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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. SO NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1673 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(P.I.: ), con sede in Cefalù (PA), via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
BI Lo Verso;
appellante
CONTRO
(P.I.: ), con sede in Alatri (FR), via Controparte_1 P.IVA_2
AN SA ET snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ceccani;
appellata
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.).
Conclusioni. Per l'appellante: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 1 luglio
2025, pagine 1-2.;
Per l'appellata: cfr. comparsa di costituzione in appello depositata in data 12 gennaio 2024, pagina 5.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 5 luglio 2023, n. 849, il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione proposta da di Parte_1 Parte_1 avverso l'atto di precetto con cui le aveva intimato il pagamento di € Controparte_1
31.867,04 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1368 del 2016 emesso dal
Tribunale di Frosinone e notificato in data 27 dicembre 2016.
Il primo giudice, sul fondamento della deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione dei soli fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla definizione del processo in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale, ritenne che i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non potessero essere esaminati al di fuori del procedimento di opposizione tardiva introdotto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dall'odierna appellante.
Escluse, inoltre, che la statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata potesse rinvenire vincoli valutativi nel passaggio in giudicato della sentenza con cui la Corte d'Appello di
Palermo aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società avverso Pt_1 un distinto atto di precetto intimato in forza di un assegno bancario, protestato per mancanza di fondi, tratto nell'ambito della stessa vicenda contrattuale.
Sul presupposto dell'inammissibilità e dell'infondatezza delle censure fatte valere dalla parte attrice, rigettò, quindi, l'opposizione, con condanna della società al pagamento delle spese Pt_1 di lite.
2. Con atto di citazione, notificato in data 3 ottobre 2023, la società ha interposto Pt_1 appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di due motivi così sintetizzabili:
1) erroneità della pronuncia nella parte in cui omette di riconoscere portata vincolante alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 439 del 21 marzo 2022, la quale ha escluso che dal contratto concluso con la società possa discendere il diritto di credito posto Controparte_1
a fondamento del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Frosinone;
2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui pone il pagamento delle spese processuali a carico della società . Pt_1
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata in data 12 gennaio 2024, la società ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, chiedendo la Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025 - tenutasi ai sensi all'art. 127- ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così compendiato l'oggetto del contendere ed affermata preliminarmente la conformità ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c. dei motivi di censura formulati dall'appellante, è opportuno premettere che le pretese creditorie della società oggetto del Controparte_1 precetto opposto, hanno origine nella stipulazione tra le parti di un contratto di fornitura di beni d'arredamento, al corrispettivo pattuito di euro 130.000,00 euro oltre iva.
Per quel che, in questa sede, rileva, le condizioni generali di vendita, pattuite tra le parti (cfr. allegato nr. 7 della produzione in primo grado dell'appellata) prevedevano, all'art. 10, la corresponsione di una caparra pari al 30 % del prezzo pattuito per l'acquisto della merce, da versare al momento della sottoscrizione.
L'art. 17 delle stesse condizioni disciplinava, ancora, il pagamento, prevedendo – appunto - un acconto di euro 10.000,00, un ulteriore acconto di euro 8600,00 durante la prima fase di lavorazione, il saldo a lavoro ultimato e l'emissione di due assegni di euro 70.000,00 ciascuno a garanzia dei lavori da realizzare.
Orbene, la società , nell'adempiere all'obbligazione del pagamento del primo Pt_1 acconto, consegnò all'appellata un assegno bancario, dell'importo di euro 10.000,00, ma non recante l'indicazione della data e del luogo di emissione e, soprattutto, non coperto dalla relativa provvista.
Del titolo esecutivo stragiudiziale la società si avvalse per intimare Controparte_1
l'adempimento mediante (diverso) atto di precetto, avverso il quale l' appellante propose opposizione sotto il profilo dell'inesistenza del credito oggetto d'intimazione e del difetto delle condizioni di tutelabilità del medesimo in via esecutiva. Tali censure trovavano accoglimento, dapprima, nelle statuizioni del Tribunale di Termini Imerese (sent. 28 marzo 2019, n. 341); in seguito, nella decisione della Corte di Appello di Palermo (sent. 21 marzo 2022, n. 439), la quale, con pronuncia passata in giudicato, rigettava l'appello proposto dalla società e confermava, sia pure Controparte_1 con diversa motivazione, la fondatezza dell'opposizione a precetto.
Separatamente la ottenne, come detto, dal Tribunale di Frosinone il decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1368 del 2016 con cui venne ingiunto all'acquirente (oggi appellante) il pagamento di € 31.867,04 corrispondente a quanto dovuto a titolo della menzionata caparra confirmatoria (30 % di euro 130.000,00 = 39.000,00 – euro 10.000,00 pari al richiamato assegno protestato) oltre alle spese.
Il decreto ingiuntivo venne opposto tardivamente e la relativa opposizione venne appunto dichiarata inammissibile – in uno alla domanda di revocazione dello stesso decreto – con sentenza del Tribunale di Frosinone nr. 619 del 1- 7- 2022.
6. Questi, sinteticamente, i fatti, il primo motivo di gravame verte proprio sull'attitudine della sentenza 21 marzo 2022, n. 439 della Corte di Appello di Palermo a spiegare efficacia di giudicato sostanziale nel presente giudizio di opposizione.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, invero, l'accertamento sull'inesistenza del diritto al pagamento dell'acconto, in quanto comprensivo di una valutazione negativa in ordine all'attuale stabilità del rapporto – sostenuta nel richiamato giudicato - varrebbe a precludere l'esercizio di ogni ulteriore pretesa scaturente dal contratto stipulato tra le parti.
La doglianza è infondata.
Non può, anzitutto, trascurarsi che diverso è l'oggetto dei due precetti notificati dalla società
e, conseguentemente, diverso è l'oggetto dell'accertamento delle due Controparte_1 opposizioni esecutive. Con la prima – appunto definita con sentenza nr. 439 del 2022 di questa Corte – si è appunto trattata della validità quale titolo esecutivo ed anche del credito portato dall'assegno bancario di euro
10.000,00 “scaduto e protestato”.
Con la seconda – di cui si tratta in questa sede – si controverte, invece, sulla validità del
(diverso) titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1368 del
2016 emesso dal Tribunale di Frosinone (a fronte della richiesta del creditore di escludere, nella determinazione della caparra, quanto già richiesto con la messa all'incasso del menzionato assegno di euro 10.000,00).
In secondo luogo, non giova il richiamo, effettuato dall'appellante, a quanto sostenuto nell'ambito del giudizio – definito con la sentenza di questa Corte nr. 439 del 2022 - in cui è stata pure affermata l'inesistenza del credito sottostante all'assegno per avvenuto scioglimento consensuale del rapporto con conseguente infondatezza del diritto alla caparra.
Si tratta, invero, di affermazione insuscettibile di esplicare un'efficacia riflessa sull'accertamento della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in sede monitoria in quanto
“nell'ambito della stessa procedura esecutiva ogni opposizione è autonoma (e distinta) dalle altre, sì che deve escludersi che il giudicato formatosi in ordine a una esplichi efficacia nei confronti di quella successiva” (Cass. civ., Sez. III, sent. 29 gennaio 2013, n. 2097).
In terzo luogo, ricordato che il titolo esecutivo di cui si tratta è costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, giova, ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il processo introdotto dalle opposizioni di cui agli articoli 645 o
650 c.p.c. costituisce la naturale sede per la deduzione delle cause d'inesistenza del diritto fatto valere con la domanda monitoria, onde gli spazi di cognizione riservati al giudice dell'opposizione all'esecuzione si esauriscono nella valutazione dei soli fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla definizione del giudizio di merito sul credito oggetto d'ingiunzione (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17665; Cass. civ., Sezioni unite, sent. 6 aprile 2023, n.
9479; Cass. civ., Sez. III, sent. 21 ottobre 2022, n. 31259; Cass. civ., Sez. VI, ord. 14 febbraio 2020,
n. 3716; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18 febbraio 2015, n. 3277).
Nel caso di specie, l'omessa dimostrazione di fatti successivi al maturarsi delle preclusioni istruttorie nel processo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, congiungendosi alla non deducibilità nel presente giudizio di ragioni d'ingiustizia o d'illegittimità intrinseche del titolo monitorio, rivelano l'insussistenza di evidenze processuali idonee a precludere l'esercizio del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
7. Dal rigetto del primo motivo di gravame discende, altresì, l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante avverso la statuizione con cui il giudice di primo grado ha posto a carico della soccombente il pagamento delle spese processuali.
8. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto dalla società deve essere rigettato, Pt_1 con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della società secondo quanto Controparte_1 stabilito nel dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione notificato in data 3 ottobre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese 5 luglio 2023, n. 849, che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 le spese di lite liquidate in complessivi € 3.473,00, per compensi, oltre Controparte_1 al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO NT PP UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. SO NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1673 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(P.I.: ), con sede in Cefalù (PA), via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
BI Lo Verso;
appellante
CONTRO
(P.I.: ), con sede in Alatri (FR), via Controparte_1 P.IVA_2
AN SA ET snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ceccani;
appellata
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.).
Conclusioni. Per l'appellante: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 1 luglio
2025, pagine 1-2.;
Per l'appellata: cfr. comparsa di costituzione in appello depositata in data 12 gennaio 2024, pagina 5.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 5 luglio 2023, n. 849, il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione proposta da di Parte_1 Parte_1 avverso l'atto di precetto con cui le aveva intimato il pagamento di € Controparte_1
31.867,04 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1368 del 2016 emesso dal
Tribunale di Frosinone e notificato in data 27 dicembre 2016.
Il primo giudice, sul fondamento della deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione dei soli fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla definizione del processo in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale, ritenne che i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non potessero essere esaminati al di fuori del procedimento di opposizione tardiva introdotto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dall'odierna appellante.
Escluse, inoltre, che la statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata potesse rinvenire vincoli valutativi nel passaggio in giudicato della sentenza con cui la Corte d'Appello di
Palermo aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società avverso Pt_1 un distinto atto di precetto intimato in forza di un assegno bancario, protestato per mancanza di fondi, tratto nell'ambito della stessa vicenda contrattuale.
Sul presupposto dell'inammissibilità e dell'infondatezza delle censure fatte valere dalla parte attrice, rigettò, quindi, l'opposizione, con condanna della società al pagamento delle spese Pt_1 di lite.
2. Con atto di citazione, notificato in data 3 ottobre 2023, la società ha interposto Pt_1 appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di due motivi così sintetizzabili:
1) erroneità della pronuncia nella parte in cui omette di riconoscere portata vincolante alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 439 del 21 marzo 2022, la quale ha escluso che dal contratto concluso con la società possa discendere il diritto di credito posto Controparte_1
a fondamento del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Frosinone;
2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui pone il pagamento delle spese processuali a carico della società . Pt_1
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata in data 12 gennaio 2024, la società ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, chiedendo la Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025 - tenutasi ai sensi all'art. 127- ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così compendiato l'oggetto del contendere ed affermata preliminarmente la conformità ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c. dei motivi di censura formulati dall'appellante, è opportuno premettere che le pretese creditorie della società oggetto del Controparte_1 precetto opposto, hanno origine nella stipulazione tra le parti di un contratto di fornitura di beni d'arredamento, al corrispettivo pattuito di euro 130.000,00 euro oltre iva.
Per quel che, in questa sede, rileva, le condizioni generali di vendita, pattuite tra le parti (cfr. allegato nr. 7 della produzione in primo grado dell'appellata) prevedevano, all'art. 10, la corresponsione di una caparra pari al 30 % del prezzo pattuito per l'acquisto della merce, da versare al momento della sottoscrizione.
L'art. 17 delle stesse condizioni disciplinava, ancora, il pagamento, prevedendo – appunto - un acconto di euro 10.000,00, un ulteriore acconto di euro 8600,00 durante la prima fase di lavorazione, il saldo a lavoro ultimato e l'emissione di due assegni di euro 70.000,00 ciascuno a garanzia dei lavori da realizzare.
Orbene, la società , nell'adempiere all'obbligazione del pagamento del primo Pt_1 acconto, consegnò all'appellata un assegno bancario, dell'importo di euro 10.000,00, ma non recante l'indicazione della data e del luogo di emissione e, soprattutto, non coperto dalla relativa provvista.
Del titolo esecutivo stragiudiziale la società si avvalse per intimare Controparte_1
l'adempimento mediante (diverso) atto di precetto, avverso il quale l' appellante propose opposizione sotto il profilo dell'inesistenza del credito oggetto d'intimazione e del difetto delle condizioni di tutelabilità del medesimo in via esecutiva. Tali censure trovavano accoglimento, dapprima, nelle statuizioni del Tribunale di Termini Imerese (sent. 28 marzo 2019, n. 341); in seguito, nella decisione della Corte di Appello di Palermo (sent. 21 marzo 2022, n. 439), la quale, con pronuncia passata in giudicato, rigettava l'appello proposto dalla società e confermava, sia pure Controparte_1 con diversa motivazione, la fondatezza dell'opposizione a precetto.
Separatamente la ottenne, come detto, dal Tribunale di Frosinone il decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1368 del 2016 con cui venne ingiunto all'acquirente (oggi appellante) il pagamento di € 31.867,04 corrispondente a quanto dovuto a titolo della menzionata caparra confirmatoria (30 % di euro 130.000,00 = 39.000,00 – euro 10.000,00 pari al richiamato assegno protestato) oltre alle spese.
Il decreto ingiuntivo venne opposto tardivamente e la relativa opposizione venne appunto dichiarata inammissibile – in uno alla domanda di revocazione dello stesso decreto – con sentenza del Tribunale di Frosinone nr. 619 del 1- 7- 2022.
6. Questi, sinteticamente, i fatti, il primo motivo di gravame verte proprio sull'attitudine della sentenza 21 marzo 2022, n. 439 della Corte di Appello di Palermo a spiegare efficacia di giudicato sostanziale nel presente giudizio di opposizione.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, invero, l'accertamento sull'inesistenza del diritto al pagamento dell'acconto, in quanto comprensivo di una valutazione negativa in ordine all'attuale stabilità del rapporto – sostenuta nel richiamato giudicato - varrebbe a precludere l'esercizio di ogni ulteriore pretesa scaturente dal contratto stipulato tra le parti.
La doglianza è infondata.
Non può, anzitutto, trascurarsi che diverso è l'oggetto dei due precetti notificati dalla società
e, conseguentemente, diverso è l'oggetto dell'accertamento delle due Controparte_1 opposizioni esecutive. Con la prima – appunto definita con sentenza nr. 439 del 2022 di questa Corte – si è appunto trattata della validità quale titolo esecutivo ed anche del credito portato dall'assegno bancario di euro
10.000,00 “scaduto e protestato”.
Con la seconda – di cui si tratta in questa sede – si controverte, invece, sulla validità del
(diverso) titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1368 del
2016 emesso dal Tribunale di Frosinone (a fronte della richiesta del creditore di escludere, nella determinazione della caparra, quanto già richiesto con la messa all'incasso del menzionato assegno di euro 10.000,00).
In secondo luogo, non giova il richiamo, effettuato dall'appellante, a quanto sostenuto nell'ambito del giudizio – definito con la sentenza di questa Corte nr. 439 del 2022 - in cui è stata pure affermata l'inesistenza del credito sottostante all'assegno per avvenuto scioglimento consensuale del rapporto con conseguente infondatezza del diritto alla caparra.
Si tratta, invero, di affermazione insuscettibile di esplicare un'efficacia riflessa sull'accertamento della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in sede monitoria in quanto
“nell'ambito della stessa procedura esecutiva ogni opposizione è autonoma (e distinta) dalle altre, sì che deve escludersi che il giudicato formatosi in ordine a una esplichi efficacia nei confronti di quella successiva” (Cass. civ., Sez. III, sent. 29 gennaio 2013, n. 2097).
In terzo luogo, ricordato che il titolo esecutivo di cui si tratta è costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, giova, ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il processo introdotto dalle opposizioni di cui agli articoli 645 o
650 c.p.c. costituisce la naturale sede per la deduzione delle cause d'inesistenza del diritto fatto valere con la domanda monitoria, onde gli spazi di cognizione riservati al giudice dell'opposizione all'esecuzione si esauriscono nella valutazione dei soli fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla definizione del giudizio di merito sul credito oggetto d'ingiunzione (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17665; Cass. civ., Sezioni unite, sent. 6 aprile 2023, n.
9479; Cass. civ., Sez. III, sent. 21 ottobre 2022, n. 31259; Cass. civ., Sez. VI, ord. 14 febbraio 2020,
n. 3716; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18 febbraio 2015, n. 3277).
Nel caso di specie, l'omessa dimostrazione di fatti successivi al maturarsi delle preclusioni istruttorie nel processo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, congiungendosi alla non deducibilità nel presente giudizio di ragioni d'ingiustizia o d'illegittimità intrinseche del titolo monitorio, rivelano l'insussistenza di evidenze processuali idonee a precludere l'esercizio del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
7. Dal rigetto del primo motivo di gravame discende, altresì, l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante avverso la statuizione con cui il giudice di primo grado ha posto a carico della soccombente il pagamento delle spese processuali.
8. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto dalla società deve essere rigettato, Pt_1 con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della società secondo quanto Controparte_1 stabilito nel dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione notificato in data 3 ottobre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese 5 luglio 2023, n. 849, che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 le spese di lite liquidate in complessivi € 3.473,00, per compensi, oltre Controparte_1 al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO NT PP UP