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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2344/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Patrizia Caruso del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del giorno 1 aprile 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 6 maggio 2000, in Parma, ad un CP_1 tempo formulando domande afferenti all'affidamento dei figli minorenni e , alla loro Per_1 Per_2
collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale ancora in corso di svolgimento, era stata emessa, il 5 marzo 2024, sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 410/2024 passata in giudicato),
precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione con la moglie.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 14 febbraio 2025 si è costituita tempestivamente e ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo CP_1 matrimoniale e tuttavia articolando domande di diverso tenore in ordine all'assegnazione della casa familiare, alle frequentazioni dei minori, al loro mantenimento e al proprio preteso diritto di beneficiare di un assegno a titolo di divorzio.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione, articolatasi tra le date del 18 marzo e del giorno 1 aprile 2025, i coniugi hanno escluso personalmente eventuali volontà di riconciliazione.
All'esito dell'ultima udienza entrambe le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza passata in giudicato del 5 marzo 2024 e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 6 maggio 2000, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Parma al n. 57, parte 1, anno 2000.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 6 maggio 2000, tra Parte_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma al n. CP_1
57, parte 1, anno 2000.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 7 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2344/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Patrizia Caruso del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del giorno 1 aprile 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 6 maggio 2000, in Parma, ad un CP_1 tempo formulando domande afferenti all'affidamento dei figli minorenni e , alla loro Per_1 Per_2
collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale ancora in corso di svolgimento, era stata emessa, il 5 marzo 2024, sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 410/2024 passata in giudicato),
precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione con la moglie.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 14 febbraio 2025 si è costituita tempestivamente e ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo CP_1 matrimoniale e tuttavia articolando domande di diverso tenore in ordine all'assegnazione della casa familiare, alle frequentazioni dei minori, al loro mantenimento e al proprio preteso diritto di beneficiare di un assegno a titolo di divorzio.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione, articolatasi tra le date del 18 marzo e del giorno 1 aprile 2025, i coniugi hanno escluso personalmente eventuali volontà di riconciliazione.
All'esito dell'ultima udienza entrambe le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza passata in giudicato del 5 marzo 2024 e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 6 maggio 2000, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Parma al n. 57, parte 1, anno 2000.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 6 maggio 2000, tra Parte_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma al n. CP_1
57, parte 1, anno 2000.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 7 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto