Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2402/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2402/2019 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.10.2024, ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Irpino ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla busta di deposito del ricorso in prime cure, dall'avv.
Antonello Aucelli, c.f. , PEC: CodiceFiscale_2
presso il quale elettivamente domicilia in Email_1
Montecalvo Irpino al corso Vittorio Emanuele n. 16.
APPELLANTE
E
, P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro - tempore, con sede in , alla Via degli Imbimbo CP_1
nn. 10-12, PEC: rapp.ta e Email_2
difesa, nel giudizio di primo grado, dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio e
Licia Rafaniello.
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la , come da note depositate in data 22.10.2024 ai Parte_1
fini della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.10.2024 e, quindi, come di seguito indicato:
“Piaccia all'adìta Corte, in accoglimento del presente gravame ed in riforma
dell'ordinanza gravata:
- riconoscere e dichiarare come dovuta all'istante per la mensilità di agosto
2018 (Distinta Ordinaria) la somma di € 43.682,71;
- riconoscere e dichiarare non satisfattivo dell'obbligazione il pagamento
ricevuto di € 43.499,56;
- per l'effetto, condannare l al pagamento della somma Controparte_1
necessaria all'integrale estinzione dell'obbligazione;
- condannare l alla rifusione di spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio, con distrazione ovvero, subordinatamente, compensare le
spese del primo grado”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE 3
Con citazione notificata a mezzo PEC il 14.5.2019, il Sig. Parte_1
, titolare della farmacia omonima sita in Montecalvo Irpino, al Corso
[...]
Vittorio Emanuele n. 49, proponeva impugnazione avverso l'ordinanza
decisoria del Tribunale di Avellino n. 1142/2019 Rep., emessa ex art. 702 bis
c.p.c. in data 13.5.2019, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti della , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro - tempore, volta da ottenere il pagamento in proprio favore dell'importo costituente la differenza tra la somma di €
43.682,71 dovuta quale pagamento delle ricette spedite nel mese di agosto
2018, e quella di € 43.499,56 ricevuta in pagamento.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la
, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro - tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per i motivi meglio ivi indicati, di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Instauratosi il contraddittorio, avendo l'appellante provveduto alla regolare notifica dell'atto introduttivo a mezzo PEC alla parte appellata in data
14.5.2019, quest'ultima non si costituiva in giudizio.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii di ufficio, alla prefissata udienza del 30.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art.127ter c.p.c. - la Corte si riservava la decisione, assegnando,
stante la contumacia di parte appellata, il solo termine ordinario di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_2
non costituitasi in giudizio pur essendo stato regolarmente notificato alla stessa l'atto introduttivo a mezzo PEC in data 14.5.2019.
Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata sentenza, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, il primo giudice, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Avellino - con decisione non oggetto di censura da parte dell'appellata rimasta contumace - ha osservato nel merito quanto segue:
“Il farmacista ha richiesto il pagamento dell'importo di € 183,15,
dovutogli sulla base della distinta riepilogativa mensile del mese di agosto
2018.
La , tuttavia, ha dimostrato che il suddetto importo è stato CP_1
trattenuto a seguito di irregolarità riscontrate sulle ricette n. 71 e n. 164 del
mese di febbraio 2017 e sulla ricetta n. 184 del mese di marzo 2017. Infatti,
Cont con la nota prot. n. 174/FS del 25.7.2018 (prodotta dalla resistente) la
ha operato le suddette rettifiche, a seguito del controllo eseguito sulle ricette
spedite da gennaio a luglio 2017, a norma dell'art. 4 punto 10 d.p.r. 371/1998,
ed ha invitato il farmacista, dr. , a provvedere allo storno in addebito Pt_1
sulla DCRU relativa alle ricette di agosto 2018. Il titolare della farmacia non
vi ha provveduto, con la conseguenza che la ha trattenuto la CP_1
somma d'ufficio, in conformità alla previsione di cui all'art. 4 punto 12 d.p.r.
371/1998”
Orbene, con il primo motivo di gravame l'appellante censura questa 5
parte della gravata decisione, rilevando che con la stessa era stato
Cont acriticamente condiviso l'assunto dell' esonerando sostanzialmente la stessa dall'onere della prova.
Infatti, nel fascicolo di primo grado risultava assente qualsiasi dimostrazione dell'esistenza del controcredito, come poteva ricavarsi
Cont dall'esame della costituzione dell' non essendo state versate in atti le ricette asseritamente irregolari dalle quali sorgerebbe il fondamento del presunto credito di quest'ultima.
Osservava l'appellante che, nella specie, non solo era mancata la comunicazione della nota prot. n. 174/FS del 25.7.2018 citata dal Tribunale,
ma la relazione istruttoria prot. 872/FT dell'8.4.2019 prodotta dalla
[...]
in primo grado era sostanzialmente limitata alla rivendicazione della CP_1
Cont correttezza dell'operato degli Uffici dell' essendo priva a sua volta di qualsiasi elemento di dettaglio.
Rileva in particolare sul punto l'appellante che il d.P.R. 8 luglio 1998,
n. 371, recante “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”,
disciplina nel dettaglio il sistema di remunerazione delle farmacie operanti in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie Locali per la spedizione di ricette (consegna di medicinali prescritti da un medico) contenenti farmaci a carico del SSN.
Il meccanismo convenzionale, a dire dell'appellante, attribuisce alla
DCR (distinta contabile riepilogativa mensile) rilevanza esclusiva nella determinazione del corrispettivo, essendo previsto un meccanismo di verifica
ex post della correttezza della stessa: “Qualora a seguito di controlli effettuati 6
si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le
stesse saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale
contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese
successivo a quello della comunicazione” (art. 8, comma 7).
In buona sostanza, deduce l'appellante che, ad eccezione delle ipotesi residuali di cd. addebito diretto (art. 4, comma 10), in caso di riscontrate irregolarità, le relative ricette devono essere sottoposte, a pena di decadenza entro un anno dalla spedizione (art. 4, comma 11, con previsione delle relative ipotesi), alla valutazione dell'apposita Commissione Aziendale, la quale sola può annullare in tutto od in parte la ricetta ovvero convalidarne il pagamento.
Pertanto, l'addebito di ricette ritenute irregolari poteva determinare
Cont l'insorgenza di un controcredito (restitutorio) in favore dell' solo qualora la condotta di quest'ultima si fosse scrupolosamente uniformata alle previsioni del DPR 371/1998; altrimenti, anche a fronte di una ricetta astrattamente irregolare, la deviazione dal procedimento segnato dalla convenzione non poteva determinare ex se l'insorgenza del corrispondente controcredito
Cont (restitutorio) dell' utilizzabile per rettificare le distinte inviate dal farmacista.
Orbene, in tale quadro normativo, ritiene la Corte che, una volta dimostrato da parte della farmacia il diritto a ricevere il pagamento dell'importo di € 43.682,71 quale corrispettivo delle ricette spedite relative al mese di agosto 2018 (circostanza questa non oggetto di contestazione), era
Cont ovviamente posto a carico della convenuta l'onere di dimostrare i presupposti legittimanti la corresponsione di una minore somma, pari ad €
43.499,56, e ciò stante l'esistenza del proprio diritto di procedere ad una 7
rettifica di ufficio in ordine alle ricette spedite da gennaio a luglio 2017, con addebito della somma € 180,02 (peraltro, non corrispondente alla differenza tra dette cifre, residuando comunque un importo dovuto di € 3,13, come correttamente sottolinea l'appellante) sull'importo relativo alla DCR relativa a detta mensilità.
Cont Ciò posto, secondo quanto dedotto dalla le ragioni dell'addebito in questione - condivise dal primo giudice - risulterebbero dalla nota prot. 872
dell'8.4.2019, a firma dell' dalla quale Controparte_3
poteva evincersi la farmacia aveva effettuato la consegna delle DCRU Pt_1
e delle relative ricette relative alla mensilità di agosto 2018 in data 7.9.2018,
con un importo netto richiesto di € 43.682,71, non avendo provveduto a riportare invece l'importo in addebito di € 180.02.
Quest'ultimo, a dire dell'originaria convenuta, deriverebbe dalla nota
prot. 174/FS del 25.7.2018 (in atti allegata) con la quale, a seguito di controlli e verifiche delle ricette spedite da gennaio a luglio 2007, effettuate ai sensi dell'art. 4, punto 10 del vigente Accordo Convenzionale reso esecutivo con il già menzionato d.P.R. dell'8.7.198 n. 371, veniva data comunicazione alla
, per diverse causali, di alcune ricette - che si Parte_3
assumevano allegate in parte in originale (per quelle totalmente annullate) ed in parte in fotocopia (per quelle parzialmente pagate), ma che non sono state prodotte nel presente giudizio - chiedendo appunto di procedere ad una rettifica a debito di € 180,00 sul totale richiesto per la predetta mensilità di agosto 2018, con avvertenza che, in caso contrario, si sarebbe proceduto di ufficio, come infatti di seguito avvenuto.
Con la menzionata nota prot. 872/FT dell'8 aprile 2019, richiamata 8
anch'essa dal primo giudice ed in atti allegata, diretta al Direttore Generale
Cont della ed al Direttore UOC Assistenza Giuridico Legale veniva appunto riassunta la vicenda nei termini sopra indicati, senza alcun ulteriore elemento fattuale.
Orbene, osserva questo giudicante che, come correttamente rilevato dall'appellante, non solo non risulta dagli atti alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla della nota prot. n. 174/FS del 25.7.2018 Controparte_4
citata dal Tribunale, come pure del menzionato invio delle ricette contestate,
ma la relazione istruttoria prot. 872/FT dell'8.4.2019 prodotta dalla
[...]
in primo grado costituisce un mero atto interno, riassuntivo delle CP_1
Cont argomentazioni difensive della ma, in buona sostanza, priva di alcun valore probatorio ex se, come invece affermato dal Tribunale;
né
Ritiene quindi la Corte che, in mancanza di qualsivoglia concreta dimostrazione da parte della del proprio diritto di procedere Controparte_1
all'addebito effettuato, a valere sul totale del saldo per le ricette spedite nel mese di agosto 2018, sussista senz'altro il diritto dell'originario attore, oggi appellante, alla richiesta corresponsione dell'importo di € 183,15, costituente la differenza tra l'importo tra il totale dovuto di € 43.682,71 e la somma
Cont versata dall' di € 43.499,56, con conseguente riforma in tali termini della gravata decisione.
La spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellata Parte_2
, in persona del legale rappresentante, e si liquidano di ufficio in
[...]
favore dell'appellato , come da dispositivo che segue, tenendo Parte_1
conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: 9
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo realmente contestato (fino ad € 1.100,00),
nonché considerando il limitato grado di difficoltà delle questioni trattate.
L'importo minimo così determinato nella misura di € 350,00 per il primo grado ed € 250,00 per il presente grado va quindi aumentato nella misura del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4,
comma 1 bis), divenendo rispettivamente pari ad € 385,00 ed € 275,00.
Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria,
non essendosi la stessa svolta.
Quanto poi alle spese vive, indipendentemente dagli importi versati dall'attore, oggi appellante, a titolo di contributo unificato, sull'errato presupposto del valore della controversia pari ad € 49.364,00, le stesse vanno riconosciute nei soli limiti derivanti dal reale valore della causa, pari ad €
183,15 e, quindi, nella misura di € 43,00 per il primo grado ed € 64,50 per il grado di appello
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dette spese e competenze vanno distratte in favore dell'Avv. Antonello Aucelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 14.5.2019 da , nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale Parte_2
rappresentante, ed avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Avellino 10
n. 1142/2019 Rep., emessa ex art. 702 bis c.p.c. in data 13.5.2019, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
condanna la , in persona Parte_2
del legale rappresentante al pagamento in favore di , Parte_1
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 183,15;
2) Condannala , in persona Parte_2
del legale rappresentante, al pagamento in favore di , Parte_1
delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 428,00, di cui € 43,00 per spese ed €
385,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € 339,50, di cui € 64,50 per spese ed € 275,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa se dovute con attribuzione, in favore dell'Avv. Antonello Aucelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 29.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo