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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5503/2019
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5503 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, pendente
Avente ad oggetto: indennità di esproprio e di occupazione
Avverso la sentenza, resa dal Tribunale Civile di Napoli, Sezione XI, nel procedimento recante R.G. n. 30012/2014, pubblicata il 13.5.2019, non notificata
TRA
(c.f.: ), residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio, 149 rappresentato e difeso in virtù di mandato su foglio allegato all'atto di appello dagli avv.ti Alessandro Marotta (c.f.: ) e C.F._2 CP_1
(c.f.: ), con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._3
Viale Antonio Gramsci n. 5
Appellante
E
P.IVA ), con sede in Napoli Controparte_2 P.IVA_1
al Corso Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del CdA, dr. , Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura su atto separato, dall'avv. Salvatore Della Corte
(c.f.: ), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via C.F._4
Vittorio Veneto n.288/A
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 2 Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte Controparte_2
a mezzo pec in data 11.12.2019, ha impugnato la sentenza
[...] Parte_1
resa inter partes dal Tribunale di Napoli, non notificata, con la quale è stata respinta la domanda dell'appellante di condanna dell'indennità di espropriazione ed occupazione Contr temporanea, con la conseguente condanna a pagare all' le spese di lite, quantificate in euro 8.030,00 per compensi.
La sentenza impugnata muove dal presupposto che l'atto di accettazione dell'indennità offerta per concludere la cessione volontaria dell'area non obblighi la P.A. a completare la procedura espropriativa, ma vincoli soltanto al pagamento, in caso di stipula della cessione volontaria, a corrispondere le indennità dovute nella misura precedentemente offerta, senza che si possa individuare un vero e proprio contratto preliminare, eseguibile in forma specifica, nell'offerta dell'indennità accettata dal proprietario espropriando.
Instaurato il contradditorio in appello, si è costituita la che ha eccepito CP_5
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del gravame.
Fissata la comparizione per il 20.5.2020 la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al
18.11.2020. l'ordinanza di rinvio ex art. 309 c.p.c. è stata successivamente revocata ed il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.06.2022, poi al 14.2.2024 a motivo del carico del ruolo.
Con ordinanza emessa all'esito di trattazione scritta il 14.2.2024, la Corte, rilevato che nelle conclusioni dell'atto di appello era formulata la richiesta di liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima, dinanzi alla Corte “anche quale giudice funzionalmente competente in unico grado”, e che l'occupazione era stata disposta sulla base, tra l'altro, del decreto di occupazione della Regione prot. n. 311 del
1°.07.2008, ha disposto di integrare il contraddittorio con la Regione Campania ed ha fissato all'uopo l'udienza del 12.06.2024. Detta udienza è stata rinviata d'ufficio al 30 aprile 2025.
In data 30 aprile 2025 l'udienza si è svolta con la modalità della trattazione scritta e le parti costituite non sono comparse. La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
7.4.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza pubblicata e comunicata ritualmente il 7 maggio 2025, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 12 maggio 2025.
Per questa data non risultano depositate note. 3 Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.05.2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5503 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, pendente
Avente ad oggetto: indennità di esproprio e di occupazione
Avverso la sentenza, resa dal Tribunale Civile di Napoli, Sezione XI, nel procedimento recante R.G. n. 30012/2014, pubblicata il 13.5.2019, non notificata
TRA
(c.f.: ), residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio, 149 rappresentato e difeso in virtù di mandato su foglio allegato all'atto di appello dagli avv.ti Alessandro Marotta (c.f.: ) e C.F._2 CP_1
(c.f.: ), con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._3
Viale Antonio Gramsci n. 5
Appellante
E
P.IVA ), con sede in Napoli Controparte_2 P.IVA_1
al Corso Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del CdA, dr. , Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura su atto separato, dall'avv. Salvatore Della Corte
(c.f.: ), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via C.F._4
Vittorio Veneto n.288/A
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 2 Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte Controparte_2
a mezzo pec in data 11.12.2019, ha impugnato la sentenza
[...] Parte_1
resa inter partes dal Tribunale di Napoli, non notificata, con la quale è stata respinta la domanda dell'appellante di condanna dell'indennità di espropriazione ed occupazione Contr temporanea, con la conseguente condanna a pagare all' le spese di lite, quantificate in euro 8.030,00 per compensi.
La sentenza impugnata muove dal presupposto che l'atto di accettazione dell'indennità offerta per concludere la cessione volontaria dell'area non obblighi la P.A. a completare la procedura espropriativa, ma vincoli soltanto al pagamento, in caso di stipula della cessione volontaria, a corrispondere le indennità dovute nella misura precedentemente offerta, senza che si possa individuare un vero e proprio contratto preliminare, eseguibile in forma specifica, nell'offerta dell'indennità accettata dal proprietario espropriando.
Instaurato il contradditorio in appello, si è costituita la che ha eccepito CP_5
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del gravame.
Fissata la comparizione per il 20.5.2020 la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al
18.11.2020. l'ordinanza di rinvio ex art. 309 c.p.c. è stata successivamente revocata ed il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.06.2022, poi al 14.2.2024 a motivo del carico del ruolo.
Con ordinanza emessa all'esito di trattazione scritta il 14.2.2024, la Corte, rilevato che nelle conclusioni dell'atto di appello era formulata la richiesta di liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima, dinanzi alla Corte “anche quale giudice funzionalmente competente in unico grado”, e che l'occupazione era stata disposta sulla base, tra l'altro, del decreto di occupazione della Regione prot. n. 311 del
1°.07.2008, ha disposto di integrare il contraddittorio con la Regione Campania ed ha fissato all'uopo l'udienza del 12.06.2024. Detta udienza è stata rinviata d'ufficio al 30 aprile 2025.
In data 30 aprile 2025 l'udienza si è svolta con la modalità della trattazione scritta e le parti costituite non sono comparse. La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
7.4.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza pubblicata e comunicata ritualmente il 7 maggio 2025, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 12 maggio 2025.
Per questa data non risultano depositate note. 3 Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.05.2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo