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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 1461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
T R A
(C.F. ) difeso e rappresentato dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Alberto Raimondi
ATTRICE
e
(C.F. ) e (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) rappresentati e difesi dell'Avv. FALDUZZI Giuseppe, C.F._3
CONVENUTI
PREMESSO CHE
Con atto di citazione del 31 ottobre 2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, della larghezza costante di metri quattro, in favore del fondo individuato nella particella n. 161 del Foglio 46, sita alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia, di proprietà del Sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente alla C.da Parte_1
AV snc, CF: , a carico del fondo particella n. 11 del Foglio 46, sita C.F._1 alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia di proprietà dei Sig.ri ri
[...]
nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in [...]C.F._2
Nicosia alla Via Miracoli n. 46 e nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) e residente in [...] al fine di consentire C.F._3
1 l'accesso alla particella n. 161 dalla strada Vicinale AV, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonchè
l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc, tutto ciò facendo riferimento al percorso indicato nella consulenza – perizia di parte a firma del geom. o al diverso percorso indicato dal CTU nominato. ” Controparte_2
L'attore ha dedotto:
- di essere proprietario del fondo sito in C.da “AV Sottana” censito al Catasto Terreni del
Comune di Nicosia al foglio n. 46, particella n. 161 mq 7.570 come atto di compravendita del
29.03.2011 rogato dal Notaio di Nicosia repertorio 34081 raccolta 16820; Persona_1
- che il fondo de quo confina con i fondi di proprietà di e Controparte_1 Parte_2
(particella n. 11), con fondo di proprietà di (particella n.12), con fondo
[...] Persona_2
di proprietà di e , (particella n. 162) nonché con il torrente Persona_3 Per_4 denominato “fosso AV”;
- che in precedenza ha avuto accesso al suo fondo attraverso un percorso che dalla via pubblica si svolgeva sulla particella n. 162 e lungo il confine fra quest'ultima e le particelle nn. 12 e 11;
- che con la sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Enna, passata in giudicato, gli è stato negato il passaggio lungo il predetto percorso;
- che il fondo risulta intercluso non avendo l'accesso sulla via pubblica e non potendola neppure procurarsela senza un eccessivo dispendio o disagio;
- che ha conferito incarico ad un CTP per descrivere il fondo intercluso ed individuare la via di accesso al fine di costituire una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. e che a tal fine è stato individuato il percorso che si svolge lungo la limitrofa particella n. 11 di proprietà di
[...]
e Controparte_1 Parte_2
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato le richieste di parte attrice per i seguenti motivi:
- hanno rivelato che per accertare la assoluta interclusione si deve avere riguardo al fondo agricolo nella sua interezza, per tale ragione hanno asserito che il fondo di parte attrice non è intercluso. Esso ha accesso, anche con i mezzi agricoli, alla via pubblica tramite un tracciato stradale, costituito dal proprietario originario per destinazione del padre di famiglia, che attraversa i mappali del foglio 46 ai nn. 329, 328 330 48 e 47 (quest'ultimi due di proprietà dei genitori dell'attore ed in un suo possesso). Precisando che detto tracciato, che unisce il fondo oggetto del presente giudizio alla via pubblica “Strada AV Sottana”, è utilizzato da parte
2 attrice almeno dal 2010 per come provato dalle allegazioni (screenshot, mappali, foto google earth, ctp), e che lo stesso è idoneo e sufficiente a soddisfare i bisogni del fondo non essendo quindi necessaria una costituzione di servitù;
- hanno evidenziato che la costituzione della servitù coattiva può avvenire solo in presenza di comprovate esigenze dell'agricoltura e che parte attrice non ha indicato la natura del proprio fondo;
- hanno rilevato che l'attore non ha mai utilizzato la “Strada Vicinale AV”, ciò è confermato dalla nella sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Enna nella quale viene negato il passaggio. Ciò prova la circostanza che si sia servito del tragitto che Parte_1
attraversa i mappali del foglio 46 ai nn. 329, 328 330 48 e 47 e che portano allo sbocco sulla via pubblica denominata “Strada AV Sottana”;
- hanno osservato che il fondamento della domanda ex art 1051 c.c. consiste nell'esigenza di soddisfare una necessità e non utilità, che parte attrice ha incoato detta azione solo per soddisfare un proprio giovamento atteso che il fondo ha accesso alla via pubblica. Ciò è provato anche dalla circostanza che il fondo è coltivato, in quanto è stato concesso in affitto per uso agrario alla alle cui dipendenze svolge la sua attività lavorativa. Il fondo gode dei Pt_3
contributi di (come si evince dalla visura catastale), inoltre l'attore ha delle agevolazioni CP_3 per l'uso della benzina agricola, ed a tal fine, ex art 210 c.p.c., chiedono l'ordine di produzione, ai vari organismi, della documentazione attestante dette facilitazioni;
- hanno precisato che l'eventuale servitù coattiva comporterebbe la necessità di opere di contenimento del terreno servente e ciò gli arrecherebbe un danno economico notevole;
- in via subordinata hanno chiesto nell'ipotesi della costituzione della servitù ex art. 1051 c.c. che il passaggio: - si svolga lungo o il tracciato che si diparte dalla strada vicinale “Prima
AV”, costeggi il confine con la particella 12 (secondo i canoni della maggior brevità dell'accesso e il minor aggravio per il fondo servente), - i costi per la sua costituzione e per la manutenzione gravino sul proprietario del fondo dominante, - lo stesso sia utilizzato esclusivamente per uso agricolo, ed infine che sia riconosciuta la giusta indennità ex art. 1053
c.c..
e hanno concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1 Parte_2 adito …, in via gradata, così giudicare: NEL MERITO - rigettare la domanda proposta sig.
(cod. fisc. ), essendo al stessa infondata in fatto ed in Parte_1 C.F._1
diritto; in via estremamente subordinata, qualora il Tribunale dovesse accertare la
3 interclusione assoluta, dichiarare che la servitù si svolga solo per uso agricolo, lungo un tracciato, costituito in forza dei criteri di cui all'art. 1052, 2° comma, c.c. (maggiore brevità dell'accesso e il minor aggravio per il fondo servente), che si diparte dalla strada vicinale
“Prima AV”, costeggi il confine con la particella 12 e sia utilizzata esclusivamente per uso agricolo, riconoscendo la giusta indennità ex art. 1053 c.c. e con spese di costituzione e manutenzione a carico del fondo dominante.”
All'udienza cartolare del 16.03.2021, venivano concessi i termini 183 6 co. c.p.c.
Con le memorie 183 6co c.p.c. l'attore:
- ha precisato di essere bracciante agricolo e che la sua domanda è stata proposta al fine di ottenere un titolo che abbia valenza legale, in modo da avere il pieno, certo, libero e razionale accesso sul suo fondo agricolo (oggi intercluso) e di poterlo utilizzarlo, al fine di ottenere il rendimento derivante dalla sua naturale vocazione;
- ha dichiarato che non gode di alcun passaggio né di fatto né di diritto dai fondi di cui ai mappali nn. 329, 328, 330, 48 e 47, che sono di proprietà di soggetti estranei a questo giudizio;
- ha evidenziato che è onere di parte convenuta provare l'esistenza di altra servitù, e che la stessa certamente non può essere documentata con degli screenshot, dei mappali o delle foto estrapolate da “google earth”;
- ha rilevato, inoltre, che il percorso delineato da parte avversa cesserebbe una volta giunto alla particella n. 47, in quanto fra quest'ultima e il suo fondo (part. n. 161) vi è il torrente AV;
- ha precisa di non essere proprietario e di non avere la disponibilità della particella n. 47;
- ha inoltre rappresentato che in ogni caso il menzionato percorso sarebbe molto più lungo, attraverserebbe diverse proprietà e sarebbe eccessivamente gravoso il transito in ragione della presenza del torrente AV dato che questo è ricco di una fitta vegetazione, che di inverno si ingrossa e che ogni eventuale lavoro sullo stesso, al fine di realizzare il passaggio, comporterebbe l'interruzione del naturale scorrimento delle acque, per cui sarebbero necessarie diverse autorizzazioni amministrative ex art 93 Rd.
523/1904;
- ha rilevato, ancora, che fra le particelle nn. 47 e la 161 vi è un'eccessiva pendenza che supera il 30%.
4 - ha sottolineato che la sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Enna ha messo in evidenza l'infondatezza della tesi avversa secondo cui avrebbe avuto accesso sul suo fondo dalla
“Strada AV Sottana” attraverso i predetti mappali. Invero, in detta sentenza,
l'attore in precedenza, e precisamente fino all'annata agraria 2014/2015, per atto di tolleranza e cortesia, ha avuto accesso al suo fondo dalla “Strada Vicinale AV”
(lato nord) attraverso le particelle 162 e 14 (di proprietà di soggetti estranei a questo giudizio), passaggio che gli è stato negato.
- ha asserito che in assenza di passaggio non ha più potuto coltivare il terreno e quindi per ricavarne un utile, se pur minimo, lo ha concesso in locazione alla (sua Pt_3
madre) la quale, considerate le condizioni di interclusione del fondo e l'impossibilità di coltivarlo, ha aderito, ottenendo un contributo, alla politica comunitaria della “Set- aside” che consiste nel lasciare a riposo per periodo più o meno lungo il terreno (che viene lasciato come “prato- pascolo non avvicendato”). Ha comunque precisato che detta circostanza non incide sull'interclusione del fondo - che è e resta tale - ovvero intercluso, e che è diritto del proprietario, persona diversa dell'affittuario, riprendere in proprio una vera e propria coltivazione del fondo, sfruttando la sua vera vocazione agricola con la conseguenza che ciò garantirebbe un utilizzo razionale dello stesso e un rendimento, attesa anche la circostanza che il periodo di riposo è cessato.
Con le memorie 183 6co c.p.c. i convenuti:
- hanno rappresentato di prendere atto della confessione di parte attrice in ordine alla redditività del terreno che è stato concesso in affitto a sua madre (fino all'anno 2031), la quale per scelta aziendale ha deciso di lasciare a riposo il terreno con la c.d. “set- aside” ricevendo i contributi economici da . Il terreno, quindi, non può essere CP_3
coltivato nemmeno dal proprietario, odierno attore, salvo violazione della normativa comunitaria. Precisa che il bando P.S.R. 2014/2020 ha previsto una pausa della produzione dei terreni per 20 anni per cui la richiesta servitù di passaggio è inammissibile atteso che lo stesso deve restare incolto e non necessita di alcun passaggio;
- hanno asserito che parte attrice non ha nessun titolo giuridico per richiedere la costituzione della servitù, in quanto la titolarità del terreno è in capo alla conduttrice sino al 2031.
5 - hanno rilevato che nell'atto di compravendita all'art. 3 si legge che la particella n. 161
è dotata di servitù di passaggio a carico della particella n.162 (Fg. 46) passaggio negato con la sentenza 24/2019 perché non lo ha esercitato, ciò prova che parte attrice non ha mai avuto accesso nel suo fondo dal percorso che raggiunge “Strada Vicinale AV;
- ha ribadito che parte attrice ha accesso al suo fondo da un altro percorso, ovvero attraverso i terreni della madre, ciò è verificabile guardando il c.d. tagliafuoco che è stato eseguito con mezzi agricoli, le illustrazioni di Google Earth ove si vede il libero accesso in corrispondenza del torrente, che non è di ostacolo al transito né pedonale né con mezzi agricoli e che le pendenze ivi presenti non sono di ostacolo all'accesso di quest'ultimi.
Il Giudice ha ammesso la richiesta di una consulenza tecnica e si è riservando di adottare i provvedimenti conseguenti in altra udienza.
Nelle more, il CTU ha chiesto una proroga, il fascicolo è stato assegnato al GOP che lo ha rimesso al Giudice togato il quale ha concesso la proroga al consulente.
Il CTU ha depositato la propria consulenza, parte convenuta ha chiesto il rinnovo la perizia.
Il Giudice ha ritenuto che non vi fossero motivi per disporre il rinnovo della consulenza né di compiere ulteriori indagini, mandando la causa in decisione e concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche che sono state regolarmente depositate dalle parti ove hanno insistito nelle proprie richieste ed istanze istruttorie.
Il giudizio è stato rimesso a ruolo nel giugno del 2024 ed assegnato a questo giudicante il quale all'udienza del 15.01.2025 lo ha trattenuto nuovamente in decisione senza concessione di ulteriori termini per comparse, ormai già decorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di parte attrice di costituzione di servitù ex art 1051 c.c. in favore del proprio fondo deve essere accolta per i seguenti motivi.
L'interclusione assoluta o relativa di cui all'art 1051 c.c. attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell'ipotesi dell'art. 1052 c.c. può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
6 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza l'art. 1051 c.c. riguarda “la costituzione della servitù di passaggio coattivo, fondata su uno stato obiettivo di necessità di accedere a un fondo che sia o assolutamente intercluso, perché circondato da fondi di altrui proprietà e perciò privo di accessi su una via pubblica, o relativamente intercluso, in quanto
l'accesso su una confinante via pubblica potrebbe essere attuato solo con eccessivo dispendio
o disagio. L'ipotesi regolata invece dall'art. 1052 c.c. non contempla una vera e propria condizione di necessità del passaggio coattivo, cui corrisponde il diritto del proprietario del fondo intercluso ad ottenere un accesso alla via pubblica, ma considera soltanto la maggiore utilità per il fondo non intercluso, a cui vantaggio dovrebbe costituirsi la servitù di passaggio, che si risolverebbe nel soddisfacimento di un bisogno del fondo con un maggior incremento della produzione agricola nell'interesse generale della produzione. In tale ultima ipotesi è necessario accertare la relativa necessità del passaggio che risulti dallo stato attuale dei fondi in quanto l'accesso esistente sia inidoneo o insufficiente, e che la costituzione del nuovo passaggio risponda ad un interesse generale, da valutare non solo in relazione al vantaggio del preteso fondo dominante, ma anche all'eventuale danno del fondo servente.” (C.Cass. sez. 2, sentenza n. 2270 del 05/07/1968 C.Cass. -Sez. 2, Sentenza n. 6184 del 27/06/1994 –
C.Cass Sent. n. 14788 del 14/06/2017)
Ai sensi dell'art 1051 c.c. la situazione di fatto che fa sorgere l'obbligo giuridico di concedere il passo è l'esistenza di un fondo intercluso.
È quindi, essenziale che l'interclusione, come stato di fatto, esista, mentre la specifica utilità del passaggio è rilevante quando il titolare della servitù ne chieda l'ampliamento o quando si è in presenza di fondo non intercluso e l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo né può essere ampliato, allora in tal caso la servitù può essere concessa solo se la domanda risponde all'interesse dell'agricoltura e del commercio.
Pertanto, l'utilità del passaggio non è un particolare presupposto per la concessione della servitù in caso di fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica
(art. 1051 co.1), poiché l'interesse al passaggio per raggiungere la via pubblica nasce dal fatto stesso dell'interclusione.
Nel caso di specie risulta accertato dal CTU, che ha avuto accesso sui luoghi di causa per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio ed ha esaminato gli atti del giudizio, che il fondo di parte attrice è intercluso, non avendo accesso alla via pubblica senza la necessità di attraversare i fondi di proprietà altrui. Infatti, come si evince dai mappali il fondo dell'attore è
7 circondato a nord, ovest ed est da altri terreni, che non gli appartengono, mentre a sud confina con fosso AV (Cfr. pag. 7 CTU).
Cft. CTU pag 7 – 18
Cfr. CTU pag. 8, 19
8 La tesi di parte convenuta secondo cui l'attore ha accesso al suo fondo lungo i mappali 329,
328, 330, 48 e 47, (passaggio realizzato dall'originario proprietario per destinazione del padre di famiglia) non trova fondamento, in quanto le prove in ostensione (mappali, illustrazioni google earth, ctp) non assurgono a prova legale, necessaria, nel caso di specie, trattandosi di diritti reali. Infatti, ai fini dell'accertamento del godimento di un diritto reale, i documenti catastali hanno valore solo indiziario, ad essi può essere attribuito peso probatorio se confermati dai dati presenti presso la Conservatoria dei RR.II..
Invero, per giurisprudenza costante “incombe sul proprietario del fondo servente dimostrare
l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via” (Corte di Appello, Messina sent.
820/2023) ed ancora “mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e
a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea”. (C.Cass. sent. n. 11592 del 22/06/2004)
In ogni caso nell'ipotesi in cui parte attrice avesse utilizzato detto percorso, questo non esclude l'interclusione del suo fondo, atteso che la stessa non viene meno per il fatto che il fondo ha sulla via pubblica un accesso provvisorio ed incerto, ad esempio dovuto alla mera tolleranza del proprietario di un fondo vicino. Infatti, manca in tal caso, ogni sicurezza e cioè la certezza di avere un passaggio che sia riconosciuto legalmente.
Né può avere valenza la tesi di parte convenuta secondo la quale il fondo di Parte_1
non è intercluso avendo lui la disponibilità dei terreni limitrofi che sono di proprietà di alcuni suoi parenti, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata “ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio” (C.Cass 7318/2018) ed ancora “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la
9 costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.” (C.Cass.
Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021).
Si rappresenta che la circostanza che il fondo de quo sia oggetto di affitto non può di certo privare il proprietario del fondo della disponibilità giuridica dello stesso, invero eventuali e contingenti vicende giuridiche di natura personali non possono in alcun modo interferire con il diritto (di natura reale) dell'attore di ottenere una via d'accesso alla pubblica strada per la migliore utilizzazione del fondo di sua proprietà.
Ed ancora, non è rilevante ai fini della decisione che il fondo agricolo, dato in locazione alla
[...] sia posto attualmente in regime definito “set-aside” in quanto, il concetto di Pt_3
“coltivazione” o di “conveniente uso” del fondo di cui all'art 1051 c.c. non può essere limitato alla particolare situazione in atto sul fondo medesimo dovendo invece essere inteso come concetto generale, ossia come esigenza riferibile al fondo e in quanto tale meritevole di tutela.
Infatti, secondo gli Ermellini “Il "conveniente uso" del fondo, in relazione al quale l'art. 1051, primo comma, cod. civ. consente la Costituzione della servitù coattiva di passaggio, va sì inteso come esigenza concreta ed attuale del fondo intercluso, ma comprende qualunque forma di utilizzazione razionale di questo, in rapporto, cioè, non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione.” ( C.Cass sent. n.4349 del 24/06/1983)
Appurata, per le superiori motivazioni, la circostanza obiettiva che il terreno de quo è circondato da altri fondi senza uscita sulla pubblica via, né gode, iure servitutis, di un passaggio che consenta tale comunicazione, risulta necessario individuare le modalità di esercizio della servitù, ovvero l'indicazione del luogo ove debba, in concreto, costituirsi la servitù di passaggio.
Come è noto ai sensi dell'art. 1051 c.c. la costituenda servitus viae deve rispondere ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, avendo riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati, e del minor aggravio per il fondo servente, sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo dell'indennità da corrispondere e dei costi da sopportare per realizzare il passaggio, criteri questi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del “minor mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da
10 un lato, in modo che risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità del fondo dominante, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile.
Il Giudice di legittimità infatti statuisce che: “Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto
- insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. “(C. Cass. ord. 29579/2021, C.Cass.
21255/2009, 10327/1998, 8105/1997)
A tal fine, il CTU, sulla base dei mappali, degli accertamenti dallo stesso effettuati e sulla base delle deduzioni delle parti, ha esaminato due percorsi:
- il primo denominato “Percorso A” che partendo dalla via pubblica denominata “Strada
Vicinale AV” prosegue costeggiando la particella n. 11 (di proprietà di parte convenuta) lungo il confine con la particella 12, per circa 75 metri, fino a raggiungere la particella 161 di proprietà dell'attore;
- il secondo denominato “Percorso B” che partendo dalla via pubblica denominata
“Strada AV Sottana” prosegue costeggiando le particelle 329, 330, 328, 48,168, e la 47, (fondi appartenenti a diversi proprietari non coinvolti nel presente procedimento), per circa 215 metri, attraversa il “Fosso AV” fino a raggiungere la particella 161 di proprietà dell'attore.
11 Cfr CTU pag 9, 20, 23
12 Cfr CTU pag 28
Dalla disamina di detti rilievi il CTU ha concluso che il “Percorso A”, il quale ricade sulla particella di parte convenuta, risponde al criterio del “minino mezzo” sopra indicato.
Infatti, il CTU dichiara: “… il percorso A rimane è migliore del percorso B per i seguenti motivi: 1) minor lunghezza (75 m contro i 215 m); 2) minore proprietà attraversate (1 contro
6 + una particella del Demanio dello Stato ramo strade); 3) impatto geologico-ambientale minimo (non viene attraversata nessuna incisione fluviale); da considerare, infatti, che le incisioni fluviali presenti nell'ambito territoriale d'interesse, sono in gran parte censite dal
PAI (piano per l'assetto idrogeologico della Sicilia), con livello di pericolosità P2 (media) per fenomeni legati all'erosione accelerata. A tal proposito si segnala il dissesto censito nella carta del PAI con codifica 094-4NI-371 (ambito del bacino idrografico del Fiume Simeto 094) – vedi immagine seguente e vincolo idrogeologico;
4) occorre parere preventivo all'autorità demaniale ed al Genio Civile (Enti che dovrebbero assentire preventivamente i lavori di realizzazione dell'attraversamento dell'incisione); 5) minore impatto sul territorio e minor costo;
si pensi, nel caso del percorso B, al costo relativo alla realizzazione del ponticello/viadotto di attraversamento (dovrebbe essere opportunamente fondato alle spalle e realizzato in modo tale da garantire il naturale deflusso delle acque)… Nella tavola allegata è stato predisposto apposito schizzo planimetrico indicante il tracciato da seguire per la costituzione della predetta servitù.” … “Per il percorso individuato (ovvero quello denominato
“Percorso A”) le opere necessarie per rendere fruibile il passaggio coattivo si limitano ad un intervento con pala livellatrice gommata, con operatore, lungo la tratta che costeggia la particella 11. Il costo è quantificabile in euro 656,00, oltre IVA ed oneri previsti per legge, pari
a otto ore di lavoro, con operatore. Il costo è stato desunto dalla voce noli a caldo, del prezzario
Regione Sicilia 2022. … Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'eventuale indennità dovuta al proprietario del fondo servente per la tratta in questione estesa ml. 75 per una larghezza di ml. 3,00 circa, pari a 225 mq. circa, la cui prevalente vocazione colturale è la coltivazione di colture estensive, verosimilmente a grano. L'indennizzo è stato quantificato tenendo conto “del valore secondo la stima dei terreni da occupare ed alla determinazione del sacrificio che i proprietari dei fondi serventi subiscono all'atto della costituzione della servitù”…. “L'indennità da corrispondere ai vari proprietari è stata determinata in euro
1.394,00. Importo determinato secondo i criteri sanciti dall'art. 1038 del codice civile.”
13 Le argomentazioni del CTU risultano corrette appaiono ben motivate ed esaustive rispetto al mandato conferito e sono condivise da questo giudicante.
Al contrario, il “Percorso B” (proposto dai convenuti) è oggettivamente più lungo, ricade su diverse proprietà e sul “Fosso AV” il cui passaggio sarebbe certamente più gravoso, attesa la fitta vegetazione ivi presente e le notevoli dimensioni dello stesso “superiori all'altezza media di un uomo”.
Fosso AV pag. 27 CTU
Il “Fosso Parvola” rappresenta un ostacolo naturale che separa materialmente il fondo identificato con la particella n. 161 e quello n. 47, quindi il “Percorso B” anche per tale ragione non può rappresentare una valida ipotesi di passaggio, ed inoltre come già detto non rispecchia i presupposti sanciti dal citato principio del “minino mezzo”; per dette argomentazioni non risulta rilevante alcun accertamento di natura geologica come richiesta da parte convenuta.
Si rappresenta infine, che l'ulteriore attività istruttoria richiesta risulta irrilevante viste le risultanze della CTU.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti per la costituzione in favore del fondo dell'attore, della chiesta servitù coattiva sul fondo dei convenuti, secondo il percorso individuato nella CTU
e denominato “A” per l'ampiezza ivi indicata (cfr pag. 9,20, 23 e 11.della relazione e planimetrie di cui agli allegati “D” e F”).
Le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono condivisibili anche in relazione alle modalità di determinazione dell'indennità ex art 1053 c.c., in quanto rispettose della disposizione appena citata. Va pertanto ritenuta congrua la determinazione dell'indennità operata dal CTU pari ad €
1.394,00 sulla base dei calcoli dallo stesso effettuati (cfr.11,12 e 13)
14 Tutti i lavori necessari per la costituzione della servitù di passaggio dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'attore, nel più breve tempo possibile e nel rispetto della proprietà del vicino.
Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate sulla base dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della causa, e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022 nell'importo complessivo di € 1.278,00 di cui € 213,00 fase studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 istruttoria, € 426,00 decisionale.
Le spese di CTU, come liquidate in favore del nominato Ing. con separato contestuale Per_5
provvedimento, devono parimenti essere poste a carico di parte soccombente
P.Q.M
Il Giudice accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto costituisce la servitù coattiva di passaggio della larghezza di tre metri a favore del fondo, individuato nella particella n. 161 del Foglio n. 46, sito alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia, di proprietà di (C.F. ) a carico del fondo, individuato Parte_1 C.F._1
nella particella n. 11 del Foglio n. 46, sita alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia, di proprietà di (CF: ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ) al fine di consentire l'accesso alla particella n. 161 dalla
[...] C.F._3
strada Vicinale AV;
disponendo che il passaggio avvenga lungo il percorso che parte da detta pubblica via e prosegue sulla particella n. 11 lungo (Foglio n. 46) il confine della particella n. 12 (Foglio n. 46) fino a raggiungere la particella n. 161 (Foglio n. 46), così come raffigurato nel “percorso A” delineato nei mappali allegati “D” ed “E” contenuti nella relazione tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. secondo il tracciato ivi indicato. Per_5
Determina nella somma di euro 1.394,00 l'indennità dovuta dall'attore ex art 1053 c.c. da suddividere fra i proprietari del fondo servente in base alle rispettive quote di proprietà.
Condanna i convenuti, in solido fra loro, al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) CPA ed IVA come per legge, somme da distrarsi a favore dell'erario essendo la parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
Enna 16.2.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 1461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
T R A
(C.F. ) difeso e rappresentato dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Alberto Raimondi
ATTRICE
e
(C.F. ) e (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) rappresentati e difesi dell'Avv. FALDUZZI Giuseppe, C.F._3
CONVENUTI
PREMESSO CHE
Con atto di citazione del 31 ottobre 2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, della larghezza costante di metri quattro, in favore del fondo individuato nella particella n. 161 del Foglio 46, sita alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia, di proprietà del Sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente alla C.da Parte_1
AV snc, CF: , a carico del fondo particella n. 11 del Foglio 46, sita C.F._1 alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia di proprietà dei Sig.ri ri
[...]
nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in [...]C.F._2
Nicosia alla Via Miracoli n. 46 e nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) e residente in [...] al fine di consentire C.F._3
1 l'accesso alla particella n. 161 dalla strada Vicinale AV, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonchè
l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc, tutto ciò facendo riferimento al percorso indicato nella consulenza – perizia di parte a firma del geom. o al diverso percorso indicato dal CTU nominato. ” Controparte_2
L'attore ha dedotto:
- di essere proprietario del fondo sito in C.da “AV Sottana” censito al Catasto Terreni del
Comune di Nicosia al foglio n. 46, particella n. 161 mq 7.570 come atto di compravendita del
29.03.2011 rogato dal Notaio di Nicosia repertorio 34081 raccolta 16820; Persona_1
- che il fondo de quo confina con i fondi di proprietà di e Controparte_1 Parte_2
(particella n. 11), con fondo di proprietà di (particella n.12), con fondo
[...] Persona_2
di proprietà di e , (particella n. 162) nonché con il torrente Persona_3 Per_4 denominato “fosso AV”;
- che in precedenza ha avuto accesso al suo fondo attraverso un percorso che dalla via pubblica si svolgeva sulla particella n. 162 e lungo il confine fra quest'ultima e le particelle nn. 12 e 11;
- che con la sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Enna, passata in giudicato, gli è stato negato il passaggio lungo il predetto percorso;
- che il fondo risulta intercluso non avendo l'accesso sulla via pubblica e non potendola neppure procurarsela senza un eccessivo dispendio o disagio;
- che ha conferito incarico ad un CTP per descrivere il fondo intercluso ed individuare la via di accesso al fine di costituire una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. e che a tal fine è stato individuato il percorso che si svolge lungo la limitrofa particella n. 11 di proprietà di
[...]
e Controparte_1 Parte_2
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato le richieste di parte attrice per i seguenti motivi:
- hanno rivelato che per accertare la assoluta interclusione si deve avere riguardo al fondo agricolo nella sua interezza, per tale ragione hanno asserito che il fondo di parte attrice non è intercluso. Esso ha accesso, anche con i mezzi agricoli, alla via pubblica tramite un tracciato stradale, costituito dal proprietario originario per destinazione del padre di famiglia, che attraversa i mappali del foglio 46 ai nn. 329, 328 330 48 e 47 (quest'ultimi due di proprietà dei genitori dell'attore ed in un suo possesso). Precisando che detto tracciato, che unisce il fondo oggetto del presente giudizio alla via pubblica “Strada AV Sottana”, è utilizzato da parte
2 attrice almeno dal 2010 per come provato dalle allegazioni (screenshot, mappali, foto google earth, ctp), e che lo stesso è idoneo e sufficiente a soddisfare i bisogni del fondo non essendo quindi necessaria una costituzione di servitù;
- hanno evidenziato che la costituzione della servitù coattiva può avvenire solo in presenza di comprovate esigenze dell'agricoltura e che parte attrice non ha indicato la natura del proprio fondo;
- hanno rilevato che l'attore non ha mai utilizzato la “Strada Vicinale AV”, ciò è confermato dalla nella sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Enna nella quale viene negato il passaggio. Ciò prova la circostanza che si sia servito del tragitto che Parte_1
attraversa i mappali del foglio 46 ai nn. 329, 328 330 48 e 47 e che portano allo sbocco sulla via pubblica denominata “Strada AV Sottana”;
- hanno osservato che il fondamento della domanda ex art 1051 c.c. consiste nell'esigenza di soddisfare una necessità e non utilità, che parte attrice ha incoato detta azione solo per soddisfare un proprio giovamento atteso che il fondo ha accesso alla via pubblica. Ciò è provato anche dalla circostanza che il fondo è coltivato, in quanto è stato concesso in affitto per uso agrario alla alle cui dipendenze svolge la sua attività lavorativa. Il fondo gode dei Pt_3
contributi di (come si evince dalla visura catastale), inoltre l'attore ha delle agevolazioni CP_3 per l'uso della benzina agricola, ed a tal fine, ex art 210 c.p.c., chiedono l'ordine di produzione, ai vari organismi, della documentazione attestante dette facilitazioni;
- hanno precisato che l'eventuale servitù coattiva comporterebbe la necessità di opere di contenimento del terreno servente e ciò gli arrecherebbe un danno economico notevole;
- in via subordinata hanno chiesto nell'ipotesi della costituzione della servitù ex art. 1051 c.c. che il passaggio: - si svolga lungo o il tracciato che si diparte dalla strada vicinale “Prima
AV”, costeggi il confine con la particella 12 (secondo i canoni della maggior brevità dell'accesso e il minor aggravio per il fondo servente), - i costi per la sua costituzione e per la manutenzione gravino sul proprietario del fondo dominante, - lo stesso sia utilizzato esclusivamente per uso agricolo, ed infine che sia riconosciuta la giusta indennità ex art. 1053
c.c..
e hanno concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1 Parte_2 adito …, in via gradata, così giudicare: NEL MERITO - rigettare la domanda proposta sig.
(cod. fisc. ), essendo al stessa infondata in fatto ed in Parte_1 C.F._1
diritto; in via estremamente subordinata, qualora il Tribunale dovesse accertare la
3 interclusione assoluta, dichiarare che la servitù si svolga solo per uso agricolo, lungo un tracciato, costituito in forza dei criteri di cui all'art. 1052, 2° comma, c.c. (maggiore brevità dell'accesso e il minor aggravio per il fondo servente), che si diparte dalla strada vicinale
“Prima AV”, costeggi il confine con la particella 12 e sia utilizzata esclusivamente per uso agricolo, riconoscendo la giusta indennità ex art. 1053 c.c. e con spese di costituzione e manutenzione a carico del fondo dominante.”
All'udienza cartolare del 16.03.2021, venivano concessi i termini 183 6 co. c.p.c.
Con le memorie 183 6co c.p.c. l'attore:
- ha precisato di essere bracciante agricolo e che la sua domanda è stata proposta al fine di ottenere un titolo che abbia valenza legale, in modo da avere il pieno, certo, libero e razionale accesso sul suo fondo agricolo (oggi intercluso) e di poterlo utilizzarlo, al fine di ottenere il rendimento derivante dalla sua naturale vocazione;
- ha dichiarato che non gode di alcun passaggio né di fatto né di diritto dai fondi di cui ai mappali nn. 329, 328, 330, 48 e 47, che sono di proprietà di soggetti estranei a questo giudizio;
- ha evidenziato che è onere di parte convenuta provare l'esistenza di altra servitù, e che la stessa certamente non può essere documentata con degli screenshot, dei mappali o delle foto estrapolate da “google earth”;
- ha rilevato, inoltre, che il percorso delineato da parte avversa cesserebbe una volta giunto alla particella n. 47, in quanto fra quest'ultima e il suo fondo (part. n. 161) vi è il torrente AV;
- ha precisa di non essere proprietario e di non avere la disponibilità della particella n. 47;
- ha inoltre rappresentato che in ogni caso il menzionato percorso sarebbe molto più lungo, attraverserebbe diverse proprietà e sarebbe eccessivamente gravoso il transito in ragione della presenza del torrente AV dato che questo è ricco di una fitta vegetazione, che di inverno si ingrossa e che ogni eventuale lavoro sullo stesso, al fine di realizzare il passaggio, comporterebbe l'interruzione del naturale scorrimento delle acque, per cui sarebbero necessarie diverse autorizzazioni amministrative ex art 93 Rd.
523/1904;
- ha rilevato, ancora, che fra le particelle nn. 47 e la 161 vi è un'eccessiva pendenza che supera il 30%.
4 - ha sottolineato che la sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Enna ha messo in evidenza l'infondatezza della tesi avversa secondo cui avrebbe avuto accesso sul suo fondo dalla
“Strada AV Sottana” attraverso i predetti mappali. Invero, in detta sentenza,
l'attore in precedenza, e precisamente fino all'annata agraria 2014/2015, per atto di tolleranza e cortesia, ha avuto accesso al suo fondo dalla “Strada Vicinale AV”
(lato nord) attraverso le particelle 162 e 14 (di proprietà di soggetti estranei a questo giudizio), passaggio che gli è stato negato.
- ha asserito che in assenza di passaggio non ha più potuto coltivare il terreno e quindi per ricavarne un utile, se pur minimo, lo ha concesso in locazione alla (sua Pt_3
madre) la quale, considerate le condizioni di interclusione del fondo e l'impossibilità di coltivarlo, ha aderito, ottenendo un contributo, alla politica comunitaria della “Set- aside” che consiste nel lasciare a riposo per periodo più o meno lungo il terreno (che viene lasciato come “prato- pascolo non avvicendato”). Ha comunque precisato che detta circostanza non incide sull'interclusione del fondo - che è e resta tale - ovvero intercluso, e che è diritto del proprietario, persona diversa dell'affittuario, riprendere in proprio una vera e propria coltivazione del fondo, sfruttando la sua vera vocazione agricola con la conseguenza che ciò garantirebbe un utilizzo razionale dello stesso e un rendimento, attesa anche la circostanza che il periodo di riposo è cessato.
Con le memorie 183 6co c.p.c. i convenuti:
- hanno rappresentato di prendere atto della confessione di parte attrice in ordine alla redditività del terreno che è stato concesso in affitto a sua madre (fino all'anno 2031), la quale per scelta aziendale ha deciso di lasciare a riposo il terreno con la c.d. “set- aside” ricevendo i contributi economici da . Il terreno, quindi, non può essere CP_3
coltivato nemmeno dal proprietario, odierno attore, salvo violazione della normativa comunitaria. Precisa che il bando P.S.R. 2014/2020 ha previsto una pausa della produzione dei terreni per 20 anni per cui la richiesta servitù di passaggio è inammissibile atteso che lo stesso deve restare incolto e non necessita di alcun passaggio;
- hanno asserito che parte attrice non ha nessun titolo giuridico per richiedere la costituzione della servitù, in quanto la titolarità del terreno è in capo alla conduttrice sino al 2031.
5 - hanno rilevato che nell'atto di compravendita all'art. 3 si legge che la particella n. 161
è dotata di servitù di passaggio a carico della particella n.162 (Fg. 46) passaggio negato con la sentenza 24/2019 perché non lo ha esercitato, ciò prova che parte attrice non ha mai avuto accesso nel suo fondo dal percorso che raggiunge “Strada Vicinale AV;
- ha ribadito che parte attrice ha accesso al suo fondo da un altro percorso, ovvero attraverso i terreni della madre, ciò è verificabile guardando il c.d. tagliafuoco che è stato eseguito con mezzi agricoli, le illustrazioni di Google Earth ove si vede il libero accesso in corrispondenza del torrente, che non è di ostacolo al transito né pedonale né con mezzi agricoli e che le pendenze ivi presenti non sono di ostacolo all'accesso di quest'ultimi.
Il Giudice ha ammesso la richiesta di una consulenza tecnica e si è riservando di adottare i provvedimenti conseguenti in altra udienza.
Nelle more, il CTU ha chiesto una proroga, il fascicolo è stato assegnato al GOP che lo ha rimesso al Giudice togato il quale ha concesso la proroga al consulente.
Il CTU ha depositato la propria consulenza, parte convenuta ha chiesto il rinnovo la perizia.
Il Giudice ha ritenuto che non vi fossero motivi per disporre il rinnovo della consulenza né di compiere ulteriori indagini, mandando la causa in decisione e concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche che sono state regolarmente depositate dalle parti ove hanno insistito nelle proprie richieste ed istanze istruttorie.
Il giudizio è stato rimesso a ruolo nel giugno del 2024 ed assegnato a questo giudicante il quale all'udienza del 15.01.2025 lo ha trattenuto nuovamente in decisione senza concessione di ulteriori termini per comparse, ormai già decorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di parte attrice di costituzione di servitù ex art 1051 c.c. in favore del proprio fondo deve essere accolta per i seguenti motivi.
L'interclusione assoluta o relativa di cui all'art 1051 c.c. attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell'ipotesi dell'art. 1052 c.c. può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
6 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza l'art. 1051 c.c. riguarda “la costituzione della servitù di passaggio coattivo, fondata su uno stato obiettivo di necessità di accedere a un fondo che sia o assolutamente intercluso, perché circondato da fondi di altrui proprietà e perciò privo di accessi su una via pubblica, o relativamente intercluso, in quanto
l'accesso su una confinante via pubblica potrebbe essere attuato solo con eccessivo dispendio
o disagio. L'ipotesi regolata invece dall'art. 1052 c.c. non contempla una vera e propria condizione di necessità del passaggio coattivo, cui corrisponde il diritto del proprietario del fondo intercluso ad ottenere un accesso alla via pubblica, ma considera soltanto la maggiore utilità per il fondo non intercluso, a cui vantaggio dovrebbe costituirsi la servitù di passaggio, che si risolverebbe nel soddisfacimento di un bisogno del fondo con un maggior incremento della produzione agricola nell'interesse generale della produzione. In tale ultima ipotesi è necessario accertare la relativa necessità del passaggio che risulti dallo stato attuale dei fondi in quanto l'accesso esistente sia inidoneo o insufficiente, e che la costituzione del nuovo passaggio risponda ad un interesse generale, da valutare non solo in relazione al vantaggio del preteso fondo dominante, ma anche all'eventuale danno del fondo servente.” (C.Cass. sez. 2, sentenza n. 2270 del 05/07/1968 C.Cass. -Sez. 2, Sentenza n. 6184 del 27/06/1994 –
C.Cass Sent. n. 14788 del 14/06/2017)
Ai sensi dell'art 1051 c.c. la situazione di fatto che fa sorgere l'obbligo giuridico di concedere il passo è l'esistenza di un fondo intercluso.
È quindi, essenziale che l'interclusione, come stato di fatto, esista, mentre la specifica utilità del passaggio è rilevante quando il titolare della servitù ne chieda l'ampliamento o quando si è in presenza di fondo non intercluso e l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo né può essere ampliato, allora in tal caso la servitù può essere concessa solo se la domanda risponde all'interesse dell'agricoltura e del commercio.
Pertanto, l'utilità del passaggio non è un particolare presupposto per la concessione della servitù in caso di fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica
(art. 1051 co.1), poiché l'interesse al passaggio per raggiungere la via pubblica nasce dal fatto stesso dell'interclusione.
Nel caso di specie risulta accertato dal CTU, che ha avuto accesso sui luoghi di causa per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio ed ha esaminato gli atti del giudizio, che il fondo di parte attrice è intercluso, non avendo accesso alla via pubblica senza la necessità di attraversare i fondi di proprietà altrui. Infatti, come si evince dai mappali il fondo dell'attore è
7 circondato a nord, ovest ed est da altri terreni, che non gli appartengono, mentre a sud confina con fosso AV (Cfr. pag. 7 CTU).
Cft. CTU pag 7 – 18
Cfr. CTU pag. 8, 19
8 La tesi di parte convenuta secondo cui l'attore ha accesso al suo fondo lungo i mappali 329,
328, 330, 48 e 47, (passaggio realizzato dall'originario proprietario per destinazione del padre di famiglia) non trova fondamento, in quanto le prove in ostensione (mappali, illustrazioni google earth, ctp) non assurgono a prova legale, necessaria, nel caso di specie, trattandosi di diritti reali. Infatti, ai fini dell'accertamento del godimento di un diritto reale, i documenti catastali hanno valore solo indiziario, ad essi può essere attribuito peso probatorio se confermati dai dati presenti presso la Conservatoria dei RR.II..
Invero, per giurisprudenza costante “incombe sul proprietario del fondo servente dimostrare
l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via” (Corte di Appello, Messina sent.
820/2023) ed ancora “mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e
a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea”. (C.Cass. sent. n. 11592 del 22/06/2004)
In ogni caso nell'ipotesi in cui parte attrice avesse utilizzato detto percorso, questo non esclude l'interclusione del suo fondo, atteso che la stessa non viene meno per il fatto che il fondo ha sulla via pubblica un accesso provvisorio ed incerto, ad esempio dovuto alla mera tolleranza del proprietario di un fondo vicino. Infatti, manca in tal caso, ogni sicurezza e cioè la certezza di avere un passaggio che sia riconosciuto legalmente.
Né può avere valenza la tesi di parte convenuta secondo la quale il fondo di Parte_1
non è intercluso avendo lui la disponibilità dei terreni limitrofi che sono di proprietà di alcuni suoi parenti, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata “ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio” (C.Cass 7318/2018) ed ancora “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la
9 costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.” (C.Cass.
Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021).
Si rappresenta che la circostanza che il fondo de quo sia oggetto di affitto non può di certo privare il proprietario del fondo della disponibilità giuridica dello stesso, invero eventuali e contingenti vicende giuridiche di natura personali non possono in alcun modo interferire con il diritto (di natura reale) dell'attore di ottenere una via d'accesso alla pubblica strada per la migliore utilizzazione del fondo di sua proprietà.
Ed ancora, non è rilevante ai fini della decisione che il fondo agricolo, dato in locazione alla
[...] sia posto attualmente in regime definito “set-aside” in quanto, il concetto di Pt_3
“coltivazione” o di “conveniente uso” del fondo di cui all'art 1051 c.c. non può essere limitato alla particolare situazione in atto sul fondo medesimo dovendo invece essere inteso come concetto generale, ossia come esigenza riferibile al fondo e in quanto tale meritevole di tutela.
Infatti, secondo gli Ermellini “Il "conveniente uso" del fondo, in relazione al quale l'art. 1051, primo comma, cod. civ. consente la Costituzione della servitù coattiva di passaggio, va sì inteso come esigenza concreta ed attuale del fondo intercluso, ma comprende qualunque forma di utilizzazione razionale di questo, in rapporto, cioè, non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione.” ( C.Cass sent. n.4349 del 24/06/1983)
Appurata, per le superiori motivazioni, la circostanza obiettiva che il terreno de quo è circondato da altri fondi senza uscita sulla pubblica via, né gode, iure servitutis, di un passaggio che consenta tale comunicazione, risulta necessario individuare le modalità di esercizio della servitù, ovvero l'indicazione del luogo ove debba, in concreto, costituirsi la servitù di passaggio.
Come è noto ai sensi dell'art. 1051 c.c. la costituenda servitus viae deve rispondere ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, avendo riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati, e del minor aggravio per il fondo servente, sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo dell'indennità da corrispondere e dei costi da sopportare per realizzare il passaggio, criteri questi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del “minor mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da
10 un lato, in modo che risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità del fondo dominante, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile.
Il Giudice di legittimità infatti statuisce che: “Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto
- insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. “(C. Cass. ord. 29579/2021, C.Cass.
21255/2009, 10327/1998, 8105/1997)
A tal fine, il CTU, sulla base dei mappali, degli accertamenti dallo stesso effettuati e sulla base delle deduzioni delle parti, ha esaminato due percorsi:
- il primo denominato “Percorso A” che partendo dalla via pubblica denominata “Strada
Vicinale AV” prosegue costeggiando la particella n. 11 (di proprietà di parte convenuta) lungo il confine con la particella 12, per circa 75 metri, fino a raggiungere la particella 161 di proprietà dell'attore;
- il secondo denominato “Percorso B” che partendo dalla via pubblica denominata
“Strada AV Sottana” prosegue costeggiando le particelle 329, 330, 328, 48,168, e la 47, (fondi appartenenti a diversi proprietari non coinvolti nel presente procedimento), per circa 215 metri, attraversa il “Fosso AV” fino a raggiungere la particella 161 di proprietà dell'attore.
11 Cfr CTU pag 9, 20, 23
12 Cfr CTU pag 28
Dalla disamina di detti rilievi il CTU ha concluso che il “Percorso A”, il quale ricade sulla particella di parte convenuta, risponde al criterio del “minino mezzo” sopra indicato.
Infatti, il CTU dichiara: “… il percorso A rimane è migliore del percorso B per i seguenti motivi: 1) minor lunghezza (75 m contro i 215 m); 2) minore proprietà attraversate (1 contro
6 + una particella del Demanio dello Stato ramo strade); 3) impatto geologico-ambientale minimo (non viene attraversata nessuna incisione fluviale); da considerare, infatti, che le incisioni fluviali presenti nell'ambito territoriale d'interesse, sono in gran parte censite dal
PAI (piano per l'assetto idrogeologico della Sicilia), con livello di pericolosità P2 (media) per fenomeni legati all'erosione accelerata. A tal proposito si segnala il dissesto censito nella carta del PAI con codifica 094-4NI-371 (ambito del bacino idrografico del Fiume Simeto 094) – vedi immagine seguente e vincolo idrogeologico;
4) occorre parere preventivo all'autorità demaniale ed al Genio Civile (Enti che dovrebbero assentire preventivamente i lavori di realizzazione dell'attraversamento dell'incisione); 5) minore impatto sul territorio e minor costo;
si pensi, nel caso del percorso B, al costo relativo alla realizzazione del ponticello/viadotto di attraversamento (dovrebbe essere opportunamente fondato alle spalle e realizzato in modo tale da garantire il naturale deflusso delle acque)… Nella tavola allegata è stato predisposto apposito schizzo planimetrico indicante il tracciato da seguire per la costituzione della predetta servitù.” … “Per il percorso individuato (ovvero quello denominato
“Percorso A”) le opere necessarie per rendere fruibile il passaggio coattivo si limitano ad un intervento con pala livellatrice gommata, con operatore, lungo la tratta che costeggia la particella 11. Il costo è quantificabile in euro 656,00, oltre IVA ed oneri previsti per legge, pari
a otto ore di lavoro, con operatore. Il costo è stato desunto dalla voce noli a caldo, del prezzario
Regione Sicilia 2022. … Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'eventuale indennità dovuta al proprietario del fondo servente per la tratta in questione estesa ml. 75 per una larghezza di ml. 3,00 circa, pari a 225 mq. circa, la cui prevalente vocazione colturale è la coltivazione di colture estensive, verosimilmente a grano. L'indennizzo è stato quantificato tenendo conto “del valore secondo la stima dei terreni da occupare ed alla determinazione del sacrificio che i proprietari dei fondi serventi subiscono all'atto della costituzione della servitù”…. “L'indennità da corrispondere ai vari proprietari è stata determinata in euro
1.394,00. Importo determinato secondo i criteri sanciti dall'art. 1038 del codice civile.”
13 Le argomentazioni del CTU risultano corrette appaiono ben motivate ed esaustive rispetto al mandato conferito e sono condivise da questo giudicante.
Al contrario, il “Percorso B” (proposto dai convenuti) è oggettivamente più lungo, ricade su diverse proprietà e sul “Fosso AV” il cui passaggio sarebbe certamente più gravoso, attesa la fitta vegetazione ivi presente e le notevoli dimensioni dello stesso “superiori all'altezza media di un uomo”.
Fosso AV pag. 27 CTU
Il “Fosso Parvola” rappresenta un ostacolo naturale che separa materialmente il fondo identificato con la particella n. 161 e quello n. 47, quindi il “Percorso B” anche per tale ragione non può rappresentare una valida ipotesi di passaggio, ed inoltre come già detto non rispecchia i presupposti sanciti dal citato principio del “minino mezzo”; per dette argomentazioni non risulta rilevante alcun accertamento di natura geologica come richiesta da parte convenuta.
Si rappresenta infine, che l'ulteriore attività istruttoria richiesta risulta irrilevante viste le risultanze della CTU.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti per la costituzione in favore del fondo dell'attore, della chiesta servitù coattiva sul fondo dei convenuti, secondo il percorso individuato nella CTU
e denominato “A” per l'ampiezza ivi indicata (cfr pag. 9,20, 23 e 11.della relazione e planimetrie di cui agli allegati “D” e F”).
Le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono condivisibili anche in relazione alle modalità di determinazione dell'indennità ex art 1053 c.c., in quanto rispettose della disposizione appena citata. Va pertanto ritenuta congrua la determinazione dell'indennità operata dal CTU pari ad €
1.394,00 sulla base dei calcoli dallo stesso effettuati (cfr.11,12 e 13)
14 Tutti i lavori necessari per la costituzione della servitù di passaggio dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'attore, nel più breve tempo possibile e nel rispetto della proprietà del vicino.
Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate sulla base dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della causa, e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022 nell'importo complessivo di € 1.278,00 di cui € 213,00 fase studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 istruttoria, € 426,00 decisionale.
Le spese di CTU, come liquidate in favore del nominato Ing. con separato contestuale Per_5
provvedimento, devono parimenti essere poste a carico di parte soccombente
P.Q.M
Il Giudice accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto costituisce la servitù coattiva di passaggio della larghezza di tre metri a favore del fondo, individuato nella particella n. 161 del Foglio n. 46, sito alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia, di proprietà di (C.F. ) a carico del fondo, individuato Parte_1 C.F._1
nella particella n. 11 del Foglio n. 46, sita alla Contrada “AV Sottana” in agro del Comune di Nicosia, di proprietà di (CF: ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(CF: ) al fine di consentire l'accesso alla particella n. 161 dalla
[...] C.F._3
strada Vicinale AV;
disponendo che il passaggio avvenga lungo il percorso che parte da detta pubblica via e prosegue sulla particella n. 11 lungo (Foglio n. 46) il confine della particella n. 12 (Foglio n. 46) fino a raggiungere la particella n. 161 (Foglio n. 46), così come raffigurato nel “percorso A” delineato nei mappali allegati “D” ed “E” contenuti nella relazione tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. secondo il tracciato ivi indicato. Per_5
Determina nella somma di euro 1.394,00 l'indennità dovuta dall'attore ex art 1053 c.c. da suddividere fra i proprietari del fondo servente in base alle rispettive quote di proprietà.
Condanna i convenuti, in solido fra loro, al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) CPA ed IVA come per legge, somme da distrarsi a favore dell'erario essendo la parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
Enna 16.2.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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