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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo – carta revolving
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Rossi, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2311/2018 pubblicato il 27-12-2018 e notificatogli in data 26/03/2019 dalla cessionaria del credito Controparte_1 per il pagamento della somma di euro 13.192,73 oltre accessori, a titolo di debito residuato da due contratti di credito al consumo con uso di carta di credito revolving. Deduceva a motivi: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.; 2) il disconoscimento degli spazi bianchi nei documenti contrattuali, la omessa indicazione e specificazione del significato delle firme apposte, l'inserimento di condizioni generali, peraltro mai consegnate e prive di sottoscrizione, non riferite ai contratti di finanziamento, ma a linee di credito con carte revolving, nonché la circostanza che le copie sarebbero state parziali;
3) la prescrizione decennale del credito per mancanza di atti interruttivi;
4) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; 5) l'insufficienza probatoria della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 documentazione prodotta in monitorio;
6) la mancanza della forma scritta dei contratti in violazione e l'indeterminatezza del contenuto contrattuale in violazione dell'art. 117 tub;
7) la nullità dei contratti in quanto conclusi da soggetto non autorizzato in violazione dell'art. 3, D.lgs. 25-09-1999, n. 374 e del D.M. 13-12-2001, n. 485; 8) la vessatorietà delle clausole contrattuali;
9) la nullità degli interessi moratori ed anatocistici;
9) l'illegittima segnalazione di esso opponente alla Per tali motivi chiedeva dichiararsi inefficace il CP_2 decreto ingiuntivo, revocarlo e condannare l'opposta al risarcimento del danno anche con valutazione equitativa.
Costituitasi in giudizio, l' riguardo all'asserita tardività Controparte_1 della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, rilevava che per la notifica essa opposta si era attivata tempestivamente sin dal 14/01/2019, ma l'opponente era risultato irreperibile all'indirizzo dallo stesso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, per cui, richiesto il certificato di residenza del Sig. e visto che questi risiedeva al nuovo indirizzo di Via San Pt_1
Paolo alle Caselle n. 11, procedeva al secondo tentativo di notificazione, che si perfezionava in data 26/03/2019. Riguardo al disconoscimento dei contratti, rilevava che l'opponente non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte a suo nome, ma aveva inteso piuttosto avanzare un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., senza però indicare specificamente i motivi del disconoscimento e l'eventuale diverso contenuto dei contratti. Evidenziava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato, atteso che con riferimento al contratto nr.
10025500771529, in data 27/08/2013 era stato effettuato dall'opponente un prelievo e con riferimento al contratto nr. 20093198171301 l'ultimo prelievo risaliva al 26/08/2013, per cui il diritto di credito si sarebbe potuto prescrivere solo nel 2023, laddove il tempo prescrizionale era stata interrotto con le comunicazioni di cessione del credito e contestuale messa in mora inviate dalla società , regolarmente ricevute dallo stesso e come prodotte in Pt_1 monitorio. Circa la presunta carenza di legittimazione ad agire di essa opposta, rilevava che la cessione del credito contemplata dall'art. 1250 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto e produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (cfr. Cass. civ.,
2-11-2010, n. 22280) ed il contratto di cessione del credito da ND
AN s.p.a. ad essa era stato prodotto già in monitorio. Allegava che CP_1 la prova del credito era stata fornita producendo in giudizio i contratti e gli estratti conto completi certificati ex art. 50 TUB . Sull'avversa eccezione di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 nullità dei contratti per mancanza di forma scritta deduceva che l'opponente aveva richiesto per iscritto a ND AN S.p.A. i prestiti ed essi erano stati concessi con il contratto nr. 10025500771529 e con il contratto nr.
20093198171301, prestiti finalizzati con contestuale concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving, completi di sottoscrizioni anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Richiamava, infine, la sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta a definizione della vexata quaestio sulla validità del contratto c.d. “monofirma” tra AN e
Cliente, secondo cui è “sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”
(cfr. Cass. S.U. n. 898/2018). Sull'asserita nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto e in quanto non emessi da agente non autorizzato in attività finanziaria, rilevava la completezza e determinatezza del contenuto contrattuale e che i finanziamenti erano stati concessi da
ND AN S.p.A. e da agenti autorizzati e che che l'art. 2 del D.M.,
13-12-2001, n. 485 prevede espressamente che “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”. Sull'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla presunta nullità degli interessi moratori rilevava che dette clausole non rientrano tra le clausole abusive di cui all'art. 36 del codice del consumo e che a mente che ai sensi dell'art. 34, comma III del Codice del
Consumo, “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”. Riguardo agli interessi anatocistici, rilevava che non vi era stata alcuna capitalizzazione degli interessi, mentre sull'asserita illegittima segnalazione in C.R.I.F. e la richiesta avversaria di risarcimento del danno in via equitativa, allegava che essa opposta non aveva effettuato alcuna segnalazione in C.R.I.F. e che non era stato dedotto e provato alcun specifico danno. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento in favore di essa opposta della somma di euro 13.192,73, oltre successivi interessi di mora al tasso convenzionale, da computarsi sulla sola sorta capitale, dalla domanda al soddisfo.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice rigettava la richiesta di ctu, precisate le conclusioni, la causa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 veniva fissata per la discussione e all'esito della stessa veniva decisa dal giudice.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Riguardo all'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa la unitarietà del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Cass.
n. 23399/2015). Pertanto, è da escludersi, nel caso in esame, che la notifica tardiva possa considerarsi come volontà del creditore di abbandonare il titolo;
volontà che, invece, è posta dalla giurisprudenza alla base di un provvedimento di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.
Il credito azionato ha il suo fondamento nei contratti sottoscritti dall'opponente, che non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte a suo nome, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Detti contratti, in ogni caso sono validi anche se firmati dal solo consumatore, attesa la nota giurisprudenza di Cass. S.U. n. 898/2018 sulla validità del contratto monofirma, segnatamente se eseguito dalla banca e dal consumatore e prodotto in giudizio.
Peraltro dai contratti per cui è causa, si evince come l'opponente ebbe a dichiarare in sede di sottoscrizione: i) “di aver ricevuto copia completa della presente richiesta, compilata in ogni sua parte, e completa di Documento di
Sintesi”; ii) “di aver preso conoscenza dell'Avviso contenente le principali norme di Trasparenza nonché del Foglio Informativo relativo ai prodotti da me richiesti”; iii) “di conoscere le Condizioni Generali di Contratto che accetto tutte integralmente senza riserva alcuna”. Pertanto, essendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 l'opponente nella piena disponibilità delle copie dei rapporti contrattuali de quo, al fine di dimostrare le (solo presunte) difformità e alterazioni, ben avrebbe potuto depositare i contratti. Il disconoscimento generico va dunque valutato come inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione.
Infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato in monitorio, atteso che i contratti di finanziamento nr. 10025500771529 e nr.
20093198171301 presentano prelievi eseguiti nel 2013, per cui il diritto di credito si sarebbe potuto prescrivere solo nel 2023, laddove il tempo prescrizionale risulta essere stata interrotto dalle messe in mora e dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Circa la presunta carenza di legittimazione ad agire di essa opposta, l'
[...] ha provato la sua titolarità del credito producendo in monitorio il CP_1 contratto di cessione del credito da ND AN s.p.a. ad essa opposta.
Il credito è stato provato producendo in giudizio i contratti e gli estratti conto completi certificati ex art. 50 TUB e l'opponente non ha provato la restituzione dei finanziamenti, regolarmente concessi da soggetto autorizzato all'attività finanziaria (ND AN S.p.A.) e da agenti autorizzati. L'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali e nullità degli interessi moratori, non sussiste anche perché dette clausole non rientrano tra le clausole abusive di cui all'art. 36 del codice del consumo, anche tenuto presente l'art. 34, comma 3 dello stesso codice.
Non risultano, inoltre, pattuiti e contabilizzati interessi anatocistici, né
l'opponente ha provato l'illegittima segnalazione in C.R.I.F. da parte dell'opposta.
In conclusione il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo – carta revolving
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Rossi, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2311/2018 pubblicato il 27-12-2018 e notificatogli in data 26/03/2019 dalla cessionaria del credito Controparte_1 per il pagamento della somma di euro 13.192,73 oltre accessori, a titolo di debito residuato da due contratti di credito al consumo con uso di carta di credito revolving. Deduceva a motivi: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.; 2) il disconoscimento degli spazi bianchi nei documenti contrattuali, la omessa indicazione e specificazione del significato delle firme apposte, l'inserimento di condizioni generali, peraltro mai consegnate e prive di sottoscrizione, non riferite ai contratti di finanziamento, ma a linee di credito con carte revolving, nonché la circostanza che le copie sarebbero state parziali;
3) la prescrizione decennale del credito per mancanza di atti interruttivi;
4) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; 5) l'insufficienza probatoria della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 documentazione prodotta in monitorio;
6) la mancanza della forma scritta dei contratti in violazione e l'indeterminatezza del contenuto contrattuale in violazione dell'art. 117 tub;
7) la nullità dei contratti in quanto conclusi da soggetto non autorizzato in violazione dell'art. 3, D.lgs. 25-09-1999, n. 374 e del D.M. 13-12-2001, n. 485; 8) la vessatorietà delle clausole contrattuali;
9) la nullità degli interessi moratori ed anatocistici;
9) l'illegittima segnalazione di esso opponente alla Per tali motivi chiedeva dichiararsi inefficace il CP_2 decreto ingiuntivo, revocarlo e condannare l'opposta al risarcimento del danno anche con valutazione equitativa.
Costituitasi in giudizio, l' riguardo all'asserita tardività Controparte_1 della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, rilevava che per la notifica essa opposta si era attivata tempestivamente sin dal 14/01/2019, ma l'opponente era risultato irreperibile all'indirizzo dallo stesso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, per cui, richiesto il certificato di residenza del Sig. e visto che questi risiedeva al nuovo indirizzo di Via San Pt_1
Paolo alle Caselle n. 11, procedeva al secondo tentativo di notificazione, che si perfezionava in data 26/03/2019. Riguardo al disconoscimento dei contratti, rilevava che l'opponente non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte a suo nome, ma aveva inteso piuttosto avanzare un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., senza però indicare specificamente i motivi del disconoscimento e l'eventuale diverso contenuto dei contratti. Evidenziava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato, atteso che con riferimento al contratto nr.
10025500771529, in data 27/08/2013 era stato effettuato dall'opponente un prelievo e con riferimento al contratto nr. 20093198171301 l'ultimo prelievo risaliva al 26/08/2013, per cui il diritto di credito si sarebbe potuto prescrivere solo nel 2023, laddove il tempo prescrizionale era stata interrotto con le comunicazioni di cessione del credito e contestuale messa in mora inviate dalla società , regolarmente ricevute dallo stesso e come prodotte in Pt_1 monitorio. Circa la presunta carenza di legittimazione ad agire di essa opposta, rilevava che la cessione del credito contemplata dall'art. 1250 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto e produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (cfr. Cass. civ.,
2-11-2010, n. 22280) ed il contratto di cessione del credito da ND
AN s.p.a. ad essa era stato prodotto già in monitorio. Allegava che CP_1 la prova del credito era stata fornita producendo in giudizio i contratti e gli estratti conto completi certificati ex art. 50 TUB . Sull'avversa eccezione di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 nullità dei contratti per mancanza di forma scritta deduceva che l'opponente aveva richiesto per iscritto a ND AN S.p.A. i prestiti ed essi erano stati concessi con il contratto nr. 10025500771529 e con il contratto nr.
20093198171301, prestiti finalizzati con contestuale concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving, completi di sottoscrizioni anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Richiamava, infine, la sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta a definizione della vexata quaestio sulla validità del contratto c.d. “monofirma” tra AN e
Cliente, secondo cui è “sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”
(cfr. Cass. S.U. n. 898/2018). Sull'asserita nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto e in quanto non emessi da agente non autorizzato in attività finanziaria, rilevava la completezza e determinatezza del contenuto contrattuale e che i finanziamenti erano stati concessi da
ND AN S.p.A. e da agenti autorizzati e che che l'art. 2 del D.M.,
13-12-2001, n. 485 prevede espressamente che “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”. Sull'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla presunta nullità degli interessi moratori rilevava che dette clausole non rientrano tra le clausole abusive di cui all'art. 36 del codice del consumo e che a mente che ai sensi dell'art. 34, comma III del Codice del
Consumo, “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”. Riguardo agli interessi anatocistici, rilevava che non vi era stata alcuna capitalizzazione degli interessi, mentre sull'asserita illegittima segnalazione in C.R.I.F. e la richiesta avversaria di risarcimento del danno in via equitativa, allegava che essa opposta non aveva effettuato alcuna segnalazione in C.R.I.F. e che non era stato dedotto e provato alcun specifico danno. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento in favore di essa opposta della somma di euro 13.192,73, oltre successivi interessi di mora al tasso convenzionale, da computarsi sulla sola sorta capitale, dalla domanda al soddisfo.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice rigettava la richiesta di ctu, precisate le conclusioni, la causa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 veniva fissata per la discussione e all'esito della stessa veniva decisa dal giudice.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Riguardo all'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa la unitarietà del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Cass.
n. 23399/2015). Pertanto, è da escludersi, nel caso in esame, che la notifica tardiva possa considerarsi come volontà del creditore di abbandonare il titolo;
volontà che, invece, è posta dalla giurisprudenza alla base di un provvedimento di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.
Il credito azionato ha il suo fondamento nei contratti sottoscritti dall'opponente, che non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte a suo nome, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Detti contratti, in ogni caso sono validi anche se firmati dal solo consumatore, attesa la nota giurisprudenza di Cass. S.U. n. 898/2018 sulla validità del contratto monofirma, segnatamente se eseguito dalla banca e dal consumatore e prodotto in giudizio.
Peraltro dai contratti per cui è causa, si evince come l'opponente ebbe a dichiarare in sede di sottoscrizione: i) “di aver ricevuto copia completa della presente richiesta, compilata in ogni sua parte, e completa di Documento di
Sintesi”; ii) “di aver preso conoscenza dell'Avviso contenente le principali norme di Trasparenza nonché del Foglio Informativo relativo ai prodotti da me richiesti”; iii) “di conoscere le Condizioni Generali di Contratto che accetto tutte integralmente senza riserva alcuna”. Pertanto, essendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 l'opponente nella piena disponibilità delle copie dei rapporti contrattuali de quo, al fine di dimostrare le (solo presunte) difformità e alterazioni, ben avrebbe potuto depositare i contratti. Il disconoscimento generico va dunque valutato come inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione.
Infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato in monitorio, atteso che i contratti di finanziamento nr. 10025500771529 e nr.
20093198171301 presentano prelievi eseguiti nel 2013, per cui il diritto di credito si sarebbe potuto prescrivere solo nel 2023, laddove il tempo prescrizionale risulta essere stata interrotto dalle messe in mora e dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Circa la presunta carenza di legittimazione ad agire di essa opposta, l'
[...] ha provato la sua titolarità del credito producendo in monitorio il CP_1 contratto di cessione del credito da ND AN s.p.a. ad essa opposta.
Il credito è stato provato producendo in giudizio i contratti e gli estratti conto completi certificati ex art. 50 TUB e l'opponente non ha provato la restituzione dei finanziamenti, regolarmente concessi da soggetto autorizzato all'attività finanziaria (ND AN S.p.A.) e da agenti autorizzati. L'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali e nullità degli interessi moratori, non sussiste anche perché dette clausole non rientrano tra le clausole abusive di cui all'art. 36 del codice del consumo, anche tenuto presente l'art. 34, comma 3 dello stesso codice.
Non risultano, inoltre, pattuiti e contabilizzati interessi anatocistici, né
l'opponente ha provato l'illegittima segnalazione in C.R.I.F. da parte dell'opposta.
In conclusione il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6