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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. AN Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. ND Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.901/2022
pubblicata il 27.01.2022, iscritto al n.916/2022 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e pendente
TRA
(già e di seguito Parte_1 Controparte_1
, c.f. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar di Persona_1
Roma del 7.2.2017, Rep. n. 53730 - Racc. n. 26904, dall'avv. Francesco Buco (C.F.:
p.e.c.: CodiceFiscale_1 Email_1
-APPELLANTE-
E
(cod. fisc. ), titolare dell'impresa individuale Parte_2 CodiceFiscale_2
Micromutazioni di AC AN (P. Iva , rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Rosa Boccia (cod. fisc. ), giusta procura ad litem su CodiceFiscale_3
foglio separato e firmato digitalmente, pec: Email_2
-
[...] REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 25.2.22 propone- Parte_1
va appello alla sentenza indicata in epigrafe, di accoglimento della domanda attorea proposta da , titolare dell'impresa individuale Micromutazioni, per il Parte_2
pagamento dei danni patiti a seguito della ingiusta sospensione della fornitura di ener-
gia elettrica da parte del somministrante, senza preavviso ed in assenza di motivazio-
ne, dal 10.12.14, alle h.8,30, sino al 19.2.2014. I danni lamentati e riconosciuti consi-
stevano nel danneggiamento delle apparecchiature elettroniche, nell'annullamento delle commesse già assunte, nella forzosa inoperatività delle maestranze, oltre ai danni non patrimoniali.
Il continuava a fatturare il consumo di energia elet- Parte_1
trica di Micromutazioni anche nel periodo successivo alla sospensione della sommini-
strazione fino alla data di emissione di una nota di credito e all'invio di un assegno all'attore dell'importo di €. 248,73.
quantificava in primo grado i danni da inadempimento in €.19.394,68, Parte_2
o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo e ai danni non patrimoniali da quantificare secondo giustizia. In
via concorrente e/o subordinata chiedeva la condanna della convenuta alla restituzio-
ne ex art. 2033 c.c. della somma di euro 1.757,00, pagata ed illegittimamente trattenu-
ta.
2. La convenuta opponeva che il distacco era stato dovuto al mancato pagamento di una fattura per €.303,06, con scadenza 24.06.2013, ed era stato preceduto dall'invio di una diffida ad adempiere con preavviso di sospensione e risoluzione con-
trattuale a mezzo raccomandata. Persistendo la morosità la somministrante in data
26.08.2013, aveva risolto il contratto per inadempimento ed inoltrato al distributore la richiesta di distacco.
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In merito alle fatture e alle note di credito emesse dopo la risoluzione del contratto di fornitura, precisava come la quantificazione del dovuto, comunque non corrisposto,
fosse avvenuta in virtù del consumo stimato. Acquisiti i dati dei consumi effettivi il
[...]
( aveva proceduto alla consuntivazione e Controparte_3 CP_2
quindi emesso una nota di credito restituendo il saldo risultato in favore dell'attore, pari ad €. 248,73. Contestava le voci di danno lamentate dall'attore.
3. Il giudice, disattese le istanze istruttorie delle parti, formulava una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., accettata dall'attore e rifiutata dal Parte_1
e, precisate le conclusioni emetteva l'impugnata sentenza di condan-
[...]
na della convenuta alla restituzione, in favore di Micromutazioni di AC AN, di
€ 1.757,00, oltre interessi al tasso legale dal 18.6.2015, e al pagamento di ulteriori €
19.220,15, a titolo di risarcitorio, nonché al pagamento delle spese di lite e di
€.5.099,00 ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
In parte motiva spiegava che non aveva dimostrato Pt_1 Parte_1
l'invio della raccomandata online all'attore di attivazione della procedura di sospensio-
ne/risoluzione contrattuale per morosità, che era stato provato il pagamento di €
1.757,00 da parte di Micromutazioni, fornito riscontro dei danni e che fosse ingiustifica-
ta la mancata adesione da parte del Servizio Elettrico alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.
4. proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
a) Erronea ricostruzione dei fatti ed errata distribuzione dell'onere della prova,
perché la convenuta aveva specificatamente preso posizione su ogni questione ogget-
to del giudizio, illustrando in merito a ciascuna fattura quanto avvenuto, indicando co-
me le fatture emesse, analiticamente indicate, non fossero state pagate, e poi, all'esito della compensazione delle partite, fosse stato il a Parte_1
versare il dovuto, secondo i consumi effettivamente calcolati. La prova dell'intervenuto
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pagamento della somma chiesta in restituzione ricadeva sull'attore e non era stata fornita.
b) Ingiusto accoglimento della domanda di restituzione della somma di €.
1.757,00 perché il pagamento assunto come indebito non era stato eseguito, la circo-
stanza era stata contestata e non emergeva prova del contrario. Il giudice motivava che la mancata prova del pagamento era stata eccepita dalla convenuta tardivamente,
successivamente al deposito della prima memoria ex art.183 6 comma c.p.c., e che l'attrice aveva depositato una richiesta di domiciliazione bancaria, unitamente ad un bollettino postale in favore della convenuta per € 1.997,51, spedita via fax il 9.7.2013.
L'appellante invece impugnava la decisione affermando che la contestazione del man-
cato pagamento era avvenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta e la prova del contrario, a carico dell'attore, non poteva essere costituita dall'invio, a mezzo fax,
di un modulo per il pagamento a mezzo addebito/ RID, mai accettato perché incomple-
to (senza copia del documento d'identità) e riferito ad altro contratto. Mancava la prova dell'attivazione del RID e del prelievo delle somme dal conto corrente e l'attore aveva allegato un fax, del 02.7.14, dal quale emergeva che nessun pagamento delle cennate fatture era stato effettuato dalla ditta attrice / appellata, la quale si era limitata a conte-
stare la doppia fatturazione senza richiesta di restituzione e, dal frontespizio delle fat-
ture allegate non risultava il pagamento tramite R.I.D.
c) Mancanza del nesso di causalità tra i dedotti danni patrimoniali e la sospensio-
ne/interruzione di energia elettrica verificatasi per circa 7 giorni lavorativi. Il giudice menzionava le buste paga dei dipendenti per i giorni di lavoro pagati senza poter go-
dere della propria attività lavorativa, il danno conseguenza degli ordini cancellati dai clienti e una perizia dei danni subiti dalle apparecchiature, riconoscendo € 17.637,68
al momento del sinistro (10.02.2014), oltre d'ufficio interessi e rivalutazione, sottoli-
neando che la contestazione della convenuta era stata generica, la perizia di parte
“congrua” ed il nesso causale “evidente”. eccepiva Parte_1
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che la semplice interruzione prolungata di energia elettrica non determinava guasti agli apparecchi, costituiti da computer e apparecchi informatici, che la C.T.P. non costitui-
va prova ed era generica ed equivoca. I documenti prodotti dall'attore erano irrilevanti,
provenienti dalla stessa parte, inidonei alla prova del nesso di causalità.
d) Erronea liquidazione dei danni e riconoscimento in favore dell'attore di una somma comunque sproporzionata ed ingiusta.
L'importo riconosciuto in sentenza era di € 8.498,00= per danneggiamenti e/o rotture di apparecchiature elettriche che si assumono subiti a seguito dell'interruzione di energia elettrica;
€ 5.898,00= per lucro cessante, riconosciuto a seguito della produ-
zione di una schermata di un programma non comprensibile e, specificamente, per mancati introiti per otto giorni lavorativi (dal 10 al 19 febbraio 2014) senza considerare che al più doveva essere liquidato il solo mancato guadagno e non il prezzo del bene invenuto;
€ 3.241,68= per pagamento di ratei di retribuzioni lorde senza poter ottenere le prestazione di lavoro dalle proprie maestranze per otto giorni lavorativi, senza con-
siderare che la ditta aveva più sedi ove far lavorare i dipendenti e che dovevano esse-
re detratti gli oneri retributivi portati in deduzione /detrazione dal datore di lavoro al fine di evitare ingiuste duplicazione di rimborso.
e) Erronea condanna del convenuto al pagamento di €. 5.000,00 per lite temera-
ria per difese pretestuose e rifiuto ingiustificato di adesione alla proposta ex art.185
c.p.c.. Il giudice quantificava una somma eccessiva e non considerava che il rifiuto della proposta transattiva era stato motivato dall'ingiustizia della somma ivi indicata,
prossima all'importo chiesto dall'attore. Le difese di Parte_1
non erano state pretestuose e la mancata accettazione della proposta conciliativa,
formulata per la somma di € 16.000,00= oltre spese e competenze di lite, era giustifi-
cata dall'importo, ritenuto non equo.
f) Erronea liquidazione delle spese e dei compensi di lite ritenuti eccessivi e co-
munque da modificare in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
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Elettrico Nazionale chiedeva la restituzione di tutte le somme versate in Pt_1 Pt_1
esecuzione della sentenza impugnata, anche in favore del procuratore anticipatario e,
in subordine, la compensazione delle spese per il primo grado o l'applicazione dei mi-
nimi previsti dal DM 55/2014, aggiornati al DM n.37/2018, tenuto conto del valore della controversia e alla luce dell'attività effettivamente espletata. Perorava la liquidazione dei compensi non secondo i medi tariffari, come avvenuto, bensì applicando i minimi,
per la non complessità delle questioni poste all'attenzione del giudice ed il mancato espletamento di mezzi di prova .
Concludeva per sentir: “• accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza
n. 901 /2022 del Tribunale di Napoli – 11^ Sezio-ne Civile - Giudice Monocratico dott.
Fabio Perrella, depositata in data 27.01.2022, con conseguente rigetto di qualsivoglia
domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti di per- Controparte_4
ché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi innanzi
dedotti; • in via subordinata, salvo gravame, accogliere il presente gravame riformando
parzialmente la sentenza n. 901 /2022 del Tribunale di Napoli – 11^ Sezione Civile -
Giudice Monocratico dott. Fabio Perrella, depositata in data 27.01.2022, e per l'effetto
rigettando integralmente la domanda di restituzione e/o rigettando la domanda risarci-
toria e/o rideterminando l'importo liquidato in favore del sig. , stante Parte_2
l'eccessiva quantificazione dei danni riconosciuti nella sentenza di primo grado, e/o ri-
formando integralmente e/o parzialmente la ingiusta condanna al pagamento di €
5.000,00= a titolo di lite temeraria ex art.96, 3° comma c.p.c.;• condannare la parte
appellata al pagamento in favore di in persona del Parte_1
suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi eventual-
mente corrisposti da in ipotesi di esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.”
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5. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel Parte_2
merito, l'infondatezza. Le fatture erano state pagate tramite prelievo sul conto bancario dell'attore, come dimostrato dall'autorizzazione di addebito permanente in conto cor-
rente bancario/postale delle bollette di energia elettrica, considerato come da nulla emergesse che il modulo di disposizione del R.I.D. non fosse stato accettato. Le mis-
sive inviate dal precisavano come la somma riferita Parte_1
al pagamento delle bollette fosse stata trattenuta a titolo di compensazione con l'importo ritenuto dovuto, nonostante l'indebito pagamento riferito ad un periodo (mar-
zo‐giugno 2014) nel quale l'energia era stata erogata da altro fornitore dopo la risolu-
zione del contratto con Il nesso causale con i danni Parte_1
era stato dimostrato dall'attore con la documentazione versata in atti, riferita alle con-
seguenze subite a causa della condotta del convenuto: gli ordini cancellati dai clienti per l'inattività, che era stata totale perché l'azienda è attiva nel commercio elettronico al dettaglio e all'ingrosso di materiale per il piercing;
le buste paga dei dipendenti;
la relazione di parte a firma della società società operante nell'ambito della ri- CP_5
cerca e sviluppo software, corredata dalle fatture di acquisto delle dette attrezzature,
in epoca abbastanza recente. Le eccezioni della convenuta erano state proposte per la prima volta in appello risultando tardive ed inammissibili. Servizio Elettrico Naziona-
le S.p.a. neppure indicava quali sarebbero le ulteriori sedi della Micromutazioni ove i dipendenti avrebbero potuto lavorare.
Quanto alla condanna per lite temeraria ne perorava la correttezza sottolineando la mancata adesione all'invito alla stipula di una negoziazione assistita, l'ingiustificato ri-
fiuto all'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la condotta proces-
suale dilatoria tenuta in giudizio. La quantificazione della condanna per lite temeraria era stata corretta perché operata secondo equità, nel rispetto del principio di ragione-
volezza, e doveva essere comminata anche in appello.
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La pretesa di veder compensate le spese di lite era infondata perché il giudice aveva operato semplicemente posto a carico del soccombente le spese del giudizio, come sancito dall'art. 91 c.p.c. e non v'era ragione per liquidare i minimi tariffari anche in considerazione della durata del giudizio e per inesistenza di valide ragioni capaci di giustificare il discostamento dai medi tariffari di riferimento.
Concludeva per sentir: “ a) Rigettare l'appello interposto e per lo effetto confermare la
sentenza di primo grado;
b) Condannare l'appellante alla refusione delle spese del
presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
c) con-
dannare, altresì, la società in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, III
comma, c.p.c., da determinarsi in quella somma che l'adito giudicante vorrà ritenere
equa e di giustizia.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a tratta-
zione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché infondata, alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugna-
zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-
stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-
glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa-
cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan-
tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-
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ni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evi-
denti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia del-
la decisione.
7. I primi due motivi di appello, riferiti all'azione di ripetizione di indebito e quindi trattati congiuntamente, sono infondati perché la somma di € 1.757,00 doveva effetti-
vamente essere restituita all'attore. Il convenuto stesso dichiarava di aver proceduto ad una compensazione dei crediti con i debiti conteggiando tutti i rapporti dare/avere,
ovviamente secondo il parere del Elettrico Nazionale includendo nel Pt_1 Pt_1
conteggio le fatture non onorate e quindi anche quelle oggetto dell'azione di restituzio-
ne di indebito. Nel conteggio totale operato, quindi, il Servizio Elettrico Nazionale in-
cludeva il consumo presunto oggetto delle due fatture in oggetto, lo confrontava con quello reale e restituiva l'importo residuo ritenuto dovuto. Automaticamente quindi le fatture “indebite” erano così pagate dal somministrato e, a fronte del pacifico riferimen-
to dei documenti a prestazioni non erogate, perché le fatture conteggiavano consumi inesistenti, per periodi nel quale il contratto era risolto. Il pagamento delle fatture era quindi, nel senso predetto, assodato e spettava al convenuto dimostrare la correttezza dei conteggi unilateralmente effettuati in virtù dei quali tratteneva l'importo da restitui-
re.
8. L'appello concerne il solo quantum liquidato dal giudice in primo grado in favo-
re dell'appellante. La verifica richiesta alla Corte ha ad oggetto di constatare la corret-
tezza dell'affermazione del primo giudice secondo la quale i fatti allegati dall'attore non erano stati specificatamente contestati dal convenuto con la conseguenza di dover ri-
tenere inammissibili per tardività, ex art. 345 c.p.c., le contestazioni formulate per la prima volta in appello. Quindi il giudizio verterà sulla verifica del nesso di causalità tra l'ingiustificato distacco di corrente elettrica, imputato definitivamente all'attore, ed i
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pregiudizi lamentati. Con precisazione che l'onere della dimostrazione del nesso di causalità gravava sull'attore, trattandosi di fornire riscontro di elementi costitutivi del diritto risarcitorio azionato, e con l'ulteriore precisazione di dover verificare l'esistenza del nesso eziologico per ogni voce di danno. Sul primo punto, e cioè quanto alle con-
testazioni del convenuto, la Corte rileva come si Parte_1
fosse dedicata all'aspetto inerente i danni lamentati dall'attore, nel costituirsi in giudizio in primo grado, dalla fine della pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, limitandosi ad affermare che spettava a parte attrice dimostrarne l'esistenza e che lo stesso attore doveva fornire la prova del nesso di causalità. In su-
bordine chiedeva dichiararsi il concorso di colpa ex art. 1227 1° e 2° co. c.c., generi-
camente contestando “preventivi, fatture e perizie di parte esibite in giudizio, ribaden-
done l'inidoneità probatoria…” e chiedendo l'applicazione del degrado tecnico e la de-
curtazione dell'IVA. Con le memorie depositate ex art. 183 Vi co c.p.c. non modificava la difesa.
La Corte quindi ritiene che non sia intervenuta valida contestazione in merito al fatto che l'azienda non lavorava nel periodo di interruzione della fornitura, e giudica tardiva e quindi inammissibile l'eccezione proposta in appello da parte del Parte_1
inerente l'esistenza di altra sede dell'azienda danneggiata nella qua-
[...]
le Micromutazioni avrebbe potuto operare. L'eccezione è, oltretutto, del tutto irrilevan-
te in mancanza della concreta dimostrazione dell'esistenza e dell'ubicazione di tale ul-
teriore sede e della possibilità reale di lavorare altrove, aggiungendo che il nesso cau-
sale tra l'interruzione della fornitura della corrente elettrica ed il mancato lavoro da par-
te delle maestranze è effettivamente evidente e certamente dimostrato in via presunti-
va.
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Il medesimo ragionamento è applicabile per gli ordini cancellati dai clienti. La conte-
stazione specifica non era formulata ed il nesso causale è inconfutabile posto che la mancanza della possibilità di operare faceva conseguire l'impossibilità di dar seguito agli ordini dei clienti.
Il discorso muta nella disamina della perizia di parte. La S.C., con ordinanza n.
5362/2025, seguendo un consolidato orientamento, sancisce come le conclusioni del-
la perizia stragiudiziale non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico su-
scettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” e che quindi “occorre, se si fonda la decisione su una perizia di parte stragiudiziale, che il giudice “fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione”, costituendo la consulenza tecnica di parte, “una semplice allegazio-
ne difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio”
(Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora con-
tenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord.
2524/2023). Nella fattispecie in esame il principio di non contestazione trova applica-
zione nell'indicazione degli strumenti visionati e dichiarati presenti al momento dell'interruzione dell'energia elettrica, e nella descrizione della loro condizione di non funzionamento. Per il giudizio della sussistenza del nesso di causalità la Corte ritiene certamente credibile e convincente che l'improvvisa cessazione di energie elettrica,
indubbiamente avvenuta, sia all'origine del mancato funzionamento degli apparecchi elencati, non contestata, non emergendo altro plausibile motivo che possa aver reso non funzionanti strumenti da poco acquistati. Il terzo motivo di appello è quindi rigetta-
to.
9. In merito alla quantificazione dei danni, la Corte constata come l'importo chie-
sto e riconosciuto in primo grado faccia riferimento innanzitutto al danno emergente
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conseguenza della rottura di apparecchiature elettriche. A tal riguardo, una volta ac-
certata l'esistenza del fatto, non oggetto di specifica contestazione, e del nesso di causalità, la Corte ritiene che le fatture di acquisto, risalenti a non molto tempo prima l'accaduto, dimostrino l'esborso da risarcire, in mancanza di contestazione. Il recente acquisito escludeva l'incidenza dell'usura. L'Iva non poteva essere detratta perché
l'imposta non era compresa nelle fatture prodotte in quanto anticipata dal venditore in nome e per conto del cliente, come indicato nelle stesse fatture.
L'esborso per le buste paga dei dipendenti è anche questo pacifico e la compensa-
zione con eventuali voci di credito detraibili per il datore di lavoro avrebbe necessitato di una certa determinazione della somma recuperabile, con onere a carico del conve-
nuto che proponeva l'eccezione. La S.C., con la sentenza n. 18243/2024, conferma che “la compensatio lucri cum damno” è un'eccezione in senso lato, con la conse-
guenza di poter essere rilevata anche d'ufficio al fine di determinare l'esatta misura del danno risarcibile, “ ma non può operare qualora la somma non sia stata corrispo-
sta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare per cui, mancando la prova della somma esattamente versata o da versare – prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo“. Nella fattispecie in esame la sua concreta applicabilità sarebbe derivata dalla dimostrazione di ulteriori elementi neppure allegati in giudizio, ad esem-
pio la possibilità o meno di usufruire di sgravi fiscali per incentivi per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori. Anche per i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda lo sgravio è calcolato in misura variabile a seconda del tipo di con-
tratto, non noto in questo contenzioso e quindi nulla poteva essere detratto dall'importo quantificato per il risarcimento dei danni.
In merito agli ordini cancellati e quindi al lucro cessante, il documento allegato indica-
va analiticamente ciascun ordine con il relativo valore, non era oggetto di specifica contestazione e pur risultando effettivamente di provenienza unilaterale era comunque
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congruo per la dimostrazione del dovuto anche nel semplice confronto con la somma liquidata per la retribuzione dei dipendenti. La somma dovuta deve essere necessa-
riamente liquidata in via equitativa e la domanda dell'attore in citazione era effettiva-
mente formulata in tal senso. Il danno da lucro cessante non era dimostrabile rigoro-
samente e la somma già determinata dal giudice del primo grado è giudicata congrua anche in appello. Il quarto motivo di gravame è rigettato.
10. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. in primo grado si osserva quanto segue.
Dalla lettura degli atti processuali del precedente grado non emerge la natura “prete-
stuosa” delle difese del convenuto il quale, evidentemente, elaborava la propria stra-
tegia processuale sulla contestazione dell'an debeatur, ritenendo, infondatamente, di poter ritenere non dovuto alcun risarcimento. La mancata adesione alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. era frutto di tale impostazione, risultava coerente con la linea difen-
siva assunta. L'infondatezza delle allegazioni difensive si poneva su di un piano di-
stinto dalla non diligenza nella valutazione della proposta, che invece esisteva ed era fondata sulla eccessiva distanza dalla posizione articolata dal convenuto in giudizio.
Sul punto l'appello è fondato.
11. L'ultimo motivo di gravame, finalizzato alla riforma del governo delle spese di lite del giudizio di primo grado, va rigettato perché infondato. La S.C., anche con la sentenza n. 10466/2023 (conf. Cass.n. 9815/2023 n. 9815), ribadisce come il testo dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, preveda che per la liquidazione del compenso il giudice debba tener conto dei valori medi e che la sua quantificazione è espressione di un potere discrezionale riservato al giudi-
ce. La liquidazione entro i minimi e i massimi tabellari non richiede apposita motiva-
zione, dovendo il giudice invece giustificare ogni aumento o diminuzione ulteriore. La
totale soccombenza del poi, impediva la compen- Parte_1
sazione.
12. Il parziale accoglimento dell'appello, con riguardo al solo capo relativo alla
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condanna ex art. 96, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite del grado, spese che, per i residui 3/4 si pongono a carico di Parte_1
I compensi vanno liquidati nella misura prossima ai medi di tariffa, con riguardo
[...]
alla fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura prossima ai minimi di tarif-
fa con riguardo alla fase trattazione/istruttoria, atteso che nella presente sede di gra-
vame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.901/2022 del 27.1.2022 del Tribunale di Napoli, in par-
[...]
ziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello limitatamente al capo d) del dispositivo della senten-
za impugnata, annullando la condanna del al pa- Parte_1
gamento in favore dell'attore della somma di €. 5.099,00, ai sensi dell'art. 96, 3° com-
ma, c.p.c.;
- per il resto si conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Pt_2
, quale titolare della ditta individuale Micromutazioni di AC AN, delle
[...]
spese di lite del presente grado, spese che, già compensate per un quarto, si liquida-
no in €.3.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazio-
ne a favore del difensore anticipatario.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. ND Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 916/22 est. ND Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. AN Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. ND Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.901/2022
pubblicata il 27.01.2022, iscritto al n.916/2022 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e pendente
TRA
(già e di seguito Parte_1 Controparte_1
, c.f. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar di Persona_1
Roma del 7.2.2017, Rep. n. 53730 - Racc. n. 26904, dall'avv. Francesco Buco (C.F.:
p.e.c.: CodiceFiscale_1 Email_1
-APPELLANTE-
E
(cod. fisc. ), titolare dell'impresa individuale Parte_2 CodiceFiscale_2
Micromutazioni di AC AN (P. Iva , rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Rosa Boccia (cod. fisc. ), giusta procura ad litem su CodiceFiscale_3
foglio separato e firmato digitalmente, pec: Email_2
-
[...] REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 25.2.22 propone- Parte_1
va appello alla sentenza indicata in epigrafe, di accoglimento della domanda attorea proposta da , titolare dell'impresa individuale Micromutazioni, per il Parte_2
pagamento dei danni patiti a seguito della ingiusta sospensione della fornitura di ener-
gia elettrica da parte del somministrante, senza preavviso ed in assenza di motivazio-
ne, dal 10.12.14, alle h.8,30, sino al 19.2.2014. I danni lamentati e riconosciuti consi-
stevano nel danneggiamento delle apparecchiature elettroniche, nell'annullamento delle commesse già assunte, nella forzosa inoperatività delle maestranze, oltre ai danni non patrimoniali.
Il continuava a fatturare il consumo di energia elet- Parte_1
trica di Micromutazioni anche nel periodo successivo alla sospensione della sommini-
strazione fino alla data di emissione di una nota di credito e all'invio di un assegno all'attore dell'importo di €. 248,73.
quantificava in primo grado i danni da inadempimento in €.19.394,68, Parte_2
o nella somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo e ai danni non patrimoniali da quantificare secondo giustizia. In
via concorrente e/o subordinata chiedeva la condanna della convenuta alla restituzio-
ne ex art. 2033 c.c. della somma di euro 1.757,00, pagata ed illegittimamente trattenu-
ta.
2. La convenuta opponeva che il distacco era stato dovuto al mancato pagamento di una fattura per €.303,06, con scadenza 24.06.2013, ed era stato preceduto dall'invio di una diffida ad adempiere con preavviso di sospensione e risoluzione con-
trattuale a mezzo raccomandata. Persistendo la morosità la somministrante in data
26.08.2013, aveva risolto il contratto per inadempimento ed inoltrato al distributore la richiesta di distacco.
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In merito alle fatture e alle note di credito emesse dopo la risoluzione del contratto di fornitura, precisava come la quantificazione del dovuto, comunque non corrisposto,
fosse avvenuta in virtù del consumo stimato. Acquisiti i dati dei consumi effettivi il
[...]
( aveva proceduto alla consuntivazione e Controparte_3 CP_2
quindi emesso una nota di credito restituendo il saldo risultato in favore dell'attore, pari ad €. 248,73. Contestava le voci di danno lamentate dall'attore.
3. Il giudice, disattese le istanze istruttorie delle parti, formulava una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., accettata dall'attore e rifiutata dal Parte_1
e, precisate le conclusioni emetteva l'impugnata sentenza di condan-
[...]
na della convenuta alla restituzione, in favore di Micromutazioni di AC AN, di
€ 1.757,00, oltre interessi al tasso legale dal 18.6.2015, e al pagamento di ulteriori €
19.220,15, a titolo di risarcitorio, nonché al pagamento delle spese di lite e di
€.5.099,00 ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
In parte motiva spiegava che non aveva dimostrato Pt_1 Parte_1
l'invio della raccomandata online all'attore di attivazione della procedura di sospensio-
ne/risoluzione contrattuale per morosità, che era stato provato il pagamento di €
1.757,00 da parte di Micromutazioni, fornito riscontro dei danni e che fosse ingiustifica-
ta la mancata adesione da parte del Servizio Elettrico alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.
4. proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
a) Erronea ricostruzione dei fatti ed errata distribuzione dell'onere della prova,
perché la convenuta aveva specificatamente preso posizione su ogni questione ogget-
to del giudizio, illustrando in merito a ciascuna fattura quanto avvenuto, indicando co-
me le fatture emesse, analiticamente indicate, non fossero state pagate, e poi, all'esito della compensazione delle partite, fosse stato il a Parte_1
versare il dovuto, secondo i consumi effettivamente calcolati. La prova dell'intervenuto
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pagamento della somma chiesta in restituzione ricadeva sull'attore e non era stata fornita.
b) Ingiusto accoglimento della domanda di restituzione della somma di €.
1.757,00 perché il pagamento assunto come indebito non era stato eseguito, la circo-
stanza era stata contestata e non emergeva prova del contrario. Il giudice motivava che la mancata prova del pagamento era stata eccepita dalla convenuta tardivamente,
successivamente al deposito della prima memoria ex art.183 6 comma c.p.c., e che l'attrice aveva depositato una richiesta di domiciliazione bancaria, unitamente ad un bollettino postale in favore della convenuta per € 1.997,51, spedita via fax il 9.7.2013.
L'appellante invece impugnava la decisione affermando che la contestazione del man-
cato pagamento era avvenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta e la prova del contrario, a carico dell'attore, non poteva essere costituita dall'invio, a mezzo fax,
di un modulo per il pagamento a mezzo addebito/ RID, mai accettato perché incomple-
to (senza copia del documento d'identità) e riferito ad altro contratto. Mancava la prova dell'attivazione del RID e del prelievo delle somme dal conto corrente e l'attore aveva allegato un fax, del 02.7.14, dal quale emergeva che nessun pagamento delle cennate fatture era stato effettuato dalla ditta attrice / appellata, la quale si era limitata a conte-
stare la doppia fatturazione senza richiesta di restituzione e, dal frontespizio delle fat-
ture allegate non risultava il pagamento tramite R.I.D.
c) Mancanza del nesso di causalità tra i dedotti danni patrimoniali e la sospensio-
ne/interruzione di energia elettrica verificatasi per circa 7 giorni lavorativi. Il giudice menzionava le buste paga dei dipendenti per i giorni di lavoro pagati senza poter go-
dere della propria attività lavorativa, il danno conseguenza degli ordini cancellati dai clienti e una perizia dei danni subiti dalle apparecchiature, riconoscendo € 17.637,68
al momento del sinistro (10.02.2014), oltre d'ufficio interessi e rivalutazione, sottoli-
neando che la contestazione della convenuta era stata generica, la perizia di parte
“congrua” ed il nesso causale “evidente”. eccepiva Parte_1
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che la semplice interruzione prolungata di energia elettrica non determinava guasti agli apparecchi, costituiti da computer e apparecchi informatici, che la C.T.P. non costitui-
va prova ed era generica ed equivoca. I documenti prodotti dall'attore erano irrilevanti,
provenienti dalla stessa parte, inidonei alla prova del nesso di causalità.
d) Erronea liquidazione dei danni e riconoscimento in favore dell'attore di una somma comunque sproporzionata ed ingiusta.
L'importo riconosciuto in sentenza era di € 8.498,00= per danneggiamenti e/o rotture di apparecchiature elettriche che si assumono subiti a seguito dell'interruzione di energia elettrica;
€ 5.898,00= per lucro cessante, riconosciuto a seguito della produ-
zione di una schermata di un programma non comprensibile e, specificamente, per mancati introiti per otto giorni lavorativi (dal 10 al 19 febbraio 2014) senza considerare che al più doveva essere liquidato il solo mancato guadagno e non il prezzo del bene invenuto;
€ 3.241,68= per pagamento di ratei di retribuzioni lorde senza poter ottenere le prestazione di lavoro dalle proprie maestranze per otto giorni lavorativi, senza con-
siderare che la ditta aveva più sedi ove far lavorare i dipendenti e che dovevano esse-
re detratti gli oneri retributivi portati in deduzione /detrazione dal datore di lavoro al fine di evitare ingiuste duplicazione di rimborso.
e) Erronea condanna del convenuto al pagamento di €. 5.000,00 per lite temera-
ria per difese pretestuose e rifiuto ingiustificato di adesione alla proposta ex art.185
c.p.c.. Il giudice quantificava una somma eccessiva e non considerava che il rifiuto della proposta transattiva era stato motivato dall'ingiustizia della somma ivi indicata,
prossima all'importo chiesto dall'attore. Le difese di Parte_1
non erano state pretestuose e la mancata accettazione della proposta conciliativa,
formulata per la somma di € 16.000,00= oltre spese e competenze di lite, era giustifi-
cata dall'importo, ritenuto non equo.
f) Erronea liquidazione delle spese e dei compensi di lite ritenuti eccessivi e co-
munque da modificare in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
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Elettrico Nazionale chiedeva la restituzione di tutte le somme versate in Pt_1 Pt_1
esecuzione della sentenza impugnata, anche in favore del procuratore anticipatario e,
in subordine, la compensazione delle spese per il primo grado o l'applicazione dei mi-
nimi previsti dal DM 55/2014, aggiornati al DM n.37/2018, tenuto conto del valore della controversia e alla luce dell'attività effettivamente espletata. Perorava la liquidazione dei compensi non secondo i medi tariffari, come avvenuto, bensì applicando i minimi,
per la non complessità delle questioni poste all'attenzione del giudice ed il mancato espletamento di mezzi di prova .
Concludeva per sentir: “• accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza
n. 901 /2022 del Tribunale di Napoli – 11^ Sezio-ne Civile - Giudice Monocratico dott.
Fabio Perrella, depositata in data 27.01.2022, con conseguente rigetto di qualsivoglia
domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei confronti di per- Controparte_4
ché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi innanzi
dedotti; • in via subordinata, salvo gravame, accogliere il presente gravame riformando
parzialmente la sentenza n. 901 /2022 del Tribunale di Napoli – 11^ Sezione Civile -
Giudice Monocratico dott. Fabio Perrella, depositata in data 27.01.2022, e per l'effetto
rigettando integralmente la domanda di restituzione e/o rigettando la domanda risarci-
toria e/o rideterminando l'importo liquidato in favore del sig. , stante Parte_2
l'eccessiva quantificazione dei danni riconosciuti nella sentenza di primo grado, e/o ri-
formando integralmente e/o parzialmente la ingiusta condanna al pagamento di €
5.000,00= a titolo di lite temeraria ex art.96, 3° comma c.p.c.;• condannare la parte
appellata al pagamento in favore di in persona del Parte_1
suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi eventual-
mente corrisposti da in ipotesi di esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.”
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5. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel Parte_2
merito, l'infondatezza. Le fatture erano state pagate tramite prelievo sul conto bancario dell'attore, come dimostrato dall'autorizzazione di addebito permanente in conto cor-
rente bancario/postale delle bollette di energia elettrica, considerato come da nulla emergesse che il modulo di disposizione del R.I.D. non fosse stato accettato. Le mis-
sive inviate dal precisavano come la somma riferita Parte_1
al pagamento delle bollette fosse stata trattenuta a titolo di compensazione con l'importo ritenuto dovuto, nonostante l'indebito pagamento riferito ad un periodo (mar-
zo‐giugno 2014) nel quale l'energia era stata erogata da altro fornitore dopo la risolu-
zione del contratto con Il nesso causale con i danni Parte_1
era stato dimostrato dall'attore con la documentazione versata in atti, riferita alle con-
seguenze subite a causa della condotta del convenuto: gli ordini cancellati dai clienti per l'inattività, che era stata totale perché l'azienda è attiva nel commercio elettronico al dettaglio e all'ingrosso di materiale per il piercing;
le buste paga dei dipendenti;
la relazione di parte a firma della società società operante nell'ambito della ri- CP_5
cerca e sviluppo software, corredata dalle fatture di acquisto delle dette attrezzature,
in epoca abbastanza recente. Le eccezioni della convenuta erano state proposte per la prima volta in appello risultando tardive ed inammissibili. Servizio Elettrico Naziona-
le S.p.a. neppure indicava quali sarebbero le ulteriori sedi della Micromutazioni ove i dipendenti avrebbero potuto lavorare.
Quanto alla condanna per lite temeraria ne perorava la correttezza sottolineando la mancata adesione all'invito alla stipula di una negoziazione assistita, l'ingiustificato ri-
fiuto all'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la condotta proces-
suale dilatoria tenuta in giudizio. La quantificazione della condanna per lite temeraria era stata corretta perché operata secondo equità, nel rispetto del principio di ragione-
volezza, e doveva essere comminata anche in appello.
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La pretesa di veder compensate le spese di lite era infondata perché il giudice aveva operato semplicemente posto a carico del soccombente le spese del giudizio, come sancito dall'art. 91 c.p.c. e non v'era ragione per liquidare i minimi tariffari anche in considerazione della durata del giudizio e per inesistenza di valide ragioni capaci di giustificare il discostamento dai medi tariffari di riferimento.
Concludeva per sentir: “ a) Rigettare l'appello interposto e per lo effetto confermare la
sentenza di primo grado;
b) Condannare l'appellante alla refusione delle spese del
presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
c) con-
dannare, altresì, la società in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, III
comma, c.p.c., da determinarsi in quella somma che l'adito giudicante vorrà ritenere
equa e di giustizia.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a tratta-
zione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché infondata, alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugna-
zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-
stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-
glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa-
cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan-
tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-
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ni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evi-
denti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia del-
la decisione.
7. I primi due motivi di appello, riferiti all'azione di ripetizione di indebito e quindi trattati congiuntamente, sono infondati perché la somma di € 1.757,00 doveva effetti-
vamente essere restituita all'attore. Il convenuto stesso dichiarava di aver proceduto ad una compensazione dei crediti con i debiti conteggiando tutti i rapporti dare/avere,
ovviamente secondo il parere del Elettrico Nazionale includendo nel Pt_1 Pt_1
conteggio le fatture non onorate e quindi anche quelle oggetto dell'azione di restituzio-
ne di indebito. Nel conteggio totale operato, quindi, il Servizio Elettrico Nazionale in-
cludeva il consumo presunto oggetto delle due fatture in oggetto, lo confrontava con quello reale e restituiva l'importo residuo ritenuto dovuto. Automaticamente quindi le fatture “indebite” erano così pagate dal somministrato e, a fronte del pacifico riferimen-
to dei documenti a prestazioni non erogate, perché le fatture conteggiavano consumi inesistenti, per periodi nel quale il contratto era risolto. Il pagamento delle fatture era quindi, nel senso predetto, assodato e spettava al convenuto dimostrare la correttezza dei conteggi unilateralmente effettuati in virtù dei quali tratteneva l'importo da restitui-
re.
8. L'appello concerne il solo quantum liquidato dal giudice in primo grado in favo-
re dell'appellante. La verifica richiesta alla Corte ha ad oggetto di constatare la corret-
tezza dell'affermazione del primo giudice secondo la quale i fatti allegati dall'attore non erano stati specificatamente contestati dal convenuto con la conseguenza di dover ri-
tenere inammissibili per tardività, ex art. 345 c.p.c., le contestazioni formulate per la prima volta in appello. Quindi il giudizio verterà sulla verifica del nesso di causalità tra l'ingiustificato distacco di corrente elettrica, imputato definitivamente all'attore, ed i
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pregiudizi lamentati. Con precisazione che l'onere della dimostrazione del nesso di causalità gravava sull'attore, trattandosi di fornire riscontro di elementi costitutivi del diritto risarcitorio azionato, e con l'ulteriore precisazione di dover verificare l'esistenza del nesso eziologico per ogni voce di danno. Sul primo punto, e cioè quanto alle con-
testazioni del convenuto, la Corte rileva come si Parte_1
fosse dedicata all'aspetto inerente i danni lamentati dall'attore, nel costituirsi in giudizio in primo grado, dalla fine della pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, limitandosi ad affermare che spettava a parte attrice dimostrarne l'esistenza e che lo stesso attore doveva fornire la prova del nesso di causalità. In su-
bordine chiedeva dichiararsi il concorso di colpa ex art. 1227 1° e 2° co. c.c., generi-
camente contestando “preventivi, fatture e perizie di parte esibite in giudizio, ribaden-
done l'inidoneità probatoria…” e chiedendo l'applicazione del degrado tecnico e la de-
curtazione dell'IVA. Con le memorie depositate ex art. 183 Vi co c.p.c. non modificava la difesa.
La Corte quindi ritiene che non sia intervenuta valida contestazione in merito al fatto che l'azienda non lavorava nel periodo di interruzione della fornitura, e giudica tardiva e quindi inammissibile l'eccezione proposta in appello da parte del Parte_1
inerente l'esistenza di altra sede dell'azienda danneggiata nella qua-
[...]
le Micromutazioni avrebbe potuto operare. L'eccezione è, oltretutto, del tutto irrilevan-
te in mancanza della concreta dimostrazione dell'esistenza e dell'ubicazione di tale ul-
teriore sede e della possibilità reale di lavorare altrove, aggiungendo che il nesso cau-
sale tra l'interruzione della fornitura della corrente elettrica ed il mancato lavoro da par-
te delle maestranze è effettivamente evidente e certamente dimostrato in via presunti-
va.
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Il medesimo ragionamento è applicabile per gli ordini cancellati dai clienti. La conte-
stazione specifica non era formulata ed il nesso causale è inconfutabile posto che la mancanza della possibilità di operare faceva conseguire l'impossibilità di dar seguito agli ordini dei clienti.
Il discorso muta nella disamina della perizia di parte. La S.C., con ordinanza n.
5362/2025, seguendo un consolidato orientamento, sancisce come le conclusioni del-
la perizia stragiudiziale non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico su-
scettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” e che quindi “occorre, se si fonda la decisione su una perizia di parte stragiudiziale, che il giudice “fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione”, costituendo la consulenza tecnica di parte, “una semplice allegazio-
ne difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio”
(Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora con-
tenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord.
2524/2023). Nella fattispecie in esame il principio di non contestazione trova applica-
zione nell'indicazione degli strumenti visionati e dichiarati presenti al momento dell'interruzione dell'energia elettrica, e nella descrizione della loro condizione di non funzionamento. Per il giudizio della sussistenza del nesso di causalità la Corte ritiene certamente credibile e convincente che l'improvvisa cessazione di energie elettrica,
indubbiamente avvenuta, sia all'origine del mancato funzionamento degli apparecchi elencati, non contestata, non emergendo altro plausibile motivo che possa aver reso non funzionanti strumenti da poco acquistati. Il terzo motivo di appello è quindi rigetta-
to.
9. In merito alla quantificazione dei danni, la Corte constata come l'importo chie-
sto e riconosciuto in primo grado faccia riferimento innanzitutto al danno emergente
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conseguenza della rottura di apparecchiature elettriche. A tal riguardo, una volta ac-
certata l'esistenza del fatto, non oggetto di specifica contestazione, e del nesso di causalità, la Corte ritiene che le fatture di acquisto, risalenti a non molto tempo prima l'accaduto, dimostrino l'esborso da risarcire, in mancanza di contestazione. Il recente acquisito escludeva l'incidenza dell'usura. L'Iva non poteva essere detratta perché
l'imposta non era compresa nelle fatture prodotte in quanto anticipata dal venditore in nome e per conto del cliente, come indicato nelle stesse fatture.
L'esborso per le buste paga dei dipendenti è anche questo pacifico e la compensa-
zione con eventuali voci di credito detraibili per il datore di lavoro avrebbe necessitato di una certa determinazione della somma recuperabile, con onere a carico del conve-
nuto che proponeva l'eccezione. La S.C., con la sentenza n. 18243/2024, conferma che “la compensatio lucri cum damno” è un'eccezione in senso lato, con la conse-
guenza di poter essere rilevata anche d'ufficio al fine di determinare l'esatta misura del danno risarcibile, “ ma non può operare qualora la somma non sia stata corrispo-
sta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare per cui, mancando la prova della somma esattamente versata o da versare – prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo“. Nella fattispecie in esame la sua concreta applicabilità sarebbe derivata dalla dimostrazione di ulteriori elementi neppure allegati in giudizio, ad esem-
pio la possibilità o meno di usufruire di sgravi fiscali per incentivi per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori. Anche per i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda lo sgravio è calcolato in misura variabile a seconda del tipo di con-
tratto, non noto in questo contenzioso e quindi nulla poteva essere detratto dall'importo quantificato per il risarcimento dei danni.
In merito agli ordini cancellati e quindi al lucro cessante, il documento allegato indica-
va analiticamente ciascun ordine con il relativo valore, non era oggetto di specifica contestazione e pur risultando effettivamente di provenienza unilaterale era comunque
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congruo per la dimostrazione del dovuto anche nel semplice confronto con la somma liquidata per la retribuzione dei dipendenti. La somma dovuta deve essere necessa-
riamente liquidata in via equitativa e la domanda dell'attore in citazione era effettiva-
mente formulata in tal senso. Il danno da lucro cessante non era dimostrabile rigoro-
samente e la somma già determinata dal giudice del primo grado è giudicata congrua anche in appello. Il quarto motivo di gravame è rigettato.
10. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. in primo grado si osserva quanto segue.
Dalla lettura degli atti processuali del precedente grado non emerge la natura “prete-
stuosa” delle difese del convenuto il quale, evidentemente, elaborava la propria stra-
tegia processuale sulla contestazione dell'an debeatur, ritenendo, infondatamente, di poter ritenere non dovuto alcun risarcimento. La mancata adesione alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. era frutto di tale impostazione, risultava coerente con la linea difen-
siva assunta. L'infondatezza delle allegazioni difensive si poneva su di un piano di-
stinto dalla non diligenza nella valutazione della proposta, che invece esisteva ed era fondata sulla eccessiva distanza dalla posizione articolata dal convenuto in giudizio.
Sul punto l'appello è fondato.
11. L'ultimo motivo di gravame, finalizzato alla riforma del governo delle spese di lite del giudizio di primo grado, va rigettato perché infondato. La S.C., anche con la sentenza n. 10466/2023 (conf. Cass.n. 9815/2023 n. 9815), ribadisce come il testo dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, preveda che per la liquidazione del compenso il giudice debba tener conto dei valori medi e che la sua quantificazione è espressione di un potere discrezionale riservato al giudi-
ce. La liquidazione entro i minimi e i massimi tabellari non richiede apposita motiva-
zione, dovendo il giudice invece giustificare ogni aumento o diminuzione ulteriore. La
totale soccombenza del poi, impediva la compen- Parte_1
sazione.
12. Il parziale accoglimento dell'appello, con riguardo al solo capo relativo alla
Rg 916/22 est. ND Figliozzi
Pagina 13 di 14 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
condanna ex art. 96, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite del grado, spese che, per i residui 3/4 si pongono a carico di Parte_1
I compensi vanno liquidati nella misura prossima ai medi di tariffa, con riguardo
[...]
alla fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura prossima ai minimi di tarif-
fa con riguardo alla fase trattazione/istruttoria, atteso che nella presente sede di gra-
vame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.901/2022 del 27.1.2022 del Tribunale di Napoli, in par-
[...]
ziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello limitatamente al capo d) del dispositivo della senten-
za impugnata, annullando la condanna del al pa- Parte_1
gamento in favore dell'attore della somma di €. 5.099,00, ai sensi dell'art. 96, 3° com-
ma, c.p.c.;
- per il resto si conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Pt_2
, quale titolare della ditta individuale Micromutazioni di AC AN, delle
[...]
spese di lite del presente grado, spese che, già compensate per un quarto, si liquida-
no in €.3.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazio-
ne a favore del difensore anticipatario.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. ND Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 916/22 est. ND Figliozzi
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