Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/05/2025, n. 10421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10421 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03304/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2022, proposto da
IO EO IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione Agea 27.12.2021, prot. n. AGEA.AGA.2021.41897, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/04, inviata al ricorrente a mezzo pec il 28.12.2021 (doc. 1);
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2022 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Con memoria depositata in data 4 marzo 2025, dando atto che nelle more del giudizio, è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13.6.2023 n. 69, convertito in legge 10.8.2023 n. 103 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha disposto: “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” anche alla luce di tale norma, anche i provvedimenti di ricalcolo qui in discussione, notificati il 28.12.2021, sono divenuti inefficaci ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione depositata da parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Giuseppe Licheri, Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO