Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
T. LICA O · Love L L B O B B 7 E .3 N N IO 1, Z ) 5345 /0 9 A 19 R T E SUPREMA DI CASSAZIONE - IS 1 1 G E - E 1 C 2 R A . A L P NOME DEL POPO D IT I D 9 I E IC 3 D T D E N GIU E 6 S 4 E E . T Oggetto N T T. R A (IS Responsabilità civile per SEZIONE TERZA CIVILE omessa manutenzione di strada Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15806/98 Dott. Angelo - Presidente- GIULIANO 18305/98 Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 1506 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 23/11/00 Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TO ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, IMP VERTICCHIO VENICIO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 18305/98 proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8,2000 1893 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO 1 BIASIOTTI MOGLIAZZA che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DI TO ER, IMPRESA VERTICCHIO VENICIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3559/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa 1'11/04/98 e depositata il 20/04/98 (R.G. 29252/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27 ed il 30 giugno 1997 RA Di NE conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma il Comune di Roma e l'Impresa IC Venicio per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, subiti a seguito di un tam- ponamento da lei provocato a causa di una macchia d'olio lasciata sul fondo stradale e reclamati nella misura di lire 1.997.000. I1 Giudice di Pace, con sentenza depositata il 20.4.1998, rigettava la domanda nei confronti del Comu- ne di Roma per difetto di legittimazione passiva;
con- dannava la impresa convenuta a risarcire alla Di Bene- detto il danno, in ragione della complessiva somma di un milione di lire, nonché a pagare alla stessa le spe- se del giudizio;
condannava la stessa impresa e la Di NE, in solido, a pagare le spese processuali al Comune di Roma. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so RA Di NE, la quale affida la impugna- zione a quattro mezzi di doglianza. Resiste con controricorso il Comune di Roma, che, con ricorso incidentale, denuncia la inammissibilità del ricorso principale per asserito difetto della pro- cura speciale. Non ha svolto difese la impresa IC Venicio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale, siccome riferiti alla impugnazione della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Il ricorso principale, inoltre, contrariamente a quanto si assume nella impugnazione, qualificata dal Comune di Roma come incidentale, non deve ritenersi inammissibile per la eccepita carenza di mandato spe- The 3 ciale al difensore. Premesso, infatti, che secondo il principio ormai del tutto pacifico di questo giudice di legittimità, il mandato posto in calce o a margine del ricorso per cas- sazione è per sua natura mandato speciale senza che oc- corra anche per la sua validità altro specifico riferi- mento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge, sempre che dal rela- tivo testo sia dato evincere la positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, rileva questa Corte che, nel caso di specie, la delega della ricorrente Di NE all'avvocato Giuseppe Marsico "a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio" risulta apposta a margine di ricorso, diretto alla Su- prema Corte di Cassazione e relativo alla impugnata sentenza del Giudice di Pace di Roma, sicchè è del tut- to scontata la suddetta positiva volontà della stessa di adire il giudice di legittimità per ottenere la cas- sazione del provvedimento impugnato. La impugnazione incidentale, perciò, deve essere respinta. Con la impugnazione principale la ricorrente deduce i seguenti mezzi di doglianza:
1. omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione in ordine alla ritenuta entità del danno, deter- 4 ра minata senza la esatta valutazione della deposizione del carrozziere e del preventivo esibito;
2. analogo vizio di motivazione circa la modifica- zione della domanda e la inesatta individuazione delle formulate conclusioni, giacchè lo stesso Comune non aveva negato la sua legittimazione passiva dal momento che aveva chiesto di chiamare in garanzia la società;
3. violazione delle norme di cui agli artt. 2043 cod.civ. e 14 Codice della strada, per avere il giudice di merito escluso la legittimazione passiva del Comune di Roma in rapporto all'azione risarcitoria, dalla qua- le il Comune medesimo aveva chiesto di essere manleva- to%;
4. violazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c., per avere il giudice di merito pronunciato con- danna a suo carico delle spese processuali a favore del Comune di Roma, peraltro in misura doppia dell'importo riconosciutole per risarcimento dei danni. Anche la impugnazione principale deve essere riget- tata. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 716 del 15.10.1999, hanno chiarito che, nelle
contro
- versie di valore non superiore ai due milioni di lire, il giudice di pace non deve procedere alla individua- zione della norma di diritto sostanziale astrattamente 5 applicabile alla fattispecie al suo esame;
né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo obbligato soltanto ad osservare le norme costituzionali e quelle comunitarie (di rango superiore a quelle ordinarie) nonché, secondo l'art. 311 c.p.c., quelle processuali e quelle sostanziali, cui le norme processuali facciano rinvio. In dette controversie, invero, il giudice di pace deve procedere facendo immediata applicazione della equità cd. formativa o sostitutiva e deve, perciò, fon- darsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogi- stico, con la conseguenza che le sentenze pronunciate in controversie del suddetto valore (da ritenere sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice ab- bia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza alla equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. nonché ai sensi del n. 5 della medesima nor- ma, quando la enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insana- bile contraddittorietà della motivazione;
mentre la fur 6 censura di violazione di legge sostanziale, ai sensi del n. 3 del citato art. 360 c.p.c., è consentita sol- tanto in caso di inosservanza o falsa applicazione del- la Costituzione o delle norme comunitarie di rango su- periore, senza che tale interpretazione dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. renda la norma sospettabile di contra- sto con l'art. 24 Cost. (Sez. Cass. Un. N. 716/99). In applicazione delle suddette regole al caso di specie, relativo alla impugnazione di sentenza del giu- dice di pace in controversia di valore dichiaratamente inferiore ai due milioni di lire, è agevole, pertanto, rilevare che i primi due motivi del ricorso, con cui si denuncia semplicemente un vizio di motivazione, non SO- no consentiti%; che, allo stesso modo, non può venire in rilievo la censura sub 3 di violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 14 Codice della Strada, trattandosi di norme non di rango superiore né costituzionali, che neppure consentita la doglianza sub 4 di violazione della norma processuale dell'art. 91 c.p.c., giacchè essa risulta osservata nel suo nucleo essenziale di assoluto divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa e, quanto alla determinazione della misura delle stesse non questa la sede per denunciarne l'inosservanza eventua- le. Quanto, infine, al mancato riconoscimento di giusti motivi di compensazione, trattasi di valutazione di- مجھے 7. и р screzionale non sindacabile in cassazione. Il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione. P.T.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassa- zione. Roma, 23 novembre 2000. Arper quilinas IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE рани ули Depositato in Cancelleria OGGI, 1 APR 2001. IL CANCELLIERE C1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CE LA (CE Amendola) O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , C E 1 9 A N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E 9 U R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S I E R ( A