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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1266/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1266/2021 R.G.; promossa da
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. GUIDO COLOCCI (pec:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, Email_1 sito in Cingoli (MC), via Roma n. 7;
APPELLANTI contro
- (C.F. ; Controparte_1 C.F._3
- (C.F. ; Controparte_2 C.F._4
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._5
- (C.F. ); Controparte_4 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 886/2021, emessa dal Tribunale di
MACERATA a definizione del giudizio iscritto al n. 1853/2019 R.G., pubblicata in data 20.9.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza del Tribunale di Macerata n. 886 pubblicata lì 20.09.2021, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
a) - dichiarare gli attori e , proprietari esclusivi Parte_1 Parte_2 per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: - Fabbricato ad uso civile, sito nel Comune di Cingoli, Loc. Santa Maria Del Rango, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 144 con la particella 35, quota di 1/8 e CP_4
, cat. A/4, cl. 1, consistenza vani 3,5, rendita catastale € 122,92, pe la
[...] quota di 1/8 ciascuno, catastalmente intestato anche a per la Controparte_1 quota di 4/8, , residente in [...]38480 St. Controparte_5
Martin De Vaulserre, per la quota di 1/8 e , pure residente in [...]
Francia 14 Avenue Des Abbatoirs 74200 Thonon Les Bains, per la quota di 1/8; -
Fabbricato rurale con piccoli appezzamenti di terreno agricoli, sito in Cingoli, Loc.
Santa Maria Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 144 con le particelle 29-55-66 aventi R.D. di € 3,94 e R.A. di € 7,87, per la quota di
11/48 ciascuno, catastalmente intestati anche a per la quota di Controparte_2
4/48, , residente in [...]38480 St. Martin Controparte_5
De Vaulserre, per la quota di 11/48 e , pure residente in [...]
14 Avenue Des Abbatoirs 74200 Thonon Les Bains, per la quota di 11/48; -
Fabbricato ad uso di civile abitazione, sito nel Comune di Cingoli alla Loc. Santa
Maria Del Rango n. 6, con accessori, distinto al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 144, particella 30/33, cat. A/6, cl. 2, rendita € 41,32, particella
31, cat. A/6, cl. 2, vani 1,5, rendita 24,79, particella 35 cat. A/4, cl. 1, vani 3,5, rendita 122,92, con fondo agricolo sito nel Comune di Cingoli Loc. Santa Maria
Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 144, con le particelle 34,54,65, della superficie complessiva di Ha 0.86.80, R.D. 6,87 ed R.A.
13,29 per la quota di ¼ ciascuno catastalmente intestati anche a CP_5
pagina 2 di 8 , residente in [...]38480 St. Martin De Vaulserre, Controparte_5 per la quota di ¼ e , pure residente in [...]14 Avenue Des Controparte_4
Abbatoirs 74200 Thonon Les Bains, per la quota di ¼;
b) - ordinare, per l'effetto ai competenti Uffici dell'Agenzia per il Territorio e catastali di effettuare le necessarie trascrizioni e volture con espresso esonero da ogni responsabilità per i Conservatori.
Vinte le spese”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 886/2021, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di usucapione proposta dagli attori - coniugi e - Parte_1 Parte_2 nei confronti di , (rimasti contumaci nel corso Controparte_1 Controparte_2 del giudizio), e . Controparte_3 Controparte_4
In particolare, il Giudice di merito respingeva la domanda di usucapione ritenendo non provata la titolarità del diritto dominicale sia in capo agli attori che ai convenuti relativamente ai beni immobili de quibus.
Inoltre, il primo Giudice riteneva irrilevante la condotta processuale delle convenute costituite - e - le quali Controparte_3 Controparte_4 avevano aderito alla domanda formulata da parte attrice.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i coniugi e Parte_1
chiedendo che, in riforma dell'impugnata pronuncia, sia accertata Parte_2 la proprietà esclusiva dei beni de quibus in capo ad essi appellanti, ordinando, per l'effetto, ai competenti Uffici dell'Agenzia per il Territorio e catastali di effettuare le necessarie trascrizioni e volture, con espresso esonero per i Conservatori da ogni responsabilità.
Gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
e non si sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci Controparte_2 con ordinanze emesse rispettivamente in data 19.4.2023 e 12.10.2023.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale.
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il presente gravame, gli appellanti chiedono di essere dichiarati proprietari esclusivi - per intervenuta usucapione - degli immobili così come individuati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare, i coniugi E lamentano l'erronea Parte_1 Parte_2 valutazione del Giudice di prime cure circa l'assolvimento del proprio onere probatorio relativamente ai fatti costitutivi della domanda, così come formulata in primo grado.
Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, il Tribunale di Macerata avrebbe errato nel ritenere irrilevante la mancata contestazione - da parte dei convenuti - dei fatti posti dagli attori a fondamento della propria domanda, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
La mancata difesa da parte dei convenuti nel giudizio di primo grado, inoltre, comporterebbe l'applicazione del principio di cui si discute, palesando - detto comportamento - l'assenza di difese da opporre.
Tali doglianze - nella loro articolazione - risultano fondate.
Com'è noto, il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).
Il possesso si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato - nel possesso - dal c.d. “animus rem sibi habendi”, ossia nell'intenzione o il volere di esercitare la signoria che è propria, del proprietario o del titolare del diritto reale e - nella detenzione - dal c.d.
“animus detinendi”, che - invece - implica il riconoscimento dell'altrui signoria
(cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 2000).
Pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale
- a titolo originario - su di un bene, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere pagina 4 di 8 probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12984 del 6/9/2002).
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è, quindi, necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus possidendi (o rem sibi habendi), protrattosi per oltre venti anni, cui corrisponda - per la stessa durata - la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19196 del
30/9/2005).
Il requisito della continuità - necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”(art. 1158 cod.civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994).
Così, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (cfr. ex multis Cass. civ., n.
741 del 1983; Cass. civ., n. 7142 del 2000; Cass. civ., n. 15755 del 2001; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 6/8/2004).
A tale ultimo riguardo e con particolare riferimento all'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico - consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene - può
pagina 5 di 8 essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso.
In siffatto contesto, va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4444 del 27/02/2007).
La prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta (sia essa ad substantiam o ad probationem), e, pertanto, può essere fornita per testimoni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 6/8/2004; Cass. civ., n. 2326/1981; Cass. civ., n. 3342/1977; Cass. civ., n.
1694/1970).
Infine, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata;
il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come pure la scelta - tra le varie risultanze probatorie - di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, nonché la determinazione giudiziale assunta - di ammettere o meno la prova - così come quella di tenere o meno conto della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e ss. c.c. involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento
(Cass. Sez. L., Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; massime precedenti conformi:
N. 9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L., Sentenza n. 10739 del
02/12/1996).
Così disegnata la cornice giuridica della fattispecie e passando all'esame del caso concreto, deve riconoscersi la fondatezza della domanda di usucapione avanzata da parte attrice, in quanto dalla considerazione comparata delle risultanze pagina 6 di 8 documentali e dell'istruttoria orale acquisita, delle deduzioni delle parti e dalla scelta processuale dei convenuti di contumacia nell'intero giudizio emerge - in sintesi, che la documentazione catastale prodotta dagli attori ha confermato la sussistenza - in capo ai convenuti - della legittimazione passiva di merito rispetto alla rivendicazione dominicale attorea;
gli attori da oltre vent'anni, possiedono ed utilizzano in modo pacifico, esclusivo ed indisturbato i beni immobili di cui trattasi.
Infatti, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno riferito in ordine ad attività di manutenzione, di parcheggio e di coltivazione dei fondi de quibus; le circostanze riferite risultano incompatibili con l'altrui esercizio del diritto di proprietà, in quanto implicano l'uso esclusivo di tali beni da parte degli appellanti.
Nel corso degli anni, inoltre, nessuno ha mai contestato alcunché agli attori circa il continuativo ed esclusivo utilizzo di detti immobili, confermato anche dalle due convenute costituitesi in primo grado e Controparte_3 CP_4
).
[...]
Infine, la scelta processuale di contumacia dei convenuti e Controparte_1
- oltre a rivelare una totale e significativa indifferenza per la Controparte_2 vicenda e per domande spiegate - non ha consentito al Giudice di merito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte attrice per suffragare la propria domanda di usucapione.
Dal complessivo compendio acquisito, si desume chiaramente che il comportamento riferito dai testi in merito all'uso dei beni è stato posto in essere dagli appellanti uti domini, impedendone - di fatto - l'uso agli altri comproprietari.
Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle ulteriori questioni - l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e con dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni de quibus in capo agli attori- appellanti.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione della controparte.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 886/2021 del Tribunale di
[...] Parte_2
MACERATA, emessa in data 20.9.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- In accoglimento della domanda attorea:
I) dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione - da parte di Parte_1
e di - della piena proprietà dei seguenti immobili: Parte_2
1) Fabbricato ad uso civile, sito nel Comune di Cingoli, Loc. Santa Maria Del
Rango, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 144, particella 35;
2) Fabbricato rurale con piccoli appezzamenti di terreno agricoli, sito in Cingoli,
Loc. Santa Maria Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio
144, particelle 29-55-66 aventi R.D. di €.3,94 e R.A. di €.7,87;
3) Fabbricato ad uso di civile abitazione, sito nel Comune di Cingoli, Loc. Santa
Maria Del Rango n. 6, con accessori, distinto al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 144, particella 30/33, cat. A/6, cl. 2, rendita €.41,32, particella
31, cat. A/6, cl. 2, vani 1,5, rendita 24,79, particella 35 cat. A/4, cl. 1, vani 3,5, rendita €.122,92, con fondo agricolo sito nel Comune di Cingoli Loc. Santa Maria
Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 144, con le particelle 34,54,65, della superficie complessiva di Ha 0.86.80, R.D. €.6,87 e R.A.
€.13,29;
II) ordina ai competenti Uffici dell'Agenzia per il Territorio e catastali di effettuare le necessarie trascrizioni e volture, con espresso esonero da ogni responsabilità.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1266/2021 R.G.; promossa da
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. GUIDO COLOCCI (pec:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, Email_1 sito in Cingoli (MC), via Roma n. 7;
APPELLANTI contro
- (C.F. ; Controparte_1 C.F._3
- (C.F. ; Controparte_2 C.F._4
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._5
- (C.F. ); Controparte_4 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 886/2021, emessa dal Tribunale di
MACERATA a definizione del giudizio iscritto al n. 1853/2019 R.G., pubblicata in data 20.9.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza del Tribunale di Macerata n. 886 pubblicata lì 20.09.2021, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
a) - dichiarare gli attori e , proprietari esclusivi Parte_1 Parte_2 per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: - Fabbricato ad uso civile, sito nel Comune di Cingoli, Loc. Santa Maria Del Rango, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 144 con la particella 35, quota di 1/8 e CP_4
, cat. A/4, cl. 1, consistenza vani 3,5, rendita catastale € 122,92, pe la
[...] quota di 1/8 ciascuno, catastalmente intestato anche a per la Controparte_1 quota di 4/8, , residente in [...]38480 St. Controparte_5
Martin De Vaulserre, per la quota di 1/8 e , pure residente in [...]
Francia 14 Avenue Des Abbatoirs 74200 Thonon Les Bains, per la quota di 1/8; -
Fabbricato rurale con piccoli appezzamenti di terreno agricoli, sito in Cingoli, Loc.
Santa Maria Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 144 con le particelle 29-55-66 aventi R.D. di € 3,94 e R.A. di € 7,87, per la quota di
11/48 ciascuno, catastalmente intestati anche a per la quota di Controparte_2
4/48, , residente in [...]38480 St. Martin Controparte_5
De Vaulserre, per la quota di 11/48 e , pure residente in [...]
14 Avenue Des Abbatoirs 74200 Thonon Les Bains, per la quota di 11/48; -
Fabbricato ad uso di civile abitazione, sito nel Comune di Cingoli alla Loc. Santa
Maria Del Rango n. 6, con accessori, distinto al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 144, particella 30/33, cat. A/6, cl. 2, rendita € 41,32, particella
31, cat. A/6, cl. 2, vani 1,5, rendita 24,79, particella 35 cat. A/4, cl. 1, vani 3,5, rendita 122,92, con fondo agricolo sito nel Comune di Cingoli Loc. Santa Maria
Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 144, con le particelle 34,54,65, della superficie complessiva di Ha 0.86.80, R.D. 6,87 ed R.A.
13,29 per la quota di ¼ ciascuno catastalmente intestati anche a CP_5
pagina 2 di 8 , residente in [...]38480 St. Martin De Vaulserre, Controparte_5 per la quota di ¼ e , pure residente in [...]14 Avenue Des Controparte_4
Abbatoirs 74200 Thonon Les Bains, per la quota di ¼;
b) - ordinare, per l'effetto ai competenti Uffici dell'Agenzia per il Territorio e catastali di effettuare le necessarie trascrizioni e volture con espresso esonero da ogni responsabilità per i Conservatori.
Vinte le spese”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 886/2021, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di usucapione proposta dagli attori - coniugi e - Parte_1 Parte_2 nei confronti di , (rimasti contumaci nel corso Controparte_1 Controparte_2 del giudizio), e . Controparte_3 Controparte_4
In particolare, il Giudice di merito respingeva la domanda di usucapione ritenendo non provata la titolarità del diritto dominicale sia in capo agli attori che ai convenuti relativamente ai beni immobili de quibus.
Inoltre, il primo Giudice riteneva irrilevante la condotta processuale delle convenute costituite - e - le quali Controparte_3 Controparte_4 avevano aderito alla domanda formulata da parte attrice.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i coniugi e Parte_1
chiedendo che, in riforma dell'impugnata pronuncia, sia accertata Parte_2 la proprietà esclusiva dei beni de quibus in capo ad essi appellanti, ordinando, per l'effetto, ai competenti Uffici dell'Agenzia per il Territorio e catastali di effettuare le necessarie trascrizioni e volture, con espresso esonero per i Conservatori da ogni responsabilità.
Gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
e non si sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci Controparte_2 con ordinanze emesse rispettivamente in data 19.4.2023 e 12.10.2023.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale.
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il presente gravame, gli appellanti chiedono di essere dichiarati proprietari esclusivi - per intervenuta usucapione - degli immobili così come individuati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare, i coniugi E lamentano l'erronea Parte_1 Parte_2 valutazione del Giudice di prime cure circa l'assolvimento del proprio onere probatorio relativamente ai fatti costitutivi della domanda, così come formulata in primo grado.
Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, il Tribunale di Macerata avrebbe errato nel ritenere irrilevante la mancata contestazione - da parte dei convenuti - dei fatti posti dagli attori a fondamento della propria domanda, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
La mancata difesa da parte dei convenuti nel giudizio di primo grado, inoltre, comporterebbe l'applicazione del principio di cui si discute, palesando - detto comportamento - l'assenza di difese da opporre.
Tali doglianze - nella loro articolazione - risultano fondate.
Com'è noto, il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).
Il possesso si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato - nel possesso - dal c.d. “animus rem sibi habendi”, ossia nell'intenzione o il volere di esercitare la signoria che è propria, del proprietario o del titolare del diritto reale e - nella detenzione - dal c.d.
“animus detinendi”, che - invece - implica il riconoscimento dell'altrui signoria
(cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 2000).
Pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale
- a titolo originario - su di un bene, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere pagina 4 di 8 probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12984 del 6/9/2002).
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è, quindi, necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus possidendi (o rem sibi habendi), protrattosi per oltre venti anni, cui corrisponda - per la stessa durata - la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19196 del
30/9/2005).
Il requisito della continuità - necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”(art. 1158 cod.civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994).
Così, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (cfr. ex multis Cass. civ., n.
741 del 1983; Cass. civ., n. 7142 del 2000; Cass. civ., n. 15755 del 2001; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 6/8/2004).
A tale ultimo riguardo e con particolare riferimento all'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico - consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene - può
pagina 5 di 8 essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso.
In siffatto contesto, va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4444 del 27/02/2007).
La prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta (sia essa ad substantiam o ad probationem), e, pertanto, può essere fornita per testimoni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 6/8/2004; Cass. civ., n. 2326/1981; Cass. civ., n. 3342/1977; Cass. civ., n.
1694/1970).
Infine, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata;
il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come pure la scelta - tra le varie risultanze probatorie - di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, nonché la determinazione giudiziale assunta - di ammettere o meno la prova - così come quella di tenere o meno conto della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e ss. c.c. involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento
(Cass. Sez. L., Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; massime precedenti conformi:
N. 9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L., Sentenza n. 10739 del
02/12/1996).
Così disegnata la cornice giuridica della fattispecie e passando all'esame del caso concreto, deve riconoscersi la fondatezza della domanda di usucapione avanzata da parte attrice, in quanto dalla considerazione comparata delle risultanze pagina 6 di 8 documentali e dell'istruttoria orale acquisita, delle deduzioni delle parti e dalla scelta processuale dei convenuti di contumacia nell'intero giudizio emerge - in sintesi, che la documentazione catastale prodotta dagli attori ha confermato la sussistenza - in capo ai convenuti - della legittimazione passiva di merito rispetto alla rivendicazione dominicale attorea;
gli attori da oltre vent'anni, possiedono ed utilizzano in modo pacifico, esclusivo ed indisturbato i beni immobili di cui trattasi.
Infatti, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno riferito in ordine ad attività di manutenzione, di parcheggio e di coltivazione dei fondi de quibus; le circostanze riferite risultano incompatibili con l'altrui esercizio del diritto di proprietà, in quanto implicano l'uso esclusivo di tali beni da parte degli appellanti.
Nel corso degli anni, inoltre, nessuno ha mai contestato alcunché agli attori circa il continuativo ed esclusivo utilizzo di detti immobili, confermato anche dalle due convenute costituitesi in primo grado e Controparte_3 CP_4
).
[...]
Infine, la scelta processuale di contumacia dei convenuti e Controparte_1
- oltre a rivelare una totale e significativa indifferenza per la Controparte_2 vicenda e per domande spiegate - non ha consentito al Giudice di merito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte attrice per suffragare la propria domanda di usucapione.
Dal complessivo compendio acquisito, si desume chiaramente che il comportamento riferito dai testi in merito all'uso dei beni è stato posto in essere dagli appellanti uti domini, impedendone - di fatto - l'uso agli altri comproprietari.
Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle ulteriori questioni - l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e con dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni de quibus in capo agli attori- appellanti.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione della controparte.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 886/2021 del Tribunale di
[...] Parte_2
MACERATA, emessa in data 20.9.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- In accoglimento della domanda attorea:
I) dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione - da parte di Parte_1
e di - della piena proprietà dei seguenti immobili: Parte_2
1) Fabbricato ad uso civile, sito nel Comune di Cingoli, Loc. Santa Maria Del
Rango, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 144, particella 35;
2) Fabbricato rurale con piccoli appezzamenti di terreno agricoli, sito in Cingoli,
Loc. Santa Maria Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio
144, particelle 29-55-66 aventi R.D. di €.3,94 e R.A. di €.7,87;
3) Fabbricato ad uso di civile abitazione, sito nel Comune di Cingoli, Loc. Santa
Maria Del Rango n. 6, con accessori, distinto al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 144, particella 30/33, cat. A/6, cl. 2, rendita €.41,32, particella
31, cat. A/6, cl. 2, vani 1,5, rendita 24,79, particella 35 cat. A/4, cl. 1, vani 3,5, rendita €.122,92, con fondo agricolo sito nel Comune di Cingoli Loc. Santa Maria
Del Rango, distinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 144, con le particelle 34,54,65, della superficie complessiva di Ha 0.86.80, R.D. €.6,87 e R.A.
€.13,29;
II) ordina ai competenti Uffici dell'Agenzia per il Territorio e catastali di effettuare le necessarie trascrizioni e volture, con espresso esonero da ogni responsabilità.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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