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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 175/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE
appellante – appellato incidentale e
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NICOTERA VIRGINIA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. NICOTERA VIRGINIA
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
per In via principale e nel merito, - accogliere per i motivi tutti dedotti Parte_1 in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.
137/2020, emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Civile, dal Giudice dott. Marino
Maurizio Punturieri, nell'ambito del giudizio RG 296/2017, depositata in cancelleria in data 12.02.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Vorrà rigettare l'opposizione in quanto infondata e, confermato il precetto opposto, condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese e competenze di causa. In via grada e nel denegato caso di anche accoglimento parziale dell'opposizione in esame, vogli emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna q quella somma che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Rigettare l'avverso appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per e IR : Controparte_1 Controparte_2
-respingere l'appello principale proposto da avverso la sentenza n°137/20 Parte_1
emessa dal Tribunale Civile di Palmi in data 12.02.2020;
-accogliere l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza sopra citata accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del contratto di mutuo a causa dell'esistenza di clausole contrattuali contrarie a norme di legge, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, per violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, per vizi del consenso, usura, conseguentemente l'inesistenza e/o inidoneità del titolo esecutivo.
Con la condanna della al pagamento delle spese e competenze difensive del Parte_1
doppio grado di giudizio tenuto conto che vi è ammissione di parte appellata al patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 23.2.2017,
[...]
e proponevano opposizione ai precetti con i Controparte_1 Controparte_2 quale richiedeva il pagamento della somma di € 59.845,04 a titolo di Controparte_3
residuo capitale alla data del 30.03.2016, concesso con mutuo del 29.6.2006, oltre interessi di mora sino al soddisfo. Gli opponenti deducevano la nullità dei precetti per indeterminatezza e genericità della richiesta di pagamento, il pagamento delle rate fino alla 75, l'estinzione delle rate da 80 ad 87, il pagamento parziale delle rate 76-79 e 88-
109, la nullità/annullabilità del mutuo per violazione dei principi di buona fede,
pag. 2/12 trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contrato di mutuo, la illegittimità del mutuo nei termini individuati dal consulente di parte (mancanza di piano di ammortamento iniziale, diversa indicazione della misura del compenso per estinzione anticipata tra proposta e contratto, applicazione di un tasso di interesse variabile e non fisso per le prime 179 rate, applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito, applicazione della clausola cap&floor che rende applicabile al contratto la normativa sui prodotti finanziari, arbitrarietà nella imputazione dei pagamenti, usurarietà del mutuo).
Per questi motivi
, chiedevano di dichiarare la nullità dei precetti, la nullità del mutuo, con condanna della banca opposta alla restituzione degli interessi indebitamente corrisposti, la illegittimità della segnalazione a sofferenza e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio che contestava le affermazioni degli Controparte_3
opponenti, affermava la legittimità del mutuo e della richiesta contenuta nel precetto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Svolta la ctu, con sentenza n. 137/2020 il Tribunale di Palmi dichiarava la nullità degli atti di precetto opposti e rideterminava la somma dovuta in virtù del mutuo in oggetto in
€35.031,80 oltre interessi, compensando le spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, poste a carico di CP_3
Con atto di citazione notificato il 12.3.2020, (che è subentrata alla Parte_1
a seguito di incorporazione per fusione) impugnava la sentenza predetta per CP_3
i seguenti motivi:
a. per avere dichiarato la nullità dell'intero precetto nonostante il riconoscimento della esistenza parziale del credito;
b. per avere fondato la decisione sulle conclusioni di una ctu inutilizzabile, in quanto errata nel metodo utilizzato sia nella ricostruzione e verifica della determinatezza del tasso di interesse e della correttezza del piano di ammortamento, sia per la valutazione di usurarietà.
Per questi motivi
chiedevano la riforma della sentenza con rigetto dell'opposizione o rideterminazione della somma dovuta a seguito di rinnovazione della ctu.
Si costituivano in giudizio i signori e , che contestavano la fondatezza CP_1 CP_2 dell'appello e proponevano appello incidentale, “nella parte in cui il Giudice ha omesso pag. 3/12 di pronunciarsi in merito a tutte le eccezioni e domande, formulate da parte opponente e confermate dal CTU, sulla nullità del titolo esecutivo (contratto di mutuo) e sulla consequenziale inidoneità dello stesso a costituire titolo valido ai fini della procedura espropriativa immobiliare già intrapresa dal creditore per tutte le motivazioni articolate nell'atto di opposizione che hanno trovato conferma nelle risultanze peritali”, nonché la riforma della pronuncia sulle spese di lite, da porre a carico dell'opposta.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
Per il principio della ragione più liquida, si procederà ad esaminare il secondo motivo di appello, il cui accoglimento rende superfluo l'esame del primo.
La decisione di prime cure è fondata sulle conclusioni del ctu nominato in primo grado, dott. che vengono condivise dal Tribunale in quanto aderenti agli arresti Per_1
giurisprudenziali in materia. Il consulente tecnico, sulla scorta del quesito ricevuto, formula tre conclusioni alternative:
1. Usura originaria derivante dalla convenzione della commissione per anticipata estinzione, con credito della banca di € 35.031,80;
2. indeterminatezza del piano di rimborso e ricalcolo del tasso ex art. 117 tub, con credito della banca di €45.901,66;
3. validità del contratto, credito della banca di € 59.845,04 oltre interessi.
Dalla stringata motivazione della sentenza emerge che il Tribunale ha ritenuto il mutuo usurario, poiché la commissione per anticipata estinzione avrebbe determinato il superamento del tasso soglia previsto per il secondo trimestre 2006.
L'assunto è errato, in quanto è invece pacifico che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
pag. 4/12 La commissione per estinzione anticipata, peraltro, era prevista per il solo caso in cui a richiederla fosse il mutuatario e non il mutuante, a differenza di quanto affermato dagli opponenti, per cui la sommatoria con gli interessi moratori non si sarebbe potuta verificare, né si è verificata nel caso di specie.
2.2. Acclarata l'assenza di usurarietà del mutuo, occorre esaminare la motivazione alternativa accennata in sentenza, laddove si parla di “dedotta e provata indeterminatezza (anche sotto il profilo della non evidente chiarezza) del contratto di mutuo per la formulazione del contratto di rimborso”, anch'essa oggetto del secondo motivo di appello. evidenziava che il contratto di mutuo prevede il rimborso della somma Parte_1 mutuata con l'applicazione di due metodi di ammortamento: il primo c.d. alla francese, con il quale viene pattuita la restituzione del 50% del capitale mediante il pagamento di
179 rate posticipate composte da interessi e capitale, ed il secondo c.d. alla bullet, con il quale viene pattuita la restituzione del restante 50% del capitale alla scadenza ed il pagamento di rate composte da soli interessi, ad un tasso fisso per le prime 12 mensilità
e variabile per le mensilità successive.
L'art. 2 del contratto prevede che “le prime 179 (centosettantanove) rate di ammortamento serviranno per rimborsare il 50% (cinquanta per cento) del capitale mutuato oltre gli interessi calcolati come di seguito riportato e saranno determinate secondo il metodo di ammortamento “alla francese”. Al tasso iniziale di seguito pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento alla francese, calcolato su 50% (cinquanta per cento) del capitale mutuato ciascuna delle prime n.ro
179 (centosettantanove) rate di ammortamento ammonta attualmentead euro 407,82
(quattrocentosette e ottantadue centesimi).”
Segue poi una precisa (e complessa) indicazione del calcolo del tasso di interesse, che è fisso per le prime 12 rate e variabile per le successive fino alla 179esima (la 180esima è pari alla metà del capitale per € 37.500, poteva essere oggetto di ulteriore rateizzazione in 60 rate con metodo bullet).
Il calcolo effettuato dal ctu è viziato ed è evidentemente errato, in quanto assume che, poiché il tasso di interesse è fisso per le prime dodici rate, la rata debba essere costante e debba essere pari ad € 407,82. In realtà questo assunto non è ricavabile dal contratto di pag. 5/12 mutuo, dove invece è previsto che “le prime dodici rate (..) saranno regolate al tasso fisso nominale del 4,12% calcolato in base all'anno civile”, per cui non era in alcun modo previsto che questo tasso di interesse dovesse essere applicato alle successive 168 rate, per le quali era invece previsto il meccanismo di tasso variabile dettagliatamente disciplinato, anche ai fini del calcolo di ciascuna successiva rata.
Sebbene il sistema sia particolarmente complesso, e difatti anche il consulente tecnico ha riscontrato difficoltà nel ricostruire il piano di ammortamento, il tasso di interesse applicabile è determinabile mediante rinvio a parametri precisi sia per il rilievo temporale che del tasso di riferimento, e le modalità di calcolo di ciascuna rata sono precisate nel dettaglio.
Il mutuo con ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via (cfr Cass. SU sentenza 15130 del 2024). Nel caso di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese, invece, le rate non sono sempre costanti, in quanto è espressamente previsto nell'art. 3 che “le modificazioni della misura del tasso di interesse in base a quanto sopra disposto incideranno esclusivamente sulla misura degli interessi, fermo restando invece il piano di ammortamento in linea capitale stabilito inizialmente e l'importo relativo alla quota di rimborso dell'eventuale assicurazione infortuni”. Difatti, come ricavabile dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente, le prime dodici pag. 6/12 rate avevano un importo di € 383,47 (inferiore a quella indicata in contratto) e le rate successive importo variabile, in ragione della fluttuazione del tasso di interesse.
Il calcolo del ctu è quindi errato sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'anno commerciale anziché civile per la quantificazione delle prime dodici rate, sia con riferimento dalla ritenuta indeterminatezza del mutuo per incongruenza dei parametri indicati, trattandosi in realtà di una versione (sia pure complessa) di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese per metà del capitale dopo il primo anno.
2.4. L'accoglimento dell'appello principale impone l'esame delle eccezioni sollevate dagli opponenti in primo grado e non esaminate dalla sentenza impugnata, oggetto di riproposizione in sede di appello incidentale. Gli appellanti incidentali non articolano, in verità, dei motivi di appello specifici, limitandosi ad insistere nell'esame dei motivi di opposizione non esaminati dal giudice di primo grado e sinteticamente indicati dagli opponenti nei seguenti termini:
1) Nullità /annullabilità contratto di mutuo, per violazione dei principi di buona fede trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto di mutuo;
2) Mancanza di piano di ammortamento iniziale;
3) Diversa indicazione del compenso per estinzione anticipata;
4) Mancanza dei requisiti di determinatezza o determinabilità delle clausole contrattuali;
5) Mancanza di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, richiesto ex lege a pena di nullità dagli artt. 1346 e 1418 c.c.;
6) Difformità tra il tasso variabile contrattuale e quello variabile applicato;
7) Mutuo con opzione “cap & floor”;
8) Arbitrarietà nell'imputazione dei pagamenti;
9) Superamento delle soglie usurarie dei tassi applicati.
Si può osservare che i motivi sub 4, 5, 6 e 9 sono stati oggetto di accoglimento nella sentenza di primo grado ed oggetto dell'appello principale, per cui non devono essere riesaminati nel merito.
2.4.1 In merito alla eccezione di “nullità /annullabilità contratto di mutuo, per violazione dei principi di buona fede trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto di mutuo”, si deve osservare che non si tratta di eccezione autonoma, ma di pag. 7/12 mero rinvio alle nullità dedotte nei successivi motivi, che di seguito si vanno ad esaminare.
In generale, giova precisare che il contratto indica l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso, per cui i mutuatari hanno la possibilità di ricostruire quale sarà potenzialmente il costo finale del mutuo per confrontare la proposta con le altre soluzioni di finanziamento. Naturalmente il prospetto di ammortamento di un mutuo a tasso variabile è solo potenziale, (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso applicabile al momento della conclusione del contratto. Questo non esclude che il mutuatario possa rendersi conto della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e valutare la convenienza della proposta mediante una comparazione con le altre offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio
è raccomandata la trasparenza delle condizioni.
2.4.2. “Mancanza di piano di ammortamento iniziale”. La assenza di piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo non è causa di nullità o di illegittimità del contratto, né determina una violazione dei doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale. Specie nelle ipotesi di mutuo a tasso variabile, come quello in esame, il piano di ammortamento è solo indicativo delle rate da pagare, visto che il concreto sviluppo è legato alla fluttuazione del tasso di interesse. L'art. 117
T.u.b. non richiedeva e non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare,
120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE)
e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del
2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21,
pag. 8/12 comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»).
Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. (cfr. Cass. SU sentenza n. 15130 del 2024).
2.4.3. “Diversa indicazione del compenso per estinzione anticipata”
Il motivo è privo di pregio, in quanto la diversa indicazione del compenso per estinzione anticipata indicata nella proposta contrattuale è superata dalla più favorevole indicazione contenuta nel contratto definitivo. Inoltre, l'eventuale indeterminatezza della clausola comporterebbe la nullità solo della pattuizione in merito alla commissione per estinzione anticipata richiesta dal cliente e non del mutuo.
2.4.4. “Mancanza dei requisiti di determinatezza o determinabilità delle clausole contrattuali”
Il motivo è stato oggetto di esame nell'ambito dell'appello principale, come già indicato nel paragrafo 2.3, cui si rimanda.
2.4.5. “Mancanza di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, richiesto ex lege a pena di nullità dagli artt. 1346 e 1418 c.c”
Anche questo motivo è stato già esaminato nel paragrafo 2.3., in cui si è verificata la determinatezza della pattuizione, con accoglimento del secondo motivo di appello della
Parte_1
2.4.6. “Difformità tra il tasso variabile contrattuale e quello variabile applicato”
Il motivo è stato già oggetto di esame nell'ambito dei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3., come già evidenziato nell'accoglimento dell'appello principale.
2.4.7. “Mutuo con opzione “cap & floor”
Gli opponenti contestano la validità della clausola cap&floor, ritenendola vessatoria e ricavando dal meccanismo di funzionamento della clausola una diversa qualificazione del contratto, da intendersi quale prodotto finanziario equiparabile ai “derivati”, con necessità di applicare gli obblighi informativi previsti per le operazioni di investimento.
pag. 9/12 La tesi dei mutuatari, pur suggestiva, non coglie nel segno. La clausola cap & floor
(anche definita collar) introduce un limite massimo (cap) ed un limite minimo (floor) alle fluttuazioni del tasso di interesse variabile. Ad esempio, nel caso in esame, il tasso di interesse variabile è legato all'Euribor, e pertanto potrebbe addirittura diventare negativo per il mutuante. Per limitare il rischio derivante da questa fluttuazione, le parti hanno previsto un limite minimo al valore del tasso complessivo, fissando un tetto minimo oltre il quale il tasso non potrà scendere (tasso floor al 3%) ed un limite massimo oltre il quale non potrà salire (tasso cap al 7%). Il primo tasso garantisce alla banca un tasso minimo pari allo spread, e quindi una remunerazione garantita anche in caso di fluttuazioni negative, il tasso cap garantisce il mutuatario impedendo un eccessivo rialzo del tasso di interesse.
È chiaro che detta clausola può essere applicata anche ad investimenti, ad esempio all'acquisto di obbligazioni a tasso variabile. Solo in questo caso sono richiesti gli obblighi informativi specifici per la sottoscrizione di prodotti derivati.
La clausola, nei termini in cui è stata configurata nell'ambito del contrato di mutuo in oggetto, non è vessatoria.
I mutuatari, infatti, hanno accettato la clausola floor, che determina una diversa distribuzione dei rischi e dei benefici dei contratti di mutuo a tasso variabile a favore della banca, unitamente alla clausola cap (che pone un tetto massimo al parametro di riferimento), per cui si deve escludere vi sia uno squilibrio degli obblighi e doveri derivanti dal mutuo in favore della banca ed in danno ai consumatori.
La normativa comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore
(Direttiva 1993/13/CEE), prevede che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021).
Nel caso in esame alla già affermata chiarezza della disciplina contrattuale si aggiunge l'assenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto in ragione della clausola in esame.
pag. 10/12 2.4.8. “Arbitrarietà nell'imputazione dei pagamenti”
Anche questo motivo di opposizione è infondato, poiché i pagamenti documentati dai mutuatari sono stati correttamente imputati alle rate via via scadute e per le rate scadute, rispetto alle quali potrebbero essere richiesti contrattualmente gli interessi sull'intera rata, la richiesta è stata limitata al capitale. Il calcolo è stato ritenuto congruo dal consulente tecnico d'ufficio, che nella terza ipotesi – di validità del contrato ed esclusione delle riconosciute illegittimità, convalida la somma portata dal precetto.
2.4.9. Superamento delle soglie usurarie dei tassi applicati
Il motivo non viene esaminato, per la parte relativa alla commissione di anticipata estinzione, di cui ai precedenti paragrafi. Rispetto al tasso di mora, di cui la sentenza di prime cure non si è occupata, si può escludere la ricorrenza della usurarietà in ragione della esistenza di una clausola di salvaguardia, che fissava il limite massimo degli interessi moratori al di sotto del tasso soglia. Non può quindi esserci usura originaria del contratto, ma una usura di fatto nel caso in cui vi sia stata violazione delle clausole contrattuali ed una applicazione di un tasso diverso da quello previsto e superiore al tasso soglia. Non vi è prova né allegazione di un siffatto inadempimento, che anzi può essere escluso dalla lettura della relazione di consulenza tecnica e del prospetto di calcolo del credito portato dai precetti impugnati.
2.5. In conclusione, il contratto di mutuo deve ritenersi valido e la richiesta di pagamento posta alla base dei precetti opposti appare legittima e coerente con le previsioni contrattuali. In accoglimento dell'appello principale, l'opposizione proposta da e deve pertanto essere rigettata. Controparte_1 Controparte_4
3. Sussistono gravi motivi che consentono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le questioni giuridiche affrontate nell'ambito dell'opposizione, ed in particolare la legittimità dell'ammortamento alla francese, la determinatezza del tasso di interesse variabile legato all'Euribor e la vessatorietà delle clausole cap e floor, l'esclusione della commissione di estinzione anticipata nella valutazione della usurarietà dei tassi di interesse, costituiscono questioni oggetto di grandi contrasti giurisprudenziali e di ampio ed acceso dibattito dottrinale, che ha portato a recenti pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione. La peculiarità e novità delle questioni di diritto si è associata inoltre alla struttura particolarmente pag. 11/12 complessa del mutuo oggetto di giudizio, che ha portato alle diverse e contrastanti interpretazioni fornite dai consulenti tecnici di parte e d'ufficio. In ragione della compensazione, le spese di ctu sono poste per il 50% a carico di e per il Parte_1
restante 50% a carico dell'Erario, vista l'ammissione degli opponenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto Parte_1
da e avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Palmi n. 137/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e;
Controparte_1 Controparte_2
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
3. compensa le spese del doppio grado del giudizio;
4. le spese di ctu, nella misura liquidata in primo grado, sono poste definitivamente a carico di per il 50% ed a carico dell'Erario per il 50%; Parte_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, da parte degli appellanti incidentali e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 175/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE
appellante – appellato incidentale e
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NICOTERA VIRGINIA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. NICOTERA VIRGINIA
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
per In via principale e nel merito, - accogliere per i motivi tutti dedotti Parte_1 in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.
137/2020, emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Civile, dal Giudice dott. Marino
Maurizio Punturieri, nell'ambito del giudizio RG 296/2017, depositata in cancelleria in data 12.02.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Vorrà rigettare l'opposizione in quanto infondata e, confermato il precetto opposto, condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese e competenze di causa. In via grada e nel denegato caso di anche accoglimento parziale dell'opposizione in esame, vogli emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna q quella somma che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Rigettare l'avverso appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per e IR : Controparte_1 Controparte_2
-respingere l'appello principale proposto da avverso la sentenza n°137/20 Parte_1
emessa dal Tribunale Civile di Palmi in data 12.02.2020;
-accogliere l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza sopra citata accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del contratto di mutuo a causa dell'esistenza di clausole contrattuali contrarie a norme di legge, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, per violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, per vizi del consenso, usura, conseguentemente l'inesistenza e/o inidoneità del titolo esecutivo.
Con la condanna della al pagamento delle spese e competenze difensive del Parte_1
doppio grado di giudizio tenuto conto che vi è ammissione di parte appellata al patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 23.2.2017,
[...]
e proponevano opposizione ai precetti con i Controparte_1 Controparte_2 quale richiedeva il pagamento della somma di € 59.845,04 a titolo di Controparte_3
residuo capitale alla data del 30.03.2016, concesso con mutuo del 29.6.2006, oltre interessi di mora sino al soddisfo. Gli opponenti deducevano la nullità dei precetti per indeterminatezza e genericità della richiesta di pagamento, il pagamento delle rate fino alla 75, l'estinzione delle rate da 80 ad 87, il pagamento parziale delle rate 76-79 e 88-
109, la nullità/annullabilità del mutuo per violazione dei principi di buona fede,
pag. 2/12 trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contrato di mutuo, la illegittimità del mutuo nei termini individuati dal consulente di parte (mancanza di piano di ammortamento iniziale, diversa indicazione della misura del compenso per estinzione anticipata tra proposta e contratto, applicazione di un tasso di interesse variabile e non fisso per le prime 179 rate, applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito, applicazione della clausola cap&floor che rende applicabile al contratto la normativa sui prodotti finanziari, arbitrarietà nella imputazione dei pagamenti, usurarietà del mutuo).
Per questi motivi
, chiedevano di dichiarare la nullità dei precetti, la nullità del mutuo, con condanna della banca opposta alla restituzione degli interessi indebitamente corrisposti, la illegittimità della segnalazione a sofferenza e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio che contestava le affermazioni degli Controparte_3
opponenti, affermava la legittimità del mutuo e della richiesta contenuta nel precetto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Svolta la ctu, con sentenza n. 137/2020 il Tribunale di Palmi dichiarava la nullità degli atti di precetto opposti e rideterminava la somma dovuta in virtù del mutuo in oggetto in
€35.031,80 oltre interessi, compensando le spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, poste a carico di CP_3
Con atto di citazione notificato il 12.3.2020, (che è subentrata alla Parte_1
a seguito di incorporazione per fusione) impugnava la sentenza predetta per CP_3
i seguenti motivi:
a. per avere dichiarato la nullità dell'intero precetto nonostante il riconoscimento della esistenza parziale del credito;
b. per avere fondato la decisione sulle conclusioni di una ctu inutilizzabile, in quanto errata nel metodo utilizzato sia nella ricostruzione e verifica della determinatezza del tasso di interesse e della correttezza del piano di ammortamento, sia per la valutazione di usurarietà.
Per questi motivi
chiedevano la riforma della sentenza con rigetto dell'opposizione o rideterminazione della somma dovuta a seguito di rinnovazione della ctu.
Si costituivano in giudizio i signori e , che contestavano la fondatezza CP_1 CP_2 dell'appello e proponevano appello incidentale, “nella parte in cui il Giudice ha omesso pag. 3/12 di pronunciarsi in merito a tutte le eccezioni e domande, formulate da parte opponente e confermate dal CTU, sulla nullità del titolo esecutivo (contratto di mutuo) e sulla consequenziale inidoneità dello stesso a costituire titolo valido ai fini della procedura espropriativa immobiliare già intrapresa dal creditore per tutte le motivazioni articolate nell'atto di opposizione che hanno trovato conferma nelle risultanze peritali”, nonché la riforma della pronuncia sulle spese di lite, da porre a carico dell'opposta.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
Per il principio della ragione più liquida, si procederà ad esaminare il secondo motivo di appello, il cui accoglimento rende superfluo l'esame del primo.
La decisione di prime cure è fondata sulle conclusioni del ctu nominato in primo grado, dott. che vengono condivise dal Tribunale in quanto aderenti agli arresti Per_1
giurisprudenziali in materia. Il consulente tecnico, sulla scorta del quesito ricevuto, formula tre conclusioni alternative:
1. Usura originaria derivante dalla convenzione della commissione per anticipata estinzione, con credito della banca di € 35.031,80;
2. indeterminatezza del piano di rimborso e ricalcolo del tasso ex art. 117 tub, con credito della banca di €45.901,66;
3. validità del contratto, credito della banca di € 59.845,04 oltre interessi.
Dalla stringata motivazione della sentenza emerge che il Tribunale ha ritenuto il mutuo usurario, poiché la commissione per anticipata estinzione avrebbe determinato il superamento del tasso soglia previsto per il secondo trimestre 2006.
L'assunto è errato, in quanto è invece pacifico che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
pag. 4/12 La commissione per estinzione anticipata, peraltro, era prevista per il solo caso in cui a richiederla fosse il mutuatario e non il mutuante, a differenza di quanto affermato dagli opponenti, per cui la sommatoria con gli interessi moratori non si sarebbe potuta verificare, né si è verificata nel caso di specie.
2.2. Acclarata l'assenza di usurarietà del mutuo, occorre esaminare la motivazione alternativa accennata in sentenza, laddove si parla di “dedotta e provata indeterminatezza (anche sotto il profilo della non evidente chiarezza) del contratto di mutuo per la formulazione del contratto di rimborso”, anch'essa oggetto del secondo motivo di appello. evidenziava che il contratto di mutuo prevede il rimborso della somma Parte_1 mutuata con l'applicazione di due metodi di ammortamento: il primo c.d. alla francese, con il quale viene pattuita la restituzione del 50% del capitale mediante il pagamento di
179 rate posticipate composte da interessi e capitale, ed il secondo c.d. alla bullet, con il quale viene pattuita la restituzione del restante 50% del capitale alla scadenza ed il pagamento di rate composte da soli interessi, ad un tasso fisso per le prime 12 mensilità
e variabile per le mensilità successive.
L'art. 2 del contratto prevede che “le prime 179 (centosettantanove) rate di ammortamento serviranno per rimborsare il 50% (cinquanta per cento) del capitale mutuato oltre gli interessi calcolati come di seguito riportato e saranno determinate secondo il metodo di ammortamento “alla francese”. Al tasso iniziale di seguito pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento alla francese, calcolato su 50% (cinquanta per cento) del capitale mutuato ciascuna delle prime n.ro
179 (centosettantanove) rate di ammortamento ammonta attualmentead euro 407,82
(quattrocentosette e ottantadue centesimi).”
Segue poi una precisa (e complessa) indicazione del calcolo del tasso di interesse, che è fisso per le prime 12 rate e variabile per le successive fino alla 179esima (la 180esima è pari alla metà del capitale per € 37.500, poteva essere oggetto di ulteriore rateizzazione in 60 rate con metodo bullet).
Il calcolo effettuato dal ctu è viziato ed è evidentemente errato, in quanto assume che, poiché il tasso di interesse è fisso per le prime dodici rate, la rata debba essere costante e debba essere pari ad € 407,82. In realtà questo assunto non è ricavabile dal contratto di pag. 5/12 mutuo, dove invece è previsto che “le prime dodici rate (..) saranno regolate al tasso fisso nominale del 4,12% calcolato in base all'anno civile”, per cui non era in alcun modo previsto che questo tasso di interesse dovesse essere applicato alle successive 168 rate, per le quali era invece previsto il meccanismo di tasso variabile dettagliatamente disciplinato, anche ai fini del calcolo di ciascuna successiva rata.
Sebbene il sistema sia particolarmente complesso, e difatti anche il consulente tecnico ha riscontrato difficoltà nel ricostruire il piano di ammortamento, il tasso di interesse applicabile è determinabile mediante rinvio a parametri precisi sia per il rilievo temporale che del tasso di riferimento, e le modalità di calcolo di ciascuna rata sono precisate nel dettaglio.
Il mutuo con ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via (cfr Cass. SU sentenza 15130 del 2024). Nel caso di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese, invece, le rate non sono sempre costanti, in quanto è espressamente previsto nell'art. 3 che “le modificazioni della misura del tasso di interesse in base a quanto sopra disposto incideranno esclusivamente sulla misura degli interessi, fermo restando invece il piano di ammortamento in linea capitale stabilito inizialmente e l'importo relativo alla quota di rimborso dell'eventuale assicurazione infortuni”. Difatti, come ricavabile dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente, le prime dodici pag. 6/12 rate avevano un importo di € 383,47 (inferiore a quella indicata in contratto) e le rate successive importo variabile, in ragione della fluttuazione del tasso di interesse.
Il calcolo del ctu è quindi errato sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'anno commerciale anziché civile per la quantificazione delle prime dodici rate, sia con riferimento dalla ritenuta indeterminatezza del mutuo per incongruenza dei parametri indicati, trattandosi in realtà di una versione (sia pure complessa) di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese per metà del capitale dopo il primo anno.
2.4. L'accoglimento dell'appello principale impone l'esame delle eccezioni sollevate dagli opponenti in primo grado e non esaminate dalla sentenza impugnata, oggetto di riproposizione in sede di appello incidentale. Gli appellanti incidentali non articolano, in verità, dei motivi di appello specifici, limitandosi ad insistere nell'esame dei motivi di opposizione non esaminati dal giudice di primo grado e sinteticamente indicati dagli opponenti nei seguenti termini:
1) Nullità /annullabilità contratto di mutuo, per violazione dei principi di buona fede trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto di mutuo;
2) Mancanza di piano di ammortamento iniziale;
3) Diversa indicazione del compenso per estinzione anticipata;
4) Mancanza dei requisiti di determinatezza o determinabilità delle clausole contrattuali;
5) Mancanza di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, richiesto ex lege a pena di nullità dagli artt. 1346 e 1418 c.c.;
6) Difformità tra il tasso variabile contrattuale e quello variabile applicato;
7) Mutuo con opzione “cap & floor”;
8) Arbitrarietà nell'imputazione dei pagamenti;
9) Superamento delle soglie usurarie dei tassi applicati.
Si può osservare che i motivi sub 4, 5, 6 e 9 sono stati oggetto di accoglimento nella sentenza di primo grado ed oggetto dell'appello principale, per cui non devono essere riesaminati nel merito.
2.4.1 In merito alla eccezione di “nullità /annullabilità contratto di mutuo, per violazione dei principi di buona fede trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto di mutuo”, si deve osservare che non si tratta di eccezione autonoma, ma di pag. 7/12 mero rinvio alle nullità dedotte nei successivi motivi, che di seguito si vanno ad esaminare.
In generale, giova precisare che il contratto indica l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso, per cui i mutuatari hanno la possibilità di ricostruire quale sarà potenzialmente il costo finale del mutuo per confrontare la proposta con le altre soluzioni di finanziamento. Naturalmente il prospetto di ammortamento di un mutuo a tasso variabile è solo potenziale, (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso applicabile al momento della conclusione del contratto. Questo non esclude che il mutuatario possa rendersi conto della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e valutare la convenienza della proposta mediante una comparazione con le altre offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio
è raccomandata la trasparenza delle condizioni.
2.4.2. “Mancanza di piano di ammortamento iniziale”. La assenza di piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo non è causa di nullità o di illegittimità del contratto, né determina una violazione dei doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale. Specie nelle ipotesi di mutuo a tasso variabile, come quello in esame, il piano di ammortamento è solo indicativo delle rate da pagare, visto che il concreto sviluppo è legato alla fluttuazione del tasso di interesse. L'art. 117
T.u.b. non richiedeva e non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare,
120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE)
e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del
2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21,
pag. 8/12 comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»).
Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. (cfr. Cass. SU sentenza n. 15130 del 2024).
2.4.3. “Diversa indicazione del compenso per estinzione anticipata”
Il motivo è privo di pregio, in quanto la diversa indicazione del compenso per estinzione anticipata indicata nella proposta contrattuale è superata dalla più favorevole indicazione contenuta nel contratto definitivo. Inoltre, l'eventuale indeterminatezza della clausola comporterebbe la nullità solo della pattuizione in merito alla commissione per estinzione anticipata richiesta dal cliente e non del mutuo.
2.4.4. “Mancanza dei requisiti di determinatezza o determinabilità delle clausole contrattuali”
Il motivo è stato oggetto di esame nell'ambito dell'appello principale, come già indicato nel paragrafo 2.3, cui si rimanda.
2.4.5. “Mancanza di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, richiesto ex lege a pena di nullità dagli artt. 1346 e 1418 c.c”
Anche questo motivo è stato già esaminato nel paragrafo 2.3., in cui si è verificata la determinatezza della pattuizione, con accoglimento del secondo motivo di appello della
Parte_1
2.4.6. “Difformità tra il tasso variabile contrattuale e quello variabile applicato”
Il motivo è stato già oggetto di esame nell'ambito dei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3., come già evidenziato nell'accoglimento dell'appello principale.
2.4.7. “Mutuo con opzione “cap & floor”
Gli opponenti contestano la validità della clausola cap&floor, ritenendola vessatoria e ricavando dal meccanismo di funzionamento della clausola una diversa qualificazione del contratto, da intendersi quale prodotto finanziario equiparabile ai “derivati”, con necessità di applicare gli obblighi informativi previsti per le operazioni di investimento.
pag. 9/12 La tesi dei mutuatari, pur suggestiva, non coglie nel segno. La clausola cap & floor
(anche definita collar) introduce un limite massimo (cap) ed un limite minimo (floor) alle fluttuazioni del tasso di interesse variabile. Ad esempio, nel caso in esame, il tasso di interesse variabile è legato all'Euribor, e pertanto potrebbe addirittura diventare negativo per il mutuante. Per limitare il rischio derivante da questa fluttuazione, le parti hanno previsto un limite minimo al valore del tasso complessivo, fissando un tetto minimo oltre il quale il tasso non potrà scendere (tasso floor al 3%) ed un limite massimo oltre il quale non potrà salire (tasso cap al 7%). Il primo tasso garantisce alla banca un tasso minimo pari allo spread, e quindi una remunerazione garantita anche in caso di fluttuazioni negative, il tasso cap garantisce il mutuatario impedendo un eccessivo rialzo del tasso di interesse.
È chiaro che detta clausola può essere applicata anche ad investimenti, ad esempio all'acquisto di obbligazioni a tasso variabile. Solo in questo caso sono richiesti gli obblighi informativi specifici per la sottoscrizione di prodotti derivati.
La clausola, nei termini in cui è stata configurata nell'ambito del contrato di mutuo in oggetto, non è vessatoria.
I mutuatari, infatti, hanno accettato la clausola floor, che determina una diversa distribuzione dei rischi e dei benefici dei contratti di mutuo a tasso variabile a favore della banca, unitamente alla clausola cap (che pone un tetto massimo al parametro di riferimento), per cui si deve escludere vi sia uno squilibrio degli obblighi e doveri derivanti dal mutuo in favore della banca ed in danno ai consumatori.
La normativa comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore
(Direttiva 1993/13/CEE), prevede che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021).
Nel caso in esame alla già affermata chiarezza della disciplina contrattuale si aggiunge l'assenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto in ragione della clausola in esame.
pag. 10/12 2.4.8. “Arbitrarietà nell'imputazione dei pagamenti”
Anche questo motivo di opposizione è infondato, poiché i pagamenti documentati dai mutuatari sono stati correttamente imputati alle rate via via scadute e per le rate scadute, rispetto alle quali potrebbero essere richiesti contrattualmente gli interessi sull'intera rata, la richiesta è stata limitata al capitale. Il calcolo è stato ritenuto congruo dal consulente tecnico d'ufficio, che nella terza ipotesi – di validità del contrato ed esclusione delle riconosciute illegittimità, convalida la somma portata dal precetto.
2.4.9. Superamento delle soglie usurarie dei tassi applicati
Il motivo non viene esaminato, per la parte relativa alla commissione di anticipata estinzione, di cui ai precedenti paragrafi. Rispetto al tasso di mora, di cui la sentenza di prime cure non si è occupata, si può escludere la ricorrenza della usurarietà in ragione della esistenza di una clausola di salvaguardia, che fissava il limite massimo degli interessi moratori al di sotto del tasso soglia. Non può quindi esserci usura originaria del contratto, ma una usura di fatto nel caso in cui vi sia stata violazione delle clausole contrattuali ed una applicazione di un tasso diverso da quello previsto e superiore al tasso soglia. Non vi è prova né allegazione di un siffatto inadempimento, che anzi può essere escluso dalla lettura della relazione di consulenza tecnica e del prospetto di calcolo del credito portato dai precetti impugnati.
2.5. In conclusione, il contratto di mutuo deve ritenersi valido e la richiesta di pagamento posta alla base dei precetti opposti appare legittima e coerente con le previsioni contrattuali. In accoglimento dell'appello principale, l'opposizione proposta da e deve pertanto essere rigettata. Controparte_1 Controparte_4
3. Sussistono gravi motivi che consentono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le questioni giuridiche affrontate nell'ambito dell'opposizione, ed in particolare la legittimità dell'ammortamento alla francese, la determinatezza del tasso di interesse variabile legato all'Euribor e la vessatorietà delle clausole cap e floor, l'esclusione della commissione di estinzione anticipata nella valutazione della usurarietà dei tassi di interesse, costituiscono questioni oggetto di grandi contrasti giurisprudenziali e di ampio ed acceso dibattito dottrinale, che ha portato a recenti pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione. La peculiarità e novità delle questioni di diritto si è associata inoltre alla struttura particolarmente pag. 11/12 complessa del mutuo oggetto di giudizio, che ha portato alle diverse e contrastanti interpretazioni fornite dai consulenti tecnici di parte e d'ufficio. In ragione della compensazione, le spese di ctu sono poste per il 50% a carico di e per il Parte_1
restante 50% a carico dell'Erario, vista l'ammissione degli opponenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto Parte_1
da e avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Palmi n. 137/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e;
Controparte_1 Controparte_2
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
3. compensa le spese del doppio grado del giudizio;
4. le spese di ctu, nella misura liquidata in primo grado, sono poste definitivamente a carico di per il 50% ed a carico dell'Erario per il 50%; Parte_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, da parte degli appellanti incidentali e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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