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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1041/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
– PARTE RICORRENTE – Parte_1
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – CP_1
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso Parte_1
depositato in data 18/01/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza CP_1
di matrimonio celebrato in data 25/04/2007, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 15/11/2011 e il Per_1 Persona_2
03/12/2008.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 10/05/2024).
Proseguito il giudizio, nel corso del quale è stata disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in
2 conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/04/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gravina in
Puglia al n. 33, parte II, serie A, anno 2007).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
14/03/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1041/2024 introdotto con ricorso del 18/01/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 14/03/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1041/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
– PARTE RICORRENTE – Parte_1
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – CP_1
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso Parte_1
depositato in data 18/01/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza CP_1
di matrimonio celebrato in data 25/04/2007, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 15/11/2011 e il Per_1 Persona_2
03/12/2008.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 10/05/2024).
Proseguito il giudizio, nel corso del quale è stata disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in
2 conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/04/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gravina in
Puglia al n. 33, parte II, serie A, anno 2007).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
14/03/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1041/2024 introdotto con ricorso del 18/01/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 14/03/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4