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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2022 promossa da:
.Iva: con l'avv. PEDE TOMMASO e con domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto in presso lo studio del difensore IN Montegiorgio, via Tiziano n.2
ATTORE contro
P.Iva: con l'avv. ROSSI TOMMASO e con domicilio eletto presso CP_1 P.IVA_2 lo studio del difensore in Viale della Vittoria n.2 Ancona
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024 in cui il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 281 quinques cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la si opponeva al decreto-ingiuntivo n. Pt_1
706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, R.G. n. 2033/2021, repert.
1350/2021 del 26.11.21, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.12.2021, con il quale si ingiungeva ad essa società opponente di pagare, immediatamente, alla creditrice Parte_1 la somma di euro 24.400,00, oltre interessi e spese ed in particolare richiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ PRELIMINARMENTE IN RITO, avanzando, con la presente citazione, espressa istanza al designando Giudice Istruttore di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: sospendere, con ordinanza ai sensi dell'art.649 c.p.c. , la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge e per il pericolo di gravi danni alla provvedimento da emettersi anche inaudita altera parte, stante l'inizio Pt_1 dell'esecuzione forzata e l'imminente definizione della medesima procedura - PRELIMINARMENTE IN RITO, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata emissione dell'ordinanza di sospensione inaudita altera parte, avanzando, con la presente citazione, espressa istanza al designando Giudice Istruttore di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: --- fissare apposita udienza antecedentemente a quella di comparizione delle parti sopra indicata e antecedentemente a quella del 9.2.2022 fissata per la comparizione davanti al Giudice dell'esecuzione (doc. 9), per la sola discussione sulla presente istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del
pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo opposto e, nella suddetta fissanda udienza, con ordinanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge e per il pericolo di gravi danni alla - dato atto della inesistenza dei presupposti Controparte_2 per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 e segg. c.p.c. - accertato l'inadempimento della GGF alle obbligazioni assunte, e quindi l'infondatezza sia in fatto che in diritto della pretesa avanzata in via monitoria: accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare nullo, inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, R.G. n. 2033/2021, repert. 1350/2021 del 26.11.21 --- Condannare in ogni caso, la società al pagamento delle spese compensi ed onorari del presente procedimento. “ CP_1
Con comparsa in data 1.3.2022 si costituiva in giudizio la creditrice la quale richiedeva il rigetto della opposizione per essere la stessa infondata e per l'effetto confermare il decreto-ingiuntivo opposto, con ordine di cancellare le espressioni convenienti offensive indicate in comparsa, con condanna della opponente al risarcimento del danno patrimoniale in favore della società opposta da liquidarsi in via equitativa ex art. .96 cpc”.
Alla prima udienza di comparizione parti del 9.5.2022 il giudice verificata la regolare costituzione delle parti, si riservava e con ordinanza del il Giudice “ letti gli atti, vista in particolare l'opposizione a decreto-ingiuntivo e la comparsa di costituzione della creditrice odierna opposta, ritenuto che effettivamente, quantomeno allo stato degli atti ed ai fini che qui interessano, non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo di che trattasi in quanto il contratto del 5.11.2020 non risulta sottoscritto dalle parti, sia pure è innegabile che la creditrice abbia eseguito le prestazioni che ne sono oggetto, o quantomeno, parte di esse, a Parte_2 favore della e si confrontino, a titolo esemplificativo, le email del 23.11.2020 e del 28.12.2020, Pt_1 nonché del 8.4.2021 prodotte dalla parte stessa parte opposta, che potrebbero essere quelle per le quali vi è stato il pagamento delle prime due fatture da parte della come risulta in atti, ritenuto altresì Pt_1 che in ogni caso sussistenti gravi motivi in quanto la creditrice abbia già iniziato la procedura esecutiva mobiliare con pignoramento presso terzi, visto l'art. 649 c.p.c. SOSPENDE la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto al fine di verificare le prestazioni effettivamente svolte dalla
[...] a favore della e di quantificarne l'effettivo valore economico ai fini della CP_3 Pt_1 determinazione dell'esatto corrispettivo. Come da richiesta dei difensori, concede con decorrenza dal 20.7.2022 i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie, alla nuova udienza del 28.11.2022. “ Nella predetta ultima udienza il Giudice “ Visti gli atti, lette le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., Ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice limitatamente, quanto alla prova testimoniale, ai capi ai capitoli 1,4,5,7,8,10,13 e 14 di cui alla memoria del 19.10.2022 e con esclusione degli altri in quanto documentali o generici o contenenti giudizi e valutazioni e con i testi richiesti;
Ammette la prova per testi richiesta dalla parte convenuta nella memoria del 19.10.2022 limitatamente ai capitoli ivi articolati 5,6,7,8,9,10,12,13 e con i testi ivi indicati e riserva la richiesta di ammissione della
CTU; Abilita le parti alla prova contraria come da rispettiva richiesta di cui alle rispettive memorie ex art.183 co.VI n. 3 c.p.c.. Fissa per l'audizione del legale rappresentante della in sede di CP_1 interrogatorio formale e per l'audizione di 2 testi per parte la nuova udienza del 13.3.2023 .“ La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale del sig legale rappresentante della Persona_1
e dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale CP_1 di udienza del 17.10.2023 il Giudice rigettava come da motivazione in atti la richiesta di CTU tecnico- contabile e fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 18.3.2024.
Nella predetta ultima udienza il Giudice prendeva atto delle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione che pure riportava in verbale a cui si rinvia e fissava per la discussione la nuova udienza del 4.11.2024 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Le parti depositavano note conclusionali ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
pagina 2 di 5 Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba pertanto essere rigettata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto per avere la creditrice dimostrato a mezzo produzione documentale unitamente alle memorie ex art.183 co.VI cpc ed a mezzo audizione di testimoni, la certezza, liquidità ed esigibilità del compenso pattuito nell'accordo del 5.11.2020 e di cui al provvedimento monitorio opposto.
Punto nevralgico del presente giudizio, infatti, è che sia pure il predetto accordo del 5.11.2020 non sia stato sottoscritto dalla parte odierna opponente, di fatto, la email del 9.11.2020 della creditrice non è stata contestata, né è stata riscontrata a mezzo rilievi e contestazioni sul prezzo complessivo di euro
30.000,00 oltre iva per il servizio di riorganizzazione della Business Unit Hotellerie commissionato.
Non è in contestazione fra le parti che le stesse avessero raggiunto un accordo sulla fornitura di servizi di marketing strategico e operativo su n.3 strutture alberghiere, per avere peraltro le stesse parti dato Parte attuazione all'accordo pagando, la a favore della il corrispettivo per le prime due mensilità Pt_1 di novembre e dicembre 2020 e dunque dando seguito alle prime due fatture ricevute.
Peraltro ha dimostrato parte creditrice che già in precedenza il e il Giudi della Parte_3 Pt_1
GD avessero avuto rapporti di consulenza alberghiera per le strutture alberghiere del primo negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (si confrontino sul punto i documenti da 310 a 315 indicati a pag. 10 2 memoria istruttoria del 18.10.2022 della parte opposta).
In particolare, con e-mail del 9.12.2020, della trasmetteva il contratto al Testimone_1 CP_1 reparto contabile della per la relativa fatturazione, rappresentando che l'originale firmato dal Pt_1 Pt_3 doveva ancora essere restituito (si confronti doc. 3 allegato al ricorso monitorio): la GGF quindi emetteva le fatture n. 839/00 del 30.11.2020 e n. 12/00 del 14.01.21, relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, sulla base del contratto di consulenza del 5.11.2020, che venivano pagate dalla senza Parte_1 contestazione alcuna (cft. doc. 17 e 18 allegati al ricorso monitorio nonché doc. 24 fascicolo di parte creditrice opposta).
Peraltro, la fattura n. 839/2020 indicava anche il rimborso spese per € 336,65, che però veniva contestato Contr immediatamente dalla perché non conforme agli accordi presi, per cui la emetteva subito nota di Pt_1 credito stornando il relativo importo (si confronti doc. 24 allegato al ricorso monitorio):è evidente che alcun Parte rilievo o richiamo e contestazione veniva mossa alla da parte della sulla mancata riconsegna Pt_1 dell'accordo firmato da parte della committente.
La email del 9.12.2020 non è stata riscontrata, ciò rappresentando la piena accettazione degli accordi così come riportati nel contratto richiamato, sia pure lo stesso non veniva firmato dalla che pure, peraltro, Pt_1 gli dava attuazione , pagando le prime due “rate” mensili del corrispettivo pattuito.
Peraltro la documentazione come sopra richiamata e prodotta dalla parte opposta, veniva allegata, altresì, dalla stessa parte debitrice opponente unitamente al proprio atto di opposizione a decreto- ingiuntivo, nel quale, oltre a documentazione relativa alla fase esecutiva intrapresa dalla creditrice, nulla allegava, neppure in sede di memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., con ciò confermandosi pienamente che alcun rilievo o contestazione ha mosso alla validità ed efficacia del contratto 5.11.2020.
Peraltro la parte creditrice opposta ha dimostrato, a mezzo copiosa produzione documentale, di avere eseguito le prestazioni oggetto del contratto per le mensilità successive da gennaio ad aprile e dunque di avere continuativamente adempiuto alla obbligazione di riorganizzazione del marketing delle tre strutture alberghiere e per ognuna per quanto di competenza, come confermato da incontri fra le parti e dunque fra i rispettivi collaboratori e dipendenti, escussi peraltro come testimoni nel corso della istruttoria, fino alla mensilità di maggio 2021 e peraltro come attestato non solo dalle deposizioni testimoniali, ma anche dal copioso scambio di email allegate dalla creditrice opposta con le memorie ex art, 183 co.VI n. 2 c.p.c. e relative alle mensilità del 2021. Parte In particolare, risulta in atti che la per il tramite della abbia concluso e siglato, contratti Pt_1 commerciali con molti Tour Operators, per cui ritiene il Giudice condivisibile l'assunto della difesa della parte opposta per cui “…la firma dei contratti commerciali da parte del legale rappresentante della Parte dimostra di fatto l'accettazione delle proposte e della strategia commerciale e tariffaria Parte_1
pagina 3 di 5 studiata dalla volta a ampliare sia la notorietà delle strutture che ad aprire dei nuovi canali CP_1 di vendita cui la non aveva avuto accesso fino a quel momento…” . Parte_1
Rileva, in ogni caso, ai fini che qui interessano, che il abbia espressamente apprezzato Pt_3
l'attività della come è dimostrato, incontestabilmente, dalla email del 16.04.2021, inviata Parte_2 da marketing e sales department di Officina del Sole, indirizzata anche a Testimone_2 Tes_1 della nella quale si dice: “ho riferito al Sig. quanto ci siamo dette nella
[...] CP_1 Pt_3 call di questa mattina. E' bene contento di come svilupperemo il progetto e curioso di vedere non appena possibile le prime bozze” (cft. doc. 31 depositato con la comparsa di costituzione e risposta del
18.02.2022).Peraltro la email è del mese di aprile 2021, con ciò dimostrandosi che anche per le mensilità del 2021 la GD abbia eseguito prestazioni a favore della Pt_1
La parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova a questo Giudice sulla possibilità di ritenere che le parti avessero concordato il pagamento di un compenso inferiore rispetto a quello previsto in contratto e quanto da ultimo in considerazione del fatto che nonostante vi sia stato un copioso scambio di email fra le parti, sia pure a mezzo dei propri rispettivi collaboratori, mai la ha accennato al compenso o alla Pt_1 riduzione di esso, né i testi di parte opponente pure escussi hanno potuto fornire elementi certi sull'accordo per la riduzione dell'originario compenso di euro 30.000,00 oltre iva.
Risultano in atti dalla produzione della opposta, i contatti tra le parti ed in particolari, con le collaboratrici del Sig. , e, in misura minore, a partire da Pt_3 Persona_2 Testimone_2 Persona_3 novembre 2020 fino a maggio 2021 in cui si riepiloga l'attività svolta, si propongono strategie comunicative, commerciali ed organizzative, si condividono proposte e documenti, ecc. e con riunioni in presenza (si confrontino documenti da 4 a 16 depositati con il ricorso monitorio;
doc.ti 32-36 prodotti con la comparsa di costituzione ed i successivi documenti, da 40 a 309, prodotti con la 2 memoria ex art. 183 Contr c.p.c.); dalla comunicazione email del 10.02.2021 risulta ed è dimostrato che il team di lavoro della avesse concordato un sollecito alla per prendere decisioni al fine di portare avanti l'attività di Pt_1 consulenza (doc. 30 prodotto con la comparsa di costituzione); dalla email 16.04.2021 in cui i collaboratori Contr del sig. riferiscono della sua soddisfazione circa l'attività svolta dalla (doc. 31 prodotto con Pt_3 la comparsa di costituzione e già richiamato pure sopra) .
I testi escussi hanno confermato la attuazione delle prestazioni indicate nel contratto 5.11.2020: in particolare, ha confermato l'effettuazione della consulenza per la riorganizzazione delle Testimone_3 tre strutture ricettive, svolta anche dalla stessa per la parte economica nonché da e Testimone_1 Per_1 per la parte marketing, da a per la parte commerciale e tale
[...] Parte_5 CP_4 consulenza consisteva nell'analisi ed elaborazione di documenti (ad es. organi-gramma, budgets, bozze contrattuali, ecc.), negli incontri e riunioni con il personale della che si tenevano a cadenza mensile Pt_1 presso la sede della società del nell'attività di coordinamento, attraverso contatti quasi Pt_3 quotidiani via telefono, email e whatsapp, in cui erano sviluppati suggerimenti, pareri, ecc. la teste
ha dato dettagliatamente conto di tutte le fasi di attuazione della consulenza, at- Testimone_1 traverso incontri, predisposizione di testi contrattuali, di progetti, di strategie per il rebranding, di consulenze orali, ecc. per il rilancio delle tre strutture facenti capo al e delle strategie com- Pt_3 merciali e di marketing suggerite e differenziate in relazione alle diverse esigenze delle strutture stesse;
il teste ha confermato l'attuazione della consulenza nelle diverse fasi previste, Parte_5 specificando che la stessa si era occupata della parte “sales”effettuando l'analisi di mercato, l'analisi com-petitiva, tariffaria e di tutti i contratti in essere per tutte e tre le strutture;
ha specificato che la consu-lenza si è protratta fino al maggio 2021 e che oltre al check up delle strutture, si è concretizzata in varie proposte e nella supervisione dell'attività operative concordate durante le riunioni ha interessato la rie proposte;
la teste ex dipendente del ha confermato Testimone_2 Pt_3 Contr l'attuazione della consulenza, le proposte effettuate dalla anche con riferimento ai testi da Contr inserire nel sito internet, e l'approvazione del di quanto proposto e consigliato da Pt_3
Infine, tutti testi hanno inoltre confermato che solo nella riunione del maggio 2021 il mostrò Pt_3 per la prima volta un atteggiamento di critica e di chiusura mai avuto prima (v. Dichiarazioni
. Parte_5 Tes_2 Tes_1
pagina 4 di 5 Mentre i testi di parte opponente non hanno fornito elementi utili a smentire le risultanze oggettive della corrispondenza scritta e dal pagamento delle primi due mensilità delle prestazioni espressamente indicate nel contratto del 5.11.2020.
Pertanto ritiene il Giudice che la creditrice opposta abbia dimostrato la fondatezza delle proprie pretese di credito stante la piena validità ed efficacia dell'accordo del 5.11.2020 e del contenuto dello stesso e per essere rimaste totalmente indimostrate le eccezioni della parte debitrice opponente ed in particolare quelle su di un preteso accordo sul pagamento di un compenso inferiore e diverso da quello indicato nel contratto e e peraltro mai contestato.
Alla soccombenza segue la condanna della opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione in quanto indimostrata e per l'effetto conferma il decreto-ingiuntivo n.706/2021 del 25.11.2021 pure opposto, che potrà riprendere la sua piena ed efficace esecuzione.
Condanna altresì la parte debitrice opponente a rimborsare alla parte Parte_1 creditrice opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2022 promossa da:
.Iva: con l'avv. PEDE TOMMASO e con domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto in presso lo studio del difensore IN Montegiorgio, via Tiziano n.2
ATTORE contro
P.Iva: con l'avv. ROSSI TOMMASO e con domicilio eletto presso CP_1 P.IVA_2 lo studio del difensore in Viale della Vittoria n.2 Ancona
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024 in cui il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 281 quinques cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la si opponeva al decreto-ingiuntivo n. Pt_1
706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, R.G. n. 2033/2021, repert.
1350/2021 del 26.11.21, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.12.2021, con il quale si ingiungeva ad essa società opponente di pagare, immediatamente, alla creditrice Parte_1 la somma di euro 24.400,00, oltre interessi e spese ed in particolare richiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ PRELIMINARMENTE IN RITO, avanzando, con la presente citazione, espressa istanza al designando Giudice Istruttore di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: sospendere, con ordinanza ai sensi dell'art.649 c.p.c. , la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge e per il pericolo di gravi danni alla provvedimento da emettersi anche inaudita altera parte, stante l'inizio Pt_1 dell'esecuzione forzata e l'imminente definizione della medesima procedura - PRELIMINARMENTE IN RITO, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata emissione dell'ordinanza di sospensione inaudita altera parte, avanzando, con la presente citazione, espressa istanza al designando Giudice Istruttore di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: --- fissare apposita udienza antecedentemente a quella di comparizione delle parti sopra indicata e antecedentemente a quella del 9.2.2022 fissata per la comparizione davanti al Giudice dell'esecuzione (doc. 9), per la sola discussione sulla presente istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del
pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo opposto e, nella suddetta fissanda udienza, con ordinanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge e per il pericolo di gravi danni alla - dato atto della inesistenza dei presupposti Controparte_2 per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 e segg. c.p.c. - accertato l'inadempimento della GGF alle obbligazioni assunte, e quindi l'infondatezza sia in fatto che in diritto della pretesa avanzata in via monitoria: accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare nullo, inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.11.2021, R.G. n. 2033/2021, repert. 1350/2021 del 26.11.21 --- Condannare in ogni caso, la società al pagamento delle spese compensi ed onorari del presente procedimento. “ CP_1
Con comparsa in data 1.3.2022 si costituiva in giudizio la creditrice la quale richiedeva il rigetto della opposizione per essere la stessa infondata e per l'effetto confermare il decreto-ingiuntivo opposto, con ordine di cancellare le espressioni convenienti offensive indicate in comparsa, con condanna della opponente al risarcimento del danno patrimoniale in favore della società opposta da liquidarsi in via equitativa ex art. .96 cpc”.
Alla prima udienza di comparizione parti del 9.5.2022 il giudice verificata la regolare costituzione delle parti, si riservava e con ordinanza del il Giudice “ letti gli atti, vista in particolare l'opposizione a decreto-ingiuntivo e la comparsa di costituzione della creditrice odierna opposta, ritenuto che effettivamente, quantomeno allo stato degli atti ed ai fini che qui interessano, non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo di che trattasi in quanto il contratto del 5.11.2020 non risulta sottoscritto dalle parti, sia pure è innegabile che la creditrice abbia eseguito le prestazioni che ne sono oggetto, o quantomeno, parte di esse, a Parte_2 favore della e si confrontino, a titolo esemplificativo, le email del 23.11.2020 e del 28.12.2020, Pt_1 nonché del 8.4.2021 prodotte dalla parte stessa parte opposta, che potrebbero essere quelle per le quali vi è stato il pagamento delle prime due fatture da parte della come risulta in atti, ritenuto altresì Pt_1 che in ogni caso sussistenti gravi motivi in quanto la creditrice abbia già iniziato la procedura esecutiva mobiliare con pignoramento presso terzi, visto l'art. 649 c.p.c. SOSPENDE la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto al fine di verificare le prestazioni effettivamente svolte dalla
[...] a favore della e di quantificarne l'effettivo valore economico ai fini della CP_3 Pt_1 determinazione dell'esatto corrispettivo. Come da richiesta dei difensori, concede con decorrenza dal 20.7.2022 i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie, alla nuova udienza del 28.11.2022. “ Nella predetta ultima udienza il Giudice “ Visti gli atti, lette le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., Ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice limitatamente, quanto alla prova testimoniale, ai capi ai capitoli 1,4,5,7,8,10,13 e 14 di cui alla memoria del 19.10.2022 e con esclusione degli altri in quanto documentali o generici o contenenti giudizi e valutazioni e con i testi richiesti;
Ammette la prova per testi richiesta dalla parte convenuta nella memoria del 19.10.2022 limitatamente ai capitoli ivi articolati 5,6,7,8,9,10,12,13 e con i testi ivi indicati e riserva la richiesta di ammissione della
CTU; Abilita le parti alla prova contraria come da rispettiva richiesta di cui alle rispettive memorie ex art.183 co.VI n. 3 c.p.c.. Fissa per l'audizione del legale rappresentante della in sede di CP_1 interrogatorio formale e per l'audizione di 2 testi per parte la nuova udienza del 13.3.2023 .“ La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale del sig legale rappresentante della Persona_1
e dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale CP_1 di udienza del 17.10.2023 il Giudice rigettava come da motivazione in atti la richiesta di CTU tecnico- contabile e fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 18.3.2024.
Nella predetta ultima udienza il Giudice prendeva atto delle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione che pure riportava in verbale a cui si rinvia e fissava per la discussione la nuova udienza del 4.11.2024 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Le parti depositavano note conclusionali ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
pagina 2 di 5 Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba pertanto essere rigettata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto per avere la creditrice dimostrato a mezzo produzione documentale unitamente alle memorie ex art.183 co.VI cpc ed a mezzo audizione di testimoni, la certezza, liquidità ed esigibilità del compenso pattuito nell'accordo del 5.11.2020 e di cui al provvedimento monitorio opposto.
Punto nevralgico del presente giudizio, infatti, è che sia pure il predetto accordo del 5.11.2020 non sia stato sottoscritto dalla parte odierna opponente, di fatto, la email del 9.11.2020 della creditrice non è stata contestata, né è stata riscontrata a mezzo rilievi e contestazioni sul prezzo complessivo di euro
30.000,00 oltre iva per il servizio di riorganizzazione della Business Unit Hotellerie commissionato.
Non è in contestazione fra le parti che le stesse avessero raggiunto un accordo sulla fornitura di servizi di marketing strategico e operativo su n.3 strutture alberghiere, per avere peraltro le stesse parti dato Parte attuazione all'accordo pagando, la a favore della il corrispettivo per le prime due mensilità Pt_1 di novembre e dicembre 2020 e dunque dando seguito alle prime due fatture ricevute.
Peraltro ha dimostrato parte creditrice che già in precedenza il e il Giudi della Parte_3 Pt_1
GD avessero avuto rapporti di consulenza alberghiera per le strutture alberghiere del primo negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (si confrontino sul punto i documenti da 310 a 315 indicati a pag. 10 2 memoria istruttoria del 18.10.2022 della parte opposta).
In particolare, con e-mail del 9.12.2020, della trasmetteva il contratto al Testimone_1 CP_1 reparto contabile della per la relativa fatturazione, rappresentando che l'originale firmato dal Pt_1 Pt_3 doveva ancora essere restituito (si confronti doc. 3 allegato al ricorso monitorio): la GGF quindi emetteva le fatture n. 839/00 del 30.11.2020 e n. 12/00 del 14.01.21, relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, sulla base del contratto di consulenza del 5.11.2020, che venivano pagate dalla senza Parte_1 contestazione alcuna (cft. doc. 17 e 18 allegati al ricorso monitorio nonché doc. 24 fascicolo di parte creditrice opposta).
Peraltro, la fattura n. 839/2020 indicava anche il rimborso spese per € 336,65, che però veniva contestato Contr immediatamente dalla perché non conforme agli accordi presi, per cui la emetteva subito nota di Pt_1 credito stornando il relativo importo (si confronti doc. 24 allegato al ricorso monitorio):è evidente che alcun Parte rilievo o richiamo e contestazione veniva mossa alla da parte della sulla mancata riconsegna Pt_1 dell'accordo firmato da parte della committente.
La email del 9.12.2020 non è stata riscontrata, ciò rappresentando la piena accettazione degli accordi così come riportati nel contratto richiamato, sia pure lo stesso non veniva firmato dalla che pure, peraltro, Pt_1 gli dava attuazione , pagando le prime due “rate” mensili del corrispettivo pattuito.
Peraltro la documentazione come sopra richiamata e prodotta dalla parte opposta, veniva allegata, altresì, dalla stessa parte debitrice opponente unitamente al proprio atto di opposizione a decreto- ingiuntivo, nel quale, oltre a documentazione relativa alla fase esecutiva intrapresa dalla creditrice, nulla allegava, neppure in sede di memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., con ciò confermandosi pienamente che alcun rilievo o contestazione ha mosso alla validità ed efficacia del contratto 5.11.2020.
Peraltro la parte creditrice opposta ha dimostrato, a mezzo copiosa produzione documentale, di avere eseguito le prestazioni oggetto del contratto per le mensilità successive da gennaio ad aprile e dunque di avere continuativamente adempiuto alla obbligazione di riorganizzazione del marketing delle tre strutture alberghiere e per ognuna per quanto di competenza, come confermato da incontri fra le parti e dunque fra i rispettivi collaboratori e dipendenti, escussi peraltro come testimoni nel corso della istruttoria, fino alla mensilità di maggio 2021 e peraltro come attestato non solo dalle deposizioni testimoniali, ma anche dal copioso scambio di email allegate dalla creditrice opposta con le memorie ex art, 183 co.VI n. 2 c.p.c. e relative alle mensilità del 2021. Parte In particolare, risulta in atti che la per il tramite della abbia concluso e siglato, contratti Pt_1 commerciali con molti Tour Operators, per cui ritiene il Giudice condivisibile l'assunto della difesa della parte opposta per cui “…la firma dei contratti commerciali da parte del legale rappresentante della Parte dimostra di fatto l'accettazione delle proposte e della strategia commerciale e tariffaria Parte_1
pagina 3 di 5 studiata dalla volta a ampliare sia la notorietà delle strutture che ad aprire dei nuovi canali CP_1 di vendita cui la non aveva avuto accesso fino a quel momento…” . Parte_1
Rileva, in ogni caso, ai fini che qui interessano, che il abbia espressamente apprezzato Pt_3
l'attività della come è dimostrato, incontestabilmente, dalla email del 16.04.2021, inviata Parte_2 da marketing e sales department di Officina del Sole, indirizzata anche a Testimone_2 Tes_1 della nella quale si dice: “ho riferito al Sig. quanto ci siamo dette nella
[...] CP_1 Pt_3 call di questa mattina. E' bene contento di come svilupperemo il progetto e curioso di vedere non appena possibile le prime bozze” (cft. doc. 31 depositato con la comparsa di costituzione e risposta del
18.02.2022).Peraltro la email è del mese di aprile 2021, con ciò dimostrandosi che anche per le mensilità del 2021 la GD abbia eseguito prestazioni a favore della Pt_1
La parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova a questo Giudice sulla possibilità di ritenere che le parti avessero concordato il pagamento di un compenso inferiore rispetto a quello previsto in contratto e quanto da ultimo in considerazione del fatto che nonostante vi sia stato un copioso scambio di email fra le parti, sia pure a mezzo dei propri rispettivi collaboratori, mai la ha accennato al compenso o alla Pt_1 riduzione di esso, né i testi di parte opponente pure escussi hanno potuto fornire elementi certi sull'accordo per la riduzione dell'originario compenso di euro 30.000,00 oltre iva.
Risultano in atti dalla produzione della opposta, i contatti tra le parti ed in particolari, con le collaboratrici del Sig. , e, in misura minore, a partire da Pt_3 Persona_2 Testimone_2 Persona_3 novembre 2020 fino a maggio 2021 in cui si riepiloga l'attività svolta, si propongono strategie comunicative, commerciali ed organizzative, si condividono proposte e documenti, ecc. e con riunioni in presenza (si confrontino documenti da 4 a 16 depositati con il ricorso monitorio;
doc.ti 32-36 prodotti con la comparsa di costituzione ed i successivi documenti, da 40 a 309, prodotti con la 2 memoria ex art. 183 Contr c.p.c.); dalla comunicazione email del 10.02.2021 risulta ed è dimostrato che il team di lavoro della avesse concordato un sollecito alla per prendere decisioni al fine di portare avanti l'attività di Pt_1 consulenza (doc. 30 prodotto con la comparsa di costituzione); dalla email 16.04.2021 in cui i collaboratori Contr del sig. riferiscono della sua soddisfazione circa l'attività svolta dalla (doc. 31 prodotto con Pt_3 la comparsa di costituzione e già richiamato pure sopra) .
I testi escussi hanno confermato la attuazione delle prestazioni indicate nel contratto 5.11.2020: in particolare, ha confermato l'effettuazione della consulenza per la riorganizzazione delle Testimone_3 tre strutture ricettive, svolta anche dalla stessa per la parte economica nonché da e Testimone_1 Per_1 per la parte marketing, da a per la parte commerciale e tale
[...] Parte_5 CP_4 consulenza consisteva nell'analisi ed elaborazione di documenti (ad es. organi-gramma, budgets, bozze contrattuali, ecc.), negli incontri e riunioni con il personale della che si tenevano a cadenza mensile Pt_1 presso la sede della società del nell'attività di coordinamento, attraverso contatti quasi Pt_3 quotidiani via telefono, email e whatsapp, in cui erano sviluppati suggerimenti, pareri, ecc. la teste
ha dato dettagliatamente conto di tutte le fasi di attuazione della consulenza, at- Testimone_1 traverso incontri, predisposizione di testi contrattuali, di progetti, di strategie per il rebranding, di consulenze orali, ecc. per il rilancio delle tre strutture facenti capo al e delle strategie com- Pt_3 merciali e di marketing suggerite e differenziate in relazione alle diverse esigenze delle strutture stesse;
il teste ha confermato l'attuazione della consulenza nelle diverse fasi previste, Parte_5 specificando che la stessa si era occupata della parte “sales”effettuando l'analisi di mercato, l'analisi com-petitiva, tariffaria e di tutti i contratti in essere per tutte e tre le strutture;
ha specificato che la consu-lenza si è protratta fino al maggio 2021 e che oltre al check up delle strutture, si è concretizzata in varie proposte e nella supervisione dell'attività operative concordate durante le riunioni ha interessato la rie proposte;
la teste ex dipendente del ha confermato Testimone_2 Pt_3 Contr l'attuazione della consulenza, le proposte effettuate dalla anche con riferimento ai testi da Contr inserire nel sito internet, e l'approvazione del di quanto proposto e consigliato da Pt_3
Infine, tutti testi hanno inoltre confermato che solo nella riunione del maggio 2021 il mostrò Pt_3 per la prima volta un atteggiamento di critica e di chiusura mai avuto prima (v. Dichiarazioni
. Parte_5 Tes_2 Tes_1
pagina 4 di 5 Mentre i testi di parte opponente non hanno fornito elementi utili a smentire le risultanze oggettive della corrispondenza scritta e dal pagamento delle primi due mensilità delle prestazioni espressamente indicate nel contratto del 5.11.2020.
Pertanto ritiene il Giudice che la creditrice opposta abbia dimostrato la fondatezza delle proprie pretese di credito stante la piena validità ed efficacia dell'accordo del 5.11.2020 e del contenuto dello stesso e per essere rimaste totalmente indimostrate le eccezioni della parte debitrice opponente ed in particolare quelle su di un preteso accordo sul pagamento di un compenso inferiore e diverso da quello indicato nel contratto e e peraltro mai contestato.
Alla soccombenza segue la condanna della opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione in quanto indimostrata e per l'effetto conferma il decreto-ingiuntivo n.706/2021 del 25.11.2021 pure opposto, che potrà riprendere la sua piena ed efficace esecuzione.
Condanna altresì la parte debitrice opponente a rimborsare alla parte Parte_1 creditrice opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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