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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti CIARROCCHI ANTONIETTA e
PASSAMONTI MONICA, rappresentanti e difensori
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti manifestano il consenso alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 28.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.9.2024 adiva il Tribunale di Gela per ottenere la Parte_1 parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 361/2024, resa dal Tribunale di Gela il 17.6.2024 nell'ambito del procedimento n.
13/2024 R.G., con particolare riguardo alle condizioni di esercizio del diritto di visita stabilite con l'accordo di divorzio raggiunto in corso del giudizio.
Esponeva che – benché nulla fosse disposto sul punto nella sentenza di divorzio – il resistente che vive a Sirmione, nell'esercitare il proprio diritto di visita, era solito accompagnare e prelevare i figli all'aeroporto di Catania e ciò in tacito accordo con la ricorrente.
Allegava, tuttavia, che il resistente aveva unilateralmente preteso che i figli fossero accompagnati e ripresi all'imbarcadero di Messina costringendoli, in forza di quanto disposto in sentenza, a estenuanti ore di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici con conseguente nocumento e disagi per i minori.
Chiedeva, pertanto – pur mantenendo fermi i tempi di frequentazione stabiliti in sentenza – di statuire che il padre potrà vedere e tenere i figli a Gela o in città vicine senza alcun obbligo di accompagnamento e prelievo da parte della madre.
In data 23.12.2024 si costituiva parte resistente, contestando la richiesta di modifica delle condizioni sul diritto di visita dei figli in ragione dell'insussistenza di un mutamente delle condizioni di fatto sussistenti al momento dell'accordo di divorzio sottoscritto.
All'udienza del 28.1.2025, il giudice – sentite personalmente le parti – formulava la seguente proposta di modifica delle condizioni di divorzio, limitatamente al diritto di visita:“il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, secondo accordi fra i genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: a) un fine settimana al mese (che in caso di disaccordo può essere stabilito nel terzo fine settimana del mese), dal giovedì dall'uscita di scuola alla domenica sera quando il padre riconsegnerà i figli alla madre entro le ore 22.30, disponendo che:
1. Per il periodo scolastico, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania – salvo
eccezionali e documentate esigenze che non rendano praticabile tale soluzione – e li prelevi presso il medesimo aeroporto al rientro, salvo diverso accordo dei genitori
2. Durante il periodo della sospensione estiva delle attività scolastiche, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania o altro luogo indicato dallo stesso e li prelevi presso il CP_1 medesimo aeroporto al rientro o in altro luogo indicato dal nell'ambito del territorio CP_1 siciliano, salvo diverso accordo dei genitori.”
Le parti manifestavano, infine, il proprio consenso e chiedevano definirsi la causa alle suindicate condizioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, il collegio ritiene che le suddette condizioni possono senz'altro trovare accoglimento
2 in quando non appaiono in contrasto con i principi dell'ordinamento e risultano rispondenti al superiore interesse della prole, poiché adeguate a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Infine, le spese di lite – considerata la natura del giudizio e la definizione concordata della causa – possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 361/2024 del 17.6.2024:
- DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Controparte_1 Per_1
, secondo accordi fra i genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti Controparte_2
modalità: un fine settimana al mese (che in caso di disaccordo può essere stabilito nel terzo fine settimana del mese), dal giovedì dall'uscita di scuola alla domenica sera quando il padre riconsegnerà i figli alla madre entro le ore 22.30, prevedendo che:
1. Per il periodo scolastico, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania – salvo eccezionali e documentate esigenze che non rendano praticabile tale soluzione – e li prelevi presso il medesimo aeroporto al rientro, salvo diverso accordo dei genitori;
2. Durante il periodo della sospensione estiva delle attività scolastiche, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania o altro luogo indicato dallo stesso e li prelevi presso il CP_1 medesimo aeroporto al rientro o in altro luogo indicato dal nell'ambito del territorio CP_1
siciliano, salvo diverso accordo dei genitori;
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti CIARROCCHI ANTONIETTA e
PASSAMONTI MONICA, rappresentanti e difensori
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti manifestano il consenso alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 28.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.9.2024 adiva il Tribunale di Gela per ottenere la Parte_1 parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 361/2024, resa dal Tribunale di Gela il 17.6.2024 nell'ambito del procedimento n.
13/2024 R.G., con particolare riguardo alle condizioni di esercizio del diritto di visita stabilite con l'accordo di divorzio raggiunto in corso del giudizio.
Esponeva che – benché nulla fosse disposto sul punto nella sentenza di divorzio – il resistente che vive a Sirmione, nell'esercitare il proprio diritto di visita, era solito accompagnare e prelevare i figli all'aeroporto di Catania e ciò in tacito accordo con la ricorrente.
Allegava, tuttavia, che il resistente aveva unilateralmente preteso che i figli fossero accompagnati e ripresi all'imbarcadero di Messina costringendoli, in forza di quanto disposto in sentenza, a estenuanti ore di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici con conseguente nocumento e disagi per i minori.
Chiedeva, pertanto – pur mantenendo fermi i tempi di frequentazione stabiliti in sentenza – di statuire che il padre potrà vedere e tenere i figli a Gela o in città vicine senza alcun obbligo di accompagnamento e prelievo da parte della madre.
In data 23.12.2024 si costituiva parte resistente, contestando la richiesta di modifica delle condizioni sul diritto di visita dei figli in ragione dell'insussistenza di un mutamente delle condizioni di fatto sussistenti al momento dell'accordo di divorzio sottoscritto.
All'udienza del 28.1.2025, il giudice – sentite personalmente le parti – formulava la seguente proposta di modifica delle condizioni di divorzio, limitatamente al diritto di visita:“il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, secondo accordi fra i genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: a) un fine settimana al mese (che in caso di disaccordo può essere stabilito nel terzo fine settimana del mese), dal giovedì dall'uscita di scuola alla domenica sera quando il padre riconsegnerà i figli alla madre entro le ore 22.30, disponendo che:
1. Per il periodo scolastico, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania – salvo
eccezionali e documentate esigenze che non rendano praticabile tale soluzione – e li prelevi presso il medesimo aeroporto al rientro, salvo diverso accordo dei genitori
2. Durante il periodo della sospensione estiva delle attività scolastiche, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania o altro luogo indicato dallo stesso e li prelevi presso il CP_1 medesimo aeroporto al rientro o in altro luogo indicato dal nell'ambito del territorio CP_1 siciliano, salvo diverso accordo dei genitori.”
Le parti manifestavano, infine, il proprio consenso e chiedevano definirsi la causa alle suindicate condizioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, il collegio ritiene che le suddette condizioni possono senz'altro trovare accoglimento
2 in quando non appaiono in contrasto con i principi dell'ordinamento e risultano rispondenti al superiore interesse della prole, poiché adeguate a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Infine, le spese di lite – considerata la natura del giudizio e la definizione concordata della causa – possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 361/2024 del 17.6.2024:
- DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Controparte_1 Per_1
, secondo accordi fra i genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti Controparte_2
modalità: un fine settimana al mese (che in caso di disaccordo può essere stabilito nel terzo fine settimana del mese), dal giovedì dall'uscita di scuola alla domenica sera quando il padre riconsegnerà i figli alla madre entro le ore 22.30, prevedendo che:
1. Per il periodo scolastico, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania – salvo eccezionali e documentate esigenze che non rendano praticabile tale soluzione – e li prelevi presso il medesimo aeroporto al rientro, salvo diverso accordo dei genitori;
2. Durante il periodo della sospensione estiva delle attività scolastiche, la madre accompagni i figli all'aeroporto di Catania o altro luogo indicato dallo stesso e li prelevi presso il CP_1 medesimo aeroporto al rientro o in altro luogo indicato dal nell'ambito del territorio CP_1
siciliano, salvo diverso accordo dei genitori;
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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