Articolo 3 della Legge 4 aprile 1977, n. 126
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1977
Art. 3.
La continuita' della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, puo' essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi.
Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuita' della residenza.
I periodi di interruzione dell'attivita' indipendente dalla volonta' dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attivita' ai sensi dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 4 maggio 1977