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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1265/2023, promossa da: nato il [...] a [...] e residente in [...]
Risorgimento, n. 251, c.f. , elettivamente domiciliato in Lipari, Via prof. C.F._1
Emanuele Carnevale, n. 110, rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Cincotta, come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Casella, n. 1, c.f. , rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Giunta, C.F._2 giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10/10/2023 proponeva opposizione Parte_1 all'atto di precetto notificatogli in data 21/9/2023 da , avente ad oggetto Controparte_1
l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 12.401,73, pretesa a titolo di assegno per il proprio mantenimento relativo al mese di giugno 2023 con rivalutazioni per i ratei già corrisposti a decorrere dal 5/9/2019 al 5/5/2023, nonché per il mantenimento della figlia pagina 1 di 10 disposto con la sentenza di separazione e confermato in sede di divorzio, Controparte_2 dal 5/12/2020 al 5/07/23 rivalutato secondo gli indici ISTAT. L'opponente lamentava l'infondatezza del credito eccependo: 1) la nullità del precetto data la mancata indicazione e la mancata notifica del titolo esecutivo;
2) l'efficacia liberatoria del pagamento dell'assegno di mantenimento già effettuato nelle mani della figlia , su delega della controparte;
3) CP_2
l'illegittimità della pretesa relativa alla rivalutazione monetaria del mantenimento personale e al mantenimento richiesto per la mensilità di Giugno 2023, stante il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile statuito con la sentenza di divorzio, pubblicata il 27/6/2023, donde la retroattività degli effetti a far data dalla domanda. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva il pagamento ad opera della controparte del 50% delle spese straordinarie sostenute per l'istruzione universitaria e per la formazione professionale della figlia, pari ad € 3.200,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/12/2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 la quale contestava l'opposizione chiedendone il rigetto e la condanna alle spese processuali.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione e notifica del titolo esecutivo, a suo dire costituito dal provvedimento presidenziale di divorzio (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale).
Il motivo è infondato.
Giova al riguardo richiamare le argomentazioni già spese ai fini del rigetto dell'istanza di inibitoria nell'ordinanza del 19/3/2024.
Le somme precettate, in effetti, riguardano gli importi dovuti a a titolo di Controparte_1 mantenimento personale e di mantenimento in favore della figlia presso di lei collocata così come riconosciuti in sede di separazione con la sentenza n. 366/2021 (ciò si ricava senz'altro dalla lettura dell'atto di precetto, in cui il titolo in questione è espressamente indicato: cfr. punto n. 9; trattasi, in ogni caso, di circostanza pacifica, avendo anche parte attrice confermato che la controparte “Ha ritenuto dovuto, inoltre, l'assegno di mantenimento personale relativo al mese di Giugno 2023 in virtù della sentenza di separazione […]”: cfr. pag. 1 comparsa conclusionale del 16/8/2025).
pagina 2 di 10 In coerenza a ciò appare infondata la doglianza consistente nella “mancata notifica e mancata indicazione, nell'atto di precetto, del titolo rappresentato dal provvedimento presidenziale di divorzio” (pag. 2 comparsa conclusionale del 16/8/2025), non essendo questo il titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa creditoria intimata.
Piuttosto, si osserva che a nulla rileva che le somme intimate riguardino (almeno in parte) crediti maturati successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio, atteso che, per un verso, con il decreto presidenziale del 21/12/2021 non è stato riconosciuto un diverso assegno divorzile ma sono state confermate le pregresse condizioni della separazione (cfr. doc. 5 fascicolo di parte resistente) e che, per altro verso, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'esito del giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. VI, 22/07/2013, n.
17825, e Cass. civ., sez. I, 15/02/2021, n. 3852).
Va, dunque, rigettato il primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito l'estinzione del debito in Parte_1 ragione dell'avvenuto pagamento delle somme pretese direttamente in favore della figlia beneficiaria, , ai sensi dell'art. 1188 c.c.. CP_2
Si osserva, anzitutto, che l'avvenuto pagamento delle somme suddette costituisce fatto non contestato, essendo stato confermato dall'odierna convenuta già nel corpo dell'atto di precetto notificato (cfr. punto C).
La controversia afferisce all'efficacia liberatoria del pagamento de quo, essendo piuttosto contestato che il pagamento in favore della figlia (in luogo del soggetto in favore del quale l'assegno è stato giudizialmente riconosciuto) abbia avuto efficacia liberatoria, in mancanza di apposito accordo in tal senso.
Si ricorda, in diritto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti. Pertanto, una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non può essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice”
pagina 3 di 10 (cfr., Cass. civ., sez. III, 13/04/2021, n. 9700; cfr., in senso conforme nella giurisprudenza di merito, Trib. Messina, sez. II, 04/05/2021, n. 910).
L'opposizione deve dirsi anche in parte qua infondata per le seguenti ragioni.
Le prove raccolte in corso di causa, in particolare, non forniscono prova sufficiente, agli effetti dell'art. 2697 c.c., dell'accordo (anche solo tacitamente raggiunto) tra i coniugi in ordine al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia direttamente nelle mani di questa, abilitata dunque a riceverla per conto della di lei madre.
Insufficiente, al riguardo, la testimonianza offerta dalla figlia (beneficiaria dell'assegno),
. Controparte_2
La teste predetta ha, in particolare, confermato i capitoli di prova al riguardo formulati (cfr. il capitolo sub a: “Vero o no che, a decorrere da dicembre 2020, è stata Controparte_2 incaricata dalla madre a riscuotere, per suo conto, la somma mensile che il Controparte_1 padre era tenuto a versare per il mantenimento della stessa ””), Parte_1 CP_2 dichiarando altresì che “il pagamento è sempre avvenuto con bonifico sul mio conto corrente bancario e a ciò mia madre non ha fatto mai opposizione”. A fronte di ciò, nondimeno, occorre prendere atto che nell'interesse dell'odierna convenuta è stata assunta una prova vertente su un fatto contrario a quello dalla prima testimone dichiarato. L'altro figlio delle odierne parti processuali, , ha infatti confermato i capitoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 della Persona_1 seconda memoria istruttoria (“1) vero che , anche alla presenza del figlio , Controparte_1 Per_1 ha manifestato più volte la sua opposizione ed il suo dissenso al pagamento dell'assegno per il mantenimento di direttamente a mani della figlia medesima;
2) vero che CP_2 CP_1
, anche alla presenza del figlio , ha chiesto più volte a di invitare il padre
[...] Per_1 CP_2
a pagare l'assegno a mani della madre;
3) vero che ha riferito alla madre, anche alla CP_2 presenza del fratello , che si rifiutava di pagare a mani all'ex Per_1 Parte_1 moglie, perché secondo lui i soldi spettavano solo alla figlia maggiorenne”), confermando altresì che “le discussioni sono avvenute anche in mia presenza nella cucina di casa dove abito con mia sorella e mia madre, appunto fra quest'ultima e mia madre;
io le ho sentite ma senza intervenire nella discussione” (cfr. verbale di udienza del 2/10/2024).
È vero che il teste è rimasto generico in ordine ai tempi relativi alle riferite discussioni (“posso dire che le discussioni di cui ho riferito sono avvenute, per lo meno in mia presenza, almeno 3 o
pagina 4 di 10 4 volte ma non ricordo quanto tempo fa”); cionondimeno, il detto rilievo non consente di escludere tout court la credibilità del testimone, posto che le odierne parti in giudizio non hanno fornito specifiche deduzioni o prove in merito ad eventuali ragioni di ostilità dei figli con uno dei genitori, tali da minare la genuinità delle dichiarazioni dagli stessi rese.
Ne viene che, dunque, l'istruttoria espletata non ha offerto uno specifico riscontro al dedotto tacito consenso tra le parti in ordine all'assolvimento da parte di Parte_1 dell'obbligo di mantenimento mediante consegna del denaro direttamente nelle mani della figlia, quale delegata della madre (cfr., sulla detta prova liberatoria, la già citata Cass. civ., 13/04/2021,
n. 9700).
A pari conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento alle considerazioni svolte dall'attore in ordine al tempo trascorso prima dell'avvio dell'azione di recupero del credito in questione (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale del 16/6/2025). Giova, infatti, osservare che in sede di divorzio
(cfr. la memoria di costituzione e la memoria istruttoria allegate dalla convenuta: all.ti 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta) ha rappresentato l'inadempimento della Controparte_1 controparte all'assolvimento dell'obbligo de quo (sia pure senza specificamente descriverlo nei termini dianzi esposti, ma piuttosto ivi dolendosi del fatto che “Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia , occorre precisare che per costante CP_2 giurisprudenza della Cassazione, il genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente, può continuare a ricevere il pagamento del contributo, se il figlio stesso non chiede che gli sia versato direttamente. Questo non è avvenuto nel caso di specie, in quanto
non ha manifestato di volere per sé il contributo che il padre deve dare alla madre, e CP_2 ciò è dovuto al fatto che è consapevole che la madre provvede all'acquisto di vitto, vestiario ed alle trasferte della figlia. Si aggiunge, altresì, che il ha autonomamente interrotto Parte_1 anche il pagamento di tale contributo e, pertanto, si fa riserva di procedere con la necessaria esecuzione mobiliare e, occorrendo, in sede penale” (pag. 8 memoria di costituzione, all. 3; cfr., in senso conforme, pag. 6 della memoria integrativa depositata nel giudizio di divorzio, all. 4).
Cionondimeno, il fatto che – già nel dicembre 2021, in seno alla memoria di Controparte_1 costituzione nel giudizio di divorzio – abbia espressamente richiesto di “confermare il diritto della sig.ra di continuare a percepire un assegno di mantenimento di euro Controparte_1
350,00 al mese per se stessa e di euro 300,00 mensili per la figlia convivente ” (pag. 9 CP_2
pagina 5 di 10 memoria di costituzione, all. 3), facendo peraltro riserva di agire in via esecutiva (cfr. supra), rivela l'insussistenza dell'accordo allegato dall'opponente e, inoltre, la conoscenza di tale determinazione in capo a quest'ultimo, ciò da cui desumere che egli ha continuato a versare l'assegno alla figlia in contrasto con la volontà della madre di riceverlo direttamente.
In coerenza a ciò, dunque, anche il secondo motivo di opposizione deve dirsi infondato.
Quanto, poi, alla doglianza consistente nella “Illegittimità della pretesa relativa alla rivalutazione monetaria del mantenimento personale ed al mantenimento richiesto per la mensilità di Giugno 2023 – Obbligo di restituzione di tutte le somme percepite dalla signora
a decorrere dalla domanda di divorzio” (pag. 6 atto di citazione), si osserva quanto CP_1 segue.
in particolare, ha chiesto in via riconvenzionale di condannare la Parte_1 controparte “alla restituzione in favore del signor delle somme percepite a Parte_1 titolo di assegno divorzile a decorrere dall'introduzione del giudizio di divorzio o comunque con la decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, considerato che con sentenza di divorzio n.
643/2023 del 27/06/23, è stata riconosciuta l'inesistenza ab origine del diritto della signora
a percepire l'assegno divorzile. Tali somme si quantificano in € 6.300,00 (n. 18 CP_1 mensilità da Dicembre 2021 a Maggio 2023) o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione e interessi” (pag. 10 atto di citazione), si osserva quanto segue.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva, in particolare, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o secondo grado) l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti” (Cass. civ., sez. I, 14/11/2023, n. 31635).
Orbene, nel caso di specie è documentato che, con provvedimento provvisorio ed urgente, il
Presidente del Tribunale ha confermato in sede di divorzio le condizioni dell'assegno di mantenimento già riconosciuto in sede di separazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 27/03/2020, n. 7547, secondo cui, per quanto qui di interesse, “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il
pagina 6 di 10 coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile”), pertanto riconoscendo in favore dell'odierna convenuta la (provvisoria) debenza di una somma di denaro pari a quella quantificata nella sentenza del 31/3/2021 (€ 350,00 al mese, oltre rivalutazione). Di contro, all'esito del giudizio di divorzio, il Tribunale ha negato il riconoscimento del richiesto assegno divorzile, in ragione della mancata dimostrazione dei presupposti costitutivi dell'assegno de quo (si legge, in particolare, a pag. 7 della sentenza del
20/6/2023, che “La nelle memorie istruttorie ex art. 183, co VI c.p.c., non ha CP_1 articolato alcun mezzo di prova conducente sul punto, sicché deve ritenersi non provata tanto la componente assistenziale dell'assegno divorzile (per essere la resistente del tutto abile al lavoro, come pienamente dimostrato nel corso del giudizio) e quanto quella perequativo- compensativa, non essendo stato dimostrato l'apporto della moglie alla formazione del patrimonio familiare
(invero solo astrattamente ipotizzabile dalla durata del matrimonio e dalla nascita di due figli).
Conclusivamente, deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento, in favore della del diritto a percepire un assegno divorzile”), di tal guisa confermando CP_1
l'assenza ab origine delle condizioni per il riconoscimento in favore della odierna convenuta delle somme pretese a titolo di assegno divorzile, già provvisoriamente assegnatele.
In coerenza a ciò, dunque, deve concludersi per la fondatezza del motivo di opposizione in esame, atteso che, per un verso, non è dovuto l'assegno relativo al mese di giugno 2023 (stante, appunto, il rigetto della domanda in parte qua proposta in sede divorzile da ) e Controparte_1 che, per altro verso, in conseguenza della revisione del provvedimento interinale adottato dal
Presidente e segnatamente dell'accertamento dell'insussistenza ab initio dei presupposti (non provati) per il riconoscimento dell'assegno richiesto (e frattanto goduto), sono da considerarsi ripetibili le somme a tale titolo incamerate dall'odierna convenuta. Le somme in questione, in pagina 7 di 10 particolare, ammontano ad € 6.300,00, come documentato dall'attore (all. 3 atto di citazione) e, in ogni caso, non specificamente contestato dalla controparte.
In coerenza a ciò e in accoglimento del predetto motivo di opposizione, dal credito oggetto di intimazione va espunto l'importo preteso a titolo di assegno relativo al mese di giugno 2023 e quello preteso a titolo di rivalutazione delle somme mensilmente erogate dal donde Parte_1
l'accertamento del diritto di di agire in via esecutiva per il (minore) importo di € Controparte_1
10.898,97 (12.401,73 – 406,80 – 113,40 – 471.36 – 511,20), oltre interessi e spese come da precetto notificato.
Quanto alla chiesta ripetizione della somma di € 6.300,00, la domanda va accolta in ragione della sussistenza delle sopra descritte condizioni per la restituzione da parte della convenuta delle somme ricevute nelle more del giudizio di cessazione degli effetti civili e non (più) dovute in considerazione del rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e, segnatamente, dell'accertamento dell'insussistenza (rectius: mancata dimostrazione) dei relativi presupposti. In coerenza a ciò, in adesione al principio affermato secondo cui “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”
(Cass. civ., sez. VI, 18/11/2016, n. 23569; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 14/05/2018, n. 11689),
va condanna al pagamento, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., in favore di Controparte_1 della somma di € 6.300,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo Parte_1
(non essendo, di contro, dovuta alcuna rivalutazione).
È, infine, fondato altresì il motivo di opposizione con il quale ha Parte_1 rappresentato di avere sostenuto spese straordinarie nell'interesse della figlia per istruzione universitaria e per formazione professionale, chiedendone il rimborso nella misura del 50%, conformemente a quanto statuito in seno alla sentenza di separazione.
Le spese in questione, ammontanti ad € 3.200,00, risultano documentate (cfr. all.ti 4 e 6).
A fronte di ciò, la difesa dell'odierna convenuta è consistita nell'assenza di consenso dallo stesso prestato in merito all'effettuazione delle dette spese straordinarie. Si legge, in particolare, a pag.
14 della comparsa di costituzione e risposta che “Nel caso di specie, invece, ha chiesto i CP_2 soldi per la retta dell'università privata e per il biglietto del viaggio in Australia direttamente al
pagina 8 di 10 padre. La madre non è stata consultata preventivamente e, piuttosto, è stata informata dopo che le spese erano state effettuate, senza poter dire cosa ne pensava o se era in grado di contribuire.
Sia la retta per l'università privata che il biglietto per il viaggio in Australia, per pacifico orientamento giurisprudenziale rientrano tra le spese straordinarie che devono essere concordate preventivamente, in quanto non sono indifferibili, urgenti o necessarie”. Nondimeno, la detta eccezione è rimasta priva di riscontro probatorio e, segnatamente, smentita dall'istruttoria espletata in corso di causa. In particolare, la figlia , sentita all'udienza del CP_2
2/10/2024, ha dichiarato che “confermo anche la circostanza d) che mi viene letta;
io ho parlato con entrambi i miei genitori della iscrizione alla università e mio padre ha sempre versato le tasse universitarie;
preciso al riguardo che io personalmente faccio fronte ai pagamenti degli oneri relativi agli esami che sostengo i/n detta università facendovi fronte con miei risparmi poiché non ricevo più la quota mensile di mantenimento” e che “confermo anche la circostanza
e) che mi viene letta;
del viaggio in Australia se ne è parlato con i entrambi i genitori e mio padre ne ha affrontato gli oneri”. A fronte di ciò, invece, nulla ha provato, Controparte_1 nemmeno formulando appositi capitoli di prova al riguardo (cfr. i capitoli di prova testimoniale formulati nel corpo della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 28/2/2024).
Ne viene che la domanda riconvenzionale proposta è in parte qua fondata e va accolta. Tenuto conto del principio già supra richiamato relativo alla non operatività della compensazione dell'assegno di mantenimento dovuto a beneficio dei figli, va condannata, in Controparte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.600,00 (con esclusione di eventuali interessi, in quanto non espressamente richiesti: cfr. pag. 10 atto di citazione, conclusione n. 1).
Il rigetto parziale dell'opposizione spiegata e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte fondano la presente statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1265/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta Parte_1 diritto di di agire in executivis nei confronti di Controparte_1 Parte_1 limitatamente all'importo di € 10.898,97, oltre interessi come da precetto.
pagina 9 di 10 Accoglie le domande riconvenzionali proposte da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 1.600,00 e della Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.300,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/10/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1265/2023, promossa da: nato il [...] a [...] e residente in [...]
Risorgimento, n. 251, c.f. , elettivamente domiciliato in Lipari, Via prof. C.F._1
Emanuele Carnevale, n. 110, rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Cincotta, come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Casella, n. 1, c.f. , rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Giunta, C.F._2 giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10/10/2023 proponeva opposizione Parte_1 all'atto di precetto notificatogli in data 21/9/2023 da , avente ad oggetto Controparte_1
l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 12.401,73, pretesa a titolo di assegno per il proprio mantenimento relativo al mese di giugno 2023 con rivalutazioni per i ratei già corrisposti a decorrere dal 5/9/2019 al 5/5/2023, nonché per il mantenimento della figlia pagina 1 di 10 disposto con la sentenza di separazione e confermato in sede di divorzio, Controparte_2 dal 5/12/2020 al 5/07/23 rivalutato secondo gli indici ISTAT. L'opponente lamentava l'infondatezza del credito eccependo: 1) la nullità del precetto data la mancata indicazione e la mancata notifica del titolo esecutivo;
2) l'efficacia liberatoria del pagamento dell'assegno di mantenimento già effettuato nelle mani della figlia , su delega della controparte;
3) CP_2
l'illegittimità della pretesa relativa alla rivalutazione monetaria del mantenimento personale e al mantenimento richiesto per la mensilità di Giugno 2023, stante il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile statuito con la sentenza di divorzio, pubblicata il 27/6/2023, donde la retroattività degli effetti a far data dalla domanda. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva il pagamento ad opera della controparte del 50% delle spese straordinarie sostenute per l'istruzione universitaria e per la formazione professionale della figlia, pari ad € 3.200,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/12/2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 la quale contestava l'opposizione chiedendone il rigetto e la condanna alle spese processuali.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione e notifica del titolo esecutivo, a suo dire costituito dal provvedimento presidenziale di divorzio (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale).
Il motivo è infondato.
Giova al riguardo richiamare le argomentazioni già spese ai fini del rigetto dell'istanza di inibitoria nell'ordinanza del 19/3/2024.
Le somme precettate, in effetti, riguardano gli importi dovuti a a titolo di Controparte_1 mantenimento personale e di mantenimento in favore della figlia presso di lei collocata così come riconosciuti in sede di separazione con la sentenza n. 366/2021 (ciò si ricava senz'altro dalla lettura dell'atto di precetto, in cui il titolo in questione è espressamente indicato: cfr. punto n. 9; trattasi, in ogni caso, di circostanza pacifica, avendo anche parte attrice confermato che la controparte “Ha ritenuto dovuto, inoltre, l'assegno di mantenimento personale relativo al mese di Giugno 2023 in virtù della sentenza di separazione […]”: cfr. pag. 1 comparsa conclusionale del 16/8/2025).
pagina 2 di 10 In coerenza a ciò appare infondata la doglianza consistente nella “mancata notifica e mancata indicazione, nell'atto di precetto, del titolo rappresentato dal provvedimento presidenziale di divorzio” (pag. 2 comparsa conclusionale del 16/8/2025), non essendo questo il titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa creditoria intimata.
Piuttosto, si osserva che a nulla rileva che le somme intimate riguardino (almeno in parte) crediti maturati successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio, atteso che, per un verso, con il decreto presidenziale del 21/12/2021 non è stato riconosciuto un diverso assegno divorzile ma sono state confermate le pregresse condizioni della separazione (cfr. doc. 5 fascicolo di parte resistente) e che, per altro verso, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'esito del giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. VI, 22/07/2013, n.
17825, e Cass. civ., sez. I, 15/02/2021, n. 3852).
Va, dunque, rigettato il primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito l'estinzione del debito in Parte_1 ragione dell'avvenuto pagamento delle somme pretese direttamente in favore della figlia beneficiaria, , ai sensi dell'art. 1188 c.c.. CP_2
Si osserva, anzitutto, che l'avvenuto pagamento delle somme suddette costituisce fatto non contestato, essendo stato confermato dall'odierna convenuta già nel corpo dell'atto di precetto notificato (cfr. punto C).
La controversia afferisce all'efficacia liberatoria del pagamento de quo, essendo piuttosto contestato che il pagamento in favore della figlia (in luogo del soggetto in favore del quale l'assegno è stato giudizialmente riconosciuto) abbia avuto efficacia liberatoria, in mancanza di apposito accordo in tal senso.
Si ricorda, in diritto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti. Pertanto, una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non può essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice”
pagina 3 di 10 (cfr., Cass. civ., sez. III, 13/04/2021, n. 9700; cfr., in senso conforme nella giurisprudenza di merito, Trib. Messina, sez. II, 04/05/2021, n. 910).
L'opposizione deve dirsi anche in parte qua infondata per le seguenti ragioni.
Le prove raccolte in corso di causa, in particolare, non forniscono prova sufficiente, agli effetti dell'art. 2697 c.c., dell'accordo (anche solo tacitamente raggiunto) tra i coniugi in ordine al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia direttamente nelle mani di questa, abilitata dunque a riceverla per conto della di lei madre.
Insufficiente, al riguardo, la testimonianza offerta dalla figlia (beneficiaria dell'assegno),
. Controparte_2
La teste predetta ha, in particolare, confermato i capitoli di prova al riguardo formulati (cfr. il capitolo sub a: “Vero o no che, a decorrere da dicembre 2020, è stata Controparte_2 incaricata dalla madre a riscuotere, per suo conto, la somma mensile che il Controparte_1 padre era tenuto a versare per il mantenimento della stessa ””), Parte_1 CP_2 dichiarando altresì che “il pagamento è sempre avvenuto con bonifico sul mio conto corrente bancario e a ciò mia madre non ha fatto mai opposizione”. A fronte di ciò, nondimeno, occorre prendere atto che nell'interesse dell'odierna convenuta è stata assunta una prova vertente su un fatto contrario a quello dalla prima testimone dichiarato. L'altro figlio delle odierne parti processuali, , ha infatti confermato i capitoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 della Persona_1 seconda memoria istruttoria (“1) vero che , anche alla presenza del figlio , Controparte_1 Per_1 ha manifestato più volte la sua opposizione ed il suo dissenso al pagamento dell'assegno per il mantenimento di direttamente a mani della figlia medesima;
2) vero che CP_2 CP_1
, anche alla presenza del figlio , ha chiesto più volte a di invitare il padre
[...] Per_1 CP_2
a pagare l'assegno a mani della madre;
3) vero che ha riferito alla madre, anche alla CP_2 presenza del fratello , che si rifiutava di pagare a mani all'ex Per_1 Parte_1 moglie, perché secondo lui i soldi spettavano solo alla figlia maggiorenne”), confermando altresì che “le discussioni sono avvenute anche in mia presenza nella cucina di casa dove abito con mia sorella e mia madre, appunto fra quest'ultima e mia madre;
io le ho sentite ma senza intervenire nella discussione” (cfr. verbale di udienza del 2/10/2024).
È vero che il teste è rimasto generico in ordine ai tempi relativi alle riferite discussioni (“posso dire che le discussioni di cui ho riferito sono avvenute, per lo meno in mia presenza, almeno 3 o
pagina 4 di 10 4 volte ma non ricordo quanto tempo fa”); cionondimeno, il detto rilievo non consente di escludere tout court la credibilità del testimone, posto che le odierne parti in giudizio non hanno fornito specifiche deduzioni o prove in merito ad eventuali ragioni di ostilità dei figli con uno dei genitori, tali da minare la genuinità delle dichiarazioni dagli stessi rese.
Ne viene che, dunque, l'istruttoria espletata non ha offerto uno specifico riscontro al dedotto tacito consenso tra le parti in ordine all'assolvimento da parte di Parte_1 dell'obbligo di mantenimento mediante consegna del denaro direttamente nelle mani della figlia, quale delegata della madre (cfr., sulla detta prova liberatoria, la già citata Cass. civ., 13/04/2021,
n. 9700).
A pari conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento alle considerazioni svolte dall'attore in ordine al tempo trascorso prima dell'avvio dell'azione di recupero del credito in questione (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale del 16/6/2025). Giova, infatti, osservare che in sede di divorzio
(cfr. la memoria di costituzione e la memoria istruttoria allegate dalla convenuta: all.ti 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta) ha rappresentato l'inadempimento della Controparte_1 controparte all'assolvimento dell'obbligo de quo (sia pure senza specificamente descriverlo nei termini dianzi esposti, ma piuttosto ivi dolendosi del fatto che “Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia , occorre precisare che per costante CP_2 giurisprudenza della Cassazione, il genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente, può continuare a ricevere il pagamento del contributo, se il figlio stesso non chiede che gli sia versato direttamente. Questo non è avvenuto nel caso di specie, in quanto
non ha manifestato di volere per sé il contributo che il padre deve dare alla madre, e CP_2 ciò è dovuto al fatto che è consapevole che la madre provvede all'acquisto di vitto, vestiario ed alle trasferte della figlia. Si aggiunge, altresì, che il ha autonomamente interrotto Parte_1 anche il pagamento di tale contributo e, pertanto, si fa riserva di procedere con la necessaria esecuzione mobiliare e, occorrendo, in sede penale” (pag. 8 memoria di costituzione, all. 3; cfr., in senso conforme, pag. 6 della memoria integrativa depositata nel giudizio di divorzio, all. 4).
Cionondimeno, il fatto che – già nel dicembre 2021, in seno alla memoria di Controparte_1 costituzione nel giudizio di divorzio – abbia espressamente richiesto di “confermare il diritto della sig.ra di continuare a percepire un assegno di mantenimento di euro Controparte_1
350,00 al mese per se stessa e di euro 300,00 mensili per la figlia convivente ” (pag. 9 CP_2
pagina 5 di 10 memoria di costituzione, all. 3), facendo peraltro riserva di agire in via esecutiva (cfr. supra), rivela l'insussistenza dell'accordo allegato dall'opponente e, inoltre, la conoscenza di tale determinazione in capo a quest'ultimo, ciò da cui desumere che egli ha continuato a versare l'assegno alla figlia in contrasto con la volontà della madre di riceverlo direttamente.
In coerenza a ciò, dunque, anche il secondo motivo di opposizione deve dirsi infondato.
Quanto, poi, alla doglianza consistente nella “Illegittimità della pretesa relativa alla rivalutazione monetaria del mantenimento personale ed al mantenimento richiesto per la mensilità di Giugno 2023 – Obbligo di restituzione di tutte le somme percepite dalla signora
a decorrere dalla domanda di divorzio” (pag. 6 atto di citazione), si osserva quanto CP_1 segue.
in particolare, ha chiesto in via riconvenzionale di condannare la Parte_1 controparte “alla restituzione in favore del signor delle somme percepite a Parte_1 titolo di assegno divorzile a decorrere dall'introduzione del giudizio di divorzio o comunque con la decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, considerato che con sentenza di divorzio n.
643/2023 del 27/06/23, è stata riconosciuta l'inesistenza ab origine del diritto della signora
a percepire l'assegno divorzile. Tali somme si quantificano in € 6.300,00 (n. 18 CP_1 mensilità da Dicembre 2021 a Maggio 2023) o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione e interessi” (pag. 10 atto di citazione), si osserva quanto segue.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva, in particolare, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o secondo grado) l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti” (Cass. civ., sez. I, 14/11/2023, n. 31635).
Orbene, nel caso di specie è documentato che, con provvedimento provvisorio ed urgente, il
Presidente del Tribunale ha confermato in sede di divorzio le condizioni dell'assegno di mantenimento già riconosciuto in sede di separazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 27/03/2020, n. 7547, secondo cui, per quanto qui di interesse, “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il
pagina 6 di 10 coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile”), pertanto riconoscendo in favore dell'odierna convenuta la (provvisoria) debenza di una somma di denaro pari a quella quantificata nella sentenza del 31/3/2021 (€ 350,00 al mese, oltre rivalutazione). Di contro, all'esito del giudizio di divorzio, il Tribunale ha negato il riconoscimento del richiesto assegno divorzile, in ragione della mancata dimostrazione dei presupposti costitutivi dell'assegno de quo (si legge, in particolare, a pag. 7 della sentenza del
20/6/2023, che “La nelle memorie istruttorie ex art. 183, co VI c.p.c., non ha CP_1 articolato alcun mezzo di prova conducente sul punto, sicché deve ritenersi non provata tanto la componente assistenziale dell'assegno divorzile (per essere la resistente del tutto abile al lavoro, come pienamente dimostrato nel corso del giudizio) e quanto quella perequativo- compensativa, non essendo stato dimostrato l'apporto della moglie alla formazione del patrimonio familiare
(invero solo astrattamente ipotizzabile dalla durata del matrimonio e dalla nascita di due figli).
Conclusivamente, deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento, in favore della del diritto a percepire un assegno divorzile”), di tal guisa confermando CP_1
l'assenza ab origine delle condizioni per il riconoscimento in favore della odierna convenuta delle somme pretese a titolo di assegno divorzile, già provvisoriamente assegnatele.
In coerenza a ciò, dunque, deve concludersi per la fondatezza del motivo di opposizione in esame, atteso che, per un verso, non è dovuto l'assegno relativo al mese di giugno 2023 (stante, appunto, il rigetto della domanda in parte qua proposta in sede divorzile da ) e Controparte_1 che, per altro verso, in conseguenza della revisione del provvedimento interinale adottato dal
Presidente e segnatamente dell'accertamento dell'insussistenza ab initio dei presupposti (non provati) per il riconoscimento dell'assegno richiesto (e frattanto goduto), sono da considerarsi ripetibili le somme a tale titolo incamerate dall'odierna convenuta. Le somme in questione, in pagina 7 di 10 particolare, ammontano ad € 6.300,00, come documentato dall'attore (all. 3 atto di citazione) e, in ogni caso, non specificamente contestato dalla controparte.
In coerenza a ciò e in accoglimento del predetto motivo di opposizione, dal credito oggetto di intimazione va espunto l'importo preteso a titolo di assegno relativo al mese di giugno 2023 e quello preteso a titolo di rivalutazione delle somme mensilmente erogate dal donde Parte_1
l'accertamento del diritto di di agire in via esecutiva per il (minore) importo di € Controparte_1
10.898,97 (12.401,73 – 406,80 – 113,40 – 471.36 – 511,20), oltre interessi e spese come da precetto notificato.
Quanto alla chiesta ripetizione della somma di € 6.300,00, la domanda va accolta in ragione della sussistenza delle sopra descritte condizioni per la restituzione da parte della convenuta delle somme ricevute nelle more del giudizio di cessazione degli effetti civili e non (più) dovute in considerazione del rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e, segnatamente, dell'accertamento dell'insussistenza (rectius: mancata dimostrazione) dei relativi presupposti. In coerenza a ciò, in adesione al principio affermato secondo cui “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”
(Cass. civ., sez. VI, 18/11/2016, n. 23569; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 14/05/2018, n. 11689),
va condanna al pagamento, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., in favore di Controparte_1 della somma di € 6.300,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo Parte_1
(non essendo, di contro, dovuta alcuna rivalutazione).
È, infine, fondato altresì il motivo di opposizione con il quale ha Parte_1 rappresentato di avere sostenuto spese straordinarie nell'interesse della figlia per istruzione universitaria e per formazione professionale, chiedendone il rimborso nella misura del 50%, conformemente a quanto statuito in seno alla sentenza di separazione.
Le spese in questione, ammontanti ad € 3.200,00, risultano documentate (cfr. all.ti 4 e 6).
A fronte di ciò, la difesa dell'odierna convenuta è consistita nell'assenza di consenso dallo stesso prestato in merito all'effettuazione delle dette spese straordinarie. Si legge, in particolare, a pag.
14 della comparsa di costituzione e risposta che “Nel caso di specie, invece, ha chiesto i CP_2 soldi per la retta dell'università privata e per il biglietto del viaggio in Australia direttamente al
pagina 8 di 10 padre. La madre non è stata consultata preventivamente e, piuttosto, è stata informata dopo che le spese erano state effettuate, senza poter dire cosa ne pensava o se era in grado di contribuire.
Sia la retta per l'università privata che il biglietto per il viaggio in Australia, per pacifico orientamento giurisprudenziale rientrano tra le spese straordinarie che devono essere concordate preventivamente, in quanto non sono indifferibili, urgenti o necessarie”. Nondimeno, la detta eccezione è rimasta priva di riscontro probatorio e, segnatamente, smentita dall'istruttoria espletata in corso di causa. In particolare, la figlia , sentita all'udienza del CP_2
2/10/2024, ha dichiarato che “confermo anche la circostanza d) che mi viene letta;
io ho parlato con entrambi i miei genitori della iscrizione alla università e mio padre ha sempre versato le tasse universitarie;
preciso al riguardo che io personalmente faccio fronte ai pagamenti degli oneri relativi agli esami che sostengo i/n detta università facendovi fronte con miei risparmi poiché non ricevo più la quota mensile di mantenimento” e che “confermo anche la circostanza
e) che mi viene letta;
del viaggio in Australia se ne è parlato con i entrambi i genitori e mio padre ne ha affrontato gli oneri”. A fronte di ciò, invece, nulla ha provato, Controparte_1 nemmeno formulando appositi capitoli di prova al riguardo (cfr. i capitoli di prova testimoniale formulati nel corpo della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 28/2/2024).
Ne viene che la domanda riconvenzionale proposta è in parte qua fondata e va accolta. Tenuto conto del principio già supra richiamato relativo alla non operatività della compensazione dell'assegno di mantenimento dovuto a beneficio dei figli, va condannata, in Controparte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.600,00 (con esclusione di eventuali interessi, in quanto non espressamente richiesti: cfr. pag. 10 atto di citazione, conclusione n. 1).
Il rigetto parziale dell'opposizione spiegata e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte fondano la presente statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1265/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta Parte_1 diritto di di agire in executivis nei confronti di Controparte_1 Parte_1 limitatamente all'importo di € 10.898,97, oltre interessi come da precetto.
pagina 9 di 10 Accoglie le domande riconvenzionali proposte da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 1.600,00 e della Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.300,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/10/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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