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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11979/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mangiardi Giuseppe e dell'avv. Avv. Simona Controparte_1
Gallesio, in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Ballor Tiziana, in Controparte_2 virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Controparte_1 Controparte_2 contraevano matrimonio in VOLVERA il 02/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23/08/1996 e il 09/02/2005. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto e con la facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
DISPONE che il IG. corrisponda al figlio entro il giorno 10 Controparte_2 Persona_3 di ogni mese, la somma di euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento del medesimo, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, e contribuisca, altresì, nella misura del 50% al paga- mento delle spese straordinarie, concordate o necessitate e documentate, così come previsto dal noto
Protocollo di intesa depositato presso il Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016.
DÀ ATTO che il IG. nulla opponendo, acconsente affinché l'assegno unico venga Controparte_2 percepito in misura del 100% dalla IG.ra ; Controparte_1
DÀ ATTO che i coniugi di comune accordo acconsentono alla divisione dei beni mobili registrati, acquistati entrambi in comunione dei beni, secondo la seguente modalità:
- il veicolo Fiat modello 500 L tg. FN 263 AL verrà assegnato in via esclusiva alla IG.ra CP_1
e a tal fine il IG. nulla oppone al passaggio di proprietà della predetta
[...] Controparte_2 vettura in capo esclusivo alla sig.ra e si dichiara disponibile a collaborare per l'eventuale CP_1 iter burocratico previsto per il passaggio di proprietà della suddetta vettura.
- il veicolo yeti out tg. FD 148 LE resterà nella disponibilità del IG. e la IG.ra Controparte_2 acconsente affinchè lo stesso divenga proprietario esclusivo dello stesso. CP_1
- il motociclo Tg. DC74692 sarà assegnato al IG. e la IG.ra Controparte_2 CP_1 acconsente affinchè lo stesso divenga proprietario esclusivo dello stesso;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che gli animali domestici, una cane ed un gatto, ad oggi in possesso della sig.ra verranno assegnati in via esclusiva alla medesima;
CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. ha già asportato tutti i propri beni ed Controparte_2
pagina 2 di 3 effetti personali dalla casa coniugale.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.2.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11979/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mangiardi Giuseppe e dell'avv. Avv. Simona Controparte_1
Gallesio, in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Ballor Tiziana, in Controparte_2 virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Controparte_1 Controparte_2 contraevano matrimonio in VOLVERA il 02/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23/08/1996 e il 09/02/2005. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto e con la facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
DISPONE che il IG. corrisponda al figlio entro il giorno 10 Controparte_2 Persona_3 di ogni mese, la somma di euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento del medesimo, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, e contribuisca, altresì, nella misura del 50% al paga- mento delle spese straordinarie, concordate o necessitate e documentate, così come previsto dal noto
Protocollo di intesa depositato presso il Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016.
DÀ ATTO che il IG. nulla opponendo, acconsente affinché l'assegno unico venga Controparte_2 percepito in misura del 100% dalla IG.ra ; Controparte_1
DÀ ATTO che i coniugi di comune accordo acconsentono alla divisione dei beni mobili registrati, acquistati entrambi in comunione dei beni, secondo la seguente modalità:
- il veicolo Fiat modello 500 L tg. FN 263 AL verrà assegnato in via esclusiva alla IG.ra CP_1
e a tal fine il IG. nulla oppone al passaggio di proprietà della predetta
[...] Controparte_2 vettura in capo esclusivo alla sig.ra e si dichiara disponibile a collaborare per l'eventuale CP_1 iter burocratico previsto per il passaggio di proprietà della suddetta vettura.
- il veicolo yeti out tg. FD 148 LE resterà nella disponibilità del IG. e la IG.ra Controparte_2 acconsente affinchè lo stesso divenga proprietario esclusivo dello stesso. CP_1
- il motociclo Tg. DC74692 sarà assegnato al IG. e la IG.ra Controparte_2 CP_1 acconsente affinchè lo stesso divenga proprietario esclusivo dello stesso;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che gli animali domestici, una cane ed un gatto, ad oggi in possesso della sig.ra verranno assegnati in via esclusiva alla medesima;
CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG. ha già asportato tutti i propri beni ed Controparte_2
pagina 2 di 3 effetti personali dalla casa coniugale.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.2.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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