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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento N. R.G. 2327/2023 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 P.IVA_1 CP_1 CP_2
cod. fisc. rappresentata Parte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. CECCONI MATTEO;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_1
DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO;
- parte convenuta resistente opposta –
Oggetto: aaa
Conclusioni parte attrice: “(i) accertare e dichiarare che i canoni previsti nei due contratti di locazione in corso tra e e tra e Parte_1 Controparte_4 Parte_1 CP_1 sono congrui, per tutte le ragioni viste nella narrativa del presente atto;
(ii) accertare e
[...] dichiarare, stante la congruità dei canoni delle locazioni in corso tra e Parte_1 CP_4
e tra e che tali contratti sono pien o
[...] Parte_1 Controparte_1 procedura e quindi all'eventuale, futuro, aggiudicatario;
(iii) per effetto degli accertamenti di cui sopra revocare l'ordine di liberazione adottato ex art. 560 c.p.c. il 10.7.2023, poiché ille- gittimo per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e revocare e/o modifica- re altresì l'ordinanza del 10.7.2023 nella parte in cui ha disposto la liberazione di parte de- gli immobili pignorati, anch'essa illegittima per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vit- toria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni parte convenuta: “-Respingere tutte le richieste ed eccezioni formu- late dalle società in quanto Parte_1 Parte_3 del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati;
-Confermare l'efficacia dell'ordine di liberazione adottato ex art. 560 c.p.c. il 10.7.2023, emessa dal Tribunale di Pistoia in persona del GE Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci nella procedura esecutiva immobiliare RGE 60/2021. -Con vittoria di spese ed onorari come per legge.”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice, premesso di avere inutilmente proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordine di liberazione adottato dal giudice dell'esecuzione sulla base della ritenuta inopponibilità dei contratti di locazione per viltà dei ca- noni previsti, ha, a seguito dell'assegnazione dei termini per introdurre il giudizio di merito, chiesto al Tribunale un ulteriore sindacato sulle valutazioni svolte dal giudice e dall'esperto stimatore in ordine ai contratti stipulati dal debitore e Pt_1 relativamente all'unità distinta al foglio 23, p.lla 37 sub 6 Parte_3
e p.lla 241 sub 13 e per porzioni della particella 241 sub 13 e Controparte_1
p.lla 241 sub 14.
ritenendo corrette le valutazioni dell'esperto stimatore si è op- CP_3 posto all'accoglimento della domanda avversaria.
2.- La CTU geom. , dopo avere correttamente limitato Persona_1 la valutazione alla superficie effettivamente occupata dagli impianti (profilo che forse non era stato debitamente considerato dallo stimatore), ha ritenuto che i canoni di locazione stabiliti fossero congrui.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda formulata da parte ricor- rente.
Il fatto che non possa essere ritenuta responsabile per una errata CP_3 valutazione dell'esperto stimatore induce il Tribunale a compensare integralmen- te nei tra le parti le spese legali, ponendo invece quelle di CTU a carico delle parti per la quota di un mezzo ciascuna.
P . Q . M .
Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice:
a) dichiara che i canoni previsti nei contratti di locazione tra e Parte_1
e tra e sono congrui e che essi sono Controparte_4 Parte_1 Controparte_1 opponibili alla procedura esecutiva promossa;
b) revoca l'ordine di liberazione 10 luglio 2023;
c) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali ponendo quelle di CTU a carico delle stesse per la quota di un mezzo ciascuna.
Pistoia, 14/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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