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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Carla Rossi Presidente dr. Silvia Russo Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi 59/1 16043 CHIAVARI presso lo studio dell'avv. GRANARA
DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA A. BORRONI N. 8 20020 LAINATE presso lo studio dell'avv. RUGGIERI
ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile pagina 1 di 14 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, in annullamento e/o totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3042 resa dal
Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, in data 15 marzo 2024, pubblicata in data 19 marzo 2024, resa nella causa R.G. n. 20993/2021, notificata in data 19 marzo 2024: 1)
Accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, di porzione dei terreni
[...]
distinti al N.C.T. del Comune di Arluno (MI), Foglio 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della come descritta alla narrativa del presente Parte_2
atto. 2) Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a cessare
[...]
immediatamente la condotta lesiva del diritto di proprietà dell'esponente ed a rimuovere immediatamente i cumuli di sabbia e materiale vario collocati sulle porzioni dei terreni distinti al N.C.T. del Comune di Arluno (MI), Foglio 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della Società Ing. 3) Dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Società in Parte_1
ragione dell'illegittima occupazione dei predetti fondi, da liquidarsi nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ecc.ma Corte, ovvero con ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226
c.c. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 5) In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate dall'esponente e non ammesse e, in particolare: I) per l'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dall'esponente con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e non ammessi dal
Tribunale, ossia i seguenti: - il capitolo n. 3 “ sui terreni siti nel Comune di CP_3
Arluno (MI), distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della Società Ing. dai primi giorni di aprile 2021, sono Parte_1
pagina 2 di 14 state realizzate, mediante lo scavo e movimentazioni di materiale vario, una canaletta, una strada ed una pista di accesso” - il capitolo n. 4 “VERO CHE, l'accesso ai cumuli di sabbia e materiale vario può avvenire soltanto dal fondo utilizzato e gestito dalla
[...]
o dai fondi di proprietà della Società Controparte_2 Parte_1
distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193, 194, 213 e 214”; Si indicano, a testi, salvo altri, il Rag. residente in [...] ed il Geom. Testimone_1
, residente in [...]. II) si insiste per la Testimone_2
disposizione di CTU che: a) ispezioni e descriva lo stato dei luoghi;
b) quantifichi, il danno da occupazione abusiva derivante dall'occupazione dei terreni siti nel Comune di
Arluno (MI), distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della per tramite dei cumuli di sabbia e Parte_2
materiale vario ivi presenti dal 31.03.2021”.
---
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare. A) In via preliminare e principale. Dichiarare
l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'appellante e dichiarare che la società appellante è decaduta dalla domanda non riproposta in appello, e per l'effetto rigettare l'avversa impugnazione, con integrale conferma della sentenza appellata. B) In via subordinata. Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. C) In via istruttoria. Ci si oppone alle istanze istruttorie dedotte dall'appellante per i motivi esposti in primo grado e al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta della appellata. D) Le spese di lite. Condannare la società appellante al pagamento delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: con atto di citazione del 22.04.2021, la Parte_2
(di seguito ) nella veste di proprietaria di alcuni terreni siti nel
[...] Pt_2
pagina 3 di 14 Comune di Arluno (MI), aveva convenuto in giudizio la (di Controparte_2
seguito per vedere accertata e dichiarata dal Tribunale, l'occupazione, senza CP_2
titolo, con cumuli di sabbia da parte della Società avversaria della porzione dei terreni sopra indicati, chiedendo la condanna della convenuta a cessare immediatamente la condotta lesiva del suo diritto di proprietà, con ordine di rimozione immediata dei cumuli di sabbia e materiale ivi collocati. In particolare, la aveva sostenuto che Pt_2
in data 31.03.2021, si era accorta che i terreni erano stati occupati da almeno quattro cumuli di sabbia e materiale vario che le impedivano l'accesso e l'utilizzo, come da documentazione fotografica prodotta in giudizio (doc. n. 2); detta occupazione – proveniente dal confinante stabilimento gestito dalla non era stata Controparte_2
autorizzata e quindi era priva di titolo. Pertanto, mediante comunicazione PEC, inviata in data 6.04.2021, la aveva invitato la a sgomberare Parte_2 Controparte_2
immediatamente i detti terreni, formulando, altresì, richiesta risarcitoria per l'indebita occupazione (doc. n. 4).
- In data 20.07.2021, la si era costituita in giudizio, con comparsa di CP_2
costituzione e risposta, eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in ogni caso, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte per infondatezza.
-All'udienza del 17.01.2022, preso atto del fallito tentativo di mediazione tra le parti, il
Giudice aveva concesso i termini per le memorie istruttorie, rinviando all'udienza al
9.05.2022.
-Successivamente al deposito delle memorie, il Giudice con ordinanza in data
11.05.2022, aveva rinviato la causa all'udienza del 19.09.2022, ammettendo le prove testimoniali chiesto dalla (sui capitoli 1, 2 e 5) e l'interrogatorio formale Pt_2
chiesto dalla riservandosi all'esito la decisione sulla C.T.U. richiesta dalla CP_2
. Pt_2
pagina 4 di 14 -All'udienza del 19.09.2022 la aveva depositato la dichiarazione scritta Parte_2
della propria legale rappresentante, Arch. , che aveva dichiarato di non Persona_1
essere a conoscenza di quanto richiesto con i capitoli di prova, non essendosi mai personalmente recata sui luoghi di causa, avendo sempre delegato i tecnici e collaboratori della;
il Giudice aveva, quindi, escusso i testi della , Rag. Pt_2 Pt_2
e Geom. ; alla successiva udienza del 23.11.2022, erano Testimone_1 Testimone_2
stati escussi a controprova, i testi della Signor e Signor CP_2 Testimone_3
e all'udienza del 12.12.2022 erano stati escussi i testi Per_2 Testimone_4
ed (sempre della . Testimone_5 Testimone_6 CP_2
-Con ordinanza in data 10.02.2023, il Giudice aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, respingendo la richiesta di CTU tecnica della . All'udienza Pt_2
del 14.12.2023 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. “per il deposito di sintetiche difese conclusionali”.
-Successivamente, con sentenza n. 3042, pubblicata in data 19.03.2024, il Giudice del
Tribunale aveva così statuito: “ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”. In particolare, secondo il Giudice di primo grado, i testimoni escussi non avevano dimostrato i fatti lamentati dalla , non essendo affatto emerso che prima del 23 dicembre 2020 Pt_2
(data in cui la aveva acquistato il terreno attiguo) l'area fosse libera dai CP_2
predetti cumuli di sabbia e che la avesse riversato la sabbia ed altri materiali CP_2
sui terreni della , al fine di occuparli;
neppure era emerso che la Pt_2
movimentazione del materiale fosse imputabile alla o che comunque detto CP_2
utilizzo dimostrasse la dedotta occupazione, dato che i testi non avevano provato la pagina 5 di 14 riferibilità dei fatti alla Società convenuta, avendo dichiarato di non sapere chi avesse materialmente accumulato il materiale sui terreni in questione. Quanto alla circostanza secondo cui i testi avrebbero “confermato oltre alla presenza dei cumuli anche le movimentazioni dei medesimi ad opera dei mezzi della , proprio come da Parte_3
documentazione fotografica versata in atti”, il primo Giudice ha ritenuto che ciò non dimostrasse l'occupazione illegittima mediante cumuli di materiale, ritenendo inconferente, ai fini della decisione, l'asserito ingresso non autorizzato per le movimentazioni dei materiali ad opera della posto che la domanda attorea CP_2
era rivolta all'accertamento della occupazione abusiva ed alla rimozione dei cumuli di sabbia, ma non anche all'accertamento di un accesso abusivo della controparte.
-Con atto di citazione notificato in data 18.04.2024, la ha Parte_2
proposto appello avverso la detta sentenza, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
-In data 23.09.2024, si è costituita la che ha concluso come in Controparte_2
epigrafe riportato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
-Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle domande formulate dalla parte attrice relativamente all'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova. Nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria”, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la domanda attorea infondata, nella parte in cui ha rilevato che “non è tuttavia dimostrato che sia stata la Società convenuta a sversare i cumuli di sabbia e materiale su terreni di parte attrice e dunque di averli occupati” (cfr. sentenza pag. 5). L'appellante ritiene, invece, che l'istruttoria testimoniale avrebbe confermato che 1-sui terreni della vi erano cumuli di Pt_2
sabbia, movimentati dalla 2-che su tali cumuli vi erano cartelli Controparte_2
pagina 6 di 14 segnaletici, riferibili alla;
3-che la , per il tramite di Controparte_2 Controparte_2
mezzi propri e di altre imprese dalla medesima incaricate, provvedeva continuativamente alla movimentazione di tali cumuli di sabbia, tanto che sarebbe stato lo stesso Giudice di primo grado a riconoscere che “la convenuta accedeva nelle aree di proprietà di parte attrice”.
-Di conseguenza, l'appellante sostiene che dette circostanze sarebbero state più che sufficienti a fondare in capo alla Società avversaria l'obbligo di rimuovere tali cumuli di sabbia dal terreno, in quanto non rileva chi abbia materialmente posizionato i cumuli, ma chi ne abbia la disponibilità materiale e giuridica.
-Con il secondo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle domande formulate dalla parte attrice relativamente alla richiesta di risarcimento del danno. Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria”,
l'appellante lamenta che la sentenza gravata è altresì errata ed ingiusta, nella parte in cui, il primo Giudice ha ritenuto che, a fini probatori, l'oggetto del giudizio fosse quello dell'accertamento dell'autore che per primo aveva occupato i terreni;
tuttavia, nonostante fosse stata accertata in giudizio che l'occupazione – al momento dell'introduzione della causa– era riferibile alla – il Giudice ha respinto la CP_2
richiesta di C.T.U. tecnico – estimativa, tesa alla valutazione dei danni subìti dalla a causa della illegittima occupazione del proprio fondo. L'appellante sostiene Pt_2
che il primo Giudice avrebbe dovuto, invece, considerare che con la sentenza n.
33645/2022, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che è possibile procedere al risarcimento del danno in via equitativa in caso di occupazione sine titulo, di conseguenza il Giudice avrebbe dovuto liquidare il danno, quantomeno in via equitativa e/o previa disposizione di C.T.U. tecnico-estimativa.
-Con il terzo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in relazione all'erroneità delle ordinanze del Tribunale in data 11.05.2022 e 10.02.2023. Violazione dell'art. 183, comma VII, c.p.c. ratione temporis vigente. Motivazione carente, pagina 7 di 14 insufficiente e contraddittoria”, l'appellante lamenta che con le ordinanze in data
11.05.2022 e 10.02.2023 il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato due capitoli di prova, il cap. n. 3 e il cap. n. 4, ritualmente formulati dall'esponente nel giudizio di primo grado, nonché la richiesta di C.T.U. sul presupposto che “i cap. 3 e 4 vertono su fatti non allegati (cap. 3) e vertenti su valutazioni (cap. 4)”.
-L'appellante sostiene, invece, che - il capitolo n. 3 era pertinente in quanto volto a provare tutti i comportamenti della Società avversaria;
- il capitolo n. 4 non era affatto valutativo ma atto a comprovare che l'occupazione e movimentazione dei cumuli di sabbia era imputabile alla sola controparte. Inoltre, l'appellante lamenta che- relativamente alla richiesta di C.T.U., di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.- la proposta di quesito era la seguente: “a) ispezioni e descriva lo stato dei luoghi;
b) quantifichi, il danno da occupazione abusiva derivante dall'occupazione dei terreni siti nel Comune di Arluno (MI), distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193,
194, 213 e 214, di proprietà della Società per tramite dei Parte_1
cumuli di sabbia e materiale vario ivi presenti dal 31.03.2021”. Il Giudice di primo grado, tuttavia, con l'ordinanza in data 10.02.2023 si è limitato a “respinge[re] la richiesta di CTU e rinvia[re] la causa alla udienza del 14 settembre 2023 ore 10:15 per la precisazione delle conclusioni”.
---
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
-Si premette in diritto che l'occupazione illegittima di un bene immobile si verifica quando un soggetto utilizza o modifica il bene altrui senza un titolo giuridico valido, come un contratto di locazione, un diritto reale o una autorizzazione. Il proprietario deve, quindi, dimostrare il proprio diritto sul bene e l'assenza di un titolo valido da parte dell'occupante.
pagina 8 di 14 -L'occupazione illegittima può, peraltro, consistere anche in una alterazione fisica del terreno (ad esempio, mediante depositi di materiali) o nel suo utilizzo senza il consenso del proprietario e comporta in genere un danno al proprietario, come la perdita del diritto di godimento del bene o la diminuzione del suo valore a seconda della durata della occupazione che può, quindi, influire sulla qualificazione dell'illecito e sulla quantificazione del danno (cfr. Cass. 12961/2018).
-Ciò premesso -posto che sussiste la responsabilità di colui che ha accumulato materiali sul terreno altrui senza alcuna autorizzazione- è pur vero che anche l'utilizzo di detti materiali da parte di diverso soggetto (non autorizzato) comporta una occupazione illegittima di immobile altrui, ove perdurante e continuativa, e ciò contrariamente alla statuizione del primo Giudice.
-Tuttavia, in situazioni in cui non esistono muri o segni di delimitazione tra fondi, in assenza di confini chiari o di prove che dimostrino che i cumuli di detriti si trovino effettivamente sul proprio terreno e non su quello del vicino confinante, la parte gravata dall'onere probatorio- ha il dovere di dimostrare i limiti delle proprietà confinanti e quindi il travalicamento di detti confini ad opera della controparte confinante.
-Nel caso in esame, a parte l'incertezza dei confini tra i due fondi in contestazione (ove in base alle fotografie prodotte (doc. 2) il punto dove sono accumulati i cumuli di sabbia sembra del tutto privo di recinzione) sussiste l'incertezza anche in ordine all'utilizzo del materiale accumulato (se a vantaggio dell'una o dell'altra società a confine) posto che entrambe le parti svolgono attività di cantiere (cfr. deposizione del teste Testimone_1
della che a verbale di udienza del 19.09.2022, nella veste di dipendente della Pt_2
ha dichiarato “mi è capitato di accedere nei cantieri in cui lavora la società Pt_2
attrice” (la ) e che la si occupa a sua volta di scavi (come da Pt_2 CP_2
narrativa dei fatti).
-Pertanto, dopo avere individuato l'attività svolta sia dall'odierna appellante (attività di cantiere nei terreni di proprietà) sia dall'appellata (attività di scavi e impianti)- risulta pagina 9 di 14 incerto imputare indistintamente solo a quest'ultima l'occupazione abusiva del terreno, dovuta alla movimentazione dei cumuli di detriti, stante la probabilità che i cumuli di detriti provenendo da operazioni di cantiere, siano perciò compatibili con le attività svolte da entrambe le società e non solo da quella convenuta in giudizio.
-Peraltro, si osserva che -pur basandosi su un compendio probatorio articolato e complesso- deve ritenersi non provato da parte della il nesso causale tra la Pt_2
condotta della e i danni lamentati. -Invero, detto compendio probatorio è CP_2
costituito da prove testimoniali e documentali, nonché da elementi indiziari, notevolmente contrastanti tra loro: 1) le foto allegate, relative allo stato del sedime, evidenziano la mancanza almeno nel punto ove insistono i cumuli di terra di una qualsiasi recinzione o delimitazione di confine tra le proprietà attigue;
2) la intimazione di sgombero con la lettera inviata dalla appellante (doc. 4) allega le fotografie di cui sopra;
3) la lettera di risposta (ove si contesta l'imputabilità dei fatti e si chiede l'allineamento dei confini, evidenzia l'incertezza dei confini tra le due proprietà: doc. 3);
4) il rifiuto a rendere il disposto interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della appellante, non essendo comparsa all'udienza del 19.09.2022 evidenzia e conferma la incertezza dell'esatta allocazione dei cumuli di sabbia oltre che della data in cui i detriti sarebbero stati accumulati sul terreno).; 5) le testimonianze all'udienza del
23.11.2022 di “dalla produzione fotografica le macchine stanno operando Tes_3
sulla nostra proprietà” ( e del teste “ignoravamo che si trattasse CP_2 Per_2
di proprietà della , trattandosi di terreno libero senza paletti di Parte_2
delimitazione… dalle foto si evince che i mezzi sono sul terreno di proprietà della società ” (ora ; 6) le testimonianze dei dipendenti della ditta CP_4 CP_2
appellante a verbale di udienza del 19.09.2022, “…non so chi avesse Testimone_1
materialmente accumulato il materiale che ho visto…” e “…già anni Testimone_2
prima io mi ero occupato della definizione dei confini con le proprietà limitrofe e della posizione della rete metallica…” Ed ancora, le ulteriori deposizioni testimoniali del teste pagina 10 di 14 che all'udienza del 19.09.2022 ha espressamente dichiarato: “Non so chi Tes_7
avesse accumulato il materiale che ho visto” (cfr. teste); teste che all'udienza Tes_4
del 12.12.2022 ha dedotto “non so precisare di chi fosse la proprietà del terreno su cui insistevano”; mentre il teste ha dichiarato “i cumuli di sabbia e terra erano posti Tes_5
sui terreni di valle…poi i terreni sono stati acquistati dall'attuale società” CP_2
evidenzia la incertezza in ordine alla allocazione dei cumuli di sabbia, se posizionati sui terreni di proprietà della o su quelli della proprietà attigua della Pt_2 CP_2
-Pertanto, di fronte alla carenza probatoria in termini di “an debeatur” della parte appellante, non di meno sussiste una evidente carenza probatoria in termini di “quantum debeatur”.
-Invero, la Corte di cassazione ha stabilito che l'occupazione sine titulo di un bene immobile, anche attraverso depositi di materiali, può comportare il diritto al risarcimento del danno per il proprietario, come evidenziato nella sentenza Cass. S.U.
33645/2022. In questo caso, il danno è correlato alla perdita del diritto di godimento del bene. La Suprema Corte ha deciso di perseguire una linea mediana fra teoria normativa e teoria causale del danno ed ha affermato i seguenti principi di diritto, lasciando intatta la distinzione fra azione reale e azione risarcitoria: “1-nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subìta è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
2-nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
3-nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subìto, quale quello che, in mancanza pagina 11 di 14 dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. (Cass. civ., sez. Unite, n. 33645/2022).
-In particolare, quanto all'applicazione del danno da occupazione abusiva, in linea generale si ritiene che abbia natura extracontrattuale, poiché richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa e, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida occupazione abusiva, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni, in termini di specifico pregiudizio.
-In applicazione di tali principi nel caso in esame, anche in termini di quantum la domanda non sarebbe accoglibile, in quanto l'appellante non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'attività che sarebbe stata espletata dalla controparte.
-Il terzo motivo, non merita accoglimento.
-La non ha reiterato le proprie istanze istruttorie al Giudice di prime Parte_2
cure, dato che in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le conclusioni come da foglio separato (già depositato telematicamente) e con note conclusive del 13.12.2023 si è limitato ad insistere nell'accoglimento delle proprie domande di merito rassegnate in atti;
di conseguenza le istanze istruttorie devono ritenersi rinunciate, non potendo il
Giudice di appello ammetterle, in applicazione del principio secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione pagina 12 di 14 complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (Cass. 33103/2021 e di recente Cass.
10767/2022).
-Si osserva, in ogni caso, che le istanze istruttorie sono inammissibili per genericità ex art. 244 c.p.c.: i fatti sono indicati senza alcuna pertinenza ai fatti di causa e demandano al teste valutazioni e giudizi di merito, sottratti all'indagine testimoniale.
-Quanto alla richiesta di CTU, reiterata in appello la stessa è meramente esplorativa e quindi inammissibile (manca del tutto la prova documentale della demarcazione dei confini tra le proprietà attigue e confinanti: il doc. 3 prodotto dalla è una scheda Pt_2
di parte priva, quindi, di alcun valore probatorio) ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. civ. n. 30218/2017).
-A fronte della totale carenza probatoria da parte della , consegue il rigetto Pt_2
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione.
-L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello pagina 13 di 14 scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 come dichiarato dalla parte, di complessità media, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00
(parametro minimo per la fase di sola trattazione, in assenza di istruttoria) ed € 3.470,00 per la fase decisionale, il tutto per complessivi € 8.469,00, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
-Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano, 3042/2024, pubblicata in data 19.03.2024, assorbita e comunque disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-1. rigetta l'appello;
-2. condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. n.147/2022, in complessivi € 8.469,00 oltre
15 % per spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex D.P.R.
n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 31.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Carla Rossi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Carla Rossi Presidente dr. Silvia Russo Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi 59/1 16043 CHIAVARI presso lo studio dell'avv. GRANARA
DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA A. BORRONI N. 8 20020 LAINATE presso lo studio dell'avv. RUGGIERI
ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile pagina 1 di 14 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, in annullamento e/o totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3042 resa dal
Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, in data 15 marzo 2024, pubblicata in data 19 marzo 2024, resa nella causa R.G. n. 20993/2021, notificata in data 19 marzo 2024: 1)
Accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, di porzione dei terreni
[...]
distinti al N.C.T. del Comune di Arluno (MI), Foglio 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della come descritta alla narrativa del presente Parte_2
atto. 2) Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a cessare
[...]
immediatamente la condotta lesiva del diritto di proprietà dell'esponente ed a rimuovere immediatamente i cumuli di sabbia e materiale vario collocati sulle porzioni dei terreni distinti al N.C.T. del Comune di Arluno (MI), Foglio 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della Società Ing. 3) Dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Società in Parte_1
ragione dell'illegittima occupazione dei predetti fondi, da liquidarsi nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ecc.ma Corte, ovvero con ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226
c.c. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 5) In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate dall'esponente e non ammesse e, in particolare: I) per l'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dall'esponente con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e non ammessi dal
Tribunale, ossia i seguenti: - il capitolo n. 3 “ sui terreni siti nel Comune di CP_3
Arluno (MI), distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della Società Ing. dai primi giorni di aprile 2021, sono Parte_1
pagina 2 di 14 state realizzate, mediante lo scavo e movimentazioni di materiale vario, una canaletta, una strada ed una pista di accesso” - il capitolo n. 4 “VERO CHE, l'accesso ai cumuli di sabbia e materiale vario può avvenire soltanto dal fondo utilizzato e gestito dalla
[...]
o dai fondi di proprietà della Società Controparte_2 Parte_1
distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193, 194, 213 e 214”; Si indicano, a testi, salvo altri, il Rag. residente in [...] ed il Geom. Testimone_1
, residente in [...]. II) si insiste per la Testimone_2
disposizione di CTU che: a) ispezioni e descriva lo stato dei luoghi;
b) quantifichi, il danno da occupazione abusiva derivante dall'occupazione dei terreni siti nel Comune di
Arluno (MI), distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193, 194, 213 e 214, di proprietà della per tramite dei cumuli di sabbia e Parte_2
materiale vario ivi presenti dal 31.03.2021”.
---
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare. A) In via preliminare e principale. Dichiarare
l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'appellante e dichiarare che la società appellante è decaduta dalla domanda non riproposta in appello, e per l'effetto rigettare l'avversa impugnazione, con integrale conferma della sentenza appellata. B) In via subordinata. Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. C) In via istruttoria. Ci si oppone alle istanze istruttorie dedotte dall'appellante per i motivi esposti in primo grado e al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta della appellata. D) Le spese di lite. Condannare la società appellante al pagamento delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: con atto di citazione del 22.04.2021, la Parte_2
(di seguito ) nella veste di proprietaria di alcuni terreni siti nel
[...] Pt_2
pagina 3 di 14 Comune di Arluno (MI), aveva convenuto in giudizio la (di Controparte_2
seguito per vedere accertata e dichiarata dal Tribunale, l'occupazione, senza CP_2
titolo, con cumuli di sabbia da parte della Società avversaria della porzione dei terreni sopra indicati, chiedendo la condanna della convenuta a cessare immediatamente la condotta lesiva del suo diritto di proprietà, con ordine di rimozione immediata dei cumuli di sabbia e materiale ivi collocati. In particolare, la aveva sostenuto che Pt_2
in data 31.03.2021, si era accorta che i terreni erano stati occupati da almeno quattro cumuli di sabbia e materiale vario che le impedivano l'accesso e l'utilizzo, come da documentazione fotografica prodotta in giudizio (doc. n. 2); detta occupazione – proveniente dal confinante stabilimento gestito dalla non era stata Controparte_2
autorizzata e quindi era priva di titolo. Pertanto, mediante comunicazione PEC, inviata in data 6.04.2021, la aveva invitato la a sgomberare Parte_2 Controparte_2
immediatamente i detti terreni, formulando, altresì, richiesta risarcitoria per l'indebita occupazione (doc. n. 4).
- In data 20.07.2021, la si era costituita in giudizio, con comparsa di CP_2
costituzione e risposta, eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in ogni caso, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte per infondatezza.
-All'udienza del 17.01.2022, preso atto del fallito tentativo di mediazione tra le parti, il
Giudice aveva concesso i termini per le memorie istruttorie, rinviando all'udienza al
9.05.2022.
-Successivamente al deposito delle memorie, il Giudice con ordinanza in data
11.05.2022, aveva rinviato la causa all'udienza del 19.09.2022, ammettendo le prove testimoniali chiesto dalla (sui capitoli 1, 2 e 5) e l'interrogatorio formale Pt_2
chiesto dalla riservandosi all'esito la decisione sulla C.T.U. richiesta dalla CP_2
. Pt_2
pagina 4 di 14 -All'udienza del 19.09.2022 la aveva depositato la dichiarazione scritta Parte_2
della propria legale rappresentante, Arch. , che aveva dichiarato di non Persona_1
essere a conoscenza di quanto richiesto con i capitoli di prova, non essendosi mai personalmente recata sui luoghi di causa, avendo sempre delegato i tecnici e collaboratori della;
il Giudice aveva, quindi, escusso i testi della , Rag. Pt_2 Pt_2
e Geom. ; alla successiva udienza del 23.11.2022, erano Testimone_1 Testimone_2
stati escussi a controprova, i testi della Signor e Signor CP_2 Testimone_3
e all'udienza del 12.12.2022 erano stati escussi i testi Per_2 Testimone_4
ed (sempre della . Testimone_5 Testimone_6 CP_2
-Con ordinanza in data 10.02.2023, il Giudice aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, respingendo la richiesta di CTU tecnica della . All'udienza Pt_2
del 14.12.2023 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. “per il deposito di sintetiche difese conclusionali”.
-Successivamente, con sentenza n. 3042, pubblicata in data 19.03.2024, il Giudice del
Tribunale aveva così statuito: “ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”. In particolare, secondo il Giudice di primo grado, i testimoni escussi non avevano dimostrato i fatti lamentati dalla , non essendo affatto emerso che prima del 23 dicembre 2020 Pt_2
(data in cui la aveva acquistato il terreno attiguo) l'area fosse libera dai CP_2
predetti cumuli di sabbia e che la avesse riversato la sabbia ed altri materiali CP_2
sui terreni della , al fine di occuparli;
neppure era emerso che la Pt_2
movimentazione del materiale fosse imputabile alla o che comunque detto CP_2
utilizzo dimostrasse la dedotta occupazione, dato che i testi non avevano provato la pagina 5 di 14 riferibilità dei fatti alla Società convenuta, avendo dichiarato di non sapere chi avesse materialmente accumulato il materiale sui terreni in questione. Quanto alla circostanza secondo cui i testi avrebbero “confermato oltre alla presenza dei cumuli anche le movimentazioni dei medesimi ad opera dei mezzi della , proprio come da Parte_3
documentazione fotografica versata in atti”, il primo Giudice ha ritenuto che ciò non dimostrasse l'occupazione illegittima mediante cumuli di materiale, ritenendo inconferente, ai fini della decisione, l'asserito ingresso non autorizzato per le movimentazioni dei materiali ad opera della posto che la domanda attorea CP_2
era rivolta all'accertamento della occupazione abusiva ed alla rimozione dei cumuli di sabbia, ma non anche all'accertamento di un accesso abusivo della controparte.
-Con atto di citazione notificato in data 18.04.2024, la ha Parte_2
proposto appello avverso la detta sentenza, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
-In data 23.09.2024, si è costituita la che ha concluso come in Controparte_2
epigrafe riportato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
-Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle domande formulate dalla parte attrice relativamente all'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova. Nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria”, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la domanda attorea infondata, nella parte in cui ha rilevato che “non è tuttavia dimostrato che sia stata la Società convenuta a sversare i cumuli di sabbia e materiale su terreni di parte attrice e dunque di averli occupati” (cfr. sentenza pag. 5). L'appellante ritiene, invece, che l'istruttoria testimoniale avrebbe confermato che 1-sui terreni della vi erano cumuli di Pt_2
sabbia, movimentati dalla 2-che su tali cumuli vi erano cartelli Controparte_2
pagina 6 di 14 segnaletici, riferibili alla;
3-che la , per il tramite di Controparte_2 Controparte_2
mezzi propri e di altre imprese dalla medesima incaricate, provvedeva continuativamente alla movimentazione di tali cumuli di sabbia, tanto che sarebbe stato lo stesso Giudice di primo grado a riconoscere che “la convenuta accedeva nelle aree di proprietà di parte attrice”.
-Di conseguenza, l'appellante sostiene che dette circostanze sarebbero state più che sufficienti a fondare in capo alla Società avversaria l'obbligo di rimuovere tali cumuli di sabbia dal terreno, in quanto non rileva chi abbia materialmente posizionato i cumuli, ma chi ne abbia la disponibilità materiale e giuridica.
-Con il secondo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle domande formulate dalla parte attrice relativamente alla richiesta di risarcimento del danno. Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria”,
l'appellante lamenta che la sentenza gravata è altresì errata ed ingiusta, nella parte in cui, il primo Giudice ha ritenuto che, a fini probatori, l'oggetto del giudizio fosse quello dell'accertamento dell'autore che per primo aveva occupato i terreni;
tuttavia, nonostante fosse stata accertata in giudizio che l'occupazione – al momento dell'introduzione della causa– era riferibile alla – il Giudice ha respinto la CP_2
richiesta di C.T.U. tecnico – estimativa, tesa alla valutazione dei danni subìti dalla a causa della illegittima occupazione del proprio fondo. L'appellante sostiene Pt_2
che il primo Giudice avrebbe dovuto, invece, considerare che con la sentenza n.
33645/2022, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che è possibile procedere al risarcimento del danno in via equitativa in caso di occupazione sine titulo, di conseguenza il Giudice avrebbe dovuto liquidare il danno, quantomeno in via equitativa e/o previa disposizione di C.T.U. tecnico-estimativa.
-Con il terzo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in relazione all'erroneità delle ordinanze del Tribunale in data 11.05.2022 e 10.02.2023. Violazione dell'art. 183, comma VII, c.p.c. ratione temporis vigente. Motivazione carente, pagina 7 di 14 insufficiente e contraddittoria”, l'appellante lamenta che con le ordinanze in data
11.05.2022 e 10.02.2023 il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato due capitoli di prova, il cap. n. 3 e il cap. n. 4, ritualmente formulati dall'esponente nel giudizio di primo grado, nonché la richiesta di C.T.U. sul presupposto che “i cap. 3 e 4 vertono su fatti non allegati (cap. 3) e vertenti su valutazioni (cap. 4)”.
-L'appellante sostiene, invece, che - il capitolo n. 3 era pertinente in quanto volto a provare tutti i comportamenti della Società avversaria;
- il capitolo n. 4 non era affatto valutativo ma atto a comprovare che l'occupazione e movimentazione dei cumuli di sabbia era imputabile alla sola controparte. Inoltre, l'appellante lamenta che- relativamente alla richiesta di C.T.U., di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.- la proposta di quesito era la seguente: “a) ispezioni e descriva lo stato dei luoghi;
b) quantifichi, il danno da occupazione abusiva derivante dall'occupazione dei terreni siti nel Comune di Arluno (MI), distinti al locale N.C.T., al Foglio n. 16, mapp. 193,
194, 213 e 214, di proprietà della Società per tramite dei Parte_1
cumuli di sabbia e materiale vario ivi presenti dal 31.03.2021”. Il Giudice di primo grado, tuttavia, con l'ordinanza in data 10.02.2023 si è limitato a “respinge[re] la richiesta di CTU e rinvia[re] la causa alla udienza del 14 settembre 2023 ore 10:15 per la precisazione delle conclusioni”.
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Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
-Si premette in diritto che l'occupazione illegittima di un bene immobile si verifica quando un soggetto utilizza o modifica il bene altrui senza un titolo giuridico valido, come un contratto di locazione, un diritto reale o una autorizzazione. Il proprietario deve, quindi, dimostrare il proprio diritto sul bene e l'assenza di un titolo valido da parte dell'occupante.
pagina 8 di 14 -L'occupazione illegittima può, peraltro, consistere anche in una alterazione fisica del terreno (ad esempio, mediante depositi di materiali) o nel suo utilizzo senza il consenso del proprietario e comporta in genere un danno al proprietario, come la perdita del diritto di godimento del bene o la diminuzione del suo valore a seconda della durata della occupazione che può, quindi, influire sulla qualificazione dell'illecito e sulla quantificazione del danno (cfr. Cass. 12961/2018).
-Ciò premesso -posto che sussiste la responsabilità di colui che ha accumulato materiali sul terreno altrui senza alcuna autorizzazione- è pur vero che anche l'utilizzo di detti materiali da parte di diverso soggetto (non autorizzato) comporta una occupazione illegittima di immobile altrui, ove perdurante e continuativa, e ciò contrariamente alla statuizione del primo Giudice.
-Tuttavia, in situazioni in cui non esistono muri o segni di delimitazione tra fondi, in assenza di confini chiari o di prove che dimostrino che i cumuli di detriti si trovino effettivamente sul proprio terreno e non su quello del vicino confinante, la parte gravata dall'onere probatorio- ha il dovere di dimostrare i limiti delle proprietà confinanti e quindi il travalicamento di detti confini ad opera della controparte confinante.
-Nel caso in esame, a parte l'incertezza dei confini tra i due fondi in contestazione (ove in base alle fotografie prodotte (doc. 2) il punto dove sono accumulati i cumuli di sabbia sembra del tutto privo di recinzione) sussiste l'incertezza anche in ordine all'utilizzo del materiale accumulato (se a vantaggio dell'una o dell'altra società a confine) posto che entrambe le parti svolgono attività di cantiere (cfr. deposizione del teste Testimone_1
della che a verbale di udienza del 19.09.2022, nella veste di dipendente della Pt_2
ha dichiarato “mi è capitato di accedere nei cantieri in cui lavora la società Pt_2
attrice” (la ) e che la si occupa a sua volta di scavi (come da Pt_2 CP_2
narrativa dei fatti).
-Pertanto, dopo avere individuato l'attività svolta sia dall'odierna appellante (attività di cantiere nei terreni di proprietà) sia dall'appellata (attività di scavi e impianti)- risulta pagina 9 di 14 incerto imputare indistintamente solo a quest'ultima l'occupazione abusiva del terreno, dovuta alla movimentazione dei cumuli di detriti, stante la probabilità che i cumuli di detriti provenendo da operazioni di cantiere, siano perciò compatibili con le attività svolte da entrambe le società e non solo da quella convenuta in giudizio.
-Peraltro, si osserva che -pur basandosi su un compendio probatorio articolato e complesso- deve ritenersi non provato da parte della il nesso causale tra la Pt_2
condotta della e i danni lamentati. -Invero, detto compendio probatorio è CP_2
costituito da prove testimoniali e documentali, nonché da elementi indiziari, notevolmente contrastanti tra loro: 1) le foto allegate, relative allo stato del sedime, evidenziano la mancanza almeno nel punto ove insistono i cumuli di terra di una qualsiasi recinzione o delimitazione di confine tra le proprietà attigue;
2) la intimazione di sgombero con la lettera inviata dalla appellante (doc. 4) allega le fotografie di cui sopra;
3) la lettera di risposta (ove si contesta l'imputabilità dei fatti e si chiede l'allineamento dei confini, evidenzia l'incertezza dei confini tra le due proprietà: doc. 3);
4) il rifiuto a rendere il disposto interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della appellante, non essendo comparsa all'udienza del 19.09.2022 evidenzia e conferma la incertezza dell'esatta allocazione dei cumuli di sabbia oltre che della data in cui i detriti sarebbero stati accumulati sul terreno).; 5) le testimonianze all'udienza del
23.11.2022 di “dalla produzione fotografica le macchine stanno operando Tes_3
sulla nostra proprietà” ( e del teste “ignoravamo che si trattasse CP_2 Per_2
di proprietà della , trattandosi di terreno libero senza paletti di Parte_2
delimitazione… dalle foto si evince che i mezzi sono sul terreno di proprietà della società ” (ora ; 6) le testimonianze dei dipendenti della ditta CP_4 CP_2
appellante a verbale di udienza del 19.09.2022, “…non so chi avesse Testimone_1
materialmente accumulato il materiale che ho visto…” e “…già anni Testimone_2
prima io mi ero occupato della definizione dei confini con le proprietà limitrofe e della posizione della rete metallica…” Ed ancora, le ulteriori deposizioni testimoniali del teste pagina 10 di 14 che all'udienza del 19.09.2022 ha espressamente dichiarato: “Non so chi Tes_7
avesse accumulato il materiale che ho visto” (cfr. teste); teste che all'udienza Tes_4
del 12.12.2022 ha dedotto “non so precisare di chi fosse la proprietà del terreno su cui insistevano”; mentre il teste ha dichiarato “i cumuli di sabbia e terra erano posti Tes_5
sui terreni di valle…poi i terreni sono stati acquistati dall'attuale società” CP_2
evidenzia la incertezza in ordine alla allocazione dei cumuli di sabbia, se posizionati sui terreni di proprietà della o su quelli della proprietà attigua della Pt_2 CP_2
-Pertanto, di fronte alla carenza probatoria in termini di “an debeatur” della parte appellante, non di meno sussiste una evidente carenza probatoria in termini di “quantum debeatur”.
-Invero, la Corte di cassazione ha stabilito che l'occupazione sine titulo di un bene immobile, anche attraverso depositi di materiali, può comportare il diritto al risarcimento del danno per il proprietario, come evidenziato nella sentenza Cass. S.U.
33645/2022. In questo caso, il danno è correlato alla perdita del diritto di godimento del bene. La Suprema Corte ha deciso di perseguire una linea mediana fra teoria normativa e teoria causale del danno ed ha affermato i seguenti principi di diritto, lasciando intatta la distinzione fra azione reale e azione risarcitoria: “1-nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subìta è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
2-nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
3-nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subìto, quale quello che, in mancanza pagina 11 di 14 dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. (Cass. civ., sez. Unite, n. 33645/2022).
-In particolare, quanto all'applicazione del danno da occupazione abusiva, in linea generale si ritiene che abbia natura extracontrattuale, poiché richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa e, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida occupazione abusiva, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni, in termini di specifico pregiudizio.
-In applicazione di tali principi nel caso in esame, anche in termini di quantum la domanda non sarebbe accoglibile, in quanto l'appellante non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'attività che sarebbe stata espletata dalla controparte.
-Il terzo motivo, non merita accoglimento.
-La non ha reiterato le proprie istanze istruttorie al Giudice di prime Parte_2
cure, dato che in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le conclusioni come da foglio separato (già depositato telematicamente) e con note conclusive del 13.12.2023 si è limitato ad insistere nell'accoglimento delle proprie domande di merito rassegnate in atti;
di conseguenza le istanze istruttorie devono ritenersi rinunciate, non potendo il
Giudice di appello ammetterle, in applicazione del principio secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione pagina 12 di 14 complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (Cass. 33103/2021 e di recente Cass.
10767/2022).
-Si osserva, in ogni caso, che le istanze istruttorie sono inammissibili per genericità ex art. 244 c.p.c.: i fatti sono indicati senza alcuna pertinenza ai fatti di causa e demandano al teste valutazioni e giudizi di merito, sottratti all'indagine testimoniale.
-Quanto alla richiesta di CTU, reiterata in appello la stessa è meramente esplorativa e quindi inammissibile (manca del tutto la prova documentale della demarcazione dei confini tra le proprietà attigue e confinanti: il doc. 3 prodotto dalla è una scheda Pt_2
di parte priva, quindi, di alcun valore probatorio) ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. civ. n. 30218/2017).
-A fronte della totale carenza probatoria da parte della , consegue il rigetto Pt_2
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione.
-L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello pagina 13 di 14 scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 come dichiarato dalla parte, di complessità media, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00
(parametro minimo per la fase di sola trattazione, in assenza di istruttoria) ed € 3.470,00 per la fase decisionale, il tutto per complessivi € 8.469,00, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
-Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano, 3042/2024, pubblicata in data 19.03.2024, assorbita e comunque disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-1. rigetta l'appello;
-2. condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. n.147/2022, in complessivi € 8.469,00 oltre
15 % per spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex D.P.R.
n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 31.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Carla Rossi
pagina 14 di 14