Articolo 43 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 42Articolo 44
Versione
15 gennaio 1870
Art. 43.

Ogni mese i Funzionari delegati, di cui e' cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del Regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.

I Funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarita' delle spese approvate e disposte; gli Agenti pagatori, della regolarita' del pagamento.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870