Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 36
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Sentenza 17 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Enna, riguarda la richiesta di un attore di costituire una servitù di passaggio su un fondo di proprietà di convenuti, a causa dell'interclusione del proprio terreno. L'attore ha sostenuto di non avere accesso alla via pubblica e ha chiesto la dichiarazione di una servitù coattiva, mentre i convenuti hanno contestato l'interclusione, affermando che l'attore poteva accedere al suo fondo tramite un percorso esistente. Il giudice, dopo aver esaminato la consulenza tecnica, ha accertato l'interclusione del fondo dell'attore, ritenendo che non vi fosse un accesso legale e sicuro. Ha quindi accolto la domanda di servitù, stabilendo il percorso più breve e meno gravoso per il fondo servente, come indicato dal CTU. Il giudice ha anche determinato l'indennità da corrispondere ai proprietari del fondo servente, confermando che le spese per la costituzione della servitù sarebbero state a carico dell'attore. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa degli articoli 1051 e 1052 del codice civile, evidenziando l'importanza della necessità di accesso per il fondo intercluso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 36
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 36
    Data del deposito : 17 febbraio 2025

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