Articolo 2 della Legge 13 marzo 1950, n. 115
Articolo 1
Versione
20 aprile 1950
Art. 2.
All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.
Il segretario della Commissione e' nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.

Entrata in vigore il 20 aprile 1950