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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1917 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 24.02.2025 e composta dai SIg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 17.11.2020 al n. 1917 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza n. 268/2020, emessa dal Tribunale di Livorno nella causa r.g. n. 334/2018, in data 11.03.2020 e pubblicata in data 13.03.2020, promossa da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parte_1 Parte_2 Barabino, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri, in Firenze, via degli Artisti n. 20, come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiovanni Razzauti, CP_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in Livorno, Via Piave n. 5, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto atipico.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ovvero appello incidentale, accogliere il presente atto di appello e dunque annullare e/o riformare la sentenza n. 268/2020 emessa, nella causa r.g. n. 334/2018, in data 11.03.2020 e pubblicata in data 13.03.2020, dal Tribunale di Livorno, Giudice monocratico Dott. Luigi Nannipieri, non notificata, nelle parti impugnate ed in particolare, in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado, “A) respingere la domanda dell'attore perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto anche per le suesposte ragioni;
B) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale (sub punto 6), condannare il SI. –oggi il SI. al pagamento in Parte_3 Controparte_1 favore dei convenuti SIg.ri e , in forza del contratto Parte_1 Parte_2 concluso con i convenuti in 2 al Notaio Persona_1 (Rep. n. 81.611 – Racc. n. 17.235) dell'importo portato dalle rate scadute oggi ammontante ad € 3.105,47 nonché di quello portato dalle rate che scadranno nelle more del presente giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
C) soltanto in via di mero subordine, e dunque di accoglimento della domanda attorea, in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale sopra spiegata (sub punto 7) condannare il SI. in qualità di unico erede della Parte_3 SI.ra al pag e della SI.ra di Persona_2 Parte_2 un'indennità, ex artt. 2041 e/o 2033 c.c., che si quantifica nella somma di € 26.977,86 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ed al pagamento in favore del SI. di Parte_1 un'indennità, sempre ex artt. 2041 e/o 2033 c.c., che invece si quantifica nella somma di € 8.232,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
D) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge.Con vittoria di spese ed onorari di entrambe i gradi di giudizio ed ogni altra conseguente pronuncia di legge.”; per l'appellato: “conclude: per il rigetto dell'appello introdotto dai signori Pt_4 ed , in quanto totalmente infondato. In accoglimento del primo
[...] Parte_2 motivo di appello incidentale, per la dichiarazione di intervenuta risoluzione di diritto del contratto di mantenimento ai rogiti del Notaio di Cecina (LI) Persona_1 in data 04.10.2012, Rep. 81.610, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sul presupposto della validità ed efficacia, almeno parziale, della clausola risolutiva espressa e della mancata prova dell'adempimento da parte degli onerati. In accoglimento del secondo motivo di appello, in via principale per il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti appellati incidentali relativamente all'indennizzo conseguente all'arricchimento derivante alla parte appellante incidentale dalla risoluzione contrattuale, per mancanza di prova in ordine all'an ed al quantum delle prestazioni asseritamente svolte. In via subordinata per la rideterminazione in misura inferiore dell'importo dovuto, comunque stabilito in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto Parte_2 della domanda proposta da nei loro confronti, volta alla Parte_5 risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto con il quale egli si era obbligato a corrispondere ratealmente l'importo di 15.000 euro, quale corrispettivo del diritto di abitazione dell'immobile sito in Rosignano Marittimo Loc. Sarcine, Via
Mare del Tirreno n. 4, acquisito in proprietà dagli appellanti per effetto di contestuale contratto sottoscritto fra le parti Chiedevano altresì la condanna di
(al quale è succeduto al pagamento in loro favore Parte_3 CP_1 dell'importo delle rate scadute (ammontante ad € 3.105,47) ed a scadere in forza del suddetto contratto, concluso in data 4 ottobre 2012. In via di mero subordine, chiedevano la condanna di quale unico erede della Parte_3
SI.ra , al pagamento di un'indennità, ex artt. 2041 e/o 2033 Persona_2
c.c., quantificata nella somma di € 26.977,86 in favore di e di € Parte_2
8.232,00 in favore di Parte_4
2 Così il fatto nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva davanti al Tribunale di Livorno Parte_3 Pt_1
, esponendo : di essere coniuge superstite ed unico erede di
[...] Parte_2
, della quale era stato nominato amministratore di sostegno nel Persona_2 luglio 2011 e, in tale qualità, era stato autorizzato a stipulare in nome e per conto dell'amministrata un contratto atipico di mantenimento con i convenuti;
- che il contratto era sottoscritto il 4 ottobre 2012 e prevedeva la cessione da parte della
SI.ra ai convenuti della nuda proprietà dell'appartamento sito in Per_2
Rosignano Marittimo Loc. Sarcine, Via Mare del Tirreno n. 4, con riserva di usufrutto vitalizio;
- che in corrispettivo della cessione della nuda proprietà i convenuti si erano obbligati al mantenimento della SI.ra per tutta la Per_2 durata della vita di quest'ultima, secondo quanto meglio indicato nel contratto;
- che nel contratto era previsto nel caso di inadempimento da parte dei SIg.ri Pt_1
e di tali obbligazioni ovvero in caso di mancata e/o insufficiente assistenza Pt_2 medica e/o sanitaria nei confronti della SI.ra secondo i suoi bisogni e Per_2 il suo tenore di vita, la risoluzione di diritto del negozio di mantenimento ex art.
1456 c.c.; - che la SI.ra era deceduta l'11 ottobre 2014, a distanza di Per_2 soli due anni dalla stipula del contratto;
- che i convenuti si erano resi inadempimenti agli obblighi assunti;
- che il 4 ottobre 2012 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mantenimento era stipulato tra il SI. Parte_3 ed i convenuti un contratto di compravendita del diritto di abitazione sull'immobile con decorrenza dalla morte della SI.ra , per il corrispettivo di euro Per_2
15.000,00, da corrispondersi in rate annuali di euro 500,00. Parte attrice chiedeva quindi: “dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato in Cecina (LI) ai rogiti del Notaio Dott.ssa il giorno Persona_1
04.10.2012 [Rep. n. 81.610 – Racc. n. 17.234] .. con tutte le conseguenze del caso
.. ordinare al Conservatore dei RR.II. competente per territorio, la cancellazione della trascrizione del contratto risolto”. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la domanda ed in particolare rilevando ed eccependo: - la mancanza di legittimazione attiva dell'attore, posto che la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non si trasferisce agli eredi;
- l'intervenuta rinunzia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva, in relazione alla condotta tenuta anche successivamente alla morte della SI.ra ; - la nullità parziale della Per_2 clausola risolutiva per indeterminatezza;
- che, nel merito, i convenuti avevano pienamente adempiuto agli obblighi previsti in contratto;
- che l'attore non aveva mai corrisposto gli importi dovuti a titolo di corrispettivo della cessione del diritto
3 di abitazione con decorrenza dalla morte della SI.ra ; - che, in ipotesi, Per_2 qualora fosse stato ritenuto risolto il contratto di mantenimento, l'attore quale unico erede, era tenuto ad indennizzare ex art. 2041 c.c. per essersi arricchito con le prestazioni assistenziali comunque svolte a favore della SI.ra senza Per_2 giusta causa. I convenuti concludevano quindi: “A) respingere la domanda dell'attore .. B) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale .. condannare il SI. al pagamento in favore dei convenuti SIg.ri Parte_3
e , in forza del contratto concluso con i convenuti in data Parte_1 Parte_2
4 ottobre 2012 ..dell'importo portato dalle rate scadute oggi ammontante ad €.
3.105,47 nonché di quello portato dalle rate che scadranno nelle more del presente giudizio, oltre interessi …C) soltanto in via di mero subordine, e dunque di accoglimento della domanda attorea, in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale sopra spiegata .condannare il SI. in qualità di Parte_3 unico erede della SI.ra , al pagamento in favore della SI.ra Persona_2 Pt_2
di un'indennità, ex artt. 2041 e/o 2033 c.c., che si quantifica nella somma
[...] di € 26.977,86 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ed al pagamento in favore del SI. di un'indennità, sempre ex artt. 2041 Parte_1
e/o 2033 c.c., che invece si quantifica nella somma di €. 8.232,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria”. La causa era istruita con produzioni documentali, prove orali;
a seguito del decesso del SI. si Parte_3 costituiva in giudizio ex 111 c.p.c. il SI. quale unico erede;
le CP_1 parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 21/11/2019 e il
Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica”. …
All'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale così statuiva:
“1) dichiara risolto il contratto stipulato in Cecina ai rogiti del Notaio Dott.ssa
il giorno 04.10.2012 [Rep. n. 81.610 – Racc. n. 17.234], relativo Persona_1 all'immobile sito in Rosignano Marittimo, Fraz. Vada (LI), Loc. Saracine, via Mare
Tirreno n. 4 con annesso un vano rimessa al piano terreno e un piccolo cortile di
60 mq catastali, immobile censito al catasto fabbricati a foglio 106, particella 1226 sub 9 cat A/2, sub. 1 cat C/2; ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla necessaria trascrizione/annotazione con esonero da responsabilità
4 2) condanna pare attrice al pagamento a favore dei convenuti dell'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00);
3) dichiara parzialmente compensate le spese di lite nella misura della metà; condanna i convenuti a rimborsare la metà delle spese di parte attrice, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro € 4.171,05, di cui € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 860,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.383,50 per la fase decisionale, € 544,05 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Il Tribunale inquadrava il “contratto di mantenimento” sottoscritto il 4 ottobre 2012, nella categoria del contratto atipico, al quale non si applica il disposto di cui all'art. 1878 c.c. circa l'impossibilità di chiederne la risoluzione.
Il giudice di prime cure ha statuito che, ai fini della risoluzione contrattuale, il beneficiario di prestazioni assistenziali costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile possa limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Nel caso di specie, il
Tribunale ha ritenuto che i convenuti non avessero assolto all'onere probatorio relativo all'adempimento delle obbligazioni specificate nel contratto. Pertanto, valutate le prove offerte, ha pronunciato la risoluzione del contratto con efficacia retroattiva. Il Tribunale ha altresì accolto la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, volta ad ottenere il pagamento dell'equivalente pecuniario delle prestazioni dagli stessi rese in parziale adempimento del contratto in favore del beneficiario, nei limiti dell'arricchimento senza causa da quest'ultimo conseguito. L'equivalente pecuniario è stato determinato in via equitativa, quantificandolo in euro 20.000,00
II. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno e Parte_1 Pt_2
, proponevano appello articolato su più motivi..
[...]
I MOTIVO DI APPELLO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453,
1455 e 1456 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza appellata ha dichiarato la risoluzione per inadempimento - “secondo la regola generale” – del contratto di mantenimento pur in assenza di una specifica domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
L'appellante denunciava il vizio di extra petizione;
riteneva in particolare errato il passaggio della sentenza ove si affermava che la genericità della clausola non precludeva la possibilità di pronunziare la risoluzione previa valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento secondo le regole
5 generali. Rilevava che parte attrice aveva richiesto al Tribunale esclusivamente la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c.., cioè l'emissione di una pronuncia di accertamento attestante la risoluzione del contratto per violazione della clausola risolutiva espressa. Pertanto la pronuncia violava l'articolo 112
c.p.c. ed era in contrastato con il pacifico indirizzo giurisprudenziale per il quale la domanda di risoluzione per inadempimento ha presupposti diversi dalla domanda di risoluzione discendente da clausola risolutiva espressa. Affermava che le pronunce richiamate dal Tribunale sul punto erano inconferenti rispetto al caso di specie perché avevano ad oggetto ipotesi nelle quali l'attore aveva formulato sia la domanda ex art. 1453 c.c. che la domanda ex art.1456 c.c.. In definitiva la sentenza era chiaramente viziata nella parte in cui aveva indebitamente dichiarato la risoluzione per inadempimento secondo la regola generale pure in assenza di una specifica domanda di risoluzione ex articolo
1453 c.c.
II MOTIVO DI APPELLO–“ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453
e 1455 c.c. ed erronea ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle testimonianze rese nella parte in cui la sentenza gravata afferma che “nel merito non può dirsi raggiunta la prova dell'adempimento da parte dei convenuti del generale dovere di mantenimento e dei vari, connessi, obblighi esemplificativamente indicati in contratto (…) niente è stato allegato e provato in merito a spese sostenute per il mantenimento della SI.ra in termini di Per_2 acquisti di generi alimentari, vestiario, prestazioni sanitarie. Complessivamente, avuto riguardo (…) la limitata prova di adempimento quale in precedenza esposta, deve ritenersi comunque integrata la gravità ed importanza ex art. 1455 c.c.”. A detta dell'appellante l'istruttoria aveva dimostrato l'adempimento degli appellanti a tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mantenimento.
Tanto era vero che la richiesta risolutoria era stata comunicata soltanto dopo tre anni dalla morte dell'assistita. La valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice faceva affidamento su quanto affermato dai due testi vicini di casa invocati dall'attore, dando scarsa attenzione alle dichiarazioni rese dal figlio degli appellanti considerato meno attendibile solo per la stretta parentela.
Gli appellanti ripercorrevano le deposizioni testimoniali dalle quali emergeva l'adempimento dei convenuti ai vari obblighi di assistenza sanitaria, fornitura di vestiario, prestazioni di carattere alimentare, fornitura di medicinali ed assistenza sanitaria Affermavano che, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia, il medico famiglia era stato tutt'altro che generico riferendo di avere
6 avuto contatto con i convenuti, di avere contattato nei casi di Parte_2 bisogno e di avere visto spesso i medesimi presenti durante le visite domiciliari
. Contrariamente a quanto affermato dal giudice l'istruttoria aveva dimostrato che gli appellanti durante il periodo di esecuzione del contratto di mantenimento e precedentemente, si erano presi cura della signora secondo le Per_2 esigenze dell'assistita nel pieno interesse di quest'ultima, circostanze rese indiscutibili dal fatto che la signora non si era mai lamentata del loro Per_2 operato.
In ogni caso era estranea al giudizio, in assenza di una specifica domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la valutazione di eventuali inadempimenti e la gravità degli stessi secondo la regola generale.
III MOTIVO DI APPELLO“ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1456
c.c. ed erronea ricostruzione dei fatti nonché della interpretazione delle testimonianze rese nella parte in cui la sentenza gravata afferma che “non può ritenersi intervenuta rinunzia tacita a far valere la risoluzione in relazione ai rapporti tra il SI. ed i convenuti successivamente alla morte della SI.ra T_
, essendo emerse peraltro solo frequentazioni occasionali”. Per_2
A detta degli appellanti la condotta tenuta da durante e Parte_3 dopo il contratto di mantenimento, integrava una chiara rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il giudice aveva frettolosamente liquidato questo punto affermando che non poteva ritenersi intervenuta una rinuncia tacita essendo emerse frequentazioni occasionali tra il e i T_ convenuti successivamente alla morte della . Tale conclusione non era Per_2 condivisibile poiché in contrasto con le dichiarazione rese dal teste Tes_1 sulla loro frequentazione. Era poi comprovato che quale Parte_3 amministratore della moglie aveva sempre accettato l'operato dei convenuti mai eccependo la parzialità dell'adempimento anche dopo il decesso dell'assistita.
Solo con la lettera inviata nell'ottobre 2017 aveva contestato le prestazioni rese.
La condotta tenuta dall'attore integrava dunque una rinuncia tacita ad avvalersi nella clausola risolutiva espressa.
IV MOTIVO DI APPELLO“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,
1455, 1456 e 1022 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata afferma che “proprio in relazione all'effetto retroattivo della risoluzione la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del prezzo del diritto di abitazione non può trovare accoglimento (i convenuti non possono considerarsi, retroattivamente, proprietari;
l'immobile era in proprietà del SI. quale erede della SI.ra )”.. T_ Per_2
7 Gli appellanti, per garantire al sotto ogni profilo, avevano Parte_6 ceduto con separato contratto il diritto di abitazione sull'immobile del quale erano divenuti proprietari, posticipando l'efficacia del contratto il giorno della morte della . Come corrispettivo si era obbligato al Per_2 Parte_3 pagamento di euro 15.000 da corrispondere in 30 rate annuali da 500 euro ciascuna;
tuttavia il non aveva mai corrisposto gli importi parziali T_ dovuti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale volta al pagamento delle rate scadute, affermando che i convenuti non potevano considerarsi retroattivamente proprietari dell'immobile L'accoglimento dei motivi di gravame, con conseguente pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione, ripristinando l'efficacia ex tunc del trasferimento della proprietà a favore degli appellanti, determinava la valida attribuzione causale anche del contratto di cessione del diritto di abitazione a favore del con T_ conseguente condanna dell' appellato al pagamento in favore dei SInori Pt_4
e dell'importo portato dalle rate scadute, oltre interessi dal giorno del Pt_2 dovuto sino al saldo.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dei CP_1 motivi di appello. In ordine al primo motivo di appello osservava che quanto sostenuto dagli appellanti risultava smentito dalle sentenze della Suprema
Corte richiamate nella decisione. In particolare in un significativo passaggio della sentenza 32681/2019 la Suprema Corte, che sgombrava il campo da ogni possibile dubbio sulla facoltà del giudice di merito di indagare sulla importanza dell'inadempimento quando la clausola risolutiva espressa sia ritenuta da lui non operante. L'indagine sull'importanza dell'inadempimento costituiva automatica conseguenza della inefficacia della clausola risolutiva espressa Tale principio poteva evincersi anche dalle altre di sentenze richiamate dal giudice di primo grado. Il primo giudice aveva, quindi, operato correttamente sulla base di un più che consolidato orientamento della Cassazione valutando in modo lucido ed analitico le risultanze delle prove orali.
Sul secondo motivo di appello affermava che le lamentele svolte dagli appellanti sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testimoni ignoravano il principio fondamentale, in tema di onere della prova, applicabile al giudizio.
Incombeva, infatti, sui convenuti l'onere di provare il loro adempimento agli obblighi contrattualmente assunti;
nelle prove testimoniali ciò non era emerso.
Emergeva invece che i convenuti si recavano non più di due volte a settimana presso l'abitazione della vitalizzata, più volte il medico di famiglia si era recato
8 presso la sua abitazione senza riscontrare la presenza dei convenuti, i convenuti non erano mai presenti quando gli infermieri si ricavano dalla paziente le cui condizioni di salute erano peggiorate e, al momento del decesso, era presente solo il marito e gli infermieri Le prove orali dimostravano visite ridotte a non più di due giorni a settimana a fronte dell'obbligo di visita giornaliero, l'assenza di supporto nell'acquisto di medicine normalmente acquistate da l'assenza di spese mediche, nonostante lo Parte_3 specifico obbligo previsto nel contratto e l'assenza di spese per acquisto di generi alimentari e vestiario, sempre in violazione degli obblighi contrattuali assunti.
Quanto al terzo motivo di appello, rilevava che, sia ricorso al giudice tutelare per l'autorizzazione alla cessione dell'immobile, sia la dichiarazione in quella sede resa al giudice risalivano a data antecedente la stipula del contratto;
all'epoca i signori avevano tutto l'interesse a dimostrarsi premurosi Pt_4 Pt_2 con i coniugi e , privi di figli, per la prospettiva di ottenere T_ Per_2 quanto poi realizzatosi. Dopo la stipula del contratto era cambiato l'atteggiamento della signora . Successivamente al decesso della moglie il Pt_2 si era poi trovato da solo e non poteva che vedere favorevolmente la T_ possibilità di trascorrere almeno i giorni festivi con persone familiari ma il suo comportamento non poteva interpretarsi come una rinuncia alla clausola risolutiva.
In relazione al quarto motivo di appello osservava che lo stesso era da rigettare in conseguenza del rigetto del primo motivo di appello.
Parte appellata avanzava, infine, appello incidentale in relazione alla parte della sentenza al medesimo sfavorevole articolato in due motivi.
Con il primo motivo censurava la valutazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa, considerata dal primo giudice clausola di stile. Rilevava che nel contratto, dopo un'elencazione esemplificativa ma sufficientemente dettagliata degli obblighi gravanti sui convenuti, era stabilito che l'inadempimento agli obblighi assunti, con particolare riferimento all'assistenza medica e sanitaria, comportava la risoluzione del contratto. Ciò che rilevava, ai fini della risoluzione di diritto del contratto, oltre all'inadempimento dell'obbligo di assistenza medica e sanitaria non era dunque il generico soddisfacimento delle esigenze della beneficiaria, bensì il soddisfacimento di esse riferite ai concreti bisogni ed al tenore di vita goduto fino al momento della stipula del contratto.
9 L'appellata evidenziava, infine, che la stessa parte convenuta aveva esplicitamente, e ripetutamente, concordato sul fatto che la clausola risolutiva mantenesse in ogni caso la sua efficacia in riferimento al mancato adempimento dell'obbligo di assistenza medica e sanitaria, essendo tale obbligo specificamente indicato quale motivo di risoluzione di diritto. Il Tribunale, tuttavia, aveva totalmente ignorato tale aspetto non affrontando la questione e limitandosi, invece, a pronunciare la risoluzione in base alle regole generiche previste in caso di grave inadempimento.
In assenza di prova da parte dei convenuti relativamente all'avvenuto adempimento dell'obbligo di assistenza medica e sanitaria (non avendo allegato nessuna spesa medica, ed anzi essendo risultato che a ciò provvedeva direttamente il marito della beneficiaria, né essendo stati i vitalizianti presenti nel momento in cui la signora riceveva l'assistenza infermieristica Per_2 necessaria negli ultimi giorni della sua vita, e nemmeno nel momento del suo decesso) il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel senso della dichiarazione della avvenuta risoluzione di diritto del contratto, per mancato adempimento all'obbligo di assistenza medica e sanitaria specificamente previsto dalla clausola risolutiva espressa.
Con il secondo motivo rilevava che il Tribunale di Livorno, nella sentenza impugnata, considerato l'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale, aveva ritenuto di riconoscere agli appellanti una indennità corrispondente al valore attribuibile alle prestazioni da essi svolte in parziale adempimento degli obblighi contrattuali;
tuttavia, a fronte della domanda, non avevano allegato alcun elemento idoneo a quantificare l'indennità richiesta, nè avevano fornito alcun elemento probatorio utile a dimostrare, la tipologia di attività svolta. Nonostante ciò, il Tribunale, seppur in via equitativa, aveva disposto la condanna dell'attore al pagamento della somma di Euro 20.000,00, determinata sì in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ma comunque parametrata alle sole dichiarazioni del teste e sul presupposto che alla attività avesse contribuito anche il padre Pt_4 signor senza che dello svolgimento di tale attività fosse stata Parte_4 fornita alcuna prova. chiedeva, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, il CP_1 rigetto della domanda riconvenzionale in quanto sfornita di prova in punto di an e di quantum delle somme reclamate. In subordine chiedeva la rideterminazione delle somme attribuite in via equitativa ai convenuti, tenendo conto di quanto effettivamente desumibile dagli atti di causa.
10 III. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'atto di appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare il corretto inquadramento giuridico, operato dal Tribunale, in relazione al contratto di mantenimento concluso nella fattispecie, sussumibile nella categoria dei contratti atipici, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1878 c.c. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure, secondo il quale tale tipologia contrattuale si distingue dalla rendita vitalizia in ragione degli autonomi obblighi di assistenza che la caratterizzano.
In caso di inadempimento di tali obblighi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1878 c.c., che preclude la risoluzione contrattuale per il mancato pagamento delle rate mensili, bensì la disciplina generale in materia di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.
Corretta, altresì, risulta l'affermazione del giudice di prime cure in ordine alla legittimazione del quale erede della beneficiaria deceduta, ad agire T_ per la risoluzione del contratto, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Condivisibile, infine, è l'impostazione Tribunale in merito alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di inadempimento delle prestazioni assistenziali costituenti il corrispettivo della cessione della proprietà.
Invero, gravava sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento, potendo l'attore limitarsi a dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, sulla quale incombe, pertanto, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto, in presenza di una clausola risolutiva espressa formulata in termini generici, di poter pronunciare la risoluzione del contratto previa valutazione della gravità dell'inadempimento secondo i principi generali. Secondo l'interpretazione del Tribunale laddove la clausola risolutiva sia clausola di stile, l'inadempimento non determina automaticamente la risoluzione del contratto, ma richiede la previa valutazione dell'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia complessiva del contratto. Tale affermazione è pienamente condivisibile, in quanto conforme all'orientamento
11 giurisprudenziale di legittimità in materia. La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto esclusivamente nei casi espressamente previsti dalle parti, permanendo inalterato il principio secondo cui ogni inadempimento di non scarsa importanza può giustificare la risoluzione del vincolo contrattuale. L'unica differenza risiede nel fatto che, per i casi già contemplati dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non necessita di essere accertata e valutata dal giudice (cfr. Cass. n. 32681/2019).
Sotto tale profilo, si conferma la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alle caratteristiche della clausola compromissoria in esame, la quale, per la sua formulazione, si configura come clausola di mero stile. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo dedotto nell'appello incidentale che censura la valutazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa operata dal giudice di primo grado. La valutazione sul punto, infatti, appare conforme al principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la clausola di stile si configura quando essa contenga un generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. In tale caso “l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (cfr. Cass. n. 32681/2019; Cass., n. 1950/2009).
Da tali considerazioni discende il rigetto del primo motivo di appello, risultando legittimato il giudice, in presenza di una clausola risolutiva espressa generica, a procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento, presupposto necessario per la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c.
In relazione al secondo motivo di gravame occorre sottolineare che la valutazione delle prove concerne l'adempimento, da parte dei convenuti, di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, gravando sui medesimi l'onere della prova dell'esatto adempimento. Pertanto, si rende indispensabile un'analisi rigorosa delle circostanze fattuali emerse dalle dichiarazioni testimoniali. Invero, non può ritenersi sufficiente a comprovare l'adempimento dei convenuti la mera circostanza che la si recasse, con cadenza di due volte a settimana, presso Pt_2
l'abitazione della beneficiaria, né che il e la richiedessero Pt_4 Pt_2 saltuariamente prescrizioni e visite domiciliari al medico curante della beneficiaria, o che provvedessero occasionalmente a recarsi dal medico o ad effettuare acquisti con quest'ultima.
12 Sui convenuti, viceversa, gravava l'onere di dimostrare il compimento assiduo e puntuale delle prestazioni ben più ampie descritte nel contratto di mantenimento che fa riferimento ad obblighi di assistenza morale, con visite quotidiane o con coabitazione diurna e notturna in caso di bisogno, a prestazioni di carattere alimentare, con approvvigionamento quotidiano dell'assistita, alla fornitura di ogni genere di vestiario, alla cura dell'appartamento dell'assistita, garantendo condizioni di pulizia e di igiene costanti, all'assistenza medica, all'assunzione delle spese per le cure necessarie a domicilio o presso ospedali o case di cura, all' assistenza medica etc. .
La prova offerta dai convenuti, quale emerge dall'esame complessivo delle testimonianze rese, è invero insufficiente a dimostrare l'integrale adempimento delle prestazioni di assistenza sanitaria e personale con i connessi obblighi che che i signori e si erano assunti a fronte della cessione della nuda Pt_4 Pt_2 proprietà dell'appartamento da parte della signora .. Da qui il rigetto Per_2 del secondo motivo di appello
Va altresì respinto il terzo motivo di appello, atteso che la rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa postula un comportamento inequivocabilmente orientato all'accettazione della prestazione eseguita dalla controparte. Nel caso di specie, una condotta univocamente finalizzata all'accettazione delle prestazioni non può desumersi dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, i quali si riconducono, in sostanza, alla presenza del coniuge della beneficiaria in talune e sporadiche occasioni in cui erano presenti anche i convenuti.
Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento del quinto motivo, concernente l'efficacia del contratto concluso fra le parti, avente ad oggetto il diritto di abitazione dell'immobile. La validità di tale contratto, invocata dagli appellanti al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo rateale pattuito, presupponeva la sussistenza, in capo ai convenuti, della qualifica di proprietari, la quale non può ritenersi sussistente a causa della risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di cessione della proprietà. Conseguentemente, difettava, in capo ai convenuti, la qualifica di proprietari, requisito indefettibile per la valida cessione del diritto di abitazione verso un corrispettivo.
Deve, infine, essere rigettato l'appello incidentale. Per i motivi sopra evidenziati risulta destituita di fondamento la censura sulla valutazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa effettuata dal Giudice di prime cure.
L'appellato assume che la clausola era sufficientemente determinata in ragione
13 della locuzione contenuta nel contratto “secondo i bisogni ed il suo attuale tenore di vita”. Secondo appellato ciò che rileva ai fini della risoluzione di diritto del contratto, non è il generico soddisfacimento delle esigenze della beneficiaria, bensì il soddisfacimento di esse riferite ai concreti bisogni ed al tenore di vita goduto fino al momento della stipula del contratto.
Tale precisazione, tuttavia, non vale ad integrare i requisiti di validità della clausola risolutiva espressa, la quale deve prevedere obbligazioni ben più precise e dettagliate, rimanendo altrimenti intrinsecamente generica.
Anche il secondo motivo su cui si fonda l'appello incidentale non merita accoglimento. L'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale comporta l'obbligo degli attori di indennizzare il convenuto nei limiti dell'arricchimento senza giusta causa conseguito ex art. 2041 c.c., essendo rimaste le prestazioni dagli ultimi svolte prive di causa giustificativa.
Quanto emerso dall'istruttoria consente di ritenere che vi sia stata una forma di adempimento, sebbene inesatta e difforme rispetto alle previsioni contrattuali, da parte dei convenuti, la cui valutazione, in assenza di parametri certi di riferimento circa la quantità e la qualità delle prestazioni svolte, non può che essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Il Tribunale, nell'adottare tale valutazione, ha assunto, quali criteri di riferimento, l'arco temporale di svolgimento del rapporto e la misura di retribuzione della categoria dei collaboratori familiari di persona autosufficiente o parzialmente autosufficiente. In relazione a tali parametri ha quantificato l'indennizzo dovuto tenendo in debita considerazione il minor apporto di uno dei due convenuti. quale emerso dalle deposizioni testimoniali, operando una proporzionale riduzione dei parametri assunti alla base del calcolo.
È dunque da rigettare l'appello incidentale volto ad escludere l'indennizzo per le prestazioni svolte dai convenuti. Parimenti, è da rigettare la domanda svolta in subordine, finalizzata a diminuirne l'importo in considerazione dell'apporto minoritario del convenuto, in quanto tale elemento è già stato equamente considerato dal giudice nel calcolo riportato in sentenza.
Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata in ogni suo punto.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
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PER QUESTI MOTIVI
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14 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
( erede di avverso la sentenza Controparte_2 Parte_3 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 24.02.2025 e composta dai SIg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 17.11.2020 al n. 1917 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza n. 268/2020, emessa dal Tribunale di Livorno nella causa r.g. n. 334/2018, in data 11.03.2020 e pubblicata in data 13.03.2020, promossa da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parte_1 Parte_2 Barabino, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri, in Firenze, via degli Artisti n. 20, come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiovanni Razzauti, CP_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in Livorno, Via Piave n. 5, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto atipico.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ovvero appello incidentale, accogliere il presente atto di appello e dunque annullare e/o riformare la sentenza n. 268/2020 emessa, nella causa r.g. n. 334/2018, in data 11.03.2020 e pubblicata in data 13.03.2020, dal Tribunale di Livorno, Giudice monocratico Dott. Luigi Nannipieri, non notificata, nelle parti impugnate ed in particolare, in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado, “A) respingere la domanda dell'attore perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto anche per le suesposte ragioni;
B) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale (sub punto 6), condannare il SI. –oggi il SI. al pagamento in Parte_3 Controparte_1 favore dei convenuti SIg.ri e , in forza del contratto Parte_1 Parte_2 concluso con i convenuti in 2 al Notaio Persona_1 (Rep. n. 81.611 – Racc. n. 17.235) dell'importo portato dalle rate scadute oggi ammontante ad € 3.105,47 nonché di quello portato dalle rate che scadranno nelle more del presente giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
C) soltanto in via di mero subordine, e dunque di accoglimento della domanda attorea, in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale sopra spiegata (sub punto 7) condannare il SI. in qualità di unico erede della Parte_3 SI.ra al pag e della SI.ra di Persona_2 Parte_2 un'indennità, ex artt. 2041 e/o 2033 c.c., che si quantifica nella somma di € 26.977,86 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ed al pagamento in favore del SI. di Parte_1 un'indennità, sempre ex artt. 2041 e/o 2033 c.c., che invece si quantifica nella somma di € 8.232,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
D) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge.Con vittoria di spese ed onorari di entrambe i gradi di giudizio ed ogni altra conseguente pronuncia di legge.”; per l'appellato: “conclude: per il rigetto dell'appello introdotto dai signori Pt_4 ed , in quanto totalmente infondato. In accoglimento del primo
[...] Parte_2 motivo di appello incidentale, per la dichiarazione di intervenuta risoluzione di diritto del contratto di mantenimento ai rogiti del Notaio di Cecina (LI) Persona_1 in data 04.10.2012, Rep. 81.610, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sul presupposto della validità ed efficacia, almeno parziale, della clausola risolutiva espressa e della mancata prova dell'adempimento da parte degli onerati. In accoglimento del secondo motivo di appello, in via principale per il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti appellati incidentali relativamente all'indennizzo conseguente all'arricchimento derivante alla parte appellante incidentale dalla risoluzione contrattuale, per mancanza di prova in ordine all'an ed al quantum delle prestazioni asseritamente svolte. In via subordinata per la rideterminazione in misura inferiore dell'importo dovuto, comunque stabilito in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto Parte_2 della domanda proposta da nei loro confronti, volta alla Parte_5 risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto con il quale egli si era obbligato a corrispondere ratealmente l'importo di 15.000 euro, quale corrispettivo del diritto di abitazione dell'immobile sito in Rosignano Marittimo Loc. Sarcine, Via
Mare del Tirreno n. 4, acquisito in proprietà dagli appellanti per effetto di contestuale contratto sottoscritto fra le parti Chiedevano altresì la condanna di
(al quale è succeduto al pagamento in loro favore Parte_3 CP_1 dell'importo delle rate scadute (ammontante ad € 3.105,47) ed a scadere in forza del suddetto contratto, concluso in data 4 ottobre 2012. In via di mero subordine, chiedevano la condanna di quale unico erede della Parte_3
SI.ra , al pagamento di un'indennità, ex artt. 2041 e/o 2033 Persona_2
c.c., quantificata nella somma di € 26.977,86 in favore di e di € Parte_2
8.232,00 in favore di Parte_4
2 Così il fatto nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva davanti al Tribunale di Livorno Parte_3 Pt_1
, esponendo : di essere coniuge superstite ed unico erede di
[...] Parte_2
, della quale era stato nominato amministratore di sostegno nel Persona_2 luglio 2011 e, in tale qualità, era stato autorizzato a stipulare in nome e per conto dell'amministrata un contratto atipico di mantenimento con i convenuti;
- che il contratto era sottoscritto il 4 ottobre 2012 e prevedeva la cessione da parte della
SI.ra ai convenuti della nuda proprietà dell'appartamento sito in Per_2
Rosignano Marittimo Loc. Sarcine, Via Mare del Tirreno n. 4, con riserva di usufrutto vitalizio;
- che in corrispettivo della cessione della nuda proprietà i convenuti si erano obbligati al mantenimento della SI.ra per tutta la Per_2 durata della vita di quest'ultima, secondo quanto meglio indicato nel contratto;
- che nel contratto era previsto nel caso di inadempimento da parte dei SIg.ri Pt_1
e di tali obbligazioni ovvero in caso di mancata e/o insufficiente assistenza Pt_2 medica e/o sanitaria nei confronti della SI.ra secondo i suoi bisogni e Per_2 il suo tenore di vita, la risoluzione di diritto del negozio di mantenimento ex art.
1456 c.c.; - che la SI.ra era deceduta l'11 ottobre 2014, a distanza di Per_2 soli due anni dalla stipula del contratto;
- che i convenuti si erano resi inadempimenti agli obblighi assunti;
- che il 4 ottobre 2012 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mantenimento era stipulato tra il SI. Parte_3 ed i convenuti un contratto di compravendita del diritto di abitazione sull'immobile con decorrenza dalla morte della SI.ra , per il corrispettivo di euro Per_2
15.000,00, da corrispondersi in rate annuali di euro 500,00. Parte attrice chiedeva quindi: “dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato in Cecina (LI) ai rogiti del Notaio Dott.ssa il giorno Persona_1
04.10.2012 [Rep. n. 81.610 – Racc. n. 17.234] .. con tutte le conseguenze del caso
.. ordinare al Conservatore dei RR.II. competente per territorio, la cancellazione della trascrizione del contratto risolto”. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la domanda ed in particolare rilevando ed eccependo: - la mancanza di legittimazione attiva dell'attore, posto che la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non si trasferisce agli eredi;
- l'intervenuta rinunzia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva, in relazione alla condotta tenuta anche successivamente alla morte della SI.ra ; - la nullità parziale della Per_2 clausola risolutiva per indeterminatezza;
- che, nel merito, i convenuti avevano pienamente adempiuto agli obblighi previsti in contratto;
- che l'attore non aveva mai corrisposto gli importi dovuti a titolo di corrispettivo della cessione del diritto
3 di abitazione con decorrenza dalla morte della SI.ra ; - che, in ipotesi, Per_2 qualora fosse stato ritenuto risolto il contratto di mantenimento, l'attore quale unico erede, era tenuto ad indennizzare ex art. 2041 c.c. per essersi arricchito con le prestazioni assistenziali comunque svolte a favore della SI.ra senza Per_2 giusta causa. I convenuti concludevano quindi: “A) respingere la domanda dell'attore .. B) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale .. condannare il SI. al pagamento in favore dei convenuti SIg.ri Parte_3
e , in forza del contratto concluso con i convenuti in data Parte_1 Parte_2
4 ottobre 2012 ..dell'importo portato dalle rate scadute oggi ammontante ad €.
3.105,47 nonché di quello portato dalle rate che scadranno nelle more del presente giudizio, oltre interessi …C) soltanto in via di mero subordine, e dunque di accoglimento della domanda attorea, in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale sopra spiegata .condannare il SI. in qualità di Parte_3 unico erede della SI.ra , al pagamento in favore della SI.ra Persona_2 Pt_2
di un'indennità, ex artt. 2041 e/o 2033 c.c., che si quantifica nella somma
[...] di € 26.977,86 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ed al pagamento in favore del SI. di un'indennità, sempre ex artt. 2041 Parte_1
e/o 2033 c.c., che invece si quantifica nella somma di €. 8.232,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria”. La causa era istruita con produzioni documentali, prove orali;
a seguito del decesso del SI. si Parte_3 costituiva in giudizio ex 111 c.p.c. il SI. quale unico erede;
le CP_1 parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 21/11/2019 e il
Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica”. …
All'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale così statuiva:
“1) dichiara risolto il contratto stipulato in Cecina ai rogiti del Notaio Dott.ssa
il giorno 04.10.2012 [Rep. n. 81.610 – Racc. n. 17.234], relativo Persona_1 all'immobile sito in Rosignano Marittimo, Fraz. Vada (LI), Loc. Saracine, via Mare
Tirreno n. 4 con annesso un vano rimessa al piano terreno e un piccolo cortile di
60 mq catastali, immobile censito al catasto fabbricati a foglio 106, particella 1226 sub 9 cat A/2, sub. 1 cat C/2; ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla necessaria trascrizione/annotazione con esonero da responsabilità
4 2) condanna pare attrice al pagamento a favore dei convenuti dell'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00);
3) dichiara parzialmente compensate le spese di lite nella misura della metà; condanna i convenuti a rimborsare la metà delle spese di parte attrice, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro € 4.171,05, di cui € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 860,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.383,50 per la fase decisionale, € 544,05 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Il Tribunale inquadrava il “contratto di mantenimento” sottoscritto il 4 ottobre 2012, nella categoria del contratto atipico, al quale non si applica il disposto di cui all'art. 1878 c.c. circa l'impossibilità di chiederne la risoluzione.
Il giudice di prime cure ha statuito che, ai fini della risoluzione contrattuale, il beneficiario di prestazioni assistenziali costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile possa limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Nel caso di specie, il
Tribunale ha ritenuto che i convenuti non avessero assolto all'onere probatorio relativo all'adempimento delle obbligazioni specificate nel contratto. Pertanto, valutate le prove offerte, ha pronunciato la risoluzione del contratto con efficacia retroattiva. Il Tribunale ha altresì accolto la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, volta ad ottenere il pagamento dell'equivalente pecuniario delle prestazioni dagli stessi rese in parziale adempimento del contratto in favore del beneficiario, nei limiti dell'arricchimento senza causa da quest'ultimo conseguito. L'equivalente pecuniario è stato determinato in via equitativa, quantificandolo in euro 20.000,00
II. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno e Parte_1 Pt_2
, proponevano appello articolato su più motivi..
[...]
I MOTIVO DI APPELLO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453,
1455 e 1456 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza appellata ha dichiarato la risoluzione per inadempimento - “secondo la regola generale” – del contratto di mantenimento pur in assenza di una specifica domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
L'appellante denunciava il vizio di extra petizione;
riteneva in particolare errato il passaggio della sentenza ove si affermava che la genericità della clausola non precludeva la possibilità di pronunziare la risoluzione previa valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento secondo le regole
5 generali. Rilevava che parte attrice aveva richiesto al Tribunale esclusivamente la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c.., cioè l'emissione di una pronuncia di accertamento attestante la risoluzione del contratto per violazione della clausola risolutiva espressa. Pertanto la pronuncia violava l'articolo 112
c.p.c. ed era in contrastato con il pacifico indirizzo giurisprudenziale per il quale la domanda di risoluzione per inadempimento ha presupposti diversi dalla domanda di risoluzione discendente da clausola risolutiva espressa. Affermava che le pronunce richiamate dal Tribunale sul punto erano inconferenti rispetto al caso di specie perché avevano ad oggetto ipotesi nelle quali l'attore aveva formulato sia la domanda ex art. 1453 c.c. che la domanda ex art.1456 c.c.. In definitiva la sentenza era chiaramente viziata nella parte in cui aveva indebitamente dichiarato la risoluzione per inadempimento secondo la regola generale pure in assenza di una specifica domanda di risoluzione ex articolo
1453 c.c.
II MOTIVO DI APPELLO–“ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453
e 1455 c.c. ed erronea ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle testimonianze rese nella parte in cui la sentenza gravata afferma che “nel merito non può dirsi raggiunta la prova dell'adempimento da parte dei convenuti del generale dovere di mantenimento e dei vari, connessi, obblighi esemplificativamente indicati in contratto (…) niente è stato allegato e provato in merito a spese sostenute per il mantenimento della SI.ra in termini di Per_2 acquisti di generi alimentari, vestiario, prestazioni sanitarie. Complessivamente, avuto riguardo (…) la limitata prova di adempimento quale in precedenza esposta, deve ritenersi comunque integrata la gravità ed importanza ex art. 1455 c.c.”. A detta dell'appellante l'istruttoria aveva dimostrato l'adempimento degli appellanti a tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mantenimento.
Tanto era vero che la richiesta risolutoria era stata comunicata soltanto dopo tre anni dalla morte dell'assistita. La valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice faceva affidamento su quanto affermato dai due testi vicini di casa invocati dall'attore, dando scarsa attenzione alle dichiarazioni rese dal figlio degli appellanti considerato meno attendibile solo per la stretta parentela.
Gli appellanti ripercorrevano le deposizioni testimoniali dalle quali emergeva l'adempimento dei convenuti ai vari obblighi di assistenza sanitaria, fornitura di vestiario, prestazioni di carattere alimentare, fornitura di medicinali ed assistenza sanitaria Affermavano che, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia, il medico famiglia era stato tutt'altro che generico riferendo di avere
6 avuto contatto con i convenuti, di avere contattato nei casi di Parte_2 bisogno e di avere visto spesso i medesimi presenti durante le visite domiciliari
. Contrariamente a quanto affermato dal giudice l'istruttoria aveva dimostrato che gli appellanti durante il periodo di esecuzione del contratto di mantenimento e precedentemente, si erano presi cura della signora secondo le Per_2 esigenze dell'assistita nel pieno interesse di quest'ultima, circostanze rese indiscutibili dal fatto che la signora non si era mai lamentata del loro Per_2 operato.
In ogni caso era estranea al giudizio, in assenza di una specifica domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la valutazione di eventuali inadempimenti e la gravità degli stessi secondo la regola generale.
III MOTIVO DI APPELLO“ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1456
c.c. ed erronea ricostruzione dei fatti nonché della interpretazione delle testimonianze rese nella parte in cui la sentenza gravata afferma che “non può ritenersi intervenuta rinunzia tacita a far valere la risoluzione in relazione ai rapporti tra il SI. ed i convenuti successivamente alla morte della SI.ra T_
, essendo emerse peraltro solo frequentazioni occasionali”. Per_2
A detta degli appellanti la condotta tenuta da durante e Parte_3 dopo il contratto di mantenimento, integrava una chiara rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il giudice aveva frettolosamente liquidato questo punto affermando che non poteva ritenersi intervenuta una rinuncia tacita essendo emerse frequentazioni occasionali tra il e i T_ convenuti successivamente alla morte della . Tale conclusione non era Per_2 condivisibile poiché in contrasto con le dichiarazione rese dal teste Tes_1 sulla loro frequentazione. Era poi comprovato che quale Parte_3 amministratore della moglie aveva sempre accettato l'operato dei convenuti mai eccependo la parzialità dell'adempimento anche dopo il decesso dell'assistita.
Solo con la lettera inviata nell'ottobre 2017 aveva contestato le prestazioni rese.
La condotta tenuta dall'attore integrava dunque una rinuncia tacita ad avvalersi nella clausola risolutiva espressa.
IV MOTIVO DI APPELLO“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,
1455, 1456 e 1022 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata afferma che “proprio in relazione all'effetto retroattivo della risoluzione la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del prezzo del diritto di abitazione non può trovare accoglimento (i convenuti non possono considerarsi, retroattivamente, proprietari;
l'immobile era in proprietà del SI. quale erede della SI.ra )”.. T_ Per_2
7 Gli appellanti, per garantire al sotto ogni profilo, avevano Parte_6 ceduto con separato contratto il diritto di abitazione sull'immobile del quale erano divenuti proprietari, posticipando l'efficacia del contratto il giorno della morte della . Come corrispettivo si era obbligato al Per_2 Parte_3 pagamento di euro 15.000 da corrispondere in 30 rate annuali da 500 euro ciascuna;
tuttavia il non aveva mai corrisposto gli importi parziali T_ dovuti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale volta al pagamento delle rate scadute, affermando che i convenuti non potevano considerarsi retroattivamente proprietari dell'immobile L'accoglimento dei motivi di gravame, con conseguente pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione, ripristinando l'efficacia ex tunc del trasferimento della proprietà a favore degli appellanti, determinava la valida attribuzione causale anche del contratto di cessione del diritto di abitazione a favore del con T_ conseguente condanna dell' appellato al pagamento in favore dei SInori Pt_4
e dell'importo portato dalle rate scadute, oltre interessi dal giorno del Pt_2 dovuto sino al saldo.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dei CP_1 motivi di appello. In ordine al primo motivo di appello osservava che quanto sostenuto dagli appellanti risultava smentito dalle sentenze della Suprema
Corte richiamate nella decisione. In particolare in un significativo passaggio della sentenza 32681/2019 la Suprema Corte, che sgombrava il campo da ogni possibile dubbio sulla facoltà del giudice di merito di indagare sulla importanza dell'inadempimento quando la clausola risolutiva espressa sia ritenuta da lui non operante. L'indagine sull'importanza dell'inadempimento costituiva automatica conseguenza della inefficacia della clausola risolutiva espressa Tale principio poteva evincersi anche dalle altre di sentenze richiamate dal giudice di primo grado. Il primo giudice aveva, quindi, operato correttamente sulla base di un più che consolidato orientamento della Cassazione valutando in modo lucido ed analitico le risultanze delle prove orali.
Sul secondo motivo di appello affermava che le lamentele svolte dagli appellanti sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testimoni ignoravano il principio fondamentale, in tema di onere della prova, applicabile al giudizio.
Incombeva, infatti, sui convenuti l'onere di provare il loro adempimento agli obblighi contrattualmente assunti;
nelle prove testimoniali ciò non era emerso.
Emergeva invece che i convenuti si recavano non più di due volte a settimana presso l'abitazione della vitalizzata, più volte il medico di famiglia si era recato
8 presso la sua abitazione senza riscontrare la presenza dei convenuti, i convenuti non erano mai presenti quando gli infermieri si ricavano dalla paziente le cui condizioni di salute erano peggiorate e, al momento del decesso, era presente solo il marito e gli infermieri Le prove orali dimostravano visite ridotte a non più di due giorni a settimana a fronte dell'obbligo di visita giornaliero, l'assenza di supporto nell'acquisto di medicine normalmente acquistate da l'assenza di spese mediche, nonostante lo Parte_3 specifico obbligo previsto nel contratto e l'assenza di spese per acquisto di generi alimentari e vestiario, sempre in violazione degli obblighi contrattuali assunti.
Quanto al terzo motivo di appello, rilevava che, sia ricorso al giudice tutelare per l'autorizzazione alla cessione dell'immobile, sia la dichiarazione in quella sede resa al giudice risalivano a data antecedente la stipula del contratto;
all'epoca i signori avevano tutto l'interesse a dimostrarsi premurosi Pt_4 Pt_2 con i coniugi e , privi di figli, per la prospettiva di ottenere T_ Per_2 quanto poi realizzatosi. Dopo la stipula del contratto era cambiato l'atteggiamento della signora . Successivamente al decesso della moglie il Pt_2 si era poi trovato da solo e non poteva che vedere favorevolmente la T_ possibilità di trascorrere almeno i giorni festivi con persone familiari ma il suo comportamento non poteva interpretarsi come una rinuncia alla clausola risolutiva.
In relazione al quarto motivo di appello osservava che lo stesso era da rigettare in conseguenza del rigetto del primo motivo di appello.
Parte appellata avanzava, infine, appello incidentale in relazione alla parte della sentenza al medesimo sfavorevole articolato in due motivi.
Con il primo motivo censurava la valutazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa, considerata dal primo giudice clausola di stile. Rilevava che nel contratto, dopo un'elencazione esemplificativa ma sufficientemente dettagliata degli obblighi gravanti sui convenuti, era stabilito che l'inadempimento agli obblighi assunti, con particolare riferimento all'assistenza medica e sanitaria, comportava la risoluzione del contratto. Ciò che rilevava, ai fini della risoluzione di diritto del contratto, oltre all'inadempimento dell'obbligo di assistenza medica e sanitaria non era dunque il generico soddisfacimento delle esigenze della beneficiaria, bensì il soddisfacimento di esse riferite ai concreti bisogni ed al tenore di vita goduto fino al momento della stipula del contratto.
9 L'appellata evidenziava, infine, che la stessa parte convenuta aveva esplicitamente, e ripetutamente, concordato sul fatto che la clausola risolutiva mantenesse in ogni caso la sua efficacia in riferimento al mancato adempimento dell'obbligo di assistenza medica e sanitaria, essendo tale obbligo specificamente indicato quale motivo di risoluzione di diritto. Il Tribunale, tuttavia, aveva totalmente ignorato tale aspetto non affrontando la questione e limitandosi, invece, a pronunciare la risoluzione in base alle regole generiche previste in caso di grave inadempimento.
In assenza di prova da parte dei convenuti relativamente all'avvenuto adempimento dell'obbligo di assistenza medica e sanitaria (non avendo allegato nessuna spesa medica, ed anzi essendo risultato che a ciò provvedeva direttamente il marito della beneficiaria, né essendo stati i vitalizianti presenti nel momento in cui la signora riceveva l'assistenza infermieristica Per_2 necessaria negli ultimi giorni della sua vita, e nemmeno nel momento del suo decesso) il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel senso della dichiarazione della avvenuta risoluzione di diritto del contratto, per mancato adempimento all'obbligo di assistenza medica e sanitaria specificamente previsto dalla clausola risolutiva espressa.
Con il secondo motivo rilevava che il Tribunale di Livorno, nella sentenza impugnata, considerato l'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale, aveva ritenuto di riconoscere agli appellanti una indennità corrispondente al valore attribuibile alle prestazioni da essi svolte in parziale adempimento degli obblighi contrattuali;
tuttavia, a fronte della domanda, non avevano allegato alcun elemento idoneo a quantificare l'indennità richiesta, nè avevano fornito alcun elemento probatorio utile a dimostrare, la tipologia di attività svolta. Nonostante ciò, il Tribunale, seppur in via equitativa, aveva disposto la condanna dell'attore al pagamento della somma di Euro 20.000,00, determinata sì in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ma comunque parametrata alle sole dichiarazioni del teste e sul presupposto che alla attività avesse contribuito anche il padre Pt_4 signor senza che dello svolgimento di tale attività fosse stata Parte_4 fornita alcuna prova. chiedeva, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, il CP_1 rigetto della domanda riconvenzionale in quanto sfornita di prova in punto di an e di quantum delle somme reclamate. In subordine chiedeva la rideterminazione delle somme attribuite in via equitativa ai convenuti, tenendo conto di quanto effettivamente desumibile dagli atti di causa.
10 III. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'atto di appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare il corretto inquadramento giuridico, operato dal Tribunale, in relazione al contratto di mantenimento concluso nella fattispecie, sussumibile nella categoria dei contratti atipici, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1878 c.c. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure, secondo il quale tale tipologia contrattuale si distingue dalla rendita vitalizia in ragione degli autonomi obblighi di assistenza che la caratterizzano.
In caso di inadempimento di tali obblighi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1878 c.c., che preclude la risoluzione contrattuale per il mancato pagamento delle rate mensili, bensì la disciplina generale in materia di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.
Corretta, altresì, risulta l'affermazione del giudice di prime cure in ordine alla legittimazione del quale erede della beneficiaria deceduta, ad agire T_ per la risoluzione del contratto, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Condivisibile, infine, è l'impostazione Tribunale in merito alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di inadempimento delle prestazioni assistenziali costituenti il corrispettivo della cessione della proprietà.
Invero, gravava sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento, potendo l'attore limitarsi a dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, sulla quale incombe, pertanto, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto, in presenza di una clausola risolutiva espressa formulata in termini generici, di poter pronunciare la risoluzione del contratto previa valutazione della gravità dell'inadempimento secondo i principi generali. Secondo l'interpretazione del Tribunale laddove la clausola risolutiva sia clausola di stile, l'inadempimento non determina automaticamente la risoluzione del contratto, ma richiede la previa valutazione dell'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia complessiva del contratto. Tale affermazione è pienamente condivisibile, in quanto conforme all'orientamento
11 giurisprudenziale di legittimità in materia. La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto esclusivamente nei casi espressamente previsti dalle parti, permanendo inalterato il principio secondo cui ogni inadempimento di non scarsa importanza può giustificare la risoluzione del vincolo contrattuale. L'unica differenza risiede nel fatto che, per i casi già contemplati dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non necessita di essere accertata e valutata dal giudice (cfr. Cass. n. 32681/2019).
Sotto tale profilo, si conferma la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alle caratteristiche della clausola compromissoria in esame, la quale, per la sua formulazione, si configura come clausola di mero stile. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo dedotto nell'appello incidentale che censura la valutazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa operata dal giudice di primo grado. La valutazione sul punto, infatti, appare conforme al principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la clausola di stile si configura quando essa contenga un generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. In tale caso “l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (cfr. Cass. n. 32681/2019; Cass., n. 1950/2009).
Da tali considerazioni discende il rigetto del primo motivo di appello, risultando legittimato il giudice, in presenza di una clausola risolutiva espressa generica, a procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento, presupposto necessario per la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c.
In relazione al secondo motivo di gravame occorre sottolineare che la valutazione delle prove concerne l'adempimento, da parte dei convenuti, di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, gravando sui medesimi l'onere della prova dell'esatto adempimento. Pertanto, si rende indispensabile un'analisi rigorosa delle circostanze fattuali emerse dalle dichiarazioni testimoniali. Invero, non può ritenersi sufficiente a comprovare l'adempimento dei convenuti la mera circostanza che la si recasse, con cadenza di due volte a settimana, presso Pt_2
l'abitazione della beneficiaria, né che il e la richiedessero Pt_4 Pt_2 saltuariamente prescrizioni e visite domiciliari al medico curante della beneficiaria, o che provvedessero occasionalmente a recarsi dal medico o ad effettuare acquisti con quest'ultima.
12 Sui convenuti, viceversa, gravava l'onere di dimostrare il compimento assiduo e puntuale delle prestazioni ben più ampie descritte nel contratto di mantenimento che fa riferimento ad obblighi di assistenza morale, con visite quotidiane o con coabitazione diurna e notturna in caso di bisogno, a prestazioni di carattere alimentare, con approvvigionamento quotidiano dell'assistita, alla fornitura di ogni genere di vestiario, alla cura dell'appartamento dell'assistita, garantendo condizioni di pulizia e di igiene costanti, all'assistenza medica, all'assunzione delle spese per le cure necessarie a domicilio o presso ospedali o case di cura, all' assistenza medica etc. .
La prova offerta dai convenuti, quale emerge dall'esame complessivo delle testimonianze rese, è invero insufficiente a dimostrare l'integrale adempimento delle prestazioni di assistenza sanitaria e personale con i connessi obblighi che che i signori e si erano assunti a fronte della cessione della nuda Pt_4 Pt_2 proprietà dell'appartamento da parte della signora .. Da qui il rigetto Per_2 del secondo motivo di appello
Va altresì respinto il terzo motivo di appello, atteso che la rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa postula un comportamento inequivocabilmente orientato all'accettazione della prestazione eseguita dalla controparte. Nel caso di specie, una condotta univocamente finalizzata all'accettazione delle prestazioni non può desumersi dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, i quali si riconducono, in sostanza, alla presenza del coniuge della beneficiaria in talune e sporadiche occasioni in cui erano presenti anche i convenuti.
Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento del quinto motivo, concernente l'efficacia del contratto concluso fra le parti, avente ad oggetto il diritto di abitazione dell'immobile. La validità di tale contratto, invocata dagli appellanti al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo rateale pattuito, presupponeva la sussistenza, in capo ai convenuti, della qualifica di proprietari, la quale non può ritenersi sussistente a causa della risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di cessione della proprietà. Conseguentemente, difettava, in capo ai convenuti, la qualifica di proprietari, requisito indefettibile per la valida cessione del diritto di abitazione verso un corrispettivo.
Deve, infine, essere rigettato l'appello incidentale. Per i motivi sopra evidenziati risulta destituita di fondamento la censura sulla valutazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa effettuata dal Giudice di prime cure.
L'appellato assume che la clausola era sufficientemente determinata in ragione
13 della locuzione contenuta nel contratto “secondo i bisogni ed il suo attuale tenore di vita”. Secondo appellato ciò che rileva ai fini della risoluzione di diritto del contratto, non è il generico soddisfacimento delle esigenze della beneficiaria, bensì il soddisfacimento di esse riferite ai concreti bisogni ed al tenore di vita goduto fino al momento della stipula del contratto.
Tale precisazione, tuttavia, non vale ad integrare i requisiti di validità della clausola risolutiva espressa, la quale deve prevedere obbligazioni ben più precise e dettagliate, rimanendo altrimenti intrinsecamente generica.
Anche il secondo motivo su cui si fonda l'appello incidentale non merita accoglimento. L'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale comporta l'obbligo degli attori di indennizzare il convenuto nei limiti dell'arricchimento senza giusta causa conseguito ex art. 2041 c.c., essendo rimaste le prestazioni dagli ultimi svolte prive di causa giustificativa.
Quanto emerso dall'istruttoria consente di ritenere che vi sia stata una forma di adempimento, sebbene inesatta e difforme rispetto alle previsioni contrattuali, da parte dei convenuti, la cui valutazione, in assenza di parametri certi di riferimento circa la quantità e la qualità delle prestazioni svolte, non può che essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Il Tribunale, nell'adottare tale valutazione, ha assunto, quali criteri di riferimento, l'arco temporale di svolgimento del rapporto e la misura di retribuzione della categoria dei collaboratori familiari di persona autosufficiente o parzialmente autosufficiente. In relazione a tali parametri ha quantificato l'indennizzo dovuto tenendo in debita considerazione il minor apporto di uno dei due convenuti. quale emerso dalle deposizioni testimoniali, operando una proporzionale riduzione dei parametri assunti alla base del calcolo.
È dunque da rigettare l'appello incidentale volto ad escludere l'indennizzo per le prestazioni svolte dai convenuti. Parimenti, è da rigettare la domanda svolta in subordine, finalizzata a diminuirne l'importo in considerazione dell'apporto minoritario del convenuto, in quanto tale elemento è già stato equamente considerato dal giudice nel calcolo riportato in sentenza.
Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata in ogni suo punto.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
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PER QUESTI MOTIVI
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14 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
( erede di avverso la sentenza Controparte_2 Parte_3 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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