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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 29/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Modena (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Luca Parte_2
TI e dall'avv. Francesco Mocci, domiciliati in Milano presso lo studio dei difensori
(appellante principale)
nei confronti di
1 con sede in Trieste (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore e di con sede in Controparte_2
MO NE (c.f. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, difesi dal prof. avv. Matteo De Poli, domiciliate in Venezia
Mestre presso lo studio del difensore
(appellate e appellanti incidentali)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma integrale della sentenza n. 2195 del 1° dicembre 2023, resa dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, all'esito del giudizio civile rubricato al n. 690/2022 R.G. promosso da nei Parte_1
confronti di e notificata il 7 Controparte_3
dicembre 2023 così provvedere:
In via principale:
- previo accertamento della responsabilità di (oggi CP_3 CP_1
nei confronti dei clienti della per i fatti descritti in atti, per
[...] Pt_1
effetto della surroga ex art. 1201 c.c. nei diritti vantati da questi ultimi in qualità di soci di , condannare quale CP_3 Controparte_2
società beneficiaria della scissione, e - qualora ritenuta ancora legittimata - la stessa in solido tra loro o ciascuna Controparte_1
secondo i relativi profili di responsabilità, a risarcire all'appellante il danno subito, da quantificarsi in euro 125.827,84, o nella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
in
2 alternativa, previo accertamento della responsabilità di ex art. CP_3
2043 c.c. e/o ex art. 1218 c.c. per i fatti descritti in atti, condannare
quale società beneficiaria della scissione, e - Controparte_2
qualora ritenuta ancora legittimata - la stessa in solido Controparte_1
tra loro o ciascuna secondo i relativi profili di responsabilità, a risarcire all'attrice appellante il danno subito, da quantificarsi in euro 125.827,84,
o nella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
per le appellate:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita – disattesa e rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare
In via preliminare.
• Dichiararsi l'appello proposto da Parte_1
inammissibile perché manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348-bis,
c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge.
• Dichiararsi l'appello proposto da Parte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge.
• Dichiarare l'estromissione di alla luce della Controparte_1
legittimazione passiva di per le ragioni esposte in Controparte_2
narrativa.
In via principale, nel merito
3 Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata, anche di appello incidentale.
In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da
[...]
per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale Parte_1
subordinato formulato in atti, accogliere le seguenti domande ed eccezioni:
in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale della
Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, per le causali esposte in atti, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per le causali esposte in atti, la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
ad agire nei confronti di
[...] Controparte_3
(oggi , nel giudizio promosso con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 24 gennaio 2022, quanto alle domande formulate dall'attrice per effetto della surroga ex art. 1201 c.c. Parte_1
nei diritti vantati dai relativi clienti;
ancora in via preliminare, dichiarare, ai sensi degli artt. 164, comma quarto, c.p.c. e 163, comma terzo, nn. 3 e 4, c.p.c, la nullità dell'atto di citazione notificato da a Parte_1 [...]
(oggi in data 24 gennaio 2022, Controparte_3 Controparte_1
con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
In via subordinata, anche di appello incidentale.
In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da , Pt_1
accogliere, anche per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale subordinato formulato in atti, le domande proposte in primo grado di seguito trascritte
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria;
emesse tutte
4 le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:
in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale della
Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, per le causali esposte in atti, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per le causali esposte in atti, la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
ad agire nei confronti di
[...] Controparte_3
nel presente giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2022, quanto alle domande formulate dall'attrice Parte_1
per effetto della surroga ex art. 1201 c.c. nei diritti vantati dai
[...]
relativi clienti;
ancora in via preliminare, dichiarare, ai sensi degli artt. 164, comma quarto, c.p.c. e 163, comma terzo, nn. 3 e 4, c.p.c, la nullità dell'atto di citazione notificato da a Parte_1 [...]
in data 24 gennaio 2022, con ogni conseguente Controparte_3
statuizione e/o pronuncia;
nel merito, e comunque, accertare la completa infondatezza delle domande tutte formulate dall'attrice nei confronti di Parte_1
nel presente giudizio promosso Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2022 e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare non dovuti (ex art. 1227, comma secondo, cod. civ.) o comunque ridurre (ex art. 1227, comma primo, cod. civ.), anche in via equitativa, gli importi domandati da
[...]
a titolo di risarcimento danni, nel presente giudizio Parte_1
promosso con atto di citazione notificato a Controparte_3
in data 24 gennaio 2022, nella misura in cui tali
[...]
5 eventuali danni saranno stati effettivamente provati in giudizio, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
- in ogni caso, condannare in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, oltre Controparte_3
CP A ed IV A come per legge, nonché ulteriormente al pagamento di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da determinare anche in via equitativa”.
In ogni caso.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2022, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_3
affermando di essersi surrogata nei diritti di propri clienti, receduti dalla società convenuta a causa della sua trasformazione da cooperativa a società per azioni: recesso comunicato il 25 settembre 2020, ma rifiutato, per asserita tardività della comunicazione, da Controparte_3
[...]
L'attrice aggiungeva che, ricevuto il rifiuto, poneva in vendita le azioni, realizzando un prezzo inferiore al valore di recesso e risarcendo i clienti con la corresponsione della differenza (complessivi Euro 125.827,84). chiedeva che la convenuta fosse condannata a Parte_1
corrisponderle, a titolo risarcitorio (in via principale per effetto della surroga ex art. 1201 c.c. e, in subordine, ex artt. 2043 e 1218 c.c.), la somma di Euro 125.827,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituiva in giudizio Controparte_3
eccependo l'incompetenza del tribunale adito e la carenza di
6 legittimazione attiva dell'attrice. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, contestando sia l'an, sia il quantum della pretesa.
Con sentenza n. 2195/2023, depositata il 1° dicembre 2023, il Tribunale di
Venezia, sezione impresa, rigettava le domande di Parte_1
condannandola a rifondere a le Controparte_3
spese di lite, liquidate in Euro 14.103, oltre accessori.
Il Tribunale, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta, escludeva che si fosse surrogata nel diritto Parte_1
risarcitorio dei clienti, in quanto soddisfatti, per le rispettive pretese risarcitorie, prima della dichiarazione di surroga (perciò non contestuale al pagamento).
Il Tribunale negava poi che si Controparte_3
fosse resa inadempiente nei confronti di non avendo tra Parte_1
loro un rapporto contrattuale. Comunque, i pagamenti compiuti dall'attrice ai clienti erano stati “del tutto volontari e non causalmente e necessariamente determinati dalla condotta della convenuta”.
Con atto di citazione del 5 gennaio 2023, proponeva Parte_1
appello, sostenendo che il tribunale aveva errato nell'escludere la surrogazione della banca nel diritto dei clienti, poiché “il momento dell'adempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1201 c.c., non è da individuarsi nella percezione delle somme da parte dei clienti, bensì in quello successivo della ratifica della vendita delle azioni, a cui i clienti avrebbero – sino ad allora – ben potuto opporsi, rendendo così prive di valenza solutoria le somme ricevute dall'odierna appellante”. A seguito della surrogazione, la banca era subentrata nei diritti dei propri clienti, pregiudicati dal diniego del diritto di recesso, illegittimo poiché contrario alle previsioni normative e regolamentari (art. 2437-bis c.c.; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; artt. 43 e 49 regolamento e Banca d'Italia 13 CP_4
7 agosto 2018), che non indicano un termine perentorio per l'invio della comunicazione dell'intermediario all'emittente.
Con un secondo motivo d'impugnazione, sosteneva che Parte_1
aveva tenuto un comportamento Controparte_3
gravemente colposo, rendendosi inadempiente a un'obbligazione senza prestazione sorta da contatto sociale o comunque commettendo un fatto illecito, che aveva danneggiato la banca, ledendo la sua immagine e reputazione “in quanto ha fatto ingiustamente ricadere sull'appellante la presunta inefficacia del recesso dei clienti, potendo così di per sé dar luogo ad una serie di reclami e di contezioso massivo”. Quindi,
[...]
aveva venduto le azioni per “cristallizzare il danno” e aveva Parte_1
corrisposto ai clienti la differenza tra il valore di recesso e il prezzo ricavato dalla vendita delle azioni per “evitare conseguente ben più gravi”.
L'appellante citava nel giudizio di appello ( Controparte_1 [...]
aveva incorporato e poi Controparte_3 Controparte_1
mutato la sua denominazione in e Controparte_1 Controparte_2
(cui erano state trasferite tutte le passività e i rapporti giuridici attivi e passivi di , sorti prima della fusione per incorporazione), CP_3
chiedendo che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previo accertamento della responsabilità di quest'ultima e Controparte_1
fossero condannate al risarcimento del danno da Controparte_2
liquidarsi in Euro 125.827,84, oltre rivalutazione e interessi, e ciò “per effetto della surroga” o in alternativa “ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 1218
c.c.”.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato.
8 Le appellate affermavano che il termine di quindici giorni per l'esercizio del recesso scadesse il 24 settembre 2020, mentre in Parte_1
qualità di intermediaria, aveva comunicato il recesso il 25 settembre 2020
e poi aveva di sua iniziativa venduto le azioni il 16-20 ottobre 2020, ossia prima che il 5 novembre 2020 comunicasse il rigetto del recesso CP_3
(le dichiarazioni di surroga erano poi stata sottoscritte il 2 dicembre 2020, sebbene le corresponsioni ai clienti fossero avvenute nel precedente mese di ottobre).
Le appellate negavano che avesse Controparte_3
commesso un illecito.
Quali motivi d'impugnazione incidentale subordinata, le appellate lamentavano il rigetto: - dell'eccezione d'incompetenza del giudice adito;
- dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice; - dell'eccezione di nullità della citazione.
Le appellate chiedevano l'estromissione di dal giudizio Controparte_1
“alla luce della legittimazione passiva di e la Controparte_2
dichiarazione d'inammissibilità dell'appello principale. Nel merito, le appellate chiedevano il rigetto dell'appello e, subordinatamente,
l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con ordinanza del 28 giugno 2024, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che non può essere Controparte_1
estromessa dal giudizio, poiché l'estromissione presuppone, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il consenso di controparte, che non vi è stato.
Occorre aggiungere che, qualora fosse riconosciuta una responsabilità risarcitoria di nei confronti di Controparte_3
9 , ora denominata sarebbe Parte_1 CP_3 Controparte_1
senz'altro obbligata in solido con (v. art. 2506-quater, Controparte_2
3° co., c.c.). Da ciò discende la sua legittimazione passiva al processo.
2. L'appello principale è ammissibile, poiché soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Quanto alla richiesta di dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, invocata dalle appellate sul presupposto della sua manifesta infondatezza
(art. 348-bis c.p.c.), si fa presente che la previsione di cui al predetto articolo, introdotta dal d.l. n. 83/2012, è stata abolita dal d.lgs. n. 149/2022 con decorrenza dal 28 aprile 2023, ossia prima dell'introduzione del presente giudizio di appello.
3. Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
La surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) richiede necessariamente che la dichiarazione di surroga sia compiuta “in modo espresso e contemporaneo al pagamento”, laddove nella specie è stata compiuta oltre un mese dopo.
La “ratifica” della vendita delle azioni (vendita compiuta per iniziativa autonoma di la quale intese così rimediare a un suo Parte_1
errore, consistente nell'avere trasmesso in ritardo la comunicazione di recesso dei clienti, soci di è atto Controparte_3
diverso dal pagamento, già precedentemente compiuto dalla banca.
Ipotizzata l'esistenza di un credito risarcitorio dei clienti nei confronti di il pagamento del terzo, ossia di Controparte_3
ha soddisfatto il loro diritto, a prescindere dal fatto che Parte_1
essi, nel successivo mese di dicembre, “ratificassero” o meno la vendita delle azioni, che era già avvenuta. La volontà dei clienti consisteva nel recedere dal rapporto sociale e incassare il valore prestabilito delle azioni:
l'intermediario, rendendosi conto di avere trasmesso in ritardo le dichiarazioni di recesso ( non Controparte_3
10 aveva ancora comunicato il rigetto delle richieste), vendette le azioni e corrispose ai clienti gli importi di denaro che essi avrebbero ricevuto a seguito del recesso, non richiedendo, al momento del pagamento, le dichiarazioni di surroga. I clienti sono stati interamente soddisfatti nel mese di ottobre, sicché le dichiarazioni di “ratifica” richieste e ottenute dalla banca nel mese di dicembre potevano esclusivamente sollevare la banca dalla propria personale responsabilità.
In sintesi, le dichiarazioni di surroga del 2 dicembre 2020 sono inefficaci, poiché i diritti dei clienti, in ipotesi creditori di Controparte_3
si erano estinti con il ricevimento dei pagamenti
[...]
compiuti da nel precedente mese di ottobre. Parte_1
4. Poiché non può essere subentrata, per surrogazione, Parte_1
nei diritti dei clienti, rimane superfluo osservare che questi non erano titolari di alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di Controparte_3
[...]
Infatti, era stato il loro intermediario, ossia a Parte_1
trasmettere in ritardo le dichiarazioni di recesso. Il termine scadeva il 24 settembre 2020, mentre inviò le dichiarazioni per pec il Parte_1
25 settembre 2020.
Il termine di decadenza del diritto di recesso del 24 settembre 2020 era legittimo.
L'art. 2437-bis c.c. prescrive che il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Il regolamento
Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e delle attività di gestione accentrata”) non fissa un termine superiore a quello indicato dalla norma di legge. In particolare, l'art. 49, 3° co., nel disporre che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF [disposizione che
11 concerne il diritto d'intervento in assemblea e l'esercizio del voto], le comunicazioni sono effettuate senza indugio e comunque in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto”, si limita ad imporre a carico dell'intermediario il dovere di non ritardare l'invio all'emittente delle comunicazioni ricevute dai clienti (nella specie, invece, non Parte_1
ha inviato le comunicazioni man mano che riceveva dai clienti le dichiarazioni di recesso, ma ha atteso la scadenza del termine del 24 settembre 2020, come se esso valesse per i soci e non anche per l'intermediario che agiva per conto di essi, per poi trasmettere il 25 settembre 2020 tutte le dichiarazioni raccolte). aveva comunicato ai soci che il Controparte_3
termine per le comunicazioni scadeva il 24 settembre 2020: termine rispettoso della previsione normativa suddetta, considerato che la deliberazione di trasformazione, legittimante il recesso, era stata assunta il
31 luglio 2020 e iscritta il 9 settembre 2020.
Non si trattava, evidentemente, di un termine facoltativo e non rileva un'asserita (peraltro indimostrata) prassi che avrebbe consentito agli intermediari di inviare la comunicazione con qualche giorno di ritardo.
Altresì irrilevante è il fatto che la comunicazione sia stata inoltrata per pec anziché per lettera raccomandata, che, se anche spedita il 24 settembre
2020, non sarebbe giunta al destinatario prima di qualche giorno (sic a pag. 10 dell'atto di citazione in appello). Avendo l'intermediario scelto di avvalersi della posta elettronica certificata, l'inviò telematico doveva compiersi entro le ore 24:00 del 24 settembre 2020. si era resa perfettamente conto del proprio ritardo. Parte_1
Infatti - come si è detto - vendette le azioni dei clienti di propria iniziativa, ancora prima che le comunicasse Controparte_3
il rigetto delle richieste di recesso. La vendita delle azioni non fu preceduta neppure dal tentativo di sostenere, nei confronti di Società
12 che il termine del 24 settembre fosse Controparte_3
illegittimo o comunque non perentorio. quale Parte_1
intermediario, fece tutto autonomamente: trasmise in ritardo le dichiarazioni di recesso dei clienti;
anziché attendere l'esito delle comunicazioni, vendette le azioni al prezzo di mercato del momento;
risarcì i clienti, corrispondendo loro il prezzo ricavato dalla vendita delle azioni e la differenza tra il valore di recesso e il prezzo incassato.
5. Escluso, per quanto sopra osservato, che Controparte_3
abbia agito illegittimamente, non rimane spazio per
[...]
l'esame del secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante asserisce l'esistenza di un proprio diritto risarcitorio, ex artt. 1218 c.c. o
2043 c.c., nei confronti di Controparte_3
Tuttavia, per mera completezza di ragionamento, si precisa che, se anche s'ipotizzasse che avesse errato Controparte_3
nel respingere le dichiarazioni di recesso dei clienti di Parte_1
quest'ultima non avrebbe maturato un diritto risarcitorio.
Non vi era un rapporto contrattuale tra e Parte_1 [...]
e la mera trasmissione, in qualità Controparte_3
d'intermediario, delle manifestazioni di volontà dei propri clienti, soci di
, non comportava il sorgere di una responsabilità da c.d. contatto CP_3
sociale. Infatti, non esercitava un diritto proprio, ma Parte_1
agiva per conto dei clienti, nei confronti dei quali Controparte_3
aveva obblighi che discendevano dal rapporto sociale.
[...]
era, per l'appunto, solamente un intermediario. Parte_1
Tanto meno è prospettabile una responsabilità da fatto illecito nei confronti dell'intermediario.
Qualora il rigetto delle dichiarazioni di recesso fosse stato illegittimo, si sarebbe resa responsabile Controparte_3
esclusivamente nei confronti dei soci recedenti e non anche nei confronti
13 dell'intermediario. non avrebbe avuto motivo né di Parte_1
vendere le azioni dei clienti (se non su richiesta degli stessi, che non vi fu) né di risarcirli per un fatto che non le era addebitabile.
Dunque, il tentativo di recuperare l'esborso di Euro 125.827,84 (importo corrisposto ai clienti in aggiunta a quanto realizzato dalla vendita delle azioni) presupponeva necessariamente l'acquisto del loro diritto risarcitorio nei confronti di Controparte_3
acquisto che non può essersi compiuto per surrogazione per le ragioni sopra indicate al punto 3 della motivazione.
E' opportuno aggiungere che neppure è convincente la giustificazione dell'appellante, secondo cui avrebbe venduto le azioni per “cristallizzare” il danno, ossia evitare che assumesse maggiore consistenza, qualora il valore di mercato delle azioni fosse diminuito. In proposito, basti osservare che, se riteneva di non essere in ritardo nelle Parte_1
comunicazioni delle dichiarazioni dei clienti, avrebbe potuto attendere la determinazione di e quindi Controparte_3
sostenere che il recesso era stato tempestivamente comunicato. Qualora fosse stata accertata, eventualmente anche in sede giudiziaria, la tempestività della comunicazione, Controparte_3
non avrebbe potuto esimersi dal riconoscere ai soci il valore delle
[...]
azioni stabilito al momento della deliberazione di trasformazione. La vendita delle azioni non fu perciò compiuta a tutela delle ragioni dei clienti, ma perché volle contenere le conseguenze della Parte_1
propria personale responsabilità d'intermediario nei confronti dei clienti, azionisti di , che le avevano tempestivamente dichiarato Controparte_3
la volontà di recesso, con ciò incaricandola di compiere la comunicazione alla società.
Altrimenti detto, l'esborso di Euro 125.827,84, sostenuto da Parte_1
non è in rapporto di causalità con l'asserito illecito di Società
[...]
14 (conclusione cui è già pervenuto il Controparte_3
Tribunale di Venezia, con motivazione esaustiva: “in ogni caso, va notato, valendo l'argomento ad escludere qualsivoglia credito risarcitorio anche per responsabilità extracontrattuale, che pur opinando che la condotta di
di ritenere tardiva la comunicazione della intermediaria debba CP_3
considerarsi illegittima e, quindi, come tale illecitamente preclusiva del diritto di recesso, non si vede il motivo, per altro neppure specificamente allegato, per il quale l'intermediaria si sia ritenuta tenuta ad adempiere ella al pagamento della liquidazione dell'exit, potendo nell'ipotesi detto diritto essere riconosciuto ai soci recedenti. In altre parole, Parte_1
ha provveduto ella ad eseguire i pagamenti in favore dei soci,
[...]
pagamenti che, nella prospettiva attorea, avrebbe dovuto eseguire la società convenuta e che debbono reputarsi del tutto volontari e non causalmente e necessariamente determinati della condotta della convenuta”).
6. Il rigetto dell'appello principale esonera la Corte di Appello dall'esame dell'appello incidentale condizionato.
7. In conclusione, l'appello proposto da dev'essere Parte_1
rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo, considerata la bassa complessità della causa, un compenso compreso tra i valori minimi e quelli medi dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro
52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo l'appello civile n. 29/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei Parte_1
confronti di e (appellate), ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
2195/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese processuali del grado, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Modena (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Luca Parte_2
TI e dall'avv. Francesco Mocci, domiciliati in Milano presso lo studio dei difensori
(appellante principale)
nei confronti di
1 con sede in Trieste (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore e di con sede in Controparte_2
MO NE (c.f. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, difesi dal prof. avv. Matteo De Poli, domiciliate in Venezia
Mestre presso lo studio del difensore
(appellate e appellanti incidentali)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma integrale della sentenza n. 2195 del 1° dicembre 2023, resa dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, all'esito del giudizio civile rubricato al n. 690/2022 R.G. promosso da nei Parte_1
confronti di e notificata il 7 Controparte_3
dicembre 2023 così provvedere:
In via principale:
- previo accertamento della responsabilità di (oggi CP_3 CP_1
nei confronti dei clienti della per i fatti descritti in atti, per
[...] Pt_1
effetto della surroga ex art. 1201 c.c. nei diritti vantati da questi ultimi in qualità di soci di , condannare quale CP_3 Controparte_2
società beneficiaria della scissione, e - qualora ritenuta ancora legittimata - la stessa in solido tra loro o ciascuna Controparte_1
secondo i relativi profili di responsabilità, a risarcire all'appellante il danno subito, da quantificarsi in euro 125.827,84, o nella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
in
2 alternativa, previo accertamento della responsabilità di ex art. CP_3
2043 c.c. e/o ex art. 1218 c.c. per i fatti descritti in atti, condannare
quale società beneficiaria della scissione, e - Controparte_2
qualora ritenuta ancora legittimata - la stessa in solido Controparte_1
tra loro o ciascuna secondo i relativi profili di responsabilità, a risarcire all'attrice appellante il danno subito, da quantificarsi in euro 125.827,84,
o nella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
per le appellate:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita – disattesa e rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare
In via preliminare.
• Dichiararsi l'appello proposto da Parte_1
inammissibile perché manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348-bis,
c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge.
• Dichiararsi l'appello proposto da Parte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge.
• Dichiarare l'estromissione di alla luce della Controparte_1
legittimazione passiva di per le ragioni esposte in Controparte_2
narrativa.
In via principale, nel merito
3 Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata, anche di appello incidentale.
In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da
[...]
per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale Parte_1
subordinato formulato in atti, accogliere le seguenti domande ed eccezioni:
in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale della
Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, per le causali esposte in atti, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per le causali esposte in atti, la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
ad agire nei confronti di
[...] Controparte_3
(oggi , nel giudizio promosso con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 24 gennaio 2022, quanto alle domande formulate dall'attrice per effetto della surroga ex art. 1201 c.c. Parte_1
nei diritti vantati dai relativi clienti;
ancora in via preliminare, dichiarare, ai sensi degli artt. 164, comma quarto, c.p.c. e 163, comma terzo, nn. 3 e 4, c.p.c, la nullità dell'atto di citazione notificato da a Parte_1 [...]
(oggi in data 24 gennaio 2022, Controparte_3 Controparte_1
con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
In via subordinata, anche di appello incidentale.
In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da , Pt_1
accogliere, anche per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale subordinato formulato in atti, le domande proposte in primo grado di seguito trascritte
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria;
emesse tutte
4 le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:
in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale della
Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, per le causali esposte in atti, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per le causali esposte in atti, la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
ad agire nei confronti di
[...] Controparte_3
nel presente giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2022, quanto alle domande formulate dall'attrice Parte_1
per effetto della surroga ex art. 1201 c.c. nei diritti vantati dai
[...]
relativi clienti;
ancora in via preliminare, dichiarare, ai sensi degli artt. 164, comma quarto, c.p.c. e 163, comma terzo, nn. 3 e 4, c.p.c, la nullità dell'atto di citazione notificato da a Parte_1 [...]
in data 24 gennaio 2022, con ogni conseguente Controparte_3
statuizione e/o pronuncia;
nel merito, e comunque, accertare la completa infondatezza delle domande tutte formulate dall'attrice nei confronti di Parte_1
nel presente giudizio promosso Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2022 e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare non dovuti (ex art. 1227, comma secondo, cod. civ.) o comunque ridurre (ex art. 1227, comma primo, cod. civ.), anche in via equitativa, gli importi domandati da
[...]
a titolo di risarcimento danni, nel presente giudizio Parte_1
promosso con atto di citazione notificato a Controparte_3
in data 24 gennaio 2022, nella misura in cui tali
[...]
5 eventuali danni saranno stati effettivamente provati in giudizio, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;
- in ogni caso, condannare in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, oltre Controparte_3
CP A ed IV A come per legge, nonché ulteriormente al pagamento di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da determinare anche in via equitativa”.
In ogni caso.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2022, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_3
affermando di essersi surrogata nei diritti di propri clienti, receduti dalla società convenuta a causa della sua trasformazione da cooperativa a società per azioni: recesso comunicato il 25 settembre 2020, ma rifiutato, per asserita tardività della comunicazione, da Controparte_3
[...]
L'attrice aggiungeva che, ricevuto il rifiuto, poneva in vendita le azioni, realizzando un prezzo inferiore al valore di recesso e risarcendo i clienti con la corresponsione della differenza (complessivi Euro 125.827,84). chiedeva che la convenuta fosse condannata a Parte_1
corrisponderle, a titolo risarcitorio (in via principale per effetto della surroga ex art. 1201 c.c. e, in subordine, ex artt. 2043 e 1218 c.c.), la somma di Euro 125.827,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituiva in giudizio Controparte_3
eccependo l'incompetenza del tribunale adito e la carenza di
6 legittimazione attiva dell'attrice. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, contestando sia l'an, sia il quantum della pretesa.
Con sentenza n. 2195/2023, depositata il 1° dicembre 2023, il Tribunale di
Venezia, sezione impresa, rigettava le domande di Parte_1
condannandola a rifondere a le Controparte_3
spese di lite, liquidate in Euro 14.103, oltre accessori.
Il Tribunale, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta, escludeva che si fosse surrogata nel diritto Parte_1
risarcitorio dei clienti, in quanto soddisfatti, per le rispettive pretese risarcitorie, prima della dichiarazione di surroga (perciò non contestuale al pagamento).
Il Tribunale negava poi che si Controparte_3
fosse resa inadempiente nei confronti di non avendo tra Parte_1
loro un rapporto contrattuale. Comunque, i pagamenti compiuti dall'attrice ai clienti erano stati “del tutto volontari e non causalmente e necessariamente determinati dalla condotta della convenuta”.
Con atto di citazione del 5 gennaio 2023, proponeva Parte_1
appello, sostenendo che il tribunale aveva errato nell'escludere la surrogazione della banca nel diritto dei clienti, poiché “il momento dell'adempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1201 c.c., non è da individuarsi nella percezione delle somme da parte dei clienti, bensì in quello successivo della ratifica della vendita delle azioni, a cui i clienti avrebbero – sino ad allora – ben potuto opporsi, rendendo così prive di valenza solutoria le somme ricevute dall'odierna appellante”. A seguito della surrogazione, la banca era subentrata nei diritti dei propri clienti, pregiudicati dal diniego del diritto di recesso, illegittimo poiché contrario alle previsioni normative e regolamentari (art. 2437-bis c.c.; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; artt. 43 e 49 regolamento e Banca d'Italia 13 CP_4
7 agosto 2018), che non indicano un termine perentorio per l'invio della comunicazione dell'intermediario all'emittente.
Con un secondo motivo d'impugnazione, sosteneva che Parte_1
aveva tenuto un comportamento Controparte_3
gravemente colposo, rendendosi inadempiente a un'obbligazione senza prestazione sorta da contatto sociale o comunque commettendo un fatto illecito, che aveva danneggiato la banca, ledendo la sua immagine e reputazione “in quanto ha fatto ingiustamente ricadere sull'appellante la presunta inefficacia del recesso dei clienti, potendo così di per sé dar luogo ad una serie di reclami e di contezioso massivo”. Quindi,
[...]
aveva venduto le azioni per “cristallizzare il danno” e aveva Parte_1
corrisposto ai clienti la differenza tra il valore di recesso e il prezzo ricavato dalla vendita delle azioni per “evitare conseguente ben più gravi”.
L'appellante citava nel giudizio di appello ( Controparte_1 [...]
aveva incorporato e poi Controparte_3 Controparte_1
mutato la sua denominazione in e Controparte_1 Controparte_2
(cui erano state trasferite tutte le passività e i rapporti giuridici attivi e passivi di , sorti prima della fusione per incorporazione), CP_3
chiedendo che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previo accertamento della responsabilità di quest'ultima e Controparte_1
fossero condannate al risarcimento del danno da Controparte_2
liquidarsi in Euro 125.827,84, oltre rivalutazione e interessi, e ciò “per effetto della surroga” o in alternativa “ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 1218
c.c.”.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato.
8 Le appellate affermavano che il termine di quindici giorni per l'esercizio del recesso scadesse il 24 settembre 2020, mentre in Parte_1
qualità di intermediaria, aveva comunicato il recesso il 25 settembre 2020
e poi aveva di sua iniziativa venduto le azioni il 16-20 ottobre 2020, ossia prima che il 5 novembre 2020 comunicasse il rigetto del recesso CP_3
(le dichiarazioni di surroga erano poi stata sottoscritte il 2 dicembre 2020, sebbene le corresponsioni ai clienti fossero avvenute nel precedente mese di ottobre).
Le appellate negavano che avesse Controparte_3
commesso un illecito.
Quali motivi d'impugnazione incidentale subordinata, le appellate lamentavano il rigetto: - dell'eccezione d'incompetenza del giudice adito;
- dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice; - dell'eccezione di nullità della citazione.
Le appellate chiedevano l'estromissione di dal giudizio Controparte_1
“alla luce della legittimazione passiva di e la Controparte_2
dichiarazione d'inammissibilità dell'appello principale. Nel merito, le appellate chiedevano il rigetto dell'appello e, subordinatamente,
l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con ordinanza del 28 giugno 2024, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che non può essere Controparte_1
estromessa dal giudizio, poiché l'estromissione presuppone, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il consenso di controparte, che non vi è stato.
Occorre aggiungere che, qualora fosse riconosciuta una responsabilità risarcitoria di nei confronti di Controparte_3
9 , ora denominata sarebbe Parte_1 CP_3 Controparte_1
senz'altro obbligata in solido con (v. art. 2506-quater, Controparte_2
3° co., c.c.). Da ciò discende la sua legittimazione passiva al processo.
2. L'appello principale è ammissibile, poiché soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Quanto alla richiesta di dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, invocata dalle appellate sul presupposto della sua manifesta infondatezza
(art. 348-bis c.p.c.), si fa presente che la previsione di cui al predetto articolo, introdotta dal d.l. n. 83/2012, è stata abolita dal d.lgs. n. 149/2022 con decorrenza dal 28 aprile 2023, ossia prima dell'introduzione del presente giudizio di appello.
3. Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
La surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) richiede necessariamente che la dichiarazione di surroga sia compiuta “in modo espresso e contemporaneo al pagamento”, laddove nella specie è stata compiuta oltre un mese dopo.
La “ratifica” della vendita delle azioni (vendita compiuta per iniziativa autonoma di la quale intese così rimediare a un suo Parte_1
errore, consistente nell'avere trasmesso in ritardo la comunicazione di recesso dei clienti, soci di è atto Controparte_3
diverso dal pagamento, già precedentemente compiuto dalla banca.
Ipotizzata l'esistenza di un credito risarcitorio dei clienti nei confronti di il pagamento del terzo, ossia di Controparte_3
ha soddisfatto il loro diritto, a prescindere dal fatto che Parte_1
essi, nel successivo mese di dicembre, “ratificassero” o meno la vendita delle azioni, che era già avvenuta. La volontà dei clienti consisteva nel recedere dal rapporto sociale e incassare il valore prestabilito delle azioni:
l'intermediario, rendendosi conto di avere trasmesso in ritardo le dichiarazioni di recesso ( non Controparte_3
10 aveva ancora comunicato il rigetto delle richieste), vendette le azioni e corrispose ai clienti gli importi di denaro che essi avrebbero ricevuto a seguito del recesso, non richiedendo, al momento del pagamento, le dichiarazioni di surroga. I clienti sono stati interamente soddisfatti nel mese di ottobre, sicché le dichiarazioni di “ratifica” richieste e ottenute dalla banca nel mese di dicembre potevano esclusivamente sollevare la banca dalla propria personale responsabilità.
In sintesi, le dichiarazioni di surroga del 2 dicembre 2020 sono inefficaci, poiché i diritti dei clienti, in ipotesi creditori di Controparte_3
si erano estinti con il ricevimento dei pagamenti
[...]
compiuti da nel precedente mese di ottobre. Parte_1
4. Poiché non può essere subentrata, per surrogazione, Parte_1
nei diritti dei clienti, rimane superfluo osservare che questi non erano titolari di alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di Controparte_3
[...]
Infatti, era stato il loro intermediario, ossia a Parte_1
trasmettere in ritardo le dichiarazioni di recesso. Il termine scadeva il 24 settembre 2020, mentre inviò le dichiarazioni per pec il Parte_1
25 settembre 2020.
Il termine di decadenza del diritto di recesso del 24 settembre 2020 era legittimo.
L'art. 2437-bis c.c. prescrive che il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Il regolamento
Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e delle attività di gestione accentrata”) non fissa un termine superiore a quello indicato dalla norma di legge. In particolare, l'art. 49, 3° co., nel disporre che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF [disposizione che
11 concerne il diritto d'intervento in assemblea e l'esercizio del voto], le comunicazioni sono effettuate senza indugio e comunque in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto”, si limita ad imporre a carico dell'intermediario il dovere di non ritardare l'invio all'emittente delle comunicazioni ricevute dai clienti (nella specie, invece, non Parte_1
ha inviato le comunicazioni man mano che riceveva dai clienti le dichiarazioni di recesso, ma ha atteso la scadenza del termine del 24 settembre 2020, come se esso valesse per i soci e non anche per l'intermediario che agiva per conto di essi, per poi trasmettere il 25 settembre 2020 tutte le dichiarazioni raccolte). aveva comunicato ai soci che il Controparte_3
termine per le comunicazioni scadeva il 24 settembre 2020: termine rispettoso della previsione normativa suddetta, considerato che la deliberazione di trasformazione, legittimante il recesso, era stata assunta il
31 luglio 2020 e iscritta il 9 settembre 2020.
Non si trattava, evidentemente, di un termine facoltativo e non rileva un'asserita (peraltro indimostrata) prassi che avrebbe consentito agli intermediari di inviare la comunicazione con qualche giorno di ritardo.
Altresì irrilevante è il fatto che la comunicazione sia stata inoltrata per pec anziché per lettera raccomandata, che, se anche spedita il 24 settembre
2020, non sarebbe giunta al destinatario prima di qualche giorno (sic a pag. 10 dell'atto di citazione in appello). Avendo l'intermediario scelto di avvalersi della posta elettronica certificata, l'inviò telematico doveva compiersi entro le ore 24:00 del 24 settembre 2020. si era resa perfettamente conto del proprio ritardo. Parte_1
Infatti - come si è detto - vendette le azioni dei clienti di propria iniziativa, ancora prima che le comunicasse Controparte_3
il rigetto delle richieste di recesso. La vendita delle azioni non fu preceduta neppure dal tentativo di sostenere, nei confronti di Società
12 che il termine del 24 settembre fosse Controparte_3
illegittimo o comunque non perentorio. quale Parte_1
intermediario, fece tutto autonomamente: trasmise in ritardo le dichiarazioni di recesso dei clienti;
anziché attendere l'esito delle comunicazioni, vendette le azioni al prezzo di mercato del momento;
risarcì i clienti, corrispondendo loro il prezzo ricavato dalla vendita delle azioni e la differenza tra il valore di recesso e il prezzo incassato.
5. Escluso, per quanto sopra osservato, che Controparte_3
abbia agito illegittimamente, non rimane spazio per
[...]
l'esame del secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante asserisce l'esistenza di un proprio diritto risarcitorio, ex artt. 1218 c.c. o
2043 c.c., nei confronti di Controparte_3
Tuttavia, per mera completezza di ragionamento, si precisa che, se anche s'ipotizzasse che avesse errato Controparte_3
nel respingere le dichiarazioni di recesso dei clienti di Parte_1
quest'ultima non avrebbe maturato un diritto risarcitorio.
Non vi era un rapporto contrattuale tra e Parte_1 [...]
e la mera trasmissione, in qualità Controparte_3
d'intermediario, delle manifestazioni di volontà dei propri clienti, soci di
, non comportava il sorgere di una responsabilità da c.d. contatto CP_3
sociale. Infatti, non esercitava un diritto proprio, ma Parte_1
agiva per conto dei clienti, nei confronti dei quali Controparte_3
aveva obblighi che discendevano dal rapporto sociale.
[...]
era, per l'appunto, solamente un intermediario. Parte_1
Tanto meno è prospettabile una responsabilità da fatto illecito nei confronti dell'intermediario.
Qualora il rigetto delle dichiarazioni di recesso fosse stato illegittimo, si sarebbe resa responsabile Controparte_3
esclusivamente nei confronti dei soci recedenti e non anche nei confronti
13 dell'intermediario. non avrebbe avuto motivo né di Parte_1
vendere le azioni dei clienti (se non su richiesta degli stessi, che non vi fu) né di risarcirli per un fatto che non le era addebitabile.
Dunque, il tentativo di recuperare l'esborso di Euro 125.827,84 (importo corrisposto ai clienti in aggiunta a quanto realizzato dalla vendita delle azioni) presupponeva necessariamente l'acquisto del loro diritto risarcitorio nei confronti di Controparte_3
acquisto che non può essersi compiuto per surrogazione per le ragioni sopra indicate al punto 3 della motivazione.
E' opportuno aggiungere che neppure è convincente la giustificazione dell'appellante, secondo cui avrebbe venduto le azioni per “cristallizzare” il danno, ossia evitare che assumesse maggiore consistenza, qualora il valore di mercato delle azioni fosse diminuito. In proposito, basti osservare che, se riteneva di non essere in ritardo nelle Parte_1
comunicazioni delle dichiarazioni dei clienti, avrebbe potuto attendere la determinazione di e quindi Controparte_3
sostenere che il recesso era stato tempestivamente comunicato. Qualora fosse stata accertata, eventualmente anche in sede giudiziaria, la tempestività della comunicazione, Controparte_3
non avrebbe potuto esimersi dal riconoscere ai soci il valore delle
[...]
azioni stabilito al momento della deliberazione di trasformazione. La vendita delle azioni non fu perciò compiuta a tutela delle ragioni dei clienti, ma perché volle contenere le conseguenze della Parte_1
propria personale responsabilità d'intermediario nei confronti dei clienti, azionisti di , che le avevano tempestivamente dichiarato Controparte_3
la volontà di recesso, con ciò incaricandola di compiere la comunicazione alla società.
Altrimenti detto, l'esborso di Euro 125.827,84, sostenuto da Parte_1
non è in rapporto di causalità con l'asserito illecito di Società
[...]
14 (conclusione cui è già pervenuto il Controparte_3
Tribunale di Venezia, con motivazione esaustiva: “in ogni caso, va notato, valendo l'argomento ad escludere qualsivoglia credito risarcitorio anche per responsabilità extracontrattuale, che pur opinando che la condotta di
di ritenere tardiva la comunicazione della intermediaria debba CP_3
considerarsi illegittima e, quindi, come tale illecitamente preclusiva del diritto di recesso, non si vede il motivo, per altro neppure specificamente allegato, per il quale l'intermediaria si sia ritenuta tenuta ad adempiere ella al pagamento della liquidazione dell'exit, potendo nell'ipotesi detto diritto essere riconosciuto ai soci recedenti. In altre parole, Parte_1
ha provveduto ella ad eseguire i pagamenti in favore dei soci,
[...]
pagamenti che, nella prospettiva attorea, avrebbe dovuto eseguire la società convenuta e che debbono reputarsi del tutto volontari e non causalmente e necessariamente determinati della condotta della convenuta”).
6. Il rigetto dell'appello principale esonera la Corte di Appello dall'esame dell'appello incidentale condizionato.
7. In conclusione, l'appello proposto da dev'essere Parte_1
rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo, considerata la bassa complessità della causa, un compenso compreso tra i valori minimi e quelli medi dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro
52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo l'appello civile n. 29/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei Parte_1
confronti di e (appellate), ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
2195/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese processuali del grado, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
16