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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 12226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12226 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 29/11/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 17397 del R.G. dell'anno 2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Basilico in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. A. Carpentieri in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Controparte_2 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/05/22, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e concludendo ha chiesto: “1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c. c. che è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e le convenute di cui in epigrafe per il periodo dal 16.07.2002 al 19.01.2019, disciplinato dal CCNL Edilizia;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di lavoro nocivo e di conseguenza condannare le convenute di cui in epigrafe, in solido tra di loro o ciascuna per la sua parte, anche ex art. 2112 c.c. e/o ex art. 29 del D.lgs. 276/2003 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 27.031,14 come da specifica del conteggio unito al presente atto ovvero condannare le convenute al pagamento in favore della ricorrente della diversa somma, anche maggiore, che dovesse comunque risultare dovuta all'esito del giudizio. Rivalutazione ed interessi come per legge ex art. 429 c.p.c.
1 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'avv. costituito che si dichiara antistatario, ed oltre a spese forfettizzate al 15%.” Si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, CP contestando quanto ex adverso dedotto e, concludendo, ha chiesto, nel merito : “ accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e la decadenza, conseguentemente rigettare la domanda formulata dall'attore e nel merito rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge.” Non si è costituita in giudizio la società convenuta sebbene ritualmente Controparte_2 citata e della quale è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata discussa e decisa all'udienza del 29/11/24 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”( conf. Cass. n. 5645/09).
Parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle società convenute costituenti un unico soggetto datoriale ed un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro nei periodi dedotti in ricorso. In particolare in ricorso è dedotto che :
“1) il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle convenute senza soluzione di continuità e con le modalità appresso indicate dal 16.07.2002 al 21.01.2019;
2 2) le società convenute hanno il medesimo oggetto sociale e svolgono attività di manutenzione stradale ed applicano ai propri dipendenti il CCNL Edilizia, come da contratto di assunzione del ricorrente;
3) i responsabili e i soci della e della sono i medesimi, ovvero i IGi CP_2 CP CP_3 CP_4
, e;
CP_5 Parte_2
4) nello specifico, come meglio infra, il IG è il lrpt della , mentre il IG Parte_3 Controparte_6 è il lrpt della Parte_4 Controparte_1
5) il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto con le seguenti modalità, senza che le mansioni svolte dal IG
abbiano subito nel tempo alcuna modifica: Pt_1
- in data 16.07.2002, il ricorrente è stato assunto dalla con contratto a tempo determinato, Controparte_6 qualifica di operaio specializzato, inquadramento al III livello del CCNL Edilizia ed orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
- in data 15.01.2003, il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali e proseguiva fino alla data del 30.03.2007, quando il lavoratore veniva formalmente assunto dalla Società Controparte_1
- dal 03.04.2007 al 21.01.2019, infatti, senza alcuna variazione rispetto al periodo precedente, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dalla quale è stato assunto CP sempre con inquadramento al livello III del CCNL Edilizia, ed orario di lavoro a tempo pieno;
6) la successione dei datori di lavoro è stata puramente formale come si evince dalle seguenti circostanze:
- la mansione svolta dal ricorrente, ovvero quelle di asfaltista, come si vedrà nel prosieguo, è sempre stata la medesima ed è sempre stata svolta sotto le direttive dei IGi e CP_3 CP_4 Pt_2
Parte_5
- il IG , per tutto il periodo indicato e a prescindere dal formale passaggio dalla alla Pt_1 CP_2
ha lavorato sempre insieme agli stessi colleghi quali: CP Persona_1 Persona_2 [...]
, di cui il ricorrente non ricorda il nome Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7 e un altro dipendente di colore di cui il lavoratore non ricorda il nome e che oggi è purtroppo deceduto. Nello specifico, il ricorrente ha fatto parte di due squadre: per il periodo 2002 – 2011 circa e quindi a prescindere dal formale passaggio con la Società che è avvenuto nel 2007, il IG CP
ha lavorato insieme a e l'operaio non più in vita;
e dall'anno 2013 Pt_1 Persona_4 Persona_5 all'anno 2019, invece, è stato in squadra insieme a , e sempre il dipendente deceduto. Persona_6 Per_7 Si specifica che e erano addetti alla conduzione della finitrice e pertanto Persona_1 Persona_2 anche loro presenti nei diversi cantieri della convenuta;
- le sedi legali di entrambe le società al tempo erano ubicate in Palestrina alla Via Casilina Km 33.800, successivamente in Roma alla Via Po n. 202 ed attualmente alla Via dei Romanisti n. 180 a Roma;
- il ricorrente, per tutto il periodo, si è recato presso il deposito sito in Carchitti, dove iniziava la propria giornata lavorativa e dove le società hanno la propria unità locale (cfr. visura): infatti, unitamente ai colleghi di cui sopra, prendeva il furgone DAILY, sempre lo stesso, e partiva per raggiungere i cantieri di destinazione;
- come anticipato ai punti 3 e 4 del presente atto, le convenute hanno il medesimo assetto societario come di seguito specificato: ……. Parte_6 Controparte_6
7) da quanto sopra esposto è evidente la natura unitaria ed ininterrotta del rapporto di lavoro sopra descritto da cui si deduce l'unicità del rapporto di lavoro e pertanto la responsabilità solidale delle convenute;
3 8) come sopra indicato, il IG ha prestato la propria attività lavorativa presso i vari cantieri Pt_1 stradali delle convenute, quali, a titolo meramente esemplificativo, “autostrada Roma – Napoli;
Bretella, e raccordo anulare” svolgendo mansioni di asfaltista;
9) nello specifico, il IG si recava presso la rimessa dei mezzi delle Società sita in Parte_1 Carchitti dove, come sopra esposto e come da visre camerali allegate, è ubicata la sede operativa delle convenute;
10) il lavoratore raggiungeva il deposito dei mezzi e unitamente ai colleghi provvedeva a caricare il furgone modello DAILY di tutte le attrezzature necessarie per la posa in opera dell'asflato per poi partire verso le destinazioni assegnate;
11) per tutto il periodo, il lavoratore si è occupato della preparazione degli impasti bituminosi per gli asfalti, quali drenante, binder, palata, e una volta che l'addetto alla guida della finitrice aveva provveduto al rilascio del materiale, il IG provvedeva alla pavimentazione delle strade ovvero alla stesa del tappeto, Pt_1 il tutto, ovviamente, ad elevate temperature necessarie per l'aderenza dell'asfalto al manto stradale;
12) come noto, i lavoratori addetti alle opere di asfaltatura come il IG , sono soggetti ai seguenti Pt_1 fattori di rischio: esposizione inalatoria ad agenti chimici / cancerogeni ed Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); utilizzo di macchine / esposizione a rumore e vibrazioni;
ambiente di lavoro caratterizzato da microclima, polveri e radiazione solare ultravioletta, movimentazione carichi manuali;
13) a conferma di ciò, infatti, il lavoratore veniva sottoposto annualmente a visite mediche al fine di valutare l'idoneità o meno allo svolgimento della mansione: come da documentazione allegata, invero, il IG
, proprio in relazione al tipo di attività espletata era esposto a: rumori, polveri, MMC, Chimico Pt_1 (bitume), P. Incongrue, microclima, Vib. Rip. ; CP_7
14) invero, proprio in virtù delle mansioni svolte, il contratto collettivo territoriale sottoscritto nel 2002 e applicabile ai dipendenti delle imprese edili di Roma e provincia ha esteso anche a tale categoria di lavoratori
– addetti alla posa di conglomerati bituminosi - il diritto di percepire l'indennità di lavoro nocivo ex art. 25, punto 3 del CCNL del 29.01.2000 (ora ex art. 24): nello specifico, la norma in questione prevede l'erogazione di una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 29/01/2000 in favore appunto degli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
15) il CCNL de 2002 è stato oggetto di rinnovo nel 2006 / 2009 e 2012 i quali hanno recepito le previsioni dell'accordo del 2002;
16) tuttavia, nonostante tale espressa previsione contrattuale, il ricorrente non ha mai ricevuto al'indennità allo stesso spettante e pari ad euro 24.951,43;
17) il IG ha altresì diritto a ricevere la somma di € 2.079,71 a titolo di trattamento di fine Pt_1 rapporto dovuto: il TFR è stato calcolato tenuto conto dell'incidenza sul medesimo dell'indennità di disagio mai corrisposta;
” Le allegazioni contenute in ricorso debbono ritenersi sufficientemente provate all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta. Risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto dalle società convenute nei distinti periodi indicati in ricorso sempre con mansioni di operaio specializzato ed inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL edilizia con orario di lavoro a tempo pieno;
le società convenute hanno la stessa sede legale e la stessa sede operativa in Carchitti, ove il ricorrente ha lavorato per tutto il periodo del rapporto di lavoro dedotto in ricorso come asfaltista, e che tali società si occupano di svolgere la medesima attività di manutenzione stradale, come risulta dalle visure camerali prodotte in atti, ed hanno una comunanza di soci. Dalle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente è risultato confermato che il ricorrente, in modo continuativo per tutto il dedotto periodo lavorativo, ha svolto sempre le medesime mansioni di 4 asfaltista, ha lavorato sempre presso la stessa sede operativa delle società, utilizzando sempre il medesimo furgone DAILY per gli spostamenti, ed ha lavorato insieme agli stessi colleghi indipendentemente dal formale datore di lavoro e ricevendo direttive dal medesimo responsabile datoriale. Parte ricorrente ha così ricostruito gli esiti dell'istruttoria orale svolta:
“il teste di parte ricorrente, il sig. escusso all'udienza dell'08.11.2023, dipendente sia della Persona_3
che della dal 2004 al 2016, dopo aver precisato “…conosco il ricorrente in quanto ho CP_2 CP lavorato dal 2004 al 2006/2007 per la Società ; poi ho lavorato un anno per la società Controparte_1 CP_2
e sono poi tornato a lavorare per la per cui ho lavorato sino al 2011, poi ho lavorato per
[...] Controparte_1 la società per circa un anno e mezzo tra il 2015 e il 2016. Per i periodi che ho indicato ho lavorato CP anche insieme al ricorrente” in relazione alla rivendicata unicità del rapporto di lavoro ha dichiarato:
“preciso che quando sono passato a lavorare per la Società non sono stato licenziato dalla Società CP_2 né mi sono dimesso preciso che c'è stato un passaggio diretto del mio contratto di lavoro tra le due CP società”
“preciso che nel passaggio tra ed le mie mansioni sono rimaste le stesse ed era sempre il CP CP_2 geometra a darmi le direttive”; Controparte_8
“quando lavoravo per la società e poi per la società non so dire se in cantieri dove lavoravo CP CP_2 fossero dell'una società o dell'altra”. Il testimone ha altresì confermato i capitoli 3, 4 e 5 del ricorso: sui cap. 3 e 4 relativi ai colleghi con i quali il IG avrebbe lavorato, per tutto il periodo e a prescindere dalla dipendenza dalla o dalla Pt_1 CP_2
il teste ha così riferito: “preciso che nel periodo tra i 2004 e il 2011 il ricorrente lavorava insieme ai CP soggetti indicati nel capitolo che mi si legge” ; sul cap. 4 “preciso che nel periodo 2015 – 2016 il ricorrente lavorava insieme al IG e ad un altro dipendente di colore ma non insieme al IG ”; sul Per_6 Per_7 cap. 5 relativo al posto dove il ricorrente si recava tutte le mattine, a prescindere dalla dipendenza dalla o dalla e relativo al mezzo utilizzato, il teste ha così riferito: “confermo quanto mi si legge CP_2 CP con riferimento al periodo in cui ho lavorato insieme al ricorrente”. Orbene, come da consolidata giurisprudenza, gli elementi sintomatici del centro unico di imputazione sono i seguenti:
“unicità della struttura organizzativa e produttiva”: un primo indizio della sostanziale unicità di impresa sta nel fatto che due o più imprese abbiano la medesima sede operativa in applicazione del criterio dell'effettività della sede delle persone giuridiche ex art. 46 c.c. All'identità della sede operativa si aggiunge, sempre sul piano strutturale, l'utilizzo degli stessi strumenti di lavoro nonché l'utilizzo promiscuo della manodopera. Nel caso di specie, come confermato dal testimone (cfr. cap. 5) “il ricorrente, per tutto il periodo (e pertanto a prescindere dalla dipendenza dalla o dalla , si è recato presso il deposito sito in Carchitti, CP_2 CP dove iniziava la propria giornata lavorativa e prendeva il furgone per raggiungere i cantieri di CP_9 destinazione”; e ancora cfr. paragrafi 3 e 4 “preciso che nel periodo tra i 2004 e il 2011 il ricorrente lavorava insieme ai soggetti indicati nel capitolo che mi si legge” ; sul cap. 4 “preciso che nel periodo 2015 – 2016 il ricorrente lavorava insieme al IG e ad un altro dipendente di colore ma non insieme al IG Per_6
” . Per_7
La ricorrenza di questi primi elementi esaminati potrebbe ingenerare nei terzi il convincimento che ci si trovi di fronte ad un'unica impresa e ad un unico datore: la percezione all'esterno di un unico datore è stato particolarmente valorizzata sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità (Cassazione n. 5496/2006). Su quest'ultimo aspetto si leggano le dichiarazioni rese dal teste circa il proprio rapporto di lavoro “preciso che quando sono passato a lavorare per la Società non sono stato licenziato dalla Società né CP_2 CP mi sono dimesso preciso che c'è stato un passaggio diretto del mio contratto di lavoro tra le due società” -
“quando lavoravo per la società e poi per la società non so dire se in cantieri dove lavoravo CP CP_2 fossero dell'una società o dell'altra”.
5 “integrazione tra le attività esercitate ed al correlativo interesse comune” è possibile dedurre detto requisito, in primo luogo, dall'identità dell'oggetto sociale delle distinte imprese, sebbene talvolta la giurisprudenza abbia ritenuto sufficiente anche solo una parziale coincidenza tra gli oggetti sociali delle società, allorquando queste ultime operino pur sempre nell'ambito del medesimo settore economico. L'integrazione tra le imprese, ed il perseguimento di un interesse comune sono frequentemente riscontrati nella prassi allorquando la pluralità di imprese sia caratterizzata da assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, a maggior ragione se la compagine sociale è riconducibile alla medesima famiglia di sede legale (cfr. Cassazione n. n. 26346/2016; Cassazione n. 14175/2017; Cassazione n. 31519 del 3.12.2019). Su questo ultimo aspetto, si rappresenta che l'identità dell'oggetto sociale è provata documentalmente dalle visure camerali e, del resto, è stata la stessa difesa avversa a riferire “La e la pur CP CP_2 condividendo lo stesso oggetto sociale” (pagina 4 della memoria). Quanto alla compagine societaria, come riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, le due società sono così composte: società e società CP CP_3 Pt_2 Parte_3
, e I soggetti indicati sono tra di loro fratelli e Parte_7 Pt_2 CP_4 Parte_5 sorelle. Sul punto si cfr. la dichiarazione della testimone di parte resistente, resa all'udienza Testimone_1 del 26.04.2024: “sono la figlia di della , e Parte_8 Controparte_6 Parte_4
sono miei zii, è mia zia” Pt_2 Parte_5
“coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune” costituisce indice di tale integrazione la predisposizione di un unico ufficio cui vengano demandati gli adempimenti relativi all'elaborazione delle buste paga per tutti i lavoratori delle società in maniera indistinta. Sul punto cfr. le dichiarazioni della testimone di parte resistente, IGa la quale, ha così Testimone_1 riferito: “conosco il ricorrente in quanto occupandomi della contabilità della mi occupavo della CP consegna dei cedolini al ricorrente (…) cedolini dei dipendenti vari vengono elaborati da un consulente del lavoro. So che il ricorrente ha lavorato anche per la Società di cui tenevo la contabilità” CP_2
“utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. ll requisito dirimente ai fini della configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è costituito dall'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle distinte imprese. In altre parole, il centro unico di imputazione si configura allorquando le singole imprese beneficiano indistintamente delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori, e questi ultimi svolgano dette prestazioni in modo tale da non potersi distinguere quale parte della prestazione sia resa a favore dell'una e quale a favore dell'altra impresa. La casistica ci rappresenta lavoratori che, seppur formalmente inquadrati presso distinti datori di lavoro, di fatto lavorano nella stessa sede operativa, utilizzando i medesimi attrezzi, attenendosi alle direttive impartite da un unico soggetto. Tale promiscuità può emergere talvolta dal fatto che il lavoratore transiti ciclicamente presso ciascuna delle società collegate, con una stretta conseguenzialità temporale tra la cessazione del rapporto presso una società e l'assunzione presso altra società. Per intenderci, il lavoratore viene licenziato oppure si dimette dal rapporto con la società alfa, ed il giorno successivo, se non addirittura lo stesso giorno, stipula un Pt_ nuovo contratto di lavoro con la società . Una fattispecie del genere è chiaro indice di un preordinato frazionamento del medesimo rapporto di lavoro tra una pluralità di soggetti formali (cfr. Tribunale di Pavia, sent. del 21.2.2019; Tribunale di Milano, sent. del 20.3.2013; Tribunale di Monza sent. n. 611 del 26.11.2015 - 19 Cass. n. 31519 del 3.12.2019; 20 Cass. n. 3482 del 12.2.2013; 21 Cass. n. 7171 del 21.3.2017). Sul punto si rinvia integralmente alle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, che di seguito si riportano:
- Sul cap. 1: “conosco il ricorrente in quanto ho lavorato dal 2004 al 2006/2007 per la Società Paolacci S.r.l.; poi ho lavorato un anno per la società e sono poi tornato a lavorare per la CP_2 Controparte_1 per cui ho lavorato sino al 2011, poi ho lavorato per la società per circa un anno e mezzo tra il 2015 CP e il 2016. Per i periodi che ho indicato ho lavorato anche insieme al ricorrente... il ricorrente ha sempre svolto l'attività di messa in opera dell'asfalto sia a mano che tramite macchinario. Le direttive circa l'attività da
6 svolgere ci venivano date dal Geom. che lavorava per la società non ricordo Controparte_8 CP altri nomi...”
- sul cap. 2: “confermo quanto mi si legge”;
- sul cap. 3: “preciso che nel periodo tra il 2004 al 2011 il ricorrente lavorava insieme ai soggetti indicati nel capitolo che mi si legge”
- sul cap. 4 : “preciso che nel periodo 2015/2016 il ricorrente lavorava insieme al sig. e ad un altro Per_6 dipendente di colore, ma non insieme al sig. ” Per_7
- sul cap. 5: “confermo quanto mi si legge, con riferimento al periodo in cui ho lavorato insieme al ricorrente”
- sul cap. 6 “preciso che il ricorrente si occupa della messa in opera dell'asfalto” ADR: “Preciso che nel passaggio tra ed le mie mansioni sono rimaste le stesse ed era sempre CP CP_2 il Geom. a darmi le direttive... Quando lavoravo per la società e poi per la società , CP_8 CP CP_2 non so dire se i cantieri fossero dell'una o dell'altra società..” Da ultimo, a definitiva conferma di quanto sinora esposto, si rappresenta che lo stesso sig. Parte_3 socio sia della società che della società sentito in sede di interrogatorio formale CP Controparte_2 all'udienza del 8.11.2023, nella qualità di legale rappresentante della società ha dichiarato: Controparte_2
“confermo che il ricorrente nel periodo dal 16 luglio 2002 al 19 gennaio 2019 ha sempre svolto mansioni di asfaltista per la posa in opera dell'asfalto”. La detta dichiarazione dimostra come anche per gli stessi datori di lavoro il rapporto andasse considerato come unitario, senza alcuna distinzione nei periodi di dipendenza formale per l'una o per l'altra società, pertanto la stessa non può che assumere valore di confessione ex art. 228 c.p.c.” La valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze istruttorie, anche documentali, comporta che deve ritenersi accertato che è intercorso tra il ricorrente e le parti datoriali convenute, a favore delle quali si svolgeva la prestazione di asfaltista sin dall'inizio e per tutta la sua durata, un unico rapporto di lavoro avente come centro di imputazione datoriale il gruppo di società costituito dalle società convenute pur costituenti distinti soggetti giuridici in collegamento economico – funzionale, come si evidenzia dal fatto che il personale delle società convenute ha operato congiuntamente presso la medesima sede operativa ed è stato utilizzato promiscuamente dalle società convenute in modo indifferenziato e contemporaneo e con l'eterodirezione della prestazione lavorativa da parte del medesimo soggetto responsabile datoriale. Peraltro deve osservarsi che Cass. n. 25270/11 ha riconosciuto che è possibile che vengano esercitati i poteri tipici datoriali da parte di una pluralità di soggetti in vario modo collegati quando la destinazione della prestazione di lavoro riguarda il complesso delle società operative secondo le note forme della prestazione cumulativa o alternativa, dando rilievo in una simile ipotesi, da un lato, alla preordinazione dell'attività lavorativa al soddisfacimento di un interesse di gruppo derivante dalla confusione patrimoniale tra le imprese del gruppo stesso e, dall'altro lato, all'utilizzo promiscuo della prestazione lavorativa ed all'esercizio del potere direttivo da parte di più soggetti;
e tale ultimo elemento è stato valorizzato anche da Cass. n. 4274/03, che ha affermato che, in caso di esercizio condiviso del potere direttivo o di conformazione da parte di più società appartenenti al medesimo gruppo, non sia riscontrabile un unico datore di lavoro ma più datori di lavoro da individuarsi nelle imprese che abbiano effettivamente esercitato tali poteri o in tutte le imprese del gruppo nel cui interesse si sia svolta la prestazione. Attraverso, quindi, la valorizzazione dell'elemento relativo al concreto esercizio delle prerogative datoriali la giurisprudenza della Cassazione ( cfr. anche Cass. n. 4274/04 – 7727/03) è giunta al riconoscimento di un'ipotesi di codatorialità nel rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone, chiamate quindi a rispondere solidalmente delle obbligazioni proprie del datore di lavoro. Sulla scorta delle rassegnate risultanze istruttorie deve allora ritenersi che l'accertata prestazione di attività lavorativa in favore non solo della società formale datrice di lavoro pro tempore ma anche dell'altra società convenuta in forma non alternativa ma cumulativa, facenti parte del medesimo gruppo societario, può configurare un rapporto di lavoro subordinato intercorso contemporaneamente con entrambe le società convenute, dovendo presumersi la natura subordinata del rapporto intercorso di fatto anche con la società non formale datrice di lavoro, non essendo state dedotte nè rilevate differenze nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che ha avuto
7 una sostanziale contemporaneità di svolgimento nei confronti dei codatori di lavoro, né essendo stata dedotta la sussistenza di un'ipotesi di distacco del dipendente;
e ciò senza la necessità di disconoscere la formale distinzione soggettiva tra le società facenti parte del medesimo gruppo e senza giungere alla necessità dell'individuazione degli elementi che denotino un fenomeno simulatorio o in frode alla legge nell'attività del gruppo societario che la giurisprudenza della Cassazione, secondo una lettura oggettiva di tale fenomeno, ha da tempo evidenziato ( cfr. Cass. ord. n. 3482/2013 : “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( conf. Cass. n. 11107/2006). Deve, quindi, dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 16/07/02 al 19/01/19. Inoltre deve anche dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennità di cui all'art. 24 del CCNL Edilizia applicato al rapporto di lavoro oggetto della domanda. Infatti è stato accertato che il ricorrente ha sempre svolto attività di asfaltista anche con macchinario, come dichiarato dai testi escussi e dal l.r.p.t. della società in sede di interrogatorio formale. CP_2 E l'art. 8 del contratto collettivo territoriale del 2002, le cui disposizioni sono state rinnovate anche nei successivi contratti del 2006, 2009 e 2012, ha esteso anche a tale categoria di lavoratori il diritto di percepire l'indennità di lavoro nocivo ex art. 24 del CCNL indicato, prevedendo l'erogazione di una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 20/05/2004 in favore degli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici. La disposizione contrattuale ha previsto, cioè, che “sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori: - addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici”. Come osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, “in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098); sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. 2 marzo 2021, n. 5651). Ed anche Cass. n. 17929/22 ha affermato che “Il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline.”
8 Ciò premesso, si deve rilevare che la norma de qua prevede: “Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all'art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000. Ferma rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di cui al Gruppo B) dell'art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000, le Parti, in riferimento alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B), fissano la misura della indennità aggiuntiva nel 16%. In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si verifichino le condizioni ivi previste, la misura della suddetta indennità aggiuntiva del 16% è elevata al 24%. In considerazione di particolari situazioni di fatto riscontrate in Roma e provincia, si conviene che agli addetti ai "lavori in cimiteri, ove la tumulazione delle salme nelle vicinanze del luogo di lavoro rechi per gli operai condizioni di disagio" venga corrisposta la maggiorazione del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000. Sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt.18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori:
- addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
- addetti ai lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante. Sono assorbibili, fino a concorrenza, le eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo”. Deve tenersi, innanzitutto, in considerazione che la giurisprudenza della Cassazione n. 2996/23 ha affermato che “In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.” Orbene, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta secondo cui il disposto “sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt.18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori: - addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici” sarebbe riferito “ai lavoratori che svolgono attività di posa di conglomerati bituminosi esclusivamente nelle gallerie”, e come invece osservato da parte ricorrente “la norma nel rinviare all'art. 21 del CCNL per le indennità per i lavori disagiati fa espresso riferimento, al secondo e al terzo comma, ai lavori in galleria prevedendo per i lavoratori del gruppo B), che sono appunto i lavoratori in galleria, delle indennità aggiuntive. Successivamente, vi è il richiamo ai lavoratori addetti “ai lavori in cimiteri” ed infine ai lavoratori addetti alla posa di conglomerati bituminosi, come appunto il ricorrente. Qualora la norma avesse inteso riferire la richiamata indennità ai lavoratori in galleria avrebbe fatto, anche in questo caso, espressamente richiamo al gruppo B).” Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'indennità richiesta e, non avendo le società convenute debitrici eccepito e provato l'adempimento della relativa obbligazione, tali società devono essere condannate, in solido in quanto codatori di lavoro, al pagamento della somma di €27.031,14 per i titoli di cui al ricorso, compreso il TFR la cui quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte delle convenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Deve, al riguardo, rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e presuntiva triennale ex art. 2955 n. 2 e 2956 n.1 c.c. sollevata dalla società convenuta costituita in giudizio atteso che trattasi nella fattispecie di un rapporto di lavoro intercorso CP contemporaneamente con il datore di lavoro formale e con il datore di lavoro di fatto e, quindi, non regolarizzato e durante il quale pertanto, in assenza di stabilità reale del rapporto di lavoro, la prescrizione, anche presuntiva, non decorre, rimanendo sospesa, decorrendo soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. Cass. n. 29981/22 : “La prescrizione dei crediti
9 del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”. E sempre la giurisprudenza della Cassazione ( n. 30957/22) ha recentemente anche affermato, in riferimento al rapporto di lavoro regolarizzato, che “"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro". Peraltro la società convenuta che ha eccepito la prescrizione presuntiva ha dedotto di non aver adempiuto l'obbligazione retributiva fatta valere da parte ricorrente, contestando l'esistenza del credito ed il titolo fatto valere, e da ciò solo discende il rigetto dell'eccezione. Inoltre il termine prescrizionale estintivo quinquennale non risulta decorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro del 19/01/19 e la data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio del 7/12/22. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) sulla base dello scaglione riferito al valore della domanda, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 16/07/02 al 19/01/19; dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze richieste per i titoli indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna le società convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di €27.031,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna le società convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 29/11/24 IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 29/11/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 17397 del R.G. dell'anno 2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Basilico in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. A. Carpentieri in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Controparte_2 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/05/22, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e concludendo ha chiesto: “1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c. c. che è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e le convenute di cui in epigrafe per il periodo dal 16.07.2002 al 19.01.2019, disciplinato dal CCNL Edilizia;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di lavoro nocivo e di conseguenza condannare le convenute di cui in epigrafe, in solido tra di loro o ciascuna per la sua parte, anche ex art. 2112 c.c. e/o ex art. 29 del D.lgs. 276/2003 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 27.031,14 come da specifica del conteggio unito al presente atto ovvero condannare le convenute al pagamento in favore della ricorrente della diversa somma, anche maggiore, che dovesse comunque risultare dovuta all'esito del giudizio. Rivalutazione ed interessi come per legge ex art. 429 c.p.c.
1 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'avv. costituito che si dichiara antistatario, ed oltre a spese forfettizzate al 15%.” Si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, CP contestando quanto ex adverso dedotto e, concludendo, ha chiesto, nel merito : “ accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e la decadenza, conseguentemente rigettare la domanda formulata dall'attore e nel merito rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge.” Non si è costituita in giudizio la società convenuta sebbene ritualmente Controparte_2 citata e della quale è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata discussa e decisa all'udienza del 29/11/24 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”( conf. Cass. n. 5645/09).
Parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle società convenute costituenti un unico soggetto datoriale ed un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro nei periodi dedotti in ricorso. In particolare in ricorso è dedotto che :
“1) il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle convenute senza soluzione di continuità e con le modalità appresso indicate dal 16.07.2002 al 21.01.2019;
2 2) le società convenute hanno il medesimo oggetto sociale e svolgono attività di manutenzione stradale ed applicano ai propri dipendenti il CCNL Edilizia, come da contratto di assunzione del ricorrente;
3) i responsabili e i soci della e della sono i medesimi, ovvero i IGi CP_2 CP CP_3 CP_4
, e;
CP_5 Parte_2
4) nello specifico, come meglio infra, il IG è il lrpt della , mentre il IG Parte_3 Controparte_6 è il lrpt della Parte_4 Controparte_1
5) il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto con le seguenti modalità, senza che le mansioni svolte dal IG
abbiano subito nel tempo alcuna modifica: Pt_1
- in data 16.07.2002, il ricorrente è stato assunto dalla con contratto a tempo determinato, Controparte_6 qualifica di operaio specializzato, inquadramento al III livello del CCNL Edilizia ed orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
- in data 15.01.2003, il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali e proseguiva fino alla data del 30.03.2007, quando il lavoratore veniva formalmente assunto dalla Società Controparte_1
- dal 03.04.2007 al 21.01.2019, infatti, senza alcuna variazione rispetto al periodo precedente, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dalla quale è stato assunto CP sempre con inquadramento al livello III del CCNL Edilizia, ed orario di lavoro a tempo pieno;
6) la successione dei datori di lavoro è stata puramente formale come si evince dalle seguenti circostanze:
- la mansione svolta dal ricorrente, ovvero quelle di asfaltista, come si vedrà nel prosieguo, è sempre stata la medesima ed è sempre stata svolta sotto le direttive dei IGi e CP_3 CP_4 Pt_2
Parte_5
- il IG , per tutto il periodo indicato e a prescindere dal formale passaggio dalla alla Pt_1 CP_2
ha lavorato sempre insieme agli stessi colleghi quali: CP Persona_1 Persona_2 [...]
, di cui il ricorrente non ricorda il nome Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7 e un altro dipendente di colore di cui il lavoratore non ricorda il nome e che oggi è purtroppo deceduto. Nello specifico, il ricorrente ha fatto parte di due squadre: per il periodo 2002 – 2011 circa e quindi a prescindere dal formale passaggio con la Società che è avvenuto nel 2007, il IG CP
ha lavorato insieme a e l'operaio non più in vita;
e dall'anno 2013 Pt_1 Persona_4 Persona_5 all'anno 2019, invece, è stato in squadra insieme a , e sempre il dipendente deceduto. Persona_6 Per_7 Si specifica che e erano addetti alla conduzione della finitrice e pertanto Persona_1 Persona_2 anche loro presenti nei diversi cantieri della convenuta;
- le sedi legali di entrambe le società al tempo erano ubicate in Palestrina alla Via Casilina Km 33.800, successivamente in Roma alla Via Po n. 202 ed attualmente alla Via dei Romanisti n. 180 a Roma;
- il ricorrente, per tutto il periodo, si è recato presso il deposito sito in Carchitti, dove iniziava la propria giornata lavorativa e dove le società hanno la propria unità locale (cfr. visura): infatti, unitamente ai colleghi di cui sopra, prendeva il furgone DAILY, sempre lo stesso, e partiva per raggiungere i cantieri di destinazione;
- come anticipato ai punti 3 e 4 del presente atto, le convenute hanno il medesimo assetto societario come di seguito specificato: ……. Parte_6 Controparte_6
7) da quanto sopra esposto è evidente la natura unitaria ed ininterrotta del rapporto di lavoro sopra descritto da cui si deduce l'unicità del rapporto di lavoro e pertanto la responsabilità solidale delle convenute;
3 8) come sopra indicato, il IG ha prestato la propria attività lavorativa presso i vari cantieri Pt_1 stradali delle convenute, quali, a titolo meramente esemplificativo, “autostrada Roma – Napoli;
Bretella, e raccordo anulare” svolgendo mansioni di asfaltista;
9) nello specifico, il IG si recava presso la rimessa dei mezzi delle Società sita in Parte_1 Carchitti dove, come sopra esposto e come da visre camerali allegate, è ubicata la sede operativa delle convenute;
10) il lavoratore raggiungeva il deposito dei mezzi e unitamente ai colleghi provvedeva a caricare il furgone modello DAILY di tutte le attrezzature necessarie per la posa in opera dell'asflato per poi partire verso le destinazioni assegnate;
11) per tutto il periodo, il lavoratore si è occupato della preparazione degli impasti bituminosi per gli asfalti, quali drenante, binder, palata, e una volta che l'addetto alla guida della finitrice aveva provveduto al rilascio del materiale, il IG provvedeva alla pavimentazione delle strade ovvero alla stesa del tappeto, Pt_1 il tutto, ovviamente, ad elevate temperature necessarie per l'aderenza dell'asfalto al manto stradale;
12) come noto, i lavoratori addetti alle opere di asfaltatura come il IG , sono soggetti ai seguenti Pt_1 fattori di rischio: esposizione inalatoria ad agenti chimici / cancerogeni ed Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); utilizzo di macchine / esposizione a rumore e vibrazioni;
ambiente di lavoro caratterizzato da microclima, polveri e radiazione solare ultravioletta, movimentazione carichi manuali;
13) a conferma di ciò, infatti, il lavoratore veniva sottoposto annualmente a visite mediche al fine di valutare l'idoneità o meno allo svolgimento della mansione: come da documentazione allegata, invero, il IG
, proprio in relazione al tipo di attività espletata era esposto a: rumori, polveri, MMC, Chimico Pt_1 (bitume), P. Incongrue, microclima, Vib. Rip. ; CP_7
14) invero, proprio in virtù delle mansioni svolte, il contratto collettivo territoriale sottoscritto nel 2002 e applicabile ai dipendenti delle imprese edili di Roma e provincia ha esteso anche a tale categoria di lavoratori
– addetti alla posa di conglomerati bituminosi - il diritto di percepire l'indennità di lavoro nocivo ex art. 25, punto 3 del CCNL del 29.01.2000 (ora ex art. 24): nello specifico, la norma in questione prevede l'erogazione di una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 29/01/2000 in favore appunto degli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
15) il CCNL de 2002 è stato oggetto di rinnovo nel 2006 / 2009 e 2012 i quali hanno recepito le previsioni dell'accordo del 2002;
16) tuttavia, nonostante tale espressa previsione contrattuale, il ricorrente non ha mai ricevuto al'indennità allo stesso spettante e pari ad euro 24.951,43;
17) il IG ha altresì diritto a ricevere la somma di € 2.079,71 a titolo di trattamento di fine Pt_1 rapporto dovuto: il TFR è stato calcolato tenuto conto dell'incidenza sul medesimo dell'indennità di disagio mai corrisposta;
” Le allegazioni contenute in ricorso debbono ritenersi sufficientemente provate all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta. Risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto dalle società convenute nei distinti periodi indicati in ricorso sempre con mansioni di operaio specializzato ed inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL edilizia con orario di lavoro a tempo pieno;
le società convenute hanno la stessa sede legale e la stessa sede operativa in Carchitti, ove il ricorrente ha lavorato per tutto il periodo del rapporto di lavoro dedotto in ricorso come asfaltista, e che tali società si occupano di svolgere la medesima attività di manutenzione stradale, come risulta dalle visure camerali prodotte in atti, ed hanno una comunanza di soci. Dalle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente è risultato confermato che il ricorrente, in modo continuativo per tutto il dedotto periodo lavorativo, ha svolto sempre le medesime mansioni di 4 asfaltista, ha lavorato sempre presso la stessa sede operativa delle società, utilizzando sempre il medesimo furgone DAILY per gli spostamenti, ed ha lavorato insieme agli stessi colleghi indipendentemente dal formale datore di lavoro e ricevendo direttive dal medesimo responsabile datoriale. Parte ricorrente ha così ricostruito gli esiti dell'istruttoria orale svolta:
“il teste di parte ricorrente, il sig. escusso all'udienza dell'08.11.2023, dipendente sia della Persona_3
che della dal 2004 al 2016, dopo aver precisato “…conosco il ricorrente in quanto ho CP_2 CP lavorato dal 2004 al 2006/2007 per la Società ; poi ho lavorato un anno per la società Controparte_1 CP_2
e sono poi tornato a lavorare per la per cui ho lavorato sino al 2011, poi ho lavorato per
[...] Controparte_1 la società per circa un anno e mezzo tra il 2015 e il 2016. Per i periodi che ho indicato ho lavorato CP anche insieme al ricorrente” in relazione alla rivendicata unicità del rapporto di lavoro ha dichiarato:
“preciso che quando sono passato a lavorare per la Società non sono stato licenziato dalla Società CP_2 né mi sono dimesso preciso che c'è stato un passaggio diretto del mio contratto di lavoro tra le due CP società”
“preciso che nel passaggio tra ed le mie mansioni sono rimaste le stesse ed era sempre il CP CP_2 geometra a darmi le direttive”; Controparte_8
“quando lavoravo per la società e poi per la società non so dire se in cantieri dove lavoravo CP CP_2 fossero dell'una società o dell'altra”. Il testimone ha altresì confermato i capitoli 3, 4 e 5 del ricorso: sui cap. 3 e 4 relativi ai colleghi con i quali il IG avrebbe lavorato, per tutto il periodo e a prescindere dalla dipendenza dalla o dalla Pt_1 CP_2
il teste ha così riferito: “preciso che nel periodo tra i 2004 e il 2011 il ricorrente lavorava insieme ai CP soggetti indicati nel capitolo che mi si legge” ; sul cap. 4 “preciso che nel periodo 2015 – 2016 il ricorrente lavorava insieme al IG e ad un altro dipendente di colore ma non insieme al IG ”; sul Per_6 Per_7 cap. 5 relativo al posto dove il ricorrente si recava tutte le mattine, a prescindere dalla dipendenza dalla o dalla e relativo al mezzo utilizzato, il teste ha così riferito: “confermo quanto mi si legge CP_2 CP con riferimento al periodo in cui ho lavorato insieme al ricorrente”. Orbene, come da consolidata giurisprudenza, gli elementi sintomatici del centro unico di imputazione sono i seguenti:
“unicità della struttura organizzativa e produttiva”: un primo indizio della sostanziale unicità di impresa sta nel fatto che due o più imprese abbiano la medesima sede operativa in applicazione del criterio dell'effettività della sede delle persone giuridiche ex art. 46 c.c. All'identità della sede operativa si aggiunge, sempre sul piano strutturale, l'utilizzo degli stessi strumenti di lavoro nonché l'utilizzo promiscuo della manodopera. Nel caso di specie, come confermato dal testimone (cfr. cap. 5) “il ricorrente, per tutto il periodo (e pertanto a prescindere dalla dipendenza dalla o dalla , si è recato presso il deposito sito in Carchitti, CP_2 CP dove iniziava la propria giornata lavorativa e prendeva il furgone per raggiungere i cantieri di CP_9 destinazione”; e ancora cfr. paragrafi 3 e 4 “preciso che nel periodo tra i 2004 e il 2011 il ricorrente lavorava insieme ai soggetti indicati nel capitolo che mi si legge” ; sul cap. 4 “preciso che nel periodo 2015 – 2016 il ricorrente lavorava insieme al IG e ad un altro dipendente di colore ma non insieme al IG Per_6
” . Per_7
La ricorrenza di questi primi elementi esaminati potrebbe ingenerare nei terzi il convincimento che ci si trovi di fronte ad un'unica impresa e ad un unico datore: la percezione all'esterno di un unico datore è stato particolarmente valorizzata sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità (Cassazione n. 5496/2006). Su quest'ultimo aspetto si leggano le dichiarazioni rese dal teste circa il proprio rapporto di lavoro “preciso che quando sono passato a lavorare per la Società non sono stato licenziato dalla Società né CP_2 CP mi sono dimesso preciso che c'è stato un passaggio diretto del mio contratto di lavoro tra le due società” -
“quando lavoravo per la società e poi per la società non so dire se in cantieri dove lavoravo CP CP_2 fossero dell'una società o dell'altra”.
5 “integrazione tra le attività esercitate ed al correlativo interesse comune” è possibile dedurre detto requisito, in primo luogo, dall'identità dell'oggetto sociale delle distinte imprese, sebbene talvolta la giurisprudenza abbia ritenuto sufficiente anche solo una parziale coincidenza tra gli oggetti sociali delle società, allorquando queste ultime operino pur sempre nell'ambito del medesimo settore economico. L'integrazione tra le imprese, ed il perseguimento di un interesse comune sono frequentemente riscontrati nella prassi allorquando la pluralità di imprese sia caratterizzata da assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, a maggior ragione se la compagine sociale è riconducibile alla medesima famiglia di sede legale (cfr. Cassazione n. n. 26346/2016; Cassazione n. 14175/2017; Cassazione n. 31519 del 3.12.2019). Su questo ultimo aspetto, si rappresenta che l'identità dell'oggetto sociale è provata documentalmente dalle visure camerali e, del resto, è stata la stessa difesa avversa a riferire “La e la pur CP CP_2 condividendo lo stesso oggetto sociale” (pagina 4 della memoria). Quanto alla compagine societaria, come riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, le due società sono così composte: società e società CP CP_3 Pt_2 Parte_3
, e I soggetti indicati sono tra di loro fratelli e Parte_7 Pt_2 CP_4 Parte_5 sorelle. Sul punto si cfr. la dichiarazione della testimone di parte resistente, resa all'udienza Testimone_1 del 26.04.2024: “sono la figlia di della , e Parte_8 Controparte_6 Parte_4
sono miei zii, è mia zia” Pt_2 Parte_5
“coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune” costituisce indice di tale integrazione la predisposizione di un unico ufficio cui vengano demandati gli adempimenti relativi all'elaborazione delle buste paga per tutti i lavoratori delle società in maniera indistinta. Sul punto cfr. le dichiarazioni della testimone di parte resistente, IGa la quale, ha così Testimone_1 riferito: “conosco il ricorrente in quanto occupandomi della contabilità della mi occupavo della CP consegna dei cedolini al ricorrente (…) cedolini dei dipendenti vari vengono elaborati da un consulente del lavoro. So che il ricorrente ha lavorato anche per la Società di cui tenevo la contabilità” CP_2
“utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. ll requisito dirimente ai fini della configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è costituito dall'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle distinte imprese. In altre parole, il centro unico di imputazione si configura allorquando le singole imprese beneficiano indistintamente delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori, e questi ultimi svolgano dette prestazioni in modo tale da non potersi distinguere quale parte della prestazione sia resa a favore dell'una e quale a favore dell'altra impresa. La casistica ci rappresenta lavoratori che, seppur formalmente inquadrati presso distinti datori di lavoro, di fatto lavorano nella stessa sede operativa, utilizzando i medesimi attrezzi, attenendosi alle direttive impartite da un unico soggetto. Tale promiscuità può emergere talvolta dal fatto che il lavoratore transiti ciclicamente presso ciascuna delle società collegate, con una stretta conseguenzialità temporale tra la cessazione del rapporto presso una società e l'assunzione presso altra società. Per intenderci, il lavoratore viene licenziato oppure si dimette dal rapporto con la società alfa, ed il giorno successivo, se non addirittura lo stesso giorno, stipula un Pt_ nuovo contratto di lavoro con la società . Una fattispecie del genere è chiaro indice di un preordinato frazionamento del medesimo rapporto di lavoro tra una pluralità di soggetti formali (cfr. Tribunale di Pavia, sent. del 21.2.2019; Tribunale di Milano, sent. del 20.3.2013; Tribunale di Monza sent. n. 611 del 26.11.2015 - 19 Cass. n. 31519 del 3.12.2019; 20 Cass. n. 3482 del 12.2.2013; 21 Cass. n. 7171 del 21.3.2017). Sul punto si rinvia integralmente alle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, che di seguito si riportano:
- Sul cap. 1: “conosco il ricorrente in quanto ho lavorato dal 2004 al 2006/2007 per la Società Paolacci S.r.l.; poi ho lavorato un anno per la società e sono poi tornato a lavorare per la CP_2 Controparte_1 per cui ho lavorato sino al 2011, poi ho lavorato per la società per circa un anno e mezzo tra il 2015 CP e il 2016. Per i periodi che ho indicato ho lavorato anche insieme al ricorrente... il ricorrente ha sempre svolto l'attività di messa in opera dell'asfalto sia a mano che tramite macchinario. Le direttive circa l'attività da
6 svolgere ci venivano date dal Geom. che lavorava per la società non ricordo Controparte_8 CP altri nomi...”
- sul cap. 2: “confermo quanto mi si legge”;
- sul cap. 3: “preciso che nel periodo tra il 2004 al 2011 il ricorrente lavorava insieme ai soggetti indicati nel capitolo che mi si legge”
- sul cap. 4 : “preciso che nel periodo 2015/2016 il ricorrente lavorava insieme al sig. e ad un altro Per_6 dipendente di colore, ma non insieme al sig. ” Per_7
- sul cap. 5: “confermo quanto mi si legge, con riferimento al periodo in cui ho lavorato insieme al ricorrente”
- sul cap. 6 “preciso che il ricorrente si occupa della messa in opera dell'asfalto” ADR: “Preciso che nel passaggio tra ed le mie mansioni sono rimaste le stesse ed era sempre CP CP_2 il Geom. a darmi le direttive... Quando lavoravo per la società e poi per la società , CP_8 CP CP_2 non so dire se i cantieri fossero dell'una o dell'altra società..” Da ultimo, a definitiva conferma di quanto sinora esposto, si rappresenta che lo stesso sig. Parte_3 socio sia della società che della società sentito in sede di interrogatorio formale CP Controparte_2 all'udienza del 8.11.2023, nella qualità di legale rappresentante della società ha dichiarato: Controparte_2
“confermo che il ricorrente nel periodo dal 16 luglio 2002 al 19 gennaio 2019 ha sempre svolto mansioni di asfaltista per la posa in opera dell'asfalto”. La detta dichiarazione dimostra come anche per gli stessi datori di lavoro il rapporto andasse considerato come unitario, senza alcuna distinzione nei periodi di dipendenza formale per l'una o per l'altra società, pertanto la stessa non può che assumere valore di confessione ex art. 228 c.p.c.” La valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze istruttorie, anche documentali, comporta che deve ritenersi accertato che è intercorso tra il ricorrente e le parti datoriali convenute, a favore delle quali si svolgeva la prestazione di asfaltista sin dall'inizio e per tutta la sua durata, un unico rapporto di lavoro avente come centro di imputazione datoriale il gruppo di società costituito dalle società convenute pur costituenti distinti soggetti giuridici in collegamento economico – funzionale, come si evidenzia dal fatto che il personale delle società convenute ha operato congiuntamente presso la medesima sede operativa ed è stato utilizzato promiscuamente dalle società convenute in modo indifferenziato e contemporaneo e con l'eterodirezione della prestazione lavorativa da parte del medesimo soggetto responsabile datoriale. Peraltro deve osservarsi che Cass. n. 25270/11 ha riconosciuto che è possibile che vengano esercitati i poteri tipici datoriali da parte di una pluralità di soggetti in vario modo collegati quando la destinazione della prestazione di lavoro riguarda il complesso delle società operative secondo le note forme della prestazione cumulativa o alternativa, dando rilievo in una simile ipotesi, da un lato, alla preordinazione dell'attività lavorativa al soddisfacimento di un interesse di gruppo derivante dalla confusione patrimoniale tra le imprese del gruppo stesso e, dall'altro lato, all'utilizzo promiscuo della prestazione lavorativa ed all'esercizio del potere direttivo da parte di più soggetti;
e tale ultimo elemento è stato valorizzato anche da Cass. n. 4274/03, che ha affermato che, in caso di esercizio condiviso del potere direttivo o di conformazione da parte di più società appartenenti al medesimo gruppo, non sia riscontrabile un unico datore di lavoro ma più datori di lavoro da individuarsi nelle imprese che abbiano effettivamente esercitato tali poteri o in tutte le imprese del gruppo nel cui interesse si sia svolta la prestazione. Attraverso, quindi, la valorizzazione dell'elemento relativo al concreto esercizio delle prerogative datoriali la giurisprudenza della Cassazione ( cfr. anche Cass. n. 4274/04 – 7727/03) è giunta al riconoscimento di un'ipotesi di codatorialità nel rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone, chiamate quindi a rispondere solidalmente delle obbligazioni proprie del datore di lavoro. Sulla scorta delle rassegnate risultanze istruttorie deve allora ritenersi che l'accertata prestazione di attività lavorativa in favore non solo della società formale datrice di lavoro pro tempore ma anche dell'altra società convenuta in forma non alternativa ma cumulativa, facenti parte del medesimo gruppo societario, può configurare un rapporto di lavoro subordinato intercorso contemporaneamente con entrambe le società convenute, dovendo presumersi la natura subordinata del rapporto intercorso di fatto anche con la società non formale datrice di lavoro, non essendo state dedotte nè rilevate differenze nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che ha avuto
7 una sostanziale contemporaneità di svolgimento nei confronti dei codatori di lavoro, né essendo stata dedotta la sussistenza di un'ipotesi di distacco del dipendente;
e ciò senza la necessità di disconoscere la formale distinzione soggettiva tra le società facenti parte del medesimo gruppo e senza giungere alla necessità dell'individuazione degli elementi che denotino un fenomeno simulatorio o in frode alla legge nell'attività del gruppo societario che la giurisprudenza della Cassazione, secondo una lettura oggettiva di tale fenomeno, ha da tempo evidenziato ( cfr. Cass. ord. n. 3482/2013 : “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( conf. Cass. n. 11107/2006). Deve, quindi, dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 16/07/02 al 19/01/19. Inoltre deve anche dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennità di cui all'art. 24 del CCNL Edilizia applicato al rapporto di lavoro oggetto della domanda. Infatti è stato accertato che il ricorrente ha sempre svolto attività di asfaltista anche con macchinario, come dichiarato dai testi escussi e dal l.r.p.t. della società in sede di interrogatorio formale. CP_2 E l'art. 8 del contratto collettivo territoriale del 2002, le cui disposizioni sono state rinnovate anche nei successivi contratti del 2006, 2009 e 2012, ha esteso anche a tale categoria di lavoratori il diritto di percepire l'indennità di lavoro nocivo ex art. 24 del CCNL indicato, prevedendo l'erogazione di una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 20/05/2004 in favore degli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici. La disposizione contrattuale ha previsto, cioè, che “sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori: - addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici”. Come osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, “in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098); sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. 2 marzo 2021, n. 5651). Ed anche Cass. n. 17929/22 ha affermato che “Il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline.”
8 Ciò premesso, si deve rilevare che la norma de qua prevede: “Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all'art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000. Ferma rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di cui al Gruppo B) dell'art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000, le Parti, in riferimento alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B), fissano la misura della indennità aggiuntiva nel 16%. In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si verifichino le condizioni ivi previste, la misura della suddetta indennità aggiuntiva del 16% è elevata al 24%. In considerazione di particolari situazioni di fatto riscontrate in Roma e provincia, si conviene che agli addetti ai "lavori in cimiteri, ove la tumulazione delle salme nelle vicinanze del luogo di lavoro rechi per gli operai condizioni di disagio" venga corrisposta la maggiorazione del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000. Sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt.18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori:
- addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
- addetti ai lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante. Sono assorbibili, fino a concorrenza, le eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo”. Deve tenersi, innanzitutto, in considerazione che la giurisprudenza della Cassazione n. 2996/23 ha affermato che “In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.” Orbene, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta secondo cui il disposto “sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt.18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori: - addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici” sarebbe riferito “ai lavoratori che svolgono attività di posa di conglomerati bituminosi esclusivamente nelle gallerie”, e come invece osservato da parte ricorrente “la norma nel rinviare all'art. 21 del CCNL per le indennità per i lavori disagiati fa espresso riferimento, al secondo e al terzo comma, ai lavori in galleria prevedendo per i lavoratori del gruppo B), che sono appunto i lavoratori in galleria, delle indennità aggiuntive. Successivamente, vi è il richiamo ai lavoratori addetti “ai lavori in cimiteri” ed infine ai lavoratori addetti alla posa di conglomerati bituminosi, come appunto il ricorrente. Qualora la norma avesse inteso riferire la richiamata indennità ai lavoratori in galleria avrebbe fatto, anche in questo caso, espressamente richiamo al gruppo B).” Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'indennità richiesta e, non avendo le società convenute debitrici eccepito e provato l'adempimento della relativa obbligazione, tali società devono essere condannate, in solido in quanto codatori di lavoro, al pagamento della somma di €27.031,14 per i titoli di cui al ricorso, compreso il TFR la cui quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte delle convenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Deve, al riguardo, rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e presuntiva triennale ex art. 2955 n. 2 e 2956 n.1 c.c. sollevata dalla società convenuta costituita in giudizio atteso che trattasi nella fattispecie di un rapporto di lavoro intercorso CP contemporaneamente con il datore di lavoro formale e con il datore di lavoro di fatto e, quindi, non regolarizzato e durante il quale pertanto, in assenza di stabilità reale del rapporto di lavoro, la prescrizione, anche presuntiva, non decorre, rimanendo sospesa, decorrendo soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. Cass. n. 29981/22 : “La prescrizione dei crediti
9 del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”. E sempre la giurisprudenza della Cassazione ( n. 30957/22) ha recentemente anche affermato, in riferimento al rapporto di lavoro regolarizzato, che “"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro". Peraltro la società convenuta che ha eccepito la prescrizione presuntiva ha dedotto di non aver adempiuto l'obbligazione retributiva fatta valere da parte ricorrente, contestando l'esistenza del credito ed il titolo fatto valere, e da ciò solo discende il rigetto dell'eccezione. Inoltre il termine prescrizionale estintivo quinquennale non risulta decorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro del 19/01/19 e la data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio del 7/12/22. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) sulla base dello scaglione riferito al valore della domanda, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 16/07/02 al 19/01/19; dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze richieste per i titoli indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna le società convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di €27.031,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna le società convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 29/11/24 IL GIUDICE
Luca Redavid
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