le condizioni di scambio sulla piattaforma di negoziazione da lei stessa prescelta.
Tanto avrebbe richiesto l'adempimento dei più stringenti doveri informativi come declinati dall'art. 21, co. 1, lett. a) del
25 Tuf e dalla comunicazione CO n. 9019104 d.d. 17.11.2009.
In particolare, specifica l'appellante, il Tribunale
erroneamente non ha tenuto conto che gli obblighi informativi a carico della banca la impegnavano tra l'altro a indicare il “valore
di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”, le “condizioni di
smobilizzo evidenziando maggiori difficoltà, tempi e costi
connessi al livello di illiquidità” nonché “un set informativo che
confronti il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti,
liquidi ed a basso rischio di analoga durata e larga diffusione”.
Conclude l'appellante osservando che il Tribunale non aveva, infine, nemmeno debitamente considerato la concentrazione dei propri investimenti nelle azioni emesse e negoziate dalla banca, sicché il proprio portafoglio all'esito delle operazioni condotte nel 2014 era evidentemente sbilanciato su un titolo rischioso ed illiquido, il che confliggeva apertamente con il proprio profilo di risparmiatrice equilibrata.
8. Il primo motivo d'impugnazione articolato dalla banca nell'appello incidentale è rubricato “Sull'errata statuizione circa
la valutazione di adeguatezza: falsa applicazione dell'art. 101
c.p.c. e degli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari (adottato
con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e vigente ratione
temporis)”.
La banca censura il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale, in accoglimento della relativa domanda
26 svolta dall'investitrice, ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento contrattuale dell'intermediaria in relazione sia all'operatività d.d. 14.08.2013, sia alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, avvenuta in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel 2015 ed ha, conseguentemente, disposto la reciproca restituzione dei titoli e delle somme investite, da queste detratti, peraltro, i dividendi di tempo in tempo pagati alla risparmiatrice sulle azioni da lei detenute nonché gli interessi su questi maturati.
L'appellante incidentale si duole, anzitutto, perché il
Tribunale ha rilevato d'ufficio, senza alcuna interlocuzione con le parti, la questione della violazione dell'art. 36, 4 comma, del contratto quadro che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., obbligava la banca a rendere per iscritto raccomandazioni personalizzate relativamente alle operazioni d'investimento concluse dalla cliente.
Nel merito della questione osserva che, secondo il testo della disposizione contrattuale, l'obbligo della raccomandazione scritta si riferiva esclusivamente alle operazioni di collocamento dei titoli emessi da soggetti terzi. Ad avviso della banca, nella specie, anche con riguardo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, si era, invece, trattato di mera compravendita di titoli detenuti dalla banca e non di operazioni di collocamento, il che escludeva l'applicazione della prescrizione contrattuale richiamata nella sentenza impugnata.
27 Con specifico riguardo poi all'operatività risalente all'agosto 2013 l'appellante incidentale contesta che si sia trattato di un investimento condotto in regime di consulenza e ne deriva l'insussistenza del proprio obbligo di raccomandarne,
valutarne e motivarne per iscritto l'adeguatezza.
Con riguardo alla sottoscrizione nel 2015 di azioni di nuova emissione la banca deduce che in calce alla scheda di adesione ed alla scheda prodotto (doc. n. 5 della banca) è
riportata per iscritto la valutazione di adeguatezza ed afferma che la stessa sia coerente con la conoscenza e l'esperienza che del titolo aveva la risparmiatrice, con il suo profilo di rischio, la sua situazione finanziaria ed il suo obiettivo d'investimento.
9. L'appellante principale ha contrastato le censure dedotte dalla banca con il primo motivo dell'impugnazione incidentale ribadendo che, anche con riguardo agli investimenti rispettivamente del 2013 e del 2015, al di là delle motivazioni addotte dal Tribunale a sostengo della pronuncia di risoluzione dei contratti per inadempimento della banca, questa non aveva provato di aver somministrato alla propria cliente, in relazione alla specifica caratteristica di illiquidità delle proprie azioni,
delle informazioni personalizzate che le consentissero di comprendere realmente la rischiosità dell'investimento (cfr. il punto 2.4.10, da p. 15 fino al p. 17 in poi della comparsa conclusione d.d. 27.04.2025).
10. I due motivi d'impugnazione, rispettivamente
28 principale ed incidentale, possono essere trattati congiuntamente perché sono accomunati dalla questione del corretto assolvimento da parte della banca in occasione di tutti gli investimenti in contestazione agli obblighi informativi stabiliti a suo carico dalla legge.
Merita, infatti, consenso, anche perché coerente con l'orientamento espresso dalla S.C., l'osservazione della risparmiatrice che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'ottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi rappresenta un profilo di adempimento autonomo rispetto alla valutazione di appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento.
L'informativa sullo strumento finanziario deve, infatti,
porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche del prodotto da negoziare. Le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza si basano, invece, sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente.
11. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie la banca ha dedotto testualmente quanto segue in relazione agli specifici addebiti d'inadempimento che le ha mosso la sua cliente.
“La sig.ra ha concluso per iscritto con la banca il Pt_1
29 “contratto per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione
e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione
di ordini su strumenti finanziari, consulenza in materia di
investimenti nonché di deposito titoli e custodia e
amministrazione” in cui all'art. 54 è espressamente evidenziato
che “con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non
negoziati nei mercati regolamentati (…) il cliente prende atto che
tali investimenti possono comportare il rischio di non essere
facilmente liquidabili”;
la banca (…) ha consegnato alla cliente tutta la
documentazione volta a fornire alla stessa informazioni sulla
banca, sui servizi prestati e sui rischi connessi agli investimenti
in strumenti finanziari – dettagliando particolarmente, tra gli
altri, il rischio emittente, il rischio interesse e il rischio liquidità
(doc. 1, cit);
la banca ha altresì richiesto alla sig.ra e ottenuto Pt_1
dalla stessa le informazioni riferite a situazione finanziaria,
obiettivi di investimento, conoscenza ed esperienza in materia di
investimenti (doc. 2, cit.);
per le operazioni di cui è causa la banca (…) ha fornito alla
sig.ra la scheda prodotto relativa alle azioni della banca Pt_1
(doc. 3 e 5). In tale documento la banca ha correttamente
evidenziato, a mero titolo esemplificativo, le informazioni riferite
alla banca, le caratteristiche delle azioni e i principali fattori di
rischio (connessi all'investimento in azioni e all'investimento in
30 titolo non quotati, al rischio di liquidità, alla determinazione del
prezzo ecc.);
la banca ha informato la sig.ra del potenziale Pt_1
conflitto connesso alla circostanza che quelle di cui è causa erano
azione della banca stessa;
la banca ha raccolto le schede di adesione e gli ordini di
acquisto sottoscritti dalla sig.ra provvedendo a fornire Pt_1
idonea attestazione e conferma delle operazioni. In particolare
negli ordini di acquisto del 28 agosto 2014 e dell'11 settembre
2014 è espressamente indicato alla sig.ra che le azioni Pt_1
non erano negoziate su un mercato regolamentato (…) In
particolare la sig.ra ha ricevuto la scheda prodotto e ha Pt_1
espressamente affermato di “aver ricevuto la scheda prodotto
delle azioni SVB, prende atto che l'azione non è negoziata su
mercati regolamentati e che possono insorgere momentanee
difficoltà nella vendita della stessa (doc. 3 cit.)” (cfr. pp. 6, 7 e 8
della comparsa di costituzione e risposta in appello).
12. Già le trascritte deduzioni depongono nel senso che,
nella conduzione delle operatività contestate, la banca non ha assunto una condotta attiva, diretta specificamente a dare alla sua cliente le informazioni personalizzate idonee a descrivere in modo per lei comprensibile la natura e la qualità dei prodotti finanziari negoziati ed a rappresentarne concretamente la rischiosità. Essa riconosce, piuttosto, di aver adempiuto in via meramente cartolare i propri obblighi e così ammette di non
31 essersi curata di accertare se, contenutisticamente, tali informazioni da lei veicolate per iscritto fossero state davvero comprese dall'investitrice sua cliente.
Non dimostra il contrario nemmeno la prova testimoniale che la banca ha offerto sul punto. Con la capitolazione,
oltretutto genericamente formulata, l'intermediaria ha inteso,
infatti, dimostrare unicamente la circostanza di aver informato la risparmiatrice sulla natura e le caratteristiche delle proprie azioni, nonché sulla circostanza che queste non venivano scambiate su un mercato regolamentato (cfr. i capitoli di prova trascritti nell'epigrafe della presente sentenza).
13. Proseguendo ed analizzando le quattro operatività
attinte dalla domanda risolutoria dell'investitrice va rilevato quanto segue.
In ordine all'adempimento dell'obbligo attivo d'informazione a carico dell'intermediario, nella specie l'investitrice, invocando in particolare la Comunicazione della
CO DIN/9019104 del 2.3.2009, ha denunciato di non essere stata edotta del rischio inerente all'investimento, rischio dovuto essenzialmente al fatto che era ignoto quale fosse l'effettivo valore intrinseco e di scambio del titolo, precisamente quale fosse il prezzo che effettivamente si sarebbe potuto realizzare rivendendolo (“valore di smobilizzo dell'investimento
nell'istante immediatamente successivo all'operazione di
acquisto”). Ha proseguito affermando che tutto ciò si rifletteva
32 sulla liquidità dell'investimento, dunque sulla possibilità di smobilizzarlo in tempi ragionevoli senza subire la consistente perdita del capitale.
14. Tali rilievi sono sostanzialmente condivisibili.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto dell'investimento occorre anzitutto osservare come esso era costituito da azioni della banca, dunque, da titoli rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che al tempo stesso operava come emittente,
collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Questo, perciò, già di per sé più rischioso rispetto ad es.
ai titoli obbligazionari dal momento che, in caso d'insolvenza dell'emittente, espone il risparmiatore alla perdita anche integrale dell'investimento, sommava la particolarità di essere non solo emesso, ma anche negoziato in contropartita diretta dal medesimo operatore in una situazione, perciò, di doppio conflitto d'interesse.
In ordine a questa specifica condizione dell'operatore emittente/collocatore va richiamata C. n. 1740/2022 che ha stabilito: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
33 d'Italia-CO attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del t.u.f., ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche C. n. 17518/2022 non massimata).
Deriva nella specie che la caratteristica delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o anche solo a rischio di illiquidità),
nonché la relativa collocazione presso la clientela della banca escludeva che la determinazione del prezzo potesse considerarsi un'operazione con valenza meramente interna ed induce piuttosto ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione dei servizi di investimento, con la conseguente necessità per l'emittente/collocatrice/venditrice di determinare il fair value del titolo mediante una procedura il più possibile oggettiva, precisa, esaustiva e soprattutto trasparente.
Come affermato dalla S.C. l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario e ciò
in applicazione della normazione primaria (dall'art. 21, comma
1, lett. d) del Tuf).
È stato, inoltre, convincentemente sostenuto che la
34 Comunicazione della CO DIN/9019104 del 2.3.2009, nella specie appunto invocata dall'investitrice - nella parte in cui stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto,
è applicabile anche ai prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari chiamati ad operare in contropartita diretta con la clientela - ha valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non esistente.
15. Così specificate le caratteristiche del titolo negoziato,
in relazione alle stesse la banca assume di aver somministrato un'adeguata informazione attiva, contenutisticamente tale da soddisfare le esigenze dei singoli rapporti d'investimento in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria della propria cliente, e di essere pertanto contrattualmente adempiente avendola avvertita, mediante la sottoscrizione del contratto quadro in data 20.03.2013, che gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché avendole di volta in volta consegnato la scheda prodotto.
16. Quanto alle informazioni recate dal contratto quadro,
è di tutta evidenza come esse siano generali e nessuna attinenza abbiano con le specifiche operazioni d'investimento in disamina.
35 17. Quanto poi alla scheda prodotto, occorre osservare che sub doc. n. 3 della banca il menzionato documento non risulta dimesso con riguardo all'investimento d.d. 14.08.2013.
Questa operatività deve, pertanto, assumersi essere stata condotta dall'investitrice in una situazione di totale disinformazione imputabile alla banca.
18. Sempre il cit. doc. n. 3 evidenzia, invece, che la ricezione della scheda prodotto è stata quietanzata dall'investitrice in occasione degli investimenti rispettivamente d.d. 28.08.2014 e d.d. 11.09.2014.
In premessa occorre tenere presente che la sottoscrizione,
da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo “standard” senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. C. n. 28175/2019).
Deriva che la sottoscrizione per ricezione della scheda prodotto da parte della cliente nella specie non vale a provare che la banca le abbia fornito informazioni individualizzanti, tali cioè da essere da lei effettivamente comprese in ordine alle effettive caratteristiche del titolo, dalle quali dipendeva la
36 rischiosità dell'investimento.
In particolare, sotto il profilo contenutistico e precisamente in ordine al prezzo la menzionata scheda prodotto si limita ad attestare che le azioni della banca hanno un valore nominale di € 4,00 fissato nello statuto e che il sovraprezzo delle stesse è stabilito dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione con il consenso del collegio sindacale.
Nell'erogare il servizio di investimento in favore della risparmiatrice la banca non ha, pertanto, provato di averle spiegato in modo chiaro, per lei comprensibile e, dunque,
trasparente in base a quale criterio oggettivo essa abbia fissato il prezzo delle proprie azioni. In tal modo le ha precluso di valutare il più importante dei fattori che rilevano nella valutazione di convenienza e di rischiosità di un prodotto finanziario in rapporto al capitale investito.
Passando all'analisi della sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale del 2015, in premessa va svolto il seguente chiarimento.
La duplice circostanza che la banca abbia collocato presso l'investitrice azioni di propria emissione e che questa le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionista dell'emittente, non esclude certamente che la condotta dell'intermediaria vada sindacata alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento
37 prevista dal Tuf e regolamenti attuativi.
Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del
Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti
finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento;
dall'altra parte gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.
In questo senso si è condivisibilmente orientato ACF n.
179/2018.
L'esattezza di questa conclusione trova riscontro nella evidenza desumibile dal doc. n. 5 della banca che, in ordine alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, contiene la valutazione di adeguatezza dell'operazione, a conferma che l'intermediaria ha condotto anche questa operazione in regime di consulenza, dunque nell'espletamento del servizio d'investimento.
Ciò detto, la produzione documentale della banca (doc. n.
5 e n. 6) evidenzia che la cliente ha attestato di aver visionato il prospetto informativo messo a disposizione della clientela dopo che la CO lo aveva approvato il 26.11.2015 ed attestato l'avvenuta consegna della scheda prodotto.
38 Il menzionato documento approvato dalla CO (doc. n
6 della banca), che l'investitrice nella dichiarazione sottoscritta sulla scheda predisposta dalla banca attesta di conoscere, è un documento lungo 429 pagine, denso di contenuti economico/finanziari di elevato profilo tecnico essendo appunto indirizzato all'organo di vigilanza chiamato ad approvare l'emissione di nuove azioni in sede di aumento del capitale.
Nel questionario di profilatura somministratole (doc. n. 2
della banca) la cliente ha dichiarato di non avere specifiche conoscenze in ambito finanziario e non ha mai riferito quale fosse il proprio effettivo livello di istruzione.
Deriva nella specie che l'intermediaria, allegando di aver assolto il proprio onere informativo in via unicamente documentale, rendendo cioè disponibile alla propria clientela la comunicazione approvata dalla CO, ha ammesso, con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte in opzione nel 2015, di non essersi mai sincerata se la sua controparte contrattuale avesse effettivamente le competenze per comprendere i complessi contenuti del prospetto messole a disposizione e ciò al di là dalla dichiarazione di stile resa dal cliente di esserne a conoscenza.
Quanto al metodo di determinazione del prezzo dell'offerta del titolo e di quello di scambio sulla piattaforma di commercializzazione è significativo trascrivere quanto stabilito al punto 5.3.1. del prospetto (p. 416 e 417 del documento n. 6
39 della banca).
“Ai fini della determinazione del prezzo di offerta, il
consiglio di amministrazione non si è avvalso del supporto di
alcuna società di advisory o di esperti terzi indipendenti per la
stima del valore equo di emissione, né ha applicato modelli
interni di attualizzazione della capacità di remunerazione del
capitale attesa dal piano industriale. Per contro, il consiglio di
amministrazione ha fissato il prezzo di offerta tenuto conto sia
dell'obiettivo di pieno collocamento dell'aumento di capitale che
del vincolo di salvaguardia del valore della partecipazione
detenuta in portafoglio dagli azionisti”.
Il prezzo di scambio delle azioni sulla piattaforma ICBPI
“è determinato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di BPAA,
dall'assemblea dei soci ogni anno, su proposta del consiglio di
amministrazione, in base all'andamento dell'esercizio economico
dell'anno precedente e, pertanto, potrebbe essere diverso, anche
inferiore, negli esercizi successivi. Nel proporre all'assemblea dei
soci la determinazione del prezzo di emissione, il consiglio di
amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna società
di advisory o di perizie rilasciate da esperti terzi indipendenti per
la stima del valore equi di emissione”.
Pertanto, nel suo prospetto informativo del 2015, peraltro approvato dalla CO, la banca riconosce a chiare lettere di non essersi dotata di una trasparente procedura di pricing nella determinazione tanto dell'equo valore intrinseco delle proprie
40 azioni quanto del loro valore di scambio per gli anni successivi al momento dell'emissione.
Già, dunque, la conclamata assenza di una policy di determinazione del fair value dei propri titoli azionari, per le ragioni già in precedenza spiegate, esclude di per sé che la banca abbia potuto erogare correttamente, vale a dire in ossequio alle previsioni del Tuf e dei regolamenti attuativi, il servizio d'investimento con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta con l'aumento di capitale deliberato nel 2015.
19. Quanto alle informazioni somministrate in ordine alla possibilità di smobilizzare l'investimento la scheda prodotto consegnata alla cliente in occasione degli investimenti rispettivamente d.d. 28.08.2014 e d.d. 11.09.2014 conteneva l'indicazione che la negoziazione delle azioni della banca sarebbe avvenuta mediante aste settimanali condotte sulla piattaforma dell'Istituto Centrale delle Banca Popolari Italiane.
Conseguentemente, il prezzo del titolo sarebbe stato quello risultante dall'incrocio degli ordini di acquisto e di vendita confluiti sulla ridetta piattaforma.
Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione
delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può
scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla
41 piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.
Identica considerazione vale a proposito della seguente indicazione resa nel prospetto informativo dalla banca messo a disposizione della propria clientela nel 2015 al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale.
“ non interviene in alcun CP_3 Controparte_3
modo sulla formazione del prezzo sulla piattaforma ICBPI, se non
nei limiti previsti dal “Regolamento della negoziazione delle
azioni, dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili e cum
warrant di BPAA” deliberato dal Consiglio di amministrazione del
19 settembre 2014. Tale regolamento prevede le seguenti
limitazioni nella formazione del prezzo d'asta sulla piattaforma di
negoziazione ICBPI: (i) il prezzo limite degli ordini non può essere
inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo concluso nella
precedente asta e (i) il prezzo limite di negoziazione non può
essere inferiore al prezzo di emissione determinato
dall'Assemblea dei soci”.
Anche in questo caso l'indicazione che il valore di
42 emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di mercato del titolo è ambigua perché crea l'aspettativa circa la stabilità della quotazione del titolo senza che di quest'affermazione sia fornita alcuna spiegazione circa le basi sulle quali si giustifica.
20. La banca, pertanto, non ha affatto dimostrato di aver fornito, con riguardo ai quattro investimenti qui in disamina,
alcuna specifica e personalizzata informazione alla propria cliente, né in forma scritta, né oralmente.
Né a suo discarico varrebbe osservare che nessuna particolare informazione nella specie necessitava la cliente posto che questa, quanto meno dopo l'investimento del 2013,
aveva piena conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca detenendolo nel proprio portafoglio ed avendolo anzi parzialmente smobilizzato nel gennaio del 2014,
quando ha venduto a terzi 265 azioni.
Sul punto vale replicare che, come già osservato, la banca non ha mai dimostrato di aver reso noto al pubblico dei risparmiatori e, quindi, ai propri clienti, in base a quali procedure ed a quali criteri essa stabiliva unilateralmente il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni.
Pertanto, con riguardo alla congruità del prezzo del titolo
è indimostrato che la cliente, detenendolo nel proprio portafoglio, sia stata in grado di apprendere aliunde su quali credibili basi economiche l'emittente autodichiarava il valore
43 delle proprie azioni.
Nemmeno è significativa la circostanza che l'investitrice nel mese di gennaio del 2014 abbia parzialmente liquidato l'investimento, posto che lo smobilizzo è avvenuto alle rigide condizioni unilateralmente praticate dalla banca sulla piattaforma di negoziazione da lei stessa prescelta senza che agli utenti fossero accessibili i criteri che regolavano la rigida quotazione del titolo.
Va, conclusivamente, ribadito che, se del titolo non era conoscibile né il realistico valore intrinseco, né quello di scambio, attesa, come detto, la sua quotazione sulla piattaforma di scambio per così dire regimentata dalla banca, è
autoevidente anche l'impossibilità per la risparmiatrice di apprezzare correttamente il rischio dell'operazione in rapporto all'entità dell'investimento effettuato.
Si rivela, pertanto, dimostrato l'addebito dell'investitrice che specificamente rimprovera alla banca di non averla messa nella condizione di apprezzare quale fosse il “valore di
smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”.
Non palesando la procedura e i criteri di determinazione del valore di emissione e di scambio delle proprie azioni la banca di fatto ha impedito ai propri clienti di apprezzare correttamente la rischiosità degli investimenti da loro effettuati.
21. Dalle precisate conclusioni si trae l'ulteriore rilievo
44 che nella specie l'intermediaria non ha nemmeno correttamente assolto all'onere di valutare l'adeguatezza degli investimenti operati dalla propria cliente in regime di consulenza.
Dalla constatazione che la banca non ha reso conoscibile al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di pricing
delle proprie azioni deriva, infatti, che essi, e tra questi,
dunque, anche l'odierna appellante, non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare, del suo reale valore e, di conseguenza, non potevano nemmeno rendersi effettivamente conto se fossero corrette le relative procedure di negoziazione e veritiere le condizioni economiche di scambio.
Dà una precisa idea di quale poteva essere la discrasia tra il valore reale del titolo e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni in contestazione,
pari cioè rispettivamente ad € 18,85, € 19,20, € 19,30 e €
19,20, l'affermazione della banca a p. 19 della sua comparsa di costituzione nel presente grado d'appello che tale valore “alla
data odierna si assesta in circa € 8,96 per azione (dato
desumibile dal sito Vorvel)”.
Una volta che il titolo è migrato su una diversa piattaforma di scambio dove la quotazione viene effettivamente determinata dall'incrocio di domanda ed offerta il relativo valore ha conosciuto un sensibile deprezzamento a conferma che erano sovrastimate le autovalutazioni della banca.
È di tutta evidenza, pertanto, come alla cliente sia stato
45 precluso il corretto apprezzamento della portata e delle conseguenze dell'investimento e che, perciò, abbia assunto la valenza di una mera clausola di stile, priva cioè di concreta sostanza, il giudizio di congruenza/adeguatezza delle operazioni rispetto alla conoscenza ed esperienza che del titolo poteva avere l'investitrice, al suo profilo di rischio, alla sua situazione finanziaria e al suo obiettivo d'investimento.
In particolare, in rapporto al profilo di rischio equilibrato della cliente risulta del tutto incomprensibile il giudizio di adeguatezza emesso in relazione all'investimento in un titolo del quale era totalmente preclusa qualsiasi valutazione circa l'effettivo grado di rischiosità.
22. A fronte dell'inadempimento della banca è senz'altro corretta l'applicazione nella fattispecie del rimedio della risoluzione del contratto e ciò in coerenza con la specifica domanda svolta dall'investitrice.
Sulla generale applicazione del rimedio della risoluzione ai singoli ordini d'investimento vale, peraltro, richiamare (a titolo esemplificativo e di recente) C. n. 24648/2023: “In tema di
intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto
la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli
ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare
un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che
l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale
46 di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal
contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente
espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di
trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente
viene ad assicurare all'investitore” (cfr. anche C. n. 8997/2021).
Ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. vanno considerate prioritariamente le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale che ne hanno alterato significativamente l'equilibrio potendosi definire grave solo l'inadempimento incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
Nell'ambito del servizio d'investimento, come quello per cui è causa, la vendita del prodotto finanziario non esaurisce la prestazione a carico dell'intermediario che include, anzi, il prioritario obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse.
Nella specie poi la protezione del cliente connotava in modo particolarmente intenso il rapporto negoziale. Ciò in ragione del fatto che lo scambio contrattuale avveniva in contropartita diretta, vale a dire in una situazione in cui la banca alienante collocava azioni da lei stessa emesse ed agiva,
pertanto, in aperto conflitto di interessi con la propria cliente.
Le sopra descritte trasgressioni consumate dalla banca,
riguardanti tanto l'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva quanto la scorretta conduzione della valutazione circa
47 l'adeguatezza degli investimenti, hanno inciso sensibilmente sull'equilibrio contrattuale.
È autoevidente che l'inosservanza dei prioritari doveri informativi da parte dell'intermediario è idonea a disorientare il risparmiatore ed a condizionarne le scelte d'investimento.
Nella specie la banca, gravata del relativo onere probatorio (art. 23, comma 6, Tuf), non ha dimostrato che la sua cliente, malgrado l'assenza di informativa trasparente sull'equo valore intrinseco e di scambio dei titoli azionari negoziati, si sia ugualmente resa conto al momento di perfezionare gli investimenti di quale fosse il fair value del prodotto finanziario acquistato.
In più è del tutto ragionevole concludere che la libertà
della cliente di autodeterminarsi negozialmente, in difetto di prova contraria, sia stata, nella specie, significativamente menomata dall'erroneo convincimento indotto dalla banca che il prodotto finanziario da lei acquistato, benché limitatamente commerciabile, nel tempo avrebbe comunque conservato inalterato il proprio valore di scambio.
Ancora più marcata è l'incidenza negativa sull'equilibrio contrattuale spiegata dall'errata valutazione di adeguatezza degli investimenti rispetto agli esiti della profilatura della cliente.
Contraddittoriamente la banca ha formulato tale giudizio
48 con riguardo alle operazioni in titoli, rispetto ai quali aveva deliberatamente celato le caratteristiche essenziali per consentire all'investitore di apprezzarne correttamente la convenienza e la rischiosità.
È, perciò, possibile concludere affermando che nella specie il disequilibrio contrattuale si palesa come la diretta conseguenza della propria esigenza di patrimonializzazione unilateralmente perseguita dalla banca. Questa, infatti,
alienando in contropartita diretta i titoli di propria emissione,
ha consentito alla propria cliente di effettuare inconsapevolmente un investimento altamente rischioso sacrificandone la posizione contrattuale quando, invece, per disposizione di legge avrebbe dovuto proteggerla.
23. Da quanto sin qui dedotto deriva che la risoluzione dei contratti d'investimento dovrà essere trattata secondo le modalità precisate da C. n. 11239/2025: “Quando è dichiarata
la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si
ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo
l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre
l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole
corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui
all'art. 2038 c.c.”.
Ciò comporta l'assolvimento agli oneri allegatori e probatori con riguardo, da un lato, alle somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, ai
49 titoli consegnati dalla banca al cliente e agli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (così C. n. 6664/2018).
24. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha già
provveduto a regolare gli obblighi restitutori con riguardo,
rispettivamente, agli investimenti d.d. 14.08.2013, relativo a
1326 azioni, e d.d. 17.12.2015, relativo a 673 azioni.
Al calcolo liquidatorio eseguito dal Tribunale, che ha tenuto conto anche del disinvestimento parziale operato dalla risparmiatrice nel gennaio 2014, unicamente la banca ha mosso due profili di censura con il suo secondo motivo veicolato dall'appello incidentale e rubricato: “Sull'errata statuizione in
ordine agli interessi: falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948”.
Con la prima censura la banca si duole perché il
Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., condannandola a restituire, maggiorato degli interessi legali, il prezzo degli investimenti, dei quali ha pronunciato la risoluzione.
Ribadisce la banca che nel caso di specie devono trovare applicazione i principi e le norme che disciplinano la prescrizione breve relativa agli interessi (art. 2948 n. 4, c.c.) e che considerano il relativo credito autonomo, appunto sotto il profilo della prescrizione, rispetto al credito per capitale.
50 25. La censura è infondata per le ragioni spiegate da C. n.
22978/2015 che si è espressamente pronunciata sul tema della applicazione della prescrizione breve al credito per interessi conseguente all'utile esercizio della condictio indebiti.
“Rileva il Collegio in linea generale che è principio
consolidato quello secondo cui "La prescrizione quinquennale
prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli
interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa
obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie
genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in
genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche
e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è
suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne
consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato
della periodicità" (Cass. (ord.) n. 14080 del 2005, seguita da
numerose conformi;
da ultimo Cass. n. 17197 del 2012).
Tale giurisprudenza giustificherebbe di per sè, in relazione
alla previsione legislativa della debenza degli interessi contenuta
sia nell'art. 2033 c.c. (norma che viene qui in rilievo), sia nell'art.
2036 c.c. (per l'indebito soggettivo), la conclusione che, non
essendo le previsioni dell'obbligazione degli interessi di cui a tali
norme relative ad interessi che debbano pagarsi con periodicità,
essendo invece ricollegata o al momento del pagamento o alla
51 domanda, nel caso di buona fede, deve escludersi decisamente
che possa venire in rilievo la norma dell'art. 2948 c.c., n. 4 c.c., n.
4.
E ciò tanto più se si considera che l'obbligazione degli
interessi deriva direttamente dalla legge ed è prevista da essa
perchè partecipa della natura stessa della condictio indebiti
quale particolare fonte di obbligazioni.
Nè può assumere rilievo alcuno che, invece, l'obbligazione
principale risultata fonte del pagamento indebito fosse essa
periodica, perchè tale natura non si riverbera sull'obbligazione da
indebito, che ha diversa natura essendo prevista dalla legge.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, quello
per cui gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una
prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione
ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art.
2948 c.c., n. 4”.
26. Il secondo profilo di censura della banca, appellante incidentale, s'incentra, invece, sul computo degli interessi legali sulla somma capitale dovuta in restituzione senza, peraltro,
svolgere alcun rilievo in ordine ai criteri liquidatori del credito accessorio adottati dal Tribunale.
Detratto il corrispettivo ricavato dalla parziale rivendita a terzi dei titoli azionari, il Tribunale ha quantificato in €
32.921,45 il debito per capitale a carico della banca.
Prosegue il Tribunale affermando che a tale importo “si
52 aggiungono quindi i soli interessi legali, dalla data dell'acquisto
sino alla data mediana – rispetto ai singoli pagamenti dei
dividendi – del 13.4.2020 (per facilità del calcolo), per cui si
arriva ad un importo di € 34.840,82, dal quale va detratto, in
compensazione, l'importo dei dividendi percepiti di € 3.005,17 (€
490,18 + 2514,99); sull'importo differenziale di € 31.835,65, da
restituire dalla banca all'attrice, si aggiungono quindi gli ulteriori
interessi legali dal 14.4.2020, sino al saldo” (p. 12 della sentenza).
Ad avviso della banca, questo conteggio è errato “atteso
che gli interessi legali sulle somme indicate dal Giudice dalla
data dell'operazione al 13 aprile 2020 – anche a considerare
tutto il periodo dal 14 agosto 2013 – non rende la somma di €
34.840,82 ma bensì la somma di € 34.194,46 con una differenza
di € 650 che si ripercuote anche sulle successive somme oggetto
di condanna”.
Merita condivisione il rilievo della banca, appellante incidentale, posto che, effettivamente, liquidando il credito per interessi al tasso stabilito dall'art. 1284, 1 comma, c.c. sulla somma indicata dal Tribunale di € 32.921,45 si ottiene l'importo di € 34.194,46.
Proseguendo nella quantificazione del credito restitutorio,
secondo la non impugnata impostazione del Tribunale, da tale somma vanno detratti per compensazione i dividendi tempo per tempo pagati dalla per complessivi € 3.005,17, sicché il CP_3
53 risultante minor importo di € 31.189,29 va maggiorato degli interessi legali (art. 1284, 1 comma c.c.) dal 14.04.2020 al saldo.
27. In verità gli obblighi restitutori vanno regolati secondo quanto stabilito da C. n. 423/2025 della quale si trascrivono le massime.
“Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito
della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione
accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto
prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione
di indebito oggettivo”.
“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la
regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non
riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti,
costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in
ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e
gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla
somma di denaro oggetto di ripetizione”.
“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai
fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto
di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi
come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica
nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio”.
“La disciplina della ripetizione di indebito non può
implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni
54 dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una
somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere
diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento,
in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base
alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro
corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato,
decorrono dalla data del suo versamento”.
Per le argomentazioni che sorreggono i riportati principi si rimanda ex art. 118, 1 comma, disp. att. c.p.c. alla motivazione della pronuncia cit..
28. In base a quanto stabilito dalla S.C. verranno,
pertanto, liquidati i contrapposti crediti restitutori delle parti generati dalla risoluzione dei contratti d'investimento rispettivamente d.d. 28.08.2014 e d.d. 11.09.2014 ciascuno dei quali è relativo all'acquisto di 2500 azioni, che l'investitrice deve retrocedere alla banca.
Con la prima operazione la risparmiatrice ha investito la somma di € 48.000,00 che, maggiorata degli interessi legali (art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data del 28.8.2014 a quella della presente decisione, ascende all'importo di € 53.845,35.
Con la seconda operazione la risparmiatrice ha investito la somma di € 48.250,00 che, maggiorata degli interessi legali
(art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data dell'11.09.2014 a quella della presente decisione, ascende all'importo di € 54.107,28.
Complessivamente la somma dovuta in restituzione alla
55 risparmiatrice è pari a (€ 53.845,35 + € 54.107,28 =) €
93.379,36.
Maggiorando degli interessi legali (art. 1284, 1 comma,
c.c.) dalle date dei singoli accrediti in c/c (cfr. la documentazione contabile dimessa dalla banca sub doc. n. 10 e lett. D)) i dividendi netti, vale a dire depurati dal prelievo fiscale,
tempo per tempo pagati dalla banca sulle azioni dovute in restituzione si ottiene la somma di € 14.573,27.
Compensate (art. 1243 c.c.) sino alla concorrenza le due obbligazioni, residua un credito in favore della risparmiatrice pari ad € 93.379,36.
In applicazione di C. n. 7677/2025 (“Il saggio d'interessi
previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole
obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da
fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi,
anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale,
valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la
possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere
imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a
delimitarne il campo d'applicazione”) su tale somma, dalla data della domanda giudiziale al saldo, sono dovuti gli interessi al saggio stabilito dall'art. 1284, 4 comma, c.c..
29. Con la documentazione allegata alla sua comparsa conclusionale d.d. 21.05.2025 la banca ha provato di aver assegnato gratuitamente all'investitrice il numero di 544 azioni
56 rapportato al quantitativo di titoli da lei detenuti nel proprio portafoglio e chiede che delle stesse sia ordinata la restituzione,
nonché che delle utilità patrimoniali da queste generato si tenga conto nella regolazione degli obblighi restitutori.
In verità, occorre considerare che tali azioni gratuitamente assegnate all'investitrice sono utilità patrimoniali di natura ben diversa dalle cedole da lei contrattualmente percepite in base ai titoli acquistati in forza dei negozi dei quali viene pronunciata la risoluzione per inadempimento della banca.
L'assegnazione gratuita di azioni è, cioè, un vantaggio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dai contratti caducati a causa dell'illecito contrattuale ascritto alla banca.
Alla medesima conclusione si perviene anche volendo valorizzare il profilo funzionale dell'assegnazione gratuita di azioni, assumendo, cioè, che della stessa la banca si sia servita per corrispondere agli azionisti gli utili conseguiti nell'esercizio della propria attività d'impresa e volendo, pertanto, ritenere che si sia trattato del mezzo indiretto per pagare i dividendi ai soci.
In verità, il qui ipotizzato profilo funzionale dell'assegnazione gratuita dei titoli non è stato neppure tematizzato dalla banca e, in ogni caso, non vi è prova che la liberalità in favore dei soci sia stata finanziata con gli utili generati dalla sua attività d'impresa.
Resta pertanto confermato che dei titoli assegnati
57 gratuitamente e dei relativi dividendi non si deve tenere conto nella liquidazione degli obblighi restitutori.
30. Nessun ulteriore credito risarcitorio può essere riconosciuto all'investitrice, non avendo questa indicato danni diversi rispetto alla parziale perdita del capitale investito che ottiene in restituzione per effetto della risoluzione dei contratti d'investimento.
31. Le spese del doppio grado di giudizio vanno per intero a carico dell'appellata integralmente soccombente.
Non giustifica alcuna compensazione il rigetto delle domande di nullità e di annullamento svolte dall'attrice/appellante dal momento che esse sono state versate in causa alternativamente rispetto alla domanda di risoluzione,
pienamente accolta.
Alla luce di questi rilievi deve intendersi assorbito il terzo motivo veicolato dall'impugnazione principale con il quale l'appellante si è doluta per la compensazione (in ragione di un mezzo) delle spese del grado statuita dal Tribunale.
Le spese sono liquidate, avuto riguardo ad un valore di causa di primo e di secondo grado compreso nello scaglione tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui, ad eccezione della fase di trattazione e/o istruttoria in primo grado, da liquidarsi al minimo in ragione dell'esigua attività svolta, e con integrale esclusione della ridetta fase nel grado d'appello, posto che alla
58 prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata unicamente per essere rimessa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 1049/2023 del
28.11.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
accolti per quanto di ragione tanto l'appello principale, quanto quello incidentale,
1. conferma la pronuncia risolutoria statuita dall'impugnata sentenza con la precisazione che è pari alla minor somma di €
31.189,29, oltre agli accessori ivi stabiliti, l'obbligazione di nei confronti di Controparte_3 Pt_1
[...]
2. dichiara risolti per grave inadempimento di
[...]
i contratti di compravendita di azioni della Controparte_3
stessa Banca venditrice, rispettivamente, d.d. 28.08.2014
relativo a 2500 azioni e d.d. 11.09.2014 relativo a 2500 azioni;
per l'effetto
3. per le ragioni spiegate in motivazione, ordina a Pt_1
di retrocedere a
[...] Controparte_3
5000 azioni della stessa CP_3
4. ordina a di restituire a Controparte_3
la somma di € 93.379,36 oltre agli interessi Parte_1
59 legali al saggio stabilito dall'art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della domanda al saldo;
5. condanna a rifondere a Controparte_3
per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
che si liquidano, quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di € 12.958,20 oltre CPA
IVA come per legge ed anticipazioni (C.U.) e, quanto al presente grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di €
11.489,65 oltre CPA, IVA ed anticipazioni (C.U.) e spese necessarie successive.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 23.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
60 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 Tuf e dal Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre