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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA Prima sezione civile Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2022 promossa da:
(alias , nato a Bogura, in [...], Parte_1 Parte_2 in data 01.08.1997 (C.F. – ), rappresentato e C.F._1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gaetano Carnà, in forza di procura stesa su foglio separato allegato al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in via Roma, n° 100/A, Locri (RC);
-Ricorrente- CONTRO Controparte_1
, costituita con memoria di costituzione
[...] depositata in data 7 ottobre 2022 a firma del Presidente della suddetta CP_1
-Resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero, Il Collegio, nella seguente composizione: Giuseppe Campagna Presidente Francesca Rosaria Plutino Giudice Rosaria Leonello Giudice relatore estensore ha pronunciato il seguente: DECRETO ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. n. 25/2008 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. n. 46/2017, e art. 737 e ss. c.p.c.; avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento della
[...]
di , emesso in data 13 Controparte_1 CP_1 aprile 2022, notificato il 23 giugno 2022.
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato sul canale telematico in data 21 luglio 2022, il sig. Parte_1
(alias , ha proposto impugnazione avverso il
[...] Parte_2 provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore: in via principale, il diritto alla protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria;
in via subordinata, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore. Instaurato il contraddittorio, la CP_1 Controparte_1
di si è costituita in giudizio a mezzo del suo
[...] CP_1
Presidente, ed ha chiesto, insistendo sulle ragioni di diniego evidenziate nel provvedimento impugnato, il rigetto della domanda. Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, in data 10/10/2022, non ha presentato osservazioni né conclusioni. In tema, va rammentato che, nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, come quello sub iudice avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, è sufficiente l'adempimento costituito dall'avviso - Cass. n. 11223 del 2014; n. 27402 del 2018 - al Pubblico Ministero senza che rilevi, ai fini della validità del procedimento e della sentenza, la sua effettiva partecipazione alle udienze e l'assunzione di conclusioni. La procedura è stata istruita sentendo, in libero interrogatorio sui fatti di causa, il ricorrente (cfr. processo verbale dell'udienza del 15 maggio 2024, nel corso della quale la difesa del ricorrente, in via preliminare, ha rappresentato che, per mero errore materiale, negli atti processuali, segnatamente nel ricorso introduttivo, l'istante era stato indicato con il nome anziché per come risultante dalla carta Pt_1 Pt_2 di identità e dai documenti offerti in comunicazione con la costituzione). Espletata l'audizione ed acquisita tutta la documentazione versata nell'incarto processuale, all'udienza del 18 settembre 2024 celebrata in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione con relazione al Collegio.
.°°°°°°
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.
1. - Secondo l'accezione dell'art. 2, lettera e), del D. Lgs. 251/2007, è qualificato
“rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”. La tipologia degli atti di persecuzione viene definita dall'art. 7 D. Lgs. 251/2007, ove si prevede che essi debbano, alternativamente:
“a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati
o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”. Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per uno dei motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica. 1.1 – L'esame della domanda di protezione internazionale, stando all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE delle direttive 2004/83/CE e 2005/83/CE, deve avvenire mediante un approccio bifasico, strutturato cioè in una prima fase relativa all'individuazione dei fatti materiali e alla raccolta degli elementi di prova e una seconda fase inerente alla loro valutazione giuridica (cfr. CGUE, sent. M. vs Ministero della Giustizia, C-277/11 del 22 novembre 2012). Quanto ai criteri per il compimento di tale valutazione, l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alle direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che “il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui esame verrà svolto dal giudice “in cooperazione con il richiedente”. In particolare, tale esame verte, anzitutto, sui fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, dovendosi considerare:
• tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
• le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
• la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
1.2 - (alias , nato a [...], in Pt_2 Parte_1 Parte_2
Bangladesh, in data1.08.1997, sentito dalla in Controparte_1 data 12 aprile 2022, ha dichiarato in lingua bengalese ed in presenza di un interprete: di confermare le dichiarazioni contenute nel modello C/3 (“Verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951”) esibendo la relazione sul percorso del RA a cura del progetto di accoglienza Recosol;
di essere nato a [...], nel distretto di Bogura e di aver sempre ivi vissuto;
di essere un cittadino bengalese;
di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato nei campi;
di appartenere al gruppo etnico bengalese e di professare la religione musulmana;
di parlare, oltre la lingua bengalese, parzialmente l'italiano, l'inglese e l'arabo. Con riguardo alla propria famiglia, ha riferito: di avere un fratello e una sorella, ed un solo genitore, la madre, tutti residenti nel villaggio natio e tutti aventi problemi di salute, seppure non gravi;
che il padre, deceduto, era stato colpito da un ictus;
di essere rimasto in contatto con i suoi familiari. In relazione alle ragioni per le quali ha lasciato il Paese d'origine, il Bangladesh, il ricorrente ha riferito che, prima del decesso del padre, il nonno paterno aveva diviso i propri beni in due parti, assegnandone una al padre, già malato cardiaco, ed una allo zio paterno. Sennonchè, quest'ultimo avrebbe iniziato a fare pressioni per ottenere l'intero patrimonio terriero, dando luogo a frequenti conflitti con il germano. Un giorno, lo stesso, descritto come persona con tendenze criminali, aggrediva il padre, il quale, per le sue condizioni di salute, limitato nella reazione, ne subiva l'esito. Successivamente, per circa due mesi, non si verificavano ulteriori episodi, finché lo zio riprendeva a compiere atti di prevaricazione, appropriandosi di una parte dei beni familiari, inclusi alcuni terreni. I membri della sua famiglia, non capendo appieno la situazione, non agivano, lasciando che fosse lui l'unico ad occuparsene. In possesso della documentazione pertinente, cercava di risolvere la questione rivolgendosi al capovillaggio per esporre i fatti. Tuttavia, lo zio iniziava a minacciarlo. I membri del consiglio del villaggio gli consigliavano di rivolgersi alla polizia, ma la denuncia presentata non veniva accettata dalle autorità, a causa dei legami influenti dello zio. In un'occasione, lo zio lo aggrediva in pubblico, nei pressi di un mercato, così costringendolo a lasciare il paese. Scelta condivisa dai suoi stretti familiari. Partiva, quindi, verso l'India e da qui, con un volo di linea, verso la Libia. In risposta alle più puntuali domande dell'autorità amministrativa, aggiungeva: di essere partito nel 2019; di essere rimasto in Libia un anno e cinque mesi;
di essere stato ivi trattenuto per circa sei mesi, senza effetti personali, sottratti, senza cibo e subendo violenze fisiche;
che gli veniva richiesto il pagamento di quattro lak taka per ottenere la liberazione, ma non potendo pagarli, in precarie condizioni di salute, veniva abbandonato in una zona desertica, da cui riusciva a fuggire senza denaro;
che veniva soccorso da un cittadino libico che gli prestava le cure adeguate;
che si ricongiungeva con un connazionale ed iniziava a lavorare, dapprima, come muratore, successivamente, in un negozio, ed ancora dopo, su offerta di un cittadino egiziano, come addetto alle pulizie in un ospedale. Poiché veniva derubato, decideva di lasciare il Paese, con i risparmi accumulati e l'aiuto ricevuto dai familiari. Alla specifica domanda della CT, sui timori in caso di rientro in Bangladesh, rispondeva di non essere al sicuro, spiegando che lo zio, dedito all'uso di eroina, avrebbe incaricato alcune persone di seguirlo per esercitare pressioni su di lui, unico membro della famiglia in grado di leggere e, quindi, comprendere gli atti, allo scopo di costringerlo a firmare documenti contro la sua volontà. Ha inoltre riferito di essere stato già aggredito fisicamente due volte da persone legate allo zio ed aventi la stessa abitudine di fare uso di droghe. Nelle successive domande di approfondimento poste dalla CT, Parte_1
(alias ha altresì dichiarato: che suo zio si è appropriato Parte_2 esattamente di un viga su cinque, ma senza saper specificare a quanto corrispondesse tale unità di misura locale;
che suo padre è morto nel 2019; che la polizia ha rifiutato di ricevere la sua denuncia a causa della capacità dello zio di corrompere le autorità, essendo quest'ultimo autista di un politico influente legato all'Awami League;
che lo zio fa uso di eroina durante le ore notturne e la vende;
che, dopo la sua partenza dal paese, non ci sono stati ulteriori problemi legati ai terreni;
che suo fratello, pur essendo spesso fuori per lavoro, si occupa delle proprietà attraverso terzi;
che dopo la morte del padre, i terreni di famiglia sono stati intestati a lui, a suo fratello e a sua sorella;
che lo zio concentra le sue pressioni principalmente su di lui, poiché è l'unico che comprende appieno la situazione e ritiene che, ottenendo la sua firma, sarebbe più semplice costringere anche gli altri eredi a firmare;
di non essersi ricollocato in un'altra zona del suo Paese perché avrebbero potuto rintracciarlo;
che, al suo arrivo in Italia, è risultato positivo al test che non ha avuto altre ragioni per Per_1 lasciare il paese oltre ai conflitti con lo zio, e che, senza tali problematiche, avrebbe potuto trovare lavoro in una ditta con uno stipendio di circa 12.000 taka, magari come autista. Concludeva l'audizione descrivendo le attuali condizioni di vita in Italia, rappresentando di vivere in un Centro di accoglienza, di essere impegnato nello studio della lingua italiana e di aver lavorato per alcuni giorni nel settore agricolo.
1.3 - In sede di ricorso la difesa ha confermato la vicenda rappresentata dal ricorrente alla allegando – altresì – la documentazione comprovante Controparte_1 il processo di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italia. La difesa ha contestato il provvedimento di diniego adottato dalla CP_1
, ritenendo la motivazione apparente ed erronea, fondata su un'istruttoria
[...] insufficiente e viziata da difficoltà comunicative con l'interprete. Ha dedotto che il verbale d'audizione non riflette accuratamente le dichiarazioni rese dal ricorrente, includendo semplificazioni e omissioni rilevanti, in particolare riguardo alle violenze generalizzate nel Paese d'origine ed alla sua permanenza in Libia, elementi decisivi per la richiesta di protezione internazionale. 1.3.1 – All'udienza del 15 maggio 2024, il ricorrente ha sostenuto l'interrogatorio libero, affiancato da un interprete, confermando in primis quanto già precedentemente dichiarato in sede amministrativa. Ha aggiunto di essere arrivato in Italia il 22 settembre 2021 e di risiedere attualmente a Gioiosa Ionica (R.C.), prestando servizio come lavapiatti presso un ristorante a Roccella Ionica, con un contratto a tempo determinato valido fino al 31 ottobre 2024. Ha dichiarato di conoscere il bangla, l'inglese e l'italiano. A tal proposito, il Giudice ha precisato che il richiedente comprende e parla la lingua italiana, necessitando di un interprete solo per la comprensione di specifiche e complesse parole. Ha narrato di aver lasciato il Bangladesh nel 2019, andando dapprima in India, poi a Dubai, TT, Libia ed infine in Italia, aiutato economicamente dalla famiglia in senso lato. Ha confermato di avere dovuto lasciare il Bangladesh a causa dei conflitti familiari iniziati dopo la morte del padre, il cui decesso ha scatenato contese con lo zio paterno per il possesso della casa e dei terreni. Ha precisato che le minacce dello zio hanno costretto tutta la famiglia a lasciare i beni, aggiungendo che, attualmente, la madre risiede con la sorella, che è sposata, mentre il fratello vive in un'altra casa insieme alla moglie, tutti in Bangladesh, nel distretto di Bogura. Ha evidenziato di avere completato dodici anni di istruzione in Bangladesh, senza mai esercitare un'attività lavorativa prima della partenza, poiché il negozio di alimentari gestito dal padre veniva chiuso dopo la di lui morte. Da quando è in Italia, ha lavorato in vari settori, incluso quello della ristorazione e dell'edilizia. Ha riferito: di stare frequentando un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana A2; di vivere in affitto con un connazionale e di trovarsi bene nella comunità di Gioiosa Ionica, con cui ha instaurato buoni rapporti;
di avere sempre ricevuto il compenso per il lavoro svolto e che una parte dei guadagni viene inviata alla famiglia rimasta in Bangladesh;
di non volere rientrare nel Paese d'origine, per via delle persistenti problematiche familiari con lo zio;
di essere in contatto con la madre;
che, durante la permanenza in Libia, è stato trattenuto contro la sua volontà per circa sei mesi in una struttura simile a una prigione, dove è riuscito a sopravvivere in condizioni precarie. Ha infine chiarito che la sua famiglia non è povera e che né la madre né la sorella lavorano, mentre il fratello è autista.
1.4 - La pur considerando credibili le dichiarazioni Controparte_1 espresse dal richiedente in merito alla nazionalità del Bangladesh, ha ritenuto – viceversa - non credibili le dichiarazioni relative ai fatti principali che hanno causato l'abbandono del Paese d'origine in quanto estremamente generiche e, comunque, non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007. In particolare, secondo la CT “il richiedente non è sufficientemente circostanziato sulla dinamica dei fatti. L'esposizione della vicenda è sommaria e, nonostante vengano poste domande più specifiche, non vengono chiariti aspetti essenziali per la valutazione di quanto accaduto. Si nutrono dubbi in merito allo stesso verificarsi della vicenda allegata in quanto l'istante, nonostante ripetute sollecitazioni in fase di approfondimento, non fornisce spiegazioni sufficientemente adeguate sia sulla persona dello zio che sulla natura e le minacce subite. In primo luogo, il richiedente afferma che lo zio sarebbe un malvivente, ovvero consumatore e poi spacciatore di sostanze stupefacenti, salvo raccontare poi, per sottolineare l'influenza dell'uomo anche sulle autorità, che l'uomo è l'autista di un politico. Su quest'ultimo però l'istante non fornisce informazioni sufficientemente dettagliate. Non si comprende come mai il richiedente sia l'unico della famiglia a subire minacce e pressioni da parte dello zio. Egli spiega di essere l'unica persona istruita della famiglia, ma tale modo di gestire la situazione sembra non essere coerente con il resto delle dichiarazioni sullo zio e le sue intenzioni. Ora, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi” (Cass. 23281/2020). Sul punto il richiedente è assolutamente vago e, pur avendo fatto riferimento alla posizione influente dello zio temuta dalle autorità, non è in grado di argomentare in merito. Il timore soggettivo espresso non appare fondato, avendo egli fatto vagamente riferimento alla presenza minacciosa dello zio con il quale avrebbe avuto i problemi narrati. Alla luce di quanto dichiarato in audizione, dunque, non si ravvede una situazione di rischio effettivo e concreto per la sua incolumità personale, non rilevandosi individualità soggettiva del rischio di subire persecuzione o danno grave per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate”. Per le già indicate ragioni la C.T. ha, conseguentemente, ritenuto non credibile il racconto del ricorrente.
1.5 – Il Collegio, in base ai criteri del summenzionato art. 3, co. 5, del d.lgs. 251/2007, condivide le considerazioni rassegnate (e sopra riportate) dalla CT e ritiene che il racconto fornito dal ricorrente in sede amministrativa, e confermato dinanzi al Giudice all'udienza del 15/05/2024, sia non credibile, in quanto connotato da genericità, contraddittorietà ed inverosimiglianza. Esaminando i due racconti forniti dal richiedente, infatti, emergono evidenti contraddizioni e lacune che minano la credibilità delle dichiarazioni e impediscono di ritenere fondate le sue affermazioni. In primo luogo, la descrizione della dinamica dei fatti risulta generica e sommaria, nonostante siano state poste domande di approfondimento e chiarimento dei medesimi fatti. Il richiedente non ha sufficientemente circostanziato gli eventi, offrendo una ricostruzione vaga e frammentaria. Più precisamente, in sede amministrativa, il richiedente riferisce di essere stato minacciato dallo zio, il quale avrebbe cercato di appropriarsi dei terreni familiari con modalità violente e criminali. Tuttavia, quando richiesto di fornire maggiori dettagli, non ha saputo circostanziare le minacce né delineare coerentemente la figura dello zio, del quale ha dichiarato il coinvolgimento nel traffico/cessione di stupefacenti, l'uso di droghe pur sostenendo che lo stesso godrebbe di una posizione di rilievo come autista di un politico influente legato all'Awami League. Questo duplice ritratto dello zio, da un lato criminale e dall'altro strettamente legato a figure di potere, non sembra verosimile. Inoltre, il richiedente dichiara di essere l'unico a subire le pressioni dello zio, senza però spiegare perché gli altri membri della famiglia, che sembrerebbero in possesso di pari diritti sulle proprietà, non siano stati oggetto di tali minacce. Sostiene che la sua istruzione lo renderebbe l'unico capace di comprendere la complessità della situazione, ma, in difetto di precisazioni circa il livello di studio dei familiari ovvero circa la natura di documenti da firmare preparati dallo zio, tale affermazione appare poco convincente. In sede giudiziale, introduce ulteriori elementi che contrastano con quanto precedentemente dichiarato. In particolare, afferma che la famiglia avrebbe dovuto abbandonare i propri beni a causa delle minacce dello zio, circostanza non menzionata nel primo racconto, laddove riferisce che, dopo la sua partenza, non ci sarebbero stati più problemi legati alle proprietà. Inoltre, la ricostruzione del suo percorso migratorio appare modificata, così come le modalità di finanziamento degli spostamenti: inizialmente dichiara di aver viaggiato in Libia prima di giungere in Italia e di aver pagato il viaggio con i risparmi del padre, successivamente introduce nuove tappe come Dubai ed TT, non menzionate nella versione iniziale, e dichiara di essere partito con i soldi della famiglia, inclusi i risparmi della zia, aumentando ulteriormente i dubbi sulla veridicità del suo racconto. Le affermazioni del richiedente appaiono dunque inverosimili per le contraddizioni e la genericità di alcuni passaggi. Pertanto, in mancanza di un'effettiva dimostrazione del rischio personale, il racconto del ricorrente, nei termini in cui è stato reso, deve essere considerato non credibile. In conseguenza delle sue esposte considerazioni, considerato assente il nesso con i motivi di persecuzione di cui all'art. 8 del d.lgs. 251/2007, rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è da escludersi il riconoscimento dello status di rifugiato. II. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria
2. – In premessa va rammentato che questa seconda forma di protezione viene riconosciuta quando la situazione di chi la richiede non è sufficientemente grave da giustificare lo status di rifugiato ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese poiché andrebbe incontro al “rischio effettivo di subire un danno grave” nelle forme stabilite dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, vale a dire: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 6503/14; Cass. n. 22111/2014) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno, se di grado particolarmente elevato, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.
2.1 - La nel proprio provvedimento di diniego ha ritenuto Controparte_1 che “gli accadimenti riferiti dal richiedente e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi per circostanziare un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio individuale e specifico che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine”.
2.2 – Nel ricorso introduttivo la difesa chiede la protezione sussidiaria per il ricorrente evidenziando la situazione di violenza diffusa in Bangladesh, alimentata da partiti politici, forze di polizia corrotte e colluse. Viene richiamato il divieto di espulsione verso Paesi che praticano tortura, previsto dalla legge n. 110/2017 ed evidenziato il pericolo per la vita del ricorrente a causa delle minacce dello zio, potente e colluso con la criminalità ovvero le violenze subite in Libia e il rischio in caso di rientro, chiedendo equiparazione con i cittadini libici per la protezione.
2.3 – Orbene, nel caso in esame, stando alle vicende narrate dal Ricorrente, non sono emersi i requisiti richiesti dagli artt. 2 e 14 del d.lgs. 251/2017 che considerano come
“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante. Alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni dell'istante, deve escludersi tale rischio.
2.4 - Il Collegio non ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2.5 – La valutazione è stata anche compiuta prendendo le mosse dalla definizione di
“conflitto armato” di cui alla sentenza Diakité della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 20141 secondo cui: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. Tale definizione si specifica nella sua portata applicativa in relazione alla natura individuale della minaccia che tale conflitto deve rappresentare per il civile, secondo la definizione di cui allo stesso art. 14 lett. c), d.lgs. 251/2007. Infatti, a ben vedere, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie, essendo invece necessario che l'intero territorio o, quanto meno la zona in cui il Richiedente dovrebbe far ritorno, sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o incolumità o che, diversamente, gli scontri in atto rappresentino una minaccia grave ed individuale alla vita del Richiedente asilo di volta in volta interessato. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del Richiedente la protezione sussidiaria non è subordinato alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del Richiedente”2. Si tratta di una pronuncia in linea con le indicazioni fornite dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza Elgafaji3 ove, pur senza negare il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub. lettera c), la Corte specifica che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via generale, “provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Tanto più, quindi, il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito dalla minaccia in ragione di elementi specificamente connessi alla sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria e viceversa (c.d. principio della sliding scale).
2.6 - Nel caso di specie, quanto all'ipotesi di cui alla lett. c), secondo le consultate fonti internazionali, si rileva che il Bangladesh è suddiviso in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, , 64 distretti Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
(zila) e 495 sotto distretti ( ) che a loro volta sono ordinati in 4.554 unioni,4 ed Per_6
è uno dei paesi più densamente popolati del mondo, con una popolazione stimata di circa 173.562.364 milioni di abitanti (al 2024)5. Le minacce alla sicurezza in Bangladesh includono episodi di violenza per motivi politici, soprattutto per il forte bipartitismo che caratterizza il Paese;
violenza criminale e scontri sporadici tra comunità indigene e colonizzatori Bengalesi nella zona delle Colline di Chittagong (CHT).6 La violenza nella regione di Chittagong Hill Tracts in Bangladesh ha raggiunto livelli elevati da marzo 2023.7 La violenza, concentrata nel distretto di Bandarban, è in parte causata da eventi che coinvolgono il KI-CH un gruppo armato facente parte del KI-CH Controparte_4
National Front (KCNF), che chiede la creazione di uno stato autonomo per il popolo KI-CH all'interno del Bangladesh. A giugno 2023, due militari sarebbero stati uccisi da ordigni esplosi dal a Bandarban. Dalla fine del 2022, il del CP_5
Bangladesh ha avviato un'azione di repressione nei confronti del in seguito a segnalazioni di legami tra il ed il gruppo militante islamista Controparte_6
(JAFHS). Secondo le autorità, il ha fornito armi, addestramento
[...]
e riparo a JAFHS in cambio di finanziamenti,8 mentre il ha negato tali accuse.9 Il 23 giugno 2023, la polizia ha arrestato il fondatore di JAFHS mentre si trovava a Dhaka10. La repressione militare contro il ha portato ad un afflusso di rifugiati KI-CH in India.11 L'aumento delle violenze nella zona CHT è dovuto altresì all'emersione di diversi gruppi armati su base etnica, quali il ed il Marma CP_7
National Party, in un contesto in cui sono già presenti altri gruppi, come il
[...]
(PCJSS) e l' Persona_7 Controparte_8
( .12 CP_9 6 Bangladesh 2022, 27 marzo 2023, Controparte_10 https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the pacific/south-asia/bangladesh/report- bangladesh/. 7 ACLED, Regional Overview Asia-Pacific June 2023, 6 luglio 2023, https://acleddata.com/2023/07/06/regional-overview-asia-pacific-june-2023/#keytrend2;
Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, CP_11 https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh. 8 The Daily Star, 'Biggest militant threat' country has ever faced, 31 gennaio 2023, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/biggest-militant-threat-country-has-ever- faced-3234716 9 The Diplomat, Why Did Bangladesh's KI CH Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 10 India Today, Bangladesh Police arrests Islamist militant outfit chief MI MA, 24 giugno 2023, https://www.indiatoday.in/world/story/bangladesh-arrests-islamist-militant-outfit-chief- shamin-mahfuz-2397481-2023-06-24 11 The Diplomat, Why Did Bangladesh's KI CH Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 12 Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, CP_11 https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh. Secondo il più recente Country Report on Terrorism relativo al 2022, pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nell'anno di riferimento, invece, il Bangladesh ha sperimentato pochi casi di violenza terroristica poiché le autorità hanno continuato a perseguire rigorosamente i militanti, in particolare i gruppi affiliati ad Per_8
(JMB), e una propaggine del JMB affiliata all'ISIS, Neo-JMB. Persona_9
Il primo ministro e altri funzionari del governo del Bangladesh hanno Persona_10 spesso sottolineato la politica di tolleranza zero del Bangladesh nei confronti del terrorismo, anche se il Bangladesh ha continuato a negare la presenza di gruppi militanti jihadisti organizzati a livello globale come e l'ISIS. A ottobre, le Per_8 autorità del Bangladesh hanno annunciato operazioni per smantellare Jama'UL Ansar Fil ND YA (JAHS), un gruppo presumibilmente ispirato ad Le Per_8 unità di polizia del Bangladesh addestrate dagli Stati Uniti hanno arrestato decine di sospetti terroristi. Tuttavia, altri elementi delle forze di sicurezza hanno condotto esecuzioni extragiudiziali e commesso altre violazioni dei diritti umani.13 Secondo quanto riportato dall'Institute for Economics & Peace (IEP) nel report Global Terrorism Index 2023 e relativo all'anno 2022, il Bangladesh è stato il secondo Paese con il miglioramento più evidente per quanto riguarda l'impatto del terrorismo, avendo registrato due attacchi e nessun morto nel 2022.14 Crisis Group scrive ad aprile 2024 che il rischio di conflitto è moderato a causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non rappresenta ancora una minaccia di Per_11 conflitto rilevante. Inoltre, la minaccia di terrorismo è elevata a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali. Anche il tasso di criminalità è elevato e i viaggiatori stranieri corrono un rischio credibile di essere esposti a reati minori e opportunistici, soprattutto nelle grandi città. Inoltre, episodi di disordini civili e sindacali si verificano con regolarità, in particolare a Dhaka e nelle principali città, e il rischio che scoppi la violenza durante queste mobilitazioni è valutato da moderato ad alto, soprattutto quando interviene il personale di sicurezza15. Secondo i dati pubblicati da ACLED nella dashboard disponibile sul sito, nel periodo a partire dal 5 aprile 2023 al 5 aprile 2024, in tutto il territorio del Bangladesh si sono verificati 1394 eventi violenti di rilievo, con 338 vittime.16 Attualmente, il partito Awami League, insieme ai partiti alleati, ha la maggioranza dei seggi in parlamento. 76 anni, ha conquistato il quarto mandato consecutivo e Per_10 il quinto complessivo al potere vincendo le elezioni generali del 7 gennaio 2024, che sono state boicottate dal principale partito nazionalista del Bangladesh (BNP), per la seconda volta negli ultimi tre scrutini17. A luglio 2024, migliaia di studenti sono scesi in piazza contro la decisione della corte suprema di reintrodurre un sistema di quote per l'accesso al pubblico impiego che destinava il 30 per cento dei posti di lavoro ai figli e nipoti dei veterani della guerra d'indipendenza del 1971: un provvedimento percepito in favore dei sostenitori del partito al potere18. Le proposte hanno registrano circa 170 morti al 18 luglio. Tuttavia, la Corte suprema ha deciso di rivedere la norma sulle quote, portando al 5% quella destinata ai figli dei veterani della guerra d'indipendenza del 1971. La situazione è però precipitata con la decisione della contestatissima prima ministra di dichiarare il coprifuoco e schierare nelle strade l'esercito19. Per_10
Ad agosto 2024, il Bangladesh, pertanto, attraversa una fase di instabilità politica;
le proteste contro il governo di culminate in violenti scontri con vittime, Persona_10 hanno portato alle sue dimissioni il 4 agosto 2024, a causa della crescente pressione della popolazione e dell'esercito. Successivamente, economista e Persona_12
Premio Nobel, è stato nominato nuovo premier, cercando di riportare stabilità nel paese20. Tuttavia, nel mese di settembre 2024, il Bangladesh ha visto diversi episodi di violenza, tra cui tensioni politiche e conflitti etnici. Uno degli episodi più gravi riguarda gli scontri nella regione delle Chittagong Hill Tracts (CHT), dove violenze tra i coloni bengalesi e le comunità indigene hanno provocato la morte di Per_13 diverse persone, incendi di abitazioni e vandalismo contro templi e uffici pubblici. L'escalation ha coinvolto anche le forze militari, che sono state accusate di non aver agito per proteggere i civili indigeni. Gli episodi di violenza si sono intensificati, in particolare, il 19 e 20 settembre 2024. Il 19 settembre, durante una protesta pacifica organizzata dai giovani a Rangamati contro la violenza in Dighinala, le Per_13 tensioni sono esplose, portando all'uccisione di due giovani indigeni da parte dell'esercito e al ferimento di molti altri;
il 20 settembre, le violenze sono continuate con attacchi dei coloni bengalesi contro le proprietà e le persone indigene, culminando nell'incendio di case, uffici pubblici e un tempio buddista21. Alla luce delle predette fonti consultate, si può affermare che, nonostante si siano segnalati sporadici attacchi terroristici e scontri per motivi politici principalmente nei periodi elettorali, deve quindi condividersi quanto rilevato dalla Commissione Territoriale nel provvedimento decisorio, in relazione al fatto che non vi sia, in Bangladesh, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex. art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007
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III. Sulla domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali.
3. - Il Ricorrente chiede che si accerti e si dichiari la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lgs. 286/98) e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, da parte del Questore, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/1998, adottando la relativa segnalazione.
3.1 - La Commissione Territoriale si è in proposito pronunciata ritenendo che nel caso in specie “non ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998” e che “dall'analisi degli elementi utili a tal fine addotti ed acquisiti non ricorrono neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998”, concludendo per l'insussistenza dei presupposti per la trasmissione ex art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del citato D.lgs.
3.2 - Sul piano normativo, l'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, nella precedente formulazione, così disponeva: “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di Controparte_1 soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. L'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, prevedeva che detto titolo di soggiorno potesse essere rilasciato, nel caso di rifiuto della protezione internazionale, qualora ricorressero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
3.3- Nella giurisprudenza di legittimità la protezione “umanitaria” si è via via definita come misura di protezione nazionale di carattere atipico e residuale, idonea pertanto a coprire tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di
“vulnerabilità”22. In definitiva, la Protezione Umanitaria, pur potendo fondarsi su ragioni diverse e di minor gravità, rispetto a quelle che giustificano l'accesso alla
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nelle due forme sopra richiamate, richiede che si ricostruisca un CP_1 quadro di serie e pregnanti controindicazioni al rimpatrio del Richiedente asilo, connesso alla tutela di beni primari incomprimibili della persona quali, ad esempio, la vita o la salute) o ad situazioni di vulnerabilità, che lo stesso legislatore esemplifica nelle disposizioni di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 del D. Lgs. n. 286/1998 (minore età, gravidanza, puerperio, convivenza con cittadini italiani, ovvero vittime di sfruttamento e di violenza domestica).
3.4 – Nel 2018 è entrato in vigore il d.l. n. 113, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1° dicembre 2018, che ha modificato l'art. 5, comma 6 del TUI eliminando l'inciso, “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il premesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Esso ha, quindi, modificato anche l'art. 32, comma 3, d.lgs. 28/2005, prevedendo che la respingendo la domanda di Controparte_1 [...]
possa trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di CP_1 soggiorno avente la dicitura “protezione speciale” nel solo caso in cui ricorrano i presupposti di cui al novellato articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI. Il decreto legge ha previsto, inoltre, specifici casi in cui possono rilasciarsi permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario: per motivi di protezione sociale a favore delle vittime di sfruttamento e nei confronti delle vittime di violenza domestica, nonché per i casi di sfruttamento lavorativo, per le ipotesi di soggetti necessitanti cure mediche per condizioni di salute di eccezionale gravità, in presenza di un eccezionale stato di calamità che non consenta il rientro nel Paese di origine. Ha, infine, introdotto il permesso di soggiorno, da rilasciarsi su autorizzazione del Ministro degli Interni, per atti di particolare valore civile. Tale normativa, incidendo sul fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria, è stata qualificata di carattere sostanziale e, quindi, in difetto di disciplina transitoria (posto che l'art. 1 comma 9 concerne solo i procedimenti amministrativi), è inapplicabile ai procedimenti in corso, ex art. 11 Preleggi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia23, ora confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 29459 e 29460 del 2019: "in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge"24.
3.5 - Si osserva ancora in diritto che il legislatore ha nuovamente e recentemente disciplinato la materia attraverso il d.l. n. n. 130 del 21 ottobre 2020 – entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 173/202, entrata in vigore in data 20.12.2020 – che, in base alla norma transitoria che esso stesso prevede all'art.15, co. 1, risulta applicabile a tutti i procedimenti in corso. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto ha disposto che all'articolo 5, comma 6, TUI, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» È stato, inoltre, modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 che così ora recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questo Collegio ravvisa nella nuova formulazione legislativa (che espressamente richiama gli obblighi costituzionali ed internazionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI ed il rispetto della vita privata e familiare) una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza intervenuta prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione.25 Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, da riconoscersi, pertanto, ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) paventi anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna e gli elementi che costituiscono parametro per la valutazione in questione sono ora esplicitati dallo stesso art. 19, co. 1.1.: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.26
3.6 – Inoltre, la normativa citata – ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione -è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
3.7 - Alla luce delle allegazioni di parte, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di protezione per casi speciali del sig. (alias Parte_1 Parte_2
, in ragione del pregiudizio che in caso di rientro in patria egli subirebbe nel
[...] proprio diritto alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 co.
1.1 TUI.
3.7.1 - L'odierno ricorrente ha allegato nel corso del giudizio documentazione comprovante una sufficiente situazione di integrazione socio-lavorativa. Il ricorrente, infatti, ha dimostrato una costante propensione all'inserimento lavorativo, nonostante la natura discontinua delle sue esperienze. Ha iniziato a lavorare come inserviente nel luglio 2022, proseguendo tale attività anche nel 2023, quando ha assunto l'incarico di addetto allo smontaggio e montaggio di arredi in legno. Successivamente, è stato impiegato come operaio manutentore, con un contratto di lavoro a termine fino al marzo 2024. Durante l'anno 2024, ha svolto la mansione di manovale edile e, attualmente, è impiegato come lavapiatti. Tale circostanza testimonia l'impegno costante e la capacità del ricorrente di contribuire al proprio sostentamento, anche se con contratti a tempo determinato ed attività lavorative eterogenee. A tal proposito è stata depositata la seguente documentazione: copia contratto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di inserviente, presso Hotel Sabbia d'Oro di con sede a Marina di Gioiosa Ionica, dal 1°.07.2022 al Controparte_12
31.12.2022 e relative buste paga dei mesi di luglio, settembre, ottobre, dicembre 2022; successiva proroga del contratto al 28.02.2023; comunicazione Unilav del contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di addetto al montaggio e smontaggio di arredi in legno, presso AL Ge. , con sede a Marina di Controparte_13
Gioiosa Ionica, dal 21.08.2023 al ó23.09.2023 e relative buste paga dei mesi di agosto e settembre 2023; copia contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio manutentore, presso Soc. Coop. Sociale ARL Riconciliazione Nelson Mandela, con sede a Gioiosa Ionica, dal 9.11.2023 al 31.03.2024, relativa comunicazione UniLav e buste paga dei mesi di novembre, dicembre 2023, gennaio, marzo 2024; comunicazione UniLav contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di manovale edile, presso Pitagora Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede a Roccella Ionica, dal 05.04.2024 al 04.05.2024 e relativa busta paga del mese di aprile 2024; comunicazione UniLav del contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di lavapiatti presso AL Ge. con sede a Controparte_13
Marina di Gioiosa Ionica, dal 14.05.2024 al 31.10.2024 e relative buste paga dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2024; certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, tramesso dalla Sooc. Controparte_14
; certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, trasmesso dalla AL
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Ge.St. S. Sas Di Jerinó Rocco & C, Marina di Gioiosa Ionica. Ha depositato altresì documentazione dalla quale si evince un significativo e concreto impegno anche nell'ambito sociale e culturale all'interno del territorio italiano. In particolare, risulta che abbia intrapreso un percorso di accoglienza strutturato, come attestato dalla relazione rilasciata dalla Società Cooperativa Sankara. Il contratto di locazione quinquennale relativo ad un immobile sito in Gioiosa Ionica, unitamente alla certificazione di abitabilità, conferma la stabilità abitativa del ricorrente, mentre il titolo attestante il conseguimento di un livello di competenza linguistica pari al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciato dalla Direzione Scolastica Regionale per la Calabria – Centro Provinciale Istruzione Adulti Stretto Tirreno – Ionio, dimostra l'impegno scolastico. Tali elementi dimostrano non solo una volontà di radicarsi nel contesto territoriale di accoglienza, ma anche una predisposizione alla partecipazione attiva nella comunità, favorendo un processo di inclusione sociale che si estende oltre la mera sfera lavorativa.
3.7.2 - Inoltre, devono opportunamente essere valutate le difficoltà di reinserimento cui, di contro, incorrerebbe nel caso di rimpatrio in Bangladesh, alla luce dell'indigenza che lo ha indotto alla partenza e delle precarie condizioni generali in cui continua a versare il Paese. Infatti, nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi decenni, che lo avevano fatto affrancare da una generalizzata situazione di povertà assoluta - rispetto ad altri paesi dell'Asia meridionale - il paese oggi si trova a dover fronteggiare gli effetti negativi sull'economia e sullo sviluppo causati dalla recente pandemia. A ciò deve, inoltre, aggiungersi la circostanza che il Bangladesh è una delle nazioni più vulnerabili al mondo agli eventi climatici estremi, quali cicloni e alluvioni, e che negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento della frequenza e della violenza di tali calamità naturali, che lo rendono - di fatto - uno dei paesi maggiormente esposti al rischio di disastri naturali al mondo.
3.8 - Orbene, sulla base di questi elementi, che denotano una rilevante integrazione sociale e lavorativa del ricorrente nel territorio nazionale è ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari re- inserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine, anche tenendo conto della circostanza che il lavoro del ricorrente gli consente di provvedere, oltre alle proprie personali esigenze, anche ai bisogni dei suoi familiari che sono rimasti in Bangladesh. 3.9 - Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene di poter procedere con il riconoscimento della protezione speciale, in linea con le indicazioni della Suprema Corte che di recente ha ulteriormente ribadito come “l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto, ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare"27.
3.12. – Le spese della procedura vanno integralmente compensate, tenuto conto che l'accoglimento è dipeso dalla integrazione sociale e lavorativa maturata successivamente all'instaurazione del ricorso nonché in ragion dell'evoluzione normativa e della circostanza che il Richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso in ordine alla domanda subordinata e dichiara che Parte_1
(alias ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al Ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla nonché al Pubblico Ministero presso il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il Giudice relatore estensore Il Presidente Dott.ssa Rosaria Leonello Dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, causa C – 285 /12 – Diakité, sentenza del 30 gennaio 2014, in url. 2 Si vedano, tra le altre: Cass., n. 21035/2017, Cass. n. 16202/2015. 3 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, C- 465/07 – Elgafaji, sentenza del 17 febbraio 2009, in url. 4 EUAA, Bangladesh – Country Focus, luglio 2024 p. 13, Country of Origin Information: Bangladesh – Country Focus (ecoi.net). 5 (Live) ( ). Controparte_2 Controparte_3 13 USDOS, Country Reports on Terrorism 2022: Bangladesh, 17 settembre 2024, https://www.state.gov/reports/country-reports-on terrorism-2022/bangladesh/. 14 IEP, Global Terrorism Index 2023, p. 48, 14 marzo 2023, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/03/GTI 2023-web.pdf. 15 Crisis Group, Bangladesh, 15 aprile 2024, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/bangladesh 16 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/42B7F8C85B4D38B318CEA5118F6A8179 17 Al Jazeera, Once Bangladesh's democracy icon, now its 'authoritarian' PM, 8 Persona_10 gennaio 20 ww.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-once-bangladeshs- democracy-icon-now-its-authoritarian-pm 18 Amnesty Internation, Bangladesh 2024, https://www.amnesty.it/in-bangladesh-e-strage-di- manifestanti-almeno-170-morti. 19 Ibidem. 20 ANSA, Bangladesh: sciolto il Parlamento, Nobel per la pace 'premier' ad interim - Asia - Ansa.it. 21Iwga, settembre 2024, https://www.iwgia.org/en/news/5562-joint_statement_attacks.html/. 22 Tra le tante, si vedano: Cass., n. 15466/2014; Cass., n. 26566/2013. 23 Si vedano sul punto: Cass. n. 4805 del 1999; Cass. n.16039/2016. 24 Cass., SS.UU.,sentenza del 13 novembre 2019, n. 29459. 25 Tra le tante, Cassazione, Sez. I civ., ord. 13.10.2020, n. 22057. 26 Per tutte, Cassazione, Sez. I civ., ord. 6.04.2020, n. 7733. 27 Cassazione, Sez. Sez. II civ., ord. 12/02/2021 n. 3705.
nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2022 promossa da:
(alias , nato a Bogura, in [...], Parte_1 Parte_2 in data 01.08.1997 (C.F. – ), rappresentato e C.F._1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gaetano Carnà, in forza di procura stesa su foglio separato allegato al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in via Roma, n° 100/A, Locri (RC);
-Ricorrente- CONTRO Controparte_1
, costituita con memoria di costituzione
[...] depositata in data 7 ottobre 2022 a firma del Presidente della suddetta CP_1
-Resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero, Il Collegio, nella seguente composizione: Giuseppe Campagna Presidente Francesca Rosaria Plutino Giudice Rosaria Leonello Giudice relatore estensore ha pronunciato il seguente: DECRETO ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. n. 25/2008 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. n. 46/2017, e art. 737 e ss. c.p.c.; avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento della
[...]
di , emesso in data 13 Controparte_1 CP_1 aprile 2022, notificato il 23 giugno 2022.
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato sul canale telematico in data 21 luglio 2022, il sig. Parte_1
(alias , ha proposto impugnazione avverso il
[...] Parte_2 provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore: in via principale, il diritto alla protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria;
in via subordinata, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore. Instaurato il contraddittorio, la CP_1 Controparte_1
di si è costituita in giudizio a mezzo del suo
[...] CP_1
Presidente, ed ha chiesto, insistendo sulle ragioni di diniego evidenziate nel provvedimento impugnato, il rigetto della domanda. Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, in data 10/10/2022, non ha presentato osservazioni né conclusioni. In tema, va rammentato che, nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, come quello sub iudice avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, è sufficiente l'adempimento costituito dall'avviso - Cass. n. 11223 del 2014; n. 27402 del 2018 - al Pubblico Ministero senza che rilevi, ai fini della validità del procedimento e della sentenza, la sua effettiva partecipazione alle udienze e l'assunzione di conclusioni. La procedura è stata istruita sentendo, in libero interrogatorio sui fatti di causa, il ricorrente (cfr. processo verbale dell'udienza del 15 maggio 2024, nel corso della quale la difesa del ricorrente, in via preliminare, ha rappresentato che, per mero errore materiale, negli atti processuali, segnatamente nel ricorso introduttivo, l'istante era stato indicato con il nome anziché per come risultante dalla carta Pt_1 Pt_2 di identità e dai documenti offerti in comunicazione con la costituzione). Espletata l'audizione ed acquisita tutta la documentazione versata nell'incarto processuale, all'udienza del 18 settembre 2024 celebrata in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione con relazione al Collegio.
.°°°°°°
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.
1. - Secondo l'accezione dell'art. 2, lettera e), del D. Lgs. 251/2007, è qualificato
“rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”. La tipologia degli atti di persecuzione viene definita dall'art. 7 D. Lgs. 251/2007, ove si prevede che essi debbano, alternativamente:
“a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati
o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”. Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per uno dei motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica. 1.1 – L'esame della domanda di protezione internazionale, stando all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE delle direttive 2004/83/CE e 2005/83/CE, deve avvenire mediante un approccio bifasico, strutturato cioè in una prima fase relativa all'individuazione dei fatti materiali e alla raccolta degli elementi di prova e una seconda fase inerente alla loro valutazione giuridica (cfr. CGUE, sent. M. vs Ministero della Giustizia, C-277/11 del 22 novembre 2012). Quanto ai criteri per il compimento di tale valutazione, l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alle direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che “il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui esame verrà svolto dal giudice “in cooperazione con il richiedente”. In particolare, tale esame verte, anzitutto, sui fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, dovendosi considerare:
• tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
• le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
• la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
1.2 - (alias , nato a [...], in Pt_2 Parte_1 Parte_2
Bangladesh, in data1.08.1997, sentito dalla in Controparte_1 data 12 aprile 2022, ha dichiarato in lingua bengalese ed in presenza di un interprete: di confermare le dichiarazioni contenute nel modello C/3 (“Verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951”) esibendo la relazione sul percorso del RA a cura del progetto di accoglienza Recosol;
di essere nato a [...], nel distretto di Bogura e di aver sempre ivi vissuto;
di essere un cittadino bengalese;
di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato nei campi;
di appartenere al gruppo etnico bengalese e di professare la religione musulmana;
di parlare, oltre la lingua bengalese, parzialmente l'italiano, l'inglese e l'arabo. Con riguardo alla propria famiglia, ha riferito: di avere un fratello e una sorella, ed un solo genitore, la madre, tutti residenti nel villaggio natio e tutti aventi problemi di salute, seppure non gravi;
che il padre, deceduto, era stato colpito da un ictus;
di essere rimasto in contatto con i suoi familiari. In relazione alle ragioni per le quali ha lasciato il Paese d'origine, il Bangladesh, il ricorrente ha riferito che, prima del decesso del padre, il nonno paterno aveva diviso i propri beni in due parti, assegnandone una al padre, già malato cardiaco, ed una allo zio paterno. Sennonchè, quest'ultimo avrebbe iniziato a fare pressioni per ottenere l'intero patrimonio terriero, dando luogo a frequenti conflitti con il germano. Un giorno, lo stesso, descritto come persona con tendenze criminali, aggrediva il padre, il quale, per le sue condizioni di salute, limitato nella reazione, ne subiva l'esito. Successivamente, per circa due mesi, non si verificavano ulteriori episodi, finché lo zio riprendeva a compiere atti di prevaricazione, appropriandosi di una parte dei beni familiari, inclusi alcuni terreni. I membri della sua famiglia, non capendo appieno la situazione, non agivano, lasciando che fosse lui l'unico ad occuparsene. In possesso della documentazione pertinente, cercava di risolvere la questione rivolgendosi al capovillaggio per esporre i fatti. Tuttavia, lo zio iniziava a minacciarlo. I membri del consiglio del villaggio gli consigliavano di rivolgersi alla polizia, ma la denuncia presentata non veniva accettata dalle autorità, a causa dei legami influenti dello zio. In un'occasione, lo zio lo aggrediva in pubblico, nei pressi di un mercato, così costringendolo a lasciare il paese. Scelta condivisa dai suoi stretti familiari. Partiva, quindi, verso l'India e da qui, con un volo di linea, verso la Libia. In risposta alle più puntuali domande dell'autorità amministrativa, aggiungeva: di essere partito nel 2019; di essere rimasto in Libia un anno e cinque mesi;
di essere stato ivi trattenuto per circa sei mesi, senza effetti personali, sottratti, senza cibo e subendo violenze fisiche;
che gli veniva richiesto il pagamento di quattro lak taka per ottenere la liberazione, ma non potendo pagarli, in precarie condizioni di salute, veniva abbandonato in una zona desertica, da cui riusciva a fuggire senza denaro;
che veniva soccorso da un cittadino libico che gli prestava le cure adeguate;
che si ricongiungeva con un connazionale ed iniziava a lavorare, dapprima, come muratore, successivamente, in un negozio, ed ancora dopo, su offerta di un cittadino egiziano, come addetto alle pulizie in un ospedale. Poiché veniva derubato, decideva di lasciare il Paese, con i risparmi accumulati e l'aiuto ricevuto dai familiari. Alla specifica domanda della CT, sui timori in caso di rientro in Bangladesh, rispondeva di non essere al sicuro, spiegando che lo zio, dedito all'uso di eroina, avrebbe incaricato alcune persone di seguirlo per esercitare pressioni su di lui, unico membro della famiglia in grado di leggere e, quindi, comprendere gli atti, allo scopo di costringerlo a firmare documenti contro la sua volontà. Ha inoltre riferito di essere stato già aggredito fisicamente due volte da persone legate allo zio ed aventi la stessa abitudine di fare uso di droghe. Nelle successive domande di approfondimento poste dalla CT, Parte_1
(alias ha altresì dichiarato: che suo zio si è appropriato Parte_2 esattamente di un viga su cinque, ma senza saper specificare a quanto corrispondesse tale unità di misura locale;
che suo padre è morto nel 2019; che la polizia ha rifiutato di ricevere la sua denuncia a causa della capacità dello zio di corrompere le autorità, essendo quest'ultimo autista di un politico influente legato all'Awami League;
che lo zio fa uso di eroina durante le ore notturne e la vende;
che, dopo la sua partenza dal paese, non ci sono stati ulteriori problemi legati ai terreni;
che suo fratello, pur essendo spesso fuori per lavoro, si occupa delle proprietà attraverso terzi;
che dopo la morte del padre, i terreni di famiglia sono stati intestati a lui, a suo fratello e a sua sorella;
che lo zio concentra le sue pressioni principalmente su di lui, poiché è l'unico che comprende appieno la situazione e ritiene che, ottenendo la sua firma, sarebbe più semplice costringere anche gli altri eredi a firmare;
di non essersi ricollocato in un'altra zona del suo Paese perché avrebbero potuto rintracciarlo;
che, al suo arrivo in Italia, è risultato positivo al test che non ha avuto altre ragioni per Per_1 lasciare il paese oltre ai conflitti con lo zio, e che, senza tali problematiche, avrebbe potuto trovare lavoro in una ditta con uno stipendio di circa 12.000 taka, magari come autista. Concludeva l'audizione descrivendo le attuali condizioni di vita in Italia, rappresentando di vivere in un Centro di accoglienza, di essere impegnato nello studio della lingua italiana e di aver lavorato per alcuni giorni nel settore agricolo.
1.3 - In sede di ricorso la difesa ha confermato la vicenda rappresentata dal ricorrente alla allegando – altresì – la documentazione comprovante Controparte_1 il processo di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italia. La difesa ha contestato il provvedimento di diniego adottato dalla CP_1
, ritenendo la motivazione apparente ed erronea, fondata su un'istruttoria
[...] insufficiente e viziata da difficoltà comunicative con l'interprete. Ha dedotto che il verbale d'audizione non riflette accuratamente le dichiarazioni rese dal ricorrente, includendo semplificazioni e omissioni rilevanti, in particolare riguardo alle violenze generalizzate nel Paese d'origine ed alla sua permanenza in Libia, elementi decisivi per la richiesta di protezione internazionale. 1.3.1 – All'udienza del 15 maggio 2024, il ricorrente ha sostenuto l'interrogatorio libero, affiancato da un interprete, confermando in primis quanto già precedentemente dichiarato in sede amministrativa. Ha aggiunto di essere arrivato in Italia il 22 settembre 2021 e di risiedere attualmente a Gioiosa Ionica (R.C.), prestando servizio come lavapiatti presso un ristorante a Roccella Ionica, con un contratto a tempo determinato valido fino al 31 ottobre 2024. Ha dichiarato di conoscere il bangla, l'inglese e l'italiano. A tal proposito, il Giudice ha precisato che il richiedente comprende e parla la lingua italiana, necessitando di un interprete solo per la comprensione di specifiche e complesse parole. Ha narrato di aver lasciato il Bangladesh nel 2019, andando dapprima in India, poi a Dubai, TT, Libia ed infine in Italia, aiutato economicamente dalla famiglia in senso lato. Ha confermato di avere dovuto lasciare il Bangladesh a causa dei conflitti familiari iniziati dopo la morte del padre, il cui decesso ha scatenato contese con lo zio paterno per il possesso della casa e dei terreni. Ha precisato che le minacce dello zio hanno costretto tutta la famiglia a lasciare i beni, aggiungendo che, attualmente, la madre risiede con la sorella, che è sposata, mentre il fratello vive in un'altra casa insieme alla moglie, tutti in Bangladesh, nel distretto di Bogura. Ha evidenziato di avere completato dodici anni di istruzione in Bangladesh, senza mai esercitare un'attività lavorativa prima della partenza, poiché il negozio di alimentari gestito dal padre veniva chiuso dopo la di lui morte. Da quando è in Italia, ha lavorato in vari settori, incluso quello della ristorazione e dell'edilizia. Ha riferito: di stare frequentando un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana A2; di vivere in affitto con un connazionale e di trovarsi bene nella comunità di Gioiosa Ionica, con cui ha instaurato buoni rapporti;
di avere sempre ricevuto il compenso per il lavoro svolto e che una parte dei guadagni viene inviata alla famiglia rimasta in Bangladesh;
di non volere rientrare nel Paese d'origine, per via delle persistenti problematiche familiari con lo zio;
di essere in contatto con la madre;
che, durante la permanenza in Libia, è stato trattenuto contro la sua volontà per circa sei mesi in una struttura simile a una prigione, dove è riuscito a sopravvivere in condizioni precarie. Ha infine chiarito che la sua famiglia non è povera e che né la madre né la sorella lavorano, mentre il fratello è autista.
1.4 - La pur considerando credibili le dichiarazioni Controparte_1 espresse dal richiedente in merito alla nazionalità del Bangladesh, ha ritenuto – viceversa - non credibili le dichiarazioni relative ai fatti principali che hanno causato l'abbandono del Paese d'origine in quanto estremamente generiche e, comunque, non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007. In particolare, secondo la CT “il richiedente non è sufficientemente circostanziato sulla dinamica dei fatti. L'esposizione della vicenda è sommaria e, nonostante vengano poste domande più specifiche, non vengono chiariti aspetti essenziali per la valutazione di quanto accaduto. Si nutrono dubbi in merito allo stesso verificarsi della vicenda allegata in quanto l'istante, nonostante ripetute sollecitazioni in fase di approfondimento, non fornisce spiegazioni sufficientemente adeguate sia sulla persona dello zio che sulla natura e le minacce subite. In primo luogo, il richiedente afferma che lo zio sarebbe un malvivente, ovvero consumatore e poi spacciatore di sostanze stupefacenti, salvo raccontare poi, per sottolineare l'influenza dell'uomo anche sulle autorità, che l'uomo è l'autista di un politico. Su quest'ultimo però l'istante non fornisce informazioni sufficientemente dettagliate. Non si comprende come mai il richiedente sia l'unico della famiglia a subire minacce e pressioni da parte dello zio. Egli spiega di essere l'unica persona istruita della famiglia, ma tale modo di gestire la situazione sembra non essere coerente con il resto delle dichiarazioni sullo zio e le sue intenzioni. Ora, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi” (Cass. 23281/2020). Sul punto il richiedente è assolutamente vago e, pur avendo fatto riferimento alla posizione influente dello zio temuta dalle autorità, non è in grado di argomentare in merito. Il timore soggettivo espresso non appare fondato, avendo egli fatto vagamente riferimento alla presenza minacciosa dello zio con il quale avrebbe avuto i problemi narrati. Alla luce di quanto dichiarato in audizione, dunque, non si ravvede una situazione di rischio effettivo e concreto per la sua incolumità personale, non rilevandosi individualità soggettiva del rischio di subire persecuzione o danno grave per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate”. Per le già indicate ragioni la C.T. ha, conseguentemente, ritenuto non credibile il racconto del ricorrente.
1.5 – Il Collegio, in base ai criteri del summenzionato art. 3, co. 5, del d.lgs. 251/2007, condivide le considerazioni rassegnate (e sopra riportate) dalla CT e ritiene che il racconto fornito dal ricorrente in sede amministrativa, e confermato dinanzi al Giudice all'udienza del 15/05/2024, sia non credibile, in quanto connotato da genericità, contraddittorietà ed inverosimiglianza. Esaminando i due racconti forniti dal richiedente, infatti, emergono evidenti contraddizioni e lacune che minano la credibilità delle dichiarazioni e impediscono di ritenere fondate le sue affermazioni. In primo luogo, la descrizione della dinamica dei fatti risulta generica e sommaria, nonostante siano state poste domande di approfondimento e chiarimento dei medesimi fatti. Il richiedente non ha sufficientemente circostanziato gli eventi, offrendo una ricostruzione vaga e frammentaria. Più precisamente, in sede amministrativa, il richiedente riferisce di essere stato minacciato dallo zio, il quale avrebbe cercato di appropriarsi dei terreni familiari con modalità violente e criminali. Tuttavia, quando richiesto di fornire maggiori dettagli, non ha saputo circostanziare le minacce né delineare coerentemente la figura dello zio, del quale ha dichiarato il coinvolgimento nel traffico/cessione di stupefacenti, l'uso di droghe pur sostenendo che lo stesso godrebbe di una posizione di rilievo come autista di un politico influente legato all'Awami League. Questo duplice ritratto dello zio, da un lato criminale e dall'altro strettamente legato a figure di potere, non sembra verosimile. Inoltre, il richiedente dichiara di essere l'unico a subire le pressioni dello zio, senza però spiegare perché gli altri membri della famiglia, che sembrerebbero in possesso di pari diritti sulle proprietà, non siano stati oggetto di tali minacce. Sostiene che la sua istruzione lo renderebbe l'unico capace di comprendere la complessità della situazione, ma, in difetto di precisazioni circa il livello di studio dei familiari ovvero circa la natura di documenti da firmare preparati dallo zio, tale affermazione appare poco convincente. In sede giudiziale, introduce ulteriori elementi che contrastano con quanto precedentemente dichiarato. In particolare, afferma che la famiglia avrebbe dovuto abbandonare i propri beni a causa delle minacce dello zio, circostanza non menzionata nel primo racconto, laddove riferisce che, dopo la sua partenza, non ci sarebbero stati più problemi legati alle proprietà. Inoltre, la ricostruzione del suo percorso migratorio appare modificata, così come le modalità di finanziamento degli spostamenti: inizialmente dichiara di aver viaggiato in Libia prima di giungere in Italia e di aver pagato il viaggio con i risparmi del padre, successivamente introduce nuove tappe come Dubai ed TT, non menzionate nella versione iniziale, e dichiara di essere partito con i soldi della famiglia, inclusi i risparmi della zia, aumentando ulteriormente i dubbi sulla veridicità del suo racconto. Le affermazioni del richiedente appaiono dunque inverosimili per le contraddizioni e la genericità di alcuni passaggi. Pertanto, in mancanza di un'effettiva dimostrazione del rischio personale, il racconto del ricorrente, nei termini in cui è stato reso, deve essere considerato non credibile. In conseguenza delle sue esposte considerazioni, considerato assente il nesso con i motivi di persecuzione di cui all'art. 8 del d.lgs. 251/2007, rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è da escludersi il riconoscimento dello status di rifugiato. II. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria
2. – In premessa va rammentato che questa seconda forma di protezione viene riconosciuta quando la situazione di chi la richiede non è sufficientemente grave da giustificare lo status di rifugiato ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese poiché andrebbe incontro al “rischio effettivo di subire un danno grave” nelle forme stabilite dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, vale a dire: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 6503/14; Cass. n. 22111/2014) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno, se di grado particolarmente elevato, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.
2.1 - La nel proprio provvedimento di diniego ha ritenuto Controparte_1 che “gli accadimenti riferiti dal richiedente e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi per circostanziare un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio individuale e specifico che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine”.
2.2 – Nel ricorso introduttivo la difesa chiede la protezione sussidiaria per il ricorrente evidenziando la situazione di violenza diffusa in Bangladesh, alimentata da partiti politici, forze di polizia corrotte e colluse. Viene richiamato il divieto di espulsione verso Paesi che praticano tortura, previsto dalla legge n. 110/2017 ed evidenziato il pericolo per la vita del ricorrente a causa delle minacce dello zio, potente e colluso con la criminalità ovvero le violenze subite in Libia e il rischio in caso di rientro, chiedendo equiparazione con i cittadini libici per la protezione.
2.3 – Orbene, nel caso in esame, stando alle vicende narrate dal Ricorrente, non sono emersi i requisiti richiesti dagli artt. 2 e 14 del d.lgs. 251/2017 che considerano come
“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante. Alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni dell'istante, deve escludersi tale rischio.
2.4 - Il Collegio non ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2.5 – La valutazione è stata anche compiuta prendendo le mosse dalla definizione di
“conflitto armato” di cui alla sentenza Diakité della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 20141 secondo cui: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. Tale definizione si specifica nella sua portata applicativa in relazione alla natura individuale della minaccia che tale conflitto deve rappresentare per il civile, secondo la definizione di cui allo stesso art. 14 lett. c), d.lgs. 251/2007. Infatti, a ben vedere, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie, essendo invece necessario che l'intero territorio o, quanto meno la zona in cui il Richiedente dovrebbe far ritorno, sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o incolumità o che, diversamente, gli scontri in atto rappresentino una minaccia grave ed individuale alla vita del Richiedente asilo di volta in volta interessato. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del Richiedente la protezione sussidiaria non è subordinato alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del Richiedente”2. Si tratta di una pronuncia in linea con le indicazioni fornite dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza Elgafaji3 ove, pur senza negare il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub. lettera c), la Corte specifica che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via generale, “provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Tanto più, quindi, il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito dalla minaccia in ragione di elementi specificamente connessi alla sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria e viceversa (c.d. principio della sliding scale).
2.6 - Nel caso di specie, quanto all'ipotesi di cui alla lett. c), secondo le consultate fonti internazionali, si rileva che il Bangladesh è suddiviso in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, , 64 distretti Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
(zila) e 495 sotto distretti ( ) che a loro volta sono ordinati in 4.554 unioni,4 ed Per_6
è uno dei paesi più densamente popolati del mondo, con una popolazione stimata di circa 173.562.364 milioni di abitanti (al 2024)5. Le minacce alla sicurezza in Bangladesh includono episodi di violenza per motivi politici, soprattutto per il forte bipartitismo che caratterizza il Paese;
violenza criminale e scontri sporadici tra comunità indigene e colonizzatori Bengalesi nella zona delle Colline di Chittagong (CHT).6 La violenza nella regione di Chittagong Hill Tracts in Bangladesh ha raggiunto livelli elevati da marzo 2023.7 La violenza, concentrata nel distretto di Bandarban, è in parte causata da eventi che coinvolgono il KI-CH un gruppo armato facente parte del KI-CH Controparte_4
National Front (KCNF), che chiede la creazione di uno stato autonomo per il popolo KI-CH all'interno del Bangladesh. A giugno 2023, due militari sarebbero stati uccisi da ordigni esplosi dal a Bandarban. Dalla fine del 2022, il del CP_5
Bangladesh ha avviato un'azione di repressione nei confronti del in seguito a segnalazioni di legami tra il ed il gruppo militante islamista Controparte_6
(JAFHS). Secondo le autorità, il ha fornito armi, addestramento
[...]
e riparo a JAFHS in cambio di finanziamenti,8 mentre il ha negato tali accuse.9 Il 23 giugno 2023, la polizia ha arrestato il fondatore di JAFHS mentre si trovava a Dhaka10. La repressione militare contro il ha portato ad un afflusso di rifugiati KI-CH in India.11 L'aumento delle violenze nella zona CHT è dovuto altresì all'emersione di diversi gruppi armati su base etnica, quali il ed il Marma CP_7
National Party, in un contesto in cui sono già presenti altri gruppi, come il
[...]
(PCJSS) e l' Persona_7 Controparte_8
( .12 CP_9 6 Bangladesh 2022, 27 marzo 2023, Controparte_10 https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the pacific/south-asia/bangladesh/report- bangladesh/. 7 ACLED, Regional Overview Asia-Pacific June 2023, 6 luglio 2023, https://acleddata.com/2023/07/06/regional-overview-asia-pacific-june-2023/#keytrend2;
Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, CP_11 https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh. 8 The Daily Star, 'Biggest militant threat' country has ever faced, 31 gennaio 2023, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/biggest-militant-threat-country-has-ever- faced-3234716 9 The Diplomat, Why Did Bangladesh's KI CH Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 10 India Today, Bangladesh Police arrests Islamist militant outfit chief MI MA, 24 giugno 2023, https://www.indiatoday.in/world/story/bangladesh-arrests-islamist-militant-outfit-chief- shamin-mahfuz-2397481-2023-06-24 11 The Diplomat, Why Did Bangladesh's KI CH Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 12 Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, CP_11 https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh. Secondo il più recente Country Report on Terrorism relativo al 2022, pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nell'anno di riferimento, invece, il Bangladesh ha sperimentato pochi casi di violenza terroristica poiché le autorità hanno continuato a perseguire rigorosamente i militanti, in particolare i gruppi affiliati ad Per_8
(JMB), e una propaggine del JMB affiliata all'ISIS, Neo-JMB. Persona_9
Il primo ministro e altri funzionari del governo del Bangladesh hanno Persona_10 spesso sottolineato la politica di tolleranza zero del Bangladesh nei confronti del terrorismo, anche se il Bangladesh ha continuato a negare la presenza di gruppi militanti jihadisti organizzati a livello globale come e l'ISIS. A ottobre, le Per_8 autorità del Bangladesh hanno annunciato operazioni per smantellare Jama'UL Ansar Fil ND YA (JAHS), un gruppo presumibilmente ispirato ad Le Per_8 unità di polizia del Bangladesh addestrate dagli Stati Uniti hanno arrestato decine di sospetti terroristi. Tuttavia, altri elementi delle forze di sicurezza hanno condotto esecuzioni extragiudiziali e commesso altre violazioni dei diritti umani.13 Secondo quanto riportato dall'Institute for Economics & Peace (IEP) nel report Global Terrorism Index 2023 e relativo all'anno 2022, il Bangladesh è stato il secondo Paese con il miglioramento più evidente per quanto riguarda l'impatto del terrorismo, avendo registrato due attacchi e nessun morto nel 2022.14 Crisis Group scrive ad aprile 2024 che il rischio di conflitto è moderato a causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non rappresenta ancora una minaccia di Per_11 conflitto rilevante. Inoltre, la minaccia di terrorismo è elevata a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali. Anche il tasso di criminalità è elevato e i viaggiatori stranieri corrono un rischio credibile di essere esposti a reati minori e opportunistici, soprattutto nelle grandi città. Inoltre, episodi di disordini civili e sindacali si verificano con regolarità, in particolare a Dhaka e nelle principali città, e il rischio che scoppi la violenza durante queste mobilitazioni è valutato da moderato ad alto, soprattutto quando interviene il personale di sicurezza15. Secondo i dati pubblicati da ACLED nella dashboard disponibile sul sito, nel periodo a partire dal 5 aprile 2023 al 5 aprile 2024, in tutto il territorio del Bangladesh si sono verificati 1394 eventi violenti di rilievo, con 338 vittime.16 Attualmente, il partito Awami League, insieme ai partiti alleati, ha la maggioranza dei seggi in parlamento. 76 anni, ha conquistato il quarto mandato consecutivo e Per_10 il quinto complessivo al potere vincendo le elezioni generali del 7 gennaio 2024, che sono state boicottate dal principale partito nazionalista del Bangladesh (BNP), per la seconda volta negli ultimi tre scrutini17. A luglio 2024, migliaia di studenti sono scesi in piazza contro la decisione della corte suprema di reintrodurre un sistema di quote per l'accesso al pubblico impiego che destinava il 30 per cento dei posti di lavoro ai figli e nipoti dei veterani della guerra d'indipendenza del 1971: un provvedimento percepito in favore dei sostenitori del partito al potere18. Le proposte hanno registrano circa 170 morti al 18 luglio. Tuttavia, la Corte suprema ha deciso di rivedere la norma sulle quote, portando al 5% quella destinata ai figli dei veterani della guerra d'indipendenza del 1971. La situazione è però precipitata con la decisione della contestatissima prima ministra di dichiarare il coprifuoco e schierare nelle strade l'esercito19. Per_10
Ad agosto 2024, il Bangladesh, pertanto, attraversa una fase di instabilità politica;
le proteste contro il governo di culminate in violenti scontri con vittime, Persona_10 hanno portato alle sue dimissioni il 4 agosto 2024, a causa della crescente pressione della popolazione e dell'esercito. Successivamente, economista e Persona_12
Premio Nobel, è stato nominato nuovo premier, cercando di riportare stabilità nel paese20. Tuttavia, nel mese di settembre 2024, il Bangladesh ha visto diversi episodi di violenza, tra cui tensioni politiche e conflitti etnici. Uno degli episodi più gravi riguarda gli scontri nella regione delle Chittagong Hill Tracts (CHT), dove violenze tra i coloni bengalesi e le comunità indigene hanno provocato la morte di Per_13 diverse persone, incendi di abitazioni e vandalismo contro templi e uffici pubblici. L'escalation ha coinvolto anche le forze militari, che sono state accusate di non aver agito per proteggere i civili indigeni. Gli episodi di violenza si sono intensificati, in particolare, il 19 e 20 settembre 2024. Il 19 settembre, durante una protesta pacifica organizzata dai giovani a Rangamati contro la violenza in Dighinala, le Per_13 tensioni sono esplose, portando all'uccisione di due giovani indigeni da parte dell'esercito e al ferimento di molti altri;
il 20 settembre, le violenze sono continuate con attacchi dei coloni bengalesi contro le proprietà e le persone indigene, culminando nell'incendio di case, uffici pubblici e un tempio buddista21. Alla luce delle predette fonti consultate, si può affermare che, nonostante si siano segnalati sporadici attacchi terroristici e scontri per motivi politici principalmente nei periodi elettorali, deve quindi condividersi quanto rilevato dalla Commissione Territoriale nel provvedimento decisorio, in relazione al fatto che non vi sia, in Bangladesh, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex. art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007
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III. Sulla domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali.
3. - Il Ricorrente chiede che si accerti e si dichiari la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lgs. 286/98) e, per l'effetto, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, da parte del Questore, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/1998, adottando la relativa segnalazione.
3.1 - La Commissione Territoriale si è in proposito pronunciata ritenendo che nel caso in specie “non ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998” e che “dall'analisi degli elementi utili a tal fine addotti ed acquisiti non ricorrono neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998”, concludendo per l'insussistenza dei presupposti per la trasmissione ex art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del citato D.lgs.
3.2 - Sul piano normativo, l'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, nella precedente formulazione, così disponeva: “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di Controparte_1 soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. L'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, prevedeva che detto titolo di soggiorno potesse essere rilasciato, nel caso di rifiuto della protezione internazionale, qualora ricorressero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
3.3- Nella giurisprudenza di legittimità la protezione “umanitaria” si è via via definita come misura di protezione nazionale di carattere atipico e residuale, idonea pertanto a coprire tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di
“vulnerabilità”22. In definitiva, la Protezione Umanitaria, pur potendo fondarsi su ragioni diverse e di minor gravità, rispetto a quelle che giustificano l'accesso alla
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nelle due forme sopra richiamate, richiede che si ricostruisca un CP_1 quadro di serie e pregnanti controindicazioni al rimpatrio del Richiedente asilo, connesso alla tutela di beni primari incomprimibili della persona quali, ad esempio, la vita o la salute) o ad situazioni di vulnerabilità, che lo stesso legislatore esemplifica nelle disposizioni di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 del D. Lgs. n. 286/1998 (minore età, gravidanza, puerperio, convivenza con cittadini italiani, ovvero vittime di sfruttamento e di violenza domestica).
3.4 – Nel 2018 è entrato in vigore il d.l. n. 113, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1° dicembre 2018, che ha modificato l'art. 5, comma 6 del TUI eliminando l'inciso, “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il premesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Esso ha, quindi, modificato anche l'art. 32, comma 3, d.lgs. 28/2005, prevedendo che la respingendo la domanda di Controparte_1 [...]
possa trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di CP_1 soggiorno avente la dicitura “protezione speciale” nel solo caso in cui ricorrano i presupposti di cui al novellato articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI. Il decreto legge ha previsto, inoltre, specifici casi in cui possono rilasciarsi permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario: per motivi di protezione sociale a favore delle vittime di sfruttamento e nei confronti delle vittime di violenza domestica, nonché per i casi di sfruttamento lavorativo, per le ipotesi di soggetti necessitanti cure mediche per condizioni di salute di eccezionale gravità, in presenza di un eccezionale stato di calamità che non consenta il rientro nel Paese di origine. Ha, infine, introdotto il permesso di soggiorno, da rilasciarsi su autorizzazione del Ministro degli Interni, per atti di particolare valore civile. Tale normativa, incidendo sul fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria, è stata qualificata di carattere sostanziale e, quindi, in difetto di disciplina transitoria (posto che l'art. 1 comma 9 concerne solo i procedimenti amministrativi), è inapplicabile ai procedimenti in corso, ex art. 11 Preleggi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia23, ora confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 29459 e 29460 del 2019: "in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge"24.
3.5 - Si osserva ancora in diritto che il legislatore ha nuovamente e recentemente disciplinato la materia attraverso il d.l. n. n. 130 del 21 ottobre 2020 – entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 173/202, entrata in vigore in data 20.12.2020 – che, in base alla norma transitoria che esso stesso prevede all'art.15, co. 1, risulta applicabile a tutti i procedimenti in corso. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto ha disposto che all'articolo 5, comma 6, TUI, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» È stato, inoltre, modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 che così ora recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questo Collegio ravvisa nella nuova formulazione legislativa (che espressamente richiama gli obblighi costituzionali ed internazionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI ed il rispetto della vita privata e familiare) una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza intervenuta prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione.25 Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, da riconoscersi, pertanto, ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) paventi anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna e gli elementi che costituiscono parametro per la valutazione in questione sono ora esplicitati dallo stesso art. 19, co. 1.1.: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.26
3.6 – Inoltre, la normativa citata – ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione -è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
3.7 - Alla luce delle allegazioni di parte, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di protezione per casi speciali del sig. (alias Parte_1 Parte_2
, in ragione del pregiudizio che in caso di rientro in patria egli subirebbe nel
[...] proprio diritto alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 co.
1.1 TUI.
3.7.1 - L'odierno ricorrente ha allegato nel corso del giudizio documentazione comprovante una sufficiente situazione di integrazione socio-lavorativa. Il ricorrente, infatti, ha dimostrato una costante propensione all'inserimento lavorativo, nonostante la natura discontinua delle sue esperienze. Ha iniziato a lavorare come inserviente nel luglio 2022, proseguendo tale attività anche nel 2023, quando ha assunto l'incarico di addetto allo smontaggio e montaggio di arredi in legno. Successivamente, è stato impiegato come operaio manutentore, con un contratto di lavoro a termine fino al marzo 2024. Durante l'anno 2024, ha svolto la mansione di manovale edile e, attualmente, è impiegato come lavapiatti. Tale circostanza testimonia l'impegno costante e la capacità del ricorrente di contribuire al proprio sostentamento, anche se con contratti a tempo determinato ed attività lavorative eterogenee. A tal proposito è stata depositata la seguente documentazione: copia contratto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di inserviente, presso Hotel Sabbia d'Oro di con sede a Marina di Gioiosa Ionica, dal 1°.07.2022 al Controparte_12
31.12.2022 e relative buste paga dei mesi di luglio, settembre, ottobre, dicembre 2022; successiva proroga del contratto al 28.02.2023; comunicazione Unilav del contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di addetto al montaggio e smontaggio di arredi in legno, presso AL Ge. , con sede a Marina di Controparte_13
Gioiosa Ionica, dal 21.08.2023 al ó23.09.2023 e relative buste paga dei mesi di agosto e settembre 2023; copia contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio manutentore, presso Soc. Coop. Sociale ARL Riconciliazione Nelson Mandela, con sede a Gioiosa Ionica, dal 9.11.2023 al 31.03.2024, relativa comunicazione UniLav e buste paga dei mesi di novembre, dicembre 2023, gennaio, marzo 2024; comunicazione UniLav contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di manovale edile, presso Pitagora Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede a Roccella Ionica, dal 05.04.2024 al 04.05.2024 e relativa busta paga del mese di aprile 2024; comunicazione UniLav del contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di lavapiatti presso AL Ge. con sede a Controparte_13
Marina di Gioiosa Ionica, dal 14.05.2024 al 31.10.2024 e relative buste paga dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2024; certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, tramesso dalla Sooc. Controparte_14
; certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, trasmesso dalla AL
[...]
Ge.St. S. Sas Di Jerinó Rocco & C, Marina di Gioiosa Ionica. Ha depositato altresì documentazione dalla quale si evince un significativo e concreto impegno anche nell'ambito sociale e culturale all'interno del territorio italiano. In particolare, risulta che abbia intrapreso un percorso di accoglienza strutturato, come attestato dalla relazione rilasciata dalla Società Cooperativa Sankara. Il contratto di locazione quinquennale relativo ad un immobile sito in Gioiosa Ionica, unitamente alla certificazione di abitabilità, conferma la stabilità abitativa del ricorrente, mentre il titolo attestante il conseguimento di un livello di competenza linguistica pari al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciato dalla Direzione Scolastica Regionale per la Calabria – Centro Provinciale Istruzione Adulti Stretto Tirreno – Ionio, dimostra l'impegno scolastico. Tali elementi dimostrano non solo una volontà di radicarsi nel contesto territoriale di accoglienza, ma anche una predisposizione alla partecipazione attiva nella comunità, favorendo un processo di inclusione sociale che si estende oltre la mera sfera lavorativa.
3.7.2 - Inoltre, devono opportunamente essere valutate le difficoltà di reinserimento cui, di contro, incorrerebbe nel caso di rimpatrio in Bangladesh, alla luce dell'indigenza che lo ha indotto alla partenza e delle precarie condizioni generali in cui continua a versare il Paese. Infatti, nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi decenni, che lo avevano fatto affrancare da una generalizzata situazione di povertà assoluta - rispetto ad altri paesi dell'Asia meridionale - il paese oggi si trova a dover fronteggiare gli effetti negativi sull'economia e sullo sviluppo causati dalla recente pandemia. A ciò deve, inoltre, aggiungersi la circostanza che il Bangladesh è una delle nazioni più vulnerabili al mondo agli eventi climatici estremi, quali cicloni e alluvioni, e che negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento della frequenza e della violenza di tali calamità naturali, che lo rendono - di fatto - uno dei paesi maggiormente esposti al rischio di disastri naturali al mondo.
3.8 - Orbene, sulla base di questi elementi, che denotano una rilevante integrazione sociale e lavorativa del ricorrente nel territorio nazionale è ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari re- inserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine, anche tenendo conto della circostanza che il lavoro del ricorrente gli consente di provvedere, oltre alle proprie personali esigenze, anche ai bisogni dei suoi familiari che sono rimasti in Bangladesh. 3.9 - Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene di poter procedere con il riconoscimento della protezione speciale, in linea con le indicazioni della Suprema Corte che di recente ha ulteriormente ribadito come “l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto, ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare"27.
3.12. – Le spese della procedura vanno integralmente compensate, tenuto conto che l'accoglimento è dipeso dalla integrazione sociale e lavorativa maturata successivamente all'instaurazione del ricorso nonché in ragion dell'evoluzione normativa e della circostanza che il Richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso in ordine alla domanda subordinata e dichiara che Parte_1
(alias ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al Ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla nonché al Pubblico Ministero presso il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il Giudice relatore estensore Il Presidente Dott.ssa Rosaria Leonello Dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, causa C – 285 /12 – Diakité, sentenza del 30 gennaio 2014, in url. 2 Si vedano, tra le altre: Cass., n. 21035/2017, Cass. n. 16202/2015. 3 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, C- 465/07 – Elgafaji, sentenza del 17 febbraio 2009, in url. 4 EUAA, Bangladesh – Country Focus, luglio 2024 p. 13, Country of Origin Information: Bangladesh – Country Focus (ecoi.net). 5 (Live) ( ). Controparte_2 Controparte_3 13 USDOS, Country Reports on Terrorism 2022: Bangladesh, 17 settembre 2024, https://www.state.gov/reports/country-reports-on terrorism-2022/bangladesh/. 14 IEP, Global Terrorism Index 2023, p. 48, 14 marzo 2023, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/03/GTI 2023-web.pdf. 15 Crisis Group, Bangladesh, 15 aprile 2024, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/bangladesh 16 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/42B7F8C85B4D38B318CEA5118F6A8179 17 Al Jazeera, Once Bangladesh's democracy icon, now its 'authoritarian' PM, 8 Persona_10 gennaio 20 ww.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-once-bangladeshs- democracy-icon-now-its-authoritarian-pm 18 Amnesty Internation, Bangladesh 2024, https://www.amnesty.it/in-bangladesh-e-strage-di- manifestanti-almeno-170-morti. 19 Ibidem. 20 ANSA, Bangladesh: sciolto il Parlamento, Nobel per la pace 'premier' ad interim - Asia - Ansa.it. 21Iwga, settembre 2024, https://www.iwgia.org/en/news/5562-joint_statement_attacks.html/. 22 Tra le tante, si vedano: Cass., n. 15466/2014; Cass., n. 26566/2013. 23 Si vedano sul punto: Cass. n. 4805 del 1999; Cass. n.16039/2016. 24 Cass., SS.UU.,sentenza del 13 novembre 2019, n. 29459. 25 Tra le tante, Cassazione, Sez. I civ., ord. 13.10.2020, n. 22057. 26 Per tutte, Cassazione, Sez. I civ., ord. 6.04.2020, n. 7733. 27 Cassazione, Sez. Sez. II civ., ord. 12/02/2021 n. 3705.