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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4851/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1596/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF302MD00592-2024 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF302MD00634-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF302MD03566-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03572-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03569-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03573-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03570-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03575-2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto, la originaria parte ricorrente - Resistente_4 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore unitamente ai suoi soci in epigrafe indicati, esponeva di aver avuto notificati in data 4 marzo 2024 gli avvisi di accertamento n.ri TF302MD00592/2024 e TF302MD00634/2024 emessi dalla Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, per i periodi d'imposta 2017 e 2018, con il quale si attuava il disconoscimento della deduzione dei costi sostenuti per: -quote di ammortamento all'avviamento iscritto in bilancio dalla Società per effetto del conferimento della farmacia Nardones effettuato dalla sig.ra
Resistente_1 il 12/4/2012, in sede di costituzione della Resistente_4 & s.n.c.; -interessi passivi ritenuti non riconducibili all'attività d'impresa, in violazione degli artt. 61 e 109 del TUIR.
Esponeva, ancora, che analoghi accertamenti venivano notificati ai tre soci in conseguenza dell'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla Resistente_4 che, negli anni d'imposta 2017 e 2018 era ancora una società di persone.
Deduceva che gli atti impositivi traevano origine dalle operazioni di verifica fiscale svolta nei confronti della società dai funzionari dell'ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate - DP1 di Napoli del novembre 2023 ai fini delle imposte dirette ed Iva per gli anni 2017 e 2018 di cui ai relativi verbali di constatazione e che con gli stessi, appunto sulla base dei rilievi mossi in sede di verifica, aveva accertato rispettivamente in capo alla società ed ai suoi tre soci un maggior reddito d'impresa ed un maggior reddito di partecipazione, per le due predette annualità, nelle misure indicate nei provvedimenti accertativi.
Con riguardo ai rilievi mossi con gli atti impugnati lamentava:
-l'illegittimità degli avvisi di accertamento per l'anno 2017 per intervenuta decadenza dalla potestà impositiva
(violazione art. 43 DPR n. 600/73);
-l'illegittimità del primo rilievo concernente l'asserita indebita deduzione del reddito delle quote di ammortamento relative all'avviamento iscritto in bilancio dalla Società per effetto del conferimento della farmacia Nardones;
violazione degli artt. 103 e 176 TUIR;
-l'illegittimità del secondo rilievo concernente l'asserita indebita deduzione dal reddito di interessi passivi ritenuti non inerenti;
violazione dell'art. 61 TUIR in quanto la valutazione di inerenza del costo è assorbita dal pro rata della deducibilità;
-l'illegittimità delle sanzioni per violazione del cumulo giuridico (art. 12 comma 5 d.lgs. n. 472/1997).
Chiedeva, dunque, di dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Ufficio con memoria depositata tempestivamente.
Ribadiva innanzitutto la legittimità formale del proprio operato, quindi l'infondatezza, nel merito, del ricorso così come proposto.
Con sentenza n. 1596/2025, depositata il 30/01/2025, la Corte di giustizia Tributaria di I° di Napoli, sez. 7, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla ripresa a tassazione dell'ammortamento indeducibile da avviamento Farmacia Nardones per gli anni oggetto di causa, per il resto rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - DP1 di Napoli.
La Agenzia limitava la doglianza alla sola questione afferente la ripresa a tassazione degli ammortamenti indeducibili, su avviamento da conferimento Farmacia Nardones, in riferimento agli anni d'imposta 2017 e
2018. Specificamente l'Ufficio spiegava di non poter condividere i principi di cui alla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n 19649 del 16.7.2024, che sarebbero stati richiamati ella sentenza gravata a fondamento dell'accoglimento del capo oggetto del presente gravame.
Resisteva in questo grado di giudizio la società contribuente unitamente ai suoi soci che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla A.E. D.P. di Napoli 1 e proponeva altresì appello incidentale. Sosteneva, infatti, che l'appello dell'Ufficio è incentrato unicamente sulla critica al principio (non di rilievo) reso nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19649/2024 in ordine al dies a quo a decorrere dal quale, in capo alla conferitaria, sorgerebbe il diritto alla deduzione dei beni oggetto di conferimento ed, in particolare, se tale deduzione operi per l'intero anno d'imposta in cui viene posto in essere il conferimento oppure dalla data del conferimento stesso. Mentre l'Agenzia nel proprio gravame non contesta il diritto della Società conferitaria di proseguire l'avviamento negli anni d'imposta 2017 e 2018 successivi al conferimento (avvenuto nel 2012) ed anzi pare aderire alla tesi sostenuta da questa difesa ed accolta nella sentenza impugnata.
Censurava, quindi, il capo della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha ritenuto di rigettare i “motivi sub 3) e 4) con cui parte ricorrente contestava la legittimità del secondo rilievo, quello per cui l'Ufficio ritiene non deducibili gli interessi passivi di alcuni mutui e finanziamenti, che non sarebbero inerenti all'esercizio d'impresa della società ricorrente (ora Resistente_4 SR all'epoca snc) e tanto in applicazione dell'art. 61 TUIR”, ritenendo non provato “che tali interessi afferiscono a finanziamenti finalizzati all'attività di impresa della Snc Resistente_1” Concludeva, quindi, chiedendo di rigettare l'appello principale in quanto inammissibile o infondato e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza di primo grado con cui è stato annullato il rilievo degli avvisi di accertamento relativo all'indeducibilità delle quote di ammortamento relative all'avviamento della società conferita Farmacie Società_2 e di riformare il capo della sentenza impugnata con cui è stato confermato il rilievo degli avvisi di accertamento relativo all'indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per finanziare l'acquisto delle ulteriori farmacie da parte dei Soci.
Con successiva memoria denominata illustrativa, in data 15 gennaio 2026 la difesa delle parti contribuente ulteriormente meglio precisava, specificava e chiariva le proprie tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, sono infondati e, dunque, devono essere respinti e, per l'effetto, la sentenza appellata integralmente confermata.
Osserva, innanzitutto, questo Collegio come la presente sentenza avrà ad oggetto unicamente i motivi proposti con l'appello principale e con l'appello incidentale essendo tutte le altre questioni alla base della sentenza di primo grado non oggetto di alcuna censura da parte di alcuna delle due parti in questa sede appellanti.
L'appello principale dell'Ufficio è inammissibile.
Si legge espressamente nell'atto introduttivo del presente grado che: “il Primo Giudice ha deciso di annullare la ripresa, in virtù di quanto alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 19649 del 16.7.2024, i cui principi non possono essere condivisi dall'Agenzia, tenuto conto delle seguenti osservazioni: si premette che per la Suprema Corte la deducibilità degli ammortamenti dei beni costituenti l'azienda conferita, spetta integralmente alla conferitaria dall'anno del conferimento. Così la Corte di Cassazione testualmente: “il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti si considerano in tal caso possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. La disciplina legislativa, quindi, stabilisce - come sopra evidenziato - la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, per cui la società conferitaria subentra nella medesima posizione della conferente in ordine alle attività e passività formanti il compendio aziendale conferito. In definitiva, il conferitario assume in linea di principio il costo storico delle immobilizzazioni ed il relativo fondo di ammortamento, quale risulta dal bilancio dell'esercizio anteriore al conferimento. Di conseguenza, il conferitario effettua gli ammortamenti per l'intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento, né può dedurli, attesa la portata derogatoria dell'art.176, co.
1 e 4”. Il riportato passo della sentenza non appare condivisibile. La Corte di Cassazione, a supporto delle proprie deduzioni, richiama i commi 1 e 4, dell'articolo 176 Tuir, ritenendo che dalle loro prescrizioni (intese di portata derogatoria) possa derivare il subentro della conferitaria nel costo storico delle immobilizzazioni e nel relativo fondo di ammortamento con effetti retroattivi dall'inizio del periodo d'imposta del conferimento.
Alla conferitaria, pertanto, spetterebbe l'integrale diritto di deduzione fiscale delle quote di ammortamento da uniformare al piano del conferente”.
Conclude la difesa della Agenzia affermando che: “In conclusione, quindi, l'ermeneutica della Cassazione non appare condivisibile e l'auspicio è quello di un suo tempestivo ripensamento, motivo per cui la scrivente resta dell'avviso che la ripresa a tassazione di cui agli accertamenti opposti, merita di essere confermata, perché legittima e fondata”.
Ebbene, osserva questo Collegio come l'appello dell'Ufficio pare essere volto piuttosto che a demolire la motivazione della sentenza gravata sul punto in questione, a contestare, invece, il principio reso nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 19649/2024 avente ad oggetto la deducibilità, da parte del conferitario, del valore dell'avviamento dell'azienda conferita per il periodo antecedente alla data del conferimento (vale a dire dall'inizio dell'anno d'imposta in cui viene conferita l'azienda alla data di effettuazione del conferimento stesso), mentre oggetto degli avvisi impugnati e del giudizio di primo grado è la deducibilità dell'avviamento per gli anni 2017 e 2018, successivi al conferimento avvenuto nel precedente anno 2012.
D'altro canto, la difesa dell'ufficio nulla dice e nessuna specifica contestazione muove in ordine al diritto della contribuente società alla prosecuzione degli ammortamenti per gli anni oggetto di causa.
Solo per completezza osserva questo Organo del gravame come, quand'anche ammissibile, l'appello principale sarebbe in ogni caso infondato nel merito. La deducibilità, ad opera del conferitario, delle quote di ammortamento relative all'avviamento dell'azienda conferita risulta pienamente aderente a quanto disposto dall'art. 176, TUIR, nella parte in cui prevede che: “il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa” e pertanto, in caso di conferimento dell'azienda, nella ipotesi in cui risulti già iscritto un avviamento nella contabilità del conferente, il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.
Non pare revocabile in dubbio, quindi, la deducibilità, da parte della Società conferitaria, delle residue quote di ammortamento dell'avviamento relative alle annualità 2017 e 2018 oggetto del presente giudizio.
L'appello incidentale si appalesa infondato nel merito.
La sentenza gravata ha ritenuto non fondate le doglianze con cui parte ricorrente ha contestato la legittimità del secondo rilievo, quello per cui l'Ufficio ha ritenuto non deducibili gli interessi passivi inerenti alcuni mutui e finanziamenti, che non sarebbero inerenti all'esercizio d'impresa della società ricorrente (ora
Resistente_4 SR, all'epoca snc).
Si legge sul punto nella sentenza in esame che: “come fatto rilevare dall'Amministrazione, con il processo verbale di constatazione (molto dettagliato) i cui rilievi sono stati recepiti integralmente con gli avvisi di accertamento, Società_5 snc nel 2013 e 2014 stipula con alcuni istituti di credito contratti di mutuo per l'acquisizione di alcune farmacie in Napoli (indirizzo_1) e parimenti nel 2017 e 2018 la predetta società stipula altri contratti di mutuo per l'acquisizione di altre farmacie (la farmacia Società_3 in Napoli, la farmacia Società_4 in Roma e la Farmacsocietà_7e) e l'utilizzazione di tali finanziamenti è volta all'acquisizione di farmacie da parte dei membri della famiglia Nominativo_1 (Resistente_1, Resistente_3, Resistente_2) tramite società a costoro riconducibili. Le predette acquisizioni e l'utilizzo dei finanziamenti ai predetti fini sono pacifici, così come è pacifico che i mutui sono stati stipulati dalla
Resistente_1 snc per fornire ai soci la provvista finanziaria per acquistare le suindicate farmacie ed in relazione a ciò la ricorrente ha proceduto a dedurre gli interessi passivi annessi ai contratti di finanziamento, in applicazione dell'art. 61 del TUIR per le annualità 2017 e 2018. Già, ma la prova che tali interessi afferiscono a finanziamenti finalizzati all'attività di impresa della Snc Resistente_1 non c'è. Invero, l'inerenza degli interessi passivi che partericorrente rivendica in capo alla Società ricorrente è solo genericamente affermata ma, a ben vedere non è ravvisabile come presente al momento storico in cui sono stati stipulati i contratti di mutuo, non potendosi certo ragionare a mò di finanziamento de futuro”.
Ebbene, osserva questo Collegio come tale statuizione colga nel segno e sia per l'effetto pienamente condivisibile.
Non v'è dubbio, infatti, che in ossequio al requisito dell'inerenza degli interessi passivi, appare impossibile ritenere che possano essere deducibili gli interessi relativi a finanziamenti non riconducibili all'attività
d'impresa, quanto piuttosto strettamente correlati ad esigenze personali o familiari dell'imprenditore o dei collaboratori dell'impresa familiare, ecc., cosa che si è appunto pacificamente verificata nella fattispecie in esame.
Del pari condivisibile l'ulteriore passo della sentenza impugnata in cui si legge che “la riconducibilità degli interessi passivi all'attività d'impresa svolta dalla SNC Resistente_1 potrebbe essere fatta valere solo a decorrere dal 26 giugno 2019, data in cui le varie Società_1, Società_5 s.a.s. e Società_5 snc si fondono con la Società_5 SR (già snc) e in quel momento storico si dà avvio al Società_6 come un' unica realtà imprenditoriale”. Rileva anche questo Collegio, infatti, come fino a tale momento esiste unicamente una posizione creditoria della società contribuente, ed in questa sede appellante incidentale, nei confronti dei soci cui la stessa ha devoluto i fondi oggetto dei finanziamenti stipulati, senza fornire la prova, tuttavia, dell'inerenza dei costi sostenuti all'attività d'impresa svolta dal soggetto che ha ottenuto il finanziamento poi utilizzato da altri soggetti distinti.
L'infondatezza di entrambi gli appelli determina la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4851/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1596/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF302MD00592-2024 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF302MD00634-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF302MD03566-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03572-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03569-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03573-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03570-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD03575-2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto, la originaria parte ricorrente - Resistente_4 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore unitamente ai suoi soci in epigrafe indicati, esponeva di aver avuto notificati in data 4 marzo 2024 gli avvisi di accertamento n.ri TF302MD00592/2024 e TF302MD00634/2024 emessi dalla Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, per i periodi d'imposta 2017 e 2018, con il quale si attuava il disconoscimento della deduzione dei costi sostenuti per: -quote di ammortamento all'avviamento iscritto in bilancio dalla Società per effetto del conferimento della farmacia Nardones effettuato dalla sig.ra
Resistente_1 il 12/4/2012, in sede di costituzione della Resistente_4 & s.n.c.; -interessi passivi ritenuti non riconducibili all'attività d'impresa, in violazione degli artt. 61 e 109 del TUIR.
Esponeva, ancora, che analoghi accertamenti venivano notificati ai tre soci in conseguenza dell'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla Resistente_4 che, negli anni d'imposta 2017 e 2018 era ancora una società di persone.
Deduceva che gli atti impositivi traevano origine dalle operazioni di verifica fiscale svolta nei confronti della società dai funzionari dell'ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate - DP1 di Napoli del novembre 2023 ai fini delle imposte dirette ed Iva per gli anni 2017 e 2018 di cui ai relativi verbali di constatazione e che con gli stessi, appunto sulla base dei rilievi mossi in sede di verifica, aveva accertato rispettivamente in capo alla società ed ai suoi tre soci un maggior reddito d'impresa ed un maggior reddito di partecipazione, per le due predette annualità, nelle misure indicate nei provvedimenti accertativi.
Con riguardo ai rilievi mossi con gli atti impugnati lamentava:
-l'illegittimità degli avvisi di accertamento per l'anno 2017 per intervenuta decadenza dalla potestà impositiva
(violazione art. 43 DPR n. 600/73);
-l'illegittimità del primo rilievo concernente l'asserita indebita deduzione del reddito delle quote di ammortamento relative all'avviamento iscritto in bilancio dalla Società per effetto del conferimento della farmacia Nardones;
violazione degli artt. 103 e 176 TUIR;
-l'illegittimità del secondo rilievo concernente l'asserita indebita deduzione dal reddito di interessi passivi ritenuti non inerenti;
violazione dell'art. 61 TUIR in quanto la valutazione di inerenza del costo è assorbita dal pro rata della deducibilità;
-l'illegittimità delle sanzioni per violazione del cumulo giuridico (art. 12 comma 5 d.lgs. n. 472/1997).
Chiedeva, dunque, di dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Ufficio con memoria depositata tempestivamente.
Ribadiva innanzitutto la legittimità formale del proprio operato, quindi l'infondatezza, nel merito, del ricorso così come proposto.
Con sentenza n. 1596/2025, depositata il 30/01/2025, la Corte di giustizia Tributaria di I° di Napoli, sez. 7, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla ripresa a tassazione dell'ammortamento indeducibile da avviamento Farmacia Nardones per gli anni oggetto di causa, per il resto rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - DP1 di Napoli.
La Agenzia limitava la doglianza alla sola questione afferente la ripresa a tassazione degli ammortamenti indeducibili, su avviamento da conferimento Farmacia Nardones, in riferimento agli anni d'imposta 2017 e
2018. Specificamente l'Ufficio spiegava di non poter condividere i principi di cui alla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n 19649 del 16.7.2024, che sarebbero stati richiamati ella sentenza gravata a fondamento dell'accoglimento del capo oggetto del presente gravame.
Resisteva in questo grado di giudizio la società contribuente unitamente ai suoi soci che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla A.E. D.P. di Napoli 1 e proponeva altresì appello incidentale. Sosteneva, infatti, che l'appello dell'Ufficio è incentrato unicamente sulla critica al principio (non di rilievo) reso nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19649/2024 in ordine al dies a quo a decorrere dal quale, in capo alla conferitaria, sorgerebbe il diritto alla deduzione dei beni oggetto di conferimento ed, in particolare, se tale deduzione operi per l'intero anno d'imposta in cui viene posto in essere il conferimento oppure dalla data del conferimento stesso. Mentre l'Agenzia nel proprio gravame non contesta il diritto della Società conferitaria di proseguire l'avviamento negli anni d'imposta 2017 e 2018 successivi al conferimento (avvenuto nel 2012) ed anzi pare aderire alla tesi sostenuta da questa difesa ed accolta nella sentenza impugnata.
Censurava, quindi, il capo della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha ritenuto di rigettare i “motivi sub 3) e 4) con cui parte ricorrente contestava la legittimità del secondo rilievo, quello per cui l'Ufficio ritiene non deducibili gli interessi passivi di alcuni mutui e finanziamenti, che non sarebbero inerenti all'esercizio d'impresa della società ricorrente (ora Resistente_4 SR all'epoca snc) e tanto in applicazione dell'art. 61 TUIR”, ritenendo non provato “che tali interessi afferiscono a finanziamenti finalizzati all'attività di impresa della Snc Resistente_1” Concludeva, quindi, chiedendo di rigettare l'appello principale in quanto inammissibile o infondato e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza di primo grado con cui è stato annullato il rilievo degli avvisi di accertamento relativo all'indeducibilità delle quote di ammortamento relative all'avviamento della società conferita Farmacie Società_2 e di riformare il capo della sentenza impugnata con cui è stato confermato il rilievo degli avvisi di accertamento relativo all'indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per finanziare l'acquisto delle ulteriori farmacie da parte dei Soci.
Con successiva memoria denominata illustrativa, in data 15 gennaio 2026 la difesa delle parti contribuente ulteriormente meglio precisava, specificava e chiariva le proprie tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, sono infondati e, dunque, devono essere respinti e, per l'effetto, la sentenza appellata integralmente confermata.
Osserva, innanzitutto, questo Collegio come la presente sentenza avrà ad oggetto unicamente i motivi proposti con l'appello principale e con l'appello incidentale essendo tutte le altre questioni alla base della sentenza di primo grado non oggetto di alcuna censura da parte di alcuna delle due parti in questa sede appellanti.
L'appello principale dell'Ufficio è inammissibile.
Si legge espressamente nell'atto introduttivo del presente grado che: “il Primo Giudice ha deciso di annullare la ripresa, in virtù di quanto alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 19649 del 16.7.2024, i cui principi non possono essere condivisi dall'Agenzia, tenuto conto delle seguenti osservazioni: si premette che per la Suprema Corte la deducibilità degli ammortamenti dei beni costituenti l'azienda conferita, spetta integralmente alla conferitaria dall'anno del conferimento. Così la Corte di Cassazione testualmente: “il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti si considerano in tal caso possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. La disciplina legislativa, quindi, stabilisce - come sopra evidenziato - la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, per cui la società conferitaria subentra nella medesima posizione della conferente in ordine alle attività e passività formanti il compendio aziendale conferito. In definitiva, il conferitario assume in linea di principio il costo storico delle immobilizzazioni ed il relativo fondo di ammortamento, quale risulta dal bilancio dell'esercizio anteriore al conferimento. Di conseguenza, il conferitario effettua gli ammortamenti per l'intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento, né può dedurli, attesa la portata derogatoria dell'art.176, co.
1 e 4”. Il riportato passo della sentenza non appare condivisibile. La Corte di Cassazione, a supporto delle proprie deduzioni, richiama i commi 1 e 4, dell'articolo 176 Tuir, ritenendo che dalle loro prescrizioni (intese di portata derogatoria) possa derivare il subentro della conferitaria nel costo storico delle immobilizzazioni e nel relativo fondo di ammortamento con effetti retroattivi dall'inizio del periodo d'imposta del conferimento.
Alla conferitaria, pertanto, spetterebbe l'integrale diritto di deduzione fiscale delle quote di ammortamento da uniformare al piano del conferente”.
Conclude la difesa della Agenzia affermando che: “In conclusione, quindi, l'ermeneutica della Cassazione non appare condivisibile e l'auspicio è quello di un suo tempestivo ripensamento, motivo per cui la scrivente resta dell'avviso che la ripresa a tassazione di cui agli accertamenti opposti, merita di essere confermata, perché legittima e fondata”.
Ebbene, osserva questo Collegio come l'appello dell'Ufficio pare essere volto piuttosto che a demolire la motivazione della sentenza gravata sul punto in questione, a contestare, invece, il principio reso nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 19649/2024 avente ad oggetto la deducibilità, da parte del conferitario, del valore dell'avviamento dell'azienda conferita per il periodo antecedente alla data del conferimento (vale a dire dall'inizio dell'anno d'imposta in cui viene conferita l'azienda alla data di effettuazione del conferimento stesso), mentre oggetto degli avvisi impugnati e del giudizio di primo grado è la deducibilità dell'avviamento per gli anni 2017 e 2018, successivi al conferimento avvenuto nel precedente anno 2012.
D'altro canto, la difesa dell'ufficio nulla dice e nessuna specifica contestazione muove in ordine al diritto della contribuente società alla prosecuzione degli ammortamenti per gli anni oggetto di causa.
Solo per completezza osserva questo Organo del gravame come, quand'anche ammissibile, l'appello principale sarebbe in ogni caso infondato nel merito. La deducibilità, ad opera del conferitario, delle quote di ammortamento relative all'avviamento dell'azienda conferita risulta pienamente aderente a quanto disposto dall'art. 176, TUIR, nella parte in cui prevede che: “il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa” e pertanto, in caso di conferimento dell'azienda, nella ipotesi in cui risulti già iscritto un avviamento nella contabilità del conferente, il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.
Non pare revocabile in dubbio, quindi, la deducibilità, da parte della Società conferitaria, delle residue quote di ammortamento dell'avviamento relative alle annualità 2017 e 2018 oggetto del presente giudizio.
L'appello incidentale si appalesa infondato nel merito.
La sentenza gravata ha ritenuto non fondate le doglianze con cui parte ricorrente ha contestato la legittimità del secondo rilievo, quello per cui l'Ufficio ha ritenuto non deducibili gli interessi passivi inerenti alcuni mutui e finanziamenti, che non sarebbero inerenti all'esercizio d'impresa della società ricorrente (ora
Resistente_4 SR, all'epoca snc).
Si legge sul punto nella sentenza in esame che: “come fatto rilevare dall'Amministrazione, con il processo verbale di constatazione (molto dettagliato) i cui rilievi sono stati recepiti integralmente con gli avvisi di accertamento, Società_5 snc nel 2013 e 2014 stipula con alcuni istituti di credito contratti di mutuo per l'acquisizione di alcune farmacie in Napoli (indirizzo_1) e parimenti nel 2017 e 2018 la predetta società stipula altri contratti di mutuo per l'acquisizione di altre farmacie (la farmacia Società_3 in Napoli, la farmacia Società_4 in Roma e la Farmacsocietà_7e) e l'utilizzazione di tali finanziamenti è volta all'acquisizione di farmacie da parte dei membri della famiglia Nominativo_1 (Resistente_1, Resistente_3, Resistente_2) tramite società a costoro riconducibili. Le predette acquisizioni e l'utilizzo dei finanziamenti ai predetti fini sono pacifici, così come è pacifico che i mutui sono stati stipulati dalla
Resistente_1 snc per fornire ai soci la provvista finanziaria per acquistare le suindicate farmacie ed in relazione a ciò la ricorrente ha proceduto a dedurre gli interessi passivi annessi ai contratti di finanziamento, in applicazione dell'art. 61 del TUIR per le annualità 2017 e 2018. Già, ma la prova che tali interessi afferiscono a finanziamenti finalizzati all'attività di impresa della Snc Resistente_1 non c'è. Invero, l'inerenza degli interessi passivi che partericorrente rivendica in capo alla Società ricorrente è solo genericamente affermata ma, a ben vedere non è ravvisabile come presente al momento storico in cui sono stati stipulati i contratti di mutuo, non potendosi certo ragionare a mò di finanziamento de futuro”.
Ebbene, osserva questo Collegio come tale statuizione colga nel segno e sia per l'effetto pienamente condivisibile.
Non v'è dubbio, infatti, che in ossequio al requisito dell'inerenza degli interessi passivi, appare impossibile ritenere che possano essere deducibili gli interessi relativi a finanziamenti non riconducibili all'attività
d'impresa, quanto piuttosto strettamente correlati ad esigenze personali o familiari dell'imprenditore o dei collaboratori dell'impresa familiare, ecc., cosa che si è appunto pacificamente verificata nella fattispecie in esame.
Del pari condivisibile l'ulteriore passo della sentenza impugnata in cui si legge che “la riconducibilità degli interessi passivi all'attività d'impresa svolta dalla SNC Resistente_1 potrebbe essere fatta valere solo a decorrere dal 26 giugno 2019, data in cui le varie Società_1, Società_5 s.a.s. e Società_5 snc si fondono con la Società_5 SR (già snc) e in quel momento storico si dà avvio al Società_6 come un' unica realtà imprenditoriale”. Rileva anche questo Collegio, infatti, come fino a tale momento esiste unicamente una posizione creditoria della società contribuente, ed in questa sede appellante incidentale, nei confronti dei soci cui la stessa ha devoluto i fondi oggetto dei finanziamenti stipulati, senza fornire la prova, tuttavia, dell'inerenza dei costi sostenuti all'attività d'impresa svolta dal soggetto che ha ottenuto il finanziamento poi utilizzato da altri soggetti distinti.
L'infondatezza di entrambi gli appelli determina la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese.