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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8198 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia AN, all' udienza del 10.11.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12567.2025
Tra
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura C.F._1 in calce al presente atto, dall'avv. Alessandro Di Genova, C.F.: e C.F._2 dall'avv. Melania Muzzica C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._3 il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1.
RICORRENTE
E Part e (cod. fisc. 78 75 05 87) Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio
MA ed elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, Via A. De CP_2
Gasperi n. 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 4 Con ricorso depositato il 22/5/2025 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo che con nota di “rideterminazione della prestazione n. 044-510007225703”, categoria INVCIV datata 18 novembre 2024, pratica indebito 19772879, l gli comunicava quanto CP_2 segue: “la sua pensione n. 044-510007225703 Cat. INVCIV è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. (…). Il ricalcolo comprende: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione.) Pertanto, da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. 044-510007225703 Cat. INVCIV CP_ l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 14.068,06 (…) Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 72 rate mensili. Pertanto una parte di tale importo pari ad € 3.600,00 sarà recuperato sulle pensioni di cui è titolare attraverso una trattenuta, per n. 72 rate mensili, a partire dalla prima rata utile;
la parte eccedente, pari ad € 10.468,06 dovrà essere versata mediante avviso pagoPA”.
Precisava che in data 12/2/2205 presentava ricorso amministrativo avverso tale provvedimento che, tuttavia, rimaneva inevaso.
Insisteva sulla irripetibilità della suddetta somma, percepita per incolpevole affidamento durante la sussistenza del diritto alla prestazione.
Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 14.068,06, reclamata in restituzione dall' , per le CP_2 causali esposte in narrativa;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo. Nella malaugurata e non creduta ipotesi di soccombenza nel giudizio, parte ricorrente chiede di essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite, giusta allegata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che forma parte integrante del presente ricorso e viene notificato unitamente allo stesso”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l il quale, rilevando il corretto CP_2 perfezionamento della fase di accertamento, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.11.2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
pagina2 di 4 Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario.
Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez.
L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853).
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dal ricorrente. Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza della non spettanza di dette somme ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
pagina3 di 4 Tanto premesso, il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di € 14.068,06, reclamata dall' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 14.068,06, reclamata dall' ; CP_2
CP_
- condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1600,00 oltre
IVA CPA e spese generali, con attribuzione.
Napoli, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AN
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