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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 6/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(FM), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Santoni
Paolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1 del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall' avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 gennaio 2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003149781, notificata il 6 dicembre 2024, con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.812,00 per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, fondata su atto di accertamento n. CP_1
0600.10/01/2020.0003709 del 10/01/2020 afferente all'anno 2016 emesso in data 10/01/2020.
Contestava la legittimità dell'atto presupposto per violazione, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981
e del d. lgs. n. 8/2016, dei termini per la notifica dell'accertamento e deduceva la correlata illegittimità conseguenziale dell'atto opposto.
Insisteva, previa sospensiva, nell'annullamento della citata ordinanza-ingiunzione.
Con memoria depositata il 23 febbraio 2025 si costituiva l' domandando la cessazione CP_1 della materia del contendere, essendo stata annullata in via di autotutela l'ordinanza-ingiunzione n.
0I-003149781, con compensazione delle spese in ragione dell'acquiescenza all'orientamento del tribunale.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 6 marzo 2025, in cui il ricorrente si è associato alla cessazione della materia del contendere ed alla compensazione delle spese di lite, e viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e motivi della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In aderenza alle concordi richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervento annullamento, in via amministrativa, dell'ordinanza- ingiunzione opposta n. 0I-003149781.
Quanto alle spese, avuto riguardo all'accordo delle parti e tenuto conto del fatto che l' CP_1
ha tempestivamente agito in senso conforme alla richiesta del ricorrente e che sulla questione giuridica sottesa sul dies a quo da cui computare i termini per la notifica dell'accertamento vi sono contrastanti orientamenti, va disposta la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan