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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
RG. 1715 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 10.6.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O. Monica D'Angelo, all'esito dell'udienza del 10.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1715/2024 R.G. vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Valeria Di Maggio e Sergio Bellafiore intimante/ricorrente
E
, C.F. rappresentanta e difesa, giusto Controparte_1 C.F._2
mandato in atti, dall'avv. Salvatore Albigiani intimata/resistente
OGGETTO: intimazione sfratto per morosità contratto locazione - uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 10.6.2025, alle quali si rinvia.
FATTO
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida, notificata in data 3.10.2024, ha chiesto nei confronti di Parte_1 [...]
la convalida dello sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni CP_1
scaduti ed a scadere sino alla data del rilascio da gennaio 2021 a settembre 2024; ha chiesto pronunciarsi ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, ex art. 665 c.p.c., in caso di opposizione dell'intimato; il tutto con rifusione delle spese della lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
opponendosi all'intimazione di sfratto e all'emissione dell'ingiunzione di pagamento avanzata da deducendo che la stessa ha sempre provveduto a pagare i Parte_1 canoni di locazione relativi al contratto di locazione sopra menzionato nelle mani della sig.ra quale erede universale di , giusto testamento Controparte_2 Persona_1
olografo pubblicato in data 22 gennaio 2021 dal Notaio;
ha dedotto Persona_2
inoltre che copia del predetto testamento è stato consegnato in copia alla sig.ra CP_1
unitamente alle ricevute di pagamento dei canoni per i quali si intima lo sfratto a firma della con la conseguenza che l'intimante non avrebbe dato prova della propria CP_2
qualità di erede.
Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.6.2024, ha rigettato la richiesta ex art. 665 c.p.c. di parte intimante e ha disposto il mutamento di rito assegnando i termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
Esperito, infruttuosamente, il tentativo di mediazione obbligatoria e il tentativo di conciliazione, la causa viene decisa con la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c..
Va premesso che nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario con l'instaurazione di un nuovo ed autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.
Premesso ciò, la domanda della ricorrente è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
Dalla documentazione in atti è emerso che il contratto di locazione è stato stipulato dalla odierna convenuta in giudizio, con il padre dell'attrice, deceduto a dicembre 2020, senza che, tuttavia, sia stata fornita alcuna prova in ordine all'effettiva accettazione dell'eredità e del subentro da parte di odierna Parte_1
intimante/ricorrente nel contratto di locazione stipulato dal de cuius nel 2018.
Anzitutto occorre rammentare sul punto che, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà o un comportamento obiettivo di acquiescenza desumibile dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato, incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Peraltro, a tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione (cfr. Cassazione civile sez. II,
28/10/2020, n.23737), né la dichiarazione di apertura della successione (che peraltro non risulta neanche presentata), che è un atto di natura meramente fiscale non costituente necessariamente prova dell'accettazione dell'eredità da parte dei presunti eredi (cfr. Cass.
Civ. Sent. n. 8053/2017).
Come da giurisprudenza costante, quindi, all'erede è consentito agire per conseguire, mediante la procedura di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto dal proprio dante causa defunto. Pertanto, a tal fine, occorre che l'interessato dia prova della propria qualità, anche in forza di accettazione tacita dell'eredità, rappresentando in tal senso, atto idoneo ai fini dell'accettazione, anche la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario (cfr. Cass. Civ. Sez II, 8.6.2015 n. 11823).
Ebbene, nel caso che ci occupa, è emerso che è stata Controparte_2
nominata erede universale del sig. , come da testamento olografo Persona_1
pubblicato il 22.1.2021, sebbene non risulti che la stessa abbia accettato l'eredità.
Da ultimo occorre, infine, rammentare che in tema di contratto di locazione, sebbene la morte del locatore non impedisca la prosecuzione del rapporto con i suoi eredi, comportando infatti “solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone (cfr. Cass.civ. sentenza n.
1811/89), le eventuali liti tra gli eredi sulla proprietà della casa non possono determinare conseguenze sul conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, con la conseguenza che questi deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/05/2012, n.8581).
Onere che anch'esso, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attrice la quale, infatti, non ha neppure dimostrato l'eventuale colpevole affidamento della resistente.
Inoltre, il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi in possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, non rilevando l'esistenza di una controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di provare il colpevole affidamento del conduttore (così Cass. 15 luglio 2016 n. 14445).
La domanda della ricorrente deve, quindi, essere rigettata.
Secondo soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, secondo i valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono anche i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. u.c. data la temerarietà dell'azione esperita e delle domande formulate, basate su una ricostruzione dei fatti e su richieste contrari ai principi del diritto ed alla consolidata giurisprudenza.
La condanna viene quantificata in via equitativa in una somma pari alle spese del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di giudizio che liquida in euro 2.374,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna parte ricorrente, ex art. 96 c.p.c., a pagare alla parte resistente la somma di euro 2.374,00.
Marsala 11.06.2025
Il Giudice Monica D'Angelo