CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8902 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11466/2018) proposto da: LI TA (C.F.: [...]) e MA DOMENICA (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Enrico Bartolini e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- ricorrenti -
contro DI IA UN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Dellosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Colucci, in Roma, v. I. Balbo, n. 22; - controricorrente – e LI IE RI OR (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al R.G.N. 11466/’18 PU 23/02/2023 Servitù Civile Sent. Sez. 2 Num. 8902 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 9 controricorso, dall’Avv. Massimo Lavitola e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- altra controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 58/2018 (pubblicata il 19 gennaio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato;
lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Rosa RI Dell’Erba, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate dai difensori di tutte le parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del marzo 2011, Di BI NZ conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pisticci, PI ND e, sulla base degli esiti dell’ATP precedentemente esperito al fine dell’accertamento della natura, dell’entità e dell’origine dei danni provocati alla propria abitazione (sita in Bernalda, v. Tommaseo n. 12) dalle infiltrazioni idriche provenienti dall’immobile al piano superiore di proprietà della citata convenuta, chiedeva che quest’ultima venisse condannata al conseguente risarcimento dei danni, da quantificarsi in euro 2.471,56, oltre al rimborso delle spese sopportate per l’ATP. Si costituiva la PI, la quale veniva autorizzata a chiamare in causa, quali terzi, i coniugi CA FR e MA Domenica, che, nel costituirsi in giudizio, contestavano le difese della convenuta. 3 di 9 All’esito dell’espletata istruzione probatoria (nel corso della quale veniva acquisita la relazione depositata in sede di ATP ed assunta prova per testi), l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 102/2014, accertava che la responsabilità per la propagazione delle infiltrazioni idriche nell’appartamento dell’attore fosse da ascriversi in capo ai menzionati coniugi chiamati in causa, avendo gli stessi provocato l’occlusione del canale di scolo, il quale consentiva all’acqua piovana che si accumulava sul terrazzo di proprietà della PI di defluire sul terrazzo appartenente alla proprietà dei medesimi FR-MA e, quindi, di dirigersi nell’apposito canale ivi posizionato. Pertanto, condannava gli indicati terzi chiamati in causa al risarcimento dei danni nella misura invocata dall’attore. 2. Decidendo sull’appello formulato dai predetti coniugi soccombenti, cui resistevano il Di BI NZ (che, a sua volta, avanzava appello incidentale) e LI LA RI, quale erede di PI ND (nelle more deceduta), il Tribunale di Matera, con sentenza n. 58/2018 (depositata il 19 gennaio 2018), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale del Di BI, condannando gli appellanti principali al pagamento, in solido, delle spese della consulenza espletata in sede di ATP e delle ulteriori spese sostenute per lo stesso procedimento, liquidandole in euro 54,11 per esborsi ed euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge. Condannava, inoltre, gli stessi appellanti principali al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuna parte appellata. A fondamento dell’adottata decisione, il Tribunale materano confermava la valutazione sull’esito delle risultanze probatorie a cui era giunto il primo giudice sulla scorta degli accertamenti tecnici compiuti in sede di ATP, precisando che – a seguito del mutamento dei luoghi intervenuto per effetto della divisione tra la proprietà 4 di 9 PI e quella degli appellanti principali e della presenza “in loco” di un unico sistema di smaltimento delle acque – era rimasto appurato che la proprietà FR-MA era risultata gravata dalla relativa servitù di scolo e che, essendo stato dai medesimi ostruito il relativo deflusso delle acque, la responsabilità del ristagno delle stesse sul terrazzo della PI (da cui si erano propagate le infiltrazioni nell’immobile sottostante del Di BI) era riconducibile alla condotta degli appellanti principali, adottata in occasione dei lavori realizzati sulla loro proprietà (nel corso dei quali era stato occluso il foro di scolo delle acque meteoriche che si sarebbero convogliate nel canale in prosecuzione sito sulla parte di terrazzo dai medesimi acquistata per essere poi smaltite). 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, FR CA e MA Domenica, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Di BI NZ e LI LA RI RA. Le difese di tutte le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, avuto riguardo al rilevato accertamento, viziato da ultrapetizione, di una “servitù di scolo” a favore della proprietà PI e a carico della loro. 2. Con la seconda censura (da intendersi formulata in via subordinata), i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di fatti decisivi relativi: - all’esito transattivo dell’azione possessoria proposta dalla PI nei loro confronti relativamente all’attività di scolo delle acque e 5 di 9 all’ostruzione del canale da parte di essi ricorrenti;
- alla valutazione della copia dell’atto pubblico di acquisto della proprietà da parte della PI ND, dal quale il Tribunale aveva desunto l’esistenza della servitù di scolo, documento che, invero, si identificava con una “nota per trascrizione” a data 15 febbraio 1982, da cui non si evinceva affatto il trasferimento delle “servitù attive”, tra le quali avrebbe dovuto annoverarsi quella di scolo a mezzo del preesistente sistema di smaltimento delle acque, dovendosi il relativo riferimento intendersi come una mera clausola di stile. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno, sempre in via gradata, prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 320 c.p.c., nella parte in cui, con la sentenza di secondo grado, era stata ritenuta tempestiva ed ammissibile la deduzione di prova testimoniale da parte della PI, siccome formulata solo alla quarta udienza celebratasi nel giudizio dinanzi al Giudice di pace e dopo che era stata chiesta la precisazione delle conclusioni. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 4 e dell’allegato unico del D.M. n. 55/2014, con riguardo alla supposta illegittimità della liquidazione delle spese del giudizio di appello, quantificate in euro 3.300,00, nel mentre, alla stregua dei parametri tabellari in concreto applicabili ed in base alla ordinarie attività difensive previste (per la fase di studio e quelle introduttiva, istruttoria e decisoria), sarebbe stato liquidabile un ammontare massimo di euro 2.430,00, o meglio ancora, di euro 1.620,00, in considerazione della circostanza che non era stata compiuta alcuna attività istruttoria e/o di trattazione. 6 di 9 5. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile, dal momento che, con esso, i ricorrenti dimostrano di non aver colto la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza, con la quale, invero, il Tribunale materano non si è venuto affatto a pronunciare su un’actio confessoria servitutis, essendosi lo stesso, in effetti, limitato a qualificare – sul piano giuridico - i fatti giustificativi della chiamata in causa richiesta ed effettuata dalla PI (quale convenuta) affinché, previo accertamento delle cause determinatrici delle lamentate infiltrazioni, gli stessi venissero condannati a rispondere dei relativi danni, in tal senso, quindi, rimanendo esclusa la possibile configurazione di una violazione dell’art. 112 c.p.c. Il Tribunale ha, infatti, accertato che la PI aveva dedotto che, benché il suo terrazzo e quello degli attuali ricorrenti fossero originariamente uniti ed indivisi ed unico era anche il foro di scolo delle acque, a seguito della successiva divisione del terrazzo in due separate porzioni effettuata tra le stesse parti e con la previsione nel relativo atto del mantenimento delle servitù attive e passive esistenti all’epoca della sua stipula, era emerso che il suddetto foro era rimasto ad insistere sulla porzione assegnata in via esclusiva ai ricorrenti FR-MA, i quali, non provvedendo alla sua necessaria manutenzione e consentendone l’ostruzione, avevano determinato il ristagno delle acque sul terrazzo di proprietà esclusiva della PI, non potendo le stesse defluire ed essere smaltite incanalandosi nel predetto foro ubicato nella porzione divenuta di proprietà esclusiva dei medesimi ricorrenti. Questi, infatti, avrebbero dovuto garantire il regolare esercizio della servitù (attiva) di scolo in favore della proprietà PI (donde l’ostruzione del foro era venuta a costituire la causa diretta, sul piano eziologico, di determinazione dei danni conseguenti alle accertate infiltrazioni propagatesi nella 7 di 9 proprietà Di BI), il cui diritto era da intendersi previsto nel presupposto atto di divisione (come rilevato nell’impugnata sentenza), non risultando che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia fosse stata impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario delle due porzioni immobiliari al momento della loro separazione (avendo, oltretutto, la PI acquistato la sua con le servitù attive e passive esistenti all’epoca dell’acquisto fattone). 6. La seconda censura si profila anch’essa inammissibile poiché: - per un verso, il denunciato omesso esame non attiene ad un fatto decisivo, non avendo alcuna influenza, rispetto all’oggetto della causa, l’esito transattivo dell’indicata azione possessoria al fine di escludere l’esistenza della servitù, peraltro irrilevante rispetto all’autonoma posizione giuridica fatta valere dal Di BI (siccome terzo con riferimento all’accordo conciliativo raggiunto dalla PI e dagli odierni ricorrenti); - per altro verso, si risolve in una critica rispetto all’apprezzamento di merito effettuato dal Tribunale in relazione alle emergenze dell’accertamento tecnico preventivamente eseguito, la cui relazione era stata poi acquisita agli atti del giudizio, nonché in ordine alla valutazione del contenuto dell’atto pubblico di acquisto della proprietà da parte della PI, risultando irrilevante la sua desunzione dalla nota di trascrizione alla quale pongono riguardo i ricorrenti, siccome comunque richiamante l’atto pubblico di riferimento. 7. La terza doglianza è pur essa inammissibile, dal momento che il giudice di appello non ha fondato la sua decisione sulle risultanze della contestata testimonianza (di tale RU NA, sull’asserito presupposto della sua illegittima ammissione malgrado la tardività 8 di 9 della relativa richiesta istruttoria), bensì sulle risolutive emergenze risultanti dall’accertamento tecnico, dalle vicende negoziali relative alla divisione del terrazzo originariamente unico e dall’esecuzione dei successivi lavori sulla porzione immobiliare acquistata dagli attuali ricorrenti, separata da quella comprata dalla PI, sulla base di quanto già evidenziato in risposta ai primi due motivi. 8. Anche il quarto ed ultimo motivo incorre nella sanzione dell’inammissibilità, dal momento che, pur avendo i ricorrenti contestato il “quantum” della liquidazione delle spese del giudizio di appello, essi hanno posto riferimento ai valori medi previsti dalle tabelle forensi (rispetto al valore della causa), con ciò non potendosi, quindi, escludere che il Tribunale abbia inteso riconoscere alla parte vittoriosa una misura degli onorari superiore a tali valori medi, ma comunque contenuta in quelli massimi (oltretutto nemmeno indicati dai ricorrenti, come sarebbe stato loro onere per il rispetto del principio della necessaria specificità che deve caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione, al fine di verificare il possibile superamento, per l’appunto, dei parametri massimi), con una valutazione implicita rimessa al suo prudente apprezzamento (v. Cass. n. 4782/2020 e Cass. n. 6110/2021). 9. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento a tutte le formulate censure, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido fra loro ed in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo e con distrazione in favore di ognuno dei difensori degli stessi controricorrenti. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, sempre con 9 di 9 vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, distintamente in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna, in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai rispettivi difensori dei medesimi controricorrenti, per dichiarato anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile
- ricorrenti -
contro DI IA UN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Dellosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Colucci, in Roma, v. I. Balbo, n. 22; - controricorrente – e LI IE RI OR (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al R.G.N. 11466/’18 PU 23/02/2023 Servitù Civile Sent. Sez. 2 Num. 8902 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 9 controricorso, dall’Avv. Massimo Lavitola e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- altra controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 58/2018 (pubblicata il 19 gennaio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato;
lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Rosa RI Dell’Erba, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate dai difensori di tutte le parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del marzo 2011, Di BI NZ conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pisticci, PI ND e, sulla base degli esiti dell’ATP precedentemente esperito al fine dell’accertamento della natura, dell’entità e dell’origine dei danni provocati alla propria abitazione (sita in Bernalda, v. Tommaseo n. 12) dalle infiltrazioni idriche provenienti dall’immobile al piano superiore di proprietà della citata convenuta, chiedeva che quest’ultima venisse condannata al conseguente risarcimento dei danni, da quantificarsi in euro 2.471,56, oltre al rimborso delle spese sopportate per l’ATP. Si costituiva la PI, la quale veniva autorizzata a chiamare in causa, quali terzi, i coniugi CA FR e MA Domenica, che, nel costituirsi in giudizio, contestavano le difese della convenuta. 3 di 9 All’esito dell’espletata istruzione probatoria (nel corso della quale veniva acquisita la relazione depositata in sede di ATP ed assunta prova per testi), l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 102/2014, accertava che la responsabilità per la propagazione delle infiltrazioni idriche nell’appartamento dell’attore fosse da ascriversi in capo ai menzionati coniugi chiamati in causa, avendo gli stessi provocato l’occlusione del canale di scolo, il quale consentiva all’acqua piovana che si accumulava sul terrazzo di proprietà della PI di defluire sul terrazzo appartenente alla proprietà dei medesimi FR-MA e, quindi, di dirigersi nell’apposito canale ivi posizionato. Pertanto, condannava gli indicati terzi chiamati in causa al risarcimento dei danni nella misura invocata dall’attore. 2. Decidendo sull’appello formulato dai predetti coniugi soccombenti, cui resistevano il Di BI NZ (che, a sua volta, avanzava appello incidentale) e LI LA RI, quale erede di PI ND (nelle more deceduta), il Tribunale di Matera, con sentenza n. 58/2018 (depositata il 19 gennaio 2018), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale del Di BI, condannando gli appellanti principali al pagamento, in solido, delle spese della consulenza espletata in sede di ATP e delle ulteriori spese sostenute per lo stesso procedimento, liquidandole in euro 54,11 per esborsi ed euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge. Condannava, inoltre, gli stessi appellanti principali al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuna parte appellata. A fondamento dell’adottata decisione, il Tribunale materano confermava la valutazione sull’esito delle risultanze probatorie a cui era giunto il primo giudice sulla scorta degli accertamenti tecnici compiuti in sede di ATP, precisando che – a seguito del mutamento dei luoghi intervenuto per effetto della divisione tra la proprietà 4 di 9 PI e quella degli appellanti principali e della presenza “in loco” di un unico sistema di smaltimento delle acque – era rimasto appurato che la proprietà FR-MA era risultata gravata dalla relativa servitù di scolo e che, essendo stato dai medesimi ostruito il relativo deflusso delle acque, la responsabilità del ristagno delle stesse sul terrazzo della PI (da cui si erano propagate le infiltrazioni nell’immobile sottostante del Di BI) era riconducibile alla condotta degli appellanti principali, adottata in occasione dei lavori realizzati sulla loro proprietà (nel corso dei quali era stato occluso il foro di scolo delle acque meteoriche che si sarebbero convogliate nel canale in prosecuzione sito sulla parte di terrazzo dai medesimi acquistata per essere poi smaltite). 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, FR CA e MA Domenica, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Di BI NZ e LI LA RI RA. Le difese di tutte le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, avuto riguardo al rilevato accertamento, viziato da ultrapetizione, di una “servitù di scolo” a favore della proprietà PI e a carico della loro. 2. Con la seconda censura (da intendersi formulata in via subordinata), i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di fatti decisivi relativi: - all’esito transattivo dell’azione possessoria proposta dalla PI nei loro confronti relativamente all’attività di scolo delle acque e 5 di 9 all’ostruzione del canale da parte di essi ricorrenti;
- alla valutazione della copia dell’atto pubblico di acquisto della proprietà da parte della PI ND, dal quale il Tribunale aveva desunto l’esistenza della servitù di scolo, documento che, invero, si identificava con una “nota per trascrizione” a data 15 febbraio 1982, da cui non si evinceva affatto il trasferimento delle “servitù attive”, tra le quali avrebbe dovuto annoverarsi quella di scolo a mezzo del preesistente sistema di smaltimento delle acque, dovendosi il relativo riferimento intendersi come una mera clausola di stile. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno, sempre in via gradata, prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 320 c.p.c., nella parte in cui, con la sentenza di secondo grado, era stata ritenuta tempestiva ed ammissibile la deduzione di prova testimoniale da parte della PI, siccome formulata solo alla quarta udienza celebratasi nel giudizio dinanzi al Giudice di pace e dopo che era stata chiesta la precisazione delle conclusioni. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 4 e dell’allegato unico del D.M. n. 55/2014, con riguardo alla supposta illegittimità della liquidazione delle spese del giudizio di appello, quantificate in euro 3.300,00, nel mentre, alla stregua dei parametri tabellari in concreto applicabili ed in base alla ordinarie attività difensive previste (per la fase di studio e quelle introduttiva, istruttoria e decisoria), sarebbe stato liquidabile un ammontare massimo di euro 2.430,00, o meglio ancora, di euro 1.620,00, in considerazione della circostanza che non era stata compiuta alcuna attività istruttoria e/o di trattazione. 6 di 9 5. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile, dal momento che, con esso, i ricorrenti dimostrano di non aver colto la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza, con la quale, invero, il Tribunale materano non si è venuto affatto a pronunciare su un’actio confessoria servitutis, essendosi lo stesso, in effetti, limitato a qualificare – sul piano giuridico - i fatti giustificativi della chiamata in causa richiesta ed effettuata dalla PI (quale convenuta) affinché, previo accertamento delle cause determinatrici delle lamentate infiltrazioni, gli stessi venissero condannati a rispondere dei relativi danni, in tal senso, quindi, rimanendo esclusa la possibile configurazione di una violazione dell’art. 112 c.p.c. Il Tribunale ha, infatti, accertato che la PI aveva dedotto che, benché il suo terrazzo e quello degli attuali ricorrenti fossero originariamente uniti ed indivisi ed unico era anche il foro di scolo delle acque, a seguito della successiva divisione del terrazzo in due separate porzioni effettuata tra le stesse parti e con la previsione nel relativo atto del mantenimento delle servitù attive e passive esistenti all’epoca della sua stipula, era emerso che il suddetto foro era rimasto ad insistere sulla porzione assegnata in via esclusiva ai ricorrenti FR-MA, i quali, non provvedendo alla sua necessaria manutenzione e consentendone l’ostruzione, avevano determinato il ristagno delle acque sul terrazzo di proprietà esclusiva della PI, non potendo le stesse defluire ed essere smaltite incanalandosi nel predetto foro ubicato nella porzione divenuta di proprietà esclusiva dei medesimi ricorrenti. Questi, infatti, avrebbero dovuto garantire il regolare esercizio della servitù (attiva) di scolo in favore della proprietà PI (donde l’ostruzione del foro era venuta a costituire la causa diretta, sul piano eziologico, di determinazione dei danni conseguenti alle accertate infiltrazioni propagatesi nella 7 di 9 proprietà Di BI), il cui diritto era da intendersi previsto nel presupposto atto di divisione (come rilevato nell’impugnata sentenza), non risultando che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia fosse stata impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario delle due porzioni immobiliari al momento della loro separazione (avendo, oltretutto, la PI acquistato la sua con le servitù attive e passive esistenti all’epoca dell’acquisto fattone). 6. La seconda censura si profila anch’essa inammissibile poiché: - per un verso, il denunciato omesso esame non attiene ad un fatto decisivo, non avendo alcuna influenza, rispetto all’oggetto della causa, l’esito transattivo dell’indicata azione possessoria al fine di escludere l’esistenza della servitù, peraltro irrilevante rispetto all’autonoma posizione giuridica fatta valere dal Di BI (siccome terzo con riferimento all’accordo conciliativo raggiunto dalla PI e dagli odierni ricorrenti); - per altro verso, si risolve in una critica rispetto all’apprezzamento di merito effettuato dal Tribunale in relazione alle emergenze dell’accertamento tecnico preventivamente eseguito, la cui relazione era stata poi acquisita agli atti del giudizio, nonché in ordine alla valutazione del contenuto dell’atto pubblico di acquisto della proprietà da parte della PI, risultando irrilevante la sua desunzione dalla nota di trascrizione alla quale pongono riguardo i ricorrenti, siccome comunque richiamante l’atto pubblico di riferimento. 7. La terza doglianza è pur essa inammissibile, dal momento che il giudice di appello non ha fondato la sua decisione sulle risultanze della contestata testimonianza (di tale RU NA, sull’asserito presupposto della sua illegittima ammissione malgrado la tardività 8 di 9 della relativa richiesta istruttoria), bensì sulle risolutive emergenze risultanti dall’accertamento tecnico, dalle vicende negoziali relative alla divisione del terrazzo originariamente unico e dall’esecuzione dei successivi lavori sulla porzione immobiliare acquistata dagli attuali ricorrenti, separata da quella comprata dalla PI, sulla base di quanto già evidenziato in risposta ai primi due motivi. 8. Anche il quarto ed ultimo motivo incorre nella sanzione dell’inammissibilità, dal momento che, pur avendo i ricorrenti contestato il “quantum” della liquidazione delle spese del giudizio di appello, essi hanno posto riferimento ai valori medi previsti dalle tabelle forensi (rispetto al valore della causa), con ciò non potendosi, quindi, escludere che il Tribunale abbia inteso riconoscere alla parte vittoriosa una misura degli onorari superiore a tali valori medi, ma comunque contenuta in quelli massimi (oltretutto nemmeno indicati dai ricorrenti, come sarebbe stato loro onere per il rispetto del principio della necessaria specificità che deve caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione, al fine di verificare il possibile superamento, per l’appunto, dei parametri massimi), con una valutazione implicita rimessa al suo prudente apprezzamento (v. Cass. n. 4782/2020 e Cass. n. 6110/2021). 9. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento a tutte le formulate censure, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido fra loro ed in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo e con distrazione in favore di ognuno dei difensori degli stessi controricorrenti. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, sempre con 9 di 9 vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, distintamente in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna, in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai rispettivi difensori dei medesimi controricorrenti, per dichiarato anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile