Decreto cautelare 5 aprile 2025
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05875/2025REG.PROV.COLL.
N. 02730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2025, proposto dal
Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
CSC Leonardo S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Miranda e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma,
previe misure cautelari, anche inaudita altera parte ,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda, n. 750/2024 del 24 settembre 2024, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 307/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste l’istanza di misure cautelari monocratiche ed il decreto presidenziale n. 1305/2025 del 5 aprile 2025, recante reiezione della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’Amministrazione appellante;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della CSC Leonardo S.r.l.s.;
Vista l’ordinanza n. 1496/2025 del 17 aprile 2025, con cui l’istanza cautelare è stata accolta ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Visto il deposito di una memoria conclusiva da parte della società appellata, con la documentazione allegata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la società appellata l’avv. Giovanni Bonaccio in sostituzione dell’avv. Maurizio Miranda;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Istruzione del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (d’ora in poi cumulativamente: “Amministrazione appellante”) hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Marche, Sez. II, n. 750/2024 del 24 settembre 2024, chiedendone la sospensione dell’efficacia e chiedendo misure cautelari inaudita altera parte .
1.1. Con la sentenza appellata il T.A.R. si è pronunciato: I) sul ricorso della CSC Leonardo S.r.l.s. (d’ora in avanti: “Istituto”, “Scuola” o “Società”) contro il decreto dell’U.S.R. per le Marche del 10 luglio 2023 recante la revoca del riconoscimento della parità scolastica al Polo Scolastico Paritario gestito dalla Società in Civitanova Marche (MC); II) sui motivi aggiunti con cui è stata impugnata la nota dell’U.S.R. per le Marche del 7 dicembre 2023, adottata in riscontro all’ordinanza del T.A.R. Marche n. 203/2023 dell’8 settembre 2023 (a mezzo della quale era stata accolta l’istanza cautelare della Scuola, ai fini di un riesame della fattispecie), che ha confermato la revoca della parità scolastica a carico dell’Istituto.
1.2. In particolare, il primo giudice, dopo avere qualificato la nota dell’U.S.R. per le Marche gravata con i motivi aggiunti come atto di conferma in senso proprio della revoca originariamente impugnata: I) ha dichiarato improcedibile il ricorso originario (poiché l’atto con esso impugnato è stato sostituito dall’atto di conferma in senso proprio, a propria volta gravato con i motivi aggiunti); II) ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo illegittima la conferma della revoca.
2. In sintesi, la sentenza di prime cure ha giudicato fondati e assorbenti i primi tre motivi del ricorso per motivi aggiunti, mediante cui era stata dedotta: A) la violazione della citata ordinanza del T.A.R. n. 203/2023 e dell’art. 3, comma 3, del d.m. n. 267/2007 in ordine all’affermata irrimediabilità dei problemi di assenteismo riscontrati dal Ministero nelle visite ispettive effettuate presso l’Istituto; B) la violazione dell’art. 14 del Regolamento per il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il difetto di istruttoria con riguardo alla “deduzione” dell’esistenza di un eccessivo numero di assenze da quanto riscontrato nelle limitate visite ispettive; C) la violazione, ancora, dell’ordinanza n. 203/2023 cit. e dell’ordinanza ministeriale n. 166/2022 (recante il didattico per l’anno scolastico 2022/2023), nonché i vizi di difetto di motivazione, difetto d’istruttoria e illogicità con riferimento all’omessa e parziale esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale adito, la quale ha disposto il riesame dell’originaria revoca, in particolare per la mancata valutazione delle misure, anche successive al provvedimento impugnato, messe in atto dall’Istituto al fine di evitare l’assenteismo alle lezioni.
2.1. Invero, il T.A.R. ha ritenuto che un’ispezione ministeriale, la quale rilevi elevati tassi di assenza scolastica, non sia di per sé sufficiente a supportare un provvedimento gravoso come la revoca della parità scolastica, anzitutto per la natura necessariamente limitata delle ispezioni eseguite dall’Ufficio Scolastico Regionale, che nel caso in esame hanno riguardato tre giornate. Ha richiamato al riguardo la sentenza di questa Sezione n. 1540 del 3 maggio 2022, la quale, nel confermare che elevati tassi di assenteismo dalle lezioni possono costituire motivo di revoca della parità scolastica, ha chiarito che si devono considerare al riguardo una serie di elementi (assenze per alternanza scuola-lavoro, ritiri in corso d’anno, influenza negativa o meno dell’assenteismo sul risultato finale). Muovendo da questo precedente, l’ordinanza n. 203/2023 (che lo aveva esplicitamente menzionato) ha prescritto alla P.A. un riesame della fattispecie che, tuttavia, – afferma la sentenza appellata – è rimasto sostanzialmente inadempiuto.
2.2. Più in dettaglio, il Tribunale ha ritenuto non convincenti le motivazioni della nota di conferma della revoca con cui la P.A.: I) ha affermato che i richiami ad un’assidua frequenza indirizzati agli alunni dall’Istituto non facevano venir meno il dato strutturale della scarsa frequenza alle lezioni; II) ha evidenziato il differente tasso di assenze accertato nei giorni delle visite ispettive (dal 44% al 63%) rispetto a quelli dei giorni diversi risultante dai registri di classe (30%); III) ha sostenuto il modesto impatto della documentazione medica sulle ore di assenza; IV) ha preso atto che tutti gli alunni hanno superato l’esame finale (mentre, osserva il T.A.R., questo è un elemento da valutare positivamente ai sensi della sentenza n. 1540/2022 cit.).
2.3. In conclusione, la sentenza di prime cure ha accertato la natura insufficiente e contraddittoria del riesame effettuato dalla P.A., consistito nel deposito di una relazione composta per la maggior parte da “controdeduzioni” alla citata ordinanza cautelare n. 203/2023 e alla sentenza di questa Sezione n. 1540/2022.
3. Nel gravame l’Amministrazione appellante contesta l’ iter logico-giuridico e le conclusioni della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto i motivi aggiunti, deducendo con un unico motivo le censure di violazione di legge e di travisamento dei fatti.
3.1. In sintesi, l’appellante richiama innanzitutto gli elevati tassi di assenza degli alunni registrati in occasione delle visite ispettive nei molteplici corsi gestiti dall’Istituto nel Polo di Civitanova Marche (Liceo Scienze Umane – opz. Economico Sociale; I.T.T. Informatica e Telecomunicazione; Ist. Prof. Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol.: Enogastronomia), con particolare riferimento alle classi terminali dei corsi, in cui si concentra la stragrande maggioranza degli alunni del medesimo Istituto. Detta percentuale di assenze non tenderebbe a decrescere nel corso dell’anno, neppure a fronte delle diffide inviate dalla Scuola agli alunni, il che dimostrerebbe l’inefficacia delle iniziative da questa adottate per accrescere i tassi di presenza. Peraltro, le diffide avrebbero riguardato un numero limitato di alunni e sarebbero state inviate una sola volta (nel mese di febbraio); ben sei dei quindici alunni non ammessi allo scrutinio finale per l’eccessivo numero di assenze, inoltre, non avrebbero ricevuto alcuna diffida.
3.2. Aggiunge l’Amministrazione che da un lato l’altissimo tasso di assenze riscontrato non sarebbe stato in alcun modo giustificato dalla Scuola, dall’altro nei giorni diversi da quelli delle ispezioni il tasso stesso sarebbe del tutto fisiologico e offrirebbe un quadro ben diverso rispetto a quello emerso dalle visite ispettive: ciò renderebbe inattendibili le risultanze del registro elettronico, sulle quali si dovrebbero ritenere prevalenti le osservazioni effettuate de visu dagli ispettori del Ministero e quindi la certificazione contenuta nella relazione ispettiva.
3.3. Nel senso del carattere abituale e sistematico delle assenze dalle lezioni deporrebbero pure i dati che una percentuale ampia degli alunni della Scuola risiederebbe fuori Regione e che nelle classi V una quota significativa degli studenti sarebbe costituita da persone in età non tipicamente scolare, ma compresa tra i 23 e i 50 anni. Inoltre, le giustificazioni delle assenze fornite dall’Istituto non sarebbero adeguate, essendo supportate da una documentazione scarsa, frammentaria e poco significativa, né si potrebbero invocare in contrario la regola desunta dalla sentenza di questa Sezione n. 1540/2022, in base alla quale l’esito positivo dell’esame di Stato da parte degli alunni avrebbe efficacia “sanante” delle eventuali irregolarità riscontrate, che dovrebbero considerarsi ipso facto non gravi: la frequenza delle lezioni infatti, costituirebbe un obbligo ineludibile e insurrogabile, perché altrimenti quella in esame sarebbe non una scuola paritaria, ma un centro privato di preparazione agli esami, i cui alunni, perciò, dovrebbero sostenere gli esami come candidati esterni in un’istituzione scolastica scelta dalla stessa Amministrazione.
3.4. In definitiva, la circostanza che le diffide inviate dall’Istituto non abbiano sortito nessun effetto indurrebbe, secondo l’Amministrazione appellante, a concludere che l’Istituto, presentando un tasso sistematico di assenze, debba incorrere nella revoca del riconoscimento della parità, anche in difetto della prova di una collusione con gli alunni o i loro genitori, bastando il fatto che esso non risponde al modello legale di scuola su un piano obiettivo.
3.5. L’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dall’Amministrazione appellante è stata respinta con decreto presidenziale n. 1305/2025 del 5 aprile 2025.
4. Si è costituita in giudizio la CSC Leonardo S.r.l.s. con una memoria di costituzione e difensiva, allegando alla stessa documentazione sui fatti di causa ed eccependo, in rito, l’inammissibilità del gravame, in quanto non supportato da specifici motivi di impugnazione e da una specifica critica al percorso logico-giuridico seguito dal T.A.R., ma basato sulla riproposizione delle argomentazioni già contemplate nella relazione depositata in primo grado, nonché per la mancata impugnazione di tutti i capi della sentenza (con il conseguente passaggio in giudicato dei capi di questa non impugnati). La Società ha poi riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure sulle quali l’appello non avrebbe speso parola (per l’ipotesi in cui si ritenga che tale omissione non incida sull’ammissibilità del gravame).
4.1. Da ultimo, l’Istituto ha contestato in modo analitico la fondatezza delle censure dell’appellante, eccependo, tra l’altro, che la mancata diminuzione del tasso di assenze, nonostante le diffide inviate dalla Scuola, sarebbe argomentazione contemplata nell’appello, ma non presente nel provvedimento di conferma della revoca gravato con i motivi aggiunti.
4.2. L’istanza cautelare dell’Amministrazione appellante è stata accolta con ordinanza n. 1496/2025 del 17 aprile 2025 ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., tramite la sollecita fissazione dell’udienza di merito e senza sospensione, nelle more, dell’efficacia della sentenza appellata, demandandosi alla predetta sede di merito l’approfondimento della questione delle misure prese dall’Istituto paritario, anche mediante analisi degli elementi forniti dalle parti al riguardo.
4.3. In vista dell’udienza pubblica l’Istituto appellato ha depositato una memoria, in cui ha allegato di aver impugnato innanzi al T.A.R. Marche il decreto di revoca della parità scolastica, emesso a suo carico dall’U.S.R. per le Marche in relazione all’anno scolastico 2024/2025, e che tale impugnazione ha avuto esito vittorioso, essendo stata accolta dal Tribunale con sentenza n. 272/2025 del 15 aprile 2025 (che ha annullato gli atti impugnati, compresa la predetta revoca): per l’effetto, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione alla decisione del presente giudizio, poiché anche in caso di accoglimento dell’appello, esso manterrebbe la parità scolastica in forza della riferita sentenza del T.A.R. Marche (attinente all’anno scolastico successivo).
4.4. All’udienza pubblica del 1° luglio 2025 il Collegio, udito il difensore comparso della Società appellata, ha trattenuto la causa in decisione.
5. In via preliminare occorre scrutinare le eccezioni di rito sollevate dall’Istituto paritario.
5.1. Va anzitutto respinta l’eccezione con cui la Scuola lamenta l’inammissibilità del gravame per violazione del principio di specificità dei motivi di appello stabilito dall’art. 101, comma 1, c.p.a., in quanto l’Amministrazione appellante si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni già esposte in primo grado, senza muovere critiche specifiche alla sentenza appellata.
5.2. Osserva al riguardo il Collegio che il principio di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 101, comma 1, c.p.a. implica che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo, perché il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae , i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione (giurisprudenza costante: cfr., ex multis , C.d.S., Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5447; id., 15 novembre 2023, n. 9811; Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3244; id., 20 novembre 2023, n. 9938; Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186; id., 9 aprile 2024, n. 3245; Sez. V, 11 aprile 2025, n. 3142; id., 15 gennaio 2024, n. 503; Sez. III, 10 aprile 2025, n. 3082; id., 26 gennaio 2018, n. 570; Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1300; id., 3 febbraio 2020, n. 857). Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, n. 3186/2025, cit.; Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152; id., 21 maggio 2019, n. 3253; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1543; id., 17 giugno 2014, n. 3088; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1529; Sez. IV, 26 settembre 2016, n. 3936; Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158). Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che gli stessi siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8321); in ogni caso, la specificità si articola in relazione alla natura delle controversie (C.d.S., Sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006).
5.3. Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame il precetto dell’art. 101, comma 1, c.p.a. è rispettato, perché l’Amministrazione appellante ha mosso critiche specifiche alla sentenza impugnata (in disparte la fondatezza delle stesse) individuando con chiarezza sufficiente le ragioni per le quali, a suo avviso, la sentenza sarebbe errata e da riformare: tra l’altro, ha lamentato che il T.A.R. avrebbe ignorato il carattere abituale e sistematico delle assenze registrate e ha contestato il richiamo operato dal primo giudice alla sentenza di questa Sezione n. 1540/2022. Del resto, l’Istituto ha replicato nel merito e in modo analitico alle censure dell’appellante.
5.4. Da respingere è altresì l’eccezione secondo cui l’appello sarebbe inammissibile per la mancata impugnazione di tutti i capi della sentenza di prime cure, avendo l’Amministrazione contestato nella sua interezza la sentenza stessa.
5.4.1. La Società appellata eccepisce che non vi è censura nell’atto di appello avverso il motivo del ricorso di primo grado con cui si era sostenuta la necessità di far precedere la revoca della parità da un invito alla regolarizzazione, e che laddove la P.A. non avesse condiviso detta doglianza, recepita dall’ordinanza cautelare n. 203/2023 cit., avrebbe dovuto gravarsi contro quest’ultima, ciò che, però, non ha fatto. In contrario, tuttavia, si evidenzia, da un lato, che la questione formale-procedimentale dell’invito alla regolarizzazione è stata assorbita dalla sentenza appellata; dall’altro, che l’appellante ha specificamente contestato l’efficacia delle misure adottate dall’Istituto (e in specie: delle diffide inviate agli alunni), affermando che le stesse non hanno avuto alcuna efficacia e quindi ha adempiuto – all’opposto di quanto eccepisce l’Istituto – all’onere di dimostrare che il predetto invito non avrebbe sortito alcun effetto.
5.4.2. La Società eccepisce, inoltre, che l’appello non censurerebbe neppure il motivo del ricorso di primo grado con cui si era contestata la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 122/2009 (Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni), il quale fissa una soglia ben precisa in merito al computo delle assenze, stabilendo che per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di censura assorbita dalla sentenza appellata e che l’Amministrazione appellante ha comunque contestato, con l’insistere ripetutamente sul carattere abituale e sistematico delle assenze, tale perciò – in tesi – da giustificare la revoca.
5.4.3. Nel merito, peraltro, le censure ora riferite (riproposte in appello dalla Scuola ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.) sono infondate, perché: I) l’U.S.R. per le Marche ha trasmesso all’Istituto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, così consentendole di esperire il contraddittorio procedimentale e di produrre osservazioni e documenti (come puntualmente avvenuto) e pertanto di illustrare, tra l’altro, le misure adottate a fronte delle assenze; II) l’elenco degli studenti dell’anno scolastico 2024/2025 presenta le stesse “criticità” di quello dell’anno precedente, sicché non sembra avviato dalla Scuola, nell’attualità, alcun processo di regolarizzazione (v. infra ); III) il superamento del limite di assenze fissato dall’art. 14 del d.P.R. n. 122/2009 rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, mentre qui viene in rilievo un profilo diverso, cioè l’esistenza di un tasso di assenteismo scolastico tale da giustificare la revoca della parità scolastica.
5.5. Da ultimo, è palesemente infondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse della P.A. alla decisione dell’appello, con conseguente improcedibilità di questo, per la sopravvenienza di altra sentenza del T.A.R. Marche (n. 272/2025 del 15 aprile 2025) che ha accolto il ricorso del medesimo Istituto contro il provvedimento dell’U.S.R. per le Marche di revoca della parità scolastica per l’anno scolastico 2024/2025.
5.6. A confutazione dell’eccezione è sufficiente osservare: I) che ci si trova dinanzi a due differenti decreti di revoca della parità scolastica, afferenti ad annualità diverse e basati su motivazioni distinte (nel caso oggetto della sentenza n. 272/2025: la percentuale eccessiva di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i docenti, in violazione del CCNL ANINSEI, che ha previsto il limite di un quarto); II) che la controversia sulla revoca della parità scolastica per l’anno scolastico 2024/2025 è tuttora pendente, atteso che la sentenza n. 272/2025 cit. è stata appellata con autonomo ricorso dall’Amministrazione ed anzi la relativa istanza cautelare è stata chiamata in decisione alla camera di consiglio tenutasi in data odierna, dunque nessun giudicato si è formato sulla sentenza in questione; III) che, semmai, sarà da valutare l’eventuale incidenza di una decisione di accoglimento del presente appello sul giudizio attinente alla revoca della parità per l’anno scolastico 2024/2025, e non viceversa.
5.6.1. Al riguardo occorre richiamare un precedente di questa Sezione (n. 6561 del 5 luglio 2023) reso anch’esso in materia di revoca della parità scolastica, nel quale – a supporto della procedibilità dell’appello anche in ipotesi di sopravvenienza di un nuovo provvedimento di revoca, a decorrere da un successivo anno scolastico – si sono sottolineati gli effetti pro futuro della revoca stessa: questa, infatti, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con salvezza comunque degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato (cfr. il punto 5.10 delle linee guida di attuazione delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento di cui decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 83 del 10 ottobre 2008).
6. Passando al merito dell’appello, il Collegio osserva che lo stesso è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre, nella misura in cui contesta l’annullamento da parte del T.A.R. dell’atto dell’U.S.R. per le Marche di conferma della revoca della parità.
6.1. I dati attinenti alle assenze riscontrate dagli Ispettori ministeriali sono pacifici tra le parti e tali dati denotano una percentuale di assenze davvero assai elevata, che come tale è idonea a giustificare la revoca della parità scolastica da parte della P.A. sulla base della normativa di settore (art. 33 Cost.; art. 1, commi 1 e ss., della l. n. 62/2000; artt. 1- bis e 5 del d.l. n. 250/2005, conv. con l. n. 27/2006; artt. 3 e 4 del d.m. 29 novembre 2007, n. 267).
6.2. In argomento, si ricorda che anche la giurisprudenza di questa Sezione richiamata dal T.A.R. (la sentenza n. 1540 del 3 marzo 2022) muove dal presupposto che la frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Va aggiunto, in punto di fatto, che nella vicenda analizzata dalla pronuncia in commento risultano addotti elementi in grado di giustificare le percentuali di assenza, di cui, come si vedrà meglio infra , non vi è traccia nella fattispecie ora in esame, dove l’elevato tasso di assenteismo alle lezioni non trova idonea spiegazione.
6.3. Invero, l’alta percentuale delle assenze riscontrate, unita ad altre circostanze (l’essere buona parte degli alunni in età adulta e il loro risiedere in altre Regioni), lascia intendere il loro carattere abituale e sistematico, non adeguatamente considerato dalla sentenza appellata: quest’ultima, del pari, non ha adeguatamente considerato che le visite ispettive sono state svolte in periodi dell’anno assai diversi (12 dicembre 2022, 16 marzo 2023 e 5 maggio 2023), ma hanno dato sempre il medesimo esito di un tasso di assenze elevato, soprattutto nelle classi dell’ultimo anno (V).
6.4. Basti pensare, al riguardo, che per il Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-sociale, nella visita ispettiva del 12 dicembre 2022 sono stati rilevati, in una delle due classi V, un totale di n. 7 alunni presenti su n. 23 iscritti a registro, con un tasso degli assenti del 69,57%; sempre nella stessa classe, nella visita ispettiva del 16 marzo 2023 sono stati rilevati n. 6 alunni presenti su n. 27 iscritti a registro, con un tasso di assenze del 77,78%; infine, nella visita del 5 maggio 2023 sono stati rilevati, ancora nella medesima classe, n. 4 alunni presenti su n. 27 iscritti a registro, con un tasso degli assenti pari addirittura all’85,19%.
6.4.1. Analoghi esiti sono emersi anche per le altre tipologie di corsi gestiti dall’Istituto nel Polo di Civitanova Marche. Così per la classe V dell’Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazione si è riscontrata, nella visita ispettiva del 12 dicembre 2022, la presenza di n. 16 alunni su n. 28 iscritti a registro, con un tasso di assenze del 42,86%; nella visita del 16 marzo 2023 si è riscontrata, sempre nella classe V di detto corso, la presenza di n. 10 alunni su n. 27 iscritti a registro, con un tasso degli assenti del 62,96%; infine, nella visita del 5 maggio 2023 si è riscontrata in tale classe la presenza di n. 11 alunni su n. 27 iscritti a registro, con un tasso di assenze del 59,26%. Anche per l’altra classe V attivata per il Liceo Scienze Umane – opzione Economico-Sociale sono stati riscontrati alti tassi di assenze in ciascuna delle visite ispettive svolte (40,00%, 34,4% e 52,17%), pur senza raggiungere i “picchi” della precedente classe.
6.4.2. Il fenomeno non è rimasto confinato alle classi dell’ultimo anno dei corsi di studio del Polo scolastico, in cui è concentrata la gran parte degli studenti, ma ha investito anche le classi precedenti, in specie la classe I dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (n. 1 alunno presente su un totale di n. 3 iscritti a registro nella visita ispettiva del 12 dicembre 2022; n. 2 alunni presenti su un totale di n. 4 iscritti nella visita del 16 marzo 2023 e nessun alunno presente su un totale di n. 4 iscritti nella visita del 5 maggio 2023).
7. I dati sopra riportati dimostrano anche l’inadeguatezza dei rimedi adottati dall’Istituto, visto che la situazione non è migliorata dopo la prima visita ispettiva ed anzi le risultanze di quella del 5 maggio 2023 indicano talora un peggioramento del tasso di assenze rispetto alle precedenti visite (è il caso, in particolare, del Liceo Scienze Umane). In proposito va sottolineato che la mancata diminuzione del predetto tasso non è configurabile come un argomento dell’atto di appello non contemplato quale motivazione della conferma della revoca e, quindi, come un’(inammissibile) integrazione postuma di detta motivazione, ma costituisce un semplice corollario, sul piano oggettivo, dei dati numerici delle ispezioni, che indicano una percentuale di assenze ancora assai elevata in occasione della visita del 5 maggio 2023, successiva all’invio delle diffide.
7.1. Come accennato poc’anzi (parag. 6.2), le giustificazioni fornite dall’Istituto (in particolare: nelle osservazioni presentate in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca) sono assolutamente insufficienti, perché esse riguardano sette alunni ai quali è stata concessa la deroga alla frequenza per ragioni di salute, o per altre ragioni, ma non spiegano il fenomeno di proporzioni ben maggiori emerso a seguito delle ispezioni.
7.2. Nemmeno possono invocarsi a discarico le risultanze dei registri di classe nei giorni diversi da quelli in cui si sono svolte le ispezioni stesse, come ha fatto il T.A.R., perché proprio l’arco temporale intercorso tra le diverse visite (più di tre mesi tra la prima e la seconda e circa un mese e mezzo tra la seconda e la terza) dimostra il permanere di un’elevata percentuale di assenteismo scolastico anche a distanza di tempo. Non convince neppure il richiamo all’esito positivo degli esami di Stato, poiché, come giustamente osserva la difesa erariale, l’Istituto paritario, strutturato nel modo emerso a seguito delle ispezioni ministeriali, non è rispondente al modello legale di scuola.
7.3. In sede cautelare questa Sezione ha demandato al merito l’approfondimento della questione delle misure prese dall’Istituto paritario per fronteggiare la situazione dell’elevatissimo tasso di assenze, tra cui la mancata ammissione degli studenti che, nel corso dell’anno, avessero superato il limite di assenze normativamente previsto, anche in base agli elementi che avrebbero fornito sul punto le parti: ma nessuna delle parti ha offerto tali elementi e l’Istituto, in specie, non è stato in grado di dimostrare la solerzia e l’efficacia dei rimedi adottati.
7.4. Da ultimo, mette conto rilevare che l’elenco degli studenti iscritti ai corsi per l’anno scolastico 2024/2025, prodotto dalla Società nella fase cautelare del giudizio per dimostrare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile legato all’eventuale revoca della parità scolastica, contempla un non lieve numero di studenti di età ormai adulta iscritti all’ultimo anno (si vedano in specie le tabelle degli alunni della classe V del Liceo Scienze Umane e della classe V dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera): ma per questi studenti, alcuni nati negli anni ’80 e ’90 del Novecento e diversi addirittura negli anni ’70, permangono grossissimi dubbi di incompatibilità dei loro impegni di vita e di lavoro con la frequenza delle lezioni.
7.5. Trovano dunque una conferma indiretta gli indizi raccolti nelle ispezioni ministeriali, che hanno indotto l’U.S.R. per le Marche a emanare l’impugnato decreto di revoca, mentre (come accennato al parag. 5.4.3) non sembra che la Scuola abbia tratto spunto da quanto accaduto per avviare un processo di “regolarizzazione”: di fronte a ciò, a nulla vale che gli alunni con un numero eccessivo di assenze non siano ammessi a fine anno, trattandosi di un rimedio estemporaneo che non elide alla radice un fenomeno di assenze sistematico.
8. In conclusione, per le ragioni esposte l’appello va accolto, attesa la fondatezza delle censure con lo stesso dedotte.
8.1. Per effetto dell’accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza gravata, i motivi aggiunti al ricorso di primo grado debbono essere respinti e dunque il provvedimento di revoca della parità scolastica va ritenuto legittimo.
8.2. È necessario precisare che, in conformità al principio di diritto enunciato dalla già ricordata sentenza di questa Sezione n. 6561/2023 e in coerenza con il punto 5.10 delle linee guida ministeriali sopra citate (secondo cui “ la revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo ”, con salvezza “ degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato ”), la presente decisione produce effetti ex nunc , quindi dalla data della sua pubblicazione, limitatamente alla salvezza dei corsi di studio svolti nell’Istituto e degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti nelle more del presente giudizio, a tutela dell’affidamento degli studenti stessi, atteso che l’ordinanza cautelare n. 1496/2025 cit. non ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata.
9. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo a favore dell’Amministrazione appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e pertanto, in riforma della sentenza appellata, respinge i motivi aggiunti al ricorso di primo grado, con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la CSC Leonardo S.r.l.s. a rifondere all’Amministrazione appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO