Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 2813/2017 R.G.A.C., promossa :
dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in AN M.na (CZ), Parte_1 C.F._1
alla Via Gramsci n. 94, presso lo studio dell'avv. Concetta Stanizzi (C.F.: ), dal quale C.F._2
è altresì rappresentato e difeso, giusto mandato reso in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elio Caridi del Foro Controparte_1 C.F._3
di Reggio Calabria (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via G. C.F._4
Colosimo n. 4, presso lo studio dell'avv. Valentina Franceschi (C.F.: ), in virtù di C.F._5 procura allegata alla “Comparsa di costituzione e risposta” del 20.09.2017;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: pagamento indennità ex art. 936 c.c., sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, i procuratori di entrambe le parti contendenti hanno concluso come da verbale dell'8.05.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi all'intestato Tribunale dal sig. Parte_1
nei confronti del sig. , al fine di ottenere, da quest'ultimo, la corresponsione
[...] Controparte_1 di “un'indennità per l'impianto dell'uliveto e per la creazione di una tubatura sul terreno denominato “Canale” in AN, di proprietà del sig. ”, pari alla “misura complessiva della somma di € Controparte_1
27.500,00, così come meglio dettagliata : euro 25.000,00 a titolo di valore delle piante di ulivo ed euro
2.500,00 per il lavoro di effettuazione della rete idrica, e/o al pagamento di quella somma di misura minore o maggiore che verrà accertata di giustizia”.
A fondamento dell'avanzata pretesa, parte attrice premetteva :
1
p.lle........., dopo varie vicende processuali... era risultato di proprietà del sig. ”; Controparte_1
- che “nel corso di tantissimi anni il citato terreno era stato posseduto, coltivato e mantenuto dapprima dal sig. e dalla morte di quest'ultimo (dall'anno 1997 e fino al 2017) dalla figlia Persona_1 CP_2
e dal marito;
[...] Parte_1
- che “durante questo lungo lasso di tempo sul detto terreno il sig. aveva impiantato, a proprie spese Pt_1
e lavoro, circa 90 alberi di ulivo..”, ed “aveva effettuato una condotta d'acqua mediante una tubatura che aveva provveduto ad allacciare al tombino di fornitura dell'acqua pubblica, previa specifica autorizzazione”;
- che “ad oggi, le citate piante sono in perfetta produzione ed il loro valore ammonta a circa 25.000,00 euro mentre il valore della conduttura dell'acqua ammonta a circa 2.500,00 euro”;
- che “il terreno in questione è stato rilasciato a seguito di procedura esecutiva nei confronti della sig.ra
; CP_2
- che il sig. , con “lettera dell'1.02.2017, invitava e diffidava il sig. al Pt_1 Controparte_1 pagamento del valore di quanto esistente sul terreno denominato “Canale” ma quest'ultimo, ancorchè avvisato dell'ufficio postale, non provvedeva al ritiro della racc.ta che, per compiuta giacenza, tornava al mittente”.
Tutto ciò premesso, ritenendo, quindi, l'odierno attore di avere diritto all'ottenimento di “un'indennità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 936 c.c., per l'impianto dell'uliveto e per i lavori apportati sul fondo oramai di proprietà del , adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'evocato convenuto, il quale, nel resistere alle avverse deduzioni e richieste, instava, in via principale, per l'inammissibilità ed infondatezza dell'avanzata avversa domanda,
“per carenza dei presupposti dell'azione e per l'accertato difetto di legittimazione sia attiva che passiva o, altrimenti, per l'esercizio della facoltà di chiedere la rimozione delle accessioni formalizzata dal sig. con la lettera del 15.09.2017”. CP_1
In “via subordinata..., ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla richiesta indennità, salvo, altrimenti pronunciarsi per il rigetto della domanda. Con il favore, comunque, delle spese e competenze del giudizio”.
In particolare, l'epigrafato convenuto, nell'effettuare la ricostruzione, più approfondita e veritiera, dell'annosa vicenda, teneva ad evidenziare che “l'attore aveva taciuto la circostanza che il terreno denominato
“Torre Canale”, sul quale sarebbero stati operati gli interventi oggetto di lite, con contratto di affitto del
30.09.1966 era stato ceduto in godimento dal proprietario, tale , al sig. Persona_2 Per_1
e che detto rapporto era poi proseguito con la figlia di quest'ultimo, , moglie
[...] CP_2 del sig. ”. Pt_1
Rilevava, inoltre, parte convenuta :
- “che a seguito di scrittura privata del 5.09.1972 quello stesso terreno era stato venduto dal proprietario, sig.
, al sig. odierno convenuto”; Persona_2 CP_1
2 - che “tuttavia il venditore non aveva mai consegnato all'acquirente, sig. il terreno, che era CP_1 rimasto in godimento agli affittuari e che per questo motivo l'acquirente, con atto dell'11.05.1981, aveva citato il venditore ...chiedendo la consegna del fondo ...e l'accertamento dell'obbligo del venditore di Per_2 stipulare il contratto definitivo”;
- che “da questa iniziativa era scaturito un interminabile contenzioso tra venditore ed acquirente che, definito in primo grado dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza 393/1990”, veniva poi appellata e fatta oggetto di ricorso per Cassazione che, all'esito provvedeva a rimettere alla Corte di Appello di Catanzaro, la cui decisione veniva ulteriormente contestata dinanzi alla Suprema Corte che, rimetteva le parti dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria “che, finalmente, con la sentenza n. 238/2014 così definitivamente statuiva : riconosceva l'avvenuto trasferimento della proprietà del terreno “Torre Canale” al sig. a seguito CP_1 della scrittura privata del 1972; rigettava la domanda di inadempimento avanzata in via riconvenzionale dal sig. che, poi, veniva Per_2 condannato al pagamento delle spese processuali”.
Sentenza, questa, che, in quanto non appellata, diveniva definitiva”;
- che “nelle more di questo contenzioso tra venditore ed acquirente..., si era sviluppato, parallelamente, altro contenzioso tra il concedente del fondo e l'affittuaria, cioè tra il sig. e la sig.ra Persona_2 CP_2
, conclusosi con la sentenza n. 114/2012 del 26.10.2011 emessa dalla Sezione Agraria del Tribunale di
[...]
Catanzaro che riconosceva l'esistenza del contratto di affitto in favore della accertando, però, il CP_2 grave inadempimento della stessa” e dichiarando risolto il rapporto di affitto intercorso con i sig.ri ; CP_2
- che “le stesse parti si raffrontavano, poi, dinanzi alla stessa Sezione Agraria del Tribunale di Catanzaro : gli eredi (cioè del locatore) per ottenere il rilascio del fondo e la sig.ra per resistere alla domanda. Per_2 CP_2
La sentenza n. 1508/2014 che definiva il giudizio condannava l'affittuaria, a restituire, “al CP_2 termine dell'annata agraria” il fondo in questione agli eredi , condannandola alle spese del giudizio”; Per_2
- che “ancora, poiché la moglie del sig. , a dispetto della decisione della Sez Agraria del CP_2 Pt_1
Trib. di Catanzaro, aveva inteso mantenere il godimento del fondo, gli eredi promuovevano, dinanzi Per_2 al G.E...., una procedura esecutiva di rilascio nei confronti dell'affittuaria, che si concludeva in data
19.01.2017 con il rilascio del bene, per come risultante dal verbale dell'Ufficiale Giudiziario procedente”;
- che “l'affittuaria, sig.ra promuoveva un altro giudizio dinanzi al Trib. di Catanzaro, Sez. Stralcio, CP_2
RG 3179/1994, nei confronti del sig. per ottenere il diritto di riscattare il fondo “Torre CP_1
Canale”, conclusosi con la sentenza n. 1748/2006 che rigettava la domanda”;
- che al “termine del suddetto giudizio il sig. , marito dell'affittuaria, promuoveva dinanzi al Pt_1
Tribunale di Catanzaro un ulteriore giudizio nei confronti del per ottenere l'usucapione del CP_1 terreno in questione;
anche questo processo si concludeva con una sentenza di rigetto della domanda”.
Alla luce di tali considerazioni, parte convenuta concludeva, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita attraverso le risultanze documentali prodotte dalle parti, in rituale allegazione, in uno con il raccoglimento di prove testimoniali e l'espletamento di apposita Ctu, all'udienza dell'8.05.2023 è stata
3 assunta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'avanzata pretesa di parte attrice si presenta infondata e quindi non può trovare favorevole apprezzamento.
Dirimente si dimostra, con efficacia altresì assorbente rispetto a tutte le altre questioni dibattute, la promossa eccezione di difetto di legittimazione attiva a proporre la domanda da parte dell'odierno attore, da intendersi come rigetto, nel merito, dell'avanzata pretesa da parte dello stesso.
Non possono, infatti, in base ad un'attenta disamina di tutte le circostanze che hanno caratterizzato la vexata quaestio, non condividersi le deduzioni all'uopo sviluppate dal difensore dell'evocato convenuto, laddove, nel descrivere e correttamente interpretare il contenuto del disposto normativo di cui all'art. 936 del c.c., chiamato in gioco dalla parte attrice, ha valorizzato, ai fini dell'adottanda decisione, dei fondamentali aspetti sottesi “agli accertamenti operati in più occasioni dal Tribunale di Catanzaro”.
In particolare, dalle risultanze documentali (giudiziali) presenti in atti è risultato :
- “che il terreno “Torre Canale” è stato dato in affitto ai sig.ri al padre prima ed alla figlia dopo, CP_2 che ne hanno mantenuto la detenzione dal 1966 al gennaio del 2017, allorquando lo hanno reso agli eredi
, in esecuzione del disposto della Sezione Agraria del Tribunale di Catanzaro (RG 114/12 e RG Per_2
1508/2014)”;
- che “il sig. non è mai stato né possessore né detentore del fondo per cui è causa, e che la sua Pt_1
“presenza” sul terreno, in costanza del rapporto di affitto non era altro che conseguenza del suo status di coniuge dell'affittuaria, sig.ra condizione questa che non è idonea ad attribuire allo stesso CP_2 diritti di sorta”.
Ciò che porta, di conseguenza, “atteso che per giurisprudenza costante il requisito della domanda è che “il soggetto che abbia eseguito l'opera senza essere vincolato al proprietario del fondo da alcun rapporto contrattuale” (Cass. n. 4148/2012), al riconoscimento che la “pretesa vantata si palesi per essere uno sfrontato espediente dell'attore finalizzato ad ottenere un beneficio (l'indennità ex art. 936 c.c.) che non spettava alla moglie, vista l'esistenza di un contratto di affitto, e nemmeno al marito, visto che questi non era né possessore né detentore del bene”, né tantomeno avrebbe potuto essere considerato, per le medesime ragioni, “terzo” rispetto al proprietario del fondo stesso.
Aggiungasi, infine, ma per mera completezza di indagine, che, fermo restando che la sig.ra CP_2 fosse oramai stata consapevole, fin dall'anno 1994, che la proprietà del fondo che conduceva in affitto spettasse al (per aver instaurato, nei confronti dello stesso, in quell'epoca, specifico giudizio CP_1 finalizzato all'ottenimento del diritto di riscattarlo), e che le opere per le quali è stata promossa l'odierna domanda risultano essere state compiute intorno all'anno 2000 (allorquando la stessa era CP_2 ancora nel possesso del fondo che ci occupa;
cfr. deposizioni testimoniali provenienti dagli stessi testi di parte attrice, ed in tal senso anche esiti dell'espletata Ctu), anche l'eccezione di prescrizione dell'avanzata odierna domanda di indennizzo non può che essere fondata, essendo già ampiamente decorso il termine prescrizionale ordinario (di cui all'art. 2946 del c.c.) rispetto al momento dell'avvenuta incorporazione, per accessione, delle
4 opere de quibus al fondo su cui insistevano (cristallizzando tale momento, coincidente con la data di realizzazione delle opere in questione, anche l'insorgere, in capo, al “terzo” della possibilità di esercitare l'eventuale diritto all'indennizzo).
Il rigetto della promossa domanda di parte attrice comporta, inoltre, la condanna, per il medesimo contendente, in ossequio al criterio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite in favore dell'evocato convenuto (per come determinate in dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa e con la concreta attività processuale svolta), oltre all'onere di dover definitivamente sostenere anche le spese dell'espletata Ctu, per come già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento delle Parte_1 spese giudiziali, nei confronti di controparte, che si liquidano in complessivi € 4.600,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge;
- pone, definitivamente a carico del medesimo , le spese relative alla espletata Ctu, per come già Pt_1 liquidate nel corso del processo.
Così deciso in Catanzaro il 3.02.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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