Art. 2.
All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.
Il segretario della Commissione e' nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.
All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.
Il segretario della Commissione e' nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.